Incarto n.
52.2016.261

 

Lugano

21 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Stefano Bernasconi, supplente

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso 13 maggio 2016 della

 

 

 

RI 1,

patrocinata da:PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

 

la decisione 3 maggio 2016 del CO 2, che in esito al concorso per la fornitura di un veicolo multifunzionale ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Il 16 marzo 2016 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un veicolo multifunzionale, nuovo o di dimostrazione (FU n. __________ pag. __________).

Per i dati tecnici il bando rinviava al modulo di offerta, preannunciando tuttavia alcune esigenze (impianto scarrabile a gancio; benna da 3 mc) e caratteristiche base (peso totale min. 8'500 - max. 9'600 kg; velocità 45 km/h; trazione integrale permanente sulle 4 ruote).

Il bando stabiliva inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1. prezzo                                                                                                    40%

2. caratteristiche tecniche                                                                       35%

3. termini di fornitura                                                                               10%

4. disponibilità e ubicazione di un servizio di manutenzione          10%

   - qualità del servizio              70%

   - ubicazione del servizio       30%

5. formazione di apprendisti                                                                    5%

 

con l'avvertenza che l'offerente avrebbe dovuto essere autorizzato dal fabbricante ad eseguire i servizi di riparazione e manutenzione. Nel modulo di offerta trasmesso ai concorrenti erano elencate partitamente tutte le specifiche tecniche esatte dal committente, comprese quelle inderogabili, contrassegnate da un asterisco, la cui disattenzione avrebbe comportato l'esclusione dall'aggiudicazione (allegato B specifiche tecniche).

Le prescrizioni concorsuali integrate nel modulo di offerta (allegato A disposizioni particolari) non ammettevano la presentazione di varianti e vietavano il subappalto.

Nel bando (cifra 8) e nella documentazione di gara (pag. 2 disposizioni particolari) era indicato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro intimazione o messa a disposizione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

 

 

                                  B.   Entro il termine prestabilito sono pervenute al committente cinque offerte, di cui due provenienti dalla ditta CO 1 di __________, per importi compresi tra fr. 151'862.05 e fr. 203'580.-.

                                         Esperite le necessarie verifiche, il 3 maggio 2016 il CO 2 ha risolto implicitamente di scartare due offerte e, esposta la graduatoria conseguita dalle tre restanti, ha deliberato la commessa alla CO 1, prima classificata con 5.82 punti grazie alla proposta fornitura per fr. 188'000.- di un veicolo di dimostrazione A__________ Viatrac VT 450 Vario EURO 6 comprensivo di impianto scarrabile a gancio e benna.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione la ditta RI 1 di __________, seconda in graduatoria con 5.46 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente ha denunciato per cominciare il fatto che la CO 1 abbia inoltrato due offerte nel tentativo di manipolare l'assegna-zione della nota nel criterio del prezzo e alterare di riflesso il corretto meccanismo concorrenziale che deve governare la procedura concorsuale. Le sue due offerte devono pertanto essere dichiarate nulle.

L'offerta dell'aggiudicataria - ha soggiunto la RI 1 - è ingannevole anche perché non adempie il requisito riferito alla manutenzione e alla riparazione del veicolo in Ticino, atteso che in tutto il cantone l'unica ditta autorizzata ad intervenire sui mezzi della A__________ è l'insorgente. D'altra parte, il trattore offerto dalla deliberataria è una macchina agricola di dimostrazione della ditta L__________ di __________, la quale si occuperebbe di trasformarlo in veicolo industriale/polifunzionale per soddisfare le esigenze del committente. La CO 1 opererebbe quindi un subappalto vietato dalle regole del concorso, fornendo un mezzo modificato che non godrebbe della garanzia del fabbricante A__________.

Quanto all'impianto scarrabile ed alla benna, contrariamente alla ricorrente la CO 1 non ha fornito alcun dettaglio circa le componenti (caratteristiche tecniche, marca, modello) di questi aggregati e quindi la conformità della sua offerta per rapporto ai requisiti esatti dal capitolato non è verificabile.

La RI 1 ha contestato infine le note assegnate dal committente nel criterio caratteristiche tecniche, dato che ha offerto lo stesso veicolo dell'aggiudicataria, oltretutto nuovo di fabbrica e con alcune peculiarità superiori a quello di dimostrazione, ovvero usato, proposto dalla CO 1. Nel criterio di aggiudicazione 4 (disponibilità e ubicazione servizio di manutenzione) la deliberataria meriterebbe la nota 0 in quanto priva dell'autorizzazione ad operare rilasciata dalla A__________.

 

 

                                  D.   a. In sede di risposta il CO 2 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando innanzi tutto che la CO 1 ha legittimamente presentato offerte multiple concernenti veicoli diversi, non varianti. Una è stata esclusa mentre l'altra - conforme ai requisiti del capitolato - è risultata la più vantaggiosa e di conseguenza ha ottenuto l'aggiudicazione. L'offerta scarta non è stata neppure valutata e quindi le censure sollevate dalla ricorrente cadono nel vuoto.

                                         Il veicolo proposto dalla deliberataria ha tutte le caratteristiche tecniche esatte dal capitolato e la CO 1 esegue in proprio il servizio di manutenzione/riparazione richiesto dalla stazione appaltante. L'offerta rispetta tutte le condizioni di gara e non viola il divieto di subappalto. Il monopolio che l'insorgente pretende di avere in Ticino sulla vendita e la manutenzione dei veicoli A__________ lede invece il principio della libera concorrenza sancito dalla LCPubb e disattende pure leggi di rango federale (in particolare la legge contro la concorrenza sleale e la legge sui cartelli).

                                         Anche il problema della garanzia paventato dalla RI 1 non sussiste, poiché in caso di problemi la CO 1 li risolverà secondo le regole vigenti in materia. Lo stesso dicasi per le critiche avanzate riguardo all'impianto a gancio e la benna scarrabili, che l'aggiudicataria si è impegnata a fornire nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato.

                                         Quanto alle caratteristiche tecniche, le stesse sono state vagliate con cura e valutate correttamente. A questo proposito, il committente ha rilevato che l'insorgente ha proposto un'altezza delle sponde in acciaio della benna non conforme al capitolato (400 mm, in luogo di min. 320 max. 350 mm), per cui la sua offerta avrebbe anche potuto essere esclusa e non solo penalizzata con la nota 0 in relazione a questo specifico componente.

 

b. Ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, la quale ha spiegato le ragioni tecniche che l'hanno indotta a presentare due offerte senza alcun intento malevolo. Le illazioni contrarie della ricorrente sono del tutto infondate, tant'è vero che l'offerta relativa al veicolo A__________ TP420 è stata scartata e non ha quindi influito minimamente sulla valutazione delle offerte rimaste in gara e poste in graduatoria.

La CO 1 ha sottolineato di essere perfettamente in grado di assicurare l'assistenza post vendita del mezzo scelto dal CO 2, dato che da anni si occupa della manutenzione e riparazione di veicoli A__________, come attestato dalla ditta L__________ nell'apposita dichiarazione annessa all'offerta.

Negata la sussistenza di un subappalto, l'aggiudicataria ha confermato che il mezzo offerto è perfettamente conforme alle esigenze del capitolato, anche in tema di garanzia e di servizio di manutenzione. Lo stesso dicasi per l'impianto a gancio e la benna scarrabili. Le valutazioni esperite dal committente sono insomma del tutto corrette ed hanno premiato l'offerta più vantaggiosa, per cui il ricorso - per certi versi al limite del temerario - va senz'altro respinto.

 

c. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) non ha presentato osservazioni.

 

 

E.   Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui
si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
I
l gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

 

 

                                   2.   Come annota a giusto titolo la ricorrente, la CO 1 ha presentato delle offerte multiple, non delle varianti inammissibili (vedi art. 29 LCPubb e disposizioni particolari di gara; STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007). Nell'agire della deliberataria non è ravvisabile alcuna infrazione suscettibile di indurre questo Tribunale a dichiarare nulle le due offerte inoltrate. Tanto più che una è stata scartata siccome difforme dal capitolato e quindi non ha potuto in alcun modo interferire nell'assegnazione delle note nel criterio di aggiudicazione 1 afferente al prezzo.

 

 

                                    3   3.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

 

a)   non adempiono ai criteri di idoneità;

b)   hanno dato al committente indicazioni false;

c)   non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)   hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)   sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)    hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g)   hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

 

                                         In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

.                                        I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei. Estromessi quest'ultimi, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

 

                                         3.2. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (cfr., per la LCPubb, art. 1 lett. a e c). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2012.387 del 7 gennaio 2013 consid. 2; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

 

 

                                   4.   Nell'evenienza concreta, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che l'offerente fosse autorizzato dal fabbricante ad eseguire i servizi di riparazione e manutenzione richiesti (cfr. cifra 5 bando del 16 marzo 2016). Richiamandosi esplicitamente agli art. 21 e 22 LCPubb, a pag. 2 delle disposizioni particolari di gara la stazione appaltante ha peraltro stabilito che l'offerente deve poter dimostrare di essere in grado di fornire un veicolo secondo le caratteristiche tecniche dell'allegato B e un servizio di manutenzione e/o riparazione valido nel Canton Ticino. La mancata soddisfazione dei requisiti elencati - ha soggiunto - comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

                                         Orbene, passando in rassegna la documentazione allegata all'offerta della CO 1, non emerge alcun atto con il quale la A__________, produttore del veicolo di dimostrazione A__________ VT450 Vario Euro 6 proposto al committente, autorizzi la ditta leventinese a curarne le riparazioni e la manutenzione. L'attestazione esibita dalla deliberataria non soddisfa il requisito di idoneità preannunciato nel bando, in quanto rilasciata da un semplice rivenditore (L__________ di __________), che non possiede con ogni evidenza lo statuto di fabbricante.

L'offerta della CO 1 andava pertanto esclusa dall'aggiudica-zione in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate. Le stesse prescrizioni concorsuali comminavano d'altronde esplicitamente l'esclusione in caso di inadempimento di un criterio di idoneità o di mancata consegna di un documento essenziale come l'autorizzazione del fabbricante ad intervenire sui propri veicoli (a quest'ultimo proposito cfr. cifra 5 in fine disposizioni particolari allegato A).

 

 

                                   5.   Nell'allegato B del modulo di offerta trasmesso ai concorrenti erano elencate partitamente tutte le specifiche tecniche richieste dal committente, comprese quelle vincolanti per la validità dell'offerta, contrassegnate da un asterisco. Tra queste figurava l'altezza in mm delle sponde in acciaio della benna, fissate in min. 320 max. 350 mm.

La ricorrente ha offerto una benna con delle sponde alte 400 mm per garantire 3 m3 di capienza. Tanto basta per affermare che il prodotto dell'insorgente non risponde appieno alle caratteristiche tecniche inderogabili prescritte dal committente. Ne segue che la sua offerta andava scartata alla stessa stregua di quella della CO 1. Il fatto che l'altezza delle sponde sia stata asseritamente superata per assicurare la capienza di 3 m3 pretesa dal committente non è di alcun rilievo. I concorrenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente banditore eventuali errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili contenuti nei documenti gara, rispettivamente, se hanno dubbi o interrogativi a riguardo, devono chiedere le delucidazioni necessarie alla stazione appaltante (cfr. art. 12 RLCPubb/CIAP). Neppure il fatto che la differenza emersa sia di poco conto può esserle di giovamento (vedi STA 52.2013.279 del 28 agosto 2013; offerta scarta per una differenza di lunghezza del manico di una scopa dell'ordine di 0.5 cm). In effetti, quando il committente decide di imporre dei parametri tecnici assoluti come accaduto nell'evenienza concreta, deve pretenderne il rispetto puntuale da parte di tutti gli offerenti onde salvaguardare il precetto cardine della parità di trattamento tra concorrenti che governa l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica.

 

 

6.   In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque parzialmente accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata.

 

7.   L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.


                                   8.   La tassa di giustizia è ripartita in parti uguali tra la ricorrente, il committente e la deliberataria (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

                                         La CO 1 verserà all'insorgente e al comune, entrambi assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le indennità di patrocinio tra l'insorgente e la stazione appaltante sono invece compensate.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.    Di conseguenza, la decisione 3 maggio 2016 con la quale il CO 2 ha aggiudicato la fornitura di un veicolo multifunzionale alla ditta CO 1 di __________ è annullata.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente, del committente e dell'aggiudicataria in ragione di 1/3 (fr. 1'000.-) ciascuno. All'insorgente va restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso quale anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

                                   3.   La ditta CO 1 verserà al CO 2 e alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili. Tra l'insorgente e il committente le ripetibili sono invece date per compensate.


                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera