Incarto n.
52.2016.650

 

Lugano

29 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Marco Lucchini, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2016 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 novembre 2016 (n. 5223) del Consiglio di Stato che rispinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2016 con cui il municipio del comune di C________ ha respinto la sua richiesta di posare il segnale di divieto di posteggio e/o fermata sullo slargo di S__________ all'altezza del mapp. __________ di quel comune;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

che __________ è proprietario del mapp. __________ di C__________, sul quale è iscritta una servitù d'onere di usufrutto in favore di RI 1 e __________;

che al fondo, situato in località __________, si accede per il tramite di S__________ (mapp. __________);

che il 14 aprile 2016 RI 1 ha domandato al municipio di C__________ di posare un cartello di divieto di posteggio su questa strada, in corrispondenza dello slargo all'altezza del mapp. __________, invocando il pericolo generato dal suo utilizzo abusivo quale posteggio;

 

che, dopo vicissitudini che qui non conta riportare, il 18 giugno 2016 RI 1 si è rivolto alla Sezione degli enti locali, la quale ha trasmesso per competenza la sua richiesta all'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (ASCo);

che il 16 agosto 2016 l'ASCo ha comunicato al municipio di ritenere opportuno un sopralluogo per approfondire la tematica;

che il 23 agosto 2016 il municipio ha da un lato comunicato all'ASCo di non aderire alla proposta di sopralluogo, dall'altro notificato a RI 1 il diniego della posa della segnaletica, indicando la possibilità di contestare la decisione davanti al Governo;

che con risoluzione 23 novembre 2016 (n. 5223) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui RI 1 ha contestato la decisione del municipio, poiché né cittadino di C_________ né portatore di un interesse legittimo;

che contro questa decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e la riforma nel senso di ordinare al municipio la posa del cartello richiesto;

che il municipio, l'ASCo e il Governo resistono al ricorso;

 

 

considerato,                in diritto

 

che la decisione impugnata è stata presa nel quadro di una contestazione di una decisione municipale che ha seguito la procedura prevista dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), per cui la competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 di detta legge;

che la legittimazione attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv 1 LPAmm);

che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio avversato, il ricorrente - che deve far capo al tratto stradale in parola per poter accedere alla proprietà di cui è usufruttuario - è portatore di un interesse legittimo secondo l'art. 209 lett. b LOC; poco importa se la strada non serve unicamente il suo fondo, giacché appare evidente la sua relazione più stretta con essa, rispetto a quella degli altri abitanti del comune (cfr. DTF 120 Ib 379 consid. 4c);

che, chiarito questo importante aspetto, nel caso di specie occorre comunque considerare quanto segue;

che secondo l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade; essi possono - in particolare - adottare prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr);

che le prescrizioni locali concernenti il traffico, cioè la collocazione o l'eliminazione di segnali di prescrizione o di precedenza o altri segnali con carattere di prescrizioni, devono essere decise e pubblicate secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21, nella versione in vigore dal 15 marzo 1992 (RU 1992, 514);

 

che nel Cantone Ticino il compito di pubblicare le prescrizioni locali sul Foglio ufficiale è affidato all'ASCo, salvo sia stato delegato dal Dipartimento del territorio (art. 1 cpv. 2 regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACStr; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 1 cifra 4 legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985; LALCStr; RL 7.4.2.1);

 

che il municipio di C__________ non dispone di questa delega; ne discende che esso non era competente a decidere sulla richiesta di posare la segnaletica in esame;

 

che, per contro, a essere competente è la ASCo, la quale si è peraltro dichiarata disponibile a esperire un sopralluogo per approfondire la questione;

 

che, pertanto, l'esecutivo comunale anziché entrare nel merito della domanda di RI 1 avrebbe dovuto trasmettere gli atti a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm) affinché potesse trattare la richiesta dell'insorgente;

che, emanando da un'autorità incompetente, la decisione municipale poi impugnata davanti al Consiglio di Stato da RI 1 era affetta da nullità, rilevabile d'ufficio in ogni tempo (cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.2, con riferimenti);

 

che il ricorso interposto dinanzi al Governo andava quindi dichiarato irricevibile, poiché un atto nullo, che non spiega alcun effetto giuridico, non può essere l'oggetto di un'impugnativa tendente al suo annullamento (DTF 132 II 342 consid. 2.3, con rinvii alla dottrina; inoltre Markus Müller in: Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, n. 1 ad art. 44);

 

che, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente e in parziale accoglimento del gravame, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso appena spiegato; gli atti sono trasmessi all'ASCo, affinché statuisca sulla richiesta formulata da RI 1;  

 

che stante il fatto che le autorità comunale e cantonale sono all'origine dell'errore procedurale che ha indotto il ricorrente ad adire questo Tribunale, si giustifica prescindere dal prelevare la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 23 novembre 2016 (n. 5223) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 23 agosto 2016 (ris. 155/402 del 22 agosto 2016) del municipio del comune di C__________ è nulla;

1.3. gli atti sono trasmessi all'ASCo, affinché decida la richiesta formulata da RI 1.

 

2.  Non si preleva la tassa di giustizia; l'importo di fr. 800.- anticipato da RI 1 dev'essergli restituito.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere