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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 19 agosto 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 giugno 2016 (n. 2703) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da CO 2 e CO 1 avverso la decisione 10 agosto 2015 con cui il municipio di Muralto ha concesso al ricorrente la licenza edilizia per demolire gli edifici esistenti e costruire due nuovi stabili residenziali (part. __________, __________ e __________); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente,
è comproprietario di un vasto terreno in pendio (ora formato dalle part. __________
e __________ RFD), situato a Muralto, tra via __________ e via __________,
assegnato alla zona residenziale semintensiva (RS).
Sulla parte alta (part. __________), vi è un edificio di tre piani che è stato
costruito negli anni '40, a valle del quale il terreno è stato successivamente
sistemato con una serie di terrazzamenti, sorretti da muri in pietra.
La parte bassa (ora part. __________), affacciata su via __________, è invece
occupata da una serie di stabili (magazzini) in disuso, attorniati da un piazzale.
B. a. Con domanda di
costruzione 26 giugno 2012, RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di
demolire tutti gli edifici esistenti e costruire due nuovi stabili residenziali
(blocco 1 e 2).
Verso via __________ prevede uno stabile (blocco 2), a pianta rettangolare (ca.
28 x 18 m), articolato su cinque livelli, di cui 4 fuori terra (con tre appartamenti per piano) e uno
seminterrato (destinato ad autorimessa). Il progetto prevede di sistemare il terreno
a valle dell'edificio (lato sud; sud-est), con un terrapieno alto fino a m
1.50, che verrà ricavato sul terrazzamento superiore esistente.
Su via __________ si affaccerà invece un volume (blocco 1) lungo e stretto (ca.
50 x 14 m), strutturato su quattro piani fuori terra, di cui tre riservati a
complessivi 10 appartamenti e uno ad autorimessa. I due stabili, indipendenti,
saranno collegati tra di loro da una scalinata pedonale che verrà realizzata
lungo il confine sud-ovest dei fondi, risistemando in parte l'area che li
divide.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti diversi
vicini, tra cui CO 2e CO 1, qui resistenti, proprietari dello stabile (part. __________)
dirimpettaio, situato a monte di via __________.
c. Il 16 ottobre 2012 l'istante in licenza ha inoltrato al municipio una
variante riduttiva, volta tra l'altro a limitare l'ingombro dei due blocchi
verso est (nord-est) per aumentare le distanze da confine. I vicini __________
hanno contestato anche tale variante.
d. Preso atto dell'avviso cantonale favorevole (n. 80642), il 20 dicembre 2012
il municipio ha rilasciato ad RI 1 il permesso richiesto, respingendo le
opposizioni pervenute.
e. La suddetta decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato, il quale ha
rinviato gli atti all'esecutivo comunale affinché, una volta fatti completare
all'istante su determinati aspetti (sistemazione esterna e superficie riservata
per i contenitori dei rifiuti) e sottoposti al Dipartimento del territorio per
nuovo avviso, si pronunciasse nuovamente.
Un ricorso interposto da RI 1 avverso tale decisione incidentale è stato
dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA
52.2013.209 del 4 luglio 2014).
C. a. Successivamente è seguita
una procedura dinnanzi al municipio in cui gli atti sono stati completati e
pubblicati a due riprese sui punti esatti dal Governo, suscitando sempre le
obiezioni dei vicini, in particolare di CO 2 e CO 1.
b. Dopo aver raccolto un ulteriore avviso favorevole dai Servizi generali del Dipartimento
del territorio (n. 80642), con decisione 10 agosto 2015 il municipio ha
nuovamente rilasciato la licenza richiesta, rigettando tutte le opposizioni
pervenute.
D. Con risoluzione 15
giugno 2016, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
presentato dai vicini __________ avverso la predetta licenza, che ha confermato
limitatamente al blocco 1.
Disattese delle obiezioni di natura procedurale e relative alla completezza degli atti, la precedente istanza ha
ritenuto che il blocco 2 non potesse essere autorizzato, poiché contrario all'altezza
massima di zona: sulla sua altezza, ha spiegato, andrebbe infatti
conteggiato - nella misura in cui supera m 1.50 - il terrazzamento superiore su
cui poggia lo stabile, al quale non potrebbe essere attribuita la qualifica di
terreno naturale, avuto riguardo al suo carattere artificiale, tuttora percepibile.
Ha poi vagliato, respingendole, alcune doglianze riferite ai posteggi e alle
immissioni foniche, lasciandone aperte altre, riferite solo al blocco 2,
comunque non approvato.
E. Avverso quest'ultimo giudizio, in quanto riferito
al blocco 2, RI 1 si aggrava ora dinnnazi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza
edilizia.
Secondo il ricorrente, l'ampio terrapieno sorretto dal muro di sostegno sul
quale è previsto l'edificio a monte (previa sistemazione conforme all'art. 41
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1) dovrebbe
essere assimilato a terreno naturale. Al riguardo rimprovera al Governo di non
aver esperito un sopralluogo. Il terrazzamento in questione, aggiunge, non si
scosterebbe infatti in modo abnorme dal terreno dei fondi adiacenti, ma anzi vi
si integrerebbe armoniosamente. La sua quota sarebbe più bassa dei fondi
confinanti verso ovest (part. __________ e __________), rispettivamente
comparabile a quella del terreno sul versante opposto (est; part. __________).
Vista la situazione delle particelle adiacenti, tutte edificate, conclude, non
sarebbe comunque possibile risalire con precisione alla configurazione originaria.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il municipio chiede il ripristino della propria decisione, riconfermandosi
nelle precedenti prese di posizione.
Ad opposta conclusione pervengono i vicini __________, che chiedono il rigetto
dell'impugnativa, contestando puntualmente le tesi del ricorrente con argomenti
di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
G. Con la replica e la duplica, il ricorrente rispettivamente i vicini opponenti si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi, conclusioni e domande di giudizio.
H. Delle risultanze
dell'udienza di sopralluogo del 17 luglio 2017 come pure delle conclusioni
formulate dal ricorrente e da CO 2 e CO 1, si dirà, ove occorresse, nel
seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente
e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dagli
incarti edilizi archiviati riferiti alla part. __________ prodotti dall'ufficio
tecnico e dalle risultanze dell'udienza di sopralluogo di cui si è detto in narrativa
(cfr. supra, consid. H).
2. 2.1. Oggetto di
controversia in questa sede è unicamente il progetto per il blocco 2. I vicini
non si sono infatti aggravati contro la decisione del Governo che ha confermato
la licenza edilizia per l'edificio a valle (blocco 1). Da questo profilo, essa
sfugge pertanto al giudizio di questa Corte.
2.2. Con l'emanazione della presente decisione, superflua diviene inoltre l'evasione
della domanda del ricorrente volta ad accertare
in via incidentale il carattere definitivo del permesso, in quanto
riferito al citato blocco 1, rispettivamente la possibilità - frattanto negata
dal municipio con decisione 6/15 marzo 2017 - di cominciare i relativi
lavori (cfr. anche conclusioni dell'insorgente, pag. 5). Nella misura in cui
attiene a una fase successiva a quella del rilascio della licenza (fase
esecutiva), non è invero dato di vedere come questa Corte potrebbe pronunciarsi
su tale aspetto, che di per sé esula dall'oggetto del contendere. Come detto,
non occorre comunque soffermarsi su questo punto.
3.3.1. Secondo
l'art. 44 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), nella
zona residenziale semintensiva (RS) l'altezza massima degli edifici non può superare m 13.50.
3.2. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE (a cui rimanda anche l'art. 11 cpv. 1 NAPR),
l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza
degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno
sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di
misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante
(cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Il terreno naturale può essere sistemato
mediante formazione di terrapieni, la cui altezza va aggiunta a quella
dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di m
1.50 ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE).
3.3. Per terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto
di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmate
od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere
del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato,
l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale.
Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato
non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado
d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti: sistemazioni che si scostano
in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come
tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi
in modo armonioso nelle altimetrie dei fondi
limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di
tempo relativamente breve (cfr. RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2; STA 52.2014.394
del 13 gennaio 2016 consid. 2.3; 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012,
confermata da STF 1C_4/2013 in RtiD II-2013 n. 16; STA 52.2007.321 del 2 novembre
2007 consid. 2.1; 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid. 2).
3.4. In concreto, per stabilire l'altezza (a valle) del nuovo stabile (blocco 2)
il progetto ha considerato quale terreno naturale il livello del terreno
esistente, così come rilevato dal geometra revisore (cfr. sezione B). Livello
che coincide con il terrazzamento superiore
esistente, realizzato (unitamente agli altri terrazzi sottostanti) in epoca
imprecisata, verosimilmente tra gli anni '40 e '50, successivamente all'edificazione
dell'edificio (villa doppia) esistente (cfr. piani di cui all'incarto DC
1938, che non prevedevano particolari sistemazioni del terreno). Si tratta in
particolare di un terrapieno che si estende per circa 15-20 metri dai piedi
della villa, formando una sorta di giardino pianeggiante al suo servizio (cfr.
doc. 2: foto F18 e F19; verbale di sopralluogo con foto 1). Lo stesso è
sorretto da un muro di sostegno (sormontato da piante rampicanti) alto fino a
circa 2 m (a valle).
Il progetto qui controverso prevede di sfruttare interamente il terrapieno in
questione - che assimila a terreno naturale ("TN") - innalzandolo a
valle di ulteriori m 1.50. In base ai piani, l'altezza del nuovo stabile,
misurata dal terreno così sistemato, ammonterà a m 13.50.
SEZIONE B (schema)
13.50
edificio
esistente
1.50
TN
ca. 2 m
Ora, scostandosi dal
municipio, il Governo ha considerato che, contrariamente a quanto riportato nei
piani, il terrazzamento di cui si tratta non potesse essere assimilato a
terreno naturale, a fronte del suo carattere artificiale, tuttora percepibile.
A giusta ragione.
3.5. Ancorché realizzati più di 60 anni fa, l'artificiosità dei terrazzamenti
sul pendio - perlomeno di quello superiore qui controverso - è infatti ancora
chiaramente riconoscibile. Questo zoccolo non è anzitutto presente lungo la
fascia est (larga ca. 2 m) del fondo stesso (in cui è stato ricavato un
passaggio pedonale; cfr. doc. 2: piano di situazione e foto F27; verbale con
foto 11 e 13).
Un simile terrazzo non è poi riscontrabile sui fondi latistanti: il terrapieno
- proprio laddove il progetto prevede di sopraelevarlo di ulteriori m 1.50 -
svetta in particolare sul fondo (part. __________) a est (cfr. verbale a pag. 2
con foto 14-16). Fondo che verso il confine con la part. __________ presenta un
andamento tutto sommato naturale (cfr. verbale con foto 11-16). Certo, è vero
che anche sulla part. __________ vi è un terrazzamento sorretto da un muro in
pietra (arretrato dal confine): esso non forma tuttavia un giardino
pianeggiante che si diparte dai piedi dell'edificio esistente, ma è più
avanzato e, soprattutto, situato a una quota ben più bassa di quella dello
zoccolo in questione (cfr. verbale a pag. 2 con foto 16 e 17), con il quale non
forma pertanto un fronte unitario. Tutt'al più potrebbe presentare una certa
omogeneità con il terrazzo intermedio sulla part. __________ (cfr. doc. 2: foto
F27 con la traccia in rosso "B", F6 e F28), ma di certo non con il
controverso zoccolo che lo sovrasta. La part. __________ è poi particolarmente
indicativa, ove solo si consideri che a monte - laddove l'edificio esistente
(di color rosso scuro) si allinea a quello (di color verde-giallo) della part. __________
- i due terreni non presentano invece apprezzabili dislivelli: il terreno della
part. __________ risulta infatti solo un po' più basso (cfr. verbale a pag. 2
con foto 9 e 10).
Il terrapieno emerge inoltre dai fondi che confinano sul lato ovest (part. __________,
__________): in particolare, in corrispondenza della sua parte più avanzata, sporge di almeno mezzo metro dal
terreno della part. __________, sistemato con un terrazzo (alto al massimo 1 m;
cfr. verbale a pag. 1 con foto 2 e 3); differenza che, ancorché non così
importante in termini metrici, appare comunque anomala, se solo si considera
che - proprio per la lieve pendenza del versante (anche) sull'asse est-ovest evocata
dal ricorrente (intuibile dalla salita di via __________, cfr. ricorso pag. 12
e conclusioni pag. 4) - il fondo a ovest dovrebbe invece - semmai - essere
posto a una quota leggermente superiore. Anche da questo lato, il terrapieno irrompe
dunque in modo innaturale nel contesto.
Non porta ad altra conclusione il fatto che
sulla part. __________ - a monte, verso via __________ - è pure presente un
terrazzo che s'innalza di qualche metro rispetto alla quota della part. __________,
che gli si affianca (in corrispondenza della villa; cfr. verbale a pag. 2 con
foto 20; doc. 2: foto F8, F18 e F22). Tale terrapieno, sul quale è stato
costruito un edificio di 2 piani (part. __________ sub A; cfr. doc. 2: foto F18
e F22), non permette di considerare naturale il controverso terrazzamento:
anzitutto perché, come detto, è molto più arretrato e non forma pertanto con
quest'ultimo un fronte unitario. In ogni caso, neppure tale opera può essere
assimilata a terreno naturale; tant'è che neppure il proprietario della part. __________
sembra averne ricavato un vantaggio particolare, ove solo si pensi che l'edificio
(di 2 piani) che vi insiste, ancorché più alto "alla base" della
villa del ricorrente (di 3 piani), ad occhio nudo, non presenta invece apprezzabili
differenze d'altezza a livello del cornicione di gronda (cfr. doc. 2: foto F6 e
F18; verbale con foto 20).
3.6. Stante tutto quanto precede, insostenibile è la tesi del municipio che, fondandosi
unicamente sul lungo tempo trascorso rispettivamente su un'apparente
impossibilità di determinare il terreno di campagna prima delle modifiche avvenute
oltre 50 anni fa, ha sommariamente assimilato il terrazzamento in discussione a
terreno naturale ("TN"). Per giurisprudenza, determinante ai fini
della qualifica non sono infatti il fine della sistemazione originaria ed il
tempo trascorso da quando l'opera è stata realizzata, ma il suo grado di
integrazione nel quadro del terreno circostante. Grado di integrazione, che, in
concreto, è inesistente. Nulla può in tal senso dedurre il ricorrente dal
giudizio di questa Corte del 2 novembre 2007 (STA 52.2007.321): diversamente da
quel caso, non è in discussione un terrapieno il cui livello a monte del muro che lo sorregge è sostanzialmente simile a quello
dei terreni circostanti ma - come detto - un terrazzo abnorme, che svetta
percettibilmente sul terreno del fondo stesso e dei fondi latistanti. Tanto meno vi sono infine insormontabili
difficoltà nel ricostruire il livello del terreno naturale che - pur con un
certo grado di approssimazione - potrà senz'altro essere agevolmente
determinato orientandosi a quello tuttora riscontrabile lungo il confine con la
part. __________.
3.7. Ciò detto, è inevitabile concludere che il blocco 2 disattende l'altezza
massima (m 13.50) ammessa dalle norme di zona. Sulla sua altezza (m 13.50) -
nella misura in cui supera m 1.50 (art. 41 LE)
- deve infatti essere conteggiato anche il terrapieno sottostante, alto più di
3 m dal terreno che, indirizzandosi a quello lungo il confine con la part. __________,
va considerato naturale.
Superando di almeno m 1.50 l'altezza massima fissata dalle NAPR, da questo
profilo il progetto, così come concluso dal Governo, non può pertanto essere autorizzato.
4.4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm) per questa sede, sono poste a carico del ricorrente,
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo (fr. 1'500.-) già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, è posta a carico del ricorrente, il quale verserà un identico importo (fr. 2'500.-) a CO 2 e CO 1, a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera