Incarto n.
52.2016.234

 

Lugano

12 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 2 maggio 2016 del

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 marzo 2016 (inc. LIT.2015.5) della Commissione cantonale per la protezione dei dati che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 17 giugno 2015 con cui la Direzione delle strutture carcerarie cantonali gli ha negato l'accesso alla documentazione riguardante lo spaccio presso il carcere La Stampa;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Con decisione 17 giugno 2015 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha respinto la domanda 18 marzo 2015 con cui CO 1 ha chiesto l'accesso a documenti ufficiali riguardanti aspetti contabili dello spaccio interno al carcere "La Stampa".

 

 

B.   Adita da CO 1, il 15 marzo 2016 la Commissione cantonale per la protezione dei dati ha annullato la decisione della Direzione, ordinando a quest'ultima di permettere la consultazione della documentazione richiesta.

 

 

C.   Con ricorso 2 maggio 2016, assistito da una replica, il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, postulandone l'annullamento. Per quanto qui interessi, il Dipartimento ritiene di godere della legittimazione attiva in analogia a quanto disposto dalla legislazione federale.

 

 

D.   All'accoglimento dell'impugnativa resistono la Commissione cantonale per la protezione dei dati, senza formulare osservazioni, e CO 1, che ha presentato anche una duplica. La Commissione di mediazione indipendente LIT ha rinunciato a prendere posizione.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende dall'art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1). In virtù del cpv. 3 della medesima norma, il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.). Il ricorso è pertanto tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Quanto alla legittimazione attiva del Dipartimento delle istituzioni si considera quanto segue.

 

 

2.    Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ha inoltre diritto di ricorrere - soggiunge la norma (cpv. 2) - ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

 

2.1. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm riprende il testo degli art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; 172.021), al fine di garantire una giustapposizione per quanto possibile lineare tra la procedura ticinese e la giurisdizione federale (Messaggio 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., titolo III, capitolo primo, n. 1.1 i.f.). Questa norma si indirizza in primo luogo alle persone private, ma può essere invocata anche da un ente di diritto pubblico, ma non da un'autorità o da un servizio dell'amministrazione (Messaggio cit., loc. cit., n. 1.3). In concreto, a ragione il Dipartimento - che agisce in nome proprio - non pretende di essere legittimato a insorgere in virtù del l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Esso, infatti, non è un ente pubblico, ma un'istanza subordinata attraverso la quale il Consiglio di Stato organizza ed esercita la sua attività di autorità governativa ed esecutiva del Cantone (art. 65 cpv. 1 e 69 cpv. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; cfr. anche DTF 123 II 542).

 

2.2. Il Dipartimento delle istituzioni non può fondare la propria legittimazione attiva nemmeno sull'ipotesi contemplata dall'art. 65 cpv. 2 LPAmm. Questa disposizione - ispirata dal testo dell'art. 48 cpv. 2 PA - si limita a riservare genericamente la legittimazione attiva prevista da altre leggi. A differenza di quanto prevede l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, il Legislatore ticinese non ha formulato un elenco di autorità abilitate a ricorrere nella sfera dei loro compiti. Invano dunque il ricorrente tenta di spuntare la legittimazione attiva "in analogia a quanto disposto dalla legislazione federale". In concreto, determinante è che difetta una norma speciale che abiliti il Dipartimento a impugnare la decisione della Commissione cantonale della protezione dei dati; la LIT non lo prevede, fatto sul quale - del resto - anche il ricorrente concorda.


3.    Ferme queste premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

2.   Non si preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere