Incarto n.
52.2016.646

 

Lugano

4 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2016 dell'

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 novembre 2016 (n. 151) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.-, a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A. a. Il 6 ottobre 2016 G__________, per il tramite del suo patrocinatore, ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) il comportamento a suo dire contrario alle norme professionali tenuto dall'avv. RI 1, qui ricorrente. Il denunciante ha in particolare rimproverato al legale (coniugato con sua figlia) di essersi rifiutato di restituirgli le azioni della __________ SA che anni prima aveva da lui ricevuto in deposito, adducendo - a giustificazione del suo diniego - che parte del pacchetto azionario era stato rivendicato dalla sua ex-moglie e dalle sue figlie e costringendolo quindi a promuovere una causa davanti al competente foro civile a tutela dei propri diritti.

 

                                  b. Preso atto di tale segnalazione, l'11 ottobre 2016 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1; violazione dell'obbligo di restituzione di atti), come pure degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; conflitto d'interessi).

 

                                  c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'insorgente - contestando di fatto ogni addebito mosso nei suoi confronti - ha spiegato di avere già riconsegnato a __________ 80 azioni, precisando che avrebbe provveduto a breve a depositare giudizialmente i restanti 20 titoli - rivendicati dalla di lui ex-moglie (18 azioni) e dalle di lui figlie (1 azione ciascuna) - in quanto, con sentenza 10 ottobre 2016, la Pretura di __________ aveva accolto la sua richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere in tal senso.

 

 

                            B.  Con decisione 28 novembre 2016, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa di fr. 800.-, ritenendo che egli fosse incorso in una violazione degli art. 12 lett. c LLCA e 16 LAvv. Secondo la precedente istanza, indipendentemente da quanto stabilito nella sentenza pretorile, rifiutandosi di riconsegnare a G__________ una parte delle azioni che questi aveva depositato presso di lui e chiedendo alla competente autorità l'autorizzazione al loro deposito giudiziale, il ricorrente avrebbe favorito coloro che rivendicavano quei titoli (ovvero sua moglie, sua cognata e sua suocera), ponendosi così in una situazione di palese e concreto conflitto di interessi nei confronti del segnalante, verso cui sarebbe invece stato tenuto al rispetto del dovere di restituzione sancito dall'art. 400 cpv. 1 della legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), imposizione che può assumere carattere deontologico in forza dell'obbligo di esperire il mandato con cura e diligenza previsto dall'art. 12 lett. a LLCA. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità della violazione commessa dall'insorgente - che, trovatosi in una situazione di concreto conflitto d'interessi, si sarebbe pure personalmente attivato per avvantaggiare le persone a lui vicine a detrimento della posizione del segnalante - e dell'assenza di precedenti.

 

 

                            C.  Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                  Premesso che all'epoca rappresentava la __________ SA e di conseguenza anche la famiglia __________ (padre, madre e due figlie), l'insorgente afferma di avere detenuto sin dal 1991 l'intero pacchetto azionario proprio per conto di tale società, rispettivamente di tutta la famiglia __________. Sostiene di non avere ricevuto il mandato dal solo segnalante, ma da tutti i singoli membri del nucleo familiare. Spiega che lo scritto in cui ha indicato il denunciante quale unico titolare della società è stato mal interpretato e erroneamente steso, ritenuto che non voleva costituire una ricevuta di deposito, bensì semplicemente una dichiarazione pretesa e rilasciata al signor G__________ il quale per affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di essere l'unico titolare dell'intero pacchetto azionario. Del resto, la titolarità delle azioni in capo anche agli altri membri della famiglia __________ emergerebbe, oltre che dagli atti costitutivi della società (tuttora attuali in assenza di qualsivoglia atto formale che dimostri un trapasso di proprietà dei titoli a favore del denunciante), pure dagli atti dell'incarto aperto presso l'Autorità regionale di protezione, cui si erano rivolte le figlie (preoccupate per i segnali piuttosto evidenti di confusione e disorientamento manifestati dal padre) e davanti alla quale questi avrebbe ammesso che anche loro possedevano una quota azionaria. Contesta quindi di essere incorso in un conflitto d'interessi, spiegando che, confrontato con il fatto che 20 azioni venivano rivendicate sia dal segnalante che dal resto della sua famiglia, ha chiesto l'autorizzazione al deposito giudiziale delle stesse - effettivamente accordatagli dalla competente autorità - proprio per evitare di trovarsi in una tale situazione. Lamenta peraltro una carente informazione da parte della precedente istanza, che avrebbe esperito una insufficiente e superficiale istruttoria.

                            D.  In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

 

 

                            E.  In replica, il ricorrente si è limitato a smentire quanto lamentato dal segnalante in uno scambio di corrispondenza intercorso con il presidente della Commissione, ovvero che la situazione venutasi a creare avrebbe ostacolato l'operatività della __________ SA.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

                                  1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle sentenze pubblicate pronunciate il 14 aprile 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. 12.2017.2) nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, nonché il 30 novembre 2016 sempre dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. 12.2016.172) e il 6 febbraio 2017 dal Tribunale federale (STF 4A_731/2016) nella procedura di deposito giudiziale. Il richiamo dalla Pretura di __________ dell'intero incarto relativo a quel procedimento (n. __________), sollecitato dall'insorgente, non appare invece atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia.

 

 

                             2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

 

                                  2.2. La LLCA si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LLCA). La normativa copre l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza di tali avvocati, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale. Rientrano pertanto in questa sfera anche attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di essere esercitate da chiunque (come l'amministrazione di immobili, la contrattazione fiduciaria, l'esecuzione testamentaria, la rappresentanza d'incasso, la gestione patrimoniale, la prestazione di servizi economici, la partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.), purché vi sia una relazione diretta con la professione di avvocato. Ne sono indizio, ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della carta intestata oppure il fatto che si ricorra all'avvocato per esercitare o pretendere dei diritti (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 in RtiD I-2012 n. 22 consid. 4.6.4; 2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3; 2C_889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2; 2A.151/2003 del 31 luglio 2003 consid. 2.2; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 3.2; 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid. 5).

                                  L'attività extraprofessionale dell'avvocato, per contro, non è sottoposta alla LLCA. Ciò vale, segnatamente, in riferimento a comportamenti nella vita privata, ad attività politiche o associative, tranne il caso in cui la condotta dell'interessato faccia venir meno i presupposti di cui all'art. 8 LLCA per l'iscrizione in un registro cantonale (cfr. STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.2; 2C_257/2010 citata, consid. 3.1; 2C_889/2008 citata, consid. 2.1; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, Tome I: Le cadre légal et les principes essentiels, Zurigo 2016, pag. 50; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2011, ad art. 2, n. 8 e ad art. 12, n. 6, 6a, 52 segg. e riferimenti; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1116 segg.).

                                  2.3. In concreto, la violazione addebitata al ricorrente s'inserisce nel contesto di un mandato di deposito, in base al quale l'avv. RI 1 deteneva 100 azioni della __________ SA in nome e per conto di G__________, così come anche accertato dal giudice civile (cfr. sentenza II CCA 12.2017.2 del 14 aprile 2017), dal cui giudizio non vi è motivo di scostarsi. Tale circostanza risulta in effetti chiaramente dallo scritto 12 dicembre 2003, nel quale il ricorrente ha dichiarato inequivocabilmente di aver ricevuto in data odierna le azioni della __________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a nome e per conto del signor G__________, unico titolare della spettabile __________ SA. Da questo scritto - redatto sulla carta intestata del suo studio legale e sottoscritto facendo uso del titolo professionale - risulta pure che egli ha assunto tale incarico nella sua particolare veste di avvocato e che in relazione ad esso era pertanto soggetto alle regole professionali dell'art. 12 LLCA.

                                  Invano il ricorrente pretende che si tratterebbe di una questione di famiglia, che il mandato non gli sarebbe stato conferito solo dal segnalante (bensì da tutti i membri del nucleo familiare) e che il citato scritto 12 dicembre 2003 sarebbe stato mal interpretato e erroneamente steso, nella misura in cui non voleva costituire una ricevuta di deposito, bensì semplicemente una dichiarazione pretesa e rilasciata al signor G__________ il quale per affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di essere l'unico titolare dell'intero pacchetto azionario. Tali affermazioni - che l'insorgente ha addotto solo in un secondo tempo anche in sede civile (cfr. sentenza II CCA 12.2017.2 del 14 aprile 2017) e che sono volte non tanto a contestare l'esistenza di un'attività professionale svolta in qualità di avvocato, ma piuttosto a negare la sussistenza della violazione addebitata - risultano comunque strumentali e prive di qualsiasi riscontro oggettivo. In quanto tali, non sono idonee a revocare in dubbio l'attendibilità della citata dichiarazione e le conclusioni che anche il giudice civile ne ha tratto. Proprio dal fatto che la suddetta attestazione è stata redatta da un avvocato e notaio - che, come tale, non poteva non essere cosciente della portata delle proprie dichiarazioni (potendosi in effetti presumere che siano state rilasciate previo accertamento dei fatti rilevanti) - deriva infatti la sua affidabilità. Del resto, se la tesi addotta in questa sede corrispondesse a verità, la stessa getterebbe più di un'ombra sull'agire del ricorrente, che risulterebbe in quel caso essersi prestato a redigere un documento dal contenuto inveritiero.
Ammessa una relazione diretta dell'attività svolta per il segnalante con la professione di avvocato e dunque il suo assoggettamento alla sorveglianza istituita dalla LLCA (cfr. STF 2C_257/2010 citata, consid. 3.3), resta ora da verificare l'esistenza della violazione dei doveri professionali rimproverata all'insorgente.

 

 

                             3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati.

                                  Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, che è collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza - e al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3; STF 1B_354/2016 del 1° novembre 2016 consid. 3.1; 1B_293/2016 del 30 settembre 2016 consi. 2.1; 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2; 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2; 2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3). L'art. 12 lett. c LLCA impone all'avvocato un particolare obbligo di fedeltà (Fellmann, op. cit, ad art. 12, n. 84).

                                  Sussiste un conflitto d'interessi ai sensi della citata disposizione allorquando l'avvocato ha assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa. Non è vietato soltanto il patrocinio degli interessi di un cliente che si contrappongono direttamente a quelli di un altro mandante (come sarebbe il caso nell'ipotesi in cui nell'ambito di una causa il legale difendesse sia la parte attrice che la parte convenuta). L'avvocato non può rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi basta che l'avvocato non si senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse potrebbero incidere sui propri interessi o su quelli di terzi, ai quali egli è legato per un qualche motivo (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 84; cfr. pure Chappuis, op. cit., pag. 114).
Da questo profilo, il divieto di conflitto d'interessi è strettamente correlato al principio d'indipendenza: solo l'avvocato indipendente può dare sempre la priorità agli interessi del proprio cliente. Soltanto colui che rimane indipendente sul piano professionale, personale o economico è in grado di adoperarsi senza riserve a favore degli interessi di un terzo. Colui che per contro è legato ad altre persone in maniera tanto stretta da temere per le conseguenze che il suo agire potrebbe avere su di loro, rispettivamente per quelle che la loro reazione potrebbe avere su di lui, non potrà mai difendere con tutte le sue forze gli interessi del suo cliente. Lo stesso vale quando l'avvocato lascia che persone con le quali ha legami professionali, personali o economici abbiano un'influenza diretta sulla sua attività professionale (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 58; cfr. pure Chappuis, op. cit., pag. 115).

                                  In altre parole, nell'esercizio della sua professione, l'avvocato deve essere indipendente, oltre che dallo Stato e dagli altri attori economici, anche da terze persone. Deve segnatamente evitare qualsiasi legame che lo esponga all'influenza di terzi e garantire che tutto ciò che intraprende sia dettato unicamente dall'interesse del cliente. Inoltre, benché non risulti espressamente dal testo dell'art. 12 lett. c LLCA, ha l'obbligo di impedire ogni conflitto tra i propri interessi e quelli dei suoi clienti: l'avvocato deve in particolare evitare che dei legami personali (siano essi finanziari, commerciali, contrattuali o familiari) possano porlo in un conflitto di lealtà nella misura in cui il mandato che un cliente gli vuole conferire è atto a metterli in qualche modo in pericolo (STF 2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3; Chappuis, op. cit., pag. 113 e 120 seg.).

                                  3.2. Secondo dottrina e giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (STF 1B_354/2016 citata, consid. 3.1; 1B_293/2016 citata, consid. 2.1 e rinvii; DTF 141 IV 257 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.4.2; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (STF 1B_293/2016 citata, consid. 2.1; 2C_814/2014 citata, consid. 4.1.1; 2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3).

 

                                  3.3. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv (secondo cui l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento), sono recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2).

 

 

                             4. In concreto, come già visto, l'avv. RI 1 teneva in deposito, in nome e per conto del segnalante, 100 azioni che quest'ultimo gli aveva consegnato diversi anni prima. Nel corso del 2016, 20 di esse sono state rivendicate dalla moglie del ricorrente (congiuntamente alla di lei madre e alla di lei sorella), ragion per cui questi, nonostante le espresse richieste del segnalante, si è rifiutato di restituirgliele, postulando invece (il 7 ottobre 2016) l'autorizzazione a depositarle giudizialmente. Autorizzazione che gli è stata rilasciata in prima battuta dalla Pretura di __________, costringendo il denunciante ad adire la seconda Camera civile del Tribunale d'appello, la quale ha per finire annullato la decisione di prime cure (sentenza II CCA 12.2016.172 del 30 novembre 2016; cfr. pure STF 4A_731/2016 del 6 febbraio 2017 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro di essa). Da notare, inoltre, che la restituzione delle 20 azioni ha poi dovuto essere ordinata dal Pretore di __________, il quale, con decisione 23 dicembre 2016, accogliendo un'istanza del segnalante, ha ingiunto al convenuto di consegnargli i titoli. Tale sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato, dopo che la seconda Camera civile ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame interposto dall'avv. RI 1, rilevando, tra l'altro, come l'insorgente non era stato in grado di dimostrare l'erroneità dell'assunto pretorile, secondo cui in forza dello scritto steso dal medesimo il 12 dicembre 2003 (doc. C) e delle successive richieste di restituzione delle azioni da parte dell'istante egli fosse tenuto a restituirgliele in virtù dell'art. 400 cpv. 1 CO.
Ora, come a ragione concluso dalla Commissione, non v'è chi non veda come con il suo agire il ricorrente non solo si sia venuto a trovare in un palese conflitto d'interessi, al più tardi nel momento in cui le azioni sono state rivendicate (anche) da sua moglie, ma abbia addirittura agito contro gli interessi del suo cliente, nella misura in cui gli ha negato la restituzione dei suddetti 20 titoli, procedendo al deposito degli stessi in via giudiziale e costringendolo ad adire, per il tramite di un altro patrocinatore, la giustizia civile per ottenerne la riconsegna. Rifiuto che, come osservato dalla precedente istanza, risulta oltretutto contrario - non solo dal profilo del diritto civile (cfr. sentenze citate), ma anche sotto l'aspetto deontologico - al dovere dell'avvocato di restituire a prima richiesta tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto dal cliente o da terzi in forza del mandato (cfr. art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; Bohnet/
Martenet
, op. cit., n. 1765; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 150).
Il ricorrente è dunque senz'altro incorso in un conflitto d'interessi proibito dall'art. 12 lett. c LLCA, ritenuto che il rischio di essere influenzato dai suoi stretti legami personali nello svolgimento della sua attività professionale nei confronti del segnalante non solo è diventato concreto, ma si è addirittura materializzato con la mancata restituzione a G__________ di tutte le azioni che l'insorgente aveva da lui ricevuto in deposito. Tale conflitto ha privato l'avv. RI 1 della necessaria indipendenza, inducendolo a non svolgere correttamente la sua professione, privilegiando all'evidenza gli interessi della consorte (così come della cognata e della suocera), a detrimento di quelli del denunciante, violando non solo il suo dovere di fedeltà (art. 12 lett. c LLCA), ma anche quello di cura e di diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STF 2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3; cfr. pure Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 15). Doveri che nella fattispecie gli avrebbero imposto di rimettere l'incarico e di restituire senza indugio al segnalante tutte le azioni che aveva da lui ricevuto.

 

 

                             5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

 

                                  5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.     l'avvertimento;

b.     l'ammonimento;

c.     la multa fino a fr. 20'000.-;

d.     la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.     il divieto definitivo di esercitare.

                                  La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

5.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave principi cardine che regolano la professione di avvocato. La violazione è tanto più pesante se solo si considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma ha addirittura realizzato il suddetto rischio, dapprima rifiutandosi di riconsegnare i titoli e successivamente attivandosi personalmente per depositare gli stessi in Pretura, giungendo così effettivamente a svolgere in maniera scorretta la sua professione nei confronti del suo cliente. Egli, infatti, non solo non ne ha correttamente tutelato gli interessi, ma ha addirittura agito a suo svantaggio, costringendolo pure a rivolgersi ad un altro legale per promuovere una causa civile al fine di ottenere ragione delle proprie pretese. Alla violazione dell'obbligo di evitare conflitti d'interesse si aggiunge quindi anche l'inosservanza del dovere di esercitare la professione con cura e diligenza. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che egli non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

 

 

                             6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

 

                                  6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera