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Incarti n. 52.2016.543 52.2016.544 25.2016.545
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Marco Lucchini |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sui ricorsi 31 ottobre 2016 di
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a.
b.
c.
d. |
RI 1,
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contro |
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la decisione 12 ottobre 2016 (n. 4429) del Consiglio di Stato che ha respinto le loro istanze in materia di retribuzione dei docenti di scuola speciale; |
ritenuto, in fatto
A. Con separate istanze 24 giugno 2015, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, docenti di scuola speciale, hanno chiesto al Consiglio di Stato di accertare il carattere discriminatorio dell'art. 54 cpv. 2 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 (RDS; RL 2.5.4.1.1) concernente la retribuzione delle ore di assistenza alla refezione degli allievi, nonché di versare la differenza salariale per le prestazioni eseguite in tale ambito a decorrere da luglio 2010. A mente loro, il tempo dedicato all'assistenza alla refezione non si limiterebbe a una mera sorveglianza, ma comporterebbe compiti educativi. Tale attività andrebbe pertanto retribuita al pari delle normali ore lavorative e quindi in misura nettamente superiore al compenso di fr. 16.- orari oltre al pasto gratuito fissato dall'art. 54 cpv. 2 RDS. Seguendo il calcolo effettuato dal Tribunale cantonale amministrativo in una vertenza analoga concernente i docenti di scuola dell'infanzia (cfr. STA 53.2000.14 del 6 luglio 2004), lo stipendio afferente a un'ora di lavoro (ora amministrativa) andrebbe calcolato suddividendo il salario annuale per l'onere di lavoro complessivo del docente, composto dalle ore di insegnamento e da quello dedicato alle attività collaterali, segnatamente la preparazione. Secondo gli istanti, la retribuzione prevista dal regolamento sarebbe pure lesiva dell'art. 3 della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar; RS 151.1) dato che il lavoro di docente di scuole speciali è svolto per l'80% da donne e pertanto tipicamente femminile.
B. a. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport (DECS) ha analizzato la situazione e, con rapporto 8 ottobre 2015, ha
rilevato che la sorveglianza degli allievi di scuola speciale durante la
refezione costituisce un compito facoltativo per i docenti, diversamente da quanto
avviene per gli insegnanti di scuola dell'infanzia. Ha comunque proposto di
diversificare il trattamento dei docenti di scuola speciale distinguendo due
gruppi di allievi da sorvegliare: allievi A, ossia con problematiche molto
gravi che necessitano di essere fortemente assistiti e per i quali la presenza
del docente è necessaria e allievi B, vale a dire autonomi, la cui sorveglianza
può essere eseguita anche da altre persone al di fuori del corpo docente. Il
DECS ha pertanto suggerito di retribuire le ore dedicate alla refezione con un
compenso più affine al salario medio delle ore di carattere amministrativo
unicamente ai docenti che si occupano degli allievi A. All'interno di questo
gruppo ha a sua volta distinto gli allievi con handicap severi, per i quali ha
proposto di integrare a pieno titolo il momento della refezione nell'orario
scolastico, soluzione che non causerebbe costi aggiuntivi per lo Stato. Ha
inoltre segnalato la necessità di intavolare una trattativa con gli istanti
allo scopo di trovare una soluzione concordata volta a regolare la situazione
passata.
b. Con nota a protocollo della seduta del 21 ottobre 2015, il Consiglio di
Stato ha autorizzato il DECS ad aprire una trattativa con i docenti nel senso
proposto con il rapporto sopramenzionato.
c. Gli istanti hanno preso posizione per scritto. In estrema sintesi, hanno
ritenuto inopportuno creare due gruppi distinti di allievi, alla luce
dell'instabilità delle relazioni e della mutabilità delle casistiche, che, a
mente loro, imporrebbero di retribuire tutti i docenti di scuola speciale con
il medesimo compenso.
C. Preso atto che i docenti si sono dichiarati contrari alla proposta e hanno chiesto una retribuzione adeguata e uniforme per tutti i docenti di scuola speciale, con decisione 12 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto le istanze. Ha rilevato innanzitutto che le ore di assistenza alla refezione non sono paragonabili a un'ora di lezione poiché, a differenza di quanto disposto in ambito di scuola dell'infanzia, la refezione nelle scuole speciali non costituisce parte integrante dell'attività educativa di cui il docente titolare è responsabile. Inoltre, tale compito non è obbligatorio ed è svolto a turno dai docenti. Il Governo ha quindi considerato che l'attuale indennità tiene sufficientemente conto dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'attività e che una sua maggiorazione condurrebbe a una disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di docenti.
D. Contro la predetta
risoluzione RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Hanno ribadito le richieste e le
argomentazioni formulate dinanzi al Governo.
E. Al ricorso si è
opposto il Consiglio di Stato. Pur riconoscendo l'importanza del momento del
pasto, ha osservato che l'assistenza degli allievi può essere svolta anche da
terze persone e non necessariamente dai docenti. Diverso è il caso dei docenti
di scuola dell'infanzia, per i quali la refezione è parte integrante dell'attività
educativa. La retribuzione attuale dei docenti di scuola speciale non sarebbe
pertanto lesiva del principio di parità di trattamento. Non si giustificherebbe
del resto un trattamento diverso rispetto ai docenti di scuola elementare e
scuola media, dove pure possono esservi ragazzi con disabilità, problemi comportamentali
o legati all'alimentazione. Nessuna discriminazione indiretta basata sul sesso
sarebbe inoltre ravvisabile nel caso concreto, dato che la stessa indennità
versata ai ricorrenti, che svolgono una funzione tipicamente femminile, è
corrisposta pure ai docenti di scuola elementare, professione a connotazione è
sempre più femminile, e a quelli di scuola media, settore considerato neutro
dal profilo del sesso.
F. Con la replica, i ricorrenti hanno precisato le proprie tesi, in particolare per quanto attiene alla censura di disparità di trattamento basata sul sesso. Hanno sostenuto che la sorveglianza alla refezione svolta dai docenti delle scuole elementari, medie e speciali costituisce tempo di lavoro che, tuttavia, non è retribuito come tale ma con un'indennità inferiore. Soltanto in questi ordini di scuola, a forte rappresentanza femminile, si riscontrerebbe una norma secondo cui per un'ora di lavoro non si riceve lo stipendio, bensì un'indennità ridotta. Al contrario, nelle scuole post obbligatorie, settore neutro, un tale trattamento non sarebbe previsto.
G. Il Governo, con la replica, ha ribadito le proprie argomentazioni con motivi di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data dall'art. 32 cpv. 2 della legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL
2.5.4.4). La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente
interessati dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). I ricorsi,
tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere evasi con
un'unica decisione, così come richiesto dagli insorgenti (art. 76 cpv. 1
LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti. Del resto, gli insorgenti
non domandano l'assunzione di particolari prove, se non in modo del tutto
generico.
2. 2.1. Per prassi
costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini
generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che
nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico
situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura
tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non
devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro
similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la
decisione da prendere (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1; 129 I 113 consid. 5.1; 125
II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997
n. 10 consid. 3a; Jörg
Paul Müller, Die Grundrechte der
schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf
Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).
2.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i
dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.
Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale
nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. Nel rispetto del divieto
d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che
caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono
scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la
retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1; 131
I 105 consid. 3.1 con riferimenti; 129 I 162 consid. 3.2; 125 I 71 consid.
2c/aa). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi
oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA
52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1.; Vincent Martenet, L'égalité
de rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997,
pag. 825 seg.).
2.3. Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non
risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi quali
l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le
qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le
prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del
dipendente (DTF 131 I 105, consid. 3.1.; 123 I 1 consid. 6c; STF
8C_5/2012 del 16 aprile 2013, consid. 4 con riferimenti).
3. 3.1. Nella STA
53.2000.14 citata, questo Tribunale ha accertato che la retribuzione delle
docenti di scuola dell'infanzia incaricati della sorveglianza alla refezione
era lesiva del principio della parità di trattamento, poiché inferiore, senza valida
giustificazione, a quella dei colleghi senza obbligo di refezione. A
quell'epoca, i docenti di scuola dell'infanzia percepivano, per il tempo dedicato
alla presenza in mensa, un supplemento di fr. 2'000.- annui, oltre al pasto
gratuito. Tenuto conto del rispettivo onere lavorativo, la remunerazione dei
docenti con obbligo di refezione risultava discriminatoria per rapporto a
quella dei docenti senza refezione. La Corte ha quindi lasciato al legislatore
il compito di definire la soluzione più appropriata per rendere il salario dei
docenti di scuola dell'infanzia conforme al principio dell'uguaglianza.
3.2. Nella medesima sentenza, il Tribunale ha avuto pure modo di rilevare che l'impostazione dell'attività
svolta durante la refezione dai docenti di scuola elementare e da quelli di
scuola dell'infanzia è differente e impone un trattamento diversificato.
Ha pertanto giudicato corretto retribuire con un compenso superiore i docenti
di scuola dell'infanzia, in considerazione della valenza fondamentalmente
diversa del tempo dedicato alla refezione da questi ultimi rispetto a quello
dedicatovi dai docenti di un altro ordine di scuola. Il Tribunale è giunto a
tale conclusione rilevando innanzitutto che dal profilo organizzativo,
l'istituzione delle refezioni per gli allievi delle scuole dell'infanzia è
obbligatoria (art. 37 cpv. 1 legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare del 7 febbraio 1996; LSIE; RL 5.1.5.1). In questo ordine di scuola,
la refezione costituisce parte integrante dell'attività educativa e il docente
ne è responsabile (art. 37 cpv. 3 LSIE). Al contrario, è una mera facoltà per la
scuola elementare, dove peraltro il municipio può affidarne la sorveglianza sia
a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti d'idoneità (cpv. 4; cfr.
STA 53.2000.14 consid. 6.2).
4. Alle docenti e
ai docenti di scuola elementare, speciale e media per l'assistenza alla
refezione degli allievi è riconosciuto, oltre al pasto gratuito, un supplemento
di stipendio di fr. 16.- per 1 ora effettiva di assistenza (art. 54 cpv. 2
RDS).
Il Consiglio di Stato, a seguito della predetta sentenza del Tribunale (STA 53.2000.14)
ha rinunciato ad attribuire un'indennità per le ore di assistenza alla
refezione ai docenti di scuola dell'infanzia, il cui salario comprende ora
l'insieme dell'attività lavorativa. La posizione dei predetti insegnanti ha quindi
una classificazione diversa a seconda che svolgano o no l'assistenza alla refezione:
il docente con refezione è inserito nelle classi 25-27 dell'organico, il
docente senza refezione nelle classi 23-25 (cfr. regolamento concernente le
funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 24 febbraio 2016;
RClass; RL 2.5.4.1.2) L'art. 54 cpv. 1 RDS prevede poi che sullo stipendio
annuo riconosciuto alle docenti e ai docenti di scuola dell'infanzia con refezione
è applicata una trattenuta di fr. 1'440.- per il pranzo, a esclusione dei
docenti per i quali si applica l'art. 7 cpv. 3 LStip.
5. 5.1. A mente dei
ricorrenti, il tempo dedicato all'assistenza alla refezione da parte dei
docenti di scuola speciale andrebbe remunerato come un'ora di lavoro
amministrativa, come avviene per i docenti di scuola dell'infanzia. Le due
situazioni sarebbero infatti paragonabili e meriterebbero il medesimo
trattamento. Al contrario, i docenti di scuola elementare e media svolgerebbero
un compito diverso, meno impegnativo, limitato alla semplice sorveglianza degli
allievi.
Il Consiglio di Stato ha giustificato il diverso trattamento tra i docenti di
scuola speciale e quelli di scuola dell'infanzia sostenendo che per i primi
l'attività di assistenza alla refezione costituirebbe un compito facoltativo remunerato, mentre per i secondi una
mansione obbligatoria, integrativa dell'attività educativa. Pur offrendo il docente di scuola speciale una presenza
qualificata, la sorveglianza alla refezione non si spingerebbe oltre
all'accompagnamento e all'aiuto in caso di necessità. Non richiedendo
particolari competenze pedagogiche o didattiche, il compito potrebbe essere svolto
anche da terze persone.
5.2. È pacifico, ne danno atto anche le parti in causa, che la retribuzione
attuale delle ore di assistenza alla refezione, di fr. 21.- orari (compreso il
costo del pranzo, stimato in fr. 10.-), è inferiore a quella che andrebbe
corrisposta per un'ora di lavoro (ora amministrativa), che il DECS, applicando
i parametri indicati dai ricorrenti ed estrapolati dalla citata sentenza del 6
luglio 2004 di questo Tribunale, ha calcolato ammontare in media a fr. 41.-.
Occorre pertanto verificare se tale modalità di retribuzione sia o no
discriminatoria nei confronti dei docenti di scuola dell'infanzia, il cui
stipendio è stato adeguato in modo da remunerare le prestazioni di assistenza
alla mensa al pari delle ore di lavoro amministrative.
5.2.1. Il DECS, nel suo rapporto 8 ottobre 2015, ha riconosciuto che in taluni
casi la presenza del docente di scuola speciale è necessaria. Si tratta degli
allievi con problematiche molto gravi (allievi A) che vanno
fortemente assistiti, allievi che non hanno costruito ancora delle autonomie
quotidiane di base o allievi che necessitano di vigilanza ed accompagnamento
dell'adulto per poter portare a termine un pasto pur essendo capaci di mangiare
da soli.
In questi casi, le attività svolte dai docenti di scuola speciale e da quelli
di scuola dell'infanzia durante la refezione sono senz'altro paragonabili. Benché la legge non annoveri
esplicitamente tale compito tra gli oneri imposti al docente di scuola speciale,
né lo definisca espressamente come parte integrante dell'attività educativa, è
innegabile che l'assistenza prestata al momento del pranzo di allievi
con grosse difficoltà, la cui carenza di autonomia rende necessaria la presenza
dell'insegnante, non presenti differenze con le prestazioni dei docenti di
scuola dell'infanzia tali da giustificare una minore retribuzione. In effetti,
l'accompagnamento durante la refezione degli allievi che necessitano di aiuto a
causa di difficoltà sensoriali, motorie, cognitive, psichiatriche e comportamentali
non si riduce a una mera presenza passiva ma richiede una presa a carico
attiva, senz'altro paragonabile all'impegno dell'insegnante di scuola
dell'infanzia, laddove anche in questo ordine di scuola l'allievo non ha ancora
acquisito una completa autonomia nell'affrontare il momento del pasto e
necessita di supporto.
5.2.2. Diversa conclusione si impone per contro laddove gli allievi di scuola
speciale godono di sufficiente autonomia (allievi B). In questi casi, la
distinzione non si appalesa in effetti lesiva del principio della parità di
trattamento. Il compito dei docenti appare distinto
e accessorio alla normale attività di insegnamento. Essendo essenzialmente consacrato
alla sorveglianza degli alunni, senza che siano richieste particolari misure di
assistenza, il compito potrebbe essere svolto anche da altre persone al
di fuori del corpo docenti. Per quanto le scuole speciali siano frequentate da
allievi che presentano problematiche particolari che non consentono la loro
scolarizzazione regolare, tale attività non è diversa da quella svolta dai
docenti di scuola elementare e media che pure possono essere chiamati a gestire
situazioni altrettanto impegnative. Nella misura in cui i docenti di scuola
speciale sorvegliano gruppi di allievi sufficientemente autonomi, l'indennità
di cui all'art. 54 cpv. 2 RDS non viola quindi il principio di uguaglianza.
D'altra parte, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito nella
predetta decisione, tutelando il differente trattamento tra i docenti di scuola
elementare e media e quelli di scuola dell'infanzia (cfr. supra, consid.
3.2).
6. 6.1. Gli art. 8
cpv. 3 Cost. e 3 LPar vietano ogni discriminazione diretta e indiretta di uomini e donne nei rapporti di lavoro
a causa del sesso, sancendo in
particolare il diritto ad un salario
uguale per un lavoro di uguale valore. Una discriminazione è diretta quando una differenza è fondata esplicitamente
sull'appartenenza ad un sesso, o su criteri che le persone di un solo
sesso possono adempiere, senza che tale differenza sia oggettivamente giustificata,
ad esempio da fattori biologici o funzionali che escludono in modo assoluto un
trattamento uguale (DTF 124 II 409 consid. 7; 117 Ia 262). La discriminazione è
invece indiretta quando una norma, seppure formulata in modo neutro dal punto
di vista della parità dei sessi, in definitiva svantaggia principalmente o
comunque in modo preponderante persone di un sesso, senza che ciò sia
oggettivamente giustificato (DTF 141 II 411 consid. 6.1.2; 136 II 393 consid.
11.1).
6.2. Vi è discriminazione salariale allorquando sussiste una differenza di
salario a detrimento di una professione considerata tipicamente femminile -
rispettivamente tipicamente maschile - senza che ciò trovi una giustificazione
oggettiva nella natura del lavoro. Poiché il sesso del lavoratore non può
essere determinante nella fissazione del salario, sono vietate differenze di
stipendio dipendenti da criteri specifici quali forza fisica, maggior numero di
assenze, età di pensionamento inferiore, e norme istituite a protezione della
donna, poiché siffatti criteri non si riferiscono al lavoro come tale. Per
contro, una disparità nel trattamento salariale di due professioni tipicamente
femminili - o tipicamente maschili - non costituisce discriminazione fondata
sul sesso e non ricade quindi né sotto la LPar, né sotto l'art. 8 cpv. 3 Cost.,
bensì unicamente sotto l'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 125 II 385 consid. 3b, 124 II
529; 117 Ia 270 consid. 2b).
Giusta l'art. 6 LPar, vi è da presumere l'esistenza di una discriminazione
fondata sul sesso, se la persona che fa valere una simile circostanza la rende
verosimile. In questi casi tocca al datore di lavoro rovesciare una simile
presunzione, dimostrando il contrario (DTF 136 II 393 consid. 11.3 con
riferimenti).
7. I ricorrenti
hanno sostenuto che la sorveglianza alla refezione svolta dai docenti delle
scuole elementari, medie e speciali costituisce tempo di lavoro che, tuttavia,
non è retribuito come tale ma con un'indennità inferiore. Soltanto in questi
ordini di scuola, a forte rappresentanza femminile, si riscontrerebbe una norma
secondo cui per un'ora di lavoro non si riceve lo stipendio, bensì un'indennità
ridotta. Al contrario, nelle scuole post obbligatorie, settore neutro, un tale
trattamento non sarebbe previsto.
In concreto, il richiamo al principio della parità di trattamento tra uomo e
donna appare forzato. È vero che la funzione dei docenti di scuola speciale può essere considerata tipicamente
femminile, essendo esercitata dall'85% da donne, mentre ciò non è il caso per
il settore delle scuole post obbligatorie (dal 34 al 56% nell'anno
scolastico 2015/2016; cfr. documento dell'Ufficio di statistica dedicato alla
formazione intitolato Gli aspetti più rilevanti di questo tema: commenti,
illustrazioni, dati del febbraio 2017, pag. 15 disponibile al sito: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.tema&proId=35&p1=36).
Ciò non basta tuttavia per ravvisare l'esistenza di qualsivoglia
discriminazione. I docenti di scuola post obbligatoria non svolgono in effetti la
sorveglianza alla mensa, per ragioni dipendenti dall'età degli allievi, per cui
già per questo motivo non si ha alcun termine di paragone con l'indennità
corrisposta ai docenti di scuola speciale. Lamentando in modo del tutto
generico la violazione del predetto principio costituzionale, i ricorrenti non hanno nemmeno compiutamente messo a confronto lo
stipendio percepito dai docenti delle scuole post obbligatorie con
quello dei docenti di scuola speciale in modo da rendere verosimile una discriminazione
nei propri confronti a livello più ampio.
La censura, destituita di fondamento, va pertanto disattesa.
8. 8.1. Accertato che l'art. 54 cpv. 2 RDS viola il
principio della parità di trattamento nella misura in cui è applicato ai
docenti di scuola speciale che sorvegliano, durante la
refezione, allievi che non dispongono di sufficiente autonomia (allievi A),
occorre determinarsi sulle pretese pecuniarie degli insorgenti, che essi rivendicano
per la sorveglianza prestata alla mensa a decorrere da luglio 2010.
8.2. Contrariamente
all'art. 8 cpv. 3 Cost., la norma generale sulla parità di trattamento (cpv. 1)
non assicura al dipendente vittima di una discriminazione salariale il diritto
di recuperare retroattivamente, nei limiti della prescrizione quinquennale, la
parte di stipendio che non gli è stata versata. La garanzia generale della
parità di trattamento conferisce all'impiegato soltanto un diritto ad ottenere
la soppressione della discriminazione (DTF 131 I 105 consid. 3.6 e 3.7 pag.
109; STF 8C_104/2010 del 20 settembre 2010 consid. 5
in JAR 2011, 305 seg.).
Non essendo riconducibile ad una violazione del principio della parità di
trattamento tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.; cfr. supra consid. 7)
la disparità di trattamento va quindi, semmai, corretta unicamente dal momento
in cui i ricorrenti, con istanza 24 giugno 2015, l'hanno fatta valere.
8.3. Nel caso di specie, il Tribunale non dispone di sufficienti elementi per
valutare se l'attività di sorveglianza in mensa svolta dai ricorrenti abbia
coinvolto allievi A. Non è pertanto possibile determinare se, e in che
misura, le loro pretese debbano essere riconosciute.
Gli atti vanno pertanto rinviati al Governo affinché stabilisca
il diritto dei ricorrenti alla differenza tra il salario dovuto e l'indennità
percepita a decorrere dal 24 giugno 2015. Ad esso spetterà inoltre il compito
di rendere il sistema retributivo dei docenti di scuola speciale conforme al
principio della parità di trattamento. Contrariamente a quanto sostenuto dagli
insorgenti, le difficoltà di tipo pratico nella determinazione del grado di
autonomia degli allievi non sembrano insormontabili: il DECS, nel suo rapporto,
ha in effetti già individuato delle possibili modalità per affrontare il
problema.
9. 9.1. Visto
quanto precede, i ricorsi devono essere parzialmente accolti. La decisione
impugnata va quindi annullata, accertando il carattere discriminatorio
dell'art. 54 cpv. 2 RDS nella misura in cui è applicato ai docenti di scuola speciale che sorvegliano allievi che vanno fortemente assistiti
(allievi A).
Gli atti devono essere rinviati al Governo affinché proceda come esposto al
considerando precedente.
9.2. Non si preleva tassa di giustizia (art. 13 cpv. 5 LPar). Lo Stato rifonderà
agli insorgenti un importo, ridotto, a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 ottobre 2016 (n. 4429) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è accertato che l'art. 54 cpv. 2 RDS viola il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost) nella misura in cui è applicato ai docenti di scuola speciale che sorvegliano allievi che vanno fortemente assistiti (allievi A);
1.3. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 8.3.
2. Non si preleva tassa giustizia. Ad ogni ricorrente verrà restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato verserà ad ogni ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera