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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2016 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 112) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con e-mail
del 23 giugno 2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un
gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale ,
pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la
situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa
controversa giudiziaria.
Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi, cui era subentrato nel
patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente respinto, per il
tramite dell'avv. __________, le proprie ripetute richieste volte a
ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro trattati per
conto dell'ex mandante.
b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella
segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv.
__________, contitolare insieme all'avv. RI 1 e altri tre avvocati iscritti
all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA),
proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante.
Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI,
con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per
competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).
c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto
nei confronti dell'avv. __________ un procedimento disciplinare per presunta
violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione
atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina
del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).
d. Sulla base delle osservazioni presentate il 24 agosto/10 settembre 2015 dall'avv.
__________ e della documentazione allegata alle stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione
ha aperto d'ufficio due paralleli procedimenti disciplinari anche nei confronti
degli avv. __________ e RI 1, ipotizzando nei loro riguardi le stesse
violazioni rimproverate alla collaboratrice dello studio.
e. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno
presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione
dei fatti dell'avv. __________ e nel contempo contestato ogni addebito mosso contro
di loro.
Hanno in particolare confermato di essere stati loro, quali dirigenti di __________, a decidere di respingere la richiesta dell'avv. RI 1 e di avere indicato alla collaboratrice dello studio di comunicare tale decisione al segnalante, precisando di essere sempre dell'opinione che quest'ultimo non possa vantare alcun diritto alla consegna dell'incarto completo e in originale. Sostengono di avere adempiuto al proprio obbligo di restituzione, avendo già trasmesso all'ex cliente copia di ogni atto e corrispondenza inviato e ricevuto nell'ambito del mandato. Sarebbe quindi toccato a lei fornire al proprio nuovo patrocinatore quanto necessario; in caso di impossibilità, quest'ultimo avrebbe potuto richiedere ulteriori copie, contro pagamento delle relative spese.
B. a. Con decisione
del 14 dicembre 2015, la Commissione ha condannato l'avv. __________ al pagamento
di una multa disciplinare di fr. 500.-.
b. Con separate decisioni di medesima data la Commissione ha condannato anche
gli avv. __________ e RI 1 sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno.
La precedente istanza ha accertato una violazione del dovere di restituzione in
capo all'avv. __________, che avrebbe dovuto consegnare l'intero incarto in
originale al segnalante entro 10 giorni dalla richiesta, indipendentemente dal
fatto che la ex cliente ne avesse già ricevuto di volta in volta copia. Dal
momento che la stessa, quale dipendente dello studio __________, ha agito
seguendo le istruzioni dei suoi datori di lavoro, ha ritenuto che anche questi
ultimi fossero incorsi in una violazione degli art. 12 lett. a LLCAm 16 e 19
LAvv nonché 24 CSD. La sanzione inflitta all'avv. RI 1 è stata commisurata
tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di
autocritica e dell'assenza di precedenti.
C. a. Avverso la
predetta risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando
subordinatamente il rinvio della causa alla precedente istanza per nuovo giudizio.
In via ancor più subordinata, chiede che gli sia inflitto solo un ammonimento.
Il ricorrente - che rileva come il segnalante non gli abbia personalmente
rimproverato nulla di preciso - sostiene che all'epoca dei fatti non rivestiva
in seno a __________ alcun ruolo nella condotta degli avvocati dipendenti
attivi nel settore del contenzioso, cui era attribuito l'avv. __________ e di
cui era responsabile l'avv. __________. Contesta quindi qualsivoglia sua
responsabilità (sia diretta che riflessa), rilevando di non avere personalmente
impartito alla collaboratrice dello studio alcuna istruzione in merito al
comportamento da tenere rispetto alla richiesta formulata dal segnalante. Ritiene
in ogni caso la sanzione inflittagli lesiva del principio della proporzionalità.
b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________
ha impugnato la sanzione disciplinare inflittale.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. a. Il 14 marzo 2016 il ricorrente ha chiesto di poter esaminare gli atti dell'incarto (n. 52.2016.54) relativo all'avv. __________, postulandone subordinatamente la congiunzione con il proprio.
b. Con osservazioni del 14 aprile 2016, l'avv. __________ si è opposta alla richiesta di accesso agli atti, acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.
c. Dopo un ulteriore scambio di
allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato, appurata la
parziale identicità del complesso di fatti alla base delle impugnative pendenti
davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo interesse pubblico o
privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle cause limitatamente
alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli nonché
impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi in
merito.
d. Il ricorrente non ha presentato ulteriori allegati.
Delle osservazioni formulate dall'avv. __________ si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto,
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Come accennato in narrativa, avendo in parte il medesimo fondamento di
fatto, le impugnative presentate dal qui ricorrente (inc. n. 52.2016.33) e
dall'avv. __________ (inc. n. 52.2016.54) sono state istruite congiuntamente in
applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con
separate decisioni.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla
sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto
di Lugano, prodotta dall'avv. RI 1 su invito del giudice delegato. Ad una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre
prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della
controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi con sufficiente
cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si renda
necessario assumere le altre carte (in particolare, per quanto non già agli
atti, il contratto di mandato tra _______ e l'ex cliente) e procedere alle
audizioni testimoniali richieste (avvocati __________, presidente dell'OATI, __________
e __________, di quest'ultimo essendo peraltro stata prodotta una dichiarazione
scritta). Neppure occorre richiamare gli ulteriori incarti indicati dagli
insorgenti, viste in particolare l'acquisizione agli atti della citata sentenza
pretorile e la produzione da parte dell'avv. RI 1 del fascicolo della
Commissione che lo concerne come pure della decisione della medesima autorità
riferita all'avv. __________.
2. Preliminarmente occorre sgomberare
il campo dai dubbi sollevati dal ricorrente (cfr. replica alla sua istanza di
congiunzione, pag. 4) in merito alla prescrizione dell'azione disciplinare.
Giusta l'art. 19 LLCA, l'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno
in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati
(cpv. 1) ma è interrotta da qualsiasi atto istruttorio compiuto dalla stessa
(cpv. 2), ritenuto che decade definitivamente dieci anni dopo la commissione
dei fatti (cpv. 3), a meno che la violazione delle regole professionali
costituisca reato, nel qual caso trova applicazione il termine di prescrizione
più lungo previsto dal diritto penale (cpv. 4). Secondo la giurisprudenza, la
regolamentazione prevista dalla menzionata disposizione vale solo per la
procedura davanti all'autorità di sorveglianza. Se una decisione disciplinare è
stata pronunciata prima della scadenza del termine di prescrizione,
quest'ultima non può più intervenire (cfr. sentenza Kantonsgericht St. Gallen
del 26 giugno 2003 in GVP 2003 n. 89 pag. 253 seg.).
Nella presente fattispecie, la Commissione è
venuta a conoscenza delle (presunte) responsabilità dell'avv. RI 1 al
più presto quando il presidente dell'OATI il 10 agosto 2015 le ha trasmesso per
competenza la segnalazione presentata il 23 giugno precedente dall'avv. __________
(che denunciava il comportamento dei rappresentanti di __________, tra i
quali va senz'altro annoverato anche l'insorgente, cfr. doc. D allegato alla
presente impugnativa), se non addirittura soltanto con le osservazioni
formulate il 24 agosto 2015 dall'avv. __________, sottoscritte per conferma
anche dal ricorrente. La precedente istanza ha poi emanato la propria decisione
già il 14 dicembre successivo, nel pieno rispetto del termine di prescrizione, che
- a fronte della citata giurisprudenza - è dunque salvaguardato anche davanti a
questo Tribunale.
3. 3.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
3.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art.
400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220),
l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha
ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto
gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr.
DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.
33 ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente
civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto
emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12 con
rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a
tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante,
come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., ad eccezione di
documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni
altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322
consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli
atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa
regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può
pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento
che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare
affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del
precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver
consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o
aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza
(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,
op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli
avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47]
consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine
ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola
essere sufficienti (cfr. Fellmann, op.
cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato
non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un
onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti
del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op.
cit., n. 34 ad art. 12), né può far
valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867).
Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono
affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta,
sia o meno coperto l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20
novembre 2018 consid. 2.2, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2,
52.2014.390-391 del 22 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).
4. 4.1.
In concreto, è anzitutto incontestato e risulta dalle tavole processuali che lo
studio __________ si è ripetutamente opposto alle svariate richieste (cfr.
scritti del 30 ottobre 2014, 3 dicembre 2014, 25 marzo 2015, 7 aprile
2015, 30 aprile 2015 e 19 maggio 2015; cfr. sentenza pretorile, pag. 1-2 e
documentazione allegata alla segnalazione) del nuovo patrocinatore della
propria ex mandante, negandogli - almeno sino all'emanazione, il 14 dicembre
2015, della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano (ma non è dato di
sapere se la situazione sia mutata nel frattempo) - la consegna
dell'integralità del postulato incarto in originale, spiegando che l'allora sua
cliente aveva già ricevuto copia degli atti che la riguardavano. Ciò che,
conformemente a quanto considerato dalla Commissione, è tuttavia inammissibile,
ritenuto che l'avvocato è, come detto (cfr. supra, consid. 3.2), sempre
tenuto a consegnare al suo (ex) mandante - eventualmente per il tramite del suo
nuovo patrocinatore - tutti gli atti originali che compongono il suo incarto
(con la sola eccezione di atti puramente interni), indipendentemente dal fatto
che questi ne abbia già ricevuto di volta in volta una copia. Circostanza,
quest'ultima, che in concreto non è peraltro nemmeno possibile affermare nella
misura in cui la corrispondenza e-mail, la cui intensità è comprovata dalle
liste prodotte in questa sede (doc. H e I allegati al gravame dell'avv. __________),
e i documenti ad essa annessi non possono certo corrispondere all'integralità
dell'incarto che risulta composto da una ventina di faldoni e più di un migliaio
di messaggi e documenti elettronici (cfr. dichiarazione scritta dell'avv. __________
del 15 gennaio 2016, doc. O annesso al presente ricorso).
4.2. Incontestato è pure che la decisione di respingere la sua richiesta è
stata comunicata (e ribadita) al segnalante dall'avv. __________ (cfr. suoi
scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 all'avv. __________), la quale aveva
inizialmente affermato in modo generico di avere agito seguendo in qualità di
dipendente le istruzioni di __________, sua datrice di lavoro (osservazioni del
24 agosto 2015). Ed è proprio per non essersi discostata da siffatta
illegittima istruzione (cfr. sentenza pretorile citata) che la Commissione ha
ritenuto che la stessa avesse disatteso il dovere di restituzione degli atti che
l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato. Decisione, questa, che il Tribunale
ha confermato in data odierna (cfr. inc. n. 52.2016.54). L'avvocato dipendente
di un avvocato indipendente iscritto in un registro cantonale è infatti
soggetto alle regole professionali della LLCA ed è quindi tenuto a distanziarsi
dalle istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO
quando queste lo condurrebbero a una violazione dei suoi doveri professionali. Se non lo fa e, seguendo una tale istruzione,
incorre in una violazione delle regole professionali stabilite dalla normativa
federale, va di principio riconosciuta, per effetto riflesso, anche la
responsabilità disciplinare del suo datore di lavoro (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1337 e
2396; Mathieu Châtelain,
L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, Losanna
2017, n. 934). Non ne va diversamente per l'avvocato dipendente di una società
di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui egli, quale
collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner dirigente dello
studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste di responsabile
del mandato, cfr. al riguardo: Walter
Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der
Aufsichtsbehörden der Kantone Ob-walden
und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore
ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain,
op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d).
4.3. Ferme queste premesse, per quanto attiene specificatamente alla posizione
dell'avv. RI 1, la Commissione - contrariamente a quanto afferma l'insorgente
(ricorso, pag. 6) - non lo ha ritenuto responsabile dal profilo disciplinare
semplicemente in quanto organo di __________, ma gli ha in sostanza
rimproverato di avere partecipato, insieme all'avv. __________, quale "datore
di lavoro", al processo decisionale che ha condotto __________ a rifiutare
la restituzione degli atti richiesti e a indicare alla collaboratrice dello studio
di comunicare tale posizione al segnalante, come espressamente ammesso nelle
osservazioni presentate congiuntamente dai
due legali (cfr. punti n. 3 e 4, pag. 3-4). Nell'esito, tale decisione è senz'altro
condivisibile e resiste alle critiche del ricorrente.
È infatti innegabile ed emerge dagli atti che, oltre a essere partner
contitolare di __________ (datrice di lavoro in senso stretto), l'insorgente aveva
in concreto una diretta responsabilità nella gestione del mandato in questione (articolato su più pratiche), che la
cliente aveva conferito allo studio. E ciò quantunque, in un lavoro di team, tale responsabilità sia stata successivamente
assunta anche dall'avv. __________ (partner responsabile del settore
contenzioso) che, come lui, si è avvalso dell'assistenza dell'avv. __________.
Lo si deduce anzitutto chiaramente dal contratto di mandato sottoscritto il 27
maggio 2009, secondo cui il ricorrente avrebbe avuto la responsabilità
generale per lo svolgimento del lavoro, assistito principalmente dall'avv. __________.
Risulta inoltre manifestamente anche dall'esposizione dei fatti dell'avv. __________
(cfr., ad esempio, suo ricorso del 1° febbraio 2016, punto n. 22, pag. 12). L'insorgente
si è del resto occupato dell'esecuzione del mandato anche personalmente, ancora
nel 2012, come emerge ad esempio dall'elenco della corrispondenza e-mail agli
atti (doc. H). In queste circostanze v'è da ritenere che il ricorrente, quale
dirigente corresponsabile del mandato, doveva rispondere della fedele e
diligente esecuzione degli affari affidati, e quindi anche del comportamento
della collaboratrice avv. __________, in particolare laddove riconducibile a
una sua direttiva (facoltà, questa, che secondo il contratto del 12 febbraio
2009 stipulato tra __________ e l'avv. __________ era riservata agli avvocati
che - come l'insorgente - erano dirigenti dello Studio legale responsabili
del mandato, cfr. punto 1.4).
Invano il ricorrente contesta in concreto di aver emanato e/o partecipato a una
qualsiasi istruzione. La sua diretta corresponsabilità nella decisione di non
restituire al nuovo patrocinatore della cliente gli atti richiesti risulta già
solo dal fatto che egli - prima ancora che fosse aperta una procedura disciplinare
nei suoi confronti - ha sottoscritto, per conferma, le osservazioni presentate
dall'avv. __________ il 24 agosto 2015 (cfr. pag. 4 e 7). È inoltre avvalorata dalle osservazioni,
inequivocabili, formulate congiuntamente con l'avv. __________ il 19 novembre
2015, in cui gli interessati confermano che quali dirigenti e membri del CdA
di __________ decisero - entrambi - di respingere la richiesta dell'avv.
__________ di consegna dell'incarto completo in originale (…) e di aver
indicato all'avv. __________ di comunicare questa decisione al segnalante (pag.
4). Ammissione che la succinta dichiarazione rilasciata dall'avv. __________ il
15 gennaio 2016, prodotta per la prima volta con il gravame (doc. O), non
appare seriamente in grado di scalfire, così come non lo è la circostanza che l'insorgente
non abbia avuto alcun contatto personale diretto con l'avv. __________, nella
fase in cui l'avv. __________ aveva negato la restituzione dell'incarto (cfr.
scritto del 20 gennaio 2016 dell'avv. __________ in atti sub doc. N).
In ogni caso, nulla cambierebbe quand'anche si potesse ammettere che il
ricorrente non abbia agito in quella fase, partecipando alla decisione "di
__________" di non restituire gli atti (poi riferita all'avv. __________
dal solo avv. __________). Non vi è chi non veda come, al più tardi il 24
agosto 2015, anziché ratificare la presa di posizione dell'avv. __________ alla
Commissione - rinfrancandola e avvalorando la biasimevole istruzione -, avrebbe
dovuto dissociarsene, attivandosi con sollecitudine per far sì che la
documentazione richiesta fosse effettivamente consegnata all'avente diritto.
Glielo imponeva anzitutto la sua posizione di avvocato dirigente
corresponsabile del mandato, nel quale la cliente aveva riposto la sua fiducia.
Relazione, questa, che perdura evidentemente per l'intero arco del mandato,
indipendentemente dal fatto che ai fini dello svolgimento del lavoro
intervengano nel tempo anche altri avvocati (collaboratori, partner o
associati). Una parte degli atti che andavano restituiti erano peraltro stati
da lui personalmente redatti, di modo che lui meglio di altri avrebbe potuto
garantire la loro completezza.
Ma gli imponeva d'agire in tal senso pure la sua posizione di partner titolare
dello studio legale. Ruolo che lo pone in linea di principio nella condizione
di dover ordinare le misure necessarie in caso di violazione o rischio di
violazione delle regole professionali che, per effetto riflesso, potrebbe
comportare la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione della
società (cfr. Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 2397; Fellmann,
Zulässigkeit, pag. 22 segg., pag. 25).
In queste circostanze, la conclusione cui è giunta la Commissione merita
sostanziale conferma. Avendo emanato, o comunque espressamente ratificato e avallato,
la direttiva impartita alla collaboratrice dello studio di non restituire - a
prima richiesta ed entro un termine ragionevole - l'intero incarto originale
all'ormai ex cliente dello studio (rispettivamente al suo nuovo patrocinatore),
l'insorgente è innegabilmente incorso in una violazione dell'obbligo di
restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della
gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di
violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che
la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il
provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene
nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21
dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche
degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura
disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
5.2. In concreto, la violazione commessa dal
ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si
considera che ha determinato, rispettivamente
avallato un comportamento (quello della collaboratrice dello studio) che ha
costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere
ragione delle proprie pretese (con
conseguente dispendio di tempo e relativi costi; cfr., in tal senso, decisione
della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016;
cfr. pure STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata
consid. 6.3). In qualità di avvocato sperimentato, dirigente dello studio
legale alle cui dipendenze lavorava l'avvocato __________, avrebbe invece
dovuto fare in modo che la richiesta del segnalante venisse soddisfatta al più
presto con la consegna dell'intero incarto. Se non giova all'insorgente il
fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando
ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, depongono per contro a
suo favore sia il lungo tempo trascorso (quasi quattro anni) dai fatti
contestati, sia l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto
precede, si giustifica pertanto di ridurre a fr. 500.- la multa inflitta dalla
Commissione per la violazione di cui si è detto.
La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr. 500.-.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 112) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1è inflitta una multa di fr. 500.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera