Incarto n.
52.2016.441

 

Lugano

17 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 7 settembre 2016 di

 

 

 

RI 1,

patrocinata da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 28 giugno 2016 (n. 2949) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 settembre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di modifica e di rinnovo di un permesso di dimora;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  a. Il 23 febbraio 2010 la cittadina dominicana RI 1 (1978) ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato fino al 22 febbraio 2014, per vivere insieme al marito connazionale __________ (1985), titolare di un permesso di domicilio, con il quale si era sposata nel Paese d'origine il 4 febbraio 2009.

                                  b. Il 1° luglio 2010 RI 1 ha iniziato a lavorare come aiuto cucina/ausiliaria di pulizie/tuttofare presso varie mense gestite in diverse località (__________, __________, __________, ecc.) dalla __________ di __________.

                                  Licenziata con effetto al 31 luglio 2011, ha beneficiato per circa un anno delle indennità di disoccupazione.

A partire dal 1° settembre 2012 ha fatto capo all'aiuto sociale insieme al marito che, con qualche interruzione, ne dipendeva già dal 2006.

 

 

                            B.  a. Il 27 febbraio 2013 l'interessata ha chiesto al Servizio regionale degli stranieri la modifica dell'indirizzo figurante sul suo permesso di dimora annuale, indicando di essersi trasferita insieme al coniuge da __________ a __________.

 

                                  b. A fronte dell'elevato carico assistenziale da lei percepito insieme al marito, il 3 giugno 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha comunicato di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, invitandola a prendere posizione.

                                  L'11 giugno 2013 essa ha spiegato come all'origine della sua inattività ci fossero il suo stato di salute (depressione) e la crisi occupazionale vigente nel Canton Ticino, precisando di essere alla continua ricerca di un nuovo posto di lavoro, anche in altri Cantoni della Svizzera.

 

                                  c. Il 28 gennaio 2014 RI 1 ha quindi domandato la proroga del suo permesso di dimora, specificando di essere attiva quale ausiliaria di pulizie presso l'azienda vitivinicola __________ di __________ (VD).

 

                                  d. Così richiesta dal Servizio regionale degli stranieri, l'11 giugno 2014 l'interessata ha comunicato di non avere spostato il suo domicilio da __________, dove ha dichiarato di rientrare una volta (in alcune occasioni anche due volte) alla settimana.

 

                                  e. Sentito il 10 settembre 2014 dal competente ufficio in merito alla sua domanda di sostegno sociale, __________ ha confermato che la moglie risiedeva ed era professionalmente attiva nel Canton Vaud. Ha tuttavia spiegato di non avere più rapporti con lei e dato atto della comune intenzione di procedere con la separazione rispettivamente il divorzio, precisando però di voler attendere almeno il mese di febbraio 2015 per non far perdere il permesso di dimora alla moglie.

 

                                  f. Interrogata l'11 maggio 2015 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale e lavorativa, RI 1 ha dichiarato che, per conto della ditta __________, aveva lavorato a __________, a __________, a __________ e in altri luoghi, ciò che l'aveva costretta a delle assenze di 15 giorni consecutivi dal domicilio coniugale, dove rientrava soltanto due volte al mese per il fine settimana. Ha precisato che in quel periodo, proprio per le sue lunghe assenze, la sua unione con il marito non era solida, tant'è che questi, benché nulla glielo impedisse, non le aveva mai reso visita. In seguito ha spiegato che, dopo essere rimasta senza lavoro ed avere esaurito le indennità della disoccupazione, dato che non trovava impiego in Ticino, ha iniziato nell'agosto 2013 un'attività di ausiliaria di pulizie/cameriera ad __________ (VD), rientrando a __________ non appena possibile. Ha quindi dato atto di avere per finire cessato la vita in comune con il marito nel novembre 2014 e di avere intrapreso tutto il necessario per ottenere il divorzio.

                                  Interrogato a sua volta l'11 maggio 2015, __________ ha confermato l'impiego della moglie nel Canton Vaud. Ha tuttavia fatto risalire la cessazione della comunione domestica già al mese di novembre del 2013, precisando di avere già avviato le pratiche per il divorzio.

 

                                  g. Preso atto di tali riscontri, il 5 agosto 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha nuovamente informato RI 1 di voler rivalutare la sua posizione e, dopo averle dato la possibilità di esprimersi al riguardo, l'11 settembre 2015 le ha negato sia la modifica che il rinnovo del permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza l'11 novembre successivo per lasciare il territorio elvetico.

                                  L'autorità, che ha considerato fittizio il matrimonio, ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno era stata concessa all'interessata era venuto a mancare a seguito della cessazione della vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 50 cpv. 1 lett. a, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

 

                            C.  Con giudizio 28 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

                                  In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non modificare e non rinnovare il permesso di dimora per i motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                            D. Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

                                  La ricorrente contesta che il suo matrimonio fosse sin dall'inizio fittizio rispettivamente che esso sussista ormai da tempo solo sulla carta, evidenziando l'inconsistenza degli indizi su cui si sono fondate le precedenti autorità. Pretende di avere diritto al rinnovo del permesso a fronte della comunione domestica con il marito protrattasi per oltre cinque anni, rilevando come le sue assenze dal domicilio coniugale - interrotte dai suoi regolari rientri a casa nei periodi di libero - fossero riconducibili esclusivamente a motivi professionali.

 

 

                            E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni in merito.

 

 

                             F. In sede di replica, l'insorgente ribadisce i propri argomenti ricorsuali, producendo della documentazione a loro sostegno; nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dall'insorgente in corso di causa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                             2. 2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

                                  Secondo l'art. 62 lett. d LStr, in vigore al momento dell'introduzione della domanda di rinnovo (ora: art. 62 cpv. 1 lett. d LStr), l'autorità competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione.

 

2.2. L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

L'art. 49 LStr prevede che l'esigenza della coabitazione secondo l'articolo 43 LStr non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

 

2.3. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunione domestica (DTF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.2 e 3.3.5; STF 2C_1053/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.1; 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2). Sussistono invece gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

 

                                  2.4. In base all'art. 51 cpv. 2 lett. a LStr, i diritti conferiti dagli art. 43, 48 e 50 LStr si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere la legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno. Per quanto riguarda l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, ciò è il caso quando, in presenza di un'unione coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell'unione non possa essere considerata nella sua interezza. Nel contesto dell'art. 43 LStr, cui l'art. 50 cpv. 1 LStr fa a sua volta rinvio, il criterio determinante per l'ottenimento di un'autorizzazione è in effetti quello della coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2; STF 2C_68/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.4).

                                  Prima di prendere in considerazione l'esistenza di un comportamento abusivo (art. 51 LStr), occorre esaminare il sussistere delle condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e quindi chiarire - a posteriori - se in casu l'unione coniugale tra il cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio e la cittadina straniera si sia protratta per oltre tre anni. È infatti solo quando ciò dovesse essere il caso che - in presenza di indizi in tal senso - può infine porsi anche la questione dell'abuso di diritto in merito alla coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2).

 

 

                             3. 3.1. Come accennato in narrativa, il 4 febbraio 2009 RI 1 si è sposata nella Repubblica dominicana con il connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese. Il 23 febbraio 2010 è stata autorizzata a entrare in Svizzera per ricongiungersi con il marito, ottenendo, a tale scopo precipuo, un permesso di dimora annuale, rinnovato l'ultima volta fino al 22 febbraio 2014. Sennonché, è incontestato che i coniugi __________ hanno da tempo cessato definitivamente la comunione domestica (verosimilmente almeno dal settembre 2014, come emerge dal verbale 10 settembre 2014 di __________ davanti all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) ed hanno entrambi manifestato la volontà di sciogliere il loro matrimonio per divorzio, di modo che l'insorgente non può più prevalersi di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 43 LStr.

 

                                  3.2. L'insorgente non potrebbe invocare nemmeno l'art. 49 LStr, che consente di derogare per motivi gravi - specificati all'art. 76 OASA - all'esigenza della coabitazione sancita dall'art. 43 LStr. Le citate disposizioni, che non hanno quale scopo quello di permettere ai coniugi di vivere in Svizzera separati durante un lungo periodo ma che sono volte a disciplinare delle situazioni eccezionali, esigono infatti che la comunione famigliare venga mantenuta (STF 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013, consid. 3.1), ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie.

 

 

                             4. A questo punto occorre esaminare se l'interessata possa ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 50 LStr.

 

                                  4.1.

                                  4.1.1. Da quando è in Svizzera, RI 1 non ha sempre vissuto insieme al consorte. Già il 1° luglio 2010, cioè meno di cinque mesi dopo essersi ricongiunta con lui, ha infatti intrapreso un'attività lavorativa fuori Cantone come ausiliaria di pulizie/cameriera. La ricorrente - che ha tuttavia fornito indicazioni soltanto riguardo a circa 11 dei 13 mesi in cui è stata alle dipendenze della __________ di __________ - ha spiegato di avere inizialmente lavorato per un mese a __________ prima di essere trasferita a __________ (per un mese e mezzo), a __________ (per 25 giorni), a __________ (per 25 giorni) e infine a __________ (per sette mesi), precisando che quando era impiegata in quest'ultima località rientrava quotidianamente al domicilio coniugale, mentre quando era dislocata nelle altre sedi, pur non coabitando con il marito, ha sempre cercato di tornare presso l'abitazione coniugale durante i due giorni di libero a settimana a disposizione, dovendo al massimo attendere il rientro una volta ogni due settimane quando, come nel caso del soggiorno a __________, gli elevati costi di trasporto pubblico e le rilevanti distanze da percorrere le rendevano impossibile sostenere la spese per effettuare rientri più frequenti (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 5-6). Ci si potrebbe interrogare in merito alla veridicità di quest'ultima indicazione, nella misura in cui non corrisponde a quanto affermato in occasione dell'interrogatorio davanti alla Polizia cantonale e confermato con la sottoscrizione del relativo verbale: in quella circostanza, peraltro temporalmente più prossima ai fatti riportati, l'insorgente aveva infatti inequivocabilmente riferito che rimaneva assente dal domicilio coniugale per 15 giorni consecutivi, raggiungendo il marito unicamente nel fine settimana libero (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 1). Visto quanto esposto sotto, la questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita.

                                  Da inizio 2011 l'interessata ha dunque ripreso la coabitazione con il consorte, che è continuata anche una volta terminato il 31 luglio 2011 il rapporto di lavoro con la ditta grigionese. Dalle tavole processuali risulta che, da quel momento, essa ha percepito per circa un anno le indennità di disoccupazione, prima di cadere a carico della pubblica assistenza a partire dal 1° settembre 2012. Non può quindi essere dato alcun credito a quanto sostenuto nell'impugnativa qui in discussione (ricorso, pag. 2-3), atteso che non vi è evidenza agli atti di un'attività che essa avrebbe svolto a __________ nel 2011 (ciò che non aveva peraltro mai sostenuto in precedenza) e a __________ nel 2012 (dove ha semmai lavorato nel corso del 2011).

                                  Nell'agosto 2013 la ricorrente ha quindi nuovamente lasciato il domicilio coniugale. Dopo varie ricerche infruttuose nel nostro Cantone, è infatti stata assunta, sempre quale ausiliaria di pulizie/cameriera, da un'azienda vitivinicola del Canton Vaud, luogo dal quale ha in un primo tempo sostenuto di fare rientro in Ticino generalmente una, ma al massimo due volte alla settimana (cfr. scritto 11 giugno 2014 al Servizio regionale degli stranieri). In seguito, ha affermato di raggiungere il marito non appena i suoi giorni liberi glielo consentivano (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2), ciò che quest'ultimo non ha tuttavia confermato, almeno per il periodo successivo al novembre 2013 (cfr. verbale di interrogatorio di __________ 11 maggio 2015, pag. 2).

 

                                  4.1.2. Non avendo vissuto ininterrottamente per tre anni insieme al suo coniuge, occorre stabilire se l'insorgente possa prevalersi dell'art. 49 LStr. Come visto, tale norma prevede infatti un'eccezione all'esigenza della coabitazione sancita dall'art. 43 LStr se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

                                  Sono considerati motivi gravi ai sensi degli art. 49 LStr e 76 OASA in particolare degli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari. I motivi gravi devono in ogni caso essere oggettivi e di una certa rilevanza. Non ogni pretesto professionale permette dunque di richiamarsi alle suddette norme (STF 2C_871/2010 del 7 aprile 2011 consid. 3.1). Si può invece dare per acquisito il sussistere di un motivo grave qualora i coniugi abbiano possibilità scarse o inesistenti di influire sulla loro situazione (separazione) senza che ciò rischi di esporli a seri pregiudizi (STF 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010 consid. 2.3.1). Secondo la giurisprudenza, la libera decisione dei coniugi di "vivere insieme ma separatamente" ("living apart together") non costituisce un motivo grave ai sensi degli art. 49 LStr e 76 OASA (STF 2C_40/2012 del 15 ottobre 2012 consid. 4; cfr. anche Istruzioni LStr edite dalla Segreteria di Stato della migrazione, versione 25 ottobre 2013, stato al 26 gennaio 2018, n. 6.9 pag. 122 seg.).

                                  La condizione del sussistere di un'unione coniugale intatta può essere riconosciuta soltanto quando il rapporto coniugale è vissuto e vi è una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_ 531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3). Il fatto che il matrimonio non sia (ancora) stato sciolto e che i coniugi non abbiano intrapreso i passi necessari per divorziare non permette invece di affermare che la comunità familiare continui a sussistere (STF 2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 6.3.1; 2C_407/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.1).

                                  Da un punto di vista procedurale, l'esistenza di motivi gravi così come il sussistere della comunità familiare nonostante domicili separati devono essere dimostrati da chi invoca la norma in questione. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui la situazione di separazione si protrae da molto tempo. Una separazione di lunga durata porta infatti a presumere che la comunità familiare sia in realtà cessata (STF 2C_925/2015 citata, consid. 6.3.1; 2C_407/2015 citata, consid. 3.1; 2C_1123/2914 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con riferimento a casi in cui la separazione si era protratta per oltre un anno).

 

                                  In concreto, la ricorrente ha preteso di avere accettato di trasferirsi fuori Cantone poiché in Ticino non era riuscita a trovare alcuna occupazione, tanto da dover far capo all'aiuto sociale. A sostegno della sua tesi, in questa sede essa ha prodotto alcune (12) risposte alle sue ricerche di lavoro. Tuttavia, la documentazione versata agli atti copre un arco di tempo relativamente breve (meno di sette mesi) e si riferisce peraltro ad un periodo (28 settembre 2011-19 aprile 2012) successivo allo scioglimento del contratto concluso con la ditta __________. In queste circostanze, non si può pertanto ritenere che l'insorgente abbia dimostrato reali difficoltà nel reperire un impiego in Ticino. Del resto, è inverosimile che la ricorrente, che svolge un'attività non qualificata (peraltro, almeno in parte, solo a tempo parziale), non potesse trovare un posto di lavoro nel nostro Cantone (cfr., per analogia, STF 2C_707/2011 del 3 giugno 2012 consid. 3.2; 2C_643/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 7.1). Ne discende che non può essere riconosciuta nella presente fattispecie l'esistenza di motivi gravi atti a giustificare il mantenimento di residenze separate.

                                  In casu difetta però anche l'ulteriore condizione posta dall'art. 49 LStr per derogare all'esigenza della coabitazione, ovvero il sussistere della comunità familiare nonostante i domicili separati. Questa era venuta meno già all'epoca in cui la ricorrente lavorava per la ditta __________. RI 1 ha infatti ammesso che in quel periodo l'unione coniugale con il marito non era solida proprio a fronte delle sue lunghe assenze (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2). È del resto significativo, in questo senso, che già nelle sue osservazioni 11 giugno 2013 alla Sezione della popolazione essa avesse tacciato il suo sposo di essere un parassita ("non voglio stare a casa seduta a fare niente solo che vedere il parassita di mio marito a fare niente, ma solo casino in giro"). A ciò aggiungasi che a fronte delle assenze della moglie, quest'ultimo, pur avendone la possibilità in quanto libero da impegni lavorativi, non le ha mai reso visita sul posto di lavoro.

                                  Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera il periodo successivo, quando la ricorrente ha assunto l'impiego nel Canton Vaud. Nulla avrebbe infatti impedito al marito, se davvero avesse voluto, di raggiungere la consorte ad __________ per un soggiorno temporaneo (cfr. art. 37 cpv. 4 LStr) rispettivamente per stabilirvisi con lei (cfr. art. 37 cpv. 3 LStr): egli soggiornava in effetti da oltre 15 anni in Svizzera e non vi erano motivi di revoca del suo permesso di domicilio (la dipendenza dall'aiuto sociale non essendo contemplata all'art. 63 cpv. 2 LStr). Il fatto che i coniugi __________, nelle loro precarie condizioni finanziarie, abbiano scelto di abitare in due appartamenti separati, assumendosi per un lungo periodo i maggiori costi derivanti da una tale decisione, dimostra che tra loro non sussisteva (più) alcuna comunità familiare.

                                  Del resto, dagli atti non risulta nemmeno che i coniugi avessero interessi o amici comuni, che praticassero insieme delle attività nel tempo libero o che condividessero dei progetti per il futuro (cfr. STF 2C_643/2010 citata, consid. 7.1). Dal momento che neppure tali circostanze trovano conferma nelle tavole processuali bene ha fatto la ricorrente a non ribadire più in questa sede le tesi avanzate davanti al Governo (ricorso, pag. 6) secondo cui avrebbe sempre trascorso le ferie insieme al consorte, del quale avrebbe saldato in parte i debiti.

                                  Nonostante l'obbligo di collaborazione che le incombeva (art. 90 LStr), l'insorgente non ha quindi comprovato l'esistenza di un'unione coniugale intatta e vissuta che sarebbe perdurata oltre la fine della coabitazione con il marito.

 

                                  Visto tutto quanto sopra esposto, l'insorgente nulla può dedurre a suo favore dagli art. 49 LStr e 76 OASA.

 

                                  4.1.3. Non avendo vissuto ininterrottamente in comunione domestica con il consorte durante almeno tre anni nel nostro Paese e non giustificandosi una deroga all'esigenza della coabitazione, la ricorrente non dispone di un diritto a conservare il suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e questo indipendentemente dalla questione di sapere se essa sia effettivamente integrata in Svizzera.

 

                                  4.2. Bisogna ora verificare se vi siano gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del suo soggiorno nel nostro Paese sulla base della lett. b della medesima norma.

                                 

                                  4.2.1. Innanzitutto non risulta che RI 1 sia stata vittima di violenza durante il matrimonio. Del resto, neppure l'insorgente lo pretende.

 

                                  4.2.2. Va quindi esaminato se il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromesso.

                                  In questo ambito non si tratta di sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve unicamente verificare se in caso di rientro in Patria le condizioni della sua reintegrazione sociale - riguardo alla situazione personale, professionale e familiare - sarebbero gravemente compromesse (STF 2C_216/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3 e rif.). In particolare, il semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di vita usuali nel proprio Paese di provenienza non costituisce tuttavia un motivo personale preminente ai sensi dell'art. 50 LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno favorevoli rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF 2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.2.1).

 

                                  RI 1 (1978) è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 31 anni, si è scolarizzata, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e ha fatto rientro per qualche settimana ancora nel 2012 (cfr. verbale di interrogatorio di __________ 11 maggio 2015, pag. 3, anche se, al contrario di quanto dichiarato dal marito, il viaggio non si era certamente reso necessario al fine di accudire la madre malata, essendo quest'ultima deceduta già nel 1987). Il suo ritorno in patria appare quindi del tutto esigibile, e ciò quand'anche non vi avesse più alcun legame familiare (cfr. STF 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2 in cui il Tribunale federale ha rilevato che l'assenza di parenti stretti nel Paese d'origine non è determinante). Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo una prolungata assenza all'estero.

                                  Del resto, il suo soggiorno in Svizzera, dove risiede regolarmente soltanto dal febbraio 2010, va considerato di media durata, ritenuto peraltro che la sua presenza sul nostro territorio a partire dal 22 febbraio 2014, data di scadenza del suo permesso di dimora, è soltanto tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al rinnovo dello stesso. Neppure risulta che essa abbia stretto nel nostro Paese dei legami sociali talmente forti da impedire di esigere che ritorni nei luoghi in cui ha sempre vissuto, ritenuto peraltro che ormai da tempo è venuta meno l'unione coniugale con il marito. L'avvio di un'eventuale procedura di divorzio è irrilevante, nella misura in cui la ricorrente sembra avere già affidato la pratica ad un avvocato e potrà rientrare nel nostro Paese per partecipare alle relative udienze quando sarà necessaria la sua presenza. Non permette di sovvertire quanto precede la circostanza secondo cui la sua sorellastra abita in Ticino, ritenuto come fin dal 1993 (data dell'arrivo di quest'ultima in Svizzera) le due abbiano organizzato la loro vita in maniera autonoma, senza che la separazione abbia mai davvero rappresentato un problema. Il fatto inoltre che essa sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese è soltanto una conseguenza del matrimonio non ancora sciolto e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragion per cui non può essere ancora considerato decisivo nel presente ambito, tanto più che durante la sua permanenza in Svizzera non ha sempre lavorato e ha pure dovuto ricorrere all'aiuto sociale. In siffatte circostanze, l'insorgente non sarà dunque confrontata con insormontabili difficoltà di reinserimento in patria, dove potrà peraltro avvalersi del titolo di studio ivi conseguito (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 6), oltre che sfruttare le esperienze lavorative accumulate in Svizzera. Ne discende che essa non può ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.

 

 

                             5.  Poiché le condizioni previste dagli art. 43 e 50 LStr non sono adempiute si rivela superfluo verificare se sussistano nella fattispecie gli estremi di un abuso di diritto (cfr. consid. 2.4). Non è dunque in particolare necessario chinarsi sul quesito di sapere se il matrimonio contratto dalla ricorrente fosse fin dall'inizio fittizio (come stabilito in modo non apparentemente insostenibile dalle precedenti istanze sulla scorta di tutta una serie di indizi, tra i quali la celerità della celebrazione delle nozze, l'assenza di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, una conoscenza reciproca alquanto superficiale, l'inizio di un'attività lavorativa fuori Cantone dopo soli cinque mesi dall'entrata in Svizzera, l'assenza di visite da parte del marito malgrado rientri solo bimensili) rispettivamente se prevalersi di esso per dedurre un diritto al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno costituisca un comportamento abusivo.

 

 

                             6.  La ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il proprio coniuge, con il quale non ha avuto figli.

 

 

                             7.  Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

 

 

                             8.  In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera