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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 agosto 2016 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 1987 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista e immobiliare. Dopo aver appreso dell'esistenza di un procedimento penale a carico del fiduciario per il reato di amministrazione infedele, il 12 giugno 2013 Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti. Terminata la procedura penale a seguito della sentenza del 12 aprile 2016 del Tribunale federale (6B_1058/2015) con cui è stata confermata in ultima istanza la condanna di RI 1 a una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente, per il reato amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), il 10 maggio 2016 l'autorità di prime cure ha dapprima chiesto al fiduciario la trasmissione di alcuni atti e il 10 giugno 2016 gli ha fissato un termine per prendere posizione in merito al provvedimento di revoca.
B. Preso atto delle
osservazioni inoltrate dall'interessato, con cui quest'ultimo ha sostenuto che
le condanne subite non concernevano in alcun modo la sua attività professionale
di fiduciario, il 30 agosto 2016 l'Autorità di vigilanza ha revocato a RI 1
l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare e
commercialista, ordinandogli al contempo di
cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Vista l'entità
della pena inflitta e considerando il reato in questione contrario alla dignità
professionale, nonché commesso anche nell'esercizio della sua attività
professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti
dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti
dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
C. Contro la predetta pronuncia
RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento. Eccepiti preliminarmente una violazione del suo diritto di
essere sentito e un motivo di ricusa dell'autorità di prime cure in corpore,
egli sostiene, in sintesi, che i reati ritenuti a suo carico non siano stati
commessi nell'esercizio dell'attività di fiduciario e non siano contrari alla
dignità professionale, per cui non possono giustificare l'adozione del
contestato provvedimento. Ritenuti altresì i suoi trascorsi professionali e
istituzionali e l'assenza di rischio di recidiva, la condizione di ottima
reputazione e garanzia di attività irreprensibile sarebbe data in specie.
Infine, l'applicazione automatica e rigorosa della LFid da parte dell'autorità
di vigilanza, senza esame della fattispecie concreta, sarebbe lesiva del
principio di proporzionalità in rapporto alla libertà economica del ricorrente
a poter esercitare la professione.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Il
ricorrente solleva due questioni d'ordine formale. Da una parte lamenta un
atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte dell'Autorità di vigilanza
per aver ritenuto, contrariamente alla realtà, che il reato di amministrazione
infedele sarebbe stato commesso anche nell'esercizio dell'attività di
fiduciario, ciò che configurerebbe un caso tipico di ricusazione in corpore
dell'autorità atteso che non gli sarebbe stata anticipatamente comunicata la
composizione esatta dei suoi membri. Dall'altra sostiene che l'autorità di
prime cure abbia leso il suo diritto di essere sentito nella misura in cui
nell'ambito della procedura amministrativa aperta nei suoi confronti non gli
sarebbe mai stato mosso l'addebito di aver commesso un reato anche
nell'esercizio della sua attività professionale.
Le censure sono manifestamente infondate.
2.2. Premesso che la composizione dell'Autorità di vigilanza è nota e
consultabile sul sito internet dell'autorità (in particolare i membri del
Consiglio di vigilanza sono nominati dal Governo cantonale per un periodo di
quattro anni, cfr. art. 18 LFid e art. 2 e 3 del regolamento sull'organizzazione
e la gestione dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario del 6
novembre 2012; RL 953.155), quandanche si volesse ritenere che la medesima
abbia considerato a torto che il reato di amministrazione infedele era stato
commesso nell'esercizio dell'attività soggetta a autorizzazione - ciò che comunque
attiene al merito della vertenza e sarà analizzato in seguito - non si potrebbe
ancora concludere per l'esistenza di un caso di ricusa dei suoi membri. Per
costante giurisprudenza infatti un errore procedurale, d'apprezzamento o
nell'applicazione del diritto sostanziale - quandanche fosse dimostrato - non
fonda di per sé un'apparenza di prevenzione. Diverso può semmai essere il caso se
un'autorità amministrativa o giudiziaria ha commesso errori particolarmente
grossolani o ripetuti, che devono essere considerati come una lesione grave
degli obblighi della carica (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 115 Ia 400; STF
2C_629/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1), ciò che però non si avvera
assolutamente nel caso concreto. L'insorgente d'altronde non fornisce alcuna
ulteriore spiegazione sul perché quanto ritenuto dall'autorità nell'ambito
della valutazione del caso specifico configurerebbe un atteggiamento prevenuto
nei suoi confronti, disattendendo così anche il suo obbligo di motivazione
(art. art. 70 cpv. 1 LPAmm).
2.3. Per quanto attiene al diritto di essere sentito, secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti di tale diritto sono determinati
innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura
al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo
tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che
devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua
posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid.
5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne
l'assunzione (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1).
Ora in concreto, va considerato che con scritti del 12 giugno 2013, 10 maggio
2016 e 10 giugno 2016 l'Autorità di vigilanza ha chiaramente comunicato
l'apertura di una procedura amministrativa e prospettato la possibilità di una
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario in
relazione alle condanne penali subite dall'insorgente, tra le quali la condanna
definitiva del 12 aprile 2016, con il che era evidente che l'autorità avrebbe
valutato i reati penali imputati al ricorrente e di conseguenza stabilito se
questi fossero o no connessi alla professione soggetta a autorizzazione, ciò
che - in caso affermativo - ne avrebbe comportato la revoca. All'insorgente
d'altronde era stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima
dell'emanazione della contestata decisione, ciò che esso ha fatto con l'ausilio
di uno sperimentato legale prendendo posizione proprio in merito al rapporto
tra gli illeciti ritenuti e l'esercizio della professione di fiduciario, con il
che si deve concludere che i suoi diritti di parte non sono affatto stati
disattesi.
3. Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -
tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività
irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima
reputazione, rispettivamente non garantisce
un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena
pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva
superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5
anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio
della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti
il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La
revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente precisa di essere stato condannato, nella
sua veste di sindaco del Comune di __________, per avere ritardato l'avvio
delle procedure esecutive ai fini della riscossione di debiti per le proprie
imposte comunali e per le tasse d'uso delle canalizzazioni e i contributi per
l'acqua potabile dovuti da due condomini da lui amministrati, non trasmettendo
- rispettivamente non facendo trasmettere - le domande di esecuzione alla
persona competente a dar loro seguito; debiti che sono poi stati interamente
saldati. Sostiene pertanto che l'Autorità di vigilanza abbia errato nel
ritenere che quanto rimproveratogli in sede penale sarebbe stato commesso
nell'esercizio dell'attività di fiduciario - segnatamente nell'ambito della
gestione dei due condomini da esso amministrati - e sarebbe quindi contrario
alla dignità professionale. Considerato dunque come non vi sia mai stato alcun
comportamento professionale censurabile da parte sua e vista la prognosi favorevole
in merito al rischio di recidiva, ciò che ha portato alla sospensione
condizionale della pena inflittagli, ritiene di adempiere la condizione di cui
all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid. Lamenta infine la violazione del principio
della proporzionalità in relazione alla sua libertà economica ad esercitare la
professione in parola.
4.2. Anzitutto va rammentato che il Tribunale federale ha in più occasioni
sottolineato come l'interesse pubblico perseguito dall'intera LFid sia quello
di garantire, tramite lo strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di
prestazioni, dando maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze
uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre
2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n.
22 consid. 5.2 e 5.3,
2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21
dicembre 1990 consid. 3b). L'attività del fiduciario, per qualsiasi delle tre
categorie disciplinate dalla LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto
con interessi patrimoniali altrui per la cui gestione egli deve essere idoneo,
formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse pubblico
del cittadino risiede proprio nel proteggerlo da un possibile danno,
salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti
dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività
senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF
2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010
consid. 5.4; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:
RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro
Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea
2002, pag. 42 segg.). In questo senso al fine di adempiere al proprio dovere di
dimostrarsi degno della considerazione che la professione impone (art. 13 lett.
a LFid), il fiduciario deve godere di ottima reputazione e garantire
un'attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lett. b LFid; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di
fiduciario, Lugano 2002, pag. 73). In relazione all'interesse pubblico
perseguito dalla LFid dunque, va ritenuto che il requisito di cui all'art. 8
cpv. 1 lett. b LFid fa difetto in presenza di una condanna di natura tale da
sminuire sensibilmente la stima e la fiducia di cui un fiduciario deve godere
presso il pubblico (Mini, op.
cit., pag. 75).
Atteso che per giustificare una revoca il reato per il quale il fiduciario
viene condannato non deve necessariamente essere stato commesso nell'esercizio
dell'attività professionale in parola e che, come giustamente rileva il
ricorrente, l'amministrazione infedele aggravata è stata commessa in qualità di
sindaco e non quale amministratore dei due condomini debitori delle tasse
causali, va stabilito se il comportamento da lui tenuto e che ha portato alla
sua condanna in sede penale sia o no contrario alla dignità professionale ai
sensi della LFid.
4.3. Giusta l'art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione
infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. L'adempimento della
fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una
soggettiva: è necessario che l'autore abbia avuto una posizione di gerente, che
egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell'ambito di tale funzione,
che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o
con dolo eventuale (Bernard Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, III ed., Berna 2010, n. 2 e segg. ad
art. 158; Marcel Alexander Niggli,
in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, III ed., n. 11 e segg. ad
art. 158). Nel caso aggravato di cui all'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, il giudice
può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha
agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L'art. 158 CP
punisce l'uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si
parla di "Treubruch" da parte di chi ricopre una "Garantenstellung",
ovvero un ruolo di garante. Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri
di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato
ufficiale, da un negozio giuridico (Mini,
op. cit., pag. 225 e 226 e riferimenti) o anche da una gestione d'affari senza
mandato.
Come si evince dalla sentenza del 12 aprile 2016 del Tribunale federale (e da
quella precedente, sentenza 17.2014.77/108 del 22 agosto 2015 della Corte di
appello e revisione penale), il ricorrente è stato riconosciuto gestore ai
sensi del sopracitato disposto poiché i poteri e le competenze attribuite al
sindaco - all'epoca pure responsabile del dicastero delle finanze - lo ponevano
in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, a maggior ragione
visto che il sindaco è di fatto a capo del Municipio. L'Alta Corte ha poi confermato
la violazione da parte sua degli obblighi che gli incombevano in virtù della
sua carica e meglio il dovere di gestire e trasmettere ai destinatari per i
loro incombenti la corrispondenza, le petizioni, i rapporti e le istanze
indirizzate al Comune (art. 119 lett. b della legge organica comunale del 10
marzo 1987; RL 181.100; LOC), tra cui anche le domande di esecuzione (art. 110
cpv. 1 lett. b), e il dovere di vigilare sull'attività dei dipendenti (art. 118
cpv. 3 LOC). Con la frase "lasala lì che pö paghi" il
ricorrente aveva di fatto chiesto (benché implicitamente) di lasciare in
sospeso (e dunque di non far proseguire) le procedure esecutive riferite ai
suoi debiti d'imposta comunali e alle tasse causali dovute dai condomini da lui
amministrati, impedendo così che chi di dovere fosse investito della questione,
nonché ostacolando di conseguenza il corretto funzionamento
dell'amministrazione comunale e, in definitiva, esponendo a rischio l'attivo
comunale, patrimonio che egli era tenuto a salvaguardare. Nei suoi confronti è
stato inoltre ritenuto il caso aggravato in quanto la violazione dei suoi
obblighi era tesa a conseguire un indebito profitto per sé e per i condomini da
lui amministrati, e meglio una posticipazione del pagamento dei tributi dovuti.
Benché i suddetti reati non siano stati commessi nello svolgimento della sua attività
di fiduciario, di fatto è proprio in virtù delle similitudini che esistono tra il
genere di doveri di cui il ricorrente era investito quale sindaco e quelli che
incombono a un qualsiasi gestore sul piano professionale quale amministratore
del patrimonio altrui, che è stata ritenuta la sua responsabilità penale. Ora,
come visto, l'art. 13 LFid prevede una serie di doveri generali a cui il
fiduciario è tenuto. Tra questi (lett. a del citato disposto) quello di operare
in modo coscienzioso e di dimostrarsi degno della considerazione che la sua
professione e la sua funzione impongono. In virtù del dovere di fedeltà il
fiduciario deve sempre agire nell'interesse del cliente per il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali, rispettivamente deve astenersi da
comportamenti che potrebbero nuocere al cliente, evitando altresì dei conflitti
di interesse (Mini, op. cit., pag.
88). In questo senso, la LFid, in relazione con l'art. 158 CP, ha il merito di
contribuire a determinare quelli che sono gli obblighi derivanti al gestore in
virtù della legge (Mini, op. cit., pag. 227). Non garantisce poi un'attività
irreprensibile chi agisce in modo contrario al diritto, in particolare chi
commette dei delitti contro il patrimonio previsti dal CP (Mini, op. cit., pag.
90).
In definitiva dunque, indipendentemente dal fatto che nel caso specifico si
trattava del patrimonio comunale e non di quello di una società o di interessi
finanziari legati a immobili, il ricorrente ha di fatto violato il suo obbligo
di gestione e salvaguardia del patrimonio di un'entità affidatagli, con il che è
a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto le violazioni da lui
commesse di natura tale da compromettere la fiducia della clientela e del
pubblico in generale. Ciò vale a maggior ragione se si considera che in specie degli
atti delittuosi di cui si è detto sopra ha profittato il ricorrente stesso e
due altre entità da lui amministrate quale fiduciario, che i contributi non
pagati consistevano in ingenti importi (in totale oltre fr. 400'000.-) e che
l'amministrazione infedele è stata commessa su di un lungo periodo (dal 2003 al
2013). Non giova al ricorrente pretendere che l'autorità penale non avrebbe
affrontato la questione della responsabilità del vicesindaco e del segretario
comunale. Premesso che in casu il segretario comunale è stato ritenuto correo
dei medesimi reati, per consolidato principio in diritto penale ognuno risponde
per le proprie colpe personali per infrazioni che commette personalmente con un
comportamento attivo o passivo (Ursula Cassani,
Sur qui tombe le couperet du droit pénal?, Responsabilité personnelle,
responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise in: Journée 2008
de droit bancaire et financier, Ginevra 2008, pag. 55), per cui un'eventuale
responsabilità penale di altri non permetterebbe comunque di escludere quella
dell'insorgente. Non può essere poi seguito il ricorrente laddove sostiene che
sarebbe fatto notorio che i municipi non provvedono sistematicamente e
tempestivamente all'esazione di tutte le imposte e ciononostante le autorità
penali non aprirebbero procedimenti penali a carico dei sindaci e dei
municipali. Indipendentemente dal fatto che quanto afferma il ricorrente sia
vero o no (ciò di cui comunque si dubita fortemente), basti rilevare che
nessuno può prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia
disattesa anche a suo vantaggio; fanno eccezione i casi in cui l'autorità si
rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati
interessi pubblici o privati prevalenti (STA 52.2012.215 del 16 dicembre 2013,
52.2010.24 del 28 luglio 2010 consid. 5.1 e rinvii ivi citati), ciò che in
specie non si avvera già solo in considerazione degli interessi pubblici in
gioco. Ad ogni modo poi tale argomento andava semmai fatto valere in sede
penale per escludere la propria responsabilità; non risulta invece dirimente
per decidere del provvedimento di revoca susseguente alla condanna penale. Nemmeno
le considerazioni che hanno portato i giudici penali a sospendere condizionalmente
la pena inflitta permettono di giungere a diversa conclusione. Ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 LFid, la revoca dell'autorizzazione si impone infatti dal
momento che il fiduciario viene condannato per reati intenzionali contrari alla
dignità professionale poiché una delle condizioni per il rilascio del permesso
in parola, e meglio quella dell'ottima reputazione e della garanzia di attività
irreprensibile, viene meno; ciò comporta che per un certo periodo - cinque o
dieci anni - l'interessato non possa sollecitare nuovamente il rilascio
dell'autorizzazione poiché difetta di una delle esigenze personali. È
d'altronde irrilevante se vi sia o no un rischio di recidiva, così come la
situazione personale dell'interessato (segnatamente i trascorsi professionali e
istituzionali), per cui le considerazioni espresse in questo senso dal
ricorrente non hanno alcuna valenza per l'applicazione della LFid.
Non è neppure necessario stabilire in questa sede se una condanna per
amministrazione infedele debba sempre e comunque comportare una revoca
dell'autorizzazione in parola, atteso che nel caso di specie il comportamento
sanzionato, come visto, è di tutta evidenza contrario alla dignità
professionale. Vale tuttavia la pena di osservare che, nel ventaglio delle
infrazioni previste in Svizzera, i reati contro il patrimonio - e in
particolare l'amministrazione infedele che punisce proprio la violazione di un
dovere di amministrazione e salvaguardia degli interessi patrimoniali altrui -
sono quelli più suscettibili di comportare un'indegnità ai sensi della LFid.
Per quanto attiene infine al preteso mancato esame della fattispecie concreta,
ciò che comporterebbe una violazione della libertà economica in relazione al
principio della proporzionalità, al di là delle censure esposte e trattate
sopra, nemmeno il ricorrente precisa ulteriormente in che modo l'autorità
resistente avrebbe omesso di considerare gli elementi specifici del caso,
disattendendo così, nuovamente, il suo obbligo di motivazione (art. art. 70
cpv. 1 LPAmm).
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera