statuendo sul ricorso del 12 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 giugno 2016 (n. 27) del presidente del Consiglio di Stato che, accogliendo l'istanza provvisionale del 25 maggio 2016 del Comune di __________, ha revocato l'effetto sospensivo al gravame del 29 maggio 2016 dell'insorgente avverso la risoluzione del 1° aprile 2016 con cui il Consiglio comunale di ________ aveva autorizzato il proprio Municipio a intraprendere o stare in lite nei confronti della __________ e del suo amministratore unico RI 1; |
ritenuto, in fatto
che in seguito all'insorgere di
una lite di natura contrattuale in materia di locazione tra il Comune di __________
e la _______, con messaggio del 18 gennaio 2016 il Municipio di questo Comune
ha chiesto al proprio legislativo l'autorizzazione a intraprendere o a stare in
lite nei confronti di detta società e del suo amministratore unico RI 1;
che dopo avere raccolto i necessari pareri commissionali, in occasione della
seduta del 29 marzo 2016 il Consiglio comunale di __________, alla presenza di
25 consiglieri comunali, ha risolto all'unanimità di accogliere tale richiesta;
che avverso quest'ultima risoluzione
comunale, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento,
dal momento che, a suo dire, la stessa era frutto di disinformazione da parte
del Municipio;
che il 25 maggio 2016 il Comune di __________ ha chiesto in via provvisionale
che detto ricorso fosse privato dell'effetto sospensivo;
che con decisione del 21 giugno
2016 il presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda, ritenendo
prevalenti gli interessi economici del Comune a poter far valere in giudizio i
propri diritti su quelli privati del ricorrente ad un esame della correttezza
del processo decisionale a livello comunale;
che quest'ultima decisione è stata contestata da RI 1 mediante ricorso davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito;
che all'accoglimento del gravame
si sono opposti sia il Comune di __________, che il presidente del Consiglio di
Stato;
che con giudizio del 5 ottobre 2016, cresciuto in giudicato incontestato, il
Governo cantonale ha evaso nel merito l'impugnativa di RI 1, respingendola per
quanto ricevibile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è certa (art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che non ponendo questioni di
principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il
ricorso, tempestivo, può essere evaso da un giudice unico sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 LPAmm);
che oggetto dell'impugnativa qui in esame è esclusivamente la decisione con cui il presidente del Consiglio di Stato ha revocato l'effetto sospensivo previsto dalla legge al ricorso inoltrato da RI 1 contro la risoluzione del 1° aprile 2016 del Consiglio comunale di __________;
che, a questo proposito, occorre rilevare come la decisione del 5 ottobre 2016, con cui il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il suddetto gravame, abbia privato di qualsiasi effetto la decisione del presidente del Governo qui impugnata;
che il presente ricorso dev'essere di conseguenza stralciato dai ruoli, siccome diventato privo d'oggetto;
che
nel caso concreto occorre comunque procedere
all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito
dell'impugnativa allo scopo di stabilire la ripartizione delle spese e l'eventuale assegnazione di ripetibili;
che, giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che
la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso il
ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione
della decisione;
che l'effetto sospensivo esplicato per legge dal ricorso può essere revocato
tramite l'adozione da parte del presidente dell'autorità adita o del giudice
delegato all'istruzione della causa, d'ufficio o su istanza di parte, di una corrispondente
misura cautelare volta ad evitare che interessi pubblici o privati vengano
irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione
(art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT I-1999 n. 47 consid. 2b, II-1996 n. 10 consid.
3, I-1992 N. 18 e relativi riferimenti, a valere inoltre per le ulteriori
enunciazioni che seguono; cfr. inoltre Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 68 n. da 29 a 31 con rinvio a n. 16; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. da
650; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 405 seg.);
che il presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente del Tribunale cantonale amministrativo o il giudice delegato sono chiamati in questo caso a ponderare gli interessi contrapposti, stabilendo a quale delle parti in lite appaia più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale;
che nell'ambito di questa valutazione essi devono evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili, e che per questo stesso motivo possono tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr., oltre alla giurisprudenza e alla dottrina testé citata, anche André Grisel, Traité de droit administratif, pag. 924; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, 4. ed., n. 2079);
che infine la decisione sulla
revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere un giudizio d'apparenza, è il
frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente,
chiamata a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;
l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico ad una
sollecita attuazione delle decisioni prevale sull'interesse dell'amministrato a che le decisioni non esplichino
effetti prima della loro crescita in giudicato formale (Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 47, n. 2);
che la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di
una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti (DTF 117 V 191
consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid.
2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,
in RDS 1997 II 332 e seg.);
che il presidente del Consiglio di Stato, chiamato a statuire su una domanda di
revoca dell'effetto sospensivo ad un ricorso fruisce in linea di massima di
pieno potere cognitivo;
che il potere d'esame del Tribunale cantonale
amministrativo, chiamato a pronunciarsi su impugnative proposte contro decisioni
che accolgono o respingono simili domande, è invece circoscritto alla
violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere; da questo profilo, esso deve in
particolare limitarsi a verificare che la decisione, mediante la quale il presidente
del Governo respinge o accoglie la domanda di revoca dell'effetto sospensivo previsto
dalla legge, non discenda da una ponderazione degli interessi contrapposti
insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia,
sprovvista di giustificazioni oggettive o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto amministrativo;
che, come esposto in narrativa, nel caso concreto il presidente del Consiglio
di Stato ha ritenuto che gli interessi economici del Comune a poter far valere in giudizio senza indugio suoi diritti nei
confronti dell'insorgente e della __________ fossero preponderanti rispetto a
quelli privati di questi ultimi ad un esame della correttezza del processo decisionale
a livello comunale;
che la ponderazione degli interessi in gioco effettuata dalla precedente
autorità di giudizio non presta il fianco a nessuna critica e, in ogni caso, non procede da un esercizio scorretto, in
quanto abusivo, del potere di apprezzamento che deve essergli riconosciuto;
che l'avversato provvedimento cautelare si giustificava anche perché a ben
vedere - e contrariamente a quanto poi indicato dal Consiglio di Stato nel suo
giudizio di merito del 5 ottobre 2016 - l'insorgente non era nemmeno
legittimato ad insorgere contro la risoluzione del Consiglio comunale di
__________ che autorizzava il suo Municipio ad intraprendere o stare in lite
nei confronti della __________ e del suo amministratore unico;
che, per questo motivo, vi sarebbero dunque stati ulteriori motivi che
giustificavano di impedire all'insorgente di poter ritardare l'agire in causa
del Comune attraverso un gravame che non era nemmeno legittimato ad inoltrare;
che, in effetti, giusta l'art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le
decisioni degli organi comunali: a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse legittimo;
che nel caso di specie RI 1 era domiciliato a __________ per cui non poteva
dedurre la propria potestà ricorsuale dall'art. 209 lett a LOC;
che per poter essere legittimato a ricorrere, l'insorgente doveva dunque
prevalersi di un interesse attuale, diretto,
concreto ed era tenuto inoltre a dimostrare di trovarsi in un rapporto speciale,
stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; doveva, soprattutto, dimostrare
di essere colpito dalla risoluzione impugnata in una misura e con un'intensità
maggiori rispetto all'insieme dei cittadini (RtiD I-2010 n. 35 consid. 3.1,
I-2009 n. 50 consid. 2.3);
che in concreto RI 1, che
non era destinatario materiale dell'avversata
risoluzione comunale, non era toccato dalla stessa in misura diversa, ma
soprattutto maggiore, di quanto non lo fossero gli altri membri della
collettività; il fatto che il legislativo di ______ avesse autorizzato il
proprio Municipio ad agire in giudizio nei di lui confronti e nei confronti
della società di cui era amministratore unico per far valere i propri diritti
contrattuali non consente di mutare questa conclusione;
che in effetti la querelata risoluzione comunale aveva come esclusivo
destinatario il Municipio, che veniva messo in condi-
zione di poter validamente agire in sede giudiziaria contro l'insorgente e la
sua società;
che un simile atto non ledeva, di conseguenza, i legittimi interessi del
ricorrente, il quale si sarebbe trovato coinvolto come controparte nella causa civile che il Comune intendeva promuovere contro
di lui, poiché non poteva pregiudicare - direttamente, com'è necessario - la
sua posizione nei confronti dell'autorità decidente;
che la circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe in seguito dovuto
confrontarsi con il Comune di __________ dinnanzi al giudice civile non bastava
per realizzare il requisito di una lesione diretta dei suoi interessi
giuridicamente tutelati (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.4, I-1991 n. 20);
che, considerato tutto quanto precede, si deve pertanto ritenere che l'esito
verosimile dell'impugnativa avrebbe condotto il Tribunale a confermare la
decisione del presidente del Consiglio di Stato, rigettando il ricorso di RI 1;
che, di conseguenza, tasse e spese del presente giudizio vanno addossate al ricorrente,
il quale rifonderà al Municipio, patrocinato da un avvocato, un adeguato
importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato da ruoli.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.-, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.
3. Il ricorrente rifonderà al Comune di __________ fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
La vicecancelliera |