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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2016 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione 8 settembre 2016 (n. 137) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.-, a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 14 giugno 2016 l'avv. __________ ha segnalato all'allora presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (in seguito: OATI) il comportamento a suo dire inammissibile ed insolente tenuto dall'avv. RI 1, qui ricorrente, nell'ambito di una procedura civile pendente davanti alla Pretura del Distretto di __________, in relazione alla successione di __________.
Nella segnalazione - che il presidente dell'OATI ha successivamente trasmesso per competenza alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) - il denunciante, patrocinatore di __________, figlio della defunta, ha in particolare rimproverato al collega, che rappresenta una delle di lei figlie (__________), di avere travalicato i limiti della decenza per essersi espresso in maniera ingiuriosa oltre che diffamatoria sia verso di lui che verso il suo assistito (ma anche del di lui padre, __________).
b. Preso atto di tale segnalazione, il 23 giugno 2016 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1; cura e diligenza, dignità professionale).
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Pur dando atto di essere stato piuttosto crudo, ha spiegato che la qualifica - ribadita ancora in quella sede - di spregiudicati farabutti riferita ai signori __________ sarebbe legittima in quanto questi ultimi sosterrebbero da anni davanti alla Pretura una tesi truffaldina: essi continuerebbero infatti a prevalersi di una falsa ricevuta (datata 18 novembre 2003) per dimostrare il rimborso - in realtà mai avvenuto - di un prestito di fr. 400'000.- che la madre aveva a suo tempo concesso al figlio __________. La tesi ricorsuale sarebbe dimostrata da uno scritto e da un'annotazione, entrambi datati 3 marzo 2015 ma emersi solo in tempi più recenti, in cui __________ darebbe atto che la ricevuta è falsa e che l'importo in questione non è mai stato rimborsato. Ulteriore conferma si troverebbe nel fatto che, proprio per il timore che in quel contesto potesse emergere la falsità della ricevuta, il collega abbia rinunciato a denunciarlo penalmente per le affermazioni contenute nei suoi scritti.
B. Con decisione 8 settembre 2016, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-.
La precedente istanza ha in particolare ritenuto che con l'accusa formulata nei confronti del collega e della controparte di avere agito truffaldinamente, espressa senza disporre di una decisione di condanna passata in giudicato e senza neppure aver avviato contro di loro una procedura penale, il denunciato avesse travalicato i limiti di una legittima energica difesa del proprio cliente, disattendendo così l'obbligo sancito dall'art. 12 lett. a LLCA di esercitare la professione di avvocato con cura e diligenza. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica (avendo il denunciato continuato ad utilizzare toni inammissibili, oltre che davanti alla Pretura, anche davanti alla Commissione) e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sostiene che gli epiteti e le accuse rivolti - e confermati ancora davanti a questa Corte - al collega e alla controparte siano legittimi. Nell'ambito della causa successoria che li oppone alla sua cliente, al fine di dimostrare il rimborso (in realtà mai avvenuto) del prestito concesso da __________ al figlio, essi avrebbero infatti continuato - malgrado i suoi avvertimenti -ad utilizzare una ricevuta che sapevano essere falsa, rendendosi così colpevoli di una tentata truffa processuale. A prescindere dall'esistenza di una condanna penale passata in giudicato, ciò sarebbe dimostrato segnatamente dall'annotazione datata 3 marzo 2015 e dalla lettera di medesima data indirizzata all'avv. __________, in cui __________ avrebbe dato atto che il prestito concesso dalla moglie al figlio non era mai stato rimborsato rispettivamente che la ricevuta 18 novembre 2003 era falsa. Contesta pertanto di essere incorso in una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, ritenendo di essersi limitato a difendere con adeguata energia la sua cliente e spiegando di avere rinunciato a denunciare il collega e la controparte al Ministero pubblico soltanto per risparmiare loro l'onta di una procedura e di una condanna penale.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il richiamo dalla Pretura del Distretto di __________, dell'incarto n. __________, sollecitato dal ricorrente, non appare atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia.
2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
2.2.
2.2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione
con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività
professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i
contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione
pubblica (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1
con rimandi; Walter
Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, ad art. 12, n. 12;
François Bohnet/Vincent Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161).
Il
principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare
al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera
unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel
modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei propri
clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri, senza
dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha diritto anche
all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue
esternazioni abbiano un’incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente
offensive. Una simile "libertà di retorica" è concessa all’avvocato
in considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del proprio
mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all’obiettività (cfr. STF
2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1, riassunta in JdT 2016 I 63; STF 6B_666/2011
del 12 marzo 2011 consid. 1.2 e rimandi).
2.2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente aggressivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_103/2016 citata, consid. 3.2.2, riassunta in JdT 2016 I 63; cfr. anche STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi; 2C_119/2016 citata, consid. 7.2 e 7.3 con rimandi).
2.2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che semplici supposizioni siano presentate come tali (STF 2C_620/2016 citata, consid. 2.2 con rimandi; 2C_103/2016 citata, consid. 3.2.3, riassunta in JdT 2016 I 63). Particolare riserbo s’impone quando l'avvocato accusa la controparte o un terzo di avere tenuto un comportamento penalmente rilevante: in tal caso egli deve poter dimostrare la veridicità di una simile affermazione mediante una decisione penale di condanna cresciuta in giudicato (STF 2A.499/2006 dell'11 giugno 2007 consid. 2.2 e riferimenti; 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 7.3; RDAT II-2001 n. 10 consid. 3c/bb). Non può del resto incombere all'autorità disciplinare di procedere ad approfonditi esperimenti probatori riguardo all'attendibilità di pretese accuse lesive dell'onore. Fintanto che non vi è un giudizio penale passato in giudicato, l'avvocato deve perciò esprimersi con la massima prudenza, utilizzando formulazioni che lascino chiaramente intendere che nei confronti della suddetta persona egli nutre per il momento soltanto un sospetto (STF 2A.499/2006 citata, consid. 2.2 e riferimenti). Una particolare prudenza s'impone con riguardo ad esternazioni contenute in comparse scritte: in questo caso l'avvocato ha modo di esprimersi con maggiore calma e ponderazione e deve quindi evitare gli eccessi che sarebbero ancora tollerabili se formulati oralmente (STF 2C_103/2016 citata, consid. 3.2.3; RDAT II-2001 n. 10 consid. 3b).
Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero indispensabili o se fossero invece eccessive ed inutilmente offensive (STF 2C_620/2016 citata, consid. 2.2; 2C_103/2016 citata, consid. 3.2.3).
2.3. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione (art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1). Tali obblighi sono peraltro anche rammentati dal codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell'11 novembre 2004 (CAvv; RL 3.2.1.1.4), secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza, coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico, avvalendosi solo di mezzi consentiti dalla legge (art. 4), si astiene da ogni attività contraria alla dignità professionale e alla fiducia in lui riposta (art. 7), non rivolge attacchi personali ai suoi colleghi (art. 25 cpv. 1) e mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità (art. 30).
3. 3.1. In concreto, nella decisione impugnata, la Commissione ha rimproverato all'avv. RI 1 di avere:
- in uno scritto, datato 25 aprile 2016 e indirizzato alla Pretura, definito il cliente del segnalante e suo padre "due spregiudicati farabutti che mentono sapendo consapevolmente e scientemente di mentire", insinuando che i due "abbiano tentato una truffa processuale" nei confronti della figlia rispettivamente sorella;
- in un successivo scritto del 24 maggio 2016 alla Pretura, qualificato di "concentrato di sciocchezze e falsità" la presa di posizione del collega, che sarebbe stato "smascherato" per avere, "con consumata maestria" tentato "di confondere la fattispecie", concludendo la comunicazione nei seguenti termini: "Alla luce di quanto precede, ritengo che ci siano tutti gli estremi per procedere penalmente nei confronti di questa combriccola di spregiudicati farabutti che persiste nell'agire truffaldinamente". La Commissione, senza peraltro dare specifico risalto al fatto che il ricorrente avesse ulteriormente confermato il contenuto delle sue precedenti lettere anche in uno scritto del 31 maggio 2016 inviato al collega, ha concluso che con le suddette esternazioni egli avesse travalicato i limiti di una legittima energica difesa del proprio cliente, disattendendo l'obbligo sancito dall'art. 12 lett. a LLCA di esercitare la professione di avvocato con cura e diligenza.
3.2. Ora, pur tenendo
conto del riserbo di cui deve dar prova l'autorità disciplinare, è innegabile
che negli scritti in questione l'insorgente abbia usato toni inammissibili nei
confronti della controparte e del collega, così come ritenuto dalla precedente
istanza. Essi contengono infatti degli apprezzamenti di carattere personale e
critiche che si rivelano inutilmente lesivi del loro onore, sia nella forma che
nel contenuto.
Anzitutto va considerato che le controverse affermazioni s’inserivano
nel contesto di un procedimento civile pendente dinnanzi alla Pretura di __________
(__________) in cui era in discussione una contestazione d’inventario sollevata
da __________ il 28 aprile 2015, a diversi mesi di distanza dalla sua
confezione (cfr. decisione 19 agosto 2016 del Pretore di __________).
Quest’ultimo - che non era comparso all’erezione dell’inventario (nonostante le
diverse convocazioni ricevute) - per il tramite dell’avv. __________ tentava di
rimettere in discussione una posta inventariata, e meglio il noto prestito di
fr. 400'000.- a suo favore, di cui il notaio divisore aveva accertato il
mancato rimborso (cfr. brevetto d’inventario, pag. 15 e seg.), nonostante la
citata ricevuta 18 novembre 2003. A quello stadio della procedura civile - come
sottolinea il ricorrente e come risulta dalla decisione 19 agosto 2016,
cresciuta in giudicato (cfr. ricorso, pag. 4) - oggetto di discussione era
unicamente l’ammissibilità di tale contestazione, che il Pretore ha poi
respinto siccome tardiva, senza entrare in considerazioni di merito (cfr.
citata decisione, pag. 7 e seg.).
Ora, già avuto riguardo a tale contesto - pur ammettendo che, di per sé,
il tema della falsità della ricevuta non era estraneo alla vertenza -, non è
invero dato di vedere per quale motivo l'insorgente avesse la necessità di
ricorrere a delle esternazioni tanto dure e offensive nei confronti della
controparte e del suo patrocinatore ai fini della soluzione della suddetta
controversia - più che altro di natura formale - e della tutela degli interessi
della sua cliente. L’avvocato che si fa inutilmente prendere la mano, ricorrendo
a mezzi o termini esageratamente rudi e lesivi dell’onore, di regola non
esercita infatti la sua professione con cura e diligenza, ritenuto che il suo
intervento deve limitarsi a quanto necessario allo scopo e che non può peraltro
risiedere nell’interesse del mandante indispettire a oltranza la controparte,
senza necessità, inasprendo ulteriormente la procedura (cfr. 2C_103/2016
citata, consid. 3.2.2) - che in concreto doveva procedere con le operazioni di
divisone (cfr. decisione impugnata, pag. 7). Ad ogni modo, conformemente alla
giurisprudenza sopra illustrata, ritenuto come non esista nei confronti dei
signori __________ alcuna condanna penale cresciuta in giudicato che attesti la
falsità della predetta ricevuta, è certo che il ricorrente avrebbe dovuto
esprimersi con maggior prudenza, scegliendo una formulazione che lasciasse
chiaramente intendere che quelli da lui esternati altro non erano che dei
semplici sospetti. Tanto più che, come annotato dalla precedente istanza, egli
non si era neppure rivolto alle competenti autorità penali per denunciare i
gravi fatti rimproverati alla controparte e all’avv. __________ - e da essi
fermamente respinti -, benché nulla, apparentemente, glielo impedisse. Passo
che, stando al suo scritto 15 maggio 2017 trasmesso al Tribunale, egli avrebbe
apparentemente intrapreso soltanto di recente. Non porta ad altra conclusione
la dichiarazione di "ammissione" di __________ di cui al doc. 9, che
secondo l'insorgente rappresenterebbe in sostanza la prova certa che - nelle
circostanze concrete - gli avrebbe anche permesso di formulare le proprie
accuse senza mezzi termini, prescindendo da qualsiasi cautela e senza dover
attendere un giudizio penale (cfr. ricorso, pag. 10 e seg.). Una simile
dichiarazione può in generale rafforzare dei sospetti, ma non può di certo
sostituire una sentenza di condanna; peraltro, quando ha proferito le critiche
offensive per le quali è stato sanzionato, il ricorrente neppure disponeva di
un tale elemento, di cui la sua cliente è venuta a conoscenza solo nell’agosto
2016 (cfr. scritto 12 agosto 2016 dell'insorgente alla Pretura di __________).
Da ultimo, altrettanto certo è che non spettava comunque alla Commissione - né
tanto meno incombe a questa Corte - valutare l’attendibilità dei suoi
rimproveri di natura penale e delle prove offerte per dimostrarli.
A fronte di tutto ciò, con la precedente istanza occorre concludere che,
definendo la controparte ed il di lei padre "due spregiudicati
farabutti" che tentano di commettere "una truffa
processuale" e accusando il loro patrocinatore di partecipare ad una "combriccola
di spregiudicati farabutti che persiste nell'agire truffaldinamente",
senza disporre di un giudizio penale cresciuto in giudicato che dimostrasse la
veridicità delle sue accuse, il ricorrente ha formulato - per di più in forma
scritta - delle semplici illazioni, sproporzionate alle circostanze e, già solo
nei toni, inaccettabilmente lesive dell'onore delle persone cui si riferivano.
Egli è quindi andato manifestamente oltre quanto consentito da una legittima
seppur energica difesa degli interessi della propria cliente, contravvenendo
così all'obbligo - prescritto dall'art. 12 lett. a LLCA - di esercitare la
professione con cura e diligenza.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. Egli non solo ha ripetutamente formulato (per di più in forma scritta) accuse gravissime nei confronti di un collega e della controparte, senza poterne comprovare la veridicità mediante una condanna penale passata in giudicato, ma ha anche utilizzato toni eccessivamente duri e sproporzionati rispetto alle circostanze, quindi di per sé inaccettabili. La violazione appare tanto più grave se si pon mente al fatto che il ricorrente ha continuato a ribadire i suoi apprezzamenti sia davanti alla Pretura (cfr. scritto 24 giugno 2016) sia nell'ambito della presente procedura disciplinare (davanti alla Commissione e ancora in questa sede), dimostrando così di non rendersi conto dell'illiceità delle sue dichiarazioni (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1259).
Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 2 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera