Incarto n.
52.2016.381

 

Lugano

27 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 21 luglio 2016 di

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 giugno 2016 (n. 2926) del Consiglio di Stato che respinge l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente nei confronti dell'operato del Patriziato di __________ in merito al riconoscimento dello stato di patrizio;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 23 ottobre 2013 RI 1 ha sollecitato il Patriziato di __________ affinché prendesse posizione sulla sua precedente richiesta, rimasta inevasa, del 10 dicembre 2012 di rilasciargli lo stato di patrizio, in forza di una modifica legislativa che lo conferiva ai figli di madre patrizia, com'era il suo caso.

 

 

B.   a. Non avendo ricevuto risposta, il 25 luglio 2014 RI 1 si è rivolto alla Sezione degli enti locali (SEL), sollecitandone l'intervento, affinché il Patriziato prendesse posizione. Il 1° dicembre 2014 la SEL ha invitato l'Ufficio patriziale a dar seguito alle richieste di RI 1.

b. Con scritto del 29 dicembre 2014 l'Ufficio patriziale ha informato RI 1 che non poteva essere iscritto nell'elenco dei cittadini patrizi di __________, poiché sua madre aveva perso lo stato di patrizia in seguito a matrimonio. La richiesta avrebbe dovuto dunque essere sottoposta al voto dell'Assemblea, una volta ricevuta la documentazione relativa allo svincolo dal suo attuale Patriziato.

c. Il 26 gennaio 2015 la SEL ha comunicato all'Ufficio patriziale di essere stata informata telefonicamente da RI 1 che egli non era cittadino patrizio di alcun altro ente, per contro era da diversi decenni domiciliato a __________. La Sezione ha quindi invitato l'Ufficio patriziale a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il relativo messaggio. Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza a RI 1.

C.   In occasione della seduta ordinaria del 13 aprile 2015 l'Assemblea ha respinto la concessione dello stato di patrizio a RI 1 con otto voti favorevoli, nove contrari e zero astenuti. Il 30 aprile successivo l'Ufficio patriziale ha comunicato la decisione a RI 1.

D.   a. Con atto denominato "istanza d'intervento" il 15 maggio 2015 RI 1 ha chiesto alla SEL di annullare la decisione testé descritta, facendo ordine all'Ufficio patriziale di iscriverlo nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti del patriziato. Infine, ha preteso che venisse censurato l'agire dell'Esecutivo patriziale per la procedura adottata, ritenuta arbitraria.

b. Tramite scritto del 5 aprile 2016 la SEL ha confermato a RI 1 la correttezza della procedura seguita dagli organi patriziali.

c. Il 13 maggio successivo RI 1 ha sollecitato l'emanazione di una decisione formale, munita dei rimedi di diritto. Dando seguito a questa richiesta, con risoluzione del 28 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha così respinto l'istanza in parola, facendo proprie le motivazioni sviluppate dalla SEL.

 

E.   Con ricorso del 21 luglio 2016 RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione del Governo e di fare ordine all'Ufficio patriziale di __________ di iscriverlo nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti. Egli ribadisce di poter dedurre lo stato di patrizio dal rapporto di figliazione materna e ritiene abusiva la procedura seguita.

 

 

F.    All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Governo, sia la SEL, sia il Patriziato di __________.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. A prescindere dalla natura del rimedio presentato e dalle precisazioni che seguono, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, adito nell'ambito di una procedura in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), è data (art. 145 cpv. 2 e 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso, insinuato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) è tempestivo. In merito alla legittimazione attiva dell'insorgente, la Corte si esprime qui appresso.

1.2.
1.2.1. Nella misura in cui è volto a contestare una decisione del Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza il ricorso è irricevibile, poiché l'insorgente non adempie a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 65 cpv. 1 e 2 LPAmm. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la qualità di denunciante (o segnalante) non conferisce di per sé la legittimazione a contestare la decisione dell'autorità di vigilanza; ancora occorre che egli subisca un pregiudizio dalla stessa, ovvero che la risoluzione abbia modificato la situazione giuridica preesistente alla denuncia a svantaggio del denunciante (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii). Ciò che in concreto non si realizza, essendosi il Governo limitato a respingere l'istanza.

 

1.2.2. In realtà, fatta salva la richiesta di sanzionare l'operato dell'Ufficio patriziale - che costituisce una tipica richiesta di intervento dell'autorità di vigilanza - e a prescindere dalla denominazione dell'atto del 15 maggio 2015 all'origine dell'odierna procedura - le domande poste da RI 1 nella sua "Istanza d'intervento" erano volte a contestare la decisione con cui l'Assemblea patriziale gli aveva negato la concessione dello stato di patrizio. Pertanto, anche se l'istruzione dell'impugnativa non è stata affidata al servizio normalmente competente, nella misura in cui ha esaminato il merito delle censure sollevate in quella sede da RI 1, il Governo ha reso una decisione in veste di autorità di ricorso contro le risoluzioni degli organi patriziali (art. 146 cpv. 1 LOP), che il diretto interessato, in quanto portatore di un interesse legittimo, era di principio abilitato a contestare davanti al Consiglio di stato (art. 147 lett. b LOP) e, di riflesso, può sollevare ora davanti al Tribunale (art. 65 cpv. 1 LPAmm).

 

1.3. Ferme queste premesse, nella misura in cui il ricorrente impugna il rifiuto da parte dell'Ufficio patriziale di iscriverlo nel registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi sottoponendo la sua richiesta all'Assemblea patriziale il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare non è necessario compulsare il messaggio e il verbale di discussione dell'Assemblea patriziale in modo da poter esaminare i motivi che hanno condotto a negare la concessione dello stato di patrizio. Come si vedrà nei successivi considerandi, ciò non è determinante per l'esito della vertenza.

 

 

2.    Come visto, l'Assemblea del Patriziato di __________ ha respinto la richiesta di RI 1 in occasione della seduta del 13 aprile 2015. La decisione è stata comunicata all'insorgente con lettera semplice datata 30 aprile successivo. Pertanto appare assai verosimile che il 15 maggio 2015, momento in cui RI 1 è insorto davanti al Governo, la decisione assembleare fosse ormai passata in giudicato, come rilevato nella decisione governativa impugnata e non contestato dal ricorrente. Il ricorso andava quindi semplicemente respinto in ordine. Sia come sia, non è qui necessario esperire un'istruttoria in merito, poiché il ricorso risulta in ogni caso infondato nel merito.

 

 

3.    Per l'art. 150 LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.2.).

 

 

4.    L'insorgente ritiene innanzitutto scorretto l'aver sottoposto al voto assembleare la sua istanza, benché egli non l'avesse richiesto. La censura è destituita di pregio. Infatti, lo scritto del 26 gennaio 2015 con cui la SEL ha invitato l'Ufficio patriziale a sottoporre all'Assemblea la sua candidatura, gli è stato recapitato in copia. Dagli atti non risulta che egli abbia reagito. Ferme queste premesse, attendere l'esito (negativo) della votazione per criticare l'operato del Patriziato appare contrario al principio della buona fede.

 

 

5.    A ben vedere, però, il ricorrente non contesta tanto il rifiuto da parte dell'Assemblea di concedergli lo stato di patrizio, ma piuttosto sostiene che gli debba essere riconosciuto lo stato di patrizio per filiazione. Anche questa tesi non può essere accreditata.

5.1. Lo stato di patrizio, che presuppone la cittadinanza ticinese (art. 40 cpv. 1 LOP), può essere acquisito per filiazione (art. 41 LOP), matrimonio (art. 42 LOP) o per concessione (art. 43 LOP).

5.1.1. L'art. 41 cpv. 1 LOC stabilisce che il figlio di genitore patrizio acquista lo stato di patrizio. Se i genitori sono membri di patriziati diversi - soggiunge la norma (cpv. 2) - si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre. La dichiarazione dev'essere fatta dal diretto interessato entro l'anno del compimento della maggiore età (cpv. 3) e vale anche per i discendenti (cpv. 4).

5.1.2. Nel caso concreto, il ricorrente ritiene di poter derivare il suo stato di patrizio dal rapporto di filiazione con la madre G__________. Deve dunque innanzitutto essere verificato se essa possedeva lo stato di patrizia al momento della nascita del ricorrente oppure se l'abbia (ri)acquisito in seguito. Ora, benché agli atti non risulti alcun un accertamento in merito, le parti non mettono in dubbio il fatto che la madre dell'insorgente fosse effettivamente patrizia di __________ per nascita. Il Tribunale rinuncia a compiere ulteriori accertamenti, perché - come si vedrà - ciò non muterebbe l'esito del ricorso.

 

5.1.3. L'art. 68 della legge organica patriziale del 23 maggio 1857 (LOP '57, Raccolta delle leggi usuali del Cantone Ticino, Bellinzona 1931; vol. I pag. 416 segg.), in vigore al momento in cui, l'__________, G__________ ha contratto matrimonio con U__________, padre del ricorrente, stabiliva che la qualità di patrizio veniva meno in seguito alla perdita della cittadinanza (lett. a) o per rinuncia (lett. b). La giurisprudenza relativa a questa norma aveva precisato che con il termine di "cittadinanza" era da intendersi l'attinenza comunale (sentenza del 4 novembre 1948 della Commissione dell'amministrativo, in: Cesare Mazza, Massimario di giurisprudenza dedotta dalle sentenze della Commissione dell'amministrativo, Bellinzona 1952, n. 705 pag. 235). Dall'atto di famiglia prodotto dall'insorgente emerge che U__________ era attinente di __________ per filiazione. Attraverso le nozze, in applicazione dell'art. 161 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in vigore in quel momento, G__________ ha quindi assunto la cittadinanza del marito, perdendo la sua attinenza originaria (cfr. August Egger in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, II. Band: Das Familienrecht, Erste Abteilung: Das Eherecht, Art. 90-251, Zurigo 1936 n. 5 ad art. 161) e, di conseguenza, pure lo stato di patrizia. Al momento della nascita del ricorrente, il 23 aprile 1948, G__________ non era dunque in misura di trasmettere lo stato di patrizio al figlio, giacché non era essa stessa più patrizia.

5.1.4. Dagli atti non risulta poi che la madre del ricorrente abbia in seguito riacquistato lo stato di patrizia, facendo capo a una delle altre due vie ordinarie (matrimonio o concessione) oppure fondandosi sulla possibilità di essere reintegrata prevista dall'art. 127 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (LOP '62; BU 1962, 253). A ben vedere, nemmeno l'insorgente lo pretende.

5.1.5. Al ricorrente è dunque preclusa la possibilità di dedurre lo stato di patrizio dal rapporto di filiazione. Resta impregiudicata la facoltà di sottoporre nuovamente la richiesta di concessione dello stato di patrizio all'Assemblea patriziale. Sia soggiunto per completezza che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la procedura di concessione dello stato di patrizio sfocia in un atto concreto di applicazione della legge. Ciò comporta - oltre al rispetto dei principi generali del diritto, delle norme procedurali e della sfera personale del richiedente - l'obbligo di motivare la decisione, soprattutto quando è negativa (RtiD II-2017 n. 5 consid. 5.1.).

 

 

6.    Il ricorso, in quanto ricevibile, deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere