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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina |
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vicecancelliere: |
Fulvio Campello |
statuendo sul ricorso 29 agosto 2016 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5
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contro |
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la risoluzione 22 giugno (n. 2740) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza di accertamento 10 marzo 2016 proposta dagli insorgenti concernente il precario di ampliamento e mantenimento di accesso veicolare a carico del mapp. __________ del comune di __________; |
ritenuto, in fatto
che sino al 9 giugno 2016 RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 erano coproprietari del mapp. __________ di __________, a cui si accede da via __________;
che a carico di suddetto fondo è riportata a registro fondiario la menzione "precario (ampliamento e mantenimento accesso veicolare) a favore dello Stato del Cantone Ticino";
che il documento giustificativo alla base della citata menzione (DG 8088/29.07.1976) è la convenzione n. 2.006.0016, sottoscritta il 30 giugno 1976 dallo Stato del Cantone Ticino e dall'allora proprietario del fondo __________, di durata indeterminata con possibilità per lo Stato di disdirla in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, senza il riconoscimento di indennità o risarcimento danni di qualsiasi natura;
che la stessa contiene una serie di condizioni tecniche volte a garantire in particolare la necessaria visibilità in uscita dalla proprietà e conseguentemente la sicurezza del traffico veicolare circolante su via __________;
che a fine dicembre 2015, in vista dell'alienazione del mapp. __________, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno chiesto all'Ufficio del demanio la cancellazione della suddetta menzione con motivazioni che qui non occorre riassumere;
che ha fatto seguito un intenso scambio di corrispondenza con l'Ufficio del demanio, che rifiutava di entrare in merito alla richiesta, vista in particolare l'assenza di una modifica delle circostanze alla base della convenzione;
che il 10 marzo 2016 RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno quindi introdotto presso il Consiglio di Stato un'istanza tendente ad ottenere, in via principale, l'accertamento che il precario non aveva più alcuna ragione d'essere con conseguente cancellazione della relativa menzione e, in via subordinata, l'accertamento che il precario si riferiva unicamente alle costruzioni accessorie, di modo che l'accesso veicolare al fondo risultava garantito, con conseguente modifica della citata menzione;
che, ritenendo l'istanza priva di oggetto e di interesse attuale, con scritto 18 marzo 2016 i Servizi generali chiedevano ai proprietari se intendevano mantenerla;
che faceva seguito, il 29 aprile 2016, la comunicazione di mantenimento della domanda di accertamento;
che con risoluzione 22 giugno 2016 (n. 2740), priva dei termini di ricorso e inviata per posta B, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza, in quanto priva delle premesse legali necessarie per una sua trattazione;
che avverso tale risoluzione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda ad accertare l'estensione del precario iscritto a carico del mapp. __________ e se ha o meno ragione d'esistere;
che il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta, ma il Tribunale ha richiamato gli atti dall'istanza inferiore;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1);
che la legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che ai sensi dell'art. 72 LPAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;
che, poiché nell'ambito di un ricorso contro una decisione di irricevibilità non possono venir proposte conclusioni che si riferiscono alla materia della precedente impugnativa (DTF 125 V 503 consid. 1), giustamente i ricorrenti si limitano a postulare l'annullamento della risoluzione impugnata e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per una trattazione dell'istanza;
che, dunque, oggetto della presente procedura può essere solamente il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza;
che, giusta l'art. 63 LPAmm, la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti od obblighi può essere proposta all'autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione; in particolare, l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo (cpv. 1);
che la decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto (cpv. 2);
che la procedura di accertamento conferisce all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza e l'estensione di un diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi - anche di lieve entità - sull'applicabilità nei suoi confronti di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo concerne (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 41 e riferimenti);
che, stante il tenore letterale della norma e la natura dell'azione, quest'ultima non può invece avere per oggetto la constatazione di fatti (Borghi/Corti, ibidem; Isabelle Häner in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/Ginevra 2016, n. 7 ad art. 25);
che inoltre l'accertamento ha mero carattere dichiarativo, nel senso che non modifica la situazione giuridica dell'amministrato, e natura sussidiaria (Borghi/Corti, op.cit., n. 1 e 3 ad art. 41 e riferimenti; Häner, op. cit., n. 8 ad art. 25);
che nel caso concreto, con l'istanza proposta davanti al Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno chiesto di accertare in via principale che il precario in parola non aveva più alcuna ragione d'essere con conseguente cancellazione della relativa menzione a registro fondiario;
che manifestamente tale richiesta mira a mettere in discussione la convenzione stipulata il 30 giugno 1976 fra lo Stato del Cantone Ticino e __________ e a ottenere una modifica della loro situazione giuridica, sgravandoli dall'obbligo di tollerare l'eventuale demolizione delle opere autorizzate a titolo precario, qualora le stesse ostacolassero l'attuazione futura di opere pubbliche (allargamento di via __________), senza percepire alcun risarcimento (sulla nozione di precario cfr: Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1041 e segg., pag. 484);
che di conseguenza, a giusto titolo, il Consiglio di Stato ha dichiarato tale richiesta improponibile con l'istanza di accertamento, la cui natura, come appena ricordato, è di carattere meramente dichiarativo;
che inoltre, come esposto sopra, l'istanza di accertamento ha carattere sussidiario;
che in concreto la convenzione stipulata il 30 giugno 1976 costituisce un contratto di diritto pubblico;
che infatti, non determinando la legge la sua natura giuridica, il criterio distintivo tra un contratto di diritto privato ed un contratto di diritto amministrativo deve essere ricercato nell'oggetto delle relazioni o dei rapporti giuridici regolamentati tramite lo stesso (per tutti Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.a ed., Zurigo 2016, n. 1292 e segg.);
che nella fattispecie appare manifesto come la convenzione in parola serva direttamente all'adempimento di un compito pubblico, ovvero la tutela della sicurezza del traffico veicolare circolante su via __________;
che di conseguenza la contestazione sorta in merito alla convenzione andava semmai proposta direttamente al Tribunale cantonale amministrativo che giudica questi casi quale istanza unica (cfr. art. 92 lett. b LPAmm);
che dunque, anche per questo motivo, la richiesta era improponibile nella forma dell'accertamento che, come ricordato sopra, ha natura sussidiaria rispetto ad altri tipi di azioni;
che analogo discorso vale per la richiesta formulata a titolo subordinato, volta a restringere la portata e gli effetti del precario e quindi a modificare i contenuti della convenzione;
che in conclusione, in queste circostanze, stante il carattere sussidiario e dichiarativo della procedura di accertamento, ai ricorrenti faceva difetto il requisito dell'interesse legittimo all'introduzione dell'istanza davanti al Governo (cfr. anche Häner, op. cit., n. 14 ad art. 25 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati), che l'ha rettamente dichiarata irricevibile;
che, visto quanto precede, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico degli insorgenti, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere