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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 4 agosto 2016 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 21 luglio 2016 del municipio di CO 2 che ha deliberato alla CO 1 le opere da metalcostruttore e di palificazione del fondale artificiale del nuovo porto comunale; |
ritenuto, in fatto
A. Il 28 gennaio 2016 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la procedura libera e retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3), per aggiudicare i lavori di esecuzione del fondale artificiale del nuovo porto comunale a __________, comprensivi dei lavori di palificazione, della fondazione del ristorante, delle passerelle e del fondale (FU n. __________, pag. __________).
Il bando di concorso e le prescrizioni del capitolato d'appalto stabilivano che la commessa sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1. Prezzo 60%
2. Referenze per lavori eseguiti 25%
3. Prontezza d'intervento 15%
B. Le disposizioni particolari del
capitolato (CPN 102) richiedevano tra l'altro ai concorrenti di soddisfare dei
criteri d'idoneità in ordine alla capacità economica finanziaria (pos. 223.110)
e alla capacità tecnica (pos. 223.120); per quest'ultima richiedeva in particolare
il possesso del certificato di qualificazione del metalcostruttore tipo EXC3
secondo la norma EN 1090. Richiamavano inoltre i concorrenti al rispetto dell'art.
34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;
RL 7.1.4.1.6), per principio applicabile a tutte le procedure di concorso (cfr.
pos. 223.300).
Le medesime disposizioni precisavano inoltre nel dettaglio tutti i documenti
che gli offerenti erano tenuti ad allegare. Tra questi figuravano in
particolare il programma dei lavori dettagliato, il descrittivo progetto e la
documentazione riferita ad un'eventuale variante (cfr. pos. 252.130, lett. g,
i, j). La prescrizione in questione avvertiva inoltre esplicitamente che la
compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti
richiesti sarebbero stati considerati come una mancata consegna del documento
stesso, con conseguente estromissione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Nel bando era segnalato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto
era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro dieci giorni dalla loro data di consegna. Nessuno li ha tuttavia
impugnati.
C. a. Nel termine prestabilito,
sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti. Fra queste, v'erano quella della CO 1 di fr.
5'055'326.23 e quella del Consorzio RI 1 - RI 2, formato dalle due rispettive
ditte, di fr. 6'819'384.15.
b. Esperite le necessarie valutazioni, con
decisione 21 luglio 2016 il municipio ha deliberato le opere in
questione alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.70 punti.
D. Contro la predetta
risoluzione, il consorzio RI 1RI 2, giunto secondo in graduatoria (con 3.23
punti), si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa in
suo favore. In via cautelare, ha postulato la concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso.
In sintesi, l'insorgente ha anzitutto eccepito che l'aggiudicataria avrebbe
dovuto essere esclusa, non essendo idonea ai sensi dell'art. 34 lett. c
RLCPubb/CIAP: al suo vertice non vi sarebbe alcun membro dirigente o direttore
(iscritto a RC con diritto di firma) titolare di un attestato federale di
capacità (o titolo equivalente) nel ramo specifico. Nel suo gravame ha poi
sollevato, in più punti, una serie di motivi per cui l'offerta avrebbe dovuto essere
esclusa (subappalto dei lavori subacquei a ditta che non disporrebbe del know-how,
subappalti non indicati nell'offerta, incapacità finanziaria della CO 1, ecc.),
contestando pure che la deliberataria abbia le capacità tecniche per eseguire
correttamente la commessa (oltretutto, al prezzo insolitamente basso proposto):
lo confermerebbero in particolare il suo programma lavori, nel quale non è
stato indicato alcun tempo per l'approvvigionamento del materiale (che nel
programma numerico è invece stato quantificato, in modo insostenibile,
in soli 10 giorni), oltre che le sue referenze (riferite ad opere di tutt'altro
genere) e il suo metodo di realizzazione delle opere (inattuabile). L'insorgente
ha infine sollevato dubbi anche sulle competenze tecniche della ditta
subappaltatrice a cui è affidata l'esecuzione delle palificazioni e fondazioni.
E. a. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il municipio di CO 2, contestando tutte le censure
sollevate dall'insorgente. L'aggiudicataria, ha annotato la stazione
appaltante, sarebbe senz'altro idonea, sia in base all'art. 34 lett. c
RLCPubb/CIAP, sia secondo le prescrizioni di gara: la ditta sarebbe infatti in
possesso del certificato di qualificazione del metalcostruttore (tipo EXC3) richiesto
dal capitolato, disporrebbe di una quarantennale esperienza in materia di metalcostruzioni
e avrebbe indicato tra le sue fila l'ing. __________ (avente diritto di firma).
Il committente ha poi disatteso puntualmente le altre eccezioni relative alle
ditte subappaltatrici e alle opere non elencate tra i subappalti, come pure le
doglianze d'incapacità tecnica e finanziaria della deliberataria (la cui
offerta non sarebbe oltretutto insolitamente bassa, ma molto vicina al
preventivo del committente).
b. Pure l'aggiudicataria ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa,
respingendo tutte le doglianze avanzate dal ricorrente, con motivazioni
essenzialmente analoghe a quelle della stazione appaltante di cui si dirà, per
quanto occorre, nel seguito.
c. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) è rimasto silente.
F. a. In sede di replica, il
consorzio ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande di
giudizio. Oltre a sviluppare le censure precedentemente sollevate, l'insorgente
ha eccepito un'insufficiente copertura minima dell'assicurazione RC della CO 1,
evidenziando un'altra serie di altri motivi per cui l'offerta della
deliberataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara (relazione tecnica
carente per le opere di fondazione, CD non funzionante, compilazione lacunosa
dell'elenco prezzi, ecc.).
b. Con le dupliche il committente e l'aggiudicataria si sono a loro volta
riconfermati nelle rispettive posizioni e domande di giudizio. Il municipio,
oltre a sviluppare le argomentazioni precedentemente addotte, ha in particolare
contestato puntualmente le censure sollevate dal ricorrente con la replica,
ribadendo che l'offerta della CO 1 sarebbe del tutto chiara e completa. In ogni
caso, tenuto conto del maggior prezzo (+ fr. 1'760'000.-) offerto dal consorzio
RI 1RI 2 rispetto alla deliberataria, ha postulato che - in caso di
accoglimento del ricorso - gli siano retrocessi gli atti per nuova valutazione,
al fine di scongiurare eventuali sorpassi dei crediti autorizzati.
Dal canto suo l'aggiudicataria, dopo aver espresso alcune perplessità sul ruolo
dello studio legale del ricorrente, già consulente del comune, ha ulteriormente
dettagliato le proprie tesi, respingendo poi, una dopo l'altra, tutte le
eccezioni sollevate con la replica, negando che la sua offerta debba per
qualsiasi motivo essere esclusa. Al contrario, ha puntualizzato, a dover essere
scartata sarebbe semmai l'offerta dell'insorgente, che ha proposto una variante
di progetto per le opere di palificazione, senza però allegare alcun piano (in
spregio alle prescrizioni di gara).
G. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti in sede di triplica e quadruplica si dirà, all'occorrenza, in appresso.
H. Con scritto 17 febbraio 2017, questo Tribunale ha richiesto alla CO 1 di produrre il certificato di laurea in ingegneria elettronica conseguito dall'ing. __________, con l'indicazione degli esami sostenuti. Di questo, come pure delle relative osservazioni successivamente formulate dalle parti, si dirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv.
1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2011 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso,
l'insorgente è senz'altro legittimato a contestare la decisione con cui il
municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett.
e CIAP, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio
completo concernente il concorso prodotto dal committente e dai documenti
esibiti in questa sede dalle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le altre prove
sollecitate dall'insorgente (cfr. in
particolare le perizie, cfr. ricorso, pag. 12) non appaiono idonee a
portare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente
giudizio.
Offerta della CO 1
2. Criterio d'idoneità -
titolo di studio
2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di
esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti
secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i
documenti di gara devono contenere le
prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di
predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per
entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono
produrre per dimostrarne l'adempimento. Gli offerenti che non soddisfano questi
criteri d'idoneità sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione (art. 38 cpv.
1 lett. e RLCPubb/CIAP).
2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri
sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di
carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate
dalla legge stessa per certi tipi di
commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche
esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al
momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non
riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le
prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro
adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo
d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei
criteri d'idoneità al momento della scadenza
del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro
adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è
irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle
prescrizioni di gara.
2.3.
2.3.1. Secondo l'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, nella versione in
vigore dal 3 luglio 2015, gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo
albo professionale, se esistente per la professione. Trattasi di una condizione
base, valida di principio per tutti gli interventi previsti dall'art. 34 cpv. 1
lett. a-f (edili in senso lato e prestazioni di
servizio), che può tornare applicabile sia alle ditte in quanto tali (iscrizione
all'albo delle imprese o all'albo delle aziende artigianali), sia ai loro
membri dirigenti effettivi (iscrizione all'albo OTIA). Gli offerenti
devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del
tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso.
Per quanto attiene alle opere artigianali - nelle quali
rientrano anche le opere artigianali di metalcostruzione, come in concreto -
l'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP esige che un titolare, membro dirigente
effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma sia in possesso, nello
specifico ramo professionale, dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o di un
titolo equivalente e abbia maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali
almeno tre quale dirigente di cantiere. L'odierno art. 34 RLCPubb/CIAP e le
disposizioni sull'idoneità a concorrere che l'hanno preceduto (art. 14 cpv. 1
lett. b legge sugli appalti del 12 settembre 1978, art. 27 RLCPubb del 1°
ottobre 2001, art. 34 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006) si apparentano a normative
simili, quali l'art. 3a della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della
costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) o l'art. 3 cpv. 2 della
legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1). Comune a tutte queste disposizioni è lo
scopo di garantire che le ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino
ad una gara d'appalto, quanto nel caso in cui operino nel campo della
costruzione, siano gestite da persone dotate di competenze e preparazione
professionale attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati
all'attività esercitata (cfr. STA 52.2016.319 del 23 dicembre 2016, consid.
2.3; 52.2016.73 del 30 giugno 2016, consid. 2.3).
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, "titolare",
ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, è l'avente diritto di ditte individuali o
il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo o
in accomandita). Per "membro dirigente" è invece da intendere
il membro dell'organo di gestione di società di capitali (società anonime,
società a garanzia limitata, ecc.). L'effettività dell'attività dirigenziale,
esplicitata soltanto per il "membro" degli organi di gestione di società di capitali, ma valevole anche per il
"titolare" di persone giuridiche a carattere personale, è esatta
allo scopo di impedire che le finalità perseguite dalla norma in esame vengano
eluse attraverso l'impiego di semplici prestanome. Il dirigente effettivo non
può essere un semplice membro dell'organo esecutivo dell'impresa, che collabora
saltuariamente ed occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire prestazioni
lavorative sufficienti a dimostrare che l'impresa è affidata ad un
professionista qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge
soltanto da prestanome (cfr. RtiD II-2008 n. 26).
2.3.2. Il compito di dimostrare l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 34
RLCPubb/CIAP incombe in primis al concorrente, mediante la produzione del diploma
richiesto o del titolo ritenuto equivalente. Se
gli atti di gara non contemplano la presentazione di tali documenti
unitamente all'offerta, spetterà al committente richiamarli e determinarne l'adeguatezza per rapporto alle esigenze
poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, norma applicabile ad ogni sorta di
procedura concorsuale. Sempre al committente incomberà l'onere di indagare
circa l'effettiva attività dirigenziale svolta dalla persona che i concorrenti
indicano come loro responsabile in possesso dei titoli di studio richiesti
dall'ordinamento sulle commesse pubbliche. A tal scopo basta richiamare dal
concorrente il contratto di lavoro stipulato con il dirigente e/o le pezze
giustificative delle remunerazioni che gli sono state versate a compenso dei
suoi servigi (cfr. STA 52.2016.319 citata, consid. 2.3;
52.2016.73 citata, consid. 2.3).
3. 3.1.
3.1.1. In concreto, per poter partecipare alla gara i concorrenti, oltre a
dover produrre un certificato di qualificazione di metalcostruttore tipo EXC3
secondo la norma EN 1090 (cfr. pos. 223.100), dovevano adempiere i requisiti
posti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP (cfr. anche pos. 223.300): indipendentemente
dal grado di difficoltà della commessa, dovevano dimostrare che un loro
titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di
firma fosse in possesso dell'AFC come metalcostruttore e avesse un'esperienza
lavorativa di cinque anni, di cui almeno tre quale dirigente di cantiere (cfr.
art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP). Il titolo di studio minimo (ingegnere del
ramo professionale) esatto dall'art. 5 cpv. 1 e dall'allegato del regolamento
della legge sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016 (RLIA; RL 7.1.5.4.1;
entrato in vigore il 1° febbraio 2016) per la partecipazione alle commesse
aventi per oggetto elementi strutturali secondo la norma EN 1090 - EXC3
(cfr. citato allegato; cfr. anche scheda informativa dichiarazioni idoneità
degli offerenti emanata dall'ULSA il 1° maggio 2016, pag. 4) non tornava invece
applicabile alla presente fattispecie, non trattandosi di una procedura libera
retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1), ma dal CIAP (cfr. art. 3 cpv. 2 LCPubb): stando al suo chiaro testo,
l'art. 5 cpv. 1 RLIA, con il relativo allegato, concerne infatti unicamente la
partecipazione alle procedure libere (o selettive) ai sensi della legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. Non anche del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici. Nessuna delle parti del resto lo pretende.
In concreto faceva dunque stato l'art. 34 RLCPubb/CIAP, che nello specifico
caso pone, come detto, esigenze meno severe, ma richiede pur sempre un
attestato federale di capacità (AFC) di metalcostruttore.
3.1.2. Oltre a possedere il predetto requisito, il titolare o membro dirigente
effettivo era chiamato a dimostrare di prestare, per la società, la parte
preponderante della sua attività professionale, come richiesto dall'art. 34
cpv. 2 RLCPubb/CIAP.
L'iscrizione nell'albo professionale non era invece esigibile per questo
concorso scaduto il 29 marzo 2016, poiché la LIA concedeva alle imprese sei mesi di tempo dalla sua entrata in
vigore per inoltrare la relativa domanda (cfr. art. 24 cpv. 3 LIA), termine poi
prolungato di ulteriori due mesi (cfr. informazione 25 luglio 2016 pubblicata
sul sito www.albo-lia.ch, sub Presentazione).
3.2.
3.2.1. Nella propria offerta, nell'elenco degli aventi diritto di firma della
ditta (cfr. Allegato A, Indicazioni dell'imprenditore), la CO 1 ha indicato l'ing.
__________. Quest'ultimo, ha spiegato la resistente in corso di causa, sarebbe
direttore tecnico della deliberataria dal luglio 2011 (con la quale avrebbe già
collaborato dal 2009) e sarebbe specificatamente autorizzato a rappresentarla
nell'ambito degli appalti pubblici. L'ing. __________, ha aggiunto, disporrebbe
inoltre dello specifico attestato di capacità, avendo ottenuto l'abilitazione all'esercizio
della professione d'ingegnere nel 1992; dal 1995 sarebbe iscritto all'Ordine
degli ingegneri di __________ nella sezione "A", per tutti i settori
dell'ingegneria (ingegneria civile ed ambientale, ingegneria industriale,
ingegneria dell'informazione). Al riguardo ha in particolare prodotto il
certificato di abilitazione all'esercizio della professione (doc. 6) e un
estratto dell'albo dell'Ordine citato (dal sito: __________), dal quale risulta
però che egli si è laureato in elettronica il 13 luglio 1992. Così sollecitata
dal Tribunale, la CO 1 ha prodotto il certificato di laurea in ingegneria elettronica
dell'ing. __________, con l'indicazione completa di tutti gli esami da lui sostenuti.
Ora, questo documento conferma, così come eccepito dal consorzio ricorrente,
che l'ing. __________ non dispone di una formazione nel ramo specifico oggetto
della commessa. Posto che egli non è un ingegnere meccanico e neppure un
ingegnere civile - come erroneamente assunto dal committente (cfr. duplica,
pag. 2) - ma un ingegnere elettronico, non occorre disporre di particolari
conoscenze per rendersi conto che queste formazioni sono ben diverse. Lo
confermano inequivocabilmente le materie degli esami che __________ ha dovuto
affrontare per conseguire la laurea in elettronica, che non includono neppure
una disciplina specialistica nel campo della tecnica della costruzione e dei
materiali metallici. Il percorso universitario dell'ingegnere elettronico rientra
in effetti nel settore dell'ingegneria dell'informazione, non dell'ingegneria
industriale, né di quella civile e ambientale: esso mira a formare
progettisti di sistemi elettronici (in svariati settori: elettronica per
l'informatica, per le telecomunicazioni, ecc.), non di prodotti dell'industria
manifatturiera (cfr. anche il sito dell'Università di __________, sub
Dipartimento di ingegneria dell'informazione, laurea magistrale in ingegneria
elettronica, __________). Tale diploma universitario è pertanto
ben differente non solo da una laurea di un ingegnere meccanico o civile, ma
anche - ed è ciò che qui conta - da un attestato federale di capacità (AFC) di
metalcostruttore. Formazione, quest'ultima, che rientra nel settore dell'edilizia,
laddove il metalcostruttore è lo specialista in grado di realizzare su misura e
montare tutte le parti di un edificio o di una costruzione in genere, costruita
totalmente o parzialmente in metallo, in particolare in acciaio, garantendo la
qualità dei lavori realizzati. Il metalcostruttore ha una padronanza nell'impiego
dei materiali come pure degli impianti d'esercizio e nella sua attività è
particolarmente attento al rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza
(sa maneggiare e smaltire sostanze pericolose, evitare di causare inutili
rifiuti nocivi, prevenire infortuni, ecc.; cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
sulla formazione professionale di base Metalcostruttrice/Metalcostruttore con
attestato federale di capacità, AFC, del 20 dicembre 2006; RS 412.101.220.41;
cfr. inoltre la scheda del metalcostrtturore (AFC) in www.orientamento.ch). Nel suo percorso
formativo di quattro anni, egli acquisisce - tra l'altro - conoscenze e
capacità negli ambiti della tecnica della costruzione, della fabbricazione, del
montaggio dell'interpretazione della documentazione tecnica e di lavori
specifici dell'indirizzo professionale (cfr. art. 4 segg. ordinanza e scheda
citate). Ciò detto, è pertanto evidente che un ingegnere elettronico non dispone
di un diploma universitario (di livello equivalente o superiore) in un ambito
affine a quello del metalcostruttore. Neppure la resistente pretende del
resto il contrario. In queste circostanze vi è pertanto da
ritenere che l'ing. __________ non è in possesso di un titolo equivalente a
quello dell'AFC di metalcostruttore e non soddisfa pertanto i requisiti d'idoneità
posti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP.
3.2.2. Nulla muta al riguardo il fatto che egli sia iscritto nell'albo dell'Ordine
degli ingegneri di __________ e - nonostante la sua laurea in elettronica - sarebbe
apparentemente abilitato ad operare in Italia in tutti settori, anche dell'ingegneria
civile e ambientale e dell'ingegneria industriale (cfr. doc. 13 e duplica CO 1,
pag. 5 e osservazioni 15 marzo 2017). Posto che l'ing. __________ non dispone,
come detto, di una formazione di ingegnere in un settore affine, in questa sede
egli non può appellarsi con successo a tale qualifica professionale
italiana. In tale ambito, né l'Accordo del 15 aprile 1994 sugli
appalti pubblici (AAP; RS 0.632.231.422), né l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla
libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) prevedono infatti un
meccanismo diretto a garantire il riconoscimento delle qualifiche professionali
acquisite all'estero (cfr. Nota informativa della SEFRI, "Esercizio
della professione di ingegnere in Svizzera", luglio 2015 [di seguito: Nota
SEFRI], pag. 5; cfr. inoltre, sul tema: sentenza del Tribunale
federale amministrativo B-429/2014 del 24 novembre 2014, consid. 3.1. con rimandi; Jean-Baptiste
Zufferey, in: Hubert Stöckli/Thomas Siegenthaler, Die Planerverträge -
Verträge mit Architekten und Ingenieuren, Zurigo 2013, n. 18.47 segg.). Al contrario, ritenuto che per principio le prescrizioni di gara devono
essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle
offerte (cfr. supra, consid. 2.2), spetta all'ingegnere che intende
partecipare ad una gara d'appalto prevalendosi di una simile qualifica svolgere
per tempo le necessarie procedure relative al suo riconoscimento (cfr. nello
stesso senso, Nota SEFRI, pag. 5). E meglio, rivolgendosi alla SEFRI, che in
collaborazione con il REG, provvede a confrontare le formazioni (contenuti
della formazione professionale estera con il ciclo di formazione svizzero corrispondente),
istituendo, se del caso (in presenza di differenze sostanziali), provvedimenti
di compensazione, il tutto in applicazione della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali a cui rimanda l'allegato III dell'ALC
(cfr. art. 10-14 citata direttiva; cfr. al riguardo: Nota SEFRI, pag. 4 [Regole
per il riconoscimento]; cfr. anche pag. 6 seg., che per una certificazione
più rapida in caso di appalti pubblici rimanda al REG). Non avendo l'ing. __________
agito in tal senso, già per questo motivo la CO 1 non può ora prevalersi della sua
qualifica professionale estera.
Non porta ad altra conclusione l'asserita esperienza pluriennale, in
particolare il suo ruolo di direttore tecnico in seno alla CO 1 dal 2011 e la
precedente collaborazione (dal 2009) o l'attestato di qualificazione all'esecuzione
di lavori pubblici italiano rilasciato alla CO 1 (doc. 8). Non spetta infatti
al committente - né tanto meno a questo Tribunale - pronunciarsi su aspetti che
possono avere semmai rilevanza nel quadro di una procedura di certificazione
o riconoscimento di una qualifica professionale estera, che un
concorrente ha omesso di raccogliere per tempo (cfr. anche per le professioni
rette dalla LIA: Nota informativa SEFRI, Riconoscimento delle qualifiche
professionali di cittadini UE/AELS per l'esercizio di attività regolamentata ai
sensi della legge ticinese sulle imprese artigianali, novembre 2016).
3.2.3. Da ultimo - a scanso di equivoci - va comunque sottolineato che neppure
un ingegnere elettronico con un diploma svizzero avrebbe in concreto
soddisfatto i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, non
coprendo evidentemente tale titolo - come detto - la formazione di
metalcostruttore (AFC). Pertanto, a meno di non incorrere in una
discriminazione di questi potenziali concorrenti - in spregio alle regole di
gara e alle norme che reggono la materia - anche da questo profilo non si vede
proprio come si possa ritenere sufficiente ai fini dell'art. 34 cvp. 1 lett. c
RLPubb/CIAP il titolo di studio del direttore tecnico della deliberataria.
3.3. Alla luce di queste circostanze, in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 lett.
e RLCPubb/CIAP, s'imponeva quindi di escludere dalla gara la CO 1, per mancato
adempimento del criterio d'idoneità in questione. Già per tale motivo, la
decisione del committente deve pertanto essere annullata, siccome lesiva del
diritto (art. 16 CIAP).
4. Programma lavori
4.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano
in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono
in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto
il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del
diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della
trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al
momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete,
corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di
concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 RLCPubb).
Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla
gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte
dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni
del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono
alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate. Queste regole valgono
tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli fondati sulla LCPubb (cfr.
RtiD II-2016 n. 15, consid. 2.1; I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii).
4.2. La pos. 252 delle disposizioni particolari CPN 102 specificava i documenti
che i concorrenti dovevano inoltrare con l'offerta, suddividendoli tra quelli
considerati non determinanti (pos. 252.120) e quelli invece ritenuti determinanti
ai fini della classifica (pos. 252.130). Tra questi figurava in particolare
il programma dei lavori dettagliato comprendente il diagramma della
mano d'opera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle
quali devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell'allestimento del programma, precisava la disposizione (pos. 252.130
lett. i), sono vincolanti i giorni lavorativi indicati nel Capitolo A "Indicazioni
dell'imprenditore". L'imprenditore deve rispettare i termini
definiti dal committente nell'avviso del Foglio Ufficiale. Nel programma
lavori, soggiungeva, dovranno essere dettagliati almeno i seguenti
lavori:
1. Opere di palificazione (Ristorante)
2. Opere di palificazione e fondazioni (Passerelle e percorsi pedonali)
3. Opere di palificazione e fondazioni (Fondale)
4. Realizzazione e consegna di piani d'officina (Fondale)
5. Approvvigionamento materiale (dalla conferma d'ordinazione) (Fondale)
6. Fabbricazione (Fondale)
7.
Montaggi e collaudo (Fondale)
La pos. 252.130 CPN 102
avvertiva inoltre esplicitamente che la mancata presentazione con l'offerta,
la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti
richiesti sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di
conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione.
Per quanto qui interessa, dal testo di questa disposizione risulta chiaramente
che il programma lavori che i concorrenti dovevano allegare all'offerta non poteva
omettere nessuna delle citate attività elencate dal committente. Lo esplicita
anzitutto la chiara locuzione "almeno i seguenti lavori" in
essa contenuta. Lo conferma poi il fatto che tali attività coincidono con
quelle enumerate nel Capitolo A "Indicazioni dell'imprenditore"
(pag. 16), per cui i concorrenti erano tenuti a fornire i giorni
lavorativi necessari (ma senza considerare eventuali sovrapposizioni, cfr. pag.
16). Giorni che, come anche ribadiva tale allegato (pag. 16), sarebbero stati vincolanti
per l'allestimento del programma lavori richiesto nella posizione 252.130
(i) del CPN 102.
La necessità di dettagliare nel programma lavori le fasi di attività in
questione (tipo, giorni e sequenza) era evidentemente volta a permettere al
committente di individuare e valutare la durata prevista per l'esecuzione dei
lavori. In effetti, tali fasi configurano indubbiamente quelle principali della
commessa rispettivamente quelle suscettibili di incidere (ad esempio, in caso
di ritardo) sul suo arco temporale complessivo (e, di riflesso, dell'intero
progetto di costruzione del nuovo porto in cui sono coinvolti più operatori).
Ancorché non rientrante tra i criteri d'aggiudicazione, il programma lavori che
i concorrenti erano chiamati a fornire giocava pertanto un ruolo importante ai
fini della valutazione dell'offerta. Lo conferma non solo la citata pos.
252.130 - che lo ha espressamente incluso tra i documenti ritenuti determinanti
ai fini della classifica - ma anche la pos. 642.100 CPN 102, secondo cui
tale programma costituisce un documento di valutazione che non può essere
modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti apportati in
questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. Ne consegue
che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica e
attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.
4.3. In concreto, la CO 1 ha allegato alla sua offerta un programma dei lavori
allestito sotto forma di diagramma di Gantt. Il documento è strutturato sulla
base di un asse orizzontale - a rappresentazione dell'arco temporale totale
della commessa, suddiviso in fasi incrementali - e da un asse verticale - a
rappresentazione delle attività in cui sono suddivisi i lavori. Le barre
orizzontali, di lunghezza variabile, rappresentanti le sequenze e la durata
delle diverse attività, sono in parte sovrapposte e coprono una durata
complessiva di ca. 5 mesi (con settimane di 7 giorni lavorativi). Tale
programma non comprende tuttavia tutte le fasi elencate dal capitolato: come
eccepisce il consorzio ricorrente, non contempla in particolare la fase dell'approvvigionamento
del materiale (dalla conferma d'ordine) per il fondale, né la relativa sequenza
e neppure il tempo previsto per questa attività. È ben vero che, nel Capitolo
A, Indicazioni dell'imprenditore della sua offerta (cfr. pag. 16), la CO 1
ha quantificato in 10 giorni lavorativi il tempo necessario per questa parte
della commessa. Ancorché vincolanti per l'allestimento del programma
lavori secondo il capitolato (cfr. pos. 252.130 CPN 102 e allegato A, pag. 16),
questi giorni sono tuttavia stati ignorati nel programma allegato dalla CO 1,
che, come detto, ha omesso completamente di considerare l'attività in
questione. Non è pertanto neppure dato di sapere se i giorni specificati dalla
resistente a pag. 16 della sua offerta - al di là della loro inattendibilità
(cfr. infra, consid. 5) - si sovrappongano o meno ad altre fasi di
lavoro, rispettivamente in che misura incidano per finire sull'arco temporale
totale della commessa. Tale omissione è grave ed irrimediabile, poiché concerne
un aspetto che il committente si era espressamente riservato di valutare,
definendolo determinante ai fini della classifica, nella misura in cui
era volto a permettere di individuare e verificare i tempi necessari per l'esecuzione
dell'appalto (giorni e sequenza delle diverse fasi di lavoro e durata
complessiva della commessa), ancor prima della loro plausibilità.
4.4. In queste circostanze, il committente non poteva di conseguenza evitare di
estromettere l'offerta della CO 1. Non solo perché carente e quindi già di per
sé insuscettibile di conseguire l'aggiudicazione (cfr. art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP),
ma anche perché l'esclusione dalla gara in caso di allestimento incompleto del
programma lavori, che doveva comprendere tutte le attività elencate - inclusa
la fase di approvvigionamento di materiale (dalla conferma d'ordine) per il
fondale -, era espressamente comminata dalla pos. 252.130 del capitolato, che è
stata accettata da tutti i concorrenti ed è diventata vincolante (art. 40 cpv.
2 RLCPubb/ClAP): il committente era pertanto in ogni caso tenuto a darvi
seguito.
Anche da questo profilo, la decisione del committente che ha deliberato alla CO
1 la commessa non può pertanto essere tutelata.
4.5. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera poi che l'indicazione
temporale (10 giorni) che la CO 1 ha fornito compilando l'allegato A (pag. 16)
- ma come appena detto non ha considerato nel programma lavori - risulta
inveritiera (cfr. infra, consid. 5).
5. Indicazione
dei giorni lavorativi per l'approvvigionamento del materiale
5.1. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 1
lett. f RLCPubb/CIAP devono essere esclusi dall'aggiudicazione gli
offerenti che hanno fornito al committente false indicazioni. False, secondo il
significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le
indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione
per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un errore involontario. Indicazioni false, che
potrebbero essere in qualche modo ricondotte ad un'intenzione del concorrente
di fuorviare il committente, devono per principio comportare
l'esclusione dell'offerta.
Considerato lo spazio che le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche
riservano all'autocertificazione, il tradimento della fiducia riposta dal committente
nella correttezza della controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente
dal ruolo che l'informazione inveritiera può avere effettivamente svolto nel
quadro della delibera. Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di
indicazioni false in quanto attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione dalla
procedura di aggiudicazione trova i propri limiti nel rispetto del principio di
proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente
contrario al vero sono suscettibili di provocare l'esclusione
dell'offerta. Per giustificare una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta ad
influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione (cfr.
STA 52.2015.141 del 21 luglio 2015, consid. 3; 52.2005.200 dell'8 agosto 2005, in RtiD I-2006 n. 20, consid. 2.1).
5.2. In concreto, l'aggiudicataria ha come detto compilato la propria offerta
indicando quale durata per l'approvvigionamento del materiale dalla conferma
d'ordinazione (fondale) solo 10 giorni lavorativi (cfr. allegato A,
Indicazione dell'imprenditore, pag. 16).
Posto che per realizzare i tralicci e i bracci oscillanti del fondale
artificiale (formato da strutture tubolari di tipo e dimensioni diverse; cfr.
bando e lista dei materiali annessa al capitolato) sono richieste circa 1'000
tonnellate d'acciaio (cfr. bando n. 3 e lista dei materiali annessa al
capitolato), già a prima vista non è dato di capire come la resistente possa
rifornirsi di tutto il materiale necessario in un lasso di tempo così breve.
Tant'è che, confrontata con la specifica censura del consorzio ricorrente, la CO
1 si è giustificata in questa sede affermando in sostanza (1) di non dover
acquistare tutto il materiale ma di poter attingere alla materia prima stoccata
nei propri magazzini e (2), per i profili meno usuali, di poter fare capo ai
suoi fornitori (con cui avrebbe rapporti decennali), producendo al riguardo
delle offerte da essi ricevute via email (plico doc. 18; cfr. duplica, pag. 10
e quadruplica, pag. 7). Sennonché, proprio da questa corrispondenza risulta non
solo che la deliberataria non dispone già del materiale richiesto (dovendo per
l'appunto acquistarlo da terzi), ma, soprattutto, che le occorrono tempi ben
superiori a 10 giorni per il suo approvvigionamento: più di un mese (cfr. ad
es. l'offerta 1° settembre 2016 della __________ per i tubi 711 x 10 e 711 x
16, fornibili a 45 gg dalla data d'ordine), se non addirittura due mesi
(cfr. ad es. le offerte del 26 luglio 2016 della __________ e della __________
per i profili 220 x 220 x 14, laddove la prima è in grado di fornirli solo per fine
settembre, mentre la seconda li produrrà solo a novembre,
salvo imprevisti). Da tale corrispondenza emerge inoltre che anche gli elementi
già disponibili dal pronto (ad es. i tubi 508 x 12.5 mm) sono comunque offerti
dai fornitori solo con la riserva "salvo il venduto" (cfr.
offerta __________), ciò che pure non dà garanzia alcuna di una consegna entro
10 giorni del materiale.
Alla luce di queste circostanze, sulla base della stessa documentazione
prodotta dalla CO 1, è inevitabile concludere che, a dispetto di quanto
dichiarato nella sua offerta (pag. 16), la deliberataria non è affatto in grado
di approvvigionarsi di tutto il materiale occorrente per la fabbricazione del
fondale in soli 10 giorni (dalla conferma d'ordine; vedi anche, a titolo di
confronto, l'offerta del ricorrente che per questa fase ha previsto 110 giorni
lavorativi, pag. 16).
L'indicazione, quantomeno erronea, che la ditta aggiudicataria ha fornito al committente con cognizione - stante
la sua asserita esperienza decennale -
non può in concreto che determinare l'esclusione della sua offerta in base all'art.
38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP.
Tanto più che la durata di questa fase dei lavori da indicare nel capitolato
non aveva scarsa importanza, quanto meno nella misura in cui avrebbe dovuto
essere vincolante per il programma lavori, che, come visto, costituiva un
documento determinante ai fini della classifica. Poco conta invece che il committente
non abbia accertato (facendo uso della facoltà d'indagine riservatagli dall'art. 43 RLCPubb/CIAP) la
veridicità dell'indicazione temporale deliberatamente fornita dalla resistente.
Al contrario, proprio ciò concorre a giustificare maggiormente la sanzione dell'esclusione,
poiché dimostra che è stata a torto riposta
fiducia in un'indicazione rilevante per il committente, per finire risultata
falsa.
Anche per questo motivo s'imponeva pertanto di estromettere dalla gara l'offerta
della deliberataria.
5.3. Dato l'esito delle censure sin qui trattate, non occorre a questo punto
approfondire la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente,
poiché non potrebbero comunque condurre ad altro risultato.
Resta per contro da verificare se il consorzio RI 1RI 2 possa pretendere l'aggiudicazione o se, come eccepisce la deliberataria, anche la sua offerta avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara.
Offerta del consorzio RI 1RI 2
6. Variante pali per fondazione fondale
6.1. Il bando e il capitolato di gara permettevano ai concorrenti di presentare
delle varianti (cfr. art. 46 RLCPubb/CIAP). In particolare, la pos. 261.200
delle disposizioni particolari CPN 102 specificava che le varianti sono
ammesse solo alle condizioni seguenti:
- L'offerente è libero di proporre una sua variante per le fondazioni e la struttura del fondale il cui modello statico e i profili garantiscano almeno la stessa sicurezza ed efficienza funzionale della soluzione proposta nel bando di concorso. Vedi allegato F1 "Descrizione del sistema strutturale e carichi di progetto".
- L'offerta consegnata dalla ditta appaltante dovrà essere una sola, relativa al progetto del committente oppure alla variante proposta.
- La variante proposta dall'imprenditore è consentita solamente per le posizioni dove viene esplicitamente indicato nell'elenco prezzi.
La pos. 261.300 elencava inoltre i documenti da consegnare assieme all'offerta
in caso di variante, ovvero (1) la relazione tecnica illustrativa della
variante, contenente (a) descrizione sistema statico, (b) definizione
elementi strutturali e materiali e (c) calcolo statico, nonché (2) i
piani di progetto.
Secondo la pos. 252.130, la documentazione richiesta nella pos. 261.300 (lett.
j) rientrava tra i documenti ritenuti determinanti ai fini della classifica,
che dovevano necessariamente essere annessi all'offerta, pena la sua
estromissione dalla gara (cfr. anche supra, consid. 4.2). Analoga regola
valeva per il descrittivo di progetto menzionato alla lett. g della pos.
252.130, definito quale scelta della variante offerta ed eventuale
descrizione e piano di massima.
Il Descrittivo progetto - che i concorrenti dovevano ritornare con l'offerta,
debitamente sottoscritto - precisava a sua volta che nel presente documento
deve essere indicata la scelta tecnica della ditta concorrente. Quest'ultima ha
facoltà di scegliere o la variante proposta dal committente o di proporre una
propria variante che pur nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali
minimi della precedente soluzione permette un'eventuale ottimizzazione della
produzione o montaggio. Qualora la scelta ricada su una variante propria, proseguiva
il documento, la ditta concorrente è tenuta a descriverla brevemente nello
spazio sotto dedicato ed ad allegare un disegno di massima che la rappresenti
(formato A3). Il documento richiedeva di formalizzare la scelta, barrando
una delle due caselle sottostanti "proposta committente" o "variante
proposta dalla ditta offerente"; avvertiva inoltre chiaramente che il
presente documento e il disegno richiesto erano considerati determinanti
ai fini della classifica. La mancata presentazione con l'offerta, la
compilazione carente o l'allestimento incompleto, soggiungeva, sarà
considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta
verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione.
6.2. In concreto, il consorzio ricorrente ha allegato alla propria offerta
il descrittivo progetto, debitamente sottoscritto, optando per la
casella variante proposta dalla ditta offerente (cfr. descrittivo RI 1RI
2 annesso al verbale di apertura delle offerte). In particolare, per
quanto qui interessa, ha proposto una variante per i pali di fondazione del
fondale, compilando così il documento: "fondazioni previste mediante
pali di grosso diametro - vedi relazione tecnica - elenco riserve". Dalla
relazione tecnica allegata alla sua offerta risulta in sostanza che il
ricorrente, in collaborazione con la ditta __________ di __________, ha
elaborato una diversa soluzione per i punti di ancoraggio dei tralicci sul
fondale, tenendo conto delle caratteristiche geologiche del fondale. A differenza
del progetto del committente - che prevede le fondazioni dei tralicci mediante
plinti fissati sul fondale tramite più micropali (con diametro di circa una
ventina di cm e una lunghezza variabile fra ca. 7 e 30 m; cfr. allegato F1 "Descrizione
sistema strutturale e carichi di progetto", pag. 2 e piano 500-A-di045 pali
per fondazione fondale, con dettagli e tabella) - il ricorrente ha proposto
di realizzare dei pali monolitici verticali di ca. 1 m di diametro
(opportunamente armati e muniti di una testa), in corrispondenza di ogni punto
di fondazione (cfr. relazione tecnica, pag. 13 ad Palificazione). Sennonché,
per tale variante (di per sé ammessa dalla documentazione di gara, cfr. pos. 261.300),
il ricorrente non solo ha fornito una descrizione del sistema statico piuttosto
stringata e senza alcun calcolo statico secondo la pos. 261.300 (cfr. citata
relazione tecnica, pag. 13 e seg.), ma, soprattutto, come eccepisce la CO 1,
non ha in ogni caso allegato alcun piano di progetto (come indicava la
pos. 261.300) o anche solo disegno di massima che la rappresenti,
conformemente a quanto richiedeva, con termini apparentemente meno esigenti, il
Descrittivo progetto.
La lacuna, passata sotto silenzio dal consorzio ricorrente, non è di scarsa
importanza, ma al contrario è grave e irrimediabile, poiché questo elaborato
grafico era espressamente considerato determinante ai fini della classifica (cfr.
pos. 252.130 CPN 102 e Descrittivo progetto; cfr. inoltre anche la check-list,
pag. 3) e ciò - evidentemente - poiché interessa l'essenza stessa delle opere
oggetto dell'appalto, e meglio le fondazioni dei tralicci del fondale
artificiale, che, per struttura e modello statico, devono garantire la stessa
sicurezza ed efficienza della soluzione elaborata dal committente (cfr. anche
pos. 261.200 e bando di gara).
6.3. In queste circostanze, in applicazione dell'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP s'imponeva
di conseguenza di estromettere dalla gara anche l'offerta del ricorrente, in
quanto irrimediabilmente incompleta e come tale insuscettibile di ottenere la
delibera. Un altro esito, che permettesse di prescindere da questa difformità o
permettesse al concorrente di modificare o completare l'offerta su questo punto,
non può entrare in considerazione, poiché sarebbe contraria al principio della
parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP). Tanto più
vale questa conclusione se si considera che l'esclusione in caso di mancata
presentazione del piano o disegno di massima relativo alla variante era
espressamente comminata sia dalla pos. 252.130 CPN 102, sia dal Descrittivo
progetto, ovvero da disposizioni di gara (cosiddette clausole killer),
che sono state accettate da tutti concorrenti e sono diventate vincolanti (cfr.
art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
6.4. Già per questo motivo, non può pertanto essere dato seguito alla domanda del
ricorrente di aggiudicazione della commessa.
7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e la decisione di delibera annullata.
8.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
9.Dato l'esito, la tassa
di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso e ai valori in
discussione, è posta a carico del ricorrente, della deliberataria e del
committente, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv.
1 LPAmm).
Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la decisione 21 luglio 2016 con la quale il municipio di CO 2 ha aggiudicato alla CO 1 le opere da metalcostruttore e di palificazione del fondale artificiale del nuovo porto comunale è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'900.- è suddivisa tra i membri del consorzio ricorrente (fr. 2'300.-), la CO 1 (fr. 2'300.-) e il comune di CO 2 (fr. 2'300.-). Al ricorrente va restituita la somma di fr. 4'700.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera