Incarto n.
52.2016.449

 

Lugano

6 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Mariano Morgani

 

 

statuendo sul ricorso 14 settembre 2016 di

 

 

 

RI 1 e RI 2,  

patrocinati da:  PA 1,  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 agosto 2016 (n. 3590) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 2 contro la risoluzione 23/26 novembre 2015 con la quale il municipio di Vezia ha rilasciato a RI 1 e RI 2 la licenza edilizia per la sopraelevazione della loro abitazione al mapp. __________ di quel comune;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    a. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono proprietari di un fondo nel comune di Vezia (mapp. __________), assegnato alla zona mista RAr3 dal piano regolatore (PR). Sul terreno sorge una casa d'abitazione unifamiliare strutturata su due livelli, di cui uno seminterrato, coperta da un tetto a falde. L'immobile si trova a meno di 2.00 m dal confine settentrionale con la part. __________ di CO 2, qui resistente.

 

b. Con domanda di costruzione 16 luglio 2015, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio il rilascio della licenza edilizia per sopraelevare la loro abitazione. Il progetto prevede di innalzare l'edificio di un piano, al fine di ottenere un secondo appartamento, dotato di ingresso indipendente. A questo scopo verrà realizzata una scala d'accesso esterna in corrispondenza della facciata sud. Contemplata è pure la posa di un cappotto esterno isolante, di spessore variabile.

 

c. Nel termine di pubblicazione della domanda, al rilascio del permesso si è opposto CO 2, lamentando che la sopraelevazione dell'opera, la quale non rispetta le distanze dal confine, creerebbe un aggravio importante per la sua proprietà e trascenderebbe i limiti imposti dagli art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1) e 86 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) per la trasformazione di edifici esistenti in contrasto col diritto entrato in vigore successivamente.

 

d. Raccolto l'avviso cantonale favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 94808 del 6 novembre 2015), il 23/26 novembre 2015 l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione pervenuta. L'autorità ha considerato che l'intervento non pregiudicasse la funzionalità della zona, né l'interesse pubblico o quello dei vicini. Conto tenuto che l'abitazione si trova a 1.53 m dal confine nord (dedotto lo spessore dell'isolazione termica) e che un nuovo immobile sul fondo dell'opponente dovrebbe trovarsi a 4.50 m dal mapp. ___, la distanza minima tra edifici, pari a 6.00 m, sarebbe comunque rispettata, scongiurando qualsiasi pregiudizio per il suo proprietario. La trasformazione sarebbe inoltre giustificata da esigenze tecniche e funzionali, che possono essere identificate nell'adattamento dello stabile alle nuove normative vigenti nell'ambito del risparmio energetico (…) ed alla necessità di ampliare gli spazi abitativi a disposizione della famiglia. Da ultimo, le disposizioni comunali applicabili sarebbero rispettate e l'edificio manterrebbe comunque le sue caratteristiche originali.

B.    Con giudizio 23 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'opponente contro il permesso, annullandolo.

Posto che la distanza che lo separa dal confine nord è di soli 1.53 m, inferiore a quanto previsto dall'art. 56 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), il Governo ha ritenuto che l'edificio al mapp. __________ configurasse una costruzione esistente in contrasto col diritto posteriore. Ha quindi esaminato la conformità degli interventi avversati con gli art. 66 LST e 86 RLst. A tale riguardo, ha considerato che la sopraelevazione travalicasse manifestamente quanto ammissibile. Visti l'aggiunta di un piano e l'insediamento di un secondo appartamento, essa sovvertirebbe infatti in misura sostanziale l'identità della costruzione esistente. Di contro, l'art. 21 NAPR, che regola gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR che non rispettano le distanze da confine e tra edifici, sarebbe inapplicabile, in quanto suscettibile di condurre ad un risultato più favorevole rispetto alla normativa cantonale.

 

 

C.    Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga di conseguenza ripristinata la licenza edilizia.

Secondo i ricorrenti, il Governo avrebbe omesso di indagare l'effettivo interesse dell'opponente ad aggravarsi contro il progetto, ritenendo verosimilmente di per sé idonei a fondare un interesse tutelabile i pregiudizi lamentati dal profilo dell'ostruzione della visuale e della perdita di luce. Si tratterebbe però di aspetti non rilevanti dal profilo del diritto pubblico. Nel merito, ritengono che, secondo una corretta interpretazione delle norme cantonali sulla trasformazione di edifici esistenti, occorrerebbe distinguere i casi in cui l'opera viola contemporaneamente più prescrizioni edilizie, da quelli in cui ne viola una sola, come in concreto. In questo senso, la fattispecie di cui alla sentenza richiamata dal Governo (STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015), che vede la violazione di più tipologie di distanze, sarebbe diversa da quella oggetto del giudizio. Non vi sarebbe in ogni caso un aggravamento del contrasto con l'art. 56 NAPR, posto che, a seguito dell'intervento di sopraelevazione, l'edificio non si avvicinerà ulteriormente al confine. Prendendo spunto dall'art. 44 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), ritengono che qualora il nuovo livello non superi i 2/3 della superficie di un piano non potrebbe essere computato come piano aggiuntivo e pertanto non andrebbe considerato come trasformazione sostanziale dell'abitazione, bensì come trasformazione importante. Il progetto non avrebbe tra l'altro sfruttato tutte le possibilità edificatorie a disposizione secondo il previgente PR e quello attuale. Da ultimo, a torto il Consiglio di Stato non avrebbe considerato la possibilità di rilasciare un permesso in via di deroga in virtù dell'art. 67 LST, applicabile nelle evenienze concrete in quanto l'osservanza del diritto costituirebbe un rigore sproporzionato, all'origine di un danno economico considerevole. Rifiutare la possibilità di sopraelevare l'immobile in via di deroga si porrebbe peraltro in contrasto con i principi di densificazione e di utilizzo parsimonioso del suolo, condivisi da disposizioni costituzionali e pianificatorie, federali e cantonali.

 

 

D.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il resistente, con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, nella parte in diritto.

Il municipio chiede invece l'accoglimento del gravame, riproponendo le argomentazioni già sostenute con le precedenti comparse scritte. Da parte sua, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) è rimasto silente.

 

 

E.    In sede di replica e duplica, i ricorrenti e il resistente si riconfermano nelle rispettive posizioni e domande di giudizio. Le altre parti hanno invece rinunciato ad esprimersi ulteriormente.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.     1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Neppure le parti chiedono l'assunzione di particolari mezzi istruttori.

 

 

2.     I ricorrenti avanzano dubbi sul fatto che CO 2 avesse titolo per opporsi al rilascio della licenza e per aggravarsi contro di essa davanti al Governo. Sostengono che l'Esecutivo cantonale non avrebbe da parte sua approfondito la questione, dando implicitamente per buona la legittimazione attiva a fronte dei lamentati pregiudizi per la visuale dal suo terreno e per la perdita di luce, aspetti tuttavia non rilevanti per il diritto pubblico. A torto.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'opponente la potestà ricorsuale in virtù del fatto che è proprietario di un fondo confinante con quello dedotto in edificazione. Al riguardo, si rileva che in ambito edilizio il fatto di essere particolarmente toccati da una decisione dipende, di principio, proprio dalla vicinanza col terreno edificando. Di norma, la legittimazione ricorsuale del vicino va difatti ammessa quando il suo fondo confina con quello oggetto dell'intervento contestato, come in concreto (cfr. DTF 121 II 171 consid. 2b). La posizione di CO 2 non può quindi essere parificata a quella di qualsiasi altro membro della collettività.

L'interesse degno di protezione a ricorrere in capo ad un terzo consiste poi nella rimozione di un pregiudizio di natura materiale o ideale che il provvedimento impugnato altrimenti gli arrecherebbe e sussiste già quando l'accoglimento del gravame porterebbe al suo annullamento o alla sua modifica sostanziale (cfr. DTF 139 II 499 consid. 2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). In concreto, il confinante si è opposto alla sopraelevazione lamentando la violazione delle disposizioni cantonali sulle trasformazioni di edifici esistenti in contrasto col diritto posteriore. Accolte dal Governo, queste contestazioni hanno portato all'annullamento della licenza. Se confermate da questa Corte, impediranno ai ricorrenti di aggiungere un piano alla loro casa. Sussisteva (e sussiste) quindi un interesse pratico in capo al resistente a dolersi del progetto, anche solo per il desiderio di mantenere una vista più libera dalla propria abitazione. L'eventualità che, in caso di mancato accoglimento del loro gravame, i ricorrenti possano decidere di demolire l'edificio e di costruirne uno molto più grande e di maggior impatto sul fondo vicino, a tutto svantaggio del suo proprietario, non può portare ad un diverso risultato.

 

 

3.     3.1. Secondo l'art. 13 NAPR, la distanza minima da confine per edifici con facciate di lunghezza non superiore a m 16.00 è indicata nelle norme di zona di cui agli art. 52 e seguenti. La norma prosegue (cpv. 2) indicando che la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.

Nella zona mista RAr3, la distanza minima dai confini per edifici con facciate lunghe fino a 16.00 m, come in concreto, è 4.50 m; la distanza minima tra edifici è invece 6.00 m (art. 56 cpv. 4 NAPR).

In base all'art. 21 NAPR, nel caso particolare di sopraelevazione di un piano, per case d'abitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che l'indice di sfruttamento, l'indice di occupazione, l'altezza massima previsti per le singole zone ed in particolare la distanza tra edifici di 6.00 m siano rispettate.

 

3.2. Nel caso concreto, dedotto lo spessore dell'isolamento termico (cfr. art. 40a cpv. 2 LE) la facciata nord della casa dei ricorrenti si trova a ca. 1.53 m dal confine verso il fondo del resistente (mapp _________; cfr. pianta primo piano; doc. O allegato al ricorso). La facciata est dista invece ca. 3.00 m dal mapp. _____ (cfr. ibidem). L'edificio, costruito prima dell'entrata in vigore dell'attuale PR (approvato dalla ris. gov. 5 dicembre 1989 n. 9986), non rispetta quindi in misura importante le distanze da confine prescritte dall'art. 56 NAPR, circostanza sulla quale tutte le parti sostanzialmente concordano. Controversa è invece la facoltà di sopraelevare di un piano l'abitazione, visto il contrasto con questo parametro edilizio.

 

 

4.     4.1. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015, pubbl. in: RtiD II-2015 n. 11), gli art. 66 LST e 86 RLst trovano applicazione diretta nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Configurano, infatti, la base legale, espressamente riservata dall'art. 23 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), per il rilascio di autorizzazioni edilizie eccezionali volte a permettere la trasformazione di edifici o impianti ubicati all'interno della zona fabbricabile che sono in contrasto con la funzione della zona in cui sorgono o con altre prescrizioni edilizie. Al contempo, queste norme dispiegano effetti anche in materia di pianificazione del territorio, limitando in maniera sostanziale le possibilità per i comuni di disciplinare autonomamente tali situazioni attraverso i piani regolatori, come conferma lo stesso testo del cpv. 3 dell'art. 66 LST, secondo cui il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva. Dal 1° gennaio 2012, bisogna pertanto ritenere che questa materia è, per principio, regolamentata in maniera esaustiva dal (solo) diritto cantonale, non soltanto per quanto concerne le trasformazioni di edifici o impianti ubicati all'interno della zona fabbricabile che non sono conformi alla funzione di zona, come peraltro già si verificava in base al previgente art. 72 della legge cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; cfr. STPT 90.2003.38/39/40/42/43/45 del 16 gennaio 2004 consid. 4, pubbl. in: RtiD II-2004 n. 17), ma anche - e questo è decisivo nella fattispecie - per quelle trasformazioni che concernono costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie. Da tale data, i comuni possono unicamente prevedere, attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori restrizioni rispetto alla possibilità, definita dalle predette disposizioni cantonali, di trasformare gli edifici che presentano siffatte difformità. Restrizioni che, al limite, possono sfociare nel divieto di ogni trasformazione. Inoltre, non possono rilasciare licenze edilizie in contrasto con gli art. 66 LST e 86 RLst, fondate su norme comunali più favorevoli. Nella misura in cui consentono interventi che travalicano quanto ammissibile in base al diritto cantonale, le norme comunali preesistenti sono dunque inapplicabili (cfr. STA 52.2013.370 citata consid. 2.2.2). In tal senso, è stata dunque precisata la giurisprudenza che questo Tribunale aveva sviluppato in un primo tempo, ponendo ancora mente all'abrogato art. 39 RLE - che non limitava la competenza pianificatoria dei comuni (cfr. RDAT II-2000 n. 39 consid. 2.1) - senza prestare la necessaria attenzione al limite introdotto dal cpv. 3 dell'art. 66 LST, applicabile anche alle costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie e non soltanto con la conformità di zona (cfr. STA 52.2013.370 citata consid. 2.2.2; nello stesso senso: STA 52.2016.28 del 17 marzo 2017 consid. 3.2.1, 52.2015.444 del 24 novembre 2013 consid. 2.2.1, 52.2015.372 del 19 settembre 2016 consid. 4.2).

 

4.2. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona; cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Queste norme hanno ripreso la disciplina ed i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 147; cfr. messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo territoriale del 9 dicembre 2009, ad art. 65), che permetteva non soltanto di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza, purché non sostanziali, se il contrasto col nuovo diritto non pregiudicava in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza sviluppata in costanza di questa norma, la trasformazione è considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto col nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto col diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2015.372 citata consid. 4.2, 52.2013.199 del 16 settembre 2014 consid. 3.1, 52.2009.60 del 1° aprile 2009 consid. 2, 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

 

4.3. Il Governo ha ritenuto che la sopraelevazione travalicasse manifestamente quanto ammissibile in virtù degli art. 66 LST e 86 RLst. Sovvertirebbe infatti in misura sostanziale l'identità della costruzione esistente. L'art. 21 NAPR non sarebbe di contro applicabile, essendo suscettibile di condurre ad un risultato più favorevole. Per i motivi di cui si dirà in appresso, tali conclusioni meritano conferma, mentre non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dai ricorrenti contro l'annullamento della licenza.

4.4. Secondo gli insorgenti, andrebbero anzitutto tenute distinte le fattispecie che vedono un'unica lesione dei parametri di zona, come in concreto, da quelle in cui vi sarebbero violazioni materiali di norme edilizie diverse, stante che i limiti alle trasformazioni sostanziali di edifici esistenti e la relativa giurisprudenza del Tribunale varrebbero unicamente per questi ultimi casi. Tale tesi non è condivisibile.

Come rilevato dal resistente, una simile interpretazione dell'art. 86 cpv. 3 RLst va contro lo scopo e la struttura dell'intera normativa cantonale. Quest'ultima si prefigge, infatti, di regolare tutte le situazioni che vedono una costruzione esistente all'interno del comparto fabbricabile in contrasto col diritto entrato in vigore in epoca successiva, imponendo dei precisi limiti agli interventi di trasformazione. Per fare ciò, vengono identificate e distinte due categorie di fattispecie: quelle nelle quali il contrasto col diritto posteriore è da ricondurre alla conformità di zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLst) e quelle che vedono le costruzioni non conformi ad "altre norme edilizie" (art. 86 cpv. 3 RLst). Con questa terminologia, il legislatore non sottintende evidentemente la necessità - per applicare gli art. 66 cpv. 2 lett. a e 86 cpv. 3 RLst - di avere la lesione di prescrizioni edilizie differenti, non riconducibili alla conformità di zona. Sia che si tratti di un unico momento di contrasto col diritto posteriore, sia che le violazioni materiali riguardino più norme, identica è difatti l'esigenza di chiarire il margine operativo della tutela delle situazioni acquisite. Sottrarre al loro controllo l'intera casistica degli edifici in contrasto con un'unica disposizione, inficerebbe gli obiettivi che hanno portato all'introduzione dei citati articoli, creando peraltro delle ingiustificate disparità di trattamento. Per essere approvato, il controverso progetto deve dunque rispettare gli art. 66 cpv. 2 lett. a LST e 86 cpv. 3 RLst.

 

4.5. L'avversata sopraelevazione dello stabile travalica manifestamente i limiti degli interventi ammissibili secondo le norme cantonali all'esame. Altera innanzitutto in modo apprezzabile l'aspetto esterno, posto che prevede l'aggiunta di un intero piano all'edificio esistente, strutturato ora su due soli livelli (di cui uno seminterrato). Con la realizzazione di un secondo appartamento e della scala d'accesso esterna, si ha inoltre un cospicuo aumento della superficie utile lorda (SUL). Passando da 121.83 a 263.39 mq, essa risulta in effetti più che raddoppiata (cfr. schema indici e calcolo indici). La prevista sopraelevazione sovverte dunque in misura sostanziale l'identità della costruzione esistente, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo. Soprattutto a fronte dell'importante aumento della SUL, l'intervento non si pone in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, tutt'altro (cfr. STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010 consid. 3.2.2), ed è tale da far apparire l'edificio come un'opera diversa da quella attuale (cfr. piani di facciata; STA 52.2016.28 citata consid. 3.2.3, 52.2015.444 citata consid. 2.3.2). Già per questi motivi, il progetto travalica i limiti imposti dagli art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 3 lett. a RLst e non può quindi essere approvato.

A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera che l'ampliamento consolida, ancorché solamente sul piano verticale, i momenti di contrasto esistenti, stante che il nuovo livello invade anch'esso la fascia inedificabile a contatto col confine. In tal senso, è pure suscettibile di pregiudicare gli interessi dei vicini proprietari dei fondi a nord e ad est.

Tutto considerato, l'intervento non può dunque essere autorizzato. Tanto meno può essere rilasciato un permesso in base all'art. 21 NAPR. Esso estende in effetti le facilitazioni concesse dagli art. 66 LST e 86 RLst a favore degli edifici esistenti in contrasto col diritto posteriore, dato che consentirebbe un ampliamento verticale che, ancorché limitato ad un unico piano, incide in concreto sull'aspetto esterno e sui contenuti della costruzione, alterandone significativamente l'identità e provocando un consolidamento del contrasto con la normativa sulle distanze da confine. Suscettibile di condurre ad un risultato più favorevole, deve pertanto cedere il passo al diritto gerarchicamente superiore.

Alla luce della violazione materiale esistente e della trasformazione sostanziale prodotta dalla sopraelevazione, l'annullamento del permesso non perfeziona in nessun modo una lesione del principio di proporzionalità o dei principi basilari della pianificazione del territorio. Agire diversamente equivarrebbe a concedere agli insorgenti, grazie alle preesistenze difformi, ciò che altrimenti non avrebbero potuto ottenere.

 

4.6. Nulla possono invocare i ricorrenti a proprio favore dalle rassicurazioni fornite dall'autorità comunale in merito alla possibilità di autorizzare una sopraelevazione dell'immobile (cfr. risoluzione municipale 15 marzo 2012, doc. Q allegato al ricorso). Come chiarito dallo stesso municipio, la sua determinazione aveva valore di semplice informazione, priva di effetti giuridici particolari. Non è dunque opponibile alle autorità, né ai terzi interessati. La richiesta di verificare le possibilità di trasformazione dell'abitazione non era stata difatti impostata come domanda di licenza preliminare secondo la procedura ordinaria (cfr. art. 15 LE). Priva di effetti giuridici è pure l'analisi sulle possibilità edificatorie del mapp.  allestita dal tecnico comunale, basata, fra l'altro, sull'art. 21 NAPR, di cui si è detto al considerando che precede (cfr. doc. T allegato al ricorso).

Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 44 RLE, ritenuto che il nuovo livello non può in nessun modo essere assimilato ad un sottotetto e che la sua superficie è comunque pari a quella del piano sottostante. Vista la portata dell'intervento per rapporto alle preesistenze, considerarlo alla stregua di un sottotetto non sarebbe in ogni caso di alcun vantaggio per i ricorrenti.

Non vi è poi ragione di chinarsi sulla possibilità evocata in sede di replica di autorizzare la formazione di un piano aggiuntivo di 88 mq (pari a 2/3 della superficie del livello sottostante), coperto da un tetto piano e confinato nella porzione sud dello stabile, posto che si tratta di un intervento significativamente diverso da quello oggetto del permesso, che richiederebbe l'elaborazione di nuovi piani di progetto e la presentazione di una domanda in variante secondo le opportune formalità procedurali.

 

4.7. Da ultimo, gli insorgenti invocano la possibilità di ottenere una deroga in virtù dell'art. 67 cpv. 1 LST, giusta il quale, in situazioni eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. A torto.

Con questa norma, il legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono la possibilità di concederne. In sostanza, si sono volute superare le incertezze legate a norme comunali lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto mancanti, mettendo a disposizione dei comuni una valida base legale per la concessione di deroghe (cfr. messaggio n. 6309 citato, ad art. 66 pag. 89). Anche per l'art. 67 cpv. 1 LST, esse si giustificano però soltanto in presenza di situazioni eccezionali, date le quali l'applicazione rigida delle norme di legge comporta per il singolo amministrato un sacrificio eccessivo ed ingiustificato per rapporto all'interesse pubblico perseguito (cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016 consid. 5.1, confermata da: STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017). Sennonché, la situazione dei ricorrenti non presenta alcunché di eccezionale, né si vede perché l'applicazione del diritto al caso di specie porterebbe a risultati insoddisfacenti. Data la conformazione del fondo, gli insorgenti ben potranno trovare altre soluzioni per sfruttarne al meglio le potenzialità edificatorie, nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze dal confine. Sarà così possibile salvaguardare il valore della loro proprietà. Non devono quindi neppure sopportare un sacrificio eccessivo per rapporto all'interesse pubblico volto al rispetto del diritto. Non portano ad altra conclusione i generici richiami ai principi di densificazione dei comparti fabbricabili e di utilizzo razionale e parsimonioso del suolo, che regolano l'attività di pianificazione del territorio. Resta il fatto che, nel campo delle costruzioni, lo scopo delle deroghe non è quello di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, di favorire un'utilizzazione intensiva e ottimale delle costruzioni o di eludere disposizioni poco soddisfacenti (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 2 LE n. 695).

 

 

5.     5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

 

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al resistente, posto che non è assistito da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).




Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere