|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 17 giugno 2016 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 12 maggio 2016 (n. 113) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 23 ottobre 2015 __________ ha inoltrato alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) una formale segnalazione nei confronti dell'avv. RI 1, qui ricorrente, lamentando la violazione di norme deontologiche da parte del legale, che l'aveva patrocinata nell'ambito di una vertenza di divorzio. La denunciante ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di avere incassato delle somme di denaro versategli dalla controparte a titolo di contributo di mantenimento, non accreditandole integralmente a lei (nonostante i suoi ripetuti solleciti), bensì trattenendo per sé l'importo di fr. 31'755.69 e di avere effettuato un pagamento di fr. 10'566.84 a saldo della nota di onorario del suo legale italiano (avv. __________) senza informarla e senza quindi ottenere la sua autorizzazione. Gli ha inoltre rimproverato di non avere concordato con lei alcuna tariffa oraria e di avere emesso una nota di onorario finale esorbitante, riportante anche prelevamenti di acconti da lei mai autorizzati. La denunciante ha altresì chiesto alla Commissione di quantificare i danni subiti e gli extra costi provocati dalla lacunosa conduzione del patrocinio da parte dell'avv. RI 1, chiedendo la nomina di un avvocato sostenuto dal Cantone che faccia veramente gli interessi miei e che mi aiuti a finire la causa.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 2 novembre 2015 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv.
RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso nei suoi confronti. Negando di avere svolto il mandato in maniera non impeccabile,
ha affermato in particolare di avere regolarmente informato la denunciante
riguardo agli importi a lui pervenuti dalla controparte e sulla destinazione
data agli stessi. Ha inoltre illustrato per
quale motivo gli importi in questione non sarebbero stati girati alla
segnalante. Più precisamente, la somma di fr. 31'755.69 sarebbe servita per
saldare, d'intesa con la sua cliente, la parcella del legale italiano e per trattenere
l'importo (fr. 9'000.-) a garanzia degli anticipi di alimenti già percepiti
dal Cantone. Il saldo residuo, d'accordo con la denunciante, sarebbe stato
destinato alla copertura dei suoi onorari. La denunciante sarebbe del resto
sempre stata resa edotta riguardo alle prestazioni effettuate e alla tariffa
applicata (fr. 300.-/ora), la quale sarebbe peraltro del tutto usuale avuto
riguardo ai valori in causa e alla complessità della pratica. Tant'è che la
stessa, dopo ampia discussione, l'avrebbe autorizzato, il 15 settembre 2014, a
trattenere la somma di fr. 46'190.20 a titolo di acconto per il suo onorario.
B. Con decisione 12 maggio 2016, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare ritenuto che il denunciato fosse incorso in una violazione degli art. 12 lett. h della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 19 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1) e 23 cpv. 2 del codice svizzero di deontologia (CDS) per aver disposto di fondi incassati per la cliente, senza averglieli immediatamente riversati. Al riguardo la Commissione ha avallato tutte le trattenute effettuate dal denunciato (per complessivi fr. 66'380.-) quali acconti sulla propria nota finale rispettivamente a parziale copertura del proprio credito residuo, che - anche senza il benestare della cliente - sarebbero state ammissibili a mò di compensazione; ha per contro censurato il pagamento da parte del ricorrente della parcella del legale italiano della sua cliente attingendo, senza chiederle una preventiva autorizzazione, al denaro incassato in nome e per conto della stessa e che invece le avrebbe dovuto essere girato. Per il resto ha invece disatteso - siccome infondati o esorbitanti la propria competenza - tutti gli altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media gravità dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in sostanza di essere incorso in una violazione dell'obbligo di restituzione, negando che il versamento a favore del legale italiano non sia stato autorizzato dalla denunciante. Sostiene infatti di avere agito con il consenso verbale della sua cliente, la quale sarebbe stata sin da subito a conoscenza del pagamento, che peraltro anche lei avrebbe concordato direttamente con il beneficiario. Lamenta, al proposito, che la precedente istanza abbia inspiegabilmente omesso di assumere la testimonianza dell'avv. __________, che avrebbe confermato tale circostanza. In ogni caso, vista la tardività con cui avrebbe contestato il pagamento, si dovrebbe ritenere che la denunciante vi abbia acconsentito per atti concludenti.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria. Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 e rimandi), come si vedrà più avanti (consid. 4.3), l'audizione testimoniale del legale italiano sollecitata dal ricorrente non appare idonea ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. L'insorgente rimprovera
alla precedente istanza di non avere dato seguito alla sua richiesta di
raccogliere la deposizione (scritta od orale) dell'avv. __________. La censura
va disattesa, già perché l'insorgente non ha
formalmente chiesto l'assunzione di siffatto mezzo probatorio,
limitandosi genericamente ad indicare che il legale italiano avrebbe potuto
confermare la circostanza secondo cui la loro comune cliente era a conoscenza
dell'avvenuto pagamento della sua nota professionale (cfr. osservazioni 7
dicembre 2015, pag. 5). Non è dunque dato di vedere in che modo possa essere
stato violato il suo diritto di essere sentito. Nulla gli impediva peraltro di
raccogliere e produrre già prima dell'emanazione della decisione impugnata una
dichiarazione scritta del legale italiano.
3. 3.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
3.2. Secondo l'art. 12 lett. h LLCA l'avvocato custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati.
Per
averi affidati s'intendono sia i beni (somme di denaro o altro) che vengono
consegnati all'avvocato direttamente dal cliente, sia quelli che l'avvocato riceve da terzi per conto del
suo cliente (François Bohnet/Vincent Martenet,
Droit de la profession d'avocat,
Berna 2009, n. 1764; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz
Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2011, n. 150 e 153; Michel
Valticos in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis
[curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, ad art. 12, n. 266).
3.3. L'obbligo di separare i patrimoni garantisce che i creditori dell'avvocato
non possano pignorare gli averi che gli sono stati affidati (cfr. Messaggio
LLCA citato, n. 233.25, pag. 5024, che fa cenno
anche ragioni di ordine fiscale; Fellmann,
op. cit., n. 150).
La suddetta regola professionale - che implica anche l'obbligo di conservare e
amministrare diligentemente gli averi affidatigli, come pure di renderne conto
al cliente (presentando periodicamente una contabilità delle entrate e delle
uscite, laddove il mandato implica flussi di somme di denaro, cfr. al riguardo:
Fellmann, op. cit., n. 152; Valticos,
op. cit., n. 266 e 268) - mira ad assicurare il rispetto del dovere del
mandatario di restituire a prima richiesta tutto ciò che per qualsiasi titolo
ha ricevuto dal cliente o da terzi in forza del mandato (art. 400 cpv. 1 del
codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1765; Fellmann, op. cit., n. 150). Ne deriva
che viola l'art. 12 lett. h LLCA l'avvocato
che non è in grado di restituire entro breve termine i beni affidatigli,
rispettivamente che tarda a farlo (cfr. Fellmann,
op. cit., n. 154 e 155; contra: Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1772 e 2854, secondo cui in tal caso l'avvocato violerebbe il suo
dovere di esercitare la professione con cura e diligenza giusta l'art.
12 lett. a LLCA). Resta riservata la facoltà dell'avvocato di opporre, a
determinate condizioni, un diritto di ritenzione
(reale o personale), l'eccezione d'inesecuzione (art. 82 CO) o la compensazione
con il credito da lui vantato per i suoi onorari rispettivamente per il
rimborso degli anticipi e delle spese pagati per la regolare esecuzione del
mandato. Dottrina e giurisprudenza ritengono tuttavia che una compensazione con
crediti propri si possa rivelare contraria alle regole professionali allorquando
l'avvocato sa o deve presumere che la situazione finanziaria del suo cliente è
difficile e che la compensazione lo priverebbe dei mezzi necessari per il
sostentamento suo e della sua famiglia (Fellmann, op. cit., n. 156; Benoît Chappuis, La profession d'avocat,
Tome I: Le cadre légal et les principes essentiels, Zurigo 2016, pag. 89; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1770 seg.
e 2861-2876, secondo cui la stessa limitazione dovrebbe valere per il diritto
di ritenzione; Valticos, op. cit.,
ad art. 12, n. 29, 31 e 269 e segg.). In tal caso, la compensazione deve essere
considerata nulla poiché contraria ai buoni costumi ai sensi dell'art. 20 cpv.
1 CO (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 2876).
3.4. I suddetti obblighi derivanti dalla LLCA, oltre ad essere ricordati dall'art.
19 cpv. 1 LAvv - giusta il quale l'avvocato custodisce, conformemente all'art.
12 lett. h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili
affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento, riservati i diritti
di compensazione e ritenzione previsti dalla legge - sono previsti anche a livello
di norme deontologiche (che, pur non avendo
valore normativo, costituiscono, nella misura in cui riflettono una
concezione largamente diffusa a livello nazionale, una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, l'art. 23 CSD riprende
sia il concetto di separazione dei patrimoni sia l'obbligo di restituzione dell'avvocato;
precisa inoltre che le somme incassate per il cliente devono essergli
immediatamente riversate, riservato il diritto dell'avvocato di far valere
propri crediti. Dello stesso tenore è pure l'art.
16 del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
dell'11 novembre 2004 (CAvv; RL 3.2.1.1.4), secondo cui l'avvocato deve
depositare su conti separati gli averi pecuniari del cliente e deve sempre
essere in grado di restituirli (cpv. 1), mentre le somme incassate per il
cliente devono essergli immediatamente trasmesse, riservato il diritto dell'avvocato
di trattenere l'importo dovutogli per onorari e spese (cpv. 2).
4. 4.1. In concreto, nell'ambito
di una causa di divorzio, l'avv. RI 1 ha incassato per conto della sua cliente
delle importanti somme di denaro, bonificate dalla controparte a titolo di
contributo di mantenimento. In particolare, ha incasso fr. 110'000.- il 3 luglio
2014, fr. 46'190.20 l'11 luglio successivo e fr. 31'755.69 il 19 agosto 2014.
Di tali importi, pervenuti sul suo conto clienti e pari a complessivi fr.
187'945.89, il ricorrente ha girato alla sua cliente soltanto una parte il 10
luglio 2014 (fr. 110'000.-; cfr. doc. G/0, G/22 e G/23). La restante somma è
stata da lui trattenuta, per la maggior parte a titolo di acconti (fatture del
16 luglio 2013, 16 giugno, 25 agosto, 17 ottobre 2014 e 3 gennaio 2015) rispettivamente
in parziale compensazione della sua nota d'onorario finale. L'importo di fr.
10'566.84 (pari a Euro 8'564.40) è invece stato utilizzato il 17 luglio 2014
per saldare la parcella dell'avv. __________ (cfr. doc. G/0 e G 27), legale
italiano assunto da __________.
Dagli atti risulta inoltre che - così come denunciato dalla segnalante - la
stessa, dopo aver sollecitato il 10 settembre 2014 l'estratto conto dei
versamenti, il 15 settembre 2014 aveva richiesto al ricorrente, senza successo,
dapprima di girarle il citato importo di fr. 31'755.60, sollecitandolo poi, il
3 ottobre 2014, a versargli la somma di fr. 10'000.- (cfr. doc. Q, allegati 1,
2 e 5).
4.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente
fosse incorso in una violazione del dovere di restituzione ai sensi dell'art.
12 lett. h LLCA. Non tanto per aver trattenuto complessivi fr. 66'380.- quali
acconti sulla propria nota finale (di cui fr. 57'380.- durante il mandato e fr.
9'000.- al termine dello stesso) - ciò che
per la precedente istanza sarebbe senz'altro stato legittimato a fare a
titolo di compensazione - ma per aver effettuato il versamento all'avv. __________,
attingendo a beni della denunciante, senza girarle immediatamente l'importo oppure
richiederle una preventiva autorizzazione.
4.3. Ora, anche volendo ammettere che __________ avesse (almeno implicitamente)
acconsentito al pagamento delle prestazioni del legale italiano, così come
sostiene il ricorrente, ciò non permetterebbe
comunque di sovvertire l'esito della decisione impugnata. Dagli atti risulta
infatti con evidenza che l'insorgente, omettendo di restituire (almeno) una
parte dell'importo (fr. 77'945.89) incassato per conto della denunciante, al
più tardi dopo il 15 settembre 2014, allorquando la stessa aveva formulato
la prima esplicita richiesta (cfr. doc. Q, allegato 1), ha in ogni caso violato
il suo dovere di restituzione. Da una semplice lettura della citata scheda
contabile (doc. G/0) stilata dal ricorrente risulta infatti che, a quel momento,
il conto clienti a nome della denunciante presentava un attivo pari a fr.
21'659.05. E ciò, tenendo conto del saldo di tutte fatture per acconti sino a
quel momento emesse dall'avv. RI 1 (1°, 2° e 3° acconto per complessivi fr.
36'720.-), della garanzia anticipo alimenti (fr. 9'000.-), come pure della
notula dell'avv. __________ (fr. 10'566.84), che era già stata saldata due mesi prima. A quel momento,
contrariamente a quanto concluso dalla Commissione, il ricorrente non era
invece abilitato a trattenere - a mò di compensazione - degli
ulteriori importi a suo favore, quale onorario per prestazioni che non solo non
aveva essenzialmente ancora effettuato, ma neppure ancora fatturato (i
successivi acconti 4° e 5° e la nota finale essendo di data ben posteriore); a
quel momento non vantava pertanto altri crediti esigibili, che poteva opporre
alla cliente per venir meno al suo dovere di restituzione (cfr. art. 120 cpv. 1
CO; cfr. Walter Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, ad
art. 400 CO, n. 50 e Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2979, secondo cui l'esigibilità degli onorari presuppone la
presentazione di una fattura al cliente). Non porta ad altra conclusione la
circostanza che, con lo stesso email del 15 settembre 2014, la segnalante lo
avesse autorizzato a trattenere l'importo di fr. 46'190.20 quale acconto per
le spese legali maturate. Anche volendo attribuire a questo email il
valore di un (maggiore) acconto spontaneo - a copertura dell'onorario (ca. fr.
44'000.-) per le sue sole prestazioni sino a quel momento effettuate (cfr. osservazioni 7 dicembre 2015 del ricorrente,
pag. 3) - resta pur sempre il fatto che, anche in questo caso, l'avv. RI 1
avrebbe dovuto girare immediatamente alla denunciante (almeno) un importo pari
a ca. fr. 12'000.- (fr. 77'945.89 - 46'190.20 - 10'566.84 - 9'000.-). A
maggior ragione allorquando la stessa, il 3 ottobre 2014, lo ha pregato per la
seconda volta - invano - di versarle fr. 10'000.-, poiché aveva delle fatture
in diffida delle assicurazioni e una fattura dell'avvocato in Svezia da
pagare altrimenti non procede col lavoro. Al di là della questione a sapere
se il ricorrente fosse o meno abilitato a saldare direttamente la fattura dell'avv.
__________, non avendo restituito senza indugio neppure una parte delle somme
in questione - nonostante le reiterate
richieste della cliente - ma essendosi più che altro premurato di trattenere l'importo
residuo per poterlo successivamente porre in compensazione con suoi
futuri crediti (cfr. citata scheda contabile e relative fatture), senza esserne
autorizzato, è evidente che egli ha senz'altro violato l'art. 12 lett. h LLCA.
5. Ferme queste premesse,
resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).
5.2. In concreto, l'avv. RI 1 è incorso in
una violazione di una regola professionale che non può essere considerata
propriamente trascurabile, ma va annoverata fra quelle di media entità.
A maggior ragione se si considera che, come messo in evidenza dalla
Commissione, ha dimostrato perlomeno una certa disinvoltura nel disporre dei
beni che spettavano alla sua cliente, che anche dopo il secondo sollecito 3
ottobre 2014 - rimasto lettera morta - si è per finire vista erodere ogni saldo
ancora a suo favore con le successive compensazioni operate dal ricorrente. Se
non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e
ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che non abbia antecedenti.
5.3. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la
multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è
detto. La sanzione così commisurata, situata
attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio
della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del
ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera