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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la decisione del 23 febbraio 2016 con cui il CO 1 ha posto a carico del ricorrente una tassa di fr. 50.- per la posa della placchetta indicante il numero civico sull'edificio di proprietà dell'insorgente; |
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 10
maggio 2010, passata in giudicato, il Consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito di fr. 130'000.- da destinare alla progettazione,
all'acquisto e alla posa dei cartelli di denominazione civica delle strade e
delle piazze di __________ e alla definizione dei numeri civici. Con
risoluzione n. 20 del 21 gennaio 2013, il CO 1 ha pertanto adottato l'ordinanza
municipale concernente la posa dei numeri civici e l'indicazione delle strade
(in seguito ordinanza), esposta all'albo comunale
dal 22 gennaio al 6 febbraio 2013 e contro la quale non è stata avanzata alcuna contestazione. La stessa
prevedeva al suo art. 4 che la spesa per la posa dei numeri civici veniva assunta
dal Comune fatto salvo il prelievo di fr. 50.- per immobile quale
partecipazione del privato, proprietario di immobili.
Sulla base della predetta ordinanza, il 17 luglio 2013 il Comune ha comunicato
al ricorrente, così come a tutti i cittadini proprietari di immobili,
l'avvenuta posa dei numeri civici e trasmesso la relativa fattura di fr. 50.-
quale partecipazione ai costi.
B. RI 1 non ha pagato la suddetta tassa e l'autorità comunale, dopo richiamo, ha proceduto nei suoi confronti facendo spiccare un precetto esecutivo. L'8 febbraio 2016, il Giudice di pace del circolo di __________, su istanza di rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dal Comune, ha respinto la richiesta rilevando che nella decisione di tassazione del 17 luglio 2013 non erano stati indicati i termini di impugnazione, motivo per cui la decisione non era passata in giudicato. Con ulteriore risoluzione del 23 febbraio 2016, il CO 1 ha pertanto emesso una nuova decisione di fatturazione nei confronti dell'insorgente, questa volta con l'indicazione dei termini di ricorso.
C. Con giudizio del 28 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso l'ultima decisione municipale. L'Esecutivo cantonale, in sostanza, ha ritenuto valida la base legale per la riscossione del contestato tributo e considerato che l'emolumento rispettasse il principio dell'equivalenza.
D. Avverso la risoluzione
governativa RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. L'insorgente
sostiene che non avendo l'autorità comunale impugnato la decisione del Giudice
di pace, il Municipio avrebbe perso il diritto di agire nei suoi confronti e
dunque di emettere una nuova
decisione di tassazione. Chiede nuovamente che venga accertato se l'emolumento
in questione ha una valida base legale e contesta infine le spese giudiziarie
di fr. 300.- applicate dal Consiglio di Stato ritenendole sproporzionate.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro contrapposte tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. In ambito tributario, il principio della legalità,
concretizzato all'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è un diritto costituzionale indipendente che si applica a tutti i tributi
pubblici, quindi anche alle tasse causali. La norma citata prescrive che
i principi generali del regime fiscale, vale a dire la cerchia delle persone
assoggettate, nonché l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta, devono essere
disciplinati da una legge in senso formale. Se la legge delega all'organo
esecutivo la competenza di fissare il contributo, è necessario che la legge
stessa indichi, nelle linee essenziali, la cerchia dei contribuenti,
l'imponibile e la base di calcolo (esigenza della densità normativa), di modo
che l'autorità esecutiva non disponga di un margine di manovra eccessivo e che
il cittadino possa identificare il tributo che potrà essere prelevato su questa
base. La giurisprudenza ha tuttavia alleggerito le esigenze della base legale
per quanto concerne il metodo di calcolo del tributo per alcuni tipi di tasse.
Quando la percezione di una tassa è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della
copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce
infatti che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più facilmente
anche all'esecutivo (DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF 2C_226/2012 del 10
giugno 2013 consid. 4.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Ginevra 2011, n. 256 e 484). La portata del principio della
legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non
deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno
essere applicato in maniera troppo rigida, al punto da entrare in contrasto con
la realtà giuridica e le esigenze della pratica
(DTF 135 I 130 consid. 7.2; STF 2P.233/2003 del 15 gennaio 2004 consid. 3.2,
2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3, 2C_512/2015 del 17 marzo
2017 consid. 4.2).
2.2. Le tasse causali costituiscono la contropartita di
una prestazione o un vantaggio particolare accordati dallo Stato e si suddividono
in diverse categorie (DTF 135 I 130 consid. 2). Tra queste vi sono le tasse
amministrative, che costituiscono la remunerazioni di un'attività statale di
per sé sprovvista di valore patrimoniale, di cui fanno parte le tasse di
cancelleria; quest'ultime si distinguono per la semplicità della prestazione e
per la modicità del loro ammontare (DTF 125 I 173 consid. 9b; Adelio Scolari, Tasse e contributi di
miglioria, Lugano 2005, pag. 44). Sono delle tasse
causali anche le tasse d'uso, le quali costituiscono il compenso richiesto al
privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio
pubblico (Scolari, op. cit., pag.
45).
3. 3.1. Il
ricorrente contesta che la tassa applicata dal Municipio abbia una valida base
legale ritenendo che la stessa debba essere sancita da regole di rango costituzionale.
Il Governo, nella decisione impugnata, richiamata unicamente la risoluzione con
cui il Consiglio comunale ha stanziato il credito in questione, ha ritenuto che
gli articoli della contestata ordinanza, e meglio gli art. 2 e 4, costituissero
una base legale formale per la riscossione del tributo.
3.2. Come esposto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale esige che
ogni tributo pubblico sia di principio ancorato in una legge in senso formale,
ossia in un atto di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del
diritto pubblico e sottoposto a referendum (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa con
riferimenti), nel quale sono stabilite, accanto al principio, perlomeno anche
le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei contribuenti (STA
52.2008.201 del 5 ottobre 2009 consid. 3.3).
Orbene nel caso in esame, atteso che quella qui litigiosa non può essere considerata
come una semplice tassa di cancelleria ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 LOC, visto
che dovrebbe costituire una sorta di partecipazione del privato ai costi generati
dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune, si deve
constatare che la medesima è prevista unicamente a livello di ordinanza municipale,
regolamentazione che di tutta evidenza non
costituisce una legge in senso formale poiché si tratta di norme adottate da
un'autorità esecutiva. L'imposizione di tale contributo infatti non è
prevista né dal regolamento del Comune di __________ né da un regolamento
speciale adottato dal legislativo comunale. Neppure i disposti citati
nell'ordinanza, e meglio gli art. 107 lett. c e lett. d e 192 LOC, nonché
l'art. 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30
giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), prevedono la riscossione del contestato
tributo, poiché tali disposti sanciscono unicamente le competenze specifiche
del Municipio senza fare alcun riferimento all'esazione di tributi di
qualsivoglia genere. La LOC, legge in senso formale, costituisce una
sufficiente base legale solo per l'imposizione di tasse di cancelleria (cfr.
art. 116 cpv. 1 LOC), mentre per gli altri tipi di tributi spetta al
legislativo comunale fissarne l'oggetto e la cerchia dei contibuenti in via di
regolamento (cfr. art. 107 cpv. 4 e art. 116 cpv. 2 LOC).
La decisione governativa impugnata dunque, che ritiene valida la base legale
costituita dai disposti della sola ordinanza, non può essere tutelata, così
come, di conseguenza, la decisione municipale riferita al contestato tributo. Ne
discende che, se il CO 1 intende chiedere ai
cittadini proprietari d'immobili di contribuire alle spese generate
dall'apposizione dei numeri civici dovrà dotarsi della necessaria base legale
in senso formale, quantomeno facendo in modo che vengano fissati in un
regolamento gli elementi essenziali e la delega all'esecutivo della competenza
di fissare l'esatto importo.
4. 4.1. Stante
tutto quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, senza che si renda
necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate, con conseguente
annullamento della risoluzione governativa impugnata e della decisione
municipale da essa tutelata.
4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art.
47 cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili
al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato e la decisione del 23 febbraio 2016 del CO 1 sono annullate.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera