statuendo sul ricorso 16 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 18 ottobre 2016 (n. 4592) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il gravame 29 settembre 2016 dell'insorgente; |
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 29 settembre 2016 RI 1 si è rivolto al Consiglio di Stato con uno scritto intestato quale ricorso, limitandosi a chiedere "una sospensione temporanea della vostra decisione cresciuta in giudicato. Fino a che non vi farò avere le motivazioni dello stesso".
che il giorno successivo
il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine
di 7 giorni per comunicare se detto scritto doveva essere considerato alla
stregua di un ricorso e, in caso di risposta affermativa a questo quesito, per
motivare il medesimo e per produrre la decisione impugnata, pena la sua
irricevibilità;
che RI 1 non ha tuttavia provveduto a trasmettere quanto richiestogli entro il
termine impartitogli;
che preso atto di ciò con decisione del 18 ottobre 2016 il Consiglio di Stato
ha dichiarato il gravame irricevibile;
che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo con un
confuso e prolisso "ricorso contro le misure decise inerente a questo
caso di costruzione", al quale allega la suddetta risoluzione
governativa;
che il ricorso non è stato intimato per una risposta (art. 72 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, il Tribunale cantonale
amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della
legge sull'organizzazione giudiziaria
del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1), esamina d'ufficio se sono date le
premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o
del suo patrocinatore; devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e
i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente;
che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di
motivazione di un ricorso, specialmente se questo viene redatto da persona
sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238);
che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale
del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il
termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea
di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per
presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 12 LPAmm (cfr. pro
multis STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007; Merkli/Aeschlimann/
Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388);
che nel caso concreto, se da un lato RI 1, secondo quanto indicato
nell'intestazione del suo scritto al Tribunale cantonale amministrativo,
sembrerebbe aver voluto presentare un ricorso, dall'altro, egli tralascia di
formulare, perlomeno in maniera sufficientemente comprensibile, una qualsiasi
conclusione o domanda di giudizio;
che, in simili circostanze, la sua impugnativa risulta evidentemente viziata
dal profilo formale;
che le conclusioni del gravame non emergono nemmeno dalle motivazioni poste a
fondamento del medesimo, le quali, oltretutto, appaiono del tutto confuse e
prive di qualsiasi nesso logico con quello che dovrebbe essere l'oggetto della
vertenza, ossia il giudizio governativo di irricevibilità che egli ha allegato
al proprio scritto;
che, in effetti, il ricorrente, oltre ad esprimere dei concetti poco chiari,
non si confronta minimamente con gli argomenti che hanno condotto il Consiglio
di Stato a respingere in ordine il suo ricorso del 29 settembre 2016, né si
sforza di spiegare quali sarebbero le "misure decise"
concernenti "questo caso di costruzione" a cui fa riferimento
nell'impugnativa qui in esame;
che, date le circostanze, il suo ricorso dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo s'avvera irricevibile, in quanto, seppur valutato con la dovuta
indulgenza, non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 70 cpv. 1
LPAmm;
che, stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere dichiarato
inammissibile;
che, a titolo puramente abbondanziale, si deve comunque rilevare che il giudizio
di irricevibilità pronunciato dal Consiglio di Stato sfuggirebbe a qualsiasi
critica, ritenuto come gi in quella sede l'insorgente aveva inoltrato un
gravame chiaramente irrispettoso delle condizioni di forma prescritte dall'art.
70 cpv. 1 LPAmm;
che, visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |