|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2016 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 2 dicembre 2016 della commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo per la ditta CO 1, __________, di iscriversi all'albo delle imprese artigianali, secondo le formalità e le condizioni previste dalla legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 7.1.5.4); |
ritenuto, in fatto
A. La CO 1 è una
ditta con sede a __________, attiva principalmente nel settore delle opere da
lattoniere e della carpenteria.
Il 20 giugno 2016 essa si è rivolta alla commissione di vigilanza sulle imprese
artigianali (nel seguito: CV-LIA), chiedendole di poter essere iscritta
all'albo delle imprese artigianali istituito dalla LIA, in base ad una
procedura semplice, rapida e gratuita, se-
condo quanto previsto dall'art. 3 cpv. 4 della legge federale sul mercato
interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02).
Il 25 ottobre 2016 la CV-LIA ha chiesto alla CO 1 di indicare per quali
categorie definite dall'allegato 1 al regolamento di applicazione della legge
sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016 (RLIA; RL 7.1.5.4.1) intendesse
esercitare un'attività sul suolo ticinese e se per tale esercizio avesse già
provveduto a dimostrare l'adempimento dei requisiti posti da un eventuale regolamentazione
esistente nel suo Cantone di origine.
Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla RI 1.
Il 10 novembre seguente la CO 1 ha sollecitato la CV-LIA affinché statuisse
sulla sua domanda di iscrizione 20 giugno 2016, emanando una decisione
impugnabile.
B. Il 16 novembre
2016 la CV-LIA ha ribadito la propria precedente richiesta di informazioni alla
CO 1, specificando che, se fosse emerso che la stessa adempiva i requisiti
previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici, sarebbe stato possibile procedere
alla sua iscrizione all'albo LIA senza ulteriori formalità.
Con lettera del 21 novembre la CO 1 ha quindi informato la CV-LIA di non essere
iscritta ad alcun albo professionale o registro delle imprese, dal momento che
nel Canton Lucerna nulla di tutto ciò era previsto per il settore artigianale
in cui essa è attiva. Richiamandosi all'art. 2 cpv. 1 LMI, la ditta ha quindi
nuovamente chiesto di poter essere iscritta all'albo delle imprese senza dover
sottostare alle condizioni poste dalla LIA, in virtù dell'attività da essa legittimamente
svolta nel suo Cantone d'origine, e ha pertanto sollecitato l'emanazione di una
decisione formale in proposito.
Preso atto di ciò, con decisione del 2 dicembre 2016, trasmessa per conoscenza
alla RI 1, la CV-LIA ha accertato che la CO 1, in quanto ditta attiva nel
settore delle opere da lattoniere e della carpenteria, era tenuta ad iscriversi
all'albo delle imprese artigianali nella relativa categoria, attenendosi alle
formalità e alle condizioni previste dalla LIA.
C. Il 19 dicembre 2016
la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso quest'ultima
risoluzione per chiedere che sia accertato che la medesima limita in modo illecito
l'accesso al mercato della ditta in questione. La ricorrente si duole in
sostanza della violazione della LMI da parte della CV-LIA. Innanzitutto
sostiene che l'obbligo previsto dalla LIA di iscriversi ad un albo
professionale per poter esercitare in Ticino un'attività nel settore
artigianale costituisce, ad essa sola, una restrizione del libero accesso al
mercato. Oltretutto la procedura e i requisiti materiali previsti dalla LIA per
poter ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese impongono un carico
amministrativo oneroso ed elevato, che ritarda e rende più complessa e dispendiosa
l'offerta di servizi e prestazioni di lavoro da parte delle ditte artigianali
con sede fuori Cantone. Afferma quindi che nel Canton Lucerna, dove ha sede, la
ditta CO 1 non è tenuta ad ottenere alcuna autorizzazione per poter offrire le
proprie prestazioni e men che meno il suo titolare deve dimostrare di disporre
di specifici titoli di studio o di una particolare esperienza professionale
minima. In base al principio del luogo di origine, sancito dall'art. 2 cpv. 3
LMI, la CO 1 ha dunque il diritto di esercitare la propria attività in Ticino
in base alle prescrizioni vigenti nel Canton Lucerna, senza dover dimostrare di
adempiere i requisiti professionali di cui all'art. 6 cpv. 1 LIA e 5 cpv. 1 RLIA.
Anche il fatto di esigere che essa adempia i requisiti personali di cui all'art.
7 LIA e disponga di una copertura assicurativa violerebbe il suddetto
principio, visto che nel suo Cantone d'origine la CO 1 non soggiace al rispetto
di simili condizioni. Alla stessa stregua, la RI 1 sostiene che la ditta in
questione è tenuta soltanto al rispetto di quei contratti collettivi di lavoro
che eventualmente sussistono nel suo settore di attività nel Canton Lucerna,
sempre che ne sia firmataria o che gli stessi abbiano carattere obbligatorio
generale. La ricorrente si duole poi anche della tassa di iscrizione che è
stata posta a carico della CO 1 e di quella annuale di tenuta a giorno dell'albo
che le sarà richiesta in avvenire, le quali costituirebbero a loro volta una restrizione
del libero accesso al mercato. Secondo la RI 1, inoltre, la CV-LIA non avrebbe
sovvertito la presunzione legale di equivalenza delle normative cantonali in
gioco, sancita dall'art. 2 cpv. 5 LMI. L'insorgente contesta pure che in concreto
siano date le condizioni previste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LMI per poter ammettere
una restrizione del principio del libero accesso al mercato. A questo proposito
rileva come i motivi di politica economica perseguiti dalla LIA non
costituiscano un interesse pubblico preponderante e, quand'anche lo fossero, le
condizioni imposte da questa legge per poter svolgere un'attività artigianale
in Ticino sarebbero in ogni caso del tutto sproporzionate. Infine la ricorrente
si duole anche della violazione dell'art. 3 cpv. 4 LMI, non potendo la CO 1
beneficiare di una procedura d'autorizzazione semplice, rapida e gratuita.
D. All'accoglimento
del gravame si è opposta la CV-LIA, adducendo una serie di argomentazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Dal canto suo la CO 1 ha rinunciato a formulare delle domande di giudizio,
rilevando comunque di condividere gli argomenti ricorsuali addotti dalla RI 1.
E. In sede di replica e di duplica la ricorrente e la CV-LIA hanno ribadito e sviluppato le loro opposte tesi, riconfermandosi nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.
23 LIA.
1.2. La legittimazione della RI 1 a ricorrere è pacifica. A questo proposito
occorre infatti rilevare che, giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), hanno diritto di
interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale le
persone, le organizzazioni e le autorità legittimate in virtù di un'altra legge
federale. Un simile diritto spetta alla RI 1 in virtù dell'art. 9 cpv. 2bis
LMI. Essa può in effetti inoltrare ricorso per far constatare che una decisione
limita in modo inammissibile l'accesso al mercato. Nella misura in cui detta
autorità è legittimata a ricorrere davanti al Tribunale federale, essa può
anche avvalersi dei rimedi di diritto previsti dal diritto cantonale e, in
quanto ne faccia richiesta, partecipare ai procedimenti davanti alle autorità
cantonali (art. 111 cpv. 2 LTF).
1.3. Ne discende che il gravame, tempestivo poiché inoltrato entro trenta
giorni dalla notifica alla RI 1 della decisione impugnata (art. 68 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 LPAmm).
2. 2.1. La
LMI garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso
libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il
territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa
ha, tra le altre cose, lo scopo di facilitare la mobilità professionale e gli
scambi economici in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI). Sebbene i concetti di
"domicilio" e di "sede" non siano specificati
dalla legge, la giurisprudenza ha già avuto modo da tempo di chiarire che con i
medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid.
4b).
2.2. La CO 1 è una ditta con sede sociale a Lucerna, dove si trovano pure i
suoi uffici e il suo stabilimento di produzione. Da oltre 30 anni essa esercita
dunque nel Canton Lucerna la propria attività nel settore delle opere da
lattoniere e della carpenteria. In questo Cantone dispone pertanto di un
domicilio, rispettivamente di una sede, ai sensi della LMI. Pacifica appare
quindi l'applicabilità di questa legge alla presente fattispecie, la quale
denota una chiara connotazione intercantonale, considerato come la CO 1 offra i
propri servizi anche nel Cantone Ticino.
3. 3.1. L'art. 2 LMI sancisce il
principio del libero accesso al mercato, giusta il quale ognuno ha il diritto
di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della
Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è
autorizzato nel Cantone o nel comune di domicilio o di sede (cpv. 1). L'offerta
di merci, servizi e prestazioni di lavoro, soggiunge la norma (cpv. 3), è retta
dalle prescrizioni del Cantone o del comune di domicilio o di sede
dell'offerente. Inoltre, chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha
il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione
per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la
stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio, anche in caso di
cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio (cpv. 4). Nell'applicazione
dei principi appena esposti le normative cantonali o comunali concernenti
l'accesso al mercato sono considerate equivalenti (cpv. 5).
La libertà d'accesso al mercato costituisce un diritto individuale o
soggettivo, che può essere invocato da ogni persona fisica o giuridica che
esercita un'attività lucrativa, a condizione naturalmente che, come già visto
sopra (consid. 2.1), abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera (Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent
Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier [a cura di], Droit de la concurrence,
2a ed., Basilea 2013, n. 12 e segg. ad art. 2 I-VI LMI).
3.2. Alla luce delle norme che precedono e dei principi che ne scaturiscono, la
CO 1, alla stessa stregua di qualsiasi altra impresa artigianale con sede in
Svizzera, dispone dunque in linea di principio del diritto, conferitole dall'ordinamento
federale, di offrire i suoi servizi e le sue prestazioni di lavoro al di fuori
del suo Cantone di origine, nonché, se lo volesse, di stabilirsi in qualsiasi
parte del territorio nazionale con delle proprie rappresentanze e di operare
attraverso le medesime, in base alle prescrizioni vigenti nel luogo in cui si
trova la sua sede principale, vale a dire il Canton Lucerna. In questo senso
essa dovrebbe dunque poter essere attiva in Ticino, secondo le regole che disciplinano
la sua attività nel suo Cantone di sede, dove, alla stessa stregua di quanto
avviene nel resto della Confederazione Svizzera, per quanto attiene al settore
artigianale qui in discussione, non vige alcun regime autorizzativo, né sono
previste particolari condizioni o restrizioni legali per poter svolgere questo
genere di professione. Pertanto, nella misura in cui nel Canton Lucerna la CO 1
può esercitare liberamente la sua attività aziendale, la stessa cosa dovrebbe
in linea di principio valere automaticamente anche in Ticino. Contrariamente a
quanto rilevato dalla CV-LIA nei suoi allegati, il semplice fatto che nel Canton
Lucerna il settore artigianale in cui è attiva la CO 1 non sia assoggettato ad
alcuna specifica regolamentazione non influisce in nessun modo sul suo diritto
di offrire le proprie prestazioni anche in Ticino e di esercitare tale attività
in base alle condizioni vigenti nel luogo d'origine (Thomas Zwald, Das Bundesgesetz
über den Binnenmarkt, in: Thomas Cottier/Matthias Oesch [a cura di],
Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, 2a ed., Basilea 2007, pag.
423, n. 48; Nicolas F. Diebold, Freizügigkeit im Mehrebenesystem, Zurigo/San Gallo 2016, n. 1231 con
riferimenti; Bianchi della Porta,
op. cit., n. 83 ad art. 2 I-VI LMI; STF 2C_844/2008 del 15 maggio 2009 consid.
3.1 e segg., la quale conferma la STA 52.2008.175-185 del 10
ottobre 2008 pubblicata in RDAT II-2000 n. 45). La libertà d'accesso al
mercato è infatti sottoposta alla sola condizione che l'attività svolta dall'offerente
esterno nel suo Cantone d'origine sia lecita per rapporto all'ordinamento lì
vigente (Bianchi della Porta, op.
cit., n. 25 ad art 2 I-VI LMI).
Le differenti condizioni poste dai regimi normativi vigenti nei Cantoni di
Lucerna e del Ticino per quanto attiene all'esercizio di un'attività
artigianale nel settore delle opere da lattoniere e della carpenteria vanno
prese in considerazione unicamente per verificare se nel caso specifico sia
valida o meno la presunzione di equivalenza - sancita dall'art. 2 cpv. 5 LMI -
tra le legislazioni cantonali in parola, in modo tale da stabilire se alla
ditta interessata possano eventualmente essere imposte delle restrizioni al
principio del libero accesso al mercato sotto forma di oneri o di condizioni,
così come previsto dall'art. 3 LMI (vedi in seguito consid. 4.2).
Il richiamo della resistente alla DTF 125 I 322 consid. 4 per cercare di
sostenere il contrario non è pertinente, in quanto omette di considerare che
tale giudizio è stato emanato allorquando non era ancora stata adottata la
profonda revisione a cui è stata sottoposta il 16 dicembre 2005 la LMI, la
quale ha per l'appunto comportato l'estensione al domicilio professionale del
principio - sancito dal suo art. 2 cpv. 1 - del libero accesso al mercato secondo
le disposizioni del luogo d'origine. In ogni caso nella presente fattispecie
non è in discussione la libertà di stabilimento sancita dall'art. 2 cpv. 4 LMI,
bensì la libertà di prestare i propri servizi sancita dai combinati cpv. 1 e 3
della medesima norma.
Nemmeno dalla DTF 128 I 92, pure citata dalla CV-LIA, può essere dedotto
alcunché a sostegno delle tesi avanzate da quest'ultima. Tale decisione
riguarda infatti una fattispecie, sprovvista di qualsiasi connotazione
intercantonale, in materia di controllo astratto di una normativa cantonale,
che non affronta assolutamente la questione dell'accesso al mercato di un
offerente esterno, limitandosi unicamente a rilevare come dalla LMI non possa
essere dedotto alcun obbligo per il legislatore cantonale di tener conto delle
regolamentazioni previste dagli altri Cantoni quando si tratta di definire le
condizioni per il rilascio di una prima autorizzazione all'esercizio di una
determinata professione. Secondo l'Alta Corte federale, non spetta infatti al
diritto interno cantonale, ma alla LMI, disciplinare le questioni relative alla
libera circolazione all'interno della Svizzera. Da questa sentenza,
contrariamente a quanto sostenuto dalla CV-LIA, non può quindi affatto essere
dedotta, nemmeno indirettamente, la regola - peraltro contraria allo spirito
della LMI - secondo cui, se nel Cantone d'origine è assente ogni
regolamentazione, allora di conseguenza nel Cantone di destinazione gli
offerenti esterni sono assoggettabili alle norme professionali qui vigenti.
Infine si deve rilevare che è vero che, come mostra anche il caso
in esame, la legge sul mercato interno potrebbe portare un allentamento dei
requisiti necessari per esercitare talune professioni, imponendo o comunque
favorendo un allineamento alle condizioni richieste dai Cantoni meno rigorosi
(cfr. BU 2005 CN 874 [intervento Nordmann]). Questi effetti sono tuttavia
inevitabilmente conseguenti all'espressa volontà del legislatore di favorire
l'accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio della
Confederazione (art. 1 cpv. 1 LMI), tenendo
conto delle esigenze poste dai singoli Cantoni soltanto - come si vedrà meglio
in seguito (consid. 4) - entro i limiti dell'art. 3 LMI
ed impedendo così restrizioni che costituiscono barriere dissimulate
all'accesso al mercato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LMI,
volte a favorire interessi economici locali (STF 2C_844/2008 del 15 maggio
2009 consid. 4.5).
3.3.
3.3.1. A differenza di quanto avviene nel Canton
Lucerna, in Ticino l'esercizio di
talune attività artigianali, tra le quali rientra pure quella svolta dalla CO 1
(cfr. cifra 12 dell'allegato RLIA), è disciplinato dalla LIA. Questa legge è
stata adottata a larga maggioranza dal
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 24 marzo 2015, il quale ha
così dato seguito ad un'iniziativa parlamentare che era stata presentata il 5
novembre 2012 nella forma elaborata dal deputato __________ e cofirmatari, ed è
poi entrata in vigore il 1° febbraio 2016. Dai materiali legislativi emerge in
particolare che tale normativa è stata introdotta con l'obiettivo di "aumentare
il controllo dello Stato nel settore
dell'artigianato e migliorare in tal modo la qualità dei lavori e la
prevenzione degli abusi"
(Messaggio n. 6999 dell'11 novembre 2014 sull'iniziativa parlamentare 5
novembre 2012 presentata in forma elaborata da __________ e cofirmatari
per una nuova legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel
settore artigianale, pag. 1). Il legislatore cantonale ha quindi in questo modo
inteso rispondere "alla necessità di tutelare la qualità dei
lavori delle imprese artigianali che operano sul nostro territorio nonché al
manifesto bisogno di assicurare maggiori controlli in un settore, come quello
delle imprese artigianali, che a tutt'oggi soffre in modo particolare il
massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni
indipendenti esteri e lavoratori distaccati" (Messaggio cit., pag. 2), sottolineando al
contempo che "la necessità di avere nell'ambito delle imprese artigianali
una chiara regolamentazione è mirata ad assicurare un adeguato
controllo pubblico in un settore ove sono sempre più richiesti elevati standard
di sicurezza e qualità del lavoro" (Rapporto n. 6999R del 4 marzo 2015
della Commissione della legislazione, pag. 2).
3.3.2. Per quanto d'interesse ai fini della presente vertenza, va rilevato che,
giusta l'art. 1 LIA, la legge in parola si prefigge di favorire la qualità dei
lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, di
migliorare la sicurezza dei lavoratori e di prevenire gli abusi nell'esercizio
della concorrenza. A garanzia di questi scopi, la stessa istituisce un albo
delle imprese artigianali (art. 3 LIA). Giusta l'art. 4 cpv. 1 LIA, le imprese
artigianali hanno diritto a essere iscritte a
tale albo se dispongono dei requisiti professionali e personali stabiliti
dagli art. 6 e 7 LIA. I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese
artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato in base ai vigenti percorsi
formativi federali e cantonali (art. 6 cpv. 1 LIA). Il Consiglio di Stato può
sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente
esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica
professionale quale dirigente di cantiere (art. 6 cpv. 2 LIA). Al fine di
concretizzare quanto disposto da quest'ultima norma, l'art. 5 RLIA stabilisce
che i requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale)
richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i
titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive
previste dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) sono stabiliti in un allegato allo stesso regolamento (cpv. 1). Ai
fini dell'iscrizione, soggiunge il cpv. 2 della norma, può essere considerato
titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa
effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il
50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento
degli obblighi di cui all'art. 9 LIA. Per la pratica professionale sono
computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria
professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio
richiesto; in casi particolari possono essere ammesse delle deroghe,
segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri
adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale (cpv. 3).
I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere le
condizioni personali stabilite dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei
diritti civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità
professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non
essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e
non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca
dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti
autorità (lett. e).
A titolo di norma transitoria, l'art. 24 cpv. 1 LIA prevede che il diritto
all'iscrizione di cui all'art. 4 LIA è pure conferito alle imprese artigianali
attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i
requisiti previsti dall'art. 7 LIA e di esercitare in Svizzera la medesima
attività da almeno cinque anni.
In caso di violazione di tali disposizioni
sono comminati l'ammonimento, la sanzione
pecuniaria sino a fr. 30'000.- oppure la sospensione o la radiazione dall'albo,
rispettivamente, in caso di esercizio abusivo della professione senza
preventiva iscrizione all'albo delle imprese, la multa sino a un importo
massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA).
Il regolamento di applicazione stabilisce
poi che unicamente le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori
professionali indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1
RLIA). La richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti
e certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa
iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore
articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali,
del rispetto del contratto collettivo di
lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture assicurative per le conseguenze
della responsabilità civile professionale dell'impresa (art. 9 RLIA).
L'art. 19 cpv. 1 LIA prevede quindi che le iscrizioni, le modifiche e la tenuta
a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo
a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno. L'art. 11 RLIA
stabilisce quindi che dette tasse ammontano per l'iscrizione a fr. 600.- e per
la tenuta a giorno a fr. 400.- all'anno per categoria professionale (cpv.1),
ritenuto che, per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più
categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo di base di fr. 600.-
più fr. 300.- per categoria (cpv.2). Rimangono riservati, soggiunge il cpv.
2bis della medesima norma, i disposti della LMI, nel senso che è possibile
prescindere dal prelievo delle tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i
richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui
gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i
requisiti degli art. 6 e 7 LIA.
3.4. Ora, da quanto precede emerge in modo del tutto evidente che la LIA
contempla una serie di restrizioni al principio del libero accesso al mercato,
alle quali, secondo la CV-LIA, la CO 1, pur avendo sede nel Canton Lucerna, dovrebbe
assoggettarsi al fine di ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese
artigianali, così da poter svolgere la sua attività imprenditoriale in Ticino
(art. 2 cpv. 3 LMI), senza incorrere in sanzioni. A questo proposito occorre in
effetti convenire con la commissione ricorrente sul fatto che già il semplice
obbligo, previsto dall'art. 4 cpv. 1 LIA, di iscriversi con effetto costitutivo
e non semplicemente dichiarativo (cfr. art. 7 RLIA) ad un albo al fine di
ottenere l'autorizzazione ad esercitare una determinata professione in ambito
artigianale, pena in caso contrario l'avvio di un procedimento penale (art. 22
LIA), è suscettibile di ostacolare la CO 1 nella sua libertà di circolazione.
Limitazione che appare poi ancor più evidente se si considera che tale
iscrizione potrebbe avere luogo solo previa presentazione su apposito modulo di
un'istanza alla quale la richiedente dovrebbe allegare i numerosi documenti
esatti dall'art. 4 RLIA. Se raffrontati alle condizioni di assoluta libertà con
cui la CO 1 è legittimata ad operare nel suo Cantone d'origine, anche i severi
requisiti professionali e personali imposti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA nonché
dall'art. 7 LIA, che essa dovrebbe dimostrare di ossequiare, costituiscono, a
non averne dubbio, delle restrizioni d'accesso al mercato ticinese per questa
ditta (Nicolas F. Diebold, Eingriffsdogmatik der Binnenmarktfreiheit, in: Recht 2015,
pag. 209 e segg. e in particolare pag. 212 e segg.). Analoghe conclusioni si
impongono anche per quanto attiene all'obbligo previsto dall'art. 9 lett. c LIA
di rispettare le disposizioni dei CCL vigenti nel Cantone Ticino, ritenuto che,
in base al principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener
conto per la propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente di
eventuali CCL vigenti nel Canton Lucerna, sempre che ne sia firmataria o che
agli stessi sia stato conferito carattere obbligatorio generale, ai sensi della
relativa legge federale del 28 settembre 1956 (RS 221.215.311). Nella misura in
cui la CO 1 esercita poi la propria attività nel suo Cantone di sede senza
dover versare alcuna tassa d'autorizzazione, anche il fatto che essa sarebbe
tenuta a versare alla CV-LIA un importo di fr. 600.- già solo per ottenere la
propria iscrizione all'albo delle imprese artigianali e poter quindi fornire i
propri servizi in Ticino costituisce un chiaro ostacolo alle libertà sopra
menzionate, scaturenti dalla LMI. Sempre in quest'ottica la ricorrente rileva
anche il carattere limitativo dell'obbligo di disporre di una sufficiente
copertura assicurativa. A questo proposito si deve rilevare come il requisito
in questione desti non pochi interrogativi dal punto di vista del rispetto del
principio della legalità, visto che è contemplato unicamente a livello di
regolamento (art. 4 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 2 lett. c RLIA), senza che nessuna
norma nella LIA vi faccia il minimo accenno.
4. 4.1. Il principio del libero
accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è assoluto. Come sopra
accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare
il medesimo, sempre che naturalmente la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 5 LMI, secondo cui le
normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono
equivalenti, sia stata confutata. In
questi casi agli offerenti esterni non può comunque semplicemente venir negato
il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni devono
essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si applichino
nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per
preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al principio di
proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è
da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una
protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i
certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo
d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce
condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di
destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo
d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi
pubblici preponderanti (lett. d).
Le restrizioni ammissibili secondo il
capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata
all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali (art. 3
cpv. 3 LMI).
4.2. In concreto non può sussistere
alcuna ombra di dubbio sul fatto che non vi sia equivalenza, ai sensi dell'art.
2 cpv. 5 LMI, tra le normative dei Cantoni di Lucerna e del Ticino per quanto attiene
alle disposizioni relative all'accesso al mercato nel settore artigianale qui
in discussione. È vero che nella decisione con cui è stato accertato l'obbligo
per la CO 1 di iscriversi all'albo delle imprese artigianali in base alle modalità
e alle condizioni prescritte dalla LIA, la CV-LIA non si è minimamente chinata
sulla questione. Laddove però, come nel caso di specie, si è in presenza da un
lato di un Cantone d'origine che per l'esercizio di una determinata professione
non prevede particolari regole o condizioni e dall'altro di un Cantone di
destinazione dove invece vige per il medesimo ambito un regime autorizzativo
piuttosto restrittivo, come quello previsto dalla LIA, il sovvertimento della
suddetta presunzione di equivalenza non necessita di particolari argomenti (STA
52.2008.175-185 del 10 ottobre 2008 confermata dal Tribunale federale mediante
giudizio 2C_844/2008 del 15 marzo 2009 consid. 4.2; in questo senso si veda
anche: Nicolas F. Diebold,
Freizügigkeit, n. 1318). Il divario esistente tra i due sistemi normativi a
confronto è infatti manifesto. Questa circostanza da sola non permette comunque
ancora di affermare, come fa la CV-LIA, che nel Canton Lucerna non vi sia
alcuna protezione degli interessi pubblici in gioco per il semplice fatto che non
è previsto un regime autorizzativo come quello instaurato dalla LIA.
4.3. Chiarito questo aspetto, si tratta a questo punto di esaminare se siano
adempiute le condizioni di cui all'art. 3 LMI per poter ritenere che le varie
restrizioni al mercato previste dalla LIA, e di cui si è detto sopra (cfr.
consid. 3.3), siano comunque legittime.
4.3.1. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che le restrizioni in
questione si applicano sia agli offerenti locali, che agli offerenti esterni,
per cui tra queste due categorie di amministrati non viene a crearsi alcuna
disparità di trattamento, lesiva di quanto prescritto dall'art. 3 cpv. 1 lett.
a LMI.
4.3.2. Assai più delicata risulta per contro la questione di sapere se tali
restrizioni siano pure indispensabili al fine di tutelare interessi pubblici
preponderanti (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e se, oltre a ciò, rispettino il
principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI). A questo proposito
occorre rilevare come entrambe queste condizioni siano strettamente legate alle
nozioni di interesse pubblico e di proporzionalità sancite dall'art. 36 cpv. 2
e 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
ritenuto comunque che i termini "preponderante" e "indispensabile"
impiegati dal legislatore federale all'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI impongono
un'interpretazione più restrittiva del concetto di interesse pubblico rispetto
a quando si tratta di valutare la legittimità di una limitazione della libertà
economica ex art. 27 Cost. (Diebold,
Freizügigkeit, n. 194). Inoltre,
occorre rammentare che il principio della
proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia
idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità)
e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno
incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi
limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra
detto interesse e gli interessi pubblici o
privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141
I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1; Bianchi della Porta, op. cit., n. 41 ad
art. 3 LMI).
4.3.2.1. Innanzitutto, si deve escludere che la
garanzia della "qualità dei lavori artigianali", a cui si
richiama l'art. 1 LIA, possa giustificare l'istituzione di un regime
autorizzativo, sul modello di quello previsto da quest'ultima legge, che impone
in modo indistinto il rispetto di tutta una serie di requisiti personali
e professionali a numerose categorie d'attività assai diverse tra loro e peraltro
definite solo a livello di regolamento e non in una legge in senso formale. In
genere, si deve infatti considerare che i prodotti e i servizi offerti in
ambito artigianale non implicano, a differenza di quanto avviene ad esempio per
le professioni in ambito sanitario, legale o eventualmente finanziario, la
necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti - quali
segnatamente la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità
pubblici, oppure la buona fede nei rapporti commerciali - che, secondo il
Tribunale federale, potrebbero giustificare una restrizione della libertà
economica da parte del legislatore cantonale al punto da legittimare
l'introduzione di un obbligo autorizzativo improntato sul rispetto delle severe
condizioni sopra esposte (in questo senso si veda anche STA 52.2016.569 del 20
novembre 2017 consid. 5.4). Considerazioni, queste, che valgono anche nel caso
concreto con riferimento al settore d'attività in cui opera la CO 1.
Si deve inoltre considerare che di norma le attività di natura artigianale non
sono minimamente paragonabili, per
quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da
esse generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC;
RL 7.1.5.3), per i quali il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di
introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l'istituzione di
un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti (cfr. STF 2C_81/2014 dell'11
agosto 2014 consid. 4.2).
Ben diverso rispetto a quello qui in discussione è inoltre il settore
professionale disciplinato dalla legge cantonale sull'esercizio delle
professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1),
a cui la resistente fa impropriamente rifermento. In quest'ultimo caso trattasi
infatti di due professioni liberali che presuppongono l'acquisizione di
conoscenze tecniche e scientifiche presso una scuola universitaria o di rango
equivalente, per cui, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si
giustifica disciplinare l'accesso a tali professioni già per
motivi di sicurezza legati all'esercizio delle medesime (STF 2C_41/2010 del 17
maggio 2010 consid. 6; DTF 116 Ia 355 consid. 3a con riferimenti).
Nemmeno la tutela dei consumatori di fronte
alla difettosa esecuzione dei lavori commissionati ad un artigiano costituisce
un interesse sufficientemente preponderante e indispensabile a giustificare le
limitazioni imposte dalla LIA. In questi casi i committenti di opere
artigianali non si trovano infatti confrontati con dei pregiudizi irreparabili
e hanno comunque sempre la possibilità di fare valere, anche in sede
giudiziaria, le pretese di garanzia che spettano loro in virtù del diritto
contrattuale (Nicolas F.
Diebold/ Frédéric Berthoud, Das Tessiner Handwerksgesetz im Lichte des
Freizügigkeitsrechts, in: Zeitschrift für Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag.
142 e segg. e in particolare pag. 145).
Dal profilo poi del principio della proporzionalità, si deve rilevare come i
requisiti personali previsti dall'art. 7 LIA non siano nemmeno adeguati a
garantire la qualità dei lavori. Non è in effetti dato di vedere come il fatto
che il titolare di una ditta disponga dell'esercizio dei diritti civili, goda
di buona reputazione o sia solvibile possa avere un qualsiasi influsso, anche
solo indiretto, su tale aspetto. Diverso potrebbe essere il discorso per quanto
attiene ai requisiti professionali previsti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA (di
parere contrario: Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145), i quali però, come rettamente evidenziato dalla
ricorrente, non possono essere ancora considerati indispensabili e necessari
per il raggiungimento dello scopo perseguito.
4.3.2.2. Per quanto riguarda l'altro obiettivo a cui fa riferimento l'art. 1
LIA, vale a dire "la sicurezza dei lavoratori", si deve considerare
che a questo proposito è dato in linea di principio un interesse pubblico che
potrebbe giustificare delle limitazioni d'accesso al mercato. Sennonché, a tale
proposito occorre rilevare come la LIA non contenga nessuna norma materiale
autonoma in questo ambito, limitandosi semplicemente a rinviare a quanto già
previsto in materia di diritto del lavoro dall'ordinamento federale vigente. La
LIA prevede comunque in caso di infrazioni alla legge stessa delle sanzioni
disciplinari che possono arrivare sino al divieto di lavorare per un periodo
imprecisato (art. 20 cpv. 1 lett. c). Siccome però nel nostro Paese la messa in
atto del diritto del lavoro è disciplinata in modo esaustivo dalle relative
leggi esistenti a livello federale, tra cui in particolare la legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964
(LL; RS 822.11) con le relative ordinanze, nonché dalla legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo
dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999
(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), ai Cantoni non rimane in
pratica più alcuno spazio per poter prevedere ulteriori misure sanzionatorie o
d'esecuzione in questo specifico ambito (cfr. Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145; DTF 143 I 403 consid. 7.5.2 con numerosi riferimenti giurisprudenziali).
A prescindere da questo aspetto, si deve poi aggiungere che, dal profilo della
sicurezza dei lavoratori, le restrizioni imposte dalla LIA, pur contribuendo ad
aumentare il controllo in questo settore, non appaiono ancora indispensabili,
così come preteso dall'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI. Come giustamente evidenziato
dall'insorgente nei suoi allegati di causa, il diritto federale - e in
particolare la LL, la LDist, la legge federale concernente i
provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005
(LLN; 822.41) - prevede già tutta una serie di strumenti e di istituti
destinati sia alla tutela dei lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping
salariale e del lavoro nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità
preposte all'applicazione di tali normative, e segnatamente in Ticino all'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro (UIL), all'Ufficio per la sorveglianza del mercato
del lavoro e alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione
delle persone, fare uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni
irregolari senza che si renda necessario erigere degli ostacoli volti a pre-ventivamente
limitare le possibilità d'accesso al mercato delle ditte provenienti da fuori
Cantone.
Certo, nella misura in cui, come visto sopra (cfr. consid. 3.4), in base al
principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener conto per la
propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente degli eventuali CCL
in vigore nel Canton Lucerna, vi è il rischio che, in quanto offerente esterna,
possa magari risultare favorita per rapporto agli offerenti locali, qualora il
costo sociale delle merci o dei servizi da essa proposti dovesse risultare
inferiore per effetto delle diverse prescrizioni in materia di protezione dei
lavoratori vigenti nel Cantone di sede. Atteso come la LMI non debba avere per
scopo di incoraggiare il dumping salariale, resta però il fatto che l'imposizione
agli offerenti esterni delle prescrizioni sociali vigenti nel luogo di
destinazione della prestazione non si giustifica in modo sistematico. In questo
senso, l'obbligo fatto anche agli offerenti esterni dall'art. 9 lett. c LIA di
rispettare i CCL in vigore in Ticino non può avere una portata generale (cfr.
DTF 124 I 107). L'applicazione agli offerenti esterni delle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di destinazione potrebbe
entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere dimostrato che le
prescrizioni del luogo d'origine sono tali da generare un indebito vantaggio in
ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori. Evenienza, questa, che
comunque all'interno del mercato svizzero dovrebbe risultare molto rara (cfr. Bianchi della Porta, op. cit., n. 26 ad
art. 3 LMI).
4.3.2.3. Sempre in base al suo art. 1, la LIA dovrebbe inoltre servire "a
prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza".
La protezione della buona fede nelle relazioni commerciali costituisce a sua
volta un interesse pubblico, suscettibile di giustificare delle restrizioni
alla libertà economica e alla libertà di accesso ai mercati (DTF 125 I 335
consid. 2a con riferimenti). Sennonché, come già per le norme a tutela dei
lavoratori, anche a questo proposito la LIA non contiene nessuna disposizione
autonoma, limitandosi ad enunciare all'art. 9 lett. f un generico divieto di praticare
una concorrenza sleale. Ancora una volta non ci si può dunque esimere dal
rilevare come le sanzioni applicabili in questo ambito siano esaustivamente
previste dagli art. 23 e segg. della legge federale contro la concorrenza
sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241), di modo che pure in questo ambito
ai Cantoni non è data alcuna competenza di prevedere delle ulteriori misure,
come, ad esempio, vietare ad una ditta di svolgere la propria attività, secondo
quanto sancito dall'art. 20 cpv. 1 lett c LIA, in aggiunta a quelle esaustivamente
contemplate dagli art. 23 e segg. LCSl (cfr. Diebold/Berthoud,
op. cit., pag. 145).
Secondo la resistente, il sistema instaurato dalla LIA servirebbe ad esercitare
un controllo effettivo sul pagamento dei contributi sociali e paritetici da
parte delle ditte attive nel settore artigianale, ciò che impedirebbe alle
imprese morose di operare sul mercato in un regime di concorrenza sleale,
contribuendo nel contempo a meglio tutelare i lavoratori. Tuttavia, in linea
con quanto appena esposto, il Tribunale federale in una sua sentenza del 13
marzo 2000 (pubblicata in RDAT II 2000 n. 45), statuendo su di una vertenza in
materia di LEPICOSC, ha chiaramente indicato che lo stralcio dall'albo delle
imprese di costruzione di una ditta in mora con il pagamento dei
contributi sociali, dei premi assicurativi obbligatori e degli oneri fiscali,
con il conseguente divieto per la stessa di continuare a svolgere la propria
attività, costituiva un provvedimento lesivo del principio della forza
derogatoria del diritto federale, che regola in modo esaustivo queste materie e
priva così i Cantoni di qualsiasi competenza per quanto attiene
all'emanazione di ulteriori disposizioni volte ad assicurare il versamento di
questo genere di oneri da parte dei datori di lavoro. I principi enunciati in
questa sentenza - la quale, tra l'altro, non è stata minimamente recepita dal
legislatore cantonale che ha sino ad ora tralasciato di apportare i necessari
correttivi alla normativa sulle imprese edili - valgono per analogia anche nel
presente ambito, visto come la LIA e la LEPICOSC prevedano a questo proposito
delle disposizioni praticamente identiche (art. 9 lett. e, 18 e 20 cpv. 1 LIA,
art. 6 lett. e, 13 e 16 cpv. 1 LEPICOSC). Ne consegue pertanto che per essere
rispettosa del diritto di rango superiore l'attività di controllo che la CV-LIA
si prefigge di esercitare in questo ambito non potrebbe dar luogo a nessun
provvedimento sanzionatorio o inibitorio, fondato sul diritto cantonale, nei
confronti di quelle ditte che non dovessero risultare in regola con il
pagamento degli oneri sociali e tributari. Circostanza, questa, che fa apparire
le limitazioni contemplate da questa stessa legge non adeguate al raggiungimento
degli scopi prefissati dalla LIA in materia di lotta contro la concorrenza sleale.
4.3.2.4. Si deve pertanto ritenere che a
sostegno delle restrizioni al libero accesso al mercato previste dalla LIA
restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese locali da una
concorrenza, soprattutto estera, ritenuta sconveniente, figurando questa tra le
ragioni che il legislatore cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali
legislativi per giustificare l'adozione di questa normativa (cfr. supra consid.
3.3). Ciò costituisce tuttavia un'illecita interferenza nella libera
concorrenza tra imprese che non può essere ammessa. Si tratta, in effetti, di
un fine avente
carattere marcatamente dirigista, volto a favorire certe imprese a discapito di
altre (cfr. Diebold/Berthoud, op.
cit., pag. 145 e 146; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4, pag.
12) e, in quanto tale, chiaramente contrario sia alla libertà economica,
garantita dall'art. 27 Cost., sia alla libertà di circolazione all'interno
della Svizzera, sancita dall'art. 95 cpv. 2 Cost., la quale costituisce un vero
e proprio diritto di rango costituzionale (cfr. DTF 119 Ia 35 consid. 1), volto
ad assicurare non solo la reciproca riconoscenza dei diplomi, ma in modo più
generale l'accesso indiscriminato ad una professione, come pure a vietare un aggravio eccessivo e non giustificato da ragioni obiettive dell'esercizio
di una professione, così come potrebbe risultare dalle diverse regolamentazioni
cantonali (DTF 130 I 26 consid. 7.1; 125 II 56 consid. 3a; 123 I 259 consid.
2b; 122 I 109 consid. 4b).
Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzialmente protezionistico
perseguito dalla LIA, le restrizioni previste da questa legge, oltre a non
adempiere i criteri previsti dall'art. 3 cpv. 1 lett. b e c LMI, si rivelano
pure lesive dell'art. 3 cpv. 3 LMI in quanto costituiscono per le ditte aventi
sede al di fuori del Cantone Ticino delle barriere dissimulate per quanto
attiene all'accesso al mercato nei settori artigianali regolati dalla suddetta
legge.
5. 5.1. Giusta l'art. 3
cpv. 4 LMI, le decisioni in materia di restrizioni del libero accesso al
mercato devono essere prese con una procedura semplice, rapida e gratuita.
Secondo la ricorrente, anche questa norma sarebbe stata nell'occasione
disattesa dalla CV-LIA.
5.2. La critica è sicuramente fondata. La procedura che la CO 1 ha dovuto
seguire per cercare, peraltro senza riuscirvi, di ottenere l'iscrizione all'albo
delle imprese artigianali non può essere considerata semplice nel senso inteso
dalla suddetta norma. La ditta ha dovuto rivolgersi a più riprese alla CV-LIA,
la quale con la decisione qui contestata ha accertato il suo obbligo di
inoltrare una domanda di iscrizione riempiendo il relativo modulo ufficiale e
allegando allo stesso i numerosi documenti richiesti dalla LIA, parte dei quali
ottenibili presso terzi solo previo pagamento dei relativi emolumenti. Il
dispendio di tempo e l'onere amministrativo che ne deriverebbe non possono
assolutamente essere considerati trascurabili.
Non permette di sovvertire questa conclusione la semplice circostanza che, come
sostenuto dalla CV-LIA, la quasi totalità dei documenti che la CO 1 dovrebbe
produrre per potersi iscrivere all'albo delle imprese artigianali è costituita
dalla documentazione standard che le ditte devono regolarmente produrre per
poter partecipare alle procedure di concorso in ambito di commesse pubbliche.
Anche su questo punto occorre in effetti convenire con la ricorrente sul fatto
che, se un offerente esterno vuole accedere al mercato ticinese per esercitare
la propria attività in ambito artigianale, questo non significa ancora che quest'ultimo
intenda automaticamente partecipare alle procedure in materia di commesse
pubbliche indette in questo Cantone. Per cui non è perché il diritto delle
commesse pubbliche esige l'adempimento di determinati requisiti professionali e
personali al fine di attestare l'idoneità di una ditta artigianale a
partecipare ad una procedura di concorso, che allora la stessa cosa si
giustifica anche per poter semplicemente offrire delle prestazioni professionali
al di fuori di questo specifico settore in un Cantone diverso da quello di sede.
Dal profilo dei tempi di evasione della domanda, occorre poi rilevare che la CO
1 ha presentato la sua istanza di iscrizione fondata sulla LMI il 20 giugno
2016 per poi ottenere una decisione negativa soltanto il 2 dicembre 2016, dopo
che anche la RI 1 era intervenuta presso la CV-LIA. Ad oggi essa non è ancora
legittimata ad operare in Ticino. Il che disattende il principio di celerità
prescritto dall'art. 3 cpv. 4 LMI.
Infine, il fatto che la CO 1 dovrebbe versare la somma di almeno fr. 600.- a
titolo di tasse d'iscrizione è chiaramente lesivo del principio di gratuità
della procedura, sancito dalla medesima norma (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 146).
La circostanza secondo cui nel Canton Lucerna
questa ditta non debba pagare alcun emolumento per poter esercitare la propria
attività aziendale è del tutto irrilevante e non giustifica affatto
l'imposizione nei suoi confronti di un simile obbligo in Ticino. Valesse il
contrario, come sostenuto dalla CV-LIA, il principio di gratuità verrebbe
svuotato di qualsiasi contenuto.
Così come pure non è assolutamente dirimente qualificare dal profilo giuridico un
simile onere finanziario. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di sottolineare
che i Cantoni non hanno il diritto di
prelevare nessun genere di tributo in questo ambito. In un caso
concernente un avvocato zurighese al quale era stata rilasciata
l'autorizzazione per poter esercitare la sua professione nel Cantone di
Appenzello Interno, il Tribunale federale ha considerato lesivo del principio
della gratuità della procedura il fatto che le autorità di quest'ultimo Cantone
avessero messo a carico del richiedente una tassa di cancelleria pari a fr.
50.- (DTF 123 I 313 consid. 5). In questo modo è stato chiarito che la gratuità
della procedura sancita dalla LMI dev'essere assoluta, nel senso che i Cantoni
non hanno neppure il diritto di ricuperare i costi generati dal procedimento
d'ammissione stesso. Una deroga a questa regola può entrare in linea di conto
soltanto in situazioni eccezionali, qualora dovesse risultare che l'istante ha
agito in maniera contraria al principio della buona fede oppure è venuto meno
al suo dovere di collaborazione, cagionando in questo modo dei costi inutili
alle autorità. Da notare che il principio della gratuità non concerne soltanto
i casi in cui la procedura verte sul riconoscimento di un certificato di
capacità in senso stretto, ma anche quelli in cui la validità di una simile
attestazione non è in discussione, ma si tratta di valutare se sussistano altri
motivi per limitare l'accesso al mercato di un offerente esterno (DTF 123 I 313
consid. 5; 125 I 276 consid. 6 non pubblicata; sull'argomento cfr. anche: Matteo Cassina, Legge federale sul
mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del
Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 99 e segg. e in particolare pagg. 106
e 107).
In quest'ottica, quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2bis RLIA in materia di
emolumenti a carico delle ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone non
è pertanto rispettoso dei principi della LMI appena esposti, nella misura in
cui fa dipendere la gratuità dell'iscrizione dal fatto che le stesse siano
abilitate ad operare nel loro Cantone di origine e che rispettino i requisiti posti
dagli art. 6 e 7 LMI.
6. 6.1.
Alla luce di tutto quanto precede, si deve pertanto concludere che il ricorso
della RI 1 deve essere accolto nel senso
che è accertato che la decisione 2
dicembre 2016 della CV-LIA, con la quale è stato accertato l'obbligo per la CO
1, __________, di iscriversi all'albo delle imprese artigianali rispettando le
formalità e le condizioni previste dalla LIA, limita l'accesso al mercato di
tale ditta in modo lesivo dei principi scaturenti dalla LMI.
6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm) e
non si assegnano ripetibili, dal
momento che la CO 1, pur essendo patrocinata da un avvocato, non ha formulato
nel corso di causa domande di giudizio (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza è accertato che la decisione 2 dicembre 2016 della
commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con la quale è stato
accertato l'obbligo per la CO 1, __________, di iscriversi all'albo delle
imprese artigianali rispettando le formalità e le condizioni previste dalla LIA,
limita l'accesso al mercato di tale ditta in modo lesivo dei principi
scaturenti dalla LMI.
2. Non si prelevano né tasse, né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera