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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 26 agosto 2016 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 ,
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contro |
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la decisione 12 luglio 2016 (n. 3292) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 1° dicembre 2014 con cui il municipio di Porza ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per due nuovi edifici bifamiliari (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. __________, CO 1, __________
e la comunione ereditaria fu __________ sono comproprietari di un fondo di
2'000 mq (part. __________, derivante da un frazionamento della part. __________)
situato nel comune di Porza. Il terreno è inserito nel comprensorio soggetto al
piano particolareggiato di __________ (di seguito: PP__________, cfr. anche
estratto grafico, consid. 3.2).
B. Con domanda di
costruzione 9 aprile 2014, CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio il
permesso di costruire su questo terreno due nuovi edifici bifamiliari,
collegati fra loro da un corpo sotterraneo con locali comuni (cantine, locali
tecnici e zona wellness). L'edificio più a nord (casa 1) presenta una sorta di
pianta a "P" ed è articolato su quattro livelli, di cui tre fuori
terra. Quello più a sud (casa 2), a pianta rettangolare, ha un identico
sviluppo verticale, incluso un piano interrato (con un'autorimessa). Tra i due
stabili è prevista una seconda autorimessa comune, coperta da una terrazza
(solarium), una piscina e altre opere di sistemazione esterna. Secondo i piani,
l'accesso veicolare avverrà tramite una rampa (strada) larga ca. 4 m, ricavata sul
lato est (ca. 80 m) del fondo; il percorso correrà parallelo alla confinante strada
coattiva (part. __________, censita dal PR quale strada di servizio privata, SSPr),
sfociando a nord, sulla perpendicolare via __________ (strada di quartiere, SQ5).
Il progetto prevede di riutilizzare parzialmente le strutture interrate di una
precedente edificazione, già oggetto di una licenza edilizia revocata e di un
ordine di demolizione confermato dapprima da questo Tribunale (per le opere
sporgenti oltre il livello del terreno preesistente, cfr. STA 52.2005.231 del
30 giugno 2006) e poi dal Tribunale federale (cfr. STF 1P.567/2006 del 2
ottobre 2007), sul quale non occorre dilungarsi.
C. a. Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha suscitato tra l'altro l'opposizione di RI 1, RI 2,
RI 3 come pure di RI 4, qui ricorrenti, proprietari rispettivamente usufruttuario
di alcuni fondi vicini, i quali hanno sollevato svariate eccezioni.
b. Fatto proprio l'avviso favorevole (n. 88760) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, con decisione 1° dicembre 2014 il municipio ha
rilasciato a CO 1 la licenza edilizia, respingendo nel contempo tutte le
opposizioni pervenute.
D. Con giudizio 12 luglio
2016, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa dei vicini opponenti
avverso la predetta licenza, che ha confermato alla condizione aggiuntiva
imposta dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) con la risposta 27
febbraio 2015.
Il Governo ha anzitutto respinto, siccome ininfluente, una censura riferita all'adempimento
del precedente ordine di demolizione. Accertato come naturale l'attuale livello
del terreno, la precedente istanza ha poi stabilito che l'autorimessa, da
considerare interrata siccome sporgente meno di m 1.50 dal terreno, non disattenderebbe
gli ingombri massimi e le distanze definite dal PP__________. Rispettosi delle
altezze, ha aggiunto, sarebbero poi il muro di controriva a monte della piscina
e quello che sostiene il terreno lungo la rampa di accesso, come pure tutte le
altre opere di sistemazione esterna. La superficie dei locali fitness/SPA nel
corpo di collegamento interrato, ha proseguito, non dovrebbe invece essere
conteggiata nella SUL. Dopo aver accertato la rispondenza dell'area verde con
le norme di PR, il Consiglio di Stato ha poi reputato conforme anche la rampa
di accesso, rigettando le relative censure (pendenza, allineamenti e arretramenti).
Ha in seguito respinto una doglianza sulla distanza dalla zona agricola a monte
e, infine, ha avallato le verifiche dell'UPR dal profilo delle immissioni foniche
derivanti dall'impianto di riscaldamento e da quello di ventilazione, ma con l'ulteriore
condizione di posare determinati silenziatori, così come indicato nella
risposta dello stesso Ufficio citata in ingresso.
E. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, unitamente alla licenza
edilizia.
I ricorrenti contestano principalmente che le due case del progetto rispettino
gli allineamenti obbligatori previsti dal PP__________ lungo la strada privata
e quella di quartiere, violando l'art. 15 delle relative norme di attuazione (NA-PP__________).
Già per questo motivo, affermano, la decisione impugnata andrebbe annullata.
Eccepiscono inoltre una serie di altre difformità riguardo al terrapieno e all'autorimessa
esterna che l'affianca, la quale non potrebbe essere considerata sotterranea,
ma neppure una costruzione accessoria rispettosa dell'art. 7 cpv. 6 delle norme
di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR). L'area della zona wellness
sarebbe sproporzionata e andrebbe conteggiata nella SUL; si presterebbe inoltre
a un uso commerciale, determinando di riflesso (pure) una violazione delle
norme sui posteggi. La rampa (strada d'accesso) in trincea, vista l'importanza
dei manufatti che la delimitano (muri di controriva, parapetti, ecc.), proseguono,
dovrebbe rispettare la linea di arretramento verso la strada coattiva. Dopo
aver eccepito una violazione del principio d'inserimento ordinato e armonioso
nel paesaggio, gli insorgenti contestano infine che il fondo possa essere ritenuto
sufficientemente urbanizzato dal profilo delle canalizzazioni (non beneficiando
delle necessarie servitù di condotta).
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nel proprio avviso, allegando
le osservazioni aggiuntive dell'Ufficio della natura e del paesaggio.
Il municipio, al pari dell'istante in licenza, postulano la reiezione del
ricorso, con dettagliate argomentazioni che verranno discusse, per quanto
necessario, più avanti.
G. Con la replica e le
dupliche gli insorgenti, rispettivamente l'istante in licenza e il municipio si
sono riconfermati nelle rispettive domande e conclusioni, sviluppando
ulteriormente le proprie tesi. Di questi allegati, come pure dell'ulteriore documentazione
esibita dalla resistente e delle relative osservazioni delle parti, si riferirà,
se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei vicini RI 1, RI 3 e
RI 2 - proprietari dei fondi confinanti (part. __________ e strada coattiva,
part. __________) e di quello prospiciente (part. __________) - tutti
personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE;
art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1). Identica conclusione vale per RI 4, usufruttuario degli
stessi fondi. Contrariamente a quanto eccepisce il municipio, è evidente che gli
insorgenti sono portatori di un interesse personale, diretto e concreto a
impedire - attraverso le censure sollevate con il loro ricorso - che a ridosso
dei loro fondi vengano eseguiti interventi già solo suscettibili di alterare in
misura apprezzabile lo stato fisico dei luoghi e il quadro del paesaggio su cui
si affacciano (cfr. peraltro, per la situazione evocata dal municipio della
casa sulla part. __________, orientata verso il mapp. __________, il rendering
prodotto dalla resistente). Ne segue che il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani, dalle fotografie e dal
rendering agli atti. Il sopralluogo postulato dalle parti non appare idoneo a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.Da respingere è
anzitutto la critica di CO 1, che ritiene improponibili determinate censure
sollevate dai vicini, siccome addotte solo in questa sede. Al di là del fatto
che alcune di queste eccezioni (quale quella relativa agli allineamenti
obbligatori) non fanno che riproporre temi già sollevati in sede di opposizione
e che, per la loro evidenza manifesta (cfr. infra, consid. 3), avrebbero
finanche dovuto essere esaminate d'ufficio dal Governo, va comunque ricordato
che, per prassi costante, vietate davanti a questo Tribunale sono soltanto
nuove domande (cfr. art. 70 cpv. 2 LPAmm), non
nuove argomentazioni giuridiche a sostegno della richiesta di annullare il
permesso (cfr. STF 25 settembre 1974 n. 878/73, in GAT n. 484, concernente una
vertenza in materia edilizia; cfr. ad esempio: STA 52.2013.501/52.2014.261 del
3 febbraio 2015 consid. 7; 52.2000.199 del 14 agosto 2001 consid. 7).
Del resto la LPAmm, a cui rinvia la LE (art. 50), non dichiara inammissibili
nuove censure ma, a conferma della massima inquisitoria (cfr. art. 25 cpv. 1
LPAmm), ammette anche in sede di ricorso fatti e prove nuovi (cfr. art. 70 cpv.
2 LPAmm), consentendo di estendere la fattispecie davanti alla seconda istanza,
nel quadro delle conclusioni precedentemente proposte (cfr. STF citata, consid.
5). Il Tribunale non è inoltre vincolato agli argomenti giuridici delle parti,
ma applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm). Non portano ad altra
conclusione le critiche della resistente, neppure laddove richiamano la DTF 136
II 457, che si riferisce alle domande delle parti, non a nuove motivazioni di diritto.
3.PP__________ -
Allineamenti obbligatori
3.1. Il piano particolareggiato di __________ - approvato dal Consiglio di
Stato il 12 ottobre 1994 (ris. gov. n. 8952) - persegue diverse finalità:
accanto a quella di provvedere all'avvaloramento ambientale (costituito dalla
particolare situazione esistente) e a salvaguardare e indirizzare verso
concreti obiettivi l'utilizzazione agricola del territorio, il PP__________ ha
per scopo di disciplinare nel dettaglio gli interventi previsti nell'area
edificabile del comprensorio (cfr. art. 3 cpv. 1 NA-PP__________). Quest'ultima
è costituita dalla zona R2S, un'area residenziale (suddivisa in tre comparti: R2S/1,
R2S/2 e R2S/3) disciplinata segnatamente dall'art. 15 NA-PP__________, che,
unitamente al piano delle zone, ne definisce le caratteristiche, la tipologia
delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori (cfr. art. 14 seg. NA-PP__________).
3.2. Oltre a stabilire l'ingombro planimetrico massimo di ogni edificio (cpv.
11) - come pure le quote di altezza massima (cpv. 2 e 13) e la SUL massima
(cpv. 12) - l'art. 15 NA-PP__________ prescrive che le costruzioni
(principali e accessorie) devono rispettare le linee di allineamento
obbligatorio indicate sul piano (cpv. 3). Conformemente a tale norma, il
piano delle zone riporta, per ogni sagoma di massimo ingombro, i fronti
interessati dal vincolo (raffigurato a forma di pettine). Per quanto concerne
il fondo dedotto in edificazione (part. __________) - sovrapposto in pratica al
comparto R2S/3 - il piano prevede per entrambe le sagome che ingloba, due
facciate assoggettate alle linee di costruzione:
ESTRATTO PIANO ZONE PP__________
N
DETTAGLIO COMPARTO R2S/3 (PART. __________)
linee
di costruzione (allineamenti obbligatori)
sagoma di massimo ingombro
3.3. Per definizione le linee di costruzione (allineamenti) sono linee sulle
quali devono obbligatoriamente insistere le costruzioni. A differenza delle
linee di arretramento - che stabiliscono unicamente la barriera oltre la quale
è vietato costruire - le linee di costruzione non vietano soltanto di edificare
oltre l'estremità definita dalla linea, ma impongono anche di costruire fino
sulla linea, ad esclusione di qualsiasi arretramento (cfr. STA 52.2007.272 del
17 settembre 2007 consid. 2.1). A questa definizione si adegua implicitamente
anche l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________, come pure l'art. 7 NAPR (applicabile
anche al PP__________, salvo diversa disposizione, cfr. art. 7 cpv. 2 NA-PP__________),
secondo cui la linea delle costruzioni (allineamento) indica l'allineamento
obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni (cpv. 4).
Il tenore dell'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________ è chiaro: con l'allineamento obbligatorio
la norma non richiede di edificare tutto il fronte della sagoma di massimo
ingombro definita dal piano particolareggiato, impone però di costruire esattamente
sin sulla linea (devono rispettare le linee). Laddove una costruzione
occupa l'ingombro planimetrico, la facciata deve dunque coincidere con la linea
di costruzione. L'effetto del vincolo si estende a tutta la profondità dell'edificio,
e ciò conformemente alla sua finalità urbanistica e di valorizzazione del
paesaggio. Questo strumento interviene infatti puntualmente sul disegno del
piccolo quartiere, che il PP__________ disciplina in modo dettagliato, al fine
di conciliare lo sfruttamento edilizio con la salvaguardia dei valori
ambientali del comprensorio. L'allineamento obbligatorio permette un efficace
controllo degli interventi in relazione alle situazioni specifiche di ogni
fondo (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 9). Queste linee di costruzione -
che determinano anche l'orientamento degli edifici (cfr. art. 15 cpv. 4 NA-PP__________)
-, come ben si evince dalla lettura del piano delle zone, definiscono non solo
le relazioni degli edifici verso le strade, ma anche tra di loro, nell'evidente
intento di creare una sostanza edilizia con una struttura organica e ordinata,
all'insegna della qualità di questo quartiere.
3.4. In concreto, l'edificio più a nord previsto dal progetto (casa 1) presenta
una sorta di pianta a "P", che si sviluppa all'interno della sagoma
di massimo ingombro indicata sul piano, ma senza occuparne il tassello ad
angolo a nord-est, verso l'intersezione tra la strada coattiva (part. __________)
e quella di quartiere. Su questi due lati, l'edificio presenta parti arretrate:
quasi metà fronte a est (ca. 7 m) e più di un terzo a nord (ca. 5.70 m).
Ora non vi è chi non veda come, così concepito, lo stabile disattenda manifestamente
le due linee di costruzione obbligatorie riportate sulla tavola grafica del PP__________,
contrariamente a quanto prescrive l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________. È ben vero
che questa norma non comanda di occupare l'ingombro massimo delimitato sul
piano delle zone; la stessa, come detto, impone però di costruire esattamente
sin sulla linea (supra, consid. 3.3). Invano il municipio, richiamandosi
alle Linee guida cantonali del regolamento edilizio (2014) edite dal
Dipartimento del territorio, afferma che la disposizione ammetterebbe possibili
rientranze o limitate interruzioni purché non venga compromessa l'immagine
di continuità e di unitarietà spaziale. Al di là del fatto che l'art. 15
cpv. 3 NA-PP__________, stando al suo testo, non ha previsto alcuna limitazione
alla portata del vincolo (che di per sé interessa tutto il fronte, senza
eccezioni), è chiaro che in concreto le parti arretrate non possono essere
ricondotte a semplici rientranze o limitate interruzioni, insuscettibili di
modificare l'immagine di contiguità e unitarietà spaziale. Al contrario. L'angolo
mancante (di proporzioni consistenti, in particolare verso est, ove interessa
metà fronte) priva il volume pensato dal piano particolareggiato in quel luogo
di un tassello importante che ne conclude il disegno. Da un lato perché
inibisce allo stabile di allinearsi alla strada di servizio privata e a via __________,
marcando l'unico incrocio del comprensorio; d'altro lato, poiché rompe il particolare
equilibrio con la sagoma d'ingombro prevista sul fondo opposto (part. __________,
comparto R2S/2), al di là della via privata, che presenta una struttura
speculare, con linee di costruzione simmetriche. Da questo profilo, la sua situazione
ben si distingue pure da quella dell'edificio dei ricorrenti (part. __________)
a cui accennano la resistente e il municipio, che presenta una rientranza molto
più contenuta sulla facciata ovest (peraltro apparentemente mitigata dalla
posizione equidistante dei pilastri antistanti, cfr. foto di cui al doc. 1
prodotto dal municipio e citato rendering).
Ne segue che, disattendo le linee di costruzione e pregiudicando irrimediabilmente
il disegno urbanistico, in particolare le relazioni ordinate e qualificate con
l'area pubblica e gli ingombri circostanti, l'edificio in questione - e con
esso tutto il progetto a cui è funzionalmente e inscindibilmente connesso - non
può essere approvato siccome apertamente in contrasto con l'art. 15 cpv. 3
NA-PP__________. La conclusione opposta a cui è pervenuto il municipio, pur tenendo
conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale nell'interpretazione e
applicazione del diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD
I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non può invece essere tutela, poiché
trascende il chiaro testo della norma, vanificando nel contempo lo scopo da essa
perseguito.
Poco conta che la controversa impostazione del progetto, secondo le spiegazioni
fornite dalla resistente, sia da ricondurre alla necessità di creare un accesso
che sbocca direttamente su via __________, evitando di servirsi della strada
privata considerata dal PP__________, sulla quale i proprietari del mapp. __________
non vantano alcun diritto di natura civile. Tale infelice situazione, per
quanto possa essere ricondotta a un inadeguato impianto del piano
particolareggiato (che ha mantenuto "privata" questa via di
urbanizzazione) o anche solo a un imperfetto frazionamento della part. __________
(da cui come detto deriva il mapp. __________ [cfr. anche art. 5 NA-PP__________]
e nell'ambito del quale non è stata evidentemente prevista la costituzione di
una servitù di passo a favore di quest'ultimo) non può comunque giustificare
una progettazione in netto contrasto con le prescrizioni del PP__________ e che
ne vanifica il disegno e gli scopi. Se questo stato di cose possa semmai
richiedere ai proprietari della part. __________ di intraprendere i passi
occorrenti per promuovere una modifica del piano regolatore o ottenere in via
civile i diritti necessari, è invece questione che esula dalla presente procedura.
3.5. Ciò detto va nondimeno precisato, per quanto concerne invece il volume
fuori terra previsto a sud (casa 2), che, da una lettura combinata delle tavole
di progetto con il piano delle zone del PP__________, non risulta che la sua
pianta rettangolare si ponga senz'altro in contrasto con gli allineamenti
obbligatori prescritti, così come eccepiscono i ricorrenti.
Pur con un certo grado di approssimazione, lo si può dedurre in effetti raffrontando,
ad esempio, le distanze (misurabili sulla planimetria generale, in scala 1:500)
tra la casa progettata e gli angoli degli "edifici esistenti" sugli
altri fondi (ad es. part. __________ sub A e B; o anche il punto di confine tra
le part. __________ e __________) con quelle (ricavabili dal piano delle zone,
pure in scala 1:500) tra la sagoma di massimo ingombro e questi stessi termini -
a prima vista equivalenti. Inapplicabile è invece l'interpolazione suggerita dal
piano (doc. 6) prodotto dagli insorgenti: questa tavola parte infatti dall'assunto
- errato - che il confine sud della part. __________ corrisponda al limite sud
del comparto edificabile R2S/3 (definito sul piano delle zone). Ciò che non è
corretto, come si può desumere già solo misurando il lato ovest del mapp. __________,
che è all'evidenza più corto (sulla pianta: di circa 0.8 mm, ovvero di m 4.00)
rispetto al corrispondente lato del comparto. Si può ipotizzare che tale divergenza
sia da ricondurre al fatto che in sede di frazionamento della part. __________
si sia inteso ricavare un unico fondo con una superficie pari a esattamente
2'000 mq (cfr. in tal senso anche art. 5 lett. d NA-PP__________, che fa
riferimento a due parcelle da 1'000 mq e l'annotazione a mano riportata a margine);
ai fini del giudizio non occorre ad ogni modo approfondire oltre la questione.
4.Fermo quanto
precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al
diritto già per il grave difetto del progetto appena illustrato, il giudizio impugnato
deve essere annullato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori
censure sollevate dagli insorgenti.
5.5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la
contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive
del diritto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico della resistente, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo
comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi
particolari.
La resistente è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),
per entrambe le istanze.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 luglio 2016 (n. 3292) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 1° dicembre 2014 rilasciata dal municipio di Porza a CO 1 per la costruzione di due edifici bifamiliari (part. __________).
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale è inoltre tenuta a
rifondere ai ricorrenti un importo identico a titolo di ripetibili per entrambe
le istanze.
Agli insorgenti va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di
anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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patr. da:;
patr. da:; ; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera