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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 25 novembre 2016 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 ottobre 2016 (n. 4726) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la decisione 4 dicembre 2015 con cui i municipi di Cadenazzo e di Sant'Antonino hanno rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per riorganizzare gli spazi esterni sui suoi fondi (part. __________, __________ e __________ di Cadenazzo, __________ di S. Antonino); |
ritenuto, in fatto
A. La CO 1 (di seguito: __________), qui resistente, è proprietaria di alcuni fondi situati nel comparto commerciale-industriale dei comuni di Cadenazzo (part. __________, __________ e __________) e di Sant'Antonino (part. __________, __________). Nell'area si trovano tra l'altro il __________ (__________, part. __________), il __________ (part. __________), altri magazzini e uffici e una stazione di servizio della stessa resistente (part. __________, __________ e __________), tutti accessibili da via __________ (nel comune di S. Antonino).
B. Dopo che la domanda di costruzione del giugno 2008 era rimasta sospesa a seguito di una zona di pianificazione relativa al comparto - sfociata nel piano regolatore intercomunale (PRI) approvato dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 2132 del 30 aprile 2014) - con decisione 24 aprile 2015 i municipi di Cadenazzo e S. Antonino hanno rilasciato alla resistente il permesso di costruire, a ovest del __________, un nuovo centro commerciale (part. __________ e __________) destinato alla vendita di generi non alimentari. La decisione, richiamante l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 81442) e il preavviso sul rapporto sull'impatto ambientale (RIA) della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del 12 giugno 2014, è stata subordinata, tra l'altro, all'impegno dell'istante di realizzare (mediante separata procedura) una nuova rotonda in corrispondenza dell'accesso di via __________, conformemente a una convenzione sottoscritta con l'esecutivo di S. Antonino. Così come richiesto, il progetto autorizzato permette inoltre di sfruttare i posteggi già approvati esistenti (1'094), facendo leva sulle sinergie tra i diversi empori presenti e la loro capacità residua.
C. a. Nel frattempo, il
25 ottobre 2013, la CO 1 ha domandato ai medesimi municipi il permesso di
riorganizzare parzialmente gli spazi esterni
(part. __________ e part. __________, __________ e __________) ai suoi centri commerciali,
in coerenza con il suddetto progetto. In particolare, per agevolare il servizio
di trasporto pubblico e la mobilità lenta, la sua domanda prevede di spostare e
riunire 152 posteggi esistenti, ampliando il piazzale (già adibito a parcheggio)
di fronte al __________ (part. __________), su cui verranno ricavate 6 linee di
stalli perpendicolari, delimitate e intercalate da aree di circolazione e
aiuole. Secondo i piani, il parcheggio così riorganizzato si estenderà anche su
un angolo del mapp. __________ e su una fascia (in parte asfaltata) della part.
__________, a nord-est di due capannoni da demolire. Nel complesso, il numero
di posteggi (1'094) sui fondi CO 1 resterà invariato; in particolare, verranno
eliminati altrettanti stalli (152), quali ad esempio quelli tra il __________ e
il futuro centro commerciale (part. __________ e __________). In questa zona e
più a nord, verso il __________, il progetto in questione prevede infatti di
ricavare una nuova piazza, sulla quale si snoderanno percorsi pedonali e
ciclabili, oltre a una corsia e fermata (capolinea) per il trasporto pubblico
(bus) proveniente da S. Antonino. I piani annessi alla domanda non prevedono
nuove strade rispettivamente modifiche agli accessi esistenti.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della RI
1 (in seguito: __________), qui ricorrente,
che l'ha interposta in veste di proprietaria del fondo (part. __________)
con uno stabile commerciale (sub A) situato a Cadenazzo, all'incrocio tra la
strada cantonale e via __________.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 86722), con decisione 4 dicembre 2015 i municipi di Cadenazzo e
S. Antonino hanno rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia richiesta,
respingendo - nella misura della sua ricevibilità - la predetta opposizione.
Negata la legittimazione attiva alla RI 1 (vista la distanza di oltre 150-200 m
tra il suo fondo e i piazzali oggetto di sistemazione), l'autorità di prime cure
ha in ogni caso ritenuto le sue obiezioni (riferite ad un asserito incremento
di posteggi) infondate e il progetto conforme al PRI frattanto entrato in
vigore.
D. Con giudizio 26
ottobre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla
società opponente avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.
Sovvertendo la tesi dell'autorità di prime
cure, il Governo ha dapprima ammesso la legittimazione attiva della RI 1:
vista la vicinanza della part. __________ con il mappale [part. __________]
dedotto in edificazione (da cui sarebbe separato solo da una strada e un canale), e ancor più della part. __________
(frattanto divenuta di proprietà RI 1), la precedente istanza ha ritenuto
che la formazione dei posteggi potrebbe avere delle ripercussioni sulla
proprietà della ricorrente. In seguito, ha tuttavia rigettato nel merito le
sue censure: in sintesi, premesso che la licenza edilizia 24 aprile 2015
relativa al nuovo centro commerciale è cresciuta in giudicato e che il PRI è
formalmente in vigore, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta rilevato come il
progetto litigioso non modifichi il numero totale dei posteggi (e quindi
neppure la situazione già esaminata nel contesto del citato preavviso sul RIA)
e tenda invece, attraverso le diverse opere progettate, a migliorare la
mobilità lenta e integrata all'interno del comparto, diminuendo il traffico,
conformemente agli intenti del PRI.
E. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, assieme alla controversa licenza edilizia.
Con argomentazioni a tratti un po' sparse, l'insorgente
contesta in sostanza la risistemazione dei posteggi a ridosso delle sue
proprietà e il relativo traffico, che le procurerà gravi e sicure molestie.
Si duole poi della creazione della nuova piazza su cui transiterà il trasporto
pubblico, che passerà, appunto, attraversando il canale, sulla strada
confinante con le [sue] proprietà. Privo di rilievo sarebbe
il permesso relativo al nuovo centro commerciale (che non avrebbe potuto essere
rilasciato e andrebbe semmai revocato), come pure il relativo rapporto sull'impatto
ambientale. Al contrario, poiché CO 1 dispone di un numero di posteggi
superiore a 500 s'imporrebbe un nuovo esame d'impatto ambientale (conforme all'ordinanza
concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988; OEIA; RS
814.011), che dovrebbe comprendere anche la creazione di rotonde e l'investimento
di un nuovo centro per 40 milioni di franchi. Richiama poi la citata risoluzione
d'approvazione del PRI del 30 aprile 2014, che ha impugnato davanti a questo
Tribunale (inc. 90.2014.34), annotando tra l'altro che a seguito del mancato
avallo, da parte del Governo, del raccordo previsto con la strada cantonale sul
versante di Cadenazzo (nuova strada di servizio e rotonda), mancherebbe un
piano del traffico confacente e non potrebbero pertanto essere autorizzati
nuovi posteggi. Nel suo ricorso l'insorgente mette inoltre in dubbio l'effettiva
soppressione degli stalli esistenti, così come indicato nel progetto, posto che
nulla impedirebbe che tali superfici continuino ad essere utilizzate a scopo di
posteggio.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione riporta le osservazioni della Sezione
della mobilità e della SPAAS, che si riconfermano essenzialmente nei propri
preavvisi favorevoli. Il municipio di S. Antonino e quello di Cadenazzo
postulano il rigetto del ricorso; ad identica conclusione perviene CO 1,
contestando puntualmente l'impugnativa sia dal profilo della sua ricevibilità
(per carenza di legittimazione attiva), sia nel merito. Delle loro osservazioni
si dirà, per quanto occorre, in appresso.
G. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare
una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). L'impugnativa è inoltre
tempestiva (art. 68 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Resta da verificare se alla RI 1 difettava
la legittimazione attiva ad opporsi al progetto rispettivamente a ricorrere,
così come eccepisce la resistente CO 1. L'autorità di ricorso è infatti sempre
tenuta a verificare se sono dati tutti i presupposti processuali prima di
entrare nel merito di un'impugnativa,
rispettivamente se tali presupposti erano dati davanti all'istanza inferiore
(cfr. DTF 136 V 7 consid. 2; 127 V I 1 consid. 1a).
1.2. Con questa premessa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
integrati da quelli formanti l'incarto 90.2014.34 relativo all'impugnativa
della RI 1 contro la citata risoluzione d'approvazione del PRI. La situazione
dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli
atti ed è nota a questo Tribunale, anche a
seguito del sopralluogo esperito nel citato procedimento parallelo (inc.
90.2014.34). La stessa prova offerta
dall'insorgente in questa
sede non appare idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente
giudizio.
2. 2.1. L'art. 8 cpv. 1 LE
prevede, tra l'altro, che contro il rilascio della licenza edilizia può fare
opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Coloro che in
base al precitato articolo hanno fatto opposizione sono inoltre legittimati a
ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo
(art. 21 cpv. 2 LE).
La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia si giudica secondo gli
stessi criteri della legittimazione a ricorrere. L'interesse legittimo dell'art.
8 cpv. 1 LE coincide con quello del vecchio art. 43 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), che
questo Tribunale ha sempre interpretato rifacendosi alla prassi dell'Alta Corte
federale inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del previgente
ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a vecchia legge federale
sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43 LPamm n. 1 e
rimandi). Per costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a
ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua
avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua
legittimazione attiva presuppone anche ch'egli appartenga a quella limitata e
qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che
permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della
collettività; esige inoltre che sia portatore di un interesse personale,
diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli
arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre ad essersi tempestivamente
opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente
dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla
decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella
degli altri membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse
degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla
decisione, ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È esclusa l'actio
popularis (cfr., fra le tante, STA
52.2012.482 del 26 aprile 2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/75 del 4
febbraio 2003 consid. 2.1; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 43 n. 2): non basta pertanto che il ricorso venga inoltrato
unicamente a favore di un interesse generale della comunità.
Tale giurisprudenza conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art.
65 cpv. 1 LPAmm; norma che, analogamente al diritto processuale federale cui è
ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente
che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di
una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale
federale e cantonale, e considerato che la legittimazione ricorsuale presso le
istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte
(cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza
federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone toccate
da immissioni (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29
agosto 2017 consid. 3).
2.2. Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio
o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente
è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Widerkehr,
Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von
lmmissionsbetroffenen, in ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa
quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata.
Oltre questa distanza - ovvero quando non esiste uno stretto legame spaziale
con l'oggetto del litigio - se un vicino vuole contestare una licenza edilizia
deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio sulla base delle
circostanze concrete (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.1.1). In particolare, se la legittimazione viene
ricondotta alle immissioni prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto,
le stesse devono risultare chiaramente percettibili per l'insorgente
(cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Per le immissioni foniche derivanti da un centro
commerciale regionale, ad esempio, il Tribunale federale ha tutelato il
riconoscimento dell'abilitazione di un vicino ad insorgere in caso di aumento
del traffico pari al 10%, ancorché di regola sia percettibile solo un incremento
del 25% (cfr. DTF 136 II 281 consid. 2.3.2 e rimandi; STF 1C_247/2016
citata, consid. 3.1.1). Per giurisprudenza, le circostanze del caso concreto
vanno comunque sempre apprezzate globalmente e non secondo singoli criteri
schematici (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 citata, consid.
3.1.1; 1C_623/2015 del 2 maggio 2016 consid. 2.3).
2.3. In concreto, dinnanzi all'autorità di prime cure, la ricorrente ha
motivato la sua legittimazione ad opporsi al rilascio della licenza per il progetto
della riorganizzazione degli spazi esterni illustrato in narrativa (consid. C),
per il solo fatto di essere proprietaria della part. __________ (cfr.
opposizione 21 novembre 2013). Posto, tuttavia, che il terreno in questione
dista (in linea d'aria) almeno 150 m dall'opera progettata più vicina
(parcheggio di fronte al __________, nella parte a nord del mapp. __________),
a giusta ragione i municipi di Cadenazzo e S. Antonino hanno ritenuto che ciò
non bastasse per ritenere RI 1 senz'altro toccata dall'oggetto della lite in
misura superiore a quella degli altri membri della collettività. Contrariamente
a quanto indicato dal Governo, decisiva ai fini della legittimazione non è la
distanza "astratta" che intercorre tra i confini di due fondi (part. __________
e __________), bensì lo spazio che separa la
proprietà RI 1 dalle opere concretamente progettate (zum Bauvorhaben,
cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Tra il terreno
della ricorrente e le opere in questione (in particolare, il parcheggio con 152
posti) non si frappongono solo un canale e via __________ (larghi
insieme ca. 16 m), ma anche un'estesa porzione (ca. 10'000 mq, nella migliore delle
ipotesi) della part. __________, per lo più asfaltata (con una tettoia lungo
tutto il lato ovest e i due capannoni), oltre a un campeggio (part. __________),
che ostacolano invero anche la vista verso l'area di intervento (cfr. inc. 90.2014.34,
foto annesse al verbale di sopralluogo 12 settembre 2017 e planimetria
catastale; cfr. a titolo indicativo anche www.maps.google.ch, con viste
satellitari e street view lungo via __________, cfr. al riguardo STF
1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi); veduta che peraltro risulterà
ulteriormente inibita dall'edificazione del nuovo centro commerciale, approvato
con il permesso edilizio 24 aprile 2015 (cfr. piani annessi al relativo
incarto, integrato nell'inc. 90.2014.34).
Tanto basta per negare l'esistenza di uno stretto legame spaziale con l'oggetto
del litigio.
2.4. Non è invece dato di vedere perché l'autorità di prime cure - e di
riflesso quella di ricorso - doveva considerare ai fini della legittimazione ad
opporsi ex art. 8 cpv. 1 LE (anche) i rapporti di natura obbligatoria
(locazione o diritto di prelazione) inerenti alla part. __________ (in seguito
divenuta di sua proprietà); rapporti che l'insorgente - nonostante fosse
assistita da un legale - ha per motivi suoi rinunciato a indicare, salvo poi addurli,
per la prima volta, davanti al Governo (in sede di replica). Per principio, spetta
infatti all'insorgente sostanziare la sua
legittimazione (a meno che non sia manifesta; cfr. anche sull'onere della
prova: RDAT I-2001 n. 27). Tale giustificazione deve avvenire di
principio già in sede di opposizione, ritenuto che va comunque adottato un metro
di giudizio più severo laddove un opponente - come in concreto - si è avvalso
dell'assistenza di un avvocato (cfr. Martin
Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, Zurigo 2014, ad § 21 n. 38; sentenza Verwaltungsgericht Zürich
VB.2009.654 del 25 febbraio 2010 consid. 2 e 4). L'esito del presente giudizio
non muta comunque neppure se si considera tale mappale (part. __________), adibito
a posteggio/deposito di veicoli: anch'esso, nella migliore delle ipotesi, dista
infatti ben più di 100 m (almeno 120 m) dalle opere progettate, versando in una
situazione analoga a quella della part. __________ di cui si è detto.
2.5. Ferme queste premesse, nulla permette altrimenti di ritenere che la
situazione giuridica o fattuale di RI 1 possa essere influenzata dall'esito della procedura. Non è in particolare dato di
vedere come la riorganizzazione dei posteggi e degli spazi esterni ai
centri CO 1 possa recarle un pregiudizio, in particolare per un asserito
ulteriore "congestionamento del traffico" (cfr. citata opposizione 21
novembre 2013).
Considerato che il progetto prevede la
formazione di 152 posteggi, ma abbinata alla soppressione di altrettanti
stalli esistenti, non si comprende come possa derivare un aumento del traffico.
Neppure la ricorrente lo ha spiegato. La domanda non apporta in effetti alcuna
modifica al numero complessivo dei posteggi autorizzati già al servizio degli
stabili CO 1, né agli accessi esistenti (da via __________, nel comune di S.
Antonino). Come risulta dai piani, non è previsto alcun collegamento verso
Cadenazzo; contrariamente a quanto afferma l'insorgente in questa sede, a
seguito degli interventi previsti dal progetto, non vi sarà pertanto alcun
mezzo pubblico che passerà (..) attraversando il canale, sulla strada
confinante con le proprietà RI 1. Un tale collegamento
riguarda semmai il disegno pianificatorio del PRI (raccordo con la strada
cantonale, fase 2), che il Governo non ha approvato con la citata risoluzione
n. 2132 (cfr. disp. n. 2, § 5.1 e punto 3.3.2) impugnata dall'insorgente (inc.
90.2014.34); è dunque ininfluente per il presente procedimento.
Non permettono poi di trarre altre conclusioni i dubbi di RI 1 sull'effettiva
intenzione di CO 1 di sopprimere i citati 152 stalli esistenti, così come
indicato dal progetto, sfociando tale obiezione in un inammissibile processo
alle intenzioni. È d'altra parte evidente che un'ulteriore conversione di
questi spazi in aree di posteggio richiederebbe una nuova autorizzazione a
costruire.
Stessa sorte seguono infine le censure rivolte contro la nota licenza edilizia
24 aprile 2015, che ha autorizzato l'edificazione di un nuovo centro
commerciale sulle part. __________ e __________, con il relativo traffico
indotto (oggetto d'esame nel preavviso 12 giugno 2014 della SPAAS sul RIA, che
ha peraltro pure tenuto conto del progetto qui controverso, cfr. punto 3.1.2):
tale permesso, cresciuto in giudicato, esula dalla presente procedura e non può
in ogni caso essere qui rimesso in discussione.
2.6. Ciò detto, dal profilo delle immissioni, considerato che con la
riorganizzazione il volume di traffico (in entrata/uscita dal comparto) rimarrà
essenzialmente invariato - senza toccare la soglia (+ 10-25%) sotto la quale la
giurisprudenza permette di negare la legittimazione attiva (cfr. DTF 136 II 281
consid. 2.3.2 e rimandi; STF 1C_247/2016 citata,
consid. 3.1.1) - da scartare è l'ipotesi che alla ricorrente possano
derivare maggiori immissioni per il traffico indotto (in particolare, sulla
strada cantonale, con cui confina). Ciò vale non solo con riferimento al traffico
generato dai posteggi, ma anche dal trasporto pubblico (bus), che raggiunge il
comparto commerciale di S. Antonino. Parimenti da escludere è che l'uso dei
nuovi posteggi e le manovre di circolazione dei veicoli all'interno dei fondi CO
1 - ancorché un poco più vicini alla proprietà RI 1 rispetto alle aree di sosta
esistenti (in particolare a seguito del parziale ampliamento del piazzale di
fronte al __________; cfr. piani annessi alla domanda) - possa produrre nuove
immissioni (rumore o immissioni atmosferiche), chiaramente percettibili per
la ricorrente. Al riguardo va infatti ricordato che i suoi fondi sono distanti
ben più di 100 m dalle opere in questione (oltre 200 m dalla nuova piazza); sono
inoltre assegnati dal piano regolatore vigente ad una zona poco sensibile al
rumore (con grado di sensibilità III, cfr. art. 7 norme d'attuazione del PRI;
cfr. anche piano dei gradi di sensibilità del PR
di Cadenazzo), in un comparto già oggi massicciamente esposto alle
immissioni (foniche e atmosferiche) del traffico stradale (in particolare, da
via __________, ove ogni giorno transitano più di 30'000 veicoli; cfr. anche rapporto
di pianificazione ottobre 2012 del PRI, pag. 10 e seg. e pag. 17 e seg.). Senza
contare, poi, che proprio in direzione delle proprietà di CO 1 (nord-est), l'unico
edificio commerciale della ricorrente (part. __________ sub. A) è all'evidenza
già esposto ad immissioni analoghe a quelle qui contestate, segnatamente a
quelle generate dal parcheggio (con circa 70 posti) al servizio dello stesso
stabile (con il centro __________; cfr. a titolo indicativo, allegato B al
citato rapporto di pianificazione del PRI).
A fronte di tutti questi motivi, non è pertanto ragionevolmente dato di vedere
come dal progetto possano derivare alla ricorrente immissioni chiaramente
percettibili. Al contrario, si deve concludere che l'insorgente non versa
affatto in una situazione per cui risulta toccata dall'oggetto della lite in
modo superiore a quello degli altri membri della collettività e che doveva
pertanto esserle negata la legittimazione attiva - che peraltro neppure in
questa sede si è particolarmente premurata di sostanziare.
Da ciò discende che, difettando la legittimazione attiva, a giusta ragione i municipi di Cadenazzo e S. Antonino hanno anzitutto dichiarato irricevibile la sua opposizione. Per questa stessa ragione, il Governo avrebbe a sua volta dovuto respingere l'impugnativa di RI 1. Alla medesima conclusione si deve pervenire in questa sede, senza che si renda necessario esaminare le contestazioni di merito sollevate dalla ricorrente.
3. 3.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va
pertanto respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico della ricorrente, secondo soccombenza. L'insorgente è inoltre tenuta a
rifondere alla resistente CO 1 e ai comuni di Cadenazzo e di S. Antonino, che
non dispongono di un servizio giuridico proprio, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di RI 1, la quale è inoltre tenuta a rifondere fr. 1'500.- sia alla CO 1, sia congiuntamente ai comuni di Cadenazzo e S. Antonino, a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera