|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 dell'
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 95) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con e-mail del 23 giugno
2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un gruppo di
avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale ,
pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la
situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa
controversa giudiziaria.
Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi,
cui era subentrato nel patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente
respinto, per il tramite dell'avv. RI 1, le proprie ripetute richieste
volte a ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro
trattati per conto dell'ex mandante.
b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella
segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv.
__________, contitolare insieme all'avv. __________ e altri tre avvocati
iscritti all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA),
proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante.
Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI,
con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per
competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).
c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto
nei confronti dell'avv. RI 1, un procedimento disciplinare per presunta
violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione
atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina
del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).
d. Chiamata a pronunciarsi in merito, con osservazioni del 24 agosto 2015 -
completate il 10 settembre successivo e sottoscritte per conferma dagli avv. __________
e __________ - l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. Dopo
aver censurato alcuni aspetti procedurali, ha in particolare sostenuto di avere
agito quale semplice dipendente dello studio __________ e di essersi limitata,
nel comunicare al denunciante il rifiuto di consegnargli l'incarto in
originale, a seguire le istruzioni del suo datore di lavoro. In ogni caso __________
avrebbe già adempiuto al proprio obbligo di restituzione, avendo di volta in
volta inviato alla ex mandante copia di tutte le comunicazioni fatte e
ricevute, unitamente ai vari documenti.
e. A fronte delle suddette osservazioni e della documentazione allegata alle
stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha aperto d'ufficio due paralleli
procedimenti disciplinari anche nei confronti degli
avv. __________ e __________, ipotizzando nei loro riguardi le stesse
violazioni rimproverate all'avv. RI 1.
f. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno
presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione
dei fatti dell'avv. RI 1 e nel contempo respinto ogni addebito mosso contro di
loro.
B. a. Con decisione del 14 dicembre 2015, la Commissione ha
condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-.
Disattese le censure formali sollevate, la precedente istanza ha in particolare
rilevato come anche l'avvocato che esercita la professione quale dipendente di
un altro avvocato indipendente e membro attivo di un ordine cantonale agisca
sotto la propria completa responsabilità e sottostia alle norme professionali
della LLCA. Ha quindi osservato che l'avvocato dipendente deve seguire le
istruzioni del proprio datore di lavoro, ad eccezione di quelle che potrebbero
costituire una violazione dei suoi obblighi professionali. Ha pertanto ritenuto
che in concreto la denunciata fosse incorsa in una violazione degli art. 12
lett. a LLCA, 16 e 19 LAvv nonché 24 CSD, non avendo restituito alla sua ex
cliente, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta,
l'intero incarto in originale, indipendentemente dal fatto ch'essa ne avesse
già ricevuto copia di volta in volta. La sanzione è stata commisurata tenendo
conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e
dell'assenza di precedenti.
b. Con separate decisioni di medesima data la Commissione ha condannato anche gli avv. __________ e __________, sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno.
C. a. Avverso la predetta
risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripercorsi i fatti, l'insorgente - che segnala tra l'altro di avere nel
frattempo avviato uno studio legale in proprio - lamenta anzitutto una
violazione del suo diritto di essere sentita per non essere stata coinvolta dal
presidente dell'OATI nel tentativo di conciliazione auspicato dal denunciante e
per non essere stata informata del colloquio
avuto con l'avv. __________ nonché del rifiuto di quest'ultimo di partecipare ad
un incontro conciliativo. Biasima inoltre la Commissione per non avere a sua
volta fatto luogo ad un esperimento di conciliazione. Contesta che la
segnalazione fosse sufficientemente chiara per consentire l'apertura del procedimento
disciplinare nei suoi confronti. Per il resto, ribadisce di non avere,
all'epoca dei fatti, agito in nome proprio e sotto la propria sola responsabilità
ma di essersi limitata a seguire, quale semplice dipendente, le istruzioni impartitele.
Nella denegata ipotesi di una conferma della condanna, ritiene eccessiva la sanzione
inflittale, che chiede di annullare o, in subordine, di ricondurre a un avvertimento
o a un ammonimento.
b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________
ha impugnato la sanzione disciplinare inflittagli.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. a. Il 14 marzo 2016 l'avv. __________ ha chiesto di poter esaminare gli atti del presente incarto, postulandone subordinatamente la congiunzione con quello (n. 52.2016.33) che lo concerne.
b. Con osservazioni del 14 aprile 2016, la qui ricorrente si è opposta alla richiesta di accesso agli atti, acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.
c. Dopo un ulteriore
scambio di allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato,
appurata la parziale identicità del complesso di fatti alla base delle
impugnative pendenti davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo
interesse pubblico o privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle
cause limitatamente alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli
nonché impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi
in merito.
d. Delle osservazioni formulate dalla qui ricorrente si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Come accennato in narrativa, avendo in
parte il medesimo fondamento di fatto, le impugnative presentate dalla qui
ricorrente (inc. n. 52.2016.54) e dall'avv. __________ (inc. n.
52.2016.33) sono state istruite congiuntamente in applicazione dell'art. 76
cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con separate decisioni.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla
sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto
di Lugano, prodotta dall'avv. __________ su invito del giudice delegato. Da una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre
prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della
controversia. I documenti agli atti
permettono di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sugli estremi
dell'infrazione, senza che si renda necessario assumere le altre carte (in
particolare, per quanto non già agli atti, il contratto di mandato tra _______
e l'ex cliente) e procedere alle audizioni testimoniali richieste (avvocati
__________, presidente dell'OATI, RI 1 e __________, di quest'ultimo essendo
peraltro stata prodotta una dichiarazione scritta). Neppure occorre richiamare
gli ulteriori incarti indicati dagli insorgenti, viste in particolare
l'acquisizione agli atti della citata sentenza pretorile e la produzione da
parte dell'avv. ______ del fascicolo della Commissione che lo concerne come
pure della decisione della medesima autorità riferita all'avv. __________.
2. 2.1. La ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di
essere sentita, non avendo avuto la possibilità di esprimersi in merito
alla segnalazione e di tentare di mediare tra il denunciante e __________ prima
che fosse aperto contro di lei il procedimento disciplinare sfociato nella
decisione qui impugnata. Deplora in particolare di non essere stata coinvolta dal presidente dell'OATI nel
tentativo di conciliazione postulato dal denunciante e di non essere stata informata del colloquio avuto con l'avv. __________
nonché del suo rifiuto di partecipare a un incontro conciliativo, rimproverando
alla Commissione di non avere a sua
volta fatto luogo a un esperimento di conciliazione.
2.2. Giusta l'art. 29 CSD, in caso di contestazione tra avvocati, essi devono
anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente (cpv. 2). Se una
composizione bonale non viene raggiunta, l'avvocato deve rivolgersi all'Ordine
degli avvocati, cantonale o estero, del collega prima di avviare la procedura
giudiziaria o amministrativa (cpv. 3). Quest'ultimo principio era ripreso anche
all'art. 28 cpv. 1 del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino dell'11 novembre 2004 (CAvv; BU 2005 261), in vigore all'epoca
dei fatti (ma abrogato con effetto immediato l'8 giugno 2017, cfr. BU 2017 340),
secondo cui, accertata la violazione di una regola professionale da parte di un
collega, l'avvocato doveva rivolgersi, prima di intraprendere passo alcuno, al
presidente dell'Ordine.
2.3. Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, le disposizioni sopraesposte
non prescrivono invero alcun obbligo per il presidente dell'OATI confrontato
con una segnalazione di un avvocato nei confronti di un collega di esperire un
tentativo di conciliazione. Ad ogni modo, va pure osservato che le predette
disposizioni deontologiche, rientranti tra quelle che regolano il comportamento
dell'avvocato nei confronti dei colleghi (cfr. titolo II), hanno più che altro
una valenza corporativa e non impediscono l'avvio di una procedura disciplinare
per la violazione di regole professionali ai sensi dell'art. 12 LLCA; procedura
cui la preposta autorità di sorveglianza è tenuta a dar seguito, anche qualora
tali norme deontologiche non fossero state osservate (cfr. MARTIN STERCHI,
Kollegiales Verhalten als anwaltliche Berufspflicht?, Anwaltsrevue 2009 pag.
494 segg., pag. 497; cfr. inoltre BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 297). In una
loro disatten-zione non è ravvisabile alcuna lesione della LLCA.
Già per questi motivi, vengono a cadere
tutte le lamentele rivolte contro l'operato del presidente dell'OATI, in cui
non è di riflesso nemmeno riconoscibile una violazione del diritto di essere
sentito sancito dagli art. 34 e 35 LPAmm e 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A maggior ragione se si considera che tale
prerogativa, comprendente tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute
all'amministrato affinché possa far valere efficacemente la sua posizione in
una procedura, assicura il diritto di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica (cfr. DTF 135 II
286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche Messaggio n. 6645 del 23
maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20). Ciò che non è qui il
caso, nella misura in cui censurata è per finire la trasmissione di una
segnalazione da parte dell'Ordine degli avvocati alla Commissione (cfr. anche
art. 24 cpv. 1 LAvv), la quale solo successivamente ha aperto una formale
procedura. Peraltro, quand'anche si volesse intravedere in qualche modo una violazione
del diritto di essere sentita della ricorrente, la stessa sarebbe da
considerare sanata, ritenuto che davanti alla Commissione l'interessata ha
avuto modo di prendere compiutamente posizione sulla denuncia e di esercitare i
suoi diritti di difesa. Ogni doglianza sollevata in proposito va pertanto
respinta, siccome infondata.
2.4. Non merita miglior sorte la censura secondo cui la Commissione
avrebbe a sua volta omesso di esperire un tentativo di conciliazione: l'art. 23
cpv. 1 LPAmm richiamato dall'insorgente (applicabile per il rimando di cui
all'art. 30 LAvv) si limita infatti a offrire una tale possibilità
all'autorità, senza che quest'ultima sia tenuta a farne uso.
3. Neppure può essere accolta la censura con cui l'insorgente contesta che la semplice menzione del proprio nome nella segnalazione potesse giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa, nulla può infatti essere rimproverato alla Commissione per avere in un primo tempo sottoposto soltanto la ricorrente a procedimento disciplinare, ritenuto che dalla segnalazione e dai documenti ad essa allegati - che l'interessata non ha contestato - emergeva in modo manifesto come fosse stata proprio lei a comunicare al denunciante il rifiuto di consegnare l'incarto richiesto (cfr. in particolare gli scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 con cui si rivolge in prima persona al segnalante senza far riferimento ad altri colleghi di studio). Accontentandosi di sottolineare come nella segnalazione non venisse espressamente denunciato il suo comportamento bensì quello di un gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale, la ricorrente dimentica del resto che, a prescindere dall'esatto tenore di quell'esposto e a fronte dello scambio di corrispondenza prodotto dal denunciante, la Commissione avrebbe in ogni caso potuto procedere d'ufficio all'apertura di un procedimento contro di lei (come del resto ha successivamente fatto nei confronti degli avv. __________ e __________ sulla scorta delle osservazioni da lei formulate). Anche su questo punto la conclusione cui è pervenuta la Commissione merita dunque conferma.
4. 4.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e
stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera
(art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio
dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le
sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
in: FF 1999, pag. 4983 segg., in
particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
4.2. Giusta l'art. 12
lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione
con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò
che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di
restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma
anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter
Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.
33 ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura
principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato,
in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA
(cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad
art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di
restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che
possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i
contratti ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi
preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario
in vista dell'esecuzione del mandato (cfr.
DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna
degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa
regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può
pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento
che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare
affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del
precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver
consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o
aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza
(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,
op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli
avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47]
consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine
ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato
non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un
onorario: egli non detiene infatti alcun
diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 34 ad art. 12), né può far valere l'eccezione di
inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2867). Nello stesso senso
anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato
sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto
l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid.
2.2, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2, 52.2014.390-391 del 22
novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62
consid. 5.1).
5. 5.1. In concreto, è
incontestato e risulta dalle tavole processuali che lo studio __________ si è ripetutamente opposto alle svariate
richieste (cfr. scritti del 30 ottobre 2014, 3 dicembre 2014, 25 marzo
2015, 7 aprile 2015, 30 aprile 2015 e 19 maggio 2015; cfr. sentenza pretorile,
pag. 1-2 e documentazione allegata alla segnalazione) del nuovo patrocinatore
della propria ex mandante, negandogli - almeno sino all'emanazione, il 14
dicembre 2015, della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano (ma non è
dato di sapere se la situazione sia mutata nel frattempo) - la consegna
dell'integralità del postulato incarto in originale, spiegando che l'allora sua
cliente aveva già ricevuto copia degli atti che la riguardavano. Ciò che,
conformemente a quanto considerato dalla Commissione, è tuttavia inammissibile,
ritenuto che l'avvocato è, come detto (cfr. supra, consid. 4.2), sempre tenuto
a consegnare al suo (ex) mandante - eventualmente per il tramite del suo nuovo
patrocinatore - tutti gli atti originali che compongono il suo incarto (con la
sola eccezione di atti puramente interni), indipendentemente dal fatto che
questi ne abbia già ricevuto di volta in volta una copia. Circostanza, quest'ultima,
che in concreto non è peraltro nemmeno possibile affermare nella misura in cui
la corrispondenza e-mail, la cui intensità è comprovata dalle liste prodotte in questa sede (doc. H e I allegati al presente
gravame), e i documenti ad essa annessi non possono certo corrispondere
all'integralità dell'incarto che risulta composto da una ventina di faldoni
e più di un migliaio di messaggi e documenti elettronici (cfr.
dichiarazione scritta dell'avv. __________ del 15 gennaio 2016, doc. O annesso
al ricorso __________). Ciò posto, a prescindere da chi abbia
effettivamente preso la decisione di respingere la richiesta del segnalante (per la quale, con separato
giudizio di data odierna, è stata riconosciuta una responsabilità anche
dell'avv. ________, cfr. inc. n. 52.2016.33),
dagli atti risulta chiaramente che è stata la ricorrente - con scritti del
10 aprile e del 4 maggio 2015 - a comunicare (e ribadire) tale posizione all'interessato.
5.2. L'insorgente tenta di respingere gli addebiti mossi nei suoi confronti
pretendendo di non avere agito in nome proprio e sotto la propria sola
responsabilità ma di essersi limitata a rispettare, quale semplice dipendente
(che si era occupata della pratica unitamente ai responsabili del mandato, avv.
__________ e poi avv. __________), la decisione di non consegnare l'incarto presa
da __________, di cui era stata informata dall'avv. _______.
La tesi va respinta, ritenuto come anche l'avvocato dipendente di un avvocato
indipendente iscritto in un registro cantonale sia soggetto alle regole
professionali della LLCA e alla sorveglianza dell'autorità
disciplinare (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1336). Se è vero che, quale dipendente, deve rispettare le istruzioni
impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO, egli non è tenuto
né autorizzato a seguire quelle che condurrebbero a una violazione da parte sua
degli obblighi professionali prescritti dalla LLCA e che, per effetto riflesso,
implicherebbero anche la responsabilità disciplinare del datore di lavoro (cfr.
Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 1337 e 2396). Non ne va diversamente per l'avvocato
dipendente di una società di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui
egli, quale collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner
dirigente dello studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste
di responsabile del mandato, cfr. al riguardo: Walter
Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für
Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der Aufsichtsbehörden der Kantone Obwalden
und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore
ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain,
op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d). In altri
termini, in caso di conflitto tra le istruzioni e le norme professionali,
queste ultime prevalgono, con la conseguenza che l'avvocato non è vincolato a
istruzioni che ne comporterebbero la violazione, ciò che avrebbe dovuto essere
ben chiaro alla ricorrente tanto più che, pur non essendo necessario, era stato
espressamente previsto al punto n. 1.6 del contratto di collaborazione da lei
concluso con __________ (cfr. doc. C allegato al ricorso __________). Nella
presente fattispecie l'insorgente non potrebbe
dunque liberarsi sostenendo di avere agito seguendo la decisione
(direttiva) "di __________" (dei suoi "datori di lavoro", "organi
dello studio" e/o responsabili della pratica). Essa avrebbe invece dovuto
comprendere che quest'ultima l'avrebbe condotta a una violazione delle norme
professionali e discostarsene, dando seguito alla richiesta del denunciante
volta a ottenere la consegna dell'incarto ed evitandogli di dover adire la Pretura
per ottenere soddisfazione della sua pretesa (risparmiandogli così un inutile
dispendio di tempo e risorse). In ogni caso avrebbe almeno dovuto rifiutare di
prestarsi a comunicare al denunciante la posizione (illegittima; cfr. anche
sentenza pretorile citata) di __________ in merito alla sua richiesta.
Da tutto quanto sopra discende che la conclusione cui è giunta la Commissione
merita piena conferma. Rifiutando senza valide ragioni di consegnare, a prima
richiesta ed entro un termine ragionevole, il controverso incarto alla ex
cliente di __________ rispettivamente al suo nuovo patrocinatore (ma anche
soltanto comunicando il rifiuto), l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione dell'obbligo di restituzione che
discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
6. Ferme queste premesse,
resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale
(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS
311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/
Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/
Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
6.2. In concreto, la violazione commessa dalla
ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si
considera che il suo comportamento ha costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere
ragione delle proprie pretese (con conseguente dispendio di tempo e
relativi costi; cfr., in tal senso, decisione della Commissione di disciplina,
pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016; cfr. pure STA 52.2016.158 del 21
aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata consid. 6.3). Se non giova
all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento,
continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, così come
indicato dalla precedente istanza, si può
nondimeno tener conto dei motivi che l'hanno indotta ad agire, come pure
dell'assenza di precedenti disciplinari. A questo punto occorre inoltre
considerare, a suo favore, il lungo tempo trascorso (oltre quattro anni) dai
fatti contestati. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di ridurre
a fr. 300.- la multa inflitta dalla Commissione per la violazione di cui si è
detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto
sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto
dell'incensuratezza della ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare
sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati
in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione,
non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo
un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio
riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente
che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e
32).
7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che alla ricorrente è inflitta una multa di fr. 300.-.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 95) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera