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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 22 novembre 2016 della
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RI 1
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contro |
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le decisioni 14 ottobre 2016 della commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con le quali la ditta CO 1 è stata iscritta all'albo delle imprese artigianali per le categorie professionali "costruzioni in legno/carpentiere-copritetto" e rispettivamente "opere da posatore di pavimenti'; |
ritenuto, in fatto
A. La CO 1 è una ditta con sede a __________, nel
Canton Lucerna, attiva principalmente nel settore delle costruzioni in
legno.
Il 17 aprile 2016 essa si è rivolta alla commissione di vigilanza sulle imprese
artigianali (nel seguito: CV-LIA), chiedendole di poter essere iscritta all'albo delle imprese istituito dalla legge sulle
imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 7.1.5.4), in base ad una
procedura semplice, rapida e gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 3 cpv.
4 della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02).
Non avendo ottenuto alcuna risposta, il 12 maggio seguente la CO 1 ha inoltrato
alla competente autorità cantonale una domanda d'iscrizione all'albo delle
imprese artigianali per le categorie professionali "costruzioni in
legno/carpentiere-copritetto" e "opere da posatore di
pavimenti", attenendosi alle formalità e alle condizioni previste
dalla LIA.
Mediante due separate decisioni del 14 ottobre 2016, la CV-LIA ha accolto le
suddette domande, ponendo a carico della ditta istante le relative tasse e spese
di procedura.
B. Nel frattempo, il 12 ottobre precedente, la RI 1 aveva
interpellato la CV-LIA, invitandola a fornirle informazioni in merito allo
stato e all'esito delle procedure di autorizzazione riguardanti le
domande di iscrizione all'albo delle imprese artigianali presentate da ditte con
sede in Svizzera, al di fuori del territorio del Cantone Ticino.
In risposta a questo scritto, il 20 ottobre 2016 la CV-LIA ha trasmesso alla RI
1 copia delle decisioni riguardanti 16 domande di iscrizione di imprese
extracantonali, tra cui anche le due concernenti la CO 1.
C. Preso atto di
ciò, il 22 novembre 2016 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo avverso queste ultime due risoluzioni per chiedere che sia
accertato che le medesime limitano in modo illecito l'accesso al mercato della
ditta in questione. La ricorrente si duole in
sostanza della violazione della LMI da parte della CV-LIA. Innanzitutto
sostiene che l'obbligo previsto dalla LIA di iscriversi ad un albo
professionale per poter esercitare in Ticino un'attività nel settore
artigianale costituisce, ad essa sola, una restrizione del libero accesso al
mercato. Oltretutto la procedura e i requisiti materiali previsti dalla LIA per
poter ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese impongono un carico amministrativo oneroso ed elevato, che
ritarda e rende più complessa e dispendiosa l'offerta di servizi e
prestazioni di lavoro da parte delle ditte artigianali con sede fuori Cantone.
Afferma quindi che nel Canton Lucerna, dove ha sede, la ditta CO 1 non è tenuta
ad ottenere alcuna autorizzazione per poter offrire le proprie prestazioni e
men che meno il suo titolare deve dimostrare di disporre di specifici titoli di
studio o di una particolare esperienza professionale minima. In base al
principio del luogo di origine, sancito dall'art. 2 cpv. 4 LMI, la CO 1 ha
dunque il diritto di stabilirsi e di esercitare la propria attività in Ticino
in base alle prescrizioni vigenti nel Canton Lucerna, senza dover dimostrare,
come ha fatto, di adempiere i requisiti professionali di cui agli art. 6 cpv. 1
LIA e 5 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle imprese
artigianali del 20 gennaio 2016 (RLIA; RL 7.1.5.4.1). Anche il fatto di esigere
che essa adempia i requisiti personali di cui all'art. 7 LIA e disponga di una
copertura assicurativa violerebbe il suddetto principio, visto che nel suo Cantone
d'origine la CO 1 non soggiace al rispetto di simili condizioni. Alla stessa
stregua, la RI 1 sostiene che la ditta in questione è tenuta soltanto al
rispetto di quei contratti collettivi di lavoro che se del caso sussistono nei
suoi settori di attività nel Canton Lucerna, sempre che ne sia firmataria o che
gli stessi abbiano carattere obbligatorio generale. La ricorrente si duole poi anche della tassa di iscrizione che è
stata posta a carico della CO 1 e di quella annuale di tenuta a giorno
dell'albo che le sarà richiesta in avvenire, le quali costituirebbero a loro
volta una restrizione del libero accesso al mercato. Secondo la RI 1, inoltre,
la CV-LIA non avrebbe sovvertito la presunzione legale di equivalenza delle
normative cantonali in gioco, sancita dall'art. 2 cpv. 5 LMI. L'insorgente
contesta pure che in concreto siano date le condizioni previste dall'art. 3
cpv. 1 e 2 LMI per poter ammettere una restrizione del principio del libero accesso
al mercato. A questo proposito rileva come i motivi di politica economica
perseguiti dalla LIA non costituiscano un interesse pubblico preponderante e,
quand'anche lo fossero, le condizioni imposte da questa legge per poter
svolgere un'attività artigianale in Ticino sarebbero in ogni caso del tutto
sproporzionate. Infine la ricorrente si duole anche della violazione dell'art.
3 cpv. 4 LMI, non avendo potuto la CO 1 beneficiare di una procedura d'autorizzazione
semplice, rapida e gratuita.
D. All'accoglimento
del gravame si è opposta la CV-LIA, adducendo una serie di argomentazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Dal canto suo la CO 1, seppur invitata ad esprimersi, è rimasta silente.
E. In sede di
replica e di duplica le parti hanno ribadito e sviluppato le loro opposte tesi,
riconfermandosi nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.
23 LIA.
1.2. La legittimazione della RI 1 a ricorrere è pacifica. A questo proposito
occorre infatti rilevare che, giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RS 173.110), hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale le persone, le organizzazioni e le autorità
legittimate in virtù di un'altra legge federale. Un simile diritto spetta alla RI
1 in virtù dell'art. 9 cpv. 2bis LMI. Essa può in effetti inoltrare ricorso per
far constatare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al
mercato. Nella misura in cui detta autorità è legittimata a ricorrere davanti
al Tribunale federale, essa può anche avvalersi dei rimedi di diritto previsti
dal diritto cantonale e, in quanto ne faccia richiesta, partecipare ai
procedimenti davanti alle autorità cantonali (art. 111 cpv. 2 LTF).
1.3. Ne discende che il gravame, tempestivo poiché inoltrato entro trenta
giorni dalla notifica alla RI 1 delle due decisioni impugnate (art. 68 cpv. 1
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 LPAmm).
2. 2.1. La
LMI garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso
libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il
territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa
ha, tra le altre cose, lo scopo di facilitare la mobilità professionale e gli
scambi economici in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI). Sebbene i concetti di
"domicilio" e di "sede" non siano specificati
dalla legge, la giurisprudenza ha già avuto modo da tempo di chiarire che con i
medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid.
4b).
2.2. La CO 1 è una ditta con sede sociale a __________, dove si trova pure il
suo principale stabilimento di produzione. Da oltre 90 anni essa esercita
dunque nel Canton Lucerna, così come pure nel resto della Svizzera, la propria
attività nel settore della realizzazione di costruzioni in legno. In questo Cantone
dispone pertanto di un domicilio, rispettivamente, di una sede ai sensi della
LMI. In Ticino e nel Cantone di Friburgo la ditta ha degli uffici di rappresentanza.
Pacifica appare quindi l'applicabilità di questa legge alla presente
fattispecie, la quale denota una chiara connotazione intercantonale.
3. 3.1. L'art. 2 LMI sancisce il principio del libero accesso al mercato, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel Cantone o nel comune di domicilio o di sede (cpv. 1). L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro, soggiunge la norma (cpv. 3), è retta dalle prescrizioni del Cantone o del comune di domicilio o di sede dell'offerente. Inoltre, chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio, anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio (cpv. 4). Nell'applicazione dei principi appena esposti le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono considerate equivalenti (cpv. 5).
La libertà d’accesso al mercato
costituisce un diritto individuale o soggettivo, che può essere invocato da
ogni persona fisica o giuridica che esercita un’attività lucrativa, a
condizione naturalmente che, come già visto sopra (consid. 2.1), abbia il
proprio domicilio o la propria sede in Svizzera (Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent Martenet/Christian
Bovet/Pierre Tercier [a cura di], Droit de la concurrence, 2a ed., Basilea
2013, n. 12 e segg. ad art. 2 I-VI LMI).
3.2. Alla luce delle norme che precedono e dei principi che ne scaturiscono, la
CO 1, alla stessa stregua di qualsiasi altra impresa artigianale con sede in
Svizzera, dispone dunque in linea di principio del diritto, conferitole dall'ordinamento
federale, di offrire i suoi servizi e le sue prestazioni di lavoro al di fuori
del suo Cantone di origine, nonché di stabilirsi in qualsiasi parte del
territorio nazionale con delle proprie rappresentanze e di operare attraverso
le medesime, in base alle prescrizioni vigenti nel luogo in cui si trova la sua
sede principale, vale a dire il Canton Lucerna. In questo senso essa dovrebbe dunque
poter essere attiva in Ticino, Cantone nel quale dispone di propri uffici, secondo
le regole che disciplinano la sua attività nel suo Cantone di sede, dove, alla
stessa stregua di quanto avviene nel resto della Confederazione Svizzera, per
quanto attiene ai settori artigianali qui in discussione, non vige alcun regime
autorizzativo, né sono previste particolari condizioni o restrizioni legali per
poter svolgere questo genere di professione. Pertanto, nella misura in cui nel
Canton Lucerna la CO 1 può esercitare liberamente la sua attività aziendale, la
stessa cosa dovrebbe in linea di principio valere automaticamente anche in
Ticino. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che la ditta
non disponga nel nostro Cantone di una filiale o di una succursale iscritta nel
registro di commercio. La libertà di stabilimento prevista dall'art. 2 cpv. 4
LMI è infatti garantita a prescindere dalla forma giuridica o dalla struttura
organizzativa di un'impresa e non presuppone né la creazione di una filiale o
di una succursale nel senso giuridico del termine, né tantomeno qualsivoglia
iscrizione a registro di commercio. Inoltre si deve considerare che,
contrariamente a quanto rilevato dalla CV-LIA nei suoi allegati, il semplice
fatto che nel Canton Lucerna il settore artigianale in cui è attiva la CO 1 non
sia assoggettato ad alcuna specifica regolamentazione non influisce in nessun
modo sul suo diritto di stabilirsi in Ticino e di esercitare la propria
attività in base alle condizioni vigenti nel
luogo d'origine (Thomas Zwald, Das
Bundesgesetz über den Binnenmarkt, in: Thomas Cottier/Matthias Oesch [a cura
di], Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, 2a ed., Basilea 2007,
pag. 423, n. 48; Nicolas F. Diebold, Freizügigkeit im Mehrebenesystem, Zurigo/San
Gallo 2016, n. 1231 con riferimenti; Bianchi
della Porta, op. cit., n. 83 ad art. 2 I-VI LMI; STF 2C_844/2008 del 15
maggio 2009 consid. 3.1 e segg., la quale conferma la STA
52.2008.175-185 del 10 ottobre 2008 pubblicata in RDAT II-2000 n. 45). La
libertà d’accesso al mercato è infatti sottoposta alla sola condizione che
l’attività svolta dall’offerente esterno nel suo Cantone d’origine sia lecita
per rapporto all’ordinamento lì vigente (Bianchi
della Porta, op. cit., n. 25 ad art 2 I-VI LMI).
Le differenti condizioni poste dai regimi normativi vigenti nei Cantoni di Lucerna
e del Ticino per quanto attiene all'esercizio di un'attività artigianale nel
settore delle costruzioni in legno vanno prese in considerazione unicamente per
verificare se nel caso specifico sia valida o meno la presunzione di equivalenza
- sancita dall'art. 2 cpv. 5 LMI - tra le legislazioni cantonali in parola, in
modo tale da stabilire se alla ditta interessata possano eventualmente essere
imposte delle restrizioni al principio del libero accesso al mercato sotto
forma di oneri o di condizioni, così come previsto dall'art. 3 LMI (vedi in
seguito consid. 4.2).
Il richiamo della resistente alla DTF 125 I 322 consid. 4 per cercare di
sostenere il contrario non è pertinente, in quanto omette di considerare che
tale giudizio è stato emanato allorquando non era ancora stata adottata la
profonda revisione a cui è stata sottoposta
il 16 dicembre 2005 la LMI, la quale
ha per l'appunto comportato l'estensione al domicilio professionale del
principio
- sancito dal suo art. 2 cpv. 1 - del libero accesso al mercato secondo
le disposizioni del luogo d'origine. Nemmeno dalla DTF 128 I 92, pure citata dalla
CV-LIA, può essere dedotto alcunché a sostegno delle tesi avanzate da quest'ultima.
Tale decisione riguarda infatti una fattispecie, sprovvista di qualsiasi connotazione intercantonale, in materia di
controllo astratto di una normativa cantonale, che non affronta assolutamente la
questione dell'accesso al mercato di un offerente esterno, limitandosi
unicamente a rilevare come dalla LMI non possa essere dedotto alcun obbligo per
il legislatore cantonale di tener conto delle regolamentazioni previste dagli
altri Cantoni quando si tratta di definire le condizioni per il rilascio di una
prima autorizzazione all'esercizio di una determinata professione. Secondo l'Alta
Corte federale, non spetta infatti al diritto interno cantonale, ma alla LMI,
disciplinare le questioni relative alla libera circolazione all'interno della
Svizzera. Da questa sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla CV-LIA, non può quindi affatto essere dedotta,
nemmeno indirettamente, la regola - peraltro contraria allo spirito della LMI -
secondo cui, se nel Cantone d'origine è assente ogni regolamentazione, allora
di conseguenza nel Cantone di destinazione gli offerenti esterni sono assoggettabili
alle norme professionali qui vigenti.
Infine si deve rilevare che è vero che, come mostra anche il caso
in esame, la legge sul mercato interno potrebbe portare un allentamento dei
requisiti necessari per esercitare talune professioni, imponendo o comunque favorendo
un allineamento alle condizioni richieste dai Cantoni meno rigorosi (cfr. BU
2005 CN 874 [intervento Nordmann]). Questi effetti sono tuttavia inevitabilmente conseguenti all'espressa volontà
del legislatore di favorire l'accesso libero e non discriminato al mercato su
tutto il territorio della Confederazione (art. 1 cpv.
1 LMI), tenendo conto delle esigenze poste dai singoli Cantoni soltanto -
come si vedrà meglio in seguito (consid. 4) - entro i limiti dell'art. 3 LMI ed impedendo così restrizioni che costituiscono
barriere dissimulate all'accesso al mercato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LMI, volte a favorire interessi economici locali (STF
2C_844/2008 del 15 maggio 2009 consid. 4.5).
3.3.
3.3.1. A differenza di quanto avviene nel Canton Lucerna, in Ticino l'esercizio di talune attività artigianali, tra le quali rientrano
pure quelle svolte dalla CO 1 (cfr. cifre 1 e 6 dell'allegato RLIA), è
disciplinato dalla LIA. Questa legge è stata adottata a larga
maggioranza dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 24 marzo
2015, il quale ha così dato seguito ad un'iniziativa parlamentare che era stata
presentata il 5 novembre 2012 nella forma elaborata dal deputato __________ e
cofirmatari, ed è poi entrata in vigore il 1° febbraio 2016. Dai materiali
legislativi emerge in particolare che tale normativa è stata introdotta con
l'obiettivo di "aumentare il controllo dello Stato nel settore dell'artigianato e migliorare in tal
modo la qualità dei lavori e la prevenzione degli abusi" (Messaggio n. 6999 dell'11 novembre 2014
sull'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata in forma
elaborata da __________ e cofirmatari per una nuova legge sull'esercizio della
professione di imprenditore nel settore artigianale, pag. 1). Il legislatore
cantonale ha quindi in questo modo inteso rispondere "alla necessità di
tutelare la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul
nostro territorio nonché al manifesto bisogno di assicurare maggiori controlli
in un settore, come quello delle imprese artigianali, che a tutt'oggi soffre in
modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di
prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati" (Messaggio cit., pag. 2), sottolineando al
contempo che "la necessità di avere nell'ambito delle imprese artigianali
una chiara regolamentazione è mirata ad assicurare un adeguato
controllo pubblico in un settore ove sono sempre più richiesti elevati standard
di sicurezza e qualità del lavoro" (Rapporto n. 6999R del 4 marzo 2015
della Commissione della legislazione, pag. 2).
3.3.2. Per quanto d'interesse ai fini della presente vertenza, va rilevato che,
giusta l'art. 1 LIA, la legge in parola si prefigge di favorire la qualità dei
lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, di
migliorare la sicurezza dei lavoratori e di prevenire gli abusi nell'esercizio
della concorrenza. A garanzia di questi scopi, la stessa istituisce un albo
delle imprese artigianali (art. 3 LIA). Giusta l'art. 4 cpv. 1 LIA, le imprese
artigianali hanno diritto a essere iscritte a
tale albo se dispongono dei requisiti professionali e personali
stabiliti dagli art. 6 e 7 LIA. I requisiti professionali per l'iscrizione
delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato in base ai
vigenti percorsi formativi federali e cantonali (art. 6 cpv. 1 LIA). Il
Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio
con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata
pratica professionale quale dirigente di cantiere (art. 6 cpv. 2 LIA). Al fine
di concretizzare quanto disposto da quest'ultima norma, l'art. 5 RLIA
stabilisce che i requisiti professionali (titoli di studio e pratica
professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della
legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure
libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) sono stabiliti in un allegato allo stesso regolamento
(cpv. 1). Ai fini dell'iscrizione, soggiunge il cpv. 2 della norma, può essere
considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa
effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il
50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento
degli obblighi di cui all'art. 9 LIA. Per la pratica professionale sono
computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria
professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio
richiesto; in casi particolari possono essere ammesse delle deroghe,
segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri
adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale (cpv. 3).
I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere le
condizioni personali stabilite dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei
diritti civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità
professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non
essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e
non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca
dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti
autorità (lett. e).
A titolo di norma transitoria, l'art. 24 cpv. 1 LIA prevede che il diritto
all'iscrizione di cui all'art. 4 LIA è pure conferito alle imprese artigianali
attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i
requisiti previsti dall'art. 7 LIA e di esercitare in Svizzera la medesima
attività da almeno cinque anni.
In caso di violazione di tali disposizioni
sono comminati l'ammonimento, la
sanzione pecuniaria sino a fr. 30'000.- oppure la sospensione o la radiazione
dall'albo, rispettivamente, in caso di esercizio abusivo della professione
senza preventiva iscrizione all'albo delle imprese, la multa sino a un importo
massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA).
Il regolamento di applicazione stabilisce
poi che unicamente le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori
professionali indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1
RLIA). La richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti
e certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa
iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore
articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali,
del rispetto del contratto collettivo di
lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture assicurative per le conseguenze
della responsabilità civile professionale dell'impresa (art. 9 RLIA).
L'art. 19 cpv. 1 LIA prevede quindi che le iscrizioni, le modifiche e la tenuta
a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo
a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr.
500.- all'anno. L'art. 11 RLIA stabilisce quindi che dette tasse
ammontano per l'iscrizione a fr. 600.- e per la tenuta a giorno a fr. 400.- all'anno
per categoria professionale (cpv.1), ritenuto che, per le imprese che chiedono
di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione
corrisponde all'importo di base di fr. 600.- più fr. 300.- per categoria
(cpv.2). Rimangono riservati, soggiunge il cpv. 2bis della medesima norma, i
disposti della LMI, nel senso che è possibile prescindere dal prelievo delle
tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o
domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad
operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7
LIA.
3.4. Ora, da quanto precede emerge in modo del tutto evidente che la LIA
contempla una serie di restrizioni al principio del libero accesso al mercato,
alle quali la CO 1, in quanto ditta con sede nel Canton Lucerna e con uffici in
Ticino (art. 2 cpv. 4 LMI), ha dovuto assoggettarsi al fine di ottenere le qui
avversate decisioni di iscrizione all'albo delle imprese artigianali, così da poter
continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale in quest'ultimo Cantone
senza incorrere in sanzioni. A questo proposito occorre in effetti convenire
con la commissione ricorrente sul fatto che già il semplice obbligo, previsto
dall'art. 4 cpv. 1 LIA, di iscriversi con effetto costitutivo e non
semplicemente dichiarativo (cfr. art. 7 RLIA) ad un albo al fine di ottenere l'autorizzazione
ad esercitare una determinata professione in ambito artigianale, pena in caso
contrario l'avvio di un procedimento penale (art. 22 LIA), ha certamente
ostacolato la CO 1 nella sua libertà di stabilimento. Limitazione che appare
poi ancor più evidente se si considera che tale iscrizione ha potuto avere
luogo solo previa presentazione su apposito modulo di un'istanza alla quale la
richiedente ha dovuto allegare i numerosi documenti esatti dall'art. 4 RLIA. Se
raffrontati alle condizioni di assoluta libertà con cui la CO 1 è legittimata
ad operare nel suo Cantone d'origine, anche i severi requisiti professionali e
personali imposti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA
nonché dall'art. 7 LIA, che essa ha dovuto dimostrare di ossequiare, costituiscono,
a non averne dubbio, delle restrizioni d'accesso al mercato ticinese per questa
ditta (Nicolas F. Diebold, Eingriffsdogmatik der Binnenmarktfreiheit, in:
Recht 2015, pag. 209 e segg. e in particolare pag. 212 e segg.). Analoghe
conclusioni si impongono anche per quanto attiene all'obbligo previsto
dall'art. 9 lett. c LIA di rispettare le disposizioni dei CCL vigenti nel
Cantone Ticino, ritenuto che, in base al principio del luogo d'origine, la CO 1
dovrebbe di massima tener conto per la propria attività sull'intero territorio
svizzero unicamente degli eventuali CCL in vigore nel Canton Lucerna, sempre
che ne sia firmataria o che agli stessi sia stato conferito carattere
obbligatorio generale, ai sensi della relativa legge federale del 28 settembre
1956 (RS 221.215.311). Nella misura in cui la CO 1 esercita poi la propria
attività nel suo Cantone di sede senza dover versare alcuna tassa d'autorizzazione,
anche il fatto che essa abbia dovuto versare alla CV-LIA un importo di fr.
900.- soltanto per ottenere la propria iscrizione all'albo delle imprese
artigianali e poter quindi fornire i propri servizi in Ticino costituisce un
chiaro ostacolo alle libertà sopra menzionate, scaturenti dalla LMI. Sempre in
quest'ottica la ricorrente rileva anche il carattere limitativo dell'obbligo di
disporre di una sufficiente copertura assicurativa. Sennonché nel caso di
specie la questione appare superata dalle circostanze, poiché sotto questo
profilo non si pone in concreto alcun problema. A prescindere dal fatto che il
requisito in questione desta non pochi interrogativi dal punto di vista del
rispetto del principio della legalità, visto che è contemplato unicamente a
livello di regolamento (art. 4 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 2 lett. c RLIA) senza
che nessuna norma nella LIA vi faccia il minimo accenno, si deve infatti
considerare come la CO 1, sebbene non sia obbligata da nessuna disposizione
vigente nel suo Cantone d'origine, disponga comunque su base volontaria di una
assicurazione responsabilità civile per le imprese con una copertura di fr.
20'000'000.-.
4. 4.1. Il principio del libero
accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è assoluto. Come sopra
accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la
possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo, sempre che naturalmente
la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 5 LMI, secondo cui le
normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono
equivalenti, sia stata confutata. In questi casi agli offerenti esterni
non può comunque semplicemente venir negato il diritto di accedere liberamente
al mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di
condizioni e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per
preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al
principio di proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2
dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine
garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti
(lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti
dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o
la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività
lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita
dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione
sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).
Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun
caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a
favorire interessi economici locali (art. 3 cpv. 3 LMI).
4.2. In concreto non può sussistere alcuna ombra di dubbio sul fatto che non vi
sia equivalenza, ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LMI, tra le normative dei Cantoni
di Lucerna e del Ticino per quanto attiene alle disposizioni relative all'accesso
al mercato nei settori artigianali qui in discussione. È vero che nelle due
decisioni con cui sono state accolte le domande di iscrizione all'albo della CO
1 la CV-LIA non si è minimamente chinata sulla questione. Laddove però, come
nel caso di specie, si è in presenza da un lato di un Cantone d'origine che per
l'esercizio di una determinata professione non prevede particolari regole o condizioni
e dall'altro di un Cantone di destinazione dove invece vige per il medesimo
ambito un regime autorizzativo piuttosto restrittivo, come quello previsto
dalla LIA, il sovvertimento della suddetta presunzione di equivalenza non
necessita di particolari argomenti (STA 52.2008.175-185 del 10 ottobre 2008
confermata dal Tribunale federale mediante
giudizio 2C_844/2008 del 15 marzo 2009 consid. 4.2; in questo senso si veda
anche: Nicolas F. Diebold,
Freizügigkeit, n. 1318). Il divario esistente tra i due sistemi normativi a confronto è infatti manifesto. Questa circostanza
da sola non permette comunque ancora di affermare, come fa la CV-LIA,
che nel Canton Lucerna non vi sia alcuna protezione degli interessi pubblici in
gioco per il semplice fatto che non è previsto un regime autorizzativo come
quello instaurato dalla LIA.
4.3. Chiarito questo aspetto, si tratta a questo punto di esaminare se siano
adempiute le condizioni di cui all'art. 3 LMI per poter ritenere che le varie
restrizioni al mercato previste dalla LIA, e di cui si è detto sopra (cfr.
consid. 3.3), siano comunque legittime.
4.3.1. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che le restrizioni in
questione si applicano sia agli offerenti locali, che agli offerenti esterni,
per cui tra queste due categorie di amministrati non viene a crearsi alcuna
disparità di trattamento, lesiva di quanto prescritto dall'art. 3 cpv. 1 lett.
a LMI.
4.3.2. Assai più delicata risulta per contro la questione di sapere se tali
restrizioni siano pure indispensabili al fine di tutelare interessi pubblici
preponderanti (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e se, oltre a ciò, rispettino il
principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI). A questo proposito
occorre rilevare come entrambe queste condizioni
siano strettamente legate alle nozioni di interesse pubblico e di
proporzionalità sancite dall'art. 36 cpv. 2 e 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
ritenuto comunque che i termini "preponderante" e "indispensabile"
impiegati dal legislatore federale all'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI impongono un'interpretazione
più restrittiva del concetto di interesse pubblico rispetto a quando si tratta
di valutare la legittimità di una limitazione della libertà economica ex art.
27 Cost. (Diebold, Freizügigkeit,
n. 194). Inoltre, occorre rammentare che il principio
della proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta
sia idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola
dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa
essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della
necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo
perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi
(principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1;
STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1; Bianchi della Porta, op. cit., n. 41 ad
art. 3 LMI).
4.3.2.1. Innanzitutto, si deve escludere che la garanzia della "qualità
dei lavori artigianali", a cui si richiama l'art. 1 LIA, possa giustificare
l'istituzione di un regime autorizzativo, sul modello di quello previsto da
quest'ultima legge, che impone in modo indistinto il rispetto di tutta una
serie di requisiti personali e professionali a numerose categorie d'attività
assai diverse tra loro e peraltro definite solo a livello di regolamento e non
in una legge in senso formale. In genere, si deve infatti considerare che i
prodotti e i servizi offerti in ambito artigianale non implicano, a differenza
di quanto avviene ad esempio per le professioni in ambito sanitario, legale o
eventualmente finanziario, la necessità di tutelare in modo particolarmente
accresciuto quegli ambiti - quali segnatamente la salute, la sicurezza,
l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la buona fede nei rapporti
commerciali - che, secondo il Tribunale federale, potrebbero giustificare una
restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale al punto
da legittimare l'introduzione di un obbligo autorizzativo improntato sul
rispetto delle severe condizioni sopra esposte (in questo senso si veda anche
STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4). Considerazioni queste che
valgono anche nel caso concreto con riferimento ai settori d'attività in cui
opera la CO 1.
Si deve inoltre considerare che di norma le attività di natura artigianale non
sono minimamente paragonabili, per
quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da
esse generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997
(LEPICOSC; RL 7.1.5.3), per i quali il Tribunale federale ha ammesso la
possibilità di introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso
l'istituzione di un sistema auto-
rizzativo a protezione del
pubblico e dei committenti (cfr. STF
2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2).
Ben diverso rispetto a quello qui in discussione è inoltre il settore
professionale disciplinato dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del
24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), a cui la resistente fa impropriamente rifermento.
In quest'ultimo caso trattasi infatti di due professioni liberali che
presuppongono l'acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche presso una
scuola universitaria o di rango equivalente, per cui, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, si giustifica disciplinare l'accesso a tali professioni
già per motivi di sicurezza legati all'esercizio delle medesime
(STF 2C_41/2010 del 17 maggio 2010 consid. 6; DTF 116 Ia 355 consid. 3a con riferimenti).
Nemmeno la tutela dei consumatori di fronte
alla difettosa esecuzione dei lavori commissionati ad un artigiano costituisce
un interesse sufficientemente preponderante e indispensabile a giustificare le
limitazioni imposte dalla LIA. In questi casi i committenti di opere
artigianali non si trovano infatti confrontati con dei pregiudizi irreparabili e hanno comunque sempre la possibilità di fare valere,
anche in sede giudiziaria, le pretese di garanzia che spettano loro in virtù
del diritto contrattuale (Nicolas F. Diebold/Frédéric Berthoud, Das Tessiner
Handwerksgesetz im Lichte des Freizügigkeitsrechts, in: Zeitschrift für
Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag. 142 e segg. e in particolare pag. 145).
Dal profilo poi del principio della proporzionalità, si deve rilevare come i
requisiti personali previsti dall'art. 7 LIA non siano nemmeno adeguati a
garantire la qualità dei lavori. Non è in effetti dato di vedere come il fatto
che il titolare di una ditta disponga dell'esercizio dei diritti civili, goda
di buona reputazione o sia solvibile possa avere un qualsiasi influsso, anche
solo indiretto, su tale aspetto. Diverso potrebbe essere il discorso per quanto
attiene ai requisiti professionali previsti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA (di
parere contrario: Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145), i quali però, come rettamente evidenziato dalla
ricorrente, non possono essere ancora considerati indispensabili e necessari
per il raggiungimento dello scopo perseguito.
4.3.2.2. Per quanto riguarda l'altro obiettivo a cui fa riferimento l'art. 1
LIA, vale a dire "la sicurezza dei lavoratori", si deve considerare
che a questo proposito è dato in linea di principio un interesse pubblico che
potrebbe giustificare delle limitazioni d'accesso al mercato. Sennonché, a tale
proposito occorre rilevare come la LIA non contenga nessuna norma materiale
autonoma in questo ambito, limitandosi semplicemente a rinviare a quanto già
previsto in materia di diritto del lavoro dall'ordinamento federale vigente. La
LIA prevede comunque in caso di infrazioni alla legge stessa delle sanzioni
disciplinari che possono arrivare sino al divieto di lavorare per un periodo
imprecisato (art. 20 cpv. 1 lett. c). Siccome però nel nostro Paese la messa in
atto del diritto del lavoro è disciplinata in modo esaustivo dalle relative
leggi esistenti a livello federale, tra cui in particolare la legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964
(LL; RS 822.11) con le relative ordinanze, nonché dalla legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo
dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999
(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), ai Cantoni non rimane in
pratica più alcuno spazio per poter prevedere ulteriori misure sanzionatorie o
d'esecuzione in questo specifico ambito (cfr. Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145; DTF 143 I 403 consid. 7.5.2 con numerosi riferimenti
giurisprudenziali).
A prescindere da questo aspetto, si deve poi
aggiungere che, dal profilo della sicurezza dei lavoratori, le
restrizioni imposte dalla LIA, pur contribuendo ad aumentare il controllo in
questo settore, non appaiono ancora indispensabili, così come preteso dall'art.
3 cpv. 1 lett. b LMI. Come giustamente evidenziato dall'insorgente nei suoi
allegati di causa, il diritto federale - e in particolare la LL, la LDist, la
legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta
contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; 822.41) - prevede già
tutta una serie di strumenti e di istituti destinati sia alla tutela dei
lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping salariale e del lavoro
nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità preposte all'applicazione di
tali normative, e segnatamente in Ticino all'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro (UIL), all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e alla
Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, fare
uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni irregolari senza che si
renda necessario erigere degli ostacoli volti a pre-
ventivamente limitare le
possibilità d'accesso al mercato delle ditte provenienti da fuori Cantone.
Certo, nella misura in cui, come visto sopra (cfr. consid. 3.4), in base al
principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener conto per la
propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente degli eventuali CCL
in vigore nel Canton Lucerna, vi è il rischio che, in quanto offerente esterna,
possa magari risultare favorita per rapporto agli offerenti locali, qualora il
costo sociale delle merci o dei servizi da essa proposti dovesse risultare
inferiore per effetto delle diverse prescrizioni in materia di protezione dei
lavoratori vigenti nel Cantone di sede. Atteso come la LMI non debba avere per
scopo di incoraggiare il dumping salariale, resta però il fatto che
l’imposizione agli offerenti esterni delle prescrizioni sociali vigenti nel
luogo di destinazione della prestazione non si giustifica in modo sistematico.
In questo senso, l’obbligo fatto anche agli offerenti esterni dall’art. 9 lett.
c LIA di rispettare i CCL in vigore in Ticino non può avere una portata
generale (cfr. DTF 124 I 107). L’applicazione agli offerenti esterni delle
disposizioni in materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di
destinazione potrebbe entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere
dimostrato che le prescrizioni del luogo d’origine sono tali da generare un
indebito vantaggio in ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori.
Evenienza, questa, che comunque all’interno del mercato svizzero dovrebbe risultare
molto rara (cfr. Bianchi della Porta, op.
cit., n. 26 ad art. 3 LMI).
4.3.2.3. Sempre in base al suo art. 1, la LIA dovrebbe inoltre servire "a
prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza".
La protezione della buona fede nelle relazioni commerciali costituisce a sua
volta un interesse pubblico, suscettibile di giustificare delle restrizioni
alla libertà economica e alla libertà di accesso ai mercati (DTF 125 I 335
consid. 2a con riferimenti). Sennonché, come già per le norme a tutela dei
lavoratori, anche a questo proposito la LIA non contiene nessuna disposizione
autonoma, limitandosi ad enunciare all'art. 9 lett. f un generico divieto di
praticare una concorrenza sleale. Ancora una volta non ci si può dunque esimere
dal rilevare come le sanzioni applicabili in questo ambito siano esaustivamente
previste dagli art. 23 e segg. della legge
federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS
241), di modo che pure in questo ambito ai Cantoni non è data alcuna competenza
di prevedere delle ulteriori misure, come, ad esempio, vietare ad una ditta di
svolgere la propria attività, così come sancito dall'art. 20 cpv. 1 lett c LIA,
in aggiunta a quelle esaustivamente contemplate dagli art. 23 e segg. LCSl (cfr.
Diebold/Berthoud, op. cit., pag.
145; in questo senso cfr. anche: Bianchi
della Porta, op. cit., n. 24 ad art. 3 LMI). Secondo la resistente, il
sistema instaurato dalla LIA servirebbe ad esercitare un controllo effettivo
sul pagamento dei contributi sociali e paritetici da parte delle ditte attive
nel settore artigianale, ciò che impedirebbe alle imprese morose di operare sul
mercato in un regime di concorrenza sleale, contribuendo nel contempo a meglio tutelare
i lavoratori. Sennonché, in linea con quanto appena esposto, il Tribunale
federale in una sua sentenza del 13 marzo 2000 (pubblicata in RDAT II 2000 n.
45), statuendo su di una vertenza in materia di LEPICOSC, ha chiaramente
indicato che lo stralcio dall'albo delle imprese di costruzione di una ditta in
mora con il pagamento dei contributi sociali, dei premi assicurativi
obbligatori e degli oneri fiscali, con il conseguente divieto per la stessa di
continuare a svolgere la propria attività, costituiva un provvedimento lesivo
del principio della forza derogatoria del diritto federale, che regola in modo esaustivo
queste materie e priva così i Cantoni di qualsiasi competenza per
quanto attiene all'emanazione di ulteriori disposizioni volte ad assicurare il
versamento di questo genere di oneri da parte
dei datori di lavoro. I principi enunciati in questa sentenza - la quale, tra l'altro,
non è stata minimamente recepita dal legislatore cantonale che ha omesso
di apportare i necessari correttivi alla normativa sulle imprese edili -
valgono per analogia anche nel presente ambito, visto come la LIA e la LEPICOSC
prevedano a questo proposito delle disposizioni praticamente identiche (art. 9
lett. e, 18 e 20 cpv. 1 LIA, art. 6 lett. e, 13 e 16 cpv. 1 LEPICOSC). Ne
consegue pertanto che per essere rispettosa del diritto di rango superiore l'attività
di controllo che la CV-LIA si prefigge di esercitare in questo ambito non potrebbe
dar luogo a nessun provvedimento sanzionatorio o inibitorio, fondato sul diritto
cantonale, nei confronti di quelle ditte che non dovessero risultare in regola
con il pagamento degli oneri sociali e tributari. Circostanza, questa, che fa
apparire non adeguate al raggiungimento degli scopi prefissati dalla LIA in
materia di lotta contro la concorrenza sleale le limitazioni contemplate da
questa stessa legge.
4.3.2.4. Si deve pertanto ritenere che a sostegno delle restrizioni al libero
accesso al mercato previste dalla LIA restano unicamente dei motivi
intesi a proteggere le imprese locali da una concorrenza, soprattutto estera, ritenuta
sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore cantonale ha
esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare l'adozione di
questa normativa (cfr. supra consid. 3.3). Ciò costituisce tuttavia
un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può
essere ammessa. Si tratta, in effetti, di un fine avente carattere marcatamente dirigista, volto a favorire
certe imprese a discapito di altre (cfr. Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145 e 146; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4,
pag. 12) e, in quanto tale, chiaramente contrario sia alla libertà economica,
garantita dall'art. 27 Cost., sia alla libertà di circolazione all'interno
della Svizzera, sancita dall'art. 95 cpv. 2 Cost., la quale costituisce un vero
e proprio diritto di rango costituzionale (cfr. DTF 119 Ia 35 consid. 1) che mira
ad assicurare non solo la reciproca riconoscenza dei diplomi, ma in modo più
generale l'accesso indiscriminato ad una professione, come pure a vietare un aggravio eccessivo e non giustificato da ragioni obiettive dell'esercizio
di una professione, così come potrebbe risultare dalle diverse regolamentazioni
cantonali (DTF 130 I 26 consid. 7.1; 125 II 56 consid. 3a; 123 I 259 consid.
2b; 122 I 109 consid. 4b).
Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzialmente protezionistico perseguito dalla LIA, le
restrizioni previste da questa legge, oltre a non adempiere i criteri previsti
dall'art. 3 cpv. 1 lett. b e c LMI, si rivelano pure lesive dell'art. 3 cpv. 3
LMI in quanto costituiscono per le ditte aventi sede al di fuori del Cantone Ticino
delle barriere dissimulate per quanto attiene all'accesso al mercato nei
settori artigianali regolati dalla suddetta legge.
5. 5.1. Giusta l'art. 3
cpv. 4 LMI, le decisioni in materia di restrizioni del libero accesso al
mercato devono essere prese con una procedura semplice, rapida e gratuita.
Secondo
la ricorrente, anche questa norma sarebbe stata nell'occasione disattesa dalla
CV-LIA.
5.2. La critica è sicuramente fondata. La
procedura che la CO 1 ha dovuto seguire per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigianali non può essere
considerata semplice nel senso inteso dalla suddetta norma. La ditta ha dovuto
riempire due moduli d'iscrizione, allegando ai medesimi numerosi documenti,
parte dei quali ottenibili presso terzi solo previo pagamento dei
relativi emolumenti. Il dispendio di tempo e l'onere amministrativo che ne sono
derivati non possono assolutamente essere considerati trascurabili.
Non permette di sovvertire questa conclusione la semplice circostanza che, come
sostenuto dalla CV-LIA, la quasi totalità della documentazione che la CO 1 ha
dovuto produrre per potersi iscrivere all'albo delle imprese artigianali è
costituita dalla documentazione standard che le ditte devono regolarmente produrre
per poter partecipare alle procedure di concorso in ambito di commesse
pubbliche. Anche su questo punto occorre in effetti convenire con la ricorrente
sul fatto che, se un offerente esterno vuole accedere al mercato ticinese per
esercitare la propria attività in ambito artigianale, questo non significa
ancora che quest'ultimo intenda automaticamente partecipare alle procedure in
materia di commesse pubbliche indette in questo Cantone. Per cui non è perché il diritto delle commesse
pubbliche esige l'adempimento di determinati requisiti professionali e
personali al fine di attestare l'idoneità di una ditta artigianale a
partecipare ad una procedura di concorso, che allora la stessa cosa si
giustifica anche per poter semplicemente offrire delle prestazioni professionali
al di fuori di questo specifico settore in un Cantone diverso da quello di sede.
Dal profilo dei tempi di evasione della domanda, occorre poi rilevare che tra
il momento in cui la CO 1 ha presentato le sue istanze e quello in cui le sono
state rilasciate le autorizzazioni richieste sono trascorsi oltre cinque mesi.
Il che disattende il principio di celerità prescritto dall'art. 3 cpv. 4 LMI. È
pur vero comunque che sui tempi di evasione della pratica ha verosimilmente
influito la grande mole di richieste di iscrizione che la CV-LIA ha dovuto
esaminare in concomitanza con l'entrata in vigore della LIA.
Infine si deve rilevare che il fatto che la CO 1 abbia dovuto versare complessivamente
fr. 900.- a titolo di tasse d'iscrizione è chiaramente lesivo del principio di
gratuità della procedura, sancito dalla medesima norma (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 146). Il fatto che nel Canton Lucerna la CO 1 non debba pagare alcun emolumento
per poter esercitare la propria attività aziendale è del tutto irrilevante e
non giustifica affatto l'imposizione nei suoi confronti di un simile obbligo in
Ticino. Valesse il contrario, come sostenuto dalla CV-LIA, il principio di
gratuità verrebbe svuotato di qualsiasi contenuto.
Così come pure non
è assolutamente dirimente qualificare dal profilo giuridico l'onere finanziario
che è stato addebitato nell'occasione alla CO 1 dall'autorità di prime cure. La
giurisprudenza ha infatti già avuto modo di sottolineare che i Cantoni
non hanno il diritto di prelevare nessun genere di tributo in questo ambito. In
un caso concernente un avvocato zurighese al quale era stata rilasciata
l'autorizzazione per poter esercitare la sua professione nel Cantone di
Appenzello Interno, il Tribunale federale ha considerato lesivo del principio
della gratuità della procedura il fatto che le autorità di quest'ultimo Cantone
avessero messo a carico del richiedente una tassa di cancelleria pari a fr. 50.-
(DTF 123 I 313 consid. 5). In questo modo è stato chiarito che la gratuità
della procedura sancita dalla LMI dev'essere assoluta, nel senso che i Cantoni
non hanno neppure il diritto di ricuperare i costi generati dal procedimento
d'ammissione stesso. Una deroga a questa regola può entrare in linea di conto
soltanto in situazioni eccezionali, qualora dovesse risultare che l'istante ha
agito in maniera contraria al principio della buona fede oppure è venuto meno
al suo dovere di collaborazione, cagionando in questo modo dei costi inutili
alle autorità. Da notare che il principio della gratuità non concerne soltanto
i casi in cui la procedura verte sul riconoscimento di un certificato di
capacità in senso stretto, ma anche quelli in cui la validità di una simile
attestazione non è in discussione, ma si tratta di valutare se sussistano altri
motivi per limitare l'accesso al mercato di un offerente esterno (DTF 123 I 313
consid. 5; 125 I 276 consid. 6 non pubblicata; Matteo
Cassina, Legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e
note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000,
pag. 99 e segg. e in particolare pagg. 106 e 107).
In quest'ottica, quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2bis RLIA in materia di
emolumenti a carico delle ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone non
è pertanto rispettoso dei principi della LMI appena esposti, nella misura in
cui fa dipendere la gratuità dell'iscrizione dal fatto che le stesse siano
abilitate ad operare nel loro Cantone di origine e che rispettino i requisiti
posti dagli art. 6 e 7 LMI.
6. 6.1. Alla luce di
tutto quanto precede, si deve pertanto concludere che il ricorso della RI 1
deve essere accolto nel senso che è accertato che le decisioni 14 ottobre 2016 della
commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con le quali la ditta CO 1
è stata iscritta all'albo delle imprese artigianali per le categorie
professionali "costruzioni in legno/carpentiere-copri-tetto"
e, rispettivamente, "opere da posatore di pavimenti" limitano
l'accesso al mercato di tale ditta in modo lesivo dei principi scaturenti dalla
LMI.
6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm) e
non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza è accertato che le decisioni 14 ottobre 2016 della commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con le quali la ditta CO 1 è stata iscritta all'albo delle imprese artigianali per le categorie professionali "costruzioni in legno/carpentiere-copritetto" e, rispettivamente, "opere da posatore di pavimenti" limitano l'accesso al mercato di tale ditta in modo lesivo dei principi scaturenti dalla LMI.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera