Incarto n.
52.2017.112

 

Lugano

11 settembre 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

 

 

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2017 del

 

 

 

RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 25 gennaio 2017 (n. 304) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 19 luglio 2016 con cui la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni ha negato l'approvazione della modifica dell'art. 56 del regolamento organico per i dipendenti del RI 1 per quanto attiene all'inserimento nell'organico delle funzioni di primo tenente e di tenente di polizia;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

che in occasione della seduta del 16 dicembre 2015 (n. 11) il Consiglio comunale di RI 1 ha adottato la modifica dell'art. 56 del regolamento organico per i dipendenti del 21 dicembre 2010 (ROD) relativa alla classifica delle funzioni;

che per quanto qui interessi il Legislativo ha in particolare introdotto le seguenti nuove funzioni:

 

funzione

requisiti

tipologia

classe

Primo tenente

di polizia

Diploma federale, attestato professionale federale (APF)

Diploma ISP CAS-CEP**

Agente di polizia con diploma federale o APF

Diploma ISP CAS-CEP**

30-32

Tenente

di polizia

Diploma federale, attestato professionale federale (APF)

Diploma ISP CC II*

Agente di polizia con diploma federale o APF

Diploma ISP CC II*

29-31

*Diploma corso di condotta CC II presso l'Istituto svizzero di Polizia ISP

**Diploma corso di condotta per ufficiale (ex CC III) presso l'Istituto svizzero di Polizia (ISP)

 

che adito dal Comune, con risoluzione del 25 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione degli enti locali (SEL) di negare l'approvazione a queste due nuove funzioni;

 

che secondo il Governo - il quale ha fatto proprie le considerazioni del preavviso, negativo, del Comando della Polizia cantonale - le dimensioni del Corpo di polizia intercomunale "Malcantone Ovest" (regione III), composto a quel momento di sei agenti e un comandante, non giustificavano, nemmeno alla luce dell'autonomia comunale - l'inserimento delle due funzioni di ufficiale;

 

che con ricorso del 22 febbraio 2017 il RI 1 ha contestato davanti al Tribunale la decisione appena descritta, chiedendo l'approvazione della modifica del ROD anche per l'introduzione delle due funzioni in esame; esso invoca l'autonomia comunale nel definire l'organigramma e la retribuzione degli effettivi del proprio corpo di polizia;

 

che la Sezione degli enti locali si rimette al giudizio del Tribunale, mentre il Governo chiede la reiezione dell'impugnativa;

 

che il 6 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali del 1° giugno 2017 (RUGraS; RL 563.210);

 

che, chiamati a esprimersi al riguardo, né il Governo né la SEL hanno formulato osservazioni, mentre il ricorrente ha spiegato che:

a dipendenza di tale circostanza l'evasione del ricorso di cui alla presente procedura ha perso qualsiasi interesse anche per parte ricorrente per quanto riguarda il periodo successivo alla data dell'entrata in vigore del RUGraS. Per il periodo precedente (dal 16.12.2015, data di approvazione della modifica dell'art. 56 ROD da parte del Consiglio comunale di RI 1, sino al 30.05.2017, perlomeno teoricamente, l'interesse rimarrebbe.

Il Municipio di RI 1 ha tuttavia risolto di rinunciare ad una decisione al proposito.

 

che, tuttavia, il RI 1 chiede che la tassa di giustizia e le ripetibili in suo favore siano poste in capo allo Stato, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto verosimilmente essere accolto e indicando di non disporre di un servizio giuridico;

 

 

considerato,                in diritto

 

che la competenza del Tribunale discende dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

 

che nell'approvare il regolamento comunale su delega governativa la SEL ha - in sostanza - fatto capo ai poteri di vigilanza di cui agli art. 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100); la legittimazione attiva del Comune, che invoca la propria autonomia, è dunque data dall'art. 207 cpv. 2 LOC;

 

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.1 LPAmm);

 

che ci si potrebbe chiedere se e in quale misura la definizione della vertenza non abbia a ben vedere perso interamente d'interesse e non limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore del RUGraS;

 

che, tuttavia, dal momento il ricorrente stesso ha comunque esplicitamente rinunciato a una decisione in proposito senza tuttavia recedere dal rimedio, il Tribunale ritiene che la vertenza sia divenuta priva d'interesse pratico e attuale;

 

che, conseguentemente, il gravame dev'essere stralciato dai ruoli, tenuto conto anche del fatto che il ricorso davanti a questa Corte non ha quale funzione quella di risolvere problemi giuridici astratti;

 

che, per contro, l'impugnativa ha mantenuto attualità per quanto concerne la definizione delle spese e delle ripetibili, in relazione a entrambe le istanze, quesito su cui ci si china tramite un esame sommario del verosimile esito della procedura;

 

che in questo non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le cesure sollevate nel ricorso, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridicamente delicata: si tratta, in realtà, di un semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e di diritto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a; STF 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; RDAT 1984 n. 54);

 

che per l'art. 189 cpv. 1 LOC il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi (lett. a), approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi (lett. b), sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (lett. c);

 

che, dunque, per potere stralciare una disposizione in veste di autorità di vigilanza il Governo - e per esso la SEL cui tale competenza è delegata - deve innanzitutto rilevare una non conformità della norma comunale con le leggi in vigore;

che secondo l'art. 9 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol; RL 563.100) il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può - tra l'altro - emanare direttive concernenti l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio (lett. d);

 

che in luogo della direttiva - interpretando l'art. 9 LCPol alla stregua di una delega legislativa - il Governo ha adottato, il 1° giugno 2017, il RUGraS, entrato in vigore il 6 giungo successivo;

 

che trattandosi di quello in esame di un Corpo di polizia strutturata 2, secondo la tabella D allegata al RUGraS il comandante e il vicecomandante dovrebbero avere unicamente il grado di sottoufficiale (aiut c o aiut, rispettivamente sgtm c oppure sgtm) con classe di stipendio inferiore rispetto a quella prevista dalla modifica del ROD adottata dal RI 1;

 

che, tuttavia, né al momento della decisione di non approvazione da parte della SEL né a quello della risoluzione con cui il Governo ha evaso l'impugnativa che la contestava tale regolamento era in vigore; su questa base l'approvazione della modifica del ROD non poteva - verosimilmente - essere rifiutata;

 

che nemmeno i generici motivi ripresi dal preavviso del 14 marzo 2016 del Comando della polizia cantonale, privi di riferimenti giuridici, avrebbero giustificato l'intervento del Governo quale autorità di vigilanza;

 

che in ogni caso, sempre a prima vista, non è nemmeno possibile ritenere che la decisione del RI 1 procedesse da un eccesso o abuso del potere di apprezzamento; 

 

che dunque, verosimilmente il ricorso avrebbe dovuto essere accolto e all'insorgente deve pertanto essere riconosciuta un'indennità per ripetibili in applicazione dell'art. 49 LPAmm, a valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.  Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

2.  Non si preleva la tassa di giustizia.
Lo Stato verserà al RI 1 complessivamente fr. 2'000.- per ripetibili di prima e seconda istanza.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere