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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina |
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vicecancelliere: |
Fulvio Campello |
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 10 dicembre 2015 (n. 5516) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 7 novembre 2014 della Sezione forestale che accerta la natura parzialmente boschiva del mapp. __________ del comune di C__________; |
ritenuto, in fatto
A. Dal 4 giugno 2013 RI 1 è proprietaria del mapp. __________ di C__________, località __________, a monte di via __________. Il fondo, inedificato, ha una superficie di 5197 mq.
B. a. Il 10 marzo 2014 RI 1 ha inoltrato alla Sezione forestale un'istanza volta all'accertamento formale della natura del suolo del suo fondo.
b. Il 19 maggio 2014 l'Ufficio forestale del VI circondario ha svolto l'accertamento. Questo è stato pubblicato per un periodo di 15 giorni, previo annuncio sul Foglio ufficiale del 6 giugno 2014 (n. 45, pag. 4727). L'area forestale interessava la quasi totalità del mappale, a eccezione di una sottile striscia di circa 11 x 4 m, posta all'angolo est del fondo.
c. L'11 giugno 2014 RI 1 si è opposta all'accertamento, contestando la natura boschiva della suo terreno.
d. Con decisione di accertamento 7 novembre 2014 (inc. 3434) la Sezione forestale ha confermato la natura parzialmente boschiva del mapp. __________, così come indicato nella planimetria 6 giugno 2014 allegata. L'autorità ha conseguentemente respinto l'opposizione.
C. Adito da RI 1, con risoluzione 10 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione. Secondo il Governo il fondo, situato fuori della zona edificabile, ospitava un bosco ad alto fusto, di età superiore ai quarant'anni, avente funzione forestale prevalentemente paesaggistica. Il fatto che questo prendesse origine dalla conversione di un precedente vigneto in piantagione di quercia americana (specie non autoctona) ai fini di produrre legname nulla mutava al riguardo.
D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia accertato che il mapp. __________ di C__________ non ha natura boschiva. La ricorrente contesta la funzione paesaggistica del bosco, ribadendo che a ciò osta la sua origine e composizione. Inoltre, l'insorgente rileva che, a seguito di un recente incendio, la quasi totalità delle piante è stata danneggiata e ha dovuto essere abbattuta per motivi di sicurezza della strada comunale sottostante.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. La
Sezione forestale e il CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale con
argomenti che, se necessario, verranno discussi in appresso.
F. Con il secondo scambio degli allegati la ricorrente e il municipio confermano le rispettive posizioni, mentre la Sezione e il Governo sono rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1). Per l'art. 42 cpv. 3 LCFo la procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva dell'insorgente discende dunque dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria. Come si vedrà in seguito, il sopralluogo sollecitato dalla ricorrente non è suscettibile di comprovare elementi utili ai fini del giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0). L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo; DTF 124 II 85 consid. 2). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una ponderazione degli interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti non deve per contro essere eseguita nell'ambito di questa procedura (sentenze del Tribunale federale 1C_242/2007 dell'11 giugno 2008, consid. 2.1 e 1C_319/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2; DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e riferimenti). Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno inoltre precisato cosa si deve intendere per "funzioni forestali" secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi e forma offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, 114 Ib 224 consid. 9 a/ac).
2.2. I cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.
2.3. In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni
federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da
alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando
presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. Di contro, la direttiva cantonale per l'accertamento del bosco e del
suo limite (cap. 3.4.2, pag. 41) stabilisce che le radure, ossia le aperture
permanenti interamente circondate da bosco (Bellinzona, dicembre 2006,
reperibile all'indirizzo: ‹http://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/forestali/
boschi_foreste/legislazione/Direttiva_accertamento.pdf›), non sono considerate
bosco allorquando la loro superficie supera
gli 800 mq e al loro interno il suolo e le condizioni di luce e il microclima sono
specifici delle zone aperte. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente
spiegare, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio
ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto
qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, quindi, è di principio
lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono
soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro
difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente;
inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con
questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie
coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua,
sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti
non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di
protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq
(art. 3).
2.4. Se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni
esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d,
120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che in determinate circostanze
occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5;
107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco
anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata
allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se
sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4;
111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge sulle forestale,
oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per
entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr.
art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa
permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III pag.
167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo
ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).
3. 3.1. In concreto, la Sezione forestale ha accertato
che la quasi totalità della superficie del mapp. __________ di C__________ è
ricoperta da un bosco ad alto fusto, dell'età di circa 60 anni, composto in
prevalenza da alberi di quercia americana (il 90% secondo il questionario per
gli accertamenti formali, compilato il 19 maggio 2014 dall'Ufficio forestale
del VI circondario) e in misura minore di castagno e faggio (ciascuna specie, 5%)
con presenza di cespugli di nocciolo. Questo bosco svolgerebbe prevalentemente
una funzione paesaggistica. La superficie in esame è stata piantumata verso la
fine degli anni '50 con quercia americana, allo scopo di produrre legname
d'opera. All'inizio degli anni '80 la piantagione è stata parzialmente
danneggiata da una tromba d'aria. Rigeneratosi il bosco per via naturale, circa
5 anni prima della decisione di accertamento un incendio ha danneggiato alcuni
alberi rendendoli instabili e pericolanti. La ricorrente non nega la
preesistenza di un aggregato arboreo, ma spiega che a causa del citato incendio
e dando seguito alla diffida del comune, ha dovuto tagliare quasi tutte le piante,
poiché mettevano in pericolo la circolazione e la sicurezza della strada
sottostante. Sottolinea poi che la quercia americana è una specie non
autoctona, messa a dimora a fini produttivi dai precedenti proprietari.
3.2. La qualifica di bosco della superficie in parola dev'essere confermata,
essendo determinante nel caso concreto la situazione preesistente al
danneggiamento e al taglio delle piante. Ininfluente il fatto che parte di esso
sia stato allontanato per motivi di sicurezza. Come rettamente individuato
dalla Sezione forestale in sede di risposta, tale problematica esula dalla questione
tecnica dell'accertamento del bosco e deve invece essere ricondotta alla sua
gestione. Pretendere altrimenti svuoterebbe di qualsiasi portata il principio di conservazione della foresta, sancito all'art. 3
LFo, che stabilisce che l'area forestale non va diminuita. È dunque necessario fondarsi sugli accertamenti
precedenti al danneggiamento, motivo
per il quale a nulla gioverebbe una visita dei luoghi. Dalle fotografie aeree è possibile dedurre che il
soprassuolo arboreo è presente almeno dal 23 giugno 1971 (allegato 4), per cui
il popolamento ha ampiamente superato l'età dei 20 anni prevista dall'art. 3
cpv. 1 LCFo. Esso adempie di gran lunga ai criteri di estensione e larghezza di
cui ai considerandi 2.2. e 2.3. Poco importa l'origine di questo aggregato
(art. 2 cpv. 1 LFo), la volontà del proprietario del fondo non essendo
determinante (DTF 120 Ib 339 consid. 4a). Pure ininfluente il fatto che il soprassuolo sia costituito da una
specie non autoctona: la legge non lo richiede. Determinante, invece, è che si
tratti di alberi o arbusti forestali. In merito, dev'essere considerato che l'art. 49 cpv. 3 LFo affida al Consiglio
federale il compito di emanare le prescrizioni d'esecuzione della legge
forestale. Dando seguito al mandato ricevuto, il Governo federale ha in
particolare adottato l'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre
2020 (OPV; RS 916.20), il cui art. 2 lett. h stabilisce che son alberi e
arbusti forestali quelle essenze che possono servire all'adempimento delle
funzioni forestali, segnatamente i rappresentati del genere menzionato
all'allegato 11, tra i quali figurano le piante del genere quercus
(quercia), delle quali fa parte anche la specie quercus rubra (quercia
rossa o quercia americana). Pure da confermare la funzione forestale, ossia
paesaggistica, ritenuta dalle precedenti istanze. Una volta che l'aggregato
arboreo in parola si sarà rigenerato, esso tornerà a iscriversi nel più ampio
contesto boschivo che si sviluppa verso monte e dialoga con la lingua alberata
incuneata tra via __________ e la sottostante strada cantonale che costeggia il
fiume __________. Bosco che sottolinea e arricchisce il contesto collinare
tipico della regione del Basso Malcantone.
4. Il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico di RI 1, soccombente (art. 47 LPAmm). L'assenza di parti vittoriose patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere