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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2017 di
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RI 1,
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contro |
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la decisione del 1° febbraio 2017 (n. 425) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione del 22 settembre 2016 del Municipio CO 1 in materia di disdetta del rapporto d'impiego; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stato nominato il 12 gennaio 2016 dal Municipio CO 1 quale segretario comunale a tempo parziale (50%) con effetto dal 1° marzo 2016.
B. a. In occasione della
seduta municipale del 9 settembre 2016, l'autorità comunale, esposte le
mancanze riscontrate nell'operato del segretario comunale dopo sei mesi di
attività, ha deciso di non confermare la sua nomina per motivi gravi.
Ricordato che per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno
d'impiego è considerato anno di prova e che il rapporto di lavoro può
essere disdetto per la fine di ogni mese, con trenta giorni di preavviso, e
considerato che RI 1 è stato nominato segretario comunale a partire dal 1°
marzo 2016, il Municipio ha dunque risolto che l'interruzione del rapporto
di lavoro avrà effetto a partire entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (cfr.
risoluzione municipale del 9 settembre 2016, n. 174).
b. RI 1, invitato ad uscire dalla sala al momento dell'adozione della suddetta risoluzione,
ha preso conoscenza della stessa al suo rientro. Terminata la seduta, l'Esecutivo
comunale gli ha quindi consegnato una lettera nella quale ribadiva la mancata
conferma della nomina di segretario comunale per giustificati motivi e,
richiamati gli art. 130 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC;
RL 181.100) e 7 del regolamento organico dei dipendenti del 5 aprile 2013
(ROD), la conseguente interruzione del rapporto di lavoro per il 31 ottobre
2016. Allo stesso veniva pure rimesso il verbale d'audizione nel quale erano
spiegate le ragioni che avevano spinto l'Esecutivo comunale a voler sciogliere
il rapporto d'impiego durante il periodo di prova. A RI 1, che aveva dichiarato
di volersi esprimere per iscritto, è stato dunque assegnato un termine scadente
il 19 settembre 2016 per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza
che trascorso tale termine l'Esecutivo comunale si sarebbe riunito nuovamente
ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr. lettera di mancata conferma del 9
settembre 2016 con annesso il verbale d'audizione di pari data).
c. Con scritto del 14 settembre 2016 RI 1 si è opposto alla decisione di
mancata conferma, contestandola sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.
d. Il 22 settembre 2016 il Municipio CO 1 ha quindi risolto di non confermare
l'incarico, rispettivamente di porre fine al rapporto d'impiego tramite
licenziamento durante il periodo di prova con effetto al 31 ottobre 2016 per
l'imprescindibile rottura del rapporto di fiducia.
C. Con impugnativa
del 24 ottobre 2016 RI 1 è insorto contro la decisione di mancata conferma
della nomina, rispettivamente licenziamento durante il periodo di prova
dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di dichiararla nulla o in subordine
di annullarla. Il ricorrente ha annotato che la decisione è nulla per
violazione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità comunale avrebbe
già deciso in modo definitivo prima ancora che la stessa gli fosse stata
intimata; a nulla è servito assegnargli un termine di 10 giorni per l'inoltro
di eventuali osservazioni scritte quando ormai la decisione era già stata presa
con risoluzione del 9 settembre 2016 (n. 174). In ogni caso, la stessa sarebbe
ingiustificata, finanche arbitraria, pretestuosa ed abusiva.
D. Con giudizio del
1° febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento.
Il Governo ha anzitutto rilevato che l'autorità comunale, in occasione della
seduta del 9 settembre 2016, ha unicamente preso la decisione di principio di
procedere alla mancata conferma di RI 1 e che è solo a seguito della presa di
posizione scritta di quest'ultimo che il Municipio l'ha formalmente decretata. Il
diritto di essere sentito del dipendente sarebbe stato pienamente rispettato. Il
Consiglio di Stato ha in seguito difeso l'operato dell'autorità comunale, sia
per quanto riguarda la procedura adottata (rilevando che, sebbene da un punto
di vista prettamente terminologico essa abbia forse peccato di imprecisione,
non vi sono dubbi in merito alle reali intenzioni del Comune di sciogliere il
rapporto di impiego durante il periodo di prova), che per quanto attiene alle
argomentazioni addotte per interrompere il rapporto di lavoro durante il
periodo di prova.
E. Contro il
menzionato giudizio governativo RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, sollecitando il suo annullamento. In via principale ha
domandato che la decisione municipale del 22 settembre 2016 sia dichiarata
nulla o annullata, di modo che RI 1 è confermato alle dipendenze del Comune CO
1 nella sua funzione di segretario comunale. In via subordinata ha chiesto di
rinviare gli atti al Governo per completamento dell'istruttoria e nuova
decisione.
L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo dinanzi al Governo, insistendo
sulla lesione del suo diritto di essere sentito.
F. a. Il Consiglio
di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari
osservazioni.
b. Anche il Municipio CO 1 si oppone all'accoglimento dell'impugnativa,
rilevando che il diritto di essere sentito del dipendente è stato pienamente
rispettato, avendo inoltrato le proprie osservazioni scritte prima dell'emanazione
della decisione del 22 settembre 2016. Nel merito, osserva che la disdetta
sarebbe giustificata dalla situazione di grave conflitto venutasi a creare tra
il ricorrente e la compagine municipale, incompatibile con il buon
funzionamento del servizio, che avrebbe irrimediabilmente compromesso il
rapporto di fiducia tra le parti.
G. Delle argomentazioni addotte dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione
governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100 e art. 209 lett. b LOC).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm, 213 LOC), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. La domanda del ricorrente di annullare la decisione ed essere reintegrato
nella funzione di segretario comunale è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo
giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma
ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non
può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il
legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente
pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più
fiducia (STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13
marzo 2015 consid. 1.2, 52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69; messaggio del
Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag.
59).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
prodotti dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove
offerte dal ricorrente (richiamo del preventivo 2017 e dell'incarto completo
concernente l'assunzione di __________ quale nuovo segretario comunale) non
appaiono infatti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, tali da condurlo a
modificare la propria decisione (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208
consid. 2.2, 134 I 140 consid. 3.5).
2. 2.1. L'art. 135 cpv. 3 LOC conferisce ai Comuni la facoltà di adottare le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) per disciplinare i rapporti d'impiego dei loro dipendenti.
La disposizione mira essenzialmente a permettere ai Comuni di abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 LORD con conseguente diritto del datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi.
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 135 cpv. 3
LOC, il Comune di CO 1 ha recepito l'ordinamento della LORD, che l'art. 73 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario. I dipendenti del
Comune di CO 1 non sottostanno dunque al sistema di cui agli art. 125 e 127 e
segg. LOC.
2.2. L'art. 4 ROD prevede che la nomina è l'atto con cui il dipendente viene
assunto a tempo indeterminato ed assegnato ad una funzione. Per tutti i
dipendenti di nuova nomina il primo anno d'impiego è considerato periodo di
prova (art. 7 cpv. 1 ROD). L'art. 62 ROD dispone che il rapporto d'impiego
cessa per (a) raggiunti limiti di età, (b) dimissioni, (c) decesso, (d)
invalidità, (e) destituzione, (f) disdetta, (g) disdetta durante il periodo di
prova ai sensi dell'art. 7 del ROD (ovvero per la fine di ogni mese con trenta
giorni di preavviso).
2.3. Ora, come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, da
un punto di vista prettamente terminologico l'autorità comunale ha
effettivamente peccato di imprecisione affermando più volte di non voler confermare
la nomina del dipendente. È infatti indubbio che la sua intenzione era sin
dall'inizio quella di porre termine al rapporto di impiego di RI 1 - alle sue
dipendenze da poco più di sei mesi - durante il periodo di prova. Checché
ne dica l'insorgente, l'Esecutivo comunale non ha dunque avviato una procedura di
mancata conferma ex art. 127 LOC (come detto, neppure applicabile alla
fattispecie non essendo i dipendenti comunali nominati di quadriennio in
quadriennio, ma a tempo indeterminato; cfr. art. 4 ROD e risoluzione di nomina
dell'insorgente), bensì di disdetta durante il periodo di prova giusta l'art.
62 lett. g ROD.
3. 3.1. Il ricorrente ribadisce preliminarmente, anche in questa sede, una lesione del suo diritto di essere sentito.
3.2. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa
procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole
nei suoi confronti e che comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella
procedura (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II
218 consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014
del 17 aprile 2015 consid. 2.2, 1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid.
2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid.
4.2; Gabrielle
Steffen, Le droit d'être entendu du collaborateur
de la fonction publique: juste une question de procédure?, in: RJN 2005, pag. 64 ). Per quanto attiene alla
disdetta durante il periodo di prova il ROD non prevede prescrizioni
particolari. L'art. 18 cpv. 2 LORD, applicabile grazie al rinvio di cui
all'art. 73 ROD, dispone che la disdetta debba essere motivata, ma non
prescrive invece espressamente che il funzionario debba essere sentito prima
dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità di nomina, come invece è
il caso per la disdetta dopo il periodo di prova (art. 60a cpv. 2 LORD). In
ogni caso, anche in assenza di una specifica disposizione, dottrina e
giurisprudenza hanno già avuto modo di riconoscere il diritto di essere sentito
ai sensi dell'art. 29 Cost. nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego (DTF
135 I 279 consid. 2.4, con riferimenti; STF 8C_110/2013 del 2 settembre 2013, consid.
8.1).
Il contenuto e la portata del diritto di essere sentito devono
essere determinati in funzione della situazione concreta e tenuto conto degli
interessi in gioco. Occorre permettere alla parte interessata di esprimere il
suo punto di vista in maniera efficace. In materia di rapporti di pubblico
impiego, il diritto di essere sentito può unicamente adempiere correttamente il
proprio scopo se la persona interessata sa (o deve sapere) con chiarezza che nei
suoi confronti sta per essere presa una decisione di determinata natura (DTF
135 I 279 consid. 2.4). Salvo in caso di urgenza, al
collaboratore deve essere data la possibilità di preparare le proprie
argomentazioni, deve quindi essergli concesso un termine per prendere
posizione. Una restrizione del diritto di essere sentito nei casi di urgenza
deve essere ammessa solo in casi eccezionali (Steffen,
op. cit., pagg. 51 segg., pag. 60 e 64). In generale, quanto più la decisione
che ci si appresta a prendere è suscettibile di pregiudicare la posizione
dell'interessato, tanto più il diritto di essere sentito di quest'ultimo va
accordato e riconosciuto ampiamente (DTF 135 I 279 consid. 2.3, con riferimenti).
Nell'ambito della rescissione dei rapporti d'impiego, l'autorità
competente può giungere alla propria decisione (definitiva) solo dopo aver preso
conoscenza del caso concreto e aver sentito la persona coinvolta. Il diritto di
essere udito è violato se il licenziamento è, di fatto, già certo e stabilito
prima ancora di aver sentito il dipendente (STF 8C_340/2014 del
15 ottobre 2014 consid. 5.2, 8C_269/2013 del 25 febbraio 2014 consid.
5.2; cfr. GVP-SG 2015 n. 8, consid.
2.2). Affinché possa esercitare compiutamente il suo diritto di essere
sentito, quest'ultimo deve conoscere i fatti che gli vengono imputati e le
conseguenze a cui può andare incontro (STF 8C_258/2014 del 15 dicembre 2014 consid.
7.2.4). A questo scopo, al dipendente è generalmente consegnato un progetto di
decisione contenente i motivi e la prospettazione di disdetta. È inevitabile
che in questo momento il datore di lavoro abbia in principio già l'intenzione
di porre termine al rapporto di impiego. Nel caso contrario, non vi sarebbe in
effetti alcun motivo di sentire il dipendente. È tuttavia fondamentale che la
decisione in questione non sia già definiva al momento in cui viene offerta al collaboratore
la possibilità di esprimersi in merito e, pertanto, che non si possa escludere
che il datore di lavoro ritorni sui suoi passi (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-4319/2015 del 16 marzo 2016 consid. 5.2.2 e
riferimenti).
3.3. Ora, il Governo sostiene che l'autorità comunale, nell'ambito della
propria seduta del 9 settembre 2016, avrebbe unicamente preso la decisione di
principio di procedere alla mancata conferma del qui ricorrente e che è
solo a seguito della formale presa di posizione scritta di quest'ultimo che il
Municipio, il 22 settembre seguente, l'ha formalmente decretata. La tesi non
può essere tutelata.
Dagli atti emerge che con risoluzione n. 174 del 9 settembre 2016 l'Esecutivo
comunale, seppur richiamando impropriamente l'art. 127 LOC e la relativa
terminologia, ha deciso di non confermare la nomina (recte: disdire il
rapporto di impiego) del ricorrente, per motivi gravi. Dopo aver rilevato che per
tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno d'impiego è considerato anno
di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese,
con trenta giorni di preavviso e che il ricorrente è stato nominato a
partire dal 1° marzo 2016, il Municipio ha risolto che l'interruzione del
rapporto di lavoro avrà effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Dalle
tavole processuali si evince altresì che al termine della seduta l'Esecutivo ha
comunicato all'insorgente l'intenzione di interrompere il rapporto di
lavoro con effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Allo stesso
è stato quindi letto l'estratto della risoluzione n. 174/2016 nella quale erano
elencati i fatti (giustificati motivi) che gli venivano imputati
ed assegnato un termine di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni
scritte con l'avvertenza che, trascorso tale termine, l'Esecutivo
comunale si sarebbe riunito nuovamente ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr.
verbale d'audizione del 9 settembre 2016). Il ricorrente ha inoltre ricevuto
copia di una formale decisione nella quale il Municipio ribadiva il contenuto
della risoluzione n. 174 e, di conseguenza, l'interruzione del rapporto di
lavoro per il 31 ottobre 2016. Al dipendente era altresì concessa la facoltà di
prendere posizione per iscritto. Facoltà, quest'ultima, di cui il ricorrente ha
effettivamente fruito (cfr. osservazioni del 14 settembre 2016), prima dell'adozione
della risoluzione municipale n. 204, contestata dinanzi al Consiglio di Stato.
Ora, a ragione il ricorrente sostiene che la fine del rapporto di lavoro, di
fatto, era già certa e stabilita prima ancora che gli fosse stata data la
possibilità di esprimersi in merito. Poco importa che al ricorrente sia stato
concesso di esprimersi oralmente al termine della seduta, rispettivamente di prendere
posizione per scritto posteriormente alla stessa, atteso che la decisione
municipale di disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova era
stata emanata in modo definitivo. In occasione della seduta municipale del 9
settembre 2016 era infatti stato stabilito inderogabilmente che l'interruzione
del rapporto di lavoro avrebbe dovuto avere effetto a partire e non oltre il
31 ottobre 2016; circostanza, questa, ribadita nella decisione formale
consegnata brevi manu al ricorrente lo stesso giorno. Oltre che, naturalmente,
nella successiva risoluzione municipale n. 204. In queste circostanze non si
può ritenere che all'insorgente sia stata concessa la possibilità di esercitare
in maniera efficace il proprio diritto di essere sentito. Dall'insieme delle
circostanze evocate emerge semmai che la decisione del Municipio era già stata presa
prima ancora che il ricorrente fosse stato sentito e che il termine che gli è
stato impartito per prendere posizione sulla decisione del 9 settembre 2016 non
era altro che un semplice meccanismo di facciata la cui possibilità d'influire
sulla decisione finale doveva d'acchito essere esclusa. Peraltro, non si
verificavano nemmeno motivi d'urgenza che avrebbero potuto giustificare, a
determinate condizioni, l'agire dell'autorità comunale. Così stando le cose,
non si può non concordare con l'insorgente sul fatto che l'esercizio del diritto
di essere sentito è stato garantito solo pro forma.
4. Resta ora da esaminare se il vizio
possa essere ritenuto sanato nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al
Governo.
4.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Secondo la prassi del Tribunale federale,
tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga
dello stesso potere di esame di quella decidente. La riparazione del vizio deve
tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione,
non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito
costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione
preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la
persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del
diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso,
comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione
del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto
procedendo in modo corretto (DTF 142 II 218 consid. 2.8, 137 I 195 consid.
2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 129 I 129 consid. 2.2.3; STF 8C_615/2016 del 15
luglio 2017, consid. 3.2.1, STA 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 4.1).
4.2. Ora, la violazione in cui è incorsa
l'autorità di nomina non è per nulla trascurabile, avendo privato il ricorrente
del diritto di esprimersi compiutamente prima che venisse presa una misura
quale quella della disdetta, atta a generare delle conseguenze economiche e
personali per il dipendente affatto secondarie. In concreto occorre
tuttavia considerare, vista la natura assai labile dei rapporti che si
instaurano tra le parti durante il periodo di prova e vista anche la finalità
del medesimo (di cui si dirà compiutamente nel considerando che segue), che il
ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dalla concessione successiva del
diritto di essere sentito. Inoltre, il Governo, che al pari dell'autorità di nomina
fruisce di pieno potere cognitivo (art. 69 cpv. 1 LPAmm), non ha infatti
limitato il suo sindacato all'esercizio abusivo del potere d'apprezzamento,
ovvero all'arbitrio, come conferma a chiare lettere il consid. 6 della
risoluzione impugnata.
Per tutte queste ragioni, occorre considerare che la violazione del diritto di
essere sentito dell'insorgente commessa dal Municipio di CO 1, ha potuto essere
sanata mediante il ricorso dinanzi al Governo.
5. Resta a questo punto da esaminare
se l'avversata disdetta debba essere considerata ingiustificata, arbitraria,
poiché pretestuosa e abusiva, così come sostenuto dal ricorrente.
5.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 ROD, il primo anno d'impiego è considerato di
prova. Durante il periodo di prova, soggiunge il cpv. 2, il rapporto d'impiego
può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Le
finalità del periodo di prova consistono nel verificare la capacità e
l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad accertare la corrispondenza
al profilo lavorativo ricercato (Peter
Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, II ed., Zurigo 2008,
pag. 630 segg.). Per la natura stessa del periodo di prova, i motivi di una
disdetta del rapporto di impiego durante questo periodo sono valutati senza
particolare severità e rigidità: la disdetta risulta giustificata già quando
sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori si può supporre che il dipendente
non ha provato le sue capacità e idoneità alla funzione preposta, né vi riuscirà
in futuro. La disdetta durante il periodo di prova può quindi intervenire,
segnatamente, quando il dipendente per motivi personali non è in grado di
assolvere il proprio compito, quando si instaura una situazione incompatibile
con il buon funzionamento del servizio, quando risulta impossibile stabilire
l'indispensabile rapporto di fiducia e quando vi sono motivi obbiettivi per
ritenere che la necessaria collaborazione con i colleghi e i superiori rischi
in futuro di essere compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente
integrazione nella struttura attuale del personale. La disdetta non deve
necessariamente procedere da specifiche colpe, mancanze o responsabilità del
dipendente, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a giustificare
il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (DTF 129 III 124 consid.
3.1, 120 Ib 134 consid. 2a, 108 Ib 209 consid. 2; STF 8C_310/2017 del 14 maggio
2018 consid. 6.3, 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.4.1; cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid.
7.1, A-691/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 7.1; STA 52.2012.317 del 24 luglio
2013 consid. 3, 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 3, 52.2010.144 del 16
febbraio 2011 consid. 2).
5.2. Nell'evenienza
concreta, laddove il Municipio ha addotto, quali motivi per giustificare il
licenziamento del ricorrente, il sottodimensionamento della cancelleria
comunale rispetto alle esigenze di smaltimento dei carichi di lavoro e la
mancanza della necessaria esperienza pratica, la decisione querelata non può
essere condivisa. L'Esecutivo comunale ha infatti pubblicato un concorso per la
ricerca di un segretario comunale a metà tempo ed esso era consapevole sin dal
principio che l'insorgente non aveva una pregressa esperienza in questo
specifico ambito (cfr. curriculum vitae dell'insorgente, agli atti).
Lo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova appare
invece giustificato nella misura in cui l'autorità di nomina ha invocato la mancanza
di fiducia nei confronti del dipendente occasionata dalla violazione delle
prescrizioni di servizio relative alla gestione della corrispondenza comunale ed
all'accesso alle informazioni. È innegabile che l'atteggiamento rimproverato all'insorgente
che, in particolare, si è rifiutato di consegnare la chiave di accesso della
cancelleria ai membri del Municipio e di far esaminare tutta la corrispondenza
in entrata al sindaco, invocando un non meglio precisato diritto del cittadino
alla protezione della sfera personale (cfr. scritto 20 giugno 2016 del
ricorrente al Consiglio di Stato), abbia di fatto impedito l'espletamento dei
compiti che la stessa LOC conferisce loro (art. 105 cpv. 1 e 119 lett. b LOC).
Ciò è stato del resto riconosciuto anche dal Governo, per il tramite della
Sezione degli enti locali, che in risposta all'interpellazione del ricorrente
si è visto nella necessità di ribadire all'interessato dei concetti
fondamentali per la buona gestione e il corretto svolgimento dell'attività
amministrativa del Comune (cfr. risposta del 13 luglio 2016 della Sezione degli
enti locali). Non v'è dubbio inoltre che tale agire si sia ripercosso
negativamente sul suo inserimento nell'organico dei dipendenti. È pertanto evidente che il
rapporto di fiducia tra l'insorgente e la compagine municipale si sia
irrimediabilmente compromesso, al punto da far ritenere all'autorità di nomina che
il suo atteggiamento e la sua
carente integrazione potessero minare in futuro la (necessaria) collaborazione con
colleghi e superiori e, finanche, il buon funzionamento del servizio.
Non occorre quindi esaminare se il licenziamento si giustificasse anche a
cagione dell'insufficienza delle prestazioni lavorative del ricorrente. A
questo proposito, non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che l'insorgente non
contesta di non aver effettuato registrazioni contabili dal mese di marzo al
mese di settembre 2016 e di non essere (stato) capace di evadere autonomamente
le pratiche edilizie, ma si limita - in modo del tutto generico - ad addebitare
al sottodimensionamento della cancelleria ed alle mancanze accumulate negli
anni il fatto che il Comune, per sopperire a tali mancanze, abbia dovuto far
capo a consulenti esterni a sue spese. Visto quanto precede, ci si può esimere
dal verificare la fondatezza degli ulteriori argomenti invocati solo successivamente
dall'autorità di nomina (presunti toni denigratori utilizzati nell'e-mail
inviata alla Polizia di __________ il 18 luglio 2016, registrazione di dati
sensibili su chiavetta USB e rifiuto di restituire la chiave dell'edificio
comunale a fine rapporto di lavoro). Del tutto ininfluente per l'esito della
presente controversia è infine il riferimento alla notizia che l'insorgente
avrebbe appreso a mezzo stampa, concernente l'apertura di un procedimento
penale nei confronti del nuovo segretario comunale.
5.3. Il riconoscimento di un clima irrimediabilmente compromesso all'interno
dell'unità di lavoro, oltre che di un comportamento del ricorrente decisamente
inadeguato ai doveri che la sua funzione gli imponeva, hanno giustamente convinto l'autorità di nomina di
rinunciare definitivamente ad avvalersi dei suoi servizi. In considerazione
delle finalità del periodo di prova e del metro di giudizio dell'autorità di
nomina (cfr. supra, consid. 5.1), la decisione di disdire il rapporto di
lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali.
6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera