|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2016 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 14 settembre 2016 (n. 4005) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio 2016 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi ad una perizia specialistica; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è nato il __________
1989, ed ha conseguito la licenza di condurre il __________ 2008.
b. Negli anni scorsi, RI 1 ha subito una
revoca di 8 mesi della licenza di condurre in prova (dal 26 agosto 2011
al 25 aprile 2012) a seguito di un'infrazione
grave. In particolare, il 26 agosto 2011,
verso le ore 00.45, egli ha condotto un veicolo (__________) in stato di
ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.98 gr. per
mille). In quelle condizioni, egli ha urtato, tamponandolo, un veicolo fermo e
inoltre, percorrendo una strada in contromano, ha urtato uno scooter
regolarmente transitante, allontanandosi in entrambi i casi e omettendo di
conformarsi ai suoi doveri legali in caso d'infortunio (cfr. decisione 8 novembre
2011 della Sezione della circolazione).
B. a. Il 25 febbraio
2016, verso le ore 11.15, mentre circolava alla guida del veicolo __________ targato
__________, RI 1 è incappato a __________ in un fermo di polizia, nell'ambito
del quale è stata riscontrata a bordo del suo veicolo la detenzione, non
autorizzata, di un quantitativo pari a ca. 44 grammi di marijuana (rimanente
della sostanza, circa mezzo etto, che aveva acquistato la settimana precedente,
per il proprio consumo personale). Interrogato dagli agenti di polizia, il
rubricato ha ammesso di fumare circa 0.7 grammi di marijuana al giorno, per un
totale di 756 grammi lordi negli ultimi 3 anni.
b. Ravvisando nell'accaduto una contravvenzione all'art. 19a della legge federale
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), il 14 marzo 2016, il competente
Procuratore pubblico l'ha condannato ad una multa di fr. 200.-. La
decisione penale è passata in giudicato.
c. Nel frattempo, venuta a conoscenza del rapporto di polizia, il 9 marzo 2016 la Sezione della circolazione ha
ordinato nei confronti di RI 1 un accertamento medico e laboratoristico
preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore, presso l'Unità
di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT). Tale provvedimento è rimasto
incontestato.
d. Preso atto del rapporto medico preliminare
- che indicava la necessità di un ulteriore approfondimento peritale, dopo aver
riscontrato in tre analisi di urine la
presenza di THC-11-carbossilico (THC-COOH) e, in una, di benzoilecgonina
e ecgoninametilestere (metaboliti della cocaina), indicatori di un consumo di
cannabis e cocaina - con decisione 30 maggio 2016, la Sezione della
circolazione ha revocato all'amministrato a titolo preventivo e cautelativo la
licenza di condurre, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia
specialistica presso l'UMPT, a cura della dr. med. __________, medico del
traffico SSML.
La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d della legge
federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e
30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27
ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Con giudizio 14
settembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale
ricorso l'effetto sospensivo.
Alla luce del rapporto medico preliminare, delle dichiarazioni del ricorrente e
delle ulteriori analisi e rapporti da lui prodotte - che permetterebbero di
escludere, verosimilmente, che egli abbia consumato sostanze dopo il 24
febbraio 2016, ma che attesterebbero comunque che prima di allora fosse un
consumatore cronico - il Governo ha ritenuto che la misura disposta nei suoi
confronti fosse giustificata e appropriata.
D. Avverso quest'ultimo
provvedimento, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ribadisce che non avrebbe più consumato cannabis dopo il fermo di
polizia avvenuto il 25 febbraio 2016, ciò che sarebbe dimostrato dal
complemento di analisi delle urine del 14 giugno 2016 del laboratorio dell'Istituto
alpino di chimica e tossicologia di Olivone (IACT) e da un'ulteriore analisi
negativa delle urine del 27 settembre 2016. L'analisi del capello a cura dello
IACT, a cui il ricorrente si è sua sponte sottoposto il 22 giugno 2016,
escluderebbe invece un consumo di cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo
(avvenuto il 22 giugno 2016); sostanza che egli nega di aver mai assunto. Non
vi sarebbero pertanto motivi per sospettare di una sua dipendenza da
stupefacenti, né seri dubbi per dubitare della sua idoneità alla guida,
ritenuto anche che non avrebbe precedenti di guida sotto l'influsso di sostanze.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Governo, senza formulare particolari
osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati della
decisione 8 novembre 2011 della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre in prova (cfr.
art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il
ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
il conducente non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre
con sicurezza veicoli a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b, 16d cpv. 1 lett.
a LCStr) o soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida
(art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità
competente deve adottare una misura di
sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei
e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato
(art. 16d cpv. 1 LCStr).
La licenza potrà essere nuovamente rilasciata se è scaduto un eventuale termine
di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può
comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
2.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di
tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -
durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della
sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche
il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso
sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita
al consumo di droga non è più in grado di
scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un
rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste
sostanze stupefacenti (DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c, 124 II
559 consid. 3d).
Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di
canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo,
sono ben più determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi
precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la
sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015
consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).
2.3. Se vi sono dubbi sull'idoneità alla guida, vanno ordinati i necessari
accertamenti in merito (cfr. art. 15d LCStr e art. 28a OAC). L'art. 15d cpv. 1 elenca, seppur in modo non
esaustivo, le fattispecie principali (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono
la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti,
che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un
elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza
del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un
accertamento di medicina del traffico nel caso in cui vi sia un sospetto di
dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono
concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla
guida del conducente (STF 1C_339/2016 del 7
novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4,
1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche
non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo
sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli
stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6; 1C_446/2012 del
26 aprile 2013 consid. 3.2).
2.4. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la
licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per
giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando
viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II
396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata, consid. 3.1 e rimandi; 1C_111/2015 del
21 maggio 2015, consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è
infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della
circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di
condurre prima dell'esito degli accertamenti.
A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del
conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio
giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di
tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della
procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492
consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017, consid.
2.2; 1C_339/2016 citata, consid. 3.1).
3. 3.1. In concreto, la Sezione della circolazione ha
disposto nei confronti del ricorrente la revoca a titolo preventivo della
licenza di condurre, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia
specialistica, ritenendo che vi fossero importanti indizi per dubitare
seriamente dell'idoneità alla guida, alla luce del rapporto 25 febbraio 2016
della Polizia cantonale e della relazione medica preliminare 24 maggio 2016 di
cui si è detto in narrativa. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, che
ha confermato tale provvedimento, considerando anche gli ulteriori elementi
(test del capello, complemento di analisi delle urine) apportati dal ricorrente
in sede di ricorso. Il giudizio regge alle critiche del ricorrente, che afferma
di aver interrotto il suo consumo dopo il fermo di polizia e di non essere
dipendente dalla sostanza.
3.2. Determinante in concreto è il fatto che tutti gli accertamenti preliminari
sin qui raccolti confermano che il ricorrente non è solo un consumatore
occasionale di canapa, ma duraturo, regolare e non misurato. Dal verbale d'interrogatorio
25 febbraio 2016 annesso al citato rapporto
di polizia risulta infatti che il ricorrente ha pacificamente ammesso di fumare
quotidianamente all'incirca 0.7 grammi di marijuana al giorno per un
totale di 756 grammi lordi in 3 anni,
ovvero di un quantitativo pari ad almeno 1-2 joint, ogni giorno (cfr.
per analogia la sentenza 17 febbraio 2016 della III. Corte amministrativa del
Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2016 15, laddove un rischio di
dipendenza è già stato ritenuto a fronte di un consumo di 0,5 gr di canapa al
giorno, corrispondente almeno ad un joint giornaliero). Dallo stesso
emerge inoltre che egli fa uso di questo stupefacente da circa 8 anni e che nel
tempo il suo consumo è aumentato (il mio primo consumo risale al 2008, poco
dopo la morte di mio padre. Solo ultimamente però ho aumentato le quantità di
droga utilizzata) e, peraltro, che ha una certa dimestichezza nel reperire
la droga (non sono in grado di definire l'identità di queste persone [spacciatori].
Mi reco sul posto e capisco chi vende, lo avvicino e concordiamo l'acquisto).
Un simile consumo di cannabis è stato confermato dal rapporto preliminare
sull'idoneità stilato dal medico del traffico, che ha indicato la necessità di
procedere ad ulteriori approfondimenti sulla
base di tre analisi positive delle urine; anche in tale ambito il ricorrente
non ha smentito le proprie abitudini di consumo (pur affermando che avrebbe
interrotto quando è stato convocato per il presente accertamento).
Ulteriore conferma giunge inoltre dal citato complemento 14 giugno 2016
del Laboratorio di Chimica e Tossicologia (LCTOX) dello IACT, che ha sottoposto
ad ulteriore analisi qualitative di conferma e quantitative LC-MS/MS i
precedenti campioni: anche da questo documento emerge un consumo di canapa da
parte del ricorrente che, anche se non fosse perdurato dopo il 24 febbraio 2016
(come egli afferma), va considerato cronico (cfr. citato complemento
laddove spiega che i risultati analitici confermano un consumo cannabis che,
nel caso di un consumatore cronico, può essere avvenuto anche numerose
settimane prima dell'inizio del protocollo. I valori delle concentrazioni di
THC-COOH normalizzati sono decrescenti e sembrano stabilizzarsi nel secondo e
terzo prelievo). Va nondimeno annotato che tale consumo - a questo
stadio - non risulta invece verosimilmente abbinato a un consumo regolare di
altre sostanze (cocaina), come rilevato dal Governo. L'ipotesi, risultante dal citato rapporto preliminare (a seguito delle tracce
in un'analisi di urina dei metaboliti benzoilecgonina e ecgoninametilestere) è
stata infatti apparentemente confutata dalle analisi del capello prodotte dal
ricorrente dinnanzi al Governo.
3.3. A fronte di tutto ciò, considerato che il ricorrente - sulla base
delle citate analisi e delle sue stesse dichiarazioni - risulta un consumatore
cronico di canapa, che fa da diversi anni un uso quotidiano e importante di
questa sostanza, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano
concreti indizi per dubitare seriamente che egli abbia perlomeno una ridotta
capacità di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore
rispettivamente che presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto
l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale pericolo per la
sicurezza stradale. Occorre pertanto che l'interessato venga sottoposto ad una
perizia d'idoneità di medicina del traffico.
Contesto nel quale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la sua
situazione personale, indagando maggiormente le sue abitudini di consumo
(frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di canapa e di eventuali
altri stupefacenti e/o alcool) e sulla sua personalità, i suoi precedenti e il
suo rapporto con gli stupefacenti e la guida, inclusa l'asserita astinenza
frattanto ritrovata (come sostiene il ricorrente appoggiandosi anche ad un un'analisi
negativa delle urine del laboratorio Unilabs del 27 settembre 2016, doc. 8). Contrariamente
a quanto pretende il ricorrente, quest'ultima circostanza non è infatti decisiva,
ma al contrario - unitamente a tutti gli altri aspetti determinanti - andrà
approfondita in sede di perizia medica. A questo stadio non occorre invece che
una dipendenza rispettivamente una sua
inidoneità alla guida sia già dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di
verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz
und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo
2015, ad art. 15d SVG, n. 41).
3.4. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, RI 1 va
estromesso dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della
circolazione stradale (cfr. nello stesso senso: Weissenberger,
op. cit., ad art 15d SVG, n. 43; sentenza 28 novembre 2014 della
III. Corte amministrativa del Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2014
217). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va infatti
ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato
(cfr. anche Kai Knöpfli, Die
heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016,
2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la
psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza,
limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32
consid. 5.2; 124 II 559 consid. 4a). Non va inoltre dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione
al consumo e alla detenzione di stupefacenti (decreto d'accusa 14 marzo
2016) e che non gode neppure di un'ottima reputazione quale conducente.
Ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto l'influsso di
stupefacenti, alla fine del 2011 egli ha comunque già subito una revoca di 8
mesi per un'infrazione grave, e meglio per
guida in stato di ebrietà (con una concentrazione molto elevata di alcol, consid.
Ab) dimostrando - perlomeno in quell'occasione - di non saper scindere l'uso
di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcol) dalla guida.
Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di
condurre veicoli a motore per motivi professionali, peraltro non meglio
specificati.
Pertanto, essendo seriamente messa in dubbio
l'idoneità del ricorrente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non
è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima
dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile
misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré
du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. pag. 122). Va da sé che la
perizia a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo
diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima dell'adozione
di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora la perizia dovesse
confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà
essere tempestivamente revocata.
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene
che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre,
abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del
traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di
conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
5.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.
6.Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera