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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2016 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6
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contro |
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la decisione del 23 agosto 2016 (n. 3587) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione dell'8 settembre 2014 con cui il Municipio di Massagno le ha negato la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 28 ottobre 2008,
CO 1 (__________) ha chiesto al Municipio di Massagno il permesso di installare
un nuovo impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________)
situato in zona residenziale R13, a sud di via __________. L'impianto è formato
da due supporti verticali (tripodi) alti circa 2 m (senza parafulmine),
collocati verso gli angoli N-E e N-O, ma arretrati almeno un paio di metri
dalle facciate sottostanti. Ai due treppiedi
verranno applicate due antenne a pannello (UMTS, 2100 MHz); quello più a
ovest sarà dotato anche di quattro paraboliche direzionali. Sono infine
previsti un nuovo armadio tecnico (RBS 3106 UMTS) e altre attrezzature tecniche
(illuminazione, canale cavi ecc.).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato le opposizioni di
diversi vicini, tra cui RI 1 e RI 2, RI 3, RI 4i, RI 5.
c. Raccolta ulteriore documentazione, il 20 maggio 2014 i Servizi generali del
Dipartimento del territorio hanno emesso il loro avviso favorevole (n. 64455).
L'11 settembre 2014 il Municipio ha negato la licenza edilizia richiesta,
ritenendo in particolare che l'impianto disattendesse l'altezza massima (2.00 m)
prescritta per i corpi tecnici dall'art. 43 cpv. 3 delle norme d'attuazione del
piano regolatore di Massagno (NAPR), ai quali non sarebbe comunque assimilabile.
B. Con giudizio del 23
agosto 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 3avverso
la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al Municipio
affinché le rilasciasse la licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile.
Il Governo ha anzitutto ritenuto conforme
all'art. 43 cpv. 3 NAPR l'altezza di 2
m delle antenne, escluso il parafulmine, da non conteggiare. L'impianto, ha
proseguito avallando le valutazioni della Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo (SPAAS), rispetterebbe pure i limiti posti dall'ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS
814.710) nei luoghi più esposti. Dal profilo della conformità di zona, ha
aggiunto, nulla si opporrebbe al progetto; inapplicabili sarebbero in
particolare i cpv. 2-4 dell'art. 117 del regolamento della legge sullo sviluppo
territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), come pure l'art. 5 cpv. 2
del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da
radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 837.110). Da ultimo il
Governo ha pure stabilito che l'impianto, viste le sue dimensioni e il tipo di
stabile, non disattenderebbe la clausola estetica prevista dall'art. 104 cpv. 2
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100),
ritenendo non tutelabile l'opposta valutazione del Municipio, espressa in
quella sede.
C. RI 1 e RI 2, RI 3, RI
4, RI 5 e RI 6 impugnano ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la
decisione di diniego della licenza edilizia.
I vicini opponenti censurano anzitutto una violazione della norma relativa ai
corpi tecnici (art. 43 NAPR): l'impianto di telefonia mobile, ribadiscono, non
rispetterebbe l'altezza massima (2.00 m) prescritta; inammissibile sarebbe la
diversa interpretazione data dal Governo alla norma comunale. Lamentano inoltre
su più punti la disattenzione dei parametri imposti dall'ORNI (mancata considerazione
del vicino edificio di cui alla part. __________, superamento del valore d'immissione
sul tetto ecc.). L'impianto, proseguono, non s'inserirebbe correttamente nel
paesaggio, in particolare in funzione della sua altezza e visibilità. La
conformità di zona, aggiungono, non sarebbe comprovata. Di transenna rilevano
infine che il recente art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst impone ai comuni di dotarsi
di una disciplina per gli impianti di telefonia mobile; il Municipio dovrebbe
quindi adottare le necessarie misure di salvaguardia.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella propria
posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia accolto; CO 1, invece, che
sia respinto. Delle loro diverse motivazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. In sede di replica e
duplica, i vicini opponenti rispettivamente CO 1, l'UDC e il Municipio si sono
essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,
sviluppando ulteriormente le proprie tesi.
F. In sede di istruttoria, il Tribunale ha raccolto dalla SPAAS delle informazioni supplementari riferite alla scheda dei dati sul sito dell'impianto. Ha inoltre richiesto all'istante in licenza di produrre un fotomontaggio dell'impianto progettato, con il paesaggio circostante. Di questi documenti, integrati dalle viste che il Tribunale ha tratto da Google Map, come pure delle relative osservazioni formulate dalle parti, si riferirà, nella misura del necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini
opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio di cui sono
destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal
complemento raccolto dalla SPAAS, dal fotomontaggio del 1° febbraio 2018
prodotto dall'istante in licenza e dalle viste Google Map di cui si è detto in
narrativa (supra, consid. F).
2. Conformità
di zona
2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è
rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone
possono essere autorizzate soltanto opere
edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata
alla zona di situazione. Ai fini del rilascio del permesso, occorre, in
particolare, che gli edifici, gli impianti e le attività ivi esercitate
risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata alla zona dal piano
regolatore. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione
conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di
riferimento. Per conseguire l'autorizzazione le nuove costruzioni devono
apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale
in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002 n. 77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid.
2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander
Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art.
22; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data nella misura in cui, quanto a ubicazione e conformazione, si trovino in un rapporto funzionale diretto con il luogo in cui devono essere erette e coprano principalmente il territorio edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). La conformità di zona di tali impianti può essere ammessa anche quando servano l'intera zona edificabile e non soltanto la parte specialmente in discussione (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2).
A differenza degli
impianti da realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non
soggiacciono né al requisito dell'ubicazione vincolata né ad una valutazione
degli interessi contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr.
DTF 141 II 245 consid. 7.6, 133 II 409 consid. 4.2 seg., 133 II
321 consid. 4.3.3). Non occorre in particolare dimostrare che l'ubicazione è
esatta dalla destinazione.
In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un
impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art.
22 cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e
cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI) sono
rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (STF 1A.162/2004 del 3 maggio 2005 consid. 4 in: URP 2005 pag. 740, 1P.562/
2001 del 13 giugno 2006 in: RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; STA 52.2015.437-440
del 31 agosto 2017 consid. 2.2, 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010 consid.
3).
2.3. Per
sottoporre le antenne a un regime più restrittivo, occorre di principio
prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle
loro competenze, i Cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e
pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni delle
antenne. In tal senso gli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst (in vigore
dal 23 gennaio 2015; BU 2015, 12), domandano ai comuni di integrare nelle norme
di attuazione del piano regolatore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una
disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di
telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque
rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione
ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, i comuni non
possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni
delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi pubblici
perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS
784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della
popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di
telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile
una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.
art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludano
esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a
particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o le
assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung,
cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321 consid.
4.3.4). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione
della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2,
4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 6.4-6.6; STA
52.2015.437-440 citata consid. 2.3).
2.4. In concreto, il piano regolatore di Massagno non si è (ancora) dotato di
un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la
costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla fattispecie, così come
indicato dal Governo, non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie
(art. 117 cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12), accompagnanti la modifica del RLst del
21 gennaio 2015, annullate dal Tribunale federale con sentenza dell'8 dicembre
2015 (DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157).
La fattispecie non va inoltre esaminata alla luce di una possibile pianificazione
futura, di cui nulla è peraltro dato di sapere se non che il Municipio -
successivamente al giudizio reso dal Governo - ha dato incarico a un
pianificatore di approfondire il tema (cfr. sua risposta in questa sede). Del
resto, nulla cambierebbe neppure se una modifica pianificatoria fosse frattanto
entrata in vigore (cfr. anche STA 52.2015.378 del 16 marzo 2017 consid.
4.2). Per principio, infatti, le domande di costruzione
sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Il Tribunale
cantonale amministrativo applica da parte sua, per prassi costante, il diritto
vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid.
2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le tante: STA 52.2015.378 citata consid. 4.2, 52.2012.139
del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1); restano riservati motivi imperativi, qui non
ravvisabili, che impongano l'applicazione immediata del nuovo diritto, com'è il
caso nel settore della legislazione sulle acque e della
protezione della natura e del paesaggio o dell'ambiente (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4,
139 II 243 consid. 11.1, 135 II 384 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 293 pag. 68).
Da questo profilo, non portano ad altra conclusione le sentenze (DTF 140
II 25; STF 1C_40/2016 del 5 ottobre 2016) evocate dai ricorrenti in sede di
osservazioni del 12 aprile 2018, riferite al diritto a un riesame del piano di
utilizzazione giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento
delle circostanze. Norma su cui si fonda la giurisprudenza che consente, a
titolo eccezionale, un controllo a titolo pregiudiziale del piano dell'utilizzazione
nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia, se viene fatto
valere che, a seguito di una modifica delle circostanze
o del diritto di rango superiore, è venuto meno l'interesse pubblico che
aveva a suo tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente
restrizione della proprietà (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6b;
STF 1C_521/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 4; Benoît
Bovay/Feryel Kilani, Le contrôle incident des plans d'affectation lors
de la procédure de permis de construire, in: RDAF I pag. 32 segg., 34 segg.). La
sola entrata in vigore degli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst - che
come visto non prevede (più) un regime transitorio che inibisce sistematicamente
l'attuazione della pianificazione esistente (in attesa che i comuni rivedano i
loro piani regolatori, nel termine decennale stabilito dall'art. 117 cpv. 1
RLst) - non può costituire un motivo per annullare un progetto edilizio conforme
al piano vigente (cfr. in tal senso, per analogia: STF 1C_387/2016 del 1°
maggio 2017 consid. 4.4 riferita alla modifica dell'art. 15 LPT del 15 giugno
2012; Bovay/Kilani, op. cit., pag.
36 seg. e 47 seg.). Queste norme non vanno applicate direttamente. Inoltre, i
comuni dispongono di un ampio margine sulle misure pianificatorie che possono adottare
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst (in particolare, nell'interesse della
tutela dalle immissioni ideali e a salvaguardia del patrimonio
naturale, culturale e del paesaggio, cfr. lett. a e b).
Ne discende che il progetto va valutato in base al diritto in vigore al momento
della decisione impugnata, prescindendo da eventuali modifiche pianificatorie
in via di formazione.
2.5. Ciò detto, non vi è dubbio che, vagliata secondo i principi
generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2), in concreto sia data la
conformità di zona. L'impianto di telefonia mobile che la resistente ha
previsto di installare sul tetto dello stabile (part. __________) è situato in
una zona residenziale (R13), a sua volta parte di un vasto comparto urbano con
altre aree fabbricabili di Massagno
(sud/sud-est) e, più a nord, di __________. In queste circostanze, non
emerge alcun serio motivo per dubitare che il nuovo impianto, avuto riguardo
all'ubicazione e configurazione delle antenne e alla situazione dei luoghi, sia
principalmente destinato ad assicurare una sufficiente ricezione del segnale
nel territorio edificabile, così come indicato da CO 1 (cfr. anche risposta
pag. 9), ciò che peraltro non era tenuta a comprovare, trattandosi di un
impianto in zona edificabile (cfr. STF 1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid.
4.4.1 e rinvii, 1C_245/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.3). L'impianto, per
dimensione e potenza (cfr. citata scheda dei dati), non presenta peraltro
alcunché di straordinario. Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente
dotata una zona edificabile. Da respingere sono pertanto le sommarie censure
dei ricorrenti.
3. Altezza
3.1. Il limite
d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni,
in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità
degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.
Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti,
contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in
cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche
un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione
si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione
delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici,
ovvero quegli elementi costruttivi,
di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli e
antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici.
L'esenzione è giustificata dal fatto che
queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili
dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004 n.
37 consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1235 ad art. 40/41
LE). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante
esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul
tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di
natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento
degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo
caso, è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto e indipendente da quella dell'edificio sottostante.
3.2. I corpi tecnici sono in genere
costituiti da manufatti e impianti funzionalmente
connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la
connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità
della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di
sviluppo verticale e orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli
ingombri. Non mira a escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano
ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza
di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può
invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più
favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono
ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente
apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale e
orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità
perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza
prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce e antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti
d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 con rinvii, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n.
1243 ad art. 40/41 LE). Nella
valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente
la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato a una sensibilità
adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio che le
istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono
tenute a rispettare, limitandosi a
intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appaia oggettivamente
insostenibile (STA 52.2005.192 del 14 luglio 2006 consid. 2.2,
52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).
3.3. Secondo l'art. 43 cpv. 3 NAPR, gli impianti tecnici non sono computati
nell'altezza massima; gli stessi, soggiunge la norma, non possono
tuttavia superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza massima
degli edifici.
Tale disposizione codifica in sostanza la prassi invalsa e riconosciuta dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, che esclude dal computo dell'altezza degli edifici, in
quanto ingombri di scarsa rilevanza, i corpi tecnici, ovvero i manufatti e gli
impianti che vengono realizzati sui tetti allo scopo di assicurare il
funzionamento degli immobili su cui insistono. La norma in esame fissa però un
limite allo sviluppo verticale di tali opere, disponendo che gli impianti
tecnici non possono superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza
massima degli edifici. Per altezza massima non è da intendere il limite
d'altezza fissato dalle diverse norme di zona, bensì l'ingombro verticale
effettivo che determina l'altezza degli
edifici secondo l'art. 40 LE. Il limite d'altezza di 2.00 m va dunque misurato
a partire dalla copertura dell'edificio sottostante il corpo tecnico, prescindendo dall'altezza effettiva
dell'immobile (cfr. su questa norma: STA 52.2006.358 del 5 gennaio 2007
consid. 3.1).
Secondo la giurisprudenza soprariportata (consid. 3.2), in assenza di una
diversa disposizione, a tale limite (2.00 m) devono attenersi anche le
installazioni estranee, ovvero non riconducibili a "impianti tecnici".
L'art. 43 cpv. 3 NAPR non vieta in effetti altre sporgenze; non esclude
segnatamente installazioni che servono ad altri scopi (cfr. in questo senso,
STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.3, 90.2008.75 del 14 aprile 2011
consid. 4.2).
3.4. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di installare
sul tetto di un edificio (part. __________) alto ca. 12 metri, due antenne a
pannello, che saranno applicate (assieme a quattro parabole direzionali) a due
tripodi alti ca. 2 m dalla copertura del tetto (cfr. viste allegate alla
domanda). Da questo profilo, il loro sviluppo verticale rispetta senz'altro il
limite prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR. Inammissibile è l'opposta deduzione
del Municipio, che ha computato sull'altezza anche l'esile ago (parafulmine)
sporgente per ca. 0.70 m oltre la sommità del sostegno metallico. Pur tenendo
conto del margine che dev'essergli riconosciuto nella valutazione della
rilevanza degli ingombri, non v'è chi non veda come questa componente sia
insignificante e pressoché impercettibile da lontano, a occhio nudo (cfr. anche
fotomontaggio del 1° febbraio 2018).
Altrettanto certo è che anche tutte le altre attrezzature necessarie
previste sul tetto (armadio tecnico, illuminazione ecc.), rispettano appieno il
limite d'altezza prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR; nessuno pretende il
contrario. Su questo punto, il giudizio del Governo, immune da violazione del
diritto, va senz'altro confermato.
3.5. A titolo abbondanziale, va comunque
ricordato che, quand'an-che si
volesse ritenere che i controversi impianti superino il limite d'altezza
massimo prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR, tale norma
non potrebbe comunque ostacolare lo sviluppo efficace della telefonia
mobile.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che all'interno
della zona edificabile gli impianti di telefonia mobile adempiono di principio
il requisito della conformità di zona (se servono principalmente alla copertura
della stessa, cfr. supra, consid. 2.2) - diversamente da quanto avviene
in concreto - il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in
particolare d'altezza) richiede di regola un vincolo esplicito. Non è invece
possibile applicare alle antenne di telefonia
mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente
dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza
che le stesse non possano più o in larga misura essere autorizzate. Per motivi
tecnico-funzionali, affinché possano adempiere
il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono
rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr.
al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011
consid. 2.4, 1C_239/2011 del 30
novembre 2011 consid. 3.5, 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1,
1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2, 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007
consid. 3.2 e 3.3) - e quindi, poter sporgere anche più di 2 m (cfr. in
senso analogo, ad esempio: STA 52.2011.323
citata consid. 2.6).
4. Inserimento estetico
4.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9
febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.
Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori
paesaggistici (come invece
prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] e il
relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si
inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst
precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio
circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche
dei luoghi.
Secondo la giurisprudenza di questo
Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso
nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve
affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri
oggettivi, dimostrando che la sua applicazione a una determinata fattispecie
deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF
114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio
2015, 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo
Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con
particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).
La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in
aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di
ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani
regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1
LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni
(cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).
4.2. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro
ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF
1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter
Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag.
674). Non può dunque essere applicato
un metro di giudizio troppo severo, ma
occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a un'efficiente copertura
della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che
richiede la costruzione di antenne
che, come già detto, devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la
loro funzione (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2,
1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf,
op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).
4.3. In concreto, il Municipio, invitato esprimersi davanti al Governo sulla
clausola estetica ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LST, ha rilevato come, essendo
l'impianto sensibilmente più alto rispetto a quanto concesso dal nostro
piano regolatore, il suo inserimento fosse pregiudicato. Per
inserimento armonioso, ha aggiunto, intendiamo pure la posizione
particolare dell'impianto, ubicato in una zona densamente popolata, non idonea
per accogliere un impianto di
questo tipo per rapporto alle conseguenze sugli abitanti nelle immediate adiacenze derivanti dalle immissioni elettromagnetiche. Valutazione, questa, che il Governo non ha tutelato, ritenendo al contrario che la
posa delle strutture di telefonia mobile sull'edificio in questione, di mole
importante e già contraddistinto da corpi tecnici, non fosse sicuramente contraria
alla clausola estetica di diritto cantonale, tenuto anche conto del metro di
giudizio non troppo restrittivo con cui esse vanno giudicate. Tanto più, ha
aggiunto, che le installazioni previste nemmeno superano i limiti d'altezza
fissati per i corpi tecnici. Il giudizio resiste alle critiche dei ricorrenti,
che rimproverano al Governo di non aver rispettato la latitudine di giudizio
del Municipio e lamentano la disattenzione del principio d'inserimento ordinato
e armonioso nel paesaggio.
4.4. Ricordato che l'ubicazione delle antenne è, come detto, determinata essenzialmente da esigenze tecnico-funzionali, in
concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del comparto di situazione, del nuovo impianto e di quelle dell'edificio su cui insiste, nulla permette di censurare il progetto dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. DTF
141 II 245 consid. 7.4; STF
1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2). Come confermano il fotomontaggio
del 1° febbraio 2018 e le viste raccolte dal Tribunale, l'insediamento in
questione è in effetti contraddistinto da edifici di fogge, altezze e dimensioni diverse, senza
particolari oggetti protetti nelle vicinanze (cfr. anche piano del paesaggio).
L'edificio su cui insisterà l'impianto è una costruzione essenzialmente cubica
(ca. m 17 x 12) in cemento armato, articolata su quattro livelli e coperta da
un tetto piano con diversi corpi tecnici (torretta e comignoli; cfr. anche
pianta e viste agli atti), che risulta priva di particolari pregi. L'impianto
di telefonia mobile sarà invece contraddistinto dai due tripodi di dimensioni
ordinarie, con le usuali antenne a pannello e le parabole direzionali, oltre
che dall'armadio tecnico. Le diverse installazioni, arretrate rispetto alle
facciate sottostanti, saranno poco percettibili da un osservatore che percorre
la sottostante via __________, in quanto parzialmente mascherate dallo stesso
edificio o non distinguendosi più di tanto dagli altri corpi già presenti sul
tetto. Ancor meno lo saranno da più lontano, dove un occhio disinteressato neppure
vi baderà, avuto riguardo al paesaggio eterogeno dei tetti e le diverse altezze,
volumetrie e fogge delle costruzioni (cfr. viste agli atti e fotomontaggio).
Non permette di giungere ad altra conclusione la valutazione paesaggistica dell'arch.
__________ del 1° aprile 2018 prodotta dai ricorrenti, che anzi conferma semmai
tali deduzioni. Per quanto si possa dar atto che le coperture non appaiono in
generale particolarmente farcite da impianti tecnici (parabole, antenne
televisive ecc.), proprio le viste prese a metro di giudizio dallo specialista
portano a loro volta a escludere che le nuove installazioni (supporti con le
antenne e armadio tecnico) potranno veramente balzare all'occhio di uno
spettatore distaccato (cfr. fotografie a pag. 4 e 5, in cui già si disperdono la
torretta e i comignoli sul tetto dello stabile in questione). Insostenibile, e
chiaramente procedente da un'eccessiva sensibilità, risulta pertanto la sua
conclusione secondo cui le antenne proposte sono svettanti sul tetto piano
dell'edificio e chiaramente visibili e si presentano con la loro forma
affusolata e ricca di piccoli elementi, come un elemento di disturbo, a tratti
inquietante, nel panorama mediamente edificato e verde che caratterizza la zona.
Anche su questo punto, a giusta ragione il
Governo si è scostato dalla valutazione del Municipio, procedente da
considerazioni poco o per nulla pertinenti. Ne discende che tutte le obiezioni sollevate
al riguardo dagli insorgenti vanno respinte.
5. ORNI
5.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non
ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle emissioni
provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni) da 0 Hz a
300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1
lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva
delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando
sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la
validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni
preventive delle emis-sioni sono dettagliatamente precisate
nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.
Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 7
ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che
potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
L'art. 11 LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente
dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,
vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito
delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti
funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni
definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione
per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in
particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a
utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio
determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64
dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a),
di 6.0 V/m per quelli che trasmettono
- come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore
(lett. b), e di 5.0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli
intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (cfr. lett. c).
L'art. 3 cpv. 3 ORNI definisce la nozione di luoghi a utilizzazione sensibile
(LAUS). Sono in particolare considerati tali: i locali situati in edifici
destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni
da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione
sulla pianificazione del territorio (lett. b), nonché le superfici di parcelle
non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le
lettere a e b. Secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. c cifra 2 ORNI, la scheda dei
dati sul sito - che il titolare deve inoltrare all'autorità prima della costruzione
di un nuovo impianto (cfr. art. 11 cpv. 1 ORNI) - deve tra l'altro contenere
indicazioni sulle radiazioni prodotte dall'impianto nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano
il valore massimo.
5.2. In concreto, i ricorrenti obiettano che
nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si sarebbe tenuto
conto di un luogo a utilizzazione sensibile,
segnatamente dell'edificio (part. ______) di proprietà del ricorrente
Ponti. La censura va respinta.
La scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 annessa al progetto, come
rilevato dalla SPAAS, ha considerato ben 17 LAUS. È ben vero che tra questi non vi è lo stabile di cui alla part. __________;
avuto riguardo alla sua ubicazione - ben più di distante di altri edifici
considerati e all'opposto delle direzioni principali delle emissioni -
non vi può tuttavia essere alcun dubbio che lo stesso non rientri tra i tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui le radiazioni
registrano il valore massimo. Ritenuto poi che i valori d'intensità di
campo risultano ampiamente rispettati in corrispondenza delle costruzioni che
più s'avvicinano al controverso impianto (cfr. ad es. LAUS 11-16, citata scheda
e relativa planimetria situazione RNI), è certo che lo saranno anche presso l'immobile
in questione, come rettamente indicato dall'autorità dipartimentale (cfr.
risposta UDC, pag. 2).
Tale aspetto, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non ha invece
nulla a che vedere con la determinazione del perimetro dell'impianto, rilevante
semmai per la questione a sapere se due gruppi d'antenne trasmettano da uno
spazio ristretto ai sensi del n. 62 dell'allegato 1 ORNI, ovvero se vi sia
almeno un'antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi che si trova nel perimetro
dell'altro, tali da dover essere considerati un unico impianto (cfr. cpv. 2 e
3). Ciò che la citata scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 - applicando
un fattore di frequenza pari a 1.17 - ha escluso.
Poiché in base al cpv. 4 del n. 62 dell'allegato 1 ORNI (nella versione in
vigore dal 1° settembre 2009) il fattore di frequenza è ora pari a 1.76 (per
gruppi di antenne che trasmettono in intervalli di frequenza superiori a 1800
MHz), come osservato dai ricorrenti, il Tribunale ha tuttavia chiesto alla
SPAAS di verificare la correttezza della predetta indicazione, alla luce del
nuovo fattore. Con scritto del 12 febbraio 2018, l'autorità dipartimentale ha
indicato che all'interno del perimetro dell'impianto - calcolato con un fattore
pari a 1.76 - non vi sono altri impianti, confermando quindi la correttezza dei
valori d'intensità di campo riportati nella citata scheda dei dati.
Indicazione, questa, riaffermata anche da CO 1, di cui in concreto non vi è
alcun motivo di dubitare. Neppure i ricorrenti pretendono alla fine qualcosa di
diverso.
5.3. Da respingere è invece la loro sommaria obbiezione
riferita alle radiazioni in corrispondenza all'accesso del tetto, su cui
saranno installate le antenne (luogo di soggiorno di breve durata, LSBD n. 01a;
cfr. scheda dei dati, pag. 9, con pianta
e vista allegati). Non trattandosi di un luogo a utilizzazione sensibile, questo
luogo non richiama il rispetto del valore limite dell'impianto ai sensi
dell'allegato 1, n. 64. Il valore limite
d'immissione (61 V/m; cfr. art. 13 cpv. 1 e allegato 2 ORNI, n. 11) risulta
invece rispettato (cfr. citata scheda dei dati, pag. 9). Trattandosi di due antenne
UMTS, aventi la medesima banda di frequenza (2100 MHz), non tornano
applicabili le prescrizioni sulle immissioni a frequenza multipla (allegato 2, n.
2).
Per il resto, nella misura in cui fanno cenno agli appartamenti sottostanti il
nuovo impianto, basta rilevare che i valori d'intensità di campo riportati per
i relativi LAUS 01b e 01c (cfr. citata scheda, pag. 12 e 13, con pianta e
vista), rispettano ampiamente il valore limite dell'impianto fissato dal n. 64
dell'allegato 1 ORNI (3.77 e 3.93 V/m < 6 V/m).
6. 6.1. Stante
tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma
del giudizio impugnato.
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, che rifonderanno inoltre alla resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento di tali oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo (fr. 1'800.-) già versato
a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, è posto a carico dei
ricorrenti, in solido.
Gli insorgenti, con vincolo di solidarietà, rifonderanno inoltre a CO 1
complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera