Incarto n.
52.2016.401

 

Lugano

30 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 6 agosto 2016 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 luglio 2016 (n. 3309) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 2015 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il verbale della seduta 8 giugno 2015 (n. 243);

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    a. Il 19 gennaio 2015 ha avuto luogo una seduta del consiglio comunale di __________, cui ha partecipato anche il consigliere comunale RI 1. Il verbale di discussione relativo a questa seduta è il n. 242.

 

 

B.    L'8 giugno 2015 il legislativo di __________ si è riunito per la prima sessione ordinaria del 2015. Impossibilitato a parteciparvi poiché assente all'estero, RI 1 ha scritto al municipio e alla presidente del consiglio comunale indicando di non condividere il contenuto del verbale n. 242 e chiedendo di rinviarne l'approvazione alla seduta successiva. Preso atto della richiesta, il legislativo ha comunque risolto l'approvazione del protocollo all'unanimità dei presenti, respingendo così la domanda di rinvio. Le discussioni relative a questa seduta sono consegnate nel verbale n. 243.

 

 

C.    Il 26 ottobre 2015 il legislativo di __________ si è nuovamente riunito, questa volta in seduta straordinaria. Aperta la discussione sull'approvazione del verbale n. 243 della seduta 8 giugno 2015, il consigliere RI 1 vi si è opposto essenzialmente per tre motivi. Innanzitutto si è lamentato del fatto di non aver potuto discutere e approvare il verbale n. 242. In secondo luogo, egli riteneva che il verbale n. 243 fosse incompleto, siccome si limitava a menzionare dei documenti agli atti che riteneva andassero imperativamente integrati in esso. Infine ha rimproverato alla presidente del consiglio comunale della precedente seduta di aver espresso delle considerazioni personali estranee al punto in discussione in quel momento, ovvero l'approvazione del verbale n. 242. RI 1 ha quindi proposto di non entrare nel merito dell'approvazione del verbale n. 243, retrocedendolo per le modifiche necessarie. Messa ai voti, la proposta è stata rigettata con 1 voto favorevole, 14 contrari e un astenuto. Il verbale n. 243 è quindi stato approvato con 15 voti affermativi e uno contrario.

 

 

D.    Il 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che RI 1 ha presentato avverso la decisione consigliare di approvazione del verbale n. 243. Innanzitutto il Governo ha escluso che contestando l'approvazione del verbale n. 243 della seduta 8 giugno 2015 il ricorrente potesse rimettere in questione le decisioni relative alle sedute del 19 gennaio e 8 giugno 2015, poiché passate in giudicato. Ha poi ritenuto che il verbale n. 243 riportasse in maniera corretta e sufficientemente completa quanto avvenuto durante la seduta dell'8 giugno 2015. Esso ha giudicato bastante che il testo delle 27 interpellanze presentate dal ricorrente così come quello delle risposte del municipio fosse contenuto in un documento separato, siccome integrato al verbale e dunque a disposizione di tutti i consiglieri comunali.

 

 

E.    RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando "il necessario annullamento di quelle risoluzioni del CC di __________ che non hanno permesso di stabilire i verbali rispondenti alla verità dei fatti e, di riflesso, la relativa giusta verbalizzazione". Egli contesta nuovamente il contenuto del verbale n. 242 così come la completezza di quello n. 243, siccome dalla lettura dello stesso non sarebbe possibile desumere il contenuto e le risposte delle sue 27 interpellanze. Infine egli ritiene che la risposta alle interpellanze debba essere oggetto di uno specifico punto dell'ordine del giorno e non possa essere liquidata nell'ambito di quello denominato "interpellanze e mozioni".



F.     Il municipio e il presidente del consiglio comunale di __________ postulano la reiezione del gravame, con motivi di cui non è necessario qui riferire. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare considerazioni.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.Il ricorrente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento di non meglio precisate risoluzioni del consiglio comunale. Ora - come certamente noto a RI 1, già segretario comunale e insorgente abituale davanti a questa Corte - il Tribunale non è competente per statuire direttamente sulle decisioni degli organi comunali. Il ricorso dovrebbe dunque essere dichiarato irricevibile e l'incarto trasmesso per competenza al Consiglio di Stato. Volendo far astrazione di ciò e considerando il senso dell'impugnativa e il fatto che - come si vedrà - questa dev'essere comunque sia respinta, il Tribunale entra comunque nel merito ritenendo che egli intendesse in realtà domandare l'annullamento della decisione 12 luglio 2016 del Governo, descritta in precedenza. Con questa precisazione, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.2.1. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha correttamente circoscritto la vertenza al quesito di sapere se il verbale n. 243, così come approvato dal legislativo comunale in occasione della seduta 26 ottobre 2015, riporti in modo corretto il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto di quella dell'8 giugno precedente. Infatti, RI 1 ha affermato davanti al Governo di ricorrere avverso la decisione 26 ottobre 2015 con cui il consiglio comunale di __________ aveva approvato il verbale della seduta 8 giugno 2015. Ricorso datato 30 novembre 2015 e dunque insinuato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione - avvenuta il 29 ottobre precedente - delle decisioni adottate nella seduta 26 ottobre 2015. Il fatto che egli tenti attraverso questa impugnativa di rimettere in discussione il contenuto del verbale n. 242, approvato nel corso della seduta 8 giugno 2015, nulla muta al riguardo. Del resto quest'ultima decisione era già ampiamente passata in giudicato al momento in cui egli ha adito l'Esecutivo cantonale. Escluso che il vizio invocato possa costituire un caso di nullità, per poter rimettere in discussione tale approvazione era infatti imperativo insorgere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, così come stabilito dall'art. 213 cpv. 2 LOC. Per lo stesso motivo egli non era abilitato a sindacare la scelta di rispondere alle sue interpellanze nell'ambito del punto all'ordine del giorno "interpellanze e mozioni". Questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che oggetto della trattanda d'approvazione del verbale è unicamente la questione di sapere se esso è stato redatto conformemente a tali principi, ad esclusione quindi di una nuova discussione e decisione di merito sulle precedenti deliberazioni; censure sollevate circa la pretesa illegalità delle decisioni del consiglio comunale sono improponibili (STA 52.2003.139 del 30 luglio 2003). Per poter vantare una potestà di ricorso più ampia che gli permettesse di contestare il merito delle decisioni adottate dal legislativo nel corso della seduta dell'8 giugno 2015 - cui peraltro non ha partecipato - RI 1 avrebbe dovuto insorgere nei termini testé indicati. Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.

 

3.     Il ricorrente sostiene che il verbale contestato sia incompleto, a causa della mancata trascrizione, rispettivamente, integrazione nello stesso delle sue 27 interpellanze e delle risposte del municipio. In merito il Tribunale considera quanto segue.

 

3.1.
3.1.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31 del 3 luglio 2007).


3.1.2. L'interpellanza è una domanda con cui il cittadino (in assemblea) o il consigliere comunale (in consiglio comunale) chiedono al municipio dei chiarimenti o delle informazioni su fatti e situazioni dell'amministrazione del comune (Eros Ratti, Il comune, Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III ed., Losone 1991, pag. 519). Secondo l'art. 66 LOC, ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale (cpv. 1). Il regolamento comunale, soggiunge la norma (cpv. 2), può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta. Secondo il cpv. 3 del medesimo disposto (nella versione in vigore dal 15 maggio 2015, BU 2015, 224), il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. Essa si ritiene evasa con la risposta municipale e l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale (cpv. 4). Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide. La risposta fornita dal municipio non è volta a soddisfare unicamente l'interesse individuale di chi la presenta, essa costituisce piuttosto un atto pubblico d'interesse generale per tutta la collettività locale (in questo senso, cfr. Ratti, op. cit., pag. 522).

3.1.3. Per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lett. c LOC, in forza del rinvio di cui all'art. 62 cpv. 1 LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lett. d LOC). Il verbale non deve quindi necessariamente riportare in forma integrale (parola per parola) quanto è stato detto in occasione della seduta del legislativo, così come non sussiste il diritto di ottenere la verbalizzazione integrale dei singoli interventi (STA 52.2003.139 cit., 52.2002.355 del 23 luglio 2003 con riferimenti). La finalità del verbale è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3).

3.1.4. Da ultimo, il regolamento comunale di __________ del 16 settembre 1951 disciplina la tenuta del verbale del consiglio comunale all'art. 11; esso non prevede nulla di specifico in relazione alle interpellanze.

3.2. In concreto, il verbale della seduta 8 giugno 2015 (n. 243) riporta quanto segue:

 

1.1. Interpellanze RI 1

Il presidente, __________, informa il CC che il consigliere RI 1 ha inoltrato 27 interpellanze. Le stesse, unitamente alle risposte del Municipio, agli atti, sono parte integrante del presente verbale. Il segretario dà lettura di ogni interpellanza mentre il Presidente dà lettura della risposta del municipio.

 

Ora, è vero che si tratta di un modo particolarmente succinto di verbalizzare le interpellanze. D'altro canto, dal momento che quanto verbalizzato corrisponde al riassunto della discussione effettivamente avvenuta in sala e che, inoltre, i citati documenti sono stati dichiarati parte integrante del verbale e, come tali, sono stati allegati al medesimo, non è data in concreto alcuna lesione della legge, né del regolamento comunale, per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale. Certo, per motivi di chiarezza sarebbe preferibile che almeno l'oggetto dell'interpellanza fosse riportato anche nel testo del verbale stesso (cosa che, peraltro, risulta ora avvenga nei verbali del legislativo di __________). Occorre tuttavia considerare che, nel caso concreto, proprio l'elevato numero di interpellanze presentate poteva giustificare, sotto il profilo dell'adeguatezza, un simile agire. Sia come sia, il Tribunale non dispone del sindacato di opportunità (art. 69 cpv. 2 LPAmm), di modo che la questione non necessita di essere approfondita oltre.

 

 

4.     Il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv. 1; art. 49 cpv. 2 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli dovrà inoltre rifondere al comune di __________ fr. 500.- per ripetibili.


3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere