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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 18 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 giugno 2016 (n. 2717) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 febbraio 2016 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato quale misura di sicurezza; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1958 ed ha conseguito la licenza di condurre il __________ 1981.
Operaio di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione
stradale.
B. a. Il 25 novembre
2015, verso le ore 16.20, RI 1 è incappato in un controllo del posto guardie di
confine, mentre circolava in stato di ebrietà alla guida del veicolo __________
targato __________, in entrata dal valico di __________.
Risultato positivo all'analisi dell'alito
mediante apparecchio etilometro (concentrazione di 1.41 mg per litro di aria
espirata) gli agenti della polizia cantonale intervenuti sul posto l'hanno accompagnato
all'Ospedale __________ per un prelievo del sangue, dal quale è poi emerso un
tasso alcolemico al momento del fermo di 1.65 - 2.16 g/kg. La licenza di
condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.
b. Venuta a conoscenza di questa infrazione, la Sezione della circolazione ha
avviato nei confronti di RI 1 un procedimento amministrativo di revoca della licenza
di condurre; contestualmente, sospettando un'inidoneità alla guida a fronte
dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille) con
decisione 15 dicembre 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la
patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto
immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica
presso l'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med.
__________, medico del traffico SSML. Tale decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
C. Il 14 gennaio 2016, RI
1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.
Preso atto delle conclusioni della relativa perizia medica allestita dalla dr.
med. __________, con decisione 19 febbraio 2016 la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un
periodo di sospensione di 5 mesi. La riammissione alla guida è stata tuttavia
subordinata alla condizione di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico SSML steso dall'UMPT attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio 15 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Alla luce della perizia allestita dal medico del traffico (che ha ritenuto chiara e approfondita), il Governo ha in particolare concluso che la misura di sicurezza disposta nei confronti del ricorrente fosse giustificata e appropriata.
E. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato unitamente alla risoluzione della Sezione della
circolazione, postulando che gli venga inflitta una revoca di ammonimento per
la durata minima prevista per legge o, subordinatamente, per 5 mesi.
Censurata una violazione del diritto di essere sentito in merito all'assunzione
delle prove offerte, nel merito il ricorrente contesta in sostanza di soffrire
di una dipendenza dall'alcol che lo renderebbe inidoneo alla guida.
Inammissibili sarebbero le conclusioni opposte a cui è giunto il Governo
fondandosi sulla perizia medica, che sarebbe inattendibile poiché terrebbe conto
solo dell'analisi (positiva) dell'esame del capello (EtG) e delle sue dichiarazioni
(in particolare, in merito ai quantitativi consumati), frutto di un malinteso linguistico.
Il provvedimento sarebbe inoltre lesivo del principio di proporzionalità.
F. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Governo, senza formulare particolari
osservazioni.
b. In sede di replica, il ricorrente,
prendendo spunto dalla risposta 23 agosto 2016 del Governo ad un interrogazione
parlamentare, ha lamentato l'assenza d'imparzialità
e indipendenza della dr. med. __________,
siccome in rapporto di dipendenza con l'UMTP.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Non vi sono seri motivi per dubitare dell'attendibilità dell'esame
tossicologico del capello svolto dal Laboratorio di Chimica e Tossicologia dello
IACT, su cui si è fondata la perizia medica allestita dalla dr. med. __________:
non occorre pertanto ripetere tale analisi mediante perizia giudiziaria, come
genericamente sollecita il ricorrente, senza peraltro apportare alcun elemento
specialistico divergente. L'incarto prodotto dall'istanza inferiore (integrato
del complemento istruttorio svolto dal Governo, cfr. anche infra consid.
2) basta inoltre per stabilire se RI 1 fosse in grado di sostenere il colloquio
peritale con la dr. med. __________, dal profilo della comprensione linguistica.
La sua audizione personale non appare dunque idonea a procurare la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Per questi stessi motivi, tenuto conto del margine d'apprezzamento che compete all'autorità di ricorso nell'ambito della
valutazione anticipata delle prove, nulla può essere rimproverato al Governo per aver rifiutato di assumere, benché
solo implicitamente, (anche) questo mezzo di prova (cfr. al riguardo: DTF 140
I 285, consid. 6.3.1).
2.2.1. Il diritto di essere sentito ancorato
all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura alle parti il diritto di prendere
conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di determinarsi
su di esse, a prescindere dal fatto che contengano elementi di fatto o di
diritto nuovi e siano concretamente atte ad influire sul giudizio. Ogni
allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle parti, affinché esse possano decidere se usufruire della possibilità
di prendere posizione in proposito; questa decisione non spetta al giudice (DTF
139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). La
recente giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che questo diritto è dato
anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel
contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve
tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda
perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, sennò si
ritiene che vi abbia rinunciato. Al riguardo, la prassi considera che la
rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci
giorni dalla notificazione (cfr. STF 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 in RtiD
I-2016 n. 19, consid. 5 e rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).
Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere
sentito - anche di una certa gravità - può essere sanata nell'ambito di una
procedura ricorsuale, quando l'autorità di ricorso, come in concreto, può esaminare
liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono, quando l'interessato
non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere
sentito, rispettivamente dalla sanatoria, o quando il rinvio all'istanza
precedente costituisca una formalità priva di senso e porti ad inutili ritardi,
inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata ad un
giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;
133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il Servizio dei ricorsi - dando seguito alla richiesta dell'insorgente
- ha interpellato la dr. med. __________ in merito alle pretese difficoltà
linguistiche di RI 1 rispettivamente dell'influenza di tale aspetto sulla sua
perizia medica. La relativa presa di posizione del medico del traffico SSLM
(email 6 giugno 2016) è stata trasmessa con scritto 9 giugno 2016 al patrocinatore
del ricorrente, che l'ha ricevuta il 13 successivo (cfr. ricorso pag. 7, p.to
7.3). Sennonché, senza attendere sue eventuali
osservazioni, il 15 giugno 2016 il Governo ha formalmente statuito
sull'impugnativa (basandosi peraltro anche su tale documento, cfr. giudizio
impugnato, consid. 6 pag. 4). Così facendo,
non vi è chi non veda come la precedente istanza sia incorsa in una lesione del
diritto di essere sentito sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nelle circostanze concrete, la violazione può
nondimeno essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto
esprimersi compiutamente al riguardo in questa sede e che il rinvio degli atti
su tale aspetto costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale.
3.3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
il conducente non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre
con sicurezza veicoli a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b, 16d cpv. 1 lett.
a LCStr) o soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida
(art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità
competente deve adottare una misura di
sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei
e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato
(art. 16d cpv. 1 LCStr). La licenza potrà essere nuovamente rilasciata a
determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale
o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è
più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente
dovrà apportare la prova della sua guarigione, in caso di alcoldipendenza dopo
un'astinenza controllata di almeno un anno.
La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua
libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente,
prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione
della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza
da alcol, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande
alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica
(DTF 139 II 95 consid. 3.4.1; 129 II 82 consid. 2.2). In base all'art. 15d
cpv. 1 lett. a LCStr, un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in
particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una
concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una
concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro
di aria espirata. Trattandosi di questioni attinenti alla medicina del
traffico, tale esame deve essere eseguito da un medico che possiede il titolo
di "medico del traffico SSML" o un titolo riconosciuto come equivalente
dalla SSML (cfr. art. 28a OAC, nella versione in vigore al momento in cui il
Governo ha statuito; ora: art. 28a cpv. 2 lett. a OAC in combinato
disposto con l'art. art. 5b cpv. 4 OAC).
3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr
presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa
allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali
da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace
di liberarsi o di controllare questa
abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta
più di ogni altro automobilista il
rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire
la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14
cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con
la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica
permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo
incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti
in senso medico (cfr. DTF 129 II 82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF
1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 4.1).
4.Nel caso
concreto, sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno
fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente
sulla perizia medica allestita dalla dr. med. __________ (presso l'UMPT), che
possiede il titolo di medico del traffico SSLM.
4.1. Prendendo spunto dalla risposta 23 agosto 2016 del Governo all'interrogazione
"Medico del traffico: qualche precisazione" del deputato __________,
il ricorrente contesta anzitutto l'attendibilità del referto, poiché la dr.
med. __________ (designata quale perito chiamato ad eseguire le perizie
specialistiche in medicina del traffico di verifica dell'idoneità alla guida
dei conducenti, cfr. giudizio impugnato; cfr. anche art. 51 regolamento della
legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1) non offrirebbe sufficienti
garanzie di indipendenza e imparzialità, in quanto
dipendente dell'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (unità autonoma
amministrata da iQ-Center by Ingrado SA). La censura va disattesa. La sola
circostanza che il medico al momento in cui ha allestito la perizia si trovasse
in un rapporto di dipendenza con tale unità di cui era responsabile, ancorché
amministrata da iQ-Center by Ingrado SA (società senza scopo di lucro, composta
da 5 settori [tra cui IQ-Center Road] operanti prevalentemente nell'ambito
pubblico e parapubblico, cfr. citata risposta 23 agosto 2016, pag. 2), non
permette di metterne seriamente in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Tanto
più che, nel frattempo, si è staccata da tale ente, costituendo una ditta individuale di cui è titolare (Centro Medico del
Traffico dr.ssa med. __________). Decisivo ai fini del riconoscimento o meno
del pieno valore probante del suo referto - che ha allestito autonomamente
in veste di specialista, grazie alla sua qualifica di medico del traffico SSLM
(art. 28a OAC) - non è d'altra parte lo statuto che aveva in seno all'UMPT, ma
se la sua perizia si riveli concludente, compiutamente motivata e scevra di
contraddizioni (cfr. nello stesso senso: DTF 125 V 351 consid. 3b/ee per i
referti dei medici in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore; cfr. anche
RtiD I-2012 n. 72 consid. 2.8 e rimandi).
4.2. La dr. med. __________, dopo un'anamnesi dell'insorgente, ha
indagato nel corso di un colloquio con il peritato il suo comportamento di
consumo di alcol e le sue impressioni soggettive
al riguardo (anamnesi dell'alcolismo) ed esaminato l'episodio di guida
in grave stato di ebrietà (v. storia del consumo di alcol). Dalla
perizia risulta in particolare che RI 1 ha dichiarato un inizio di consumo
di sostanze alcoliche all'età di 18 anni quando era ancora al suo paese: "bevevo
2-3 birre al giorno da 5 dl poi quando sono venuto in Svizzera ho continuato a
consumare come d'abitudine 2-3 birre da 5 dl al giorno più ogni tanto una
grappa, ogni tanto nel caffè ogni tanto liscia. Poi negli ultimi anni ho un
consumo regolare di 3-4 birre al giorno da 5 dl più una grappa". RI 1
ha espresso una tolleranza aumentata all'alcool (..), precisando di
non avere mai utilizzato l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della
sua vita e di non pensare di avere mai avuto problemi a relazionarsi con
questa sostanza (..). Confrontato con l'episodio evocato in narrativa del 25
novembre 2015, l'insorgente ha risposto che "siamo andati a pescare io
e mio cugino e abbiamo preso abbastanza pesce, eravamo felici, abbiamo festeggiato
bevendo 4-5 birre da 5 dl e ho preso la macchina per tornare a casa (..). Interrogato
sugli aspetti della guida sotto l'influenza di alcol ha affermato di non essere
stato "pericoloso né per me né per gli altri, perché io sono tranquillo
sempre andavo piano e non ho avuto incidente", ammettendo però di non
conoscere gli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione dell'alcol da
parte del corpo umano (cfr. pag. 4). L'insorgente ha inoltre affermato di non
aver più consumato alcol nelle ultime 3 settimane (precedenti la
convocazione alla perizia), ma di aver consumato nelle settimane precedenti come
d'abitudine 4 birre al giorno da 5 dl, senza infine riuscire a proporre
delle strategie per non guidare più in stato di ebrietà. Sottoposto al
questionario AUDIT (Alcohol Use Disoreders Identification Test) l'insorgente ha
conseguito un punteggio (7) leggermente inferiore a quello (8) che indica un
problema di alcol. L'esame del capello ha invece evidenziato una concentrazione
(> 100 pg/mg) di Etilglucuronide (EtG) nettamente superiore al valore soglia
(≥ 30 pg/mg), compatibile con un consumo eccessivo di alcool nei tre mesi
antecedenti il prelievo. Da questi diversi fattori (dichiarazioni, risultati
test ed esami) il perito ha ritenuto la presenza di due criteri di dipendenza
secondo la scala CIM-10 (Classificazione internazionale delle malattie e dei
problemi sanitari correlati). La perizia ha in seguito riportato anche alcune
informazioni assunte presso il datore di lavoro e il medico curante di RI 1
(che si è pronunciato in modo favorevole sulla sua idoneità alla guida).
In conclusione, a fronte di tutti gli elementi raccolti, il perito ha ritenuto
che fosse data l'esistenza di un consumo di alcol eccessivo, (in presenza di
due criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle
dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello di
cui si è detto. Inoltre, ha aggiunto il medico del traffico, il ricorrente non
ha tenuto durante la presente perizia un
discorso strutturato, coerente ed adeguato, non ha compreso l'importanza dell'iter
effettuato per recuperare la patente e non ha evocato la consapevolezza dei
rischi della guida in stato di ebrietà, minimizzando le sue azioni ed il suo reato.
Non si è reso conto, ha
proseguito, della gravità del suo gesto, e ha banalizzato quanto accaduto. Ha
pertanto concluso che RI 1 fosse più a rischio degli altri utenti della
strada di rimettersi alla guida in stato di ebrietà in futuro e che non
fosse pertanto idoneo alla guida dei veicoli a motore del gruppo 3, indicando
le possibili condizioni per la riammissione alla guida che la Sezione
della circolazione ha poi fatto proprie.
4.3. Dall'esame degli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni
della dr. med. __________, la quale ha basato la propria analisi su esame
completo della situazione, comprensivo di un'analisi
scientifica, un esame clinico e un colloquio con il ricorrente. Il suo referto
appare concludente, compiutamente motivato e scevro di contraddizioni
(cfr. al riguardo: DTF 133 II 384 consid. 4.3.2; STF 1C_106/2016 citata,
consid. 3.1 e rimandi; Cédric
Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 150). Invano il ricorrente tenta di rimettere in
discussione i quantitativi di alcol - dichiarati invero a più riprese - in sede
di perizia, alla quale si è sottoposto senza sollevare obiezioni. Non vi sono
in effetti seri motivi per ritenere che RI 1,
che vive da una ventina di anni nel nostro Cantone, dove risiede con la sua
famiglia e lavora presso una ditta ticinese, abbia problemi linguistici tali da
non saper distinguere la semplice affermazione "al giorno"
da "un giorno" (riferita alla frequenza di consumo). Tanto più
che si tratta di una locuzione d'uso corrente (basti pensare, solo per fare un
esempio, alle prescrizioni contenute in pressoché ogni ricetta medica). Neppure
la dichiarazione della vicina smentisce questa specifica circostanza.
Interpellato in merito, il medico del traffico ha d'altra parte confermato che a
mio parere l'interessato padroneggiava oggettivamente la lingua italiana (cfr.
email 6 giugno 2016), ciò che risulta anche dalle frasi del ricorrente citate
tra virgolette nel referto. Tant'è che il peritato non si è avvalso della
facoltà di farsi assistere da un interprete non solo dinanzi al medico del
traffico, ma neppure di fronte alle autorità inquirenti, nonostante in entrambi i casi gliene fosse stata data facoltà
(cfr. citazione 11 gennaio 2016 e verbale d'interrogatorio 6 dicembre 2015,
pag. 1). La perizia non si fonda in ogni caso solo sul consumo importante
di alcol dichiarato dal ricorrente, ma anche sull'analisi capillare che lo conforta, laddove il matabolita
(EtG) riscontrato nel segmento di capello presenta una concentrazione tale (100
pg/
mg, a fronte di un valore soglia ≥ 30 pg/mg, cfr. al riguardo: DTF 140 II 334
consid. 7, STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 3.3 e 4.2, Mizel, op. cit., pag. 163, n. 754) da
non poter che dimostrare una tendenza del ricorrente a consumare quantità
eccessive di alcol, chiaramente suscettibili di ridurre la sua capacità a
condurre veicoli con sicurezza. Il perito ha inoltre tenuto conto delle
dichiarazioni del ricorrente - invero piuttosto preoccupanti nel contesto della
circolazione stradale - il quale ha banalizzato
quanto accaduto il 25 novembre 2015, senza mostrare la necessaria
consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebrietà.
A fronte di tutto ciò, insieme al medico del
traffico SSLM (che come detto ha rassegnato un referto completo e
attendibile), occorre pertanto concludere che RI 1 - ancorché non affetto da
una sindrome di alcoldipendenza (da un punto di vista medico; cfr. Mizel, op. cit., pag. 161 segg.) -
presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di mettersi alla guida
in stato di ebrietà, rispettivamente che non sia in grado di dissociare il
consumo di alcol dalla guida, come del resto ha confermato proprio l'episodio
occorsogli il 25 novembre 2015.
4.4. Alla luce di questi elementi, la controversa revoca della patente a tempo
indeterminato e le condizioni poste per la riammissione
alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto
ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si
avvera idonea e necessaria anche dal profilo della sicurezza della circolazione
stradale. La decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine
alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare.
5.Stante tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
6.La tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera