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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso 18 maggio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 aprile 2016 del Direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana che ha respinto il suo ricorso contro la decisione 19 gennaio 2016 con cui il Dipartimento formazione e apprendimento ha interrotto la sua pratica professionale negandole l'acquisizione del modulo professionale III; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è iscritta al programma di bachelor in insegnamento per il livello prescolastico presso il Dipartimento di formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Durante l'anno accademico 2015/2016, a decorrere dal 25 agosto 2015, la stessa ha iniziato il modulo professionale III, svolgendo da allora il periodo di pratica professionale previsto dal piano degli studi presso la scuola dell'infanzia di __________. Il 15 gennaio 2016, il direttore dell'istituto comunale __________ e la docente di pratica professionale __________ hanno avuto un colloquio con RI 1 al termine del quale le hanno comunicato che, a seguito delle lacune riscontrate nella conduzione della classe, la sua pratica professionale sarebbe stata interrotta il giorno stesso. In occasione di un incontro, il 18 gennaio 2016, la responsabile della formazione bachelor __________ e il responsabile del modulo professionale III __________ hanno confermato a RI 1 l'interruzione della pratica professionale e la conseguente mancata acquisizione del predetto modulo.
B. a. Con decisione 19
gennaio 2016, il consiglio di direzione del DFA, richiamando l'art. 14 cpv. 4
delle direttive di applicazione del regolamento per il Bachelor della SUPSI
(laurea di primo livello) dell'ottobre 2015 (in seguito: direttive SUPSI) e i
pareri dei professionisti coinvolti, ha disposto l'interruzione della pratica
professionale di RI 1, informandola della mancata acquisizione del modulo
professionale III.
b. Contro la predetta decisione, la studentessa è insorta dinanzi al Direttore generale della SUPSI. Questo, con risoluzione 15 aprile 2016, ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento giustificato alla luce degli evidenti problemi della ricorrente, segnalati a più riprese e da più parti, nella gestione in maniera autonoma della sezione e dei singoli allievi.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si è aggravata dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente acquisizione del modulo professionale III. A mente sua, la decisione non terrebbe conto dei giudizi positivi espressi sul suo operato negli anni precedenti, né avrebbe accertato i fatti in modo corretto. In estrema sintesi, non sarebbero dati dei motivi gravi a tal punto da giustificare il provvedimento contestato. Questo sarebbe pure lesivo del principio di proporzionalità, essendo nel caso concreto ravvisabile il prolungamento della pratica professionale, misura meno gravosa, ma più adeguata a permettere alla ricorrente di colmare le asserite lacune. Essa ha inoltre eccepito l'assenza di un rapporto sommativo della pratica professionale redatto dal docente di riferimento, prescritto dal piano degli studi quale presupposto per negare l'acquisizione del modulo.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Direttore generale della SUPSI, ribadendo le motivazioni esposte nella decisione impugnata, con precisazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
E. Con la replica, RI 1 ha
sostanzialmente confermato la proprie tesi di ricorso con motivi di cui si
dirà, laddove occorra, in appresso. Il Direttore generale della SUPSI ha invece
rinunciato a presentare una duplica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 11a cpv. 1 della legge sull'Università della
Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/
SUPSI; RL 5.3.1.1), nella sua versione in vigore fino al 31 luglio 2016
(cfr. BU 11/2014, 107). La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2.
Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia
emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti.
Con l'allegato di risposta, il direttore generale della SUPSI ha prodotto degli
appunti, assunti posteriormente alla sua decisione 15 aprile 2016, che delle supplenti
avrebbero redatto in occasione di alcune lezioni in cui hanno sostituito la
docente titolare. La ricorrente ha messo in dubbio l'attendibilità di questi
documenti e ha chiesto al Tribunale, qualora intendesse prenderli in considerazione,
di assumere delle prove (il proprio interrogatorio e l'audizione testimoniale
di __________, una delle supplenti menzionate dal direttore generale) atte a
confutarne il contenuto. Ebbene, non essendo determinante ai fini del giudizio
e atteso che il direttore generale della SUPSI, rinunciando alla duplica, non
ha reagito alle precise contestazioni mosse a
questo proposito dall'insorgente, si può prescindere da un simile
accertamento ritenendo non provati i fatti addotti con i predetti scritti. L'interrogatorio
della ricorrente non potrebbe inoltre apportare nulla più di quanto già
dichiarato con le memorie scritte nemmeno in merito all'episodio, di cui si
dirà al consid. 5.3, concernente l'alunna rimasta sola in palestra. D'altra
parte, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (STA
52.2013.396 del 25 agosto 2014, consid. 1, con rinvii).
2.A titolo preliminare, si rileva che la domanda della ricorrente di dichiarare acquisito il modulo professionale III non potrà in alcun caso essere accolta. Essendo stata la pratica professionale interrotta anzitempo, i presupposti per il superamento del modulo professionale non sono dati. Anche qualora il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che l'interruzione della pratica per gravi motivi sia stata decisa a torto, l'acquisizione del modulo professionale non potrebbe avvenire automaticamente, richiedendo questa una valutazione finale che in concreto non si è potuta attuare. Non essendo più possibile per la ricorrente riprendere l'esperienza lavorativa presso la sede scolastica di __________, data la fine dell'anno scolastico, il Tribunale potrà tuttalpiù accertare che la decisione è illegittima.
3.3.1. Il corso di
laurea per conseguire il bachelor of arts in insegnamento per il livello
prescolastico presso la SUPSI prevede una formazione ripartita su tre anni. Il terzo
anno è caratterizzato da una pratica professionale continuata. Obiettivo del
corso è la conduzione a tempo pieno da parte dello studente di una sezione,
promuovendo gli apprendimenti e la crescita degli allievi in termini formativi,
l'allestimento di un bilancio delle proprie competenze professionali e l'identificazione
dei propri bisogni di formazione e dei propri obiettivi di sviluppo
professionale. Si richiede inoltre all'aspirante docente di essere in grado di
agire in maniera responsabile, dimostrando di conoscere e di rispettare il
quadro legale, deontologico e giuridico della propria azione e di essere in
grado di assumere la responsabilità di un gruppo (cfr. piano degli studi
2015/2016 del bachelor of arts in insegnamento per il livello prescolastico
dell'8 giugno 2015, pag. 13 e 47).
3.2. La pratica professionale è disciplinata dall'art. 14 direttive SUPSI,
secondo cui i corsi di laurea prevedono diversi periodi di pratica
professionale inseriti nei diversi moduli professionali. I rispettivi piani
degli studi precisano il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi
formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti (cifra
1). La partecipazione alle pratiche professionali, soggiunge la cifra 2, è
obbligatoria. La norma, alla cifra 3, prevede inoltre che durante le pratiche
professionali lo studente è seguito da un docente di pratica professionale o da
un docente accogliente e da un docente del
DFA. L'ispettore scolastico e il direttore dell'istituto comunale intervengono
nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro
funzioni. A norma dell'art. 14 cifra 4 direttive SUPSI, il Consiglio di Direzione
del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di
pratica professionale, dell'ispettore o del direttore dell'istituto comunale
può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale
o modificarne la durata. I docenti coinvolti, soggiunge infine la cifra 5,
formulano una valutazione della pratica professionale secondo quanto stabilito
nei rispettivi piani degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta
allo studente.
3.3. Le direttive SUPSI non precisano cosa si intenda per motivi gravi atti a
giustificare l'interruzione della pratica professionale. Come segnalato
dall'insorgente, la SUPSI ha provveduto a farlo soltanto con l'adozione delle
normative relative alle pratiche professionali del bachelor SUPSI in
insegnamento per il livello prescolastico e del bachelor SUPSI in insegnamento
per il livello elementare, specificando che l'interruzione della pratica può avvenire
per gravi lacune pedagogico-didattiche o per comportamenti o atteggiamenti
ritenuti inadeguati. Tali prescrizioni non sono tuttavia applicabili al caso in
esame, essendo valide unicamente a partire dall'anno scolastico 2016/2017.
In assenza di una precisa definizione, appare comunque logico ritenere che per
ammettere l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare l'adozione del
provvedimento impugnato occorre che ci si trovi oggettivamente in presenza di
una situazione concreta tale da non rendere più esigibile che la pratica
professionale venga portata a termine regolarmente. Al riguardo va in
particolare tenuto conto del tipo di pratica, ma anche del contesto in cui essa
s'inserisce, ovvero la scuola dell'infanzia, le cui importanti finalità
educative (cfr. art 1 legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare del 7 febbraio 1996; LSIE; RL 5.1.5.1) possono essere perseguite
solo in un ambiente appropriato, in cui sia assicurato
un corretto funzionamento della classe, che favorisca l'apprendimento e lo sviluppo
del bambino e il processo di socializzazione. L'adozione del provvedimento
dipende dunque dalle circostanze concrete e implica una ponderazione
degli interessi in gioco, in cui all'interesse della docente in formazione (a
concludere la pratica) deve in particolare essere contrapposto quello pubblico
ad un quadro scolastico compatibile con le finalità educative perseguite,
rispettivamente quello dei bambini a ricevere un'educazione adatta ai loro
bisogni, caratteristiche e sviluppo. La misura deve inoltre essere rispettosa
del principio di proporzionalità.
4.Nell'ambito del controllo di decisioni in materia
di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in
quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale
cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm.
Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto
sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a
LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il
controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale
deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato
dall'esaminatore (cfr. messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In
questo ambito, specie quando si tratta
di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza
della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze
scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo
riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un
controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni
manifestamente sbagliate della prova
fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è
lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna
relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid.
3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3;
2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).
5.5.1. Nel caso
concreto, l'operato della ricorrente durante il periodo di pratica professionale
svolto nella sede scolastica di __________ è
stato valutato innanzitutto da L__________, docente di riferimento del DFA e da __________, direttore dell'istituto
scolastico comunale, in occasione di una visita del 30 novembre 2015. A seguito
della stessa, hanno esposto le proprie osservazioni in un rapporto. Dopo aver
osservato che la sezione ha grande capacità di lavoro autonomo e non presenta
particolari problemi di gestione, hanno formulato i seguenti suggerimenti
formativi all'indirizzo dell'insorgente.
L'allieva maestra dovrebbe lasciare maggior
spazio alle ipotesi dei bambini e non anticipare possibili soluzioni esprimendo
il proprio punto di vista dal quale poi i bambini faticano a distanziarsi.
In generale suggeriamo di lasciare più spazio a tutto ciò che "arriva
dagli allievi". Devi evitare di fare tu le domande e le risposte.
È molto importante dare il giusto spazio a chi si esprime, soprattutto ai più
timidi.
Chiedere a C. di dare un "indizio" significa non considerare le
capacità di comprensione di una bambina di quell'età e metterla inutilmente
nella condizione di sperimentare l'insuccesso.
Chiedere "Con che lettera inizia una certa parola", è fuori luogo e
significa non considerare le competenze della bambina a cui è stato richiesto
questo compito.
Durante le attività hanno inoltre rimarcato alcune risposte inadeguate
date ai bambini.
A questo punto chiedi: "Avete visto dov'è la
scatola?; un bambino ti risponde: "In giardino". La tua risposta è
stata: "Se non ha le gambe è difficile che sia in giardino". Questa
risposta è assolutamente inadeguata e certamente non quella che ci si può attendere
da una docente al suo ultimo anno di formazione. […]
Dare la colla a un bambino che non trova la sua colla rimproverandolo in questo
modo: "Vediamo se sparirà anche questa colla" è eticamente scorretto
e inefficace da un punto di vista didattico.
In conclusione, hanno esposto le seguenti osservazioni.
La lezione osservata presenta evidenti problemi che la docente in formazione
incontra nella gestione della quotidianità. Le richieste che l'allieva maestra
fa ai bambini sono sovente inadeguate. I bambini non sembrano rispettare il
ruolo che la docente dovrebbe avere nei loro confronti: quello di permettere
loro di fidarsi di lei, di sperimentare la sicurezza nella relazione con l'allieva
maestra senza doversi regolarmente riferire alla docente titolare. Trattandosi
di una visita formativa non esprimiamo una valutazione ma dobbiamo tuttavia
segnalare che se si trattasse di una visita sommativa questa risulterebbe non
acquisita.
L__________ ha confermato la propria impressione con rapporto 17
dicembre 2015, redatto a seguito di una visita in classe del medesimo giorno.
In questo frangente, il docente ha osservato diverse lacune nella gestione
della sezione da parte della ricorrente. In particolare le ha suggerito di
essere più coinvolta nelle relazioni con i bambini e i genitori, rimproverandole
di essere poco rassicurante. Ha inoltre segnalato delle difficoltà a far spostare
i bambini da una stanza all'altra in maniera ordinata e una mancanza di controllo
sul gruppo.
Sono necessari dodici minuti per organizzare, con
l'aiuto della transizione già conosciuta dai bambini (quella del serpentone) la
fila per prepararsi ad andare in salone a raggiungere le altre sezioni.
La fila non dura a lungo: i bambini si spostano dallo spogliatoio alla palestra
correndo e non rispettando quindi la regola prevista, quella di spostarsi con
calma a due a due. […] Durante la preparazione per andare a fare l'attività di
movimento così come al rientro dalla palestra, il gruppo ti sfugge di mano. I
bambini lasciano in disordine le loro pantofole e ci sono pure dei vestiti sul
pavimento.
Sono i compagni ad accorgersi che la piccola G. è rimasta in palestra e
ritornano a prenderla dopo le due attività motorie.
L__________ ha rimproverato alla ricorrente una mancanza di coerenza
nell'esigere il rispetto delle consegne assegnate.
Se decidi di far spostare i bambini in fila devi
essere coerente e far rispettare questa modalità, altrimenti perdi di
credibilità nei loro confronti. […]
Alle 11.15 ci si prepara per andare in giardino e tu dici che possono uscire
solo i bambini che sono in silenzio e stanno tranquilli. Tu lasci comunque
uscire anche chi parla e ripeti delle consegne ad alcuni bambini che non hanno
capito perché, oltre che non star zitti, stavano facendo altro.
In conclusione, il docente ha espresso il seguente giudizio.
Conclusioni: come già scritto nel precedente
rapporto del 30 novembre 2015, durante la mattinata trascorsa nella sezione
della maestra __________, dalle mie osservazioni la docente in formazione RI 1,
presenta evidenti problemi nella gestione della quotidianità. Le richieste che
l'allieva maestra fa ai bambini sono sovente inadeguate. I bambini non sembrano
rispettare il ruolo che la docente dovrebbe avere nei loro confronti: quello di
permettere loro di fidarsi di lei, di sperimentare la sicurezza nella relazione
con l'allieva maestra senza doversi regolarmente riferire alla docente
titolare.
Trattandosi di una visita formativa non esprimo una valutazione ma mi permetto tuttavia
di segnalare che se si trattasse di una visita sommativa questa risulterebbe
non acquisita.
5.2. Pure la docente di pratica professionale __________ ha riassunto la sua valutazione
sull'attività della ricorrente con rapporto del 27 gennaio 2016. Ha evidenziato
l'incapacità di relazionarsi in maniera costruttiva con gli allievi e di stabilire
un rapporto di fiducia.
Più volte ho suggerito e consigliato a RI 1 di
cogliere ogni occasione (durante la giornata educativa) per osservare e
ascoltare gli allievi, parlare con loro, per conoscerli e farsi conoscere. […]
L'osservazione è rimasta un po' superficiale, l'ascolto "distratto",
il coinvolgimento poco sentito. Non è riuscita a diventare persona di
riferimento per gli allievi ed è venuta a mancare la reciproca fiducia.
I bambini non hanno potuto sperimentare la necessaria sicurezza nella relazione
con l'allieva maestra; regolarmente si riferivano a me e venendo a cercarmi
quando ero fuori dalla sezione per lasciar sperimentare a RI 1 la conduzione in
assenza della DPP. Raramente ha lasciato trasparire l'entusiasmo ed il piacere
di lavorare con e per gli allievi.
Dal punto di vista didattico ha segnalato delle difficoltà a progettare
situazioni di insegnamento e apprendimento originali e idonee alle competenze
degli allievi.
Sovente gli obiettivi dichiarati non erano chiari
e le proposte operative sono risultate di debole valenza didattica, poco
idonee.
Per le due settimane di conduzione a tempo pieno le ho lasciato la massima
libertà. Ha riempito la griglia delle settimane con tante attività senza alcun
legame tra loro, con contenuti poco originali (già fatte o proposte durante
pratiche precedenti). Fatica ancora a prevedere tempi e spazi per la
realizzazione delle attività.
Ha inoltre rilevato delle carenze di organizzazione e dei problemi nel modo di
proporre le attività e le consegne.
Spesso le consegne sono state poco chiare o in
contraddizione con quanto poi richiesto agli allievi (vedi attività con le
foglie e stravolgimento dell'attività di scoperta del laboratorio-argilla).
Le attività proposte sono state portate a termine, ma non è stata favorita
l'autonomia (gli allievi hanno ripetuto o copiato, senza avere la possibilità
di scoprire e/o sbagliare) e la collaborazione (perché non far capo ai "bambini
risorsa"?).
Rare le situazioni di apprendimento dove gli allievi erano realmente coinvolti
e hanno avuto l'opportunità di costruire un pensiero critico.
La gestione del gruppo è stata valutata carente e le modalità di richiamo all'attenzione
discutibili.
RI 1 ha evidenziato grandi difficoltà nella
gestione delle attività e anche nella quotidianità. Continui richiami
all'attenzione e all'ascolto, con modalità discutibili (cantando canzoncine,
toccando i bambini… chiedendo loro di cucirsi la bocca con ago e filo!), senza
essere propositiva o costruttiva.
Duravano di più i momenti di richiamo alla calma che quelli dedicati alle
attività e il clima di lavoro non era certamente favorevole all'interesse e al
coinvolgimento.
A mente della docente __________, l'insorgente non avrebbe inoltre dimostrato
di sapersi interrogare sulle attività degli allievi e sulla propria azione in
relazione agli obiettivi dichiarati, né di saper identificare gli ostacoli
incontrati nell'esercizio della pratica e soluzioni alternative. Anch'essa ha
inoltre rimarcato che la ricorrente ha perso sovente il controllo del gruppo
durante la gestione dell'attività, in particolare perdendo di vista una parte
degli allievi durante l'uscita in giardino e omettendo di andare a cercarli. A
suo avviso, le lacune riscontrate non sono accettabili per una studentessa
all'ultimo anno di formazione.
5.3. La ricorrente ha contestato, anche in questa sede, la veridicità del fatto
riportato da L__________ nel rapporto 17 dicembre 2015, secondo cui avrebbe
perso di vista un'allieva, della cui assenza si sarebbero preoccupati altri
bambini, non vedendola tornare dalla palestra dopo due attività motorie. A
questo proposito la ricorrente ha puntualizzato che non si sarebbe trattato di
due attività motorie, bensì di una sola attività divisa in due fasi e ha
spiegato che la bambina ha avuto il suo permesso di ritornare in palestra
perché vi aveva dimenticato il suo peluche. Non avrebbe tuttavia mai perso il
controllo sulla stessa. Con la replica ha aggiunto
di aver essa stessa chiesto a un allievo di andare a prenderla. Indipendentemente
dalle giustificazioni addotte su questo preciso episodio, appare comunque
evidente che il docente L__________ ha avuto l'impressione, condivisa
anche dalla docente titolare e dal direttore comunale, che l'insorgente non avesse
la dovuta padronanza della sezione e che l'ambiente non fosse per nulla conforme
alle aspettative, malgrado tutti diano atto che si tratti di un gruppo di
allievi tendenzialmente disciplinato e non problematico. Alla luce delle
predette valutazioni, espresse da professionisti del settore che hanno
osservato di persona il lavoro dell'insorgente e hanno reso un giudizio
convergente, motivato e sostanziato da esempi concreti, non vi sono elementi
per ritenere che il provvedimento adottato poggi su considerazioni prive di
oggettività, imparziali o arbitrarie.
5.4. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che nei due
anni precedenti abbia ricevuto (anche) dei giudizi positivi non permette di
fugare ogni dubbio circa la sua competenza a condurre la pratica professionale
in maniera autonoma e responsabile. Al contrario, proprio dai giudizi relativi
ai precedenti moduli - ancorché superati con valutazioni globalmente positive -
risulta che il suo operato non è stato in precedenza esente da critiche. Durante
l'anno scolastico 2014/2015 sono state in effetti riscontrate delle difficoltà
e due elementi di valutazione su sette non sono stati ritenuti acquisiti. In
estrema sintesi, nel primo caso (visita del 20 novembre 2014 della docente DFA A__________),
sono in particolare state evidenziate le difficoltà nella gestione di un
piccolo gruppo di allievi. Nel secondo (visita del 27 novembre 2014 della docente DFA M__________) è stata rimproverata alla
ricorrente mancanza di coerenza e di autorevolezza, oltre all'uso di interventi
inadeguati (urla) per richiamare i bambini. Al termine del primo semestre, pur
avendo espresso un giudizio positivo, la docente di pratica professionale C__________
ha inoltre segnalato che alcuni obiettivi del modulo professionale del
primo anno andavano consolidati, rimarcando ad esempio la necessità di
acquisire maggiore autorevolezza e annotando che il gruppo di bambini in certi
momenti non la sentiva come figura docente. Pure nelle valutazioni del secondo
semestre, in generale positive, non sono mancate alcune note critiche. Segnatamente
durante la visita del 17 aprile 2015, il docente DFA S__________ ha riscontrato
una discreta gestione della classe: molto buona nei momenti di discussione,
meno autorevole nei momenti più caotici, segnalando la necessità di essere
un po' autoritari e avere "polso". Sulla scorta anche di questi
giudizi, vi è pertanto da ritenere che determinate debolezze già riscontrate in
passato siano riemerse durante la pratica iniziata in un nuovo contesto scolastico,
dove le esigenze poste, visto il livello raggiunto, sono e devono essere accresciute.
5.5. Visto quanto precede, considerate le importanti difficoltà rilevate nella
gestione della sezione da parte della ricorrente e ritenuto che gli esperti
hanno dato atto di una situazione preoccupante, non confacente alle esigenze
educative della classe dei bambini né al livello di una studentessa al terzo
anno di formazione - chiamata a condurre durante tutto l'anno una sezione, dimostrando di essere in grado di assumere la responsabilità
del gruppo e di promuovere gli apprendimenti e la crescita degli allievi (cfr.
piano degli studi 2015/2016 citato) - non si ravvisano nell'interruzione
della pratica professionale gli estremi dell'abuso del potere di apprezzamento
rimesso agli esaminatori, che il Tribunale è tenuto a sindacare dando prova di
un certo riserbo. Nemmeno dal profilo della proporzionalità
la misura adottata presta il fianco alla critica. Questa, infatti, per
quanto determini la mancata acquisizione del modulo professionale, non preclude
alla ricorrente di portare a termine la sua formazione, disponendo della possibilità
di ripetere l'anno scolastico. Posta questa premessa, il provvedimento appare
senza dubbio adeguato a ristabilire l'ordine nella sezione della scuola dell'infanzia
di __________, nel prevalente interesse pubblico a un quadro scolastico compatibile
con le finalità educative perseguite e in quello dei bambini a essere seguiti
da docenti (anche solo in formazione) sufficientemente capaci di offrire loro
un'educazione adatta ai loro bisogni. Al contrario, il prolungamento della pratica
professionale, prevista comunque per tutto l'anno scolastico, non avrebbe
permesso di raggiungere lo scopo. La ripetizione integrale della pratica professionale appare pertanto l'unica soluzione
praticabile. La sua frammentazione e la conseguente conclusione presso un altro
istituto avrebbe in effetti impedito di valutare, conformemente agli obiettivi
del corso, la conduzione di una medesima sezione sull'arco dell'intero periodo
scolastico.
6.L'insorgente ha
infine eccepito delle carenze di natura formale, sostenendo che secondo il
piano degli studi il provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto da un
rapporto sommativo della pratica professionale redatto dal docente di riferimento.
Ebbene, la censura va disattesa poiché l'interruzione della pratica è stata
adottata, come prescritto dall'art. 14 cifra 4 direttive SUPSI, dal consiglio
di direzione del DFA, sentito il parere del docente responsabile DFA, della
docente di pratica professionale nonché del direttore dell'istituto scolastico
comunale. Una valutazione finale, non essendo stata portata a termine la
pratica, non era per contro necessaria.
7. Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera