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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 febbraio 2017 (n. 130.8) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 9 maggio 2016 dalla Polizia cantonale; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è un simpatizzante del Grasshopper Club Zurigo (GC Zurigo). In tale veste l'8 maggio 2016 ha seguito la partita di calcio valida per il campionato di Super League tra il Football Club Lugano e il GC Zurigo, disputatasi allo stadio di Cornaredo. Al termine dell'incontro, mentre i tifosi zurighesi si dirigevano in stazione, sono scoppiati dei disordini che hanno coinvolto le forze dell'ordine e che hanno reso necessario l'intervento dei reparti antisommossa della Polizia cantonale. Nell'ambito di questi scontri RI 1 è stato fermato e tradotto alla centrale di polizia dove è stato interrogato in qualità di imputato per le ipotesi di reato di sommossa (art. 260 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP). Dopo aver trascorso la notte in stato di arresto provvisorio presso il carcere della Farera, il giorno seguente è stato scarcerato, previa intimazione del decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Il Procuratore pubblico lo ha infatti ritenuto colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per avere, l'8 maggio 2016, a Lugano, in occasione della partita di calcio Lugano - Grasshopper, usato violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo l'assolvimento delle loro attribuzioni di vigilanza e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 2'250.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.-. Avverso il predetto decreto l'interessato ha interposto opposizione.
b. Sulla base di questi fatti, il 9 maggio 2016 la Polizia cantonale ha adottato
nei confronti di RI 1 un divieto di accedere alle aree vietate (consultabili in
internet) di tutti gli stadi di calcio e le piste di hockey sull'intero
territorio svizzero a partire da 4 ore prima dell'inizio dell'evento fino a 4
ore dopo la conclusione dello stesso. La
durata del divieto - notificato all'interessato il 2 settembre 2016, per il tramite della polizia del
suo Cantone di domicilio (Zurigo) - è stata fissata in tre anni a decorrere dal
9 maggio 2016.
B. Con decisione del 9 febbraio 2017 il
Dipartimento delle istituzioni ha confermato il predetto provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Considerata sanata la violazione del diritto di essere sentito in cui era
incorsa la Polizia cantonale e disattesa un'ulteriore censura relativa alla
motivazione del divieto, l'autorità ricorsale di prima istanza - che ha reputato il provvedimento esigibile in quanto
sufficientemente determinato - ha infatti ritenuto comprovato il
comportamento violento dell'interessato nei confronti delle forze dell'ordine a
margine del citato incontro calcistico, fondandosi sulle constatazioni -
considerate chiare e lineari e dunque attendibili - contenute nel rapporto di
arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione del reparto mantenimento ordine
(MO) della Polizia cantonale. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con i diritti
fondamentali invocati nel gravame in quanto rispettosa del principio della proporzionalità.
Richiamata la natura amministrativa del provvedimento, ha infine negato una
violazione della presunzione di innocenza derivante dal fatto che lo stesso era
stato emanato prima che la colpevolezza dell'interessato fosse stata accertata
mediante una sentenza penale passata in giudicato.
C. a. Contro quest'ultima pronuncia, RI
1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
insieme al controverso divieto e postulando la cancellazione del suo nominativo
dalla banca dati Hoogan.
Il ricorrente - che nega qualsiasi coinvolgimento in atti di violenza al
termine della suddetta partita - contesta la valenza probatoria dei rapporti di
polizia, in concreto inattendibili, e nega che possa essere accertata una sua
predisposizione all'uso della violenza sulla base di alcuni adesivi e indumenti
(peraltro non indossati) trovati in suo possesso. Ripropone inoltre la censura riferita
alla violazione del principio della presunzione d'innocenza, ponendo in
evidenza il carattere (anche) penale del provvedimento adottato nei suoi
confronti. Quest'ultimo costituirebbe peraltro una restrizione sproporzionata della
sua libertà di movimento, di riunione e di opinione.
b. Con scritto del 15 marzo 2017, a complemento del suo gravame, l'insorgente ha prodotto copia del decreto di abbandono con cui il 13 marzo precedente il Procuratore pubblico, dopo che la Pretura penale aveva annullato il decreto d'accusa e rinviato la causa al Ministero pubblico, ritenendo che non vi fossero altri accertamenti fattuali e probatori di cui dovesse farsi carico, ha definitivamente annullato il procedimento penale aperto contro di lui.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
E. In sede di replica, il ricorrente si
è riconfermato nelle proprie tesi e domande di giudizio, non senza evidenziare la
lesione del diritto di essere sentito da lui subita per non aver potuto controinterrogare
gli agenti di polizia.
Con le dupliche, il Dipartimento e la Polizia cantonale hanno ribadito la loro
posizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente in corso di procedura (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo dell'incarto penale n. 2016.3612 e audizione degli agenti che hanno proceduto al suo fermo e al suo interrogatorio) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Le risultanze salienti dell'inchiesta penale sono già agli atti.
2. L'insorgente lamenta che non gli sia stata offerta la possibilità di controinterrogare gli agenti di polizia che hanno proceduto al suo fermo e al suo interrogatorio. La censura va disattesa, già perché non risulta che egli abbia mai chiesto l'assunzione di tale mezzo di prova. Non è dunque dato di vedere in che modo possa essere stato violato il suo diritto di essere sentito. Per il resto, come correttamente rilevato nella decisione impugnata (consid. 6.1), ogni eventuale violazione di tale garanzia procedurale è stata sanata davanti alla precedente istanza.
3. Preliminarmente va precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di tre anni a determinate aree della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive, pronunciato dalla Polizia cantonale il 9 maggio 2016. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rivolgersi per simili richieste.
4. 4.1. La LMSI è stata
modificata il 24 marzo 2006, segnatamente allo scopo di migliorare la lotta
preventiva contro la violenza e in particolare quella in occasione di
manifestazioni sportive, tra le quali figuravano i campionati europei di calcio
EURO 2008 (art. 2 cpv. 1 LMSI; Messaggio del 17 agosto 2005 concernente la modifica
della LMSI, in: FF 2005 5009 segg.). Erano previste, tra le altre misure, la
registrazione di informazioni su atti violenti commessi in occasione di
manifestazioni sportive (art. 24a), la fissazione di aree vietate (art.
24b), il divieto di recarsi in un Paese determinato (art. 24c),
l'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 24d) e il fermo preventivo
di polizia (art. 24e): i Cantoni dovevano designare l'autorità competente
per le misure secondo gli art. 24b, 24d
e 24e (art. 24h). Le modifiche sono entrate in vigore il 1°
gennaio 2007: la validità degli art. 24b, 24d e 24e LMSI è
stata limitata al 31 dicembre 2009. Sulla base di queste modifiche, il
Consiglio federale ha poi completato, il 30 agosto 2006 (RU 2006 3711),
l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della
sicurezza interna del 27 giugno 2001 (OMSI; RS 120.2). In applicazione
delle normative federali, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato, il
19 febbraio 2008, le disposizioni della LPol concernenti la competenza (art.
10b) e la procedura (art. 10c) per le misure contro la violenza in occasione di
manifestazioni sportive. L'adeguamento del diritto cantonale è entrato in
vigore l'11 aprile 2008 (BU 2008 203).
4.2. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato
sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato
in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e poi in seguito modificato il 2
febbraio 2012 (concordato; RL 569.200). Esso contempla una serie di
misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni
della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009. Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e
5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure
sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata
dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di
disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid.
12.2.1), in modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se
una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei
provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a
impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione
di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non
costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma
mirano semmai a impedire che potenziali
autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale
di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di
polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere
fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre
2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2012.118 del 22 marzo
2017 consid. 3.2, 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo
alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).
4.3. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di
accesso a un'area determinata, tale
misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale
le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a
un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva
(area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha
partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale
competente definisce i confini delle singole
aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e
può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è
pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si
sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o
in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv.
3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol
possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del
divieto e l'area vietata ed è accompagnata
dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere
esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la
prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv.
3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale
(art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima
davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è
di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata
consid. 4.3; STA 52.2012.118 citata consid. 3.3, 52.2013.77 citata consid. 3.3).
4.4. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato"
un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato
tale il comportamento di una persona che,
prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o
incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona
ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e
134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181
CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi
dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas
velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla
violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa
ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai
sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un
comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o
utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti
sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).
4.5. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2012.118 citata consid. 3.5 e 52.2013.77 citata consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).
5. 5.1. Il ricorrente nega recisamente il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi a margine della partita di calcio disputatasi l'8 maggio 2016 allo stadio di Cornaredo. Ritiene in particolare che i rapporti di polizia su cui si è fondata la precedente istanza per confermare il divieto di accedere a determinate aree pronunciato nei suoi confronti dalla Polizia cantonale siano inattendibili e contesta dunque che siano atti a dimostrare un suo comportamento violento.
5.2.
5.2.1. Come riportato in narrativa, nell'adottare il qui controverso
provvedimento, la Polizia cantonale, riferendosi al decreto di accusa emesso
contro di lui il 9 maggio 2016, ha rimproverato al ricorrente di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP), per avere "usato
violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei
loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo
l'assolvimento delle loro attribuzioni di vigilanza".
5.2.2. Davanti all'autorità di ricorso ha precisato che il comportamento
violento dell'insorgente si evinceva in particolare dal rapporto di arresto
provvisorio e dal rapporto d'esecuzione MO. Secondo tali atti, su cui si è
fondato anche il Dipartimento, la condotta rimproverata al ricorrente - pur
iscrivendosi nel medesimo episodio - sarebbe in realtà un'altra.
Nel rapporto di arresto provvisorio è stato infatti indicato che, al termine
della partita di calcio, mentre i sostenitori della compagine zurighese si
stavano dirigendo verso la stazione, uno di loro ha tentato a due riprese di
colpire due funzionari di polizia che a bordo di uno scooter stavano filmando
il corteo, ricevendo nella seconda occasione man forte da parte di altri due "tifosi",
ciò che ha reso necessario l'intervento degli agenti di un gruppo di mantenimento
dell'ordine, che hanno proceduto - non senza subirne la reazione - al fermo dei
tre: "a questo punto" - si legge nel rapporto - "è
seguita la reazione di un altro gruppo di tifosi, che ha cercato di attaccare
gli agenti di polizia, per impedire il fermo dei sodali. Due membri del secondo
gruppo di tifosi, RI 1 e __________, sono stati fermati da parte di altri
agenti del dispositivo".
Invero più approssimativo il rapporto d'esecuzione MO, dal quale emerge soltanto che "dal corteo una
persona (…) si stacca e tenta
un attacco ai colleghi a bordo del motoveicolo che li stavano filmando. In
seguito, su via Torricelli, i tifosi del Grasshopper attaccano le forze
dell'ordine con una carica, che viene prontamente bloccata. A seguito di ciò
vengono effettuati 5 fermi".
La precedente istanza - considerate chiare, lineari e dunque attendibili le constatazioni contenute nei
suddetti rapporti - ha quindi concluso che non vi fosse alcun valido motivo per
dubitare della loro veridicità e ha confermato il provvedimento adottato
dalla Polizia cantonale.
5.3. Dal canto suo, RI 1, interrogato dalla
polizia poco dopo il fermo, ha riferito che si trovava insieme ad altri componenti
della tifoseria ospite nel corteo diretto alla stazione "quando vedevo
un mio amico venire fermato dalla polizia. Decidevo quindi di andare in
soccorso al mio amico e cercare di liberarlo dagli agenti". Inizialmente
ha affermato che "poiché vi era troppa polizia nella
zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi inveivo verbalmente
contro gli agenti. Preciso che gli urlavo di andarsene e di lasciarlo stare.
Dopodiché mi allontanavo e venivo fermato in un secondo momento, pochi metri
più avanti".
Dopo che l'interrogante gli ha contestato che, diversamente da quanto da lui
affermato, risultava che egli fosse stato fermato poiché insieme ad altri aveva
attaccato degli agenti di polizia nel tentativo di oltrepassare il cordone formato
per assicurare il fermo di altre persone, il ricorrente ha negato di avere
provato a sfondare la barriera umana con la forza, ma ha spiegato di avere
trovato un passaggio libero, precisando che nessuno degli agenti gli ha detto
in quel frangente che non poteva passare. Ha comunque dato atto che il suo
intento era quello di andare in soccorso al suo amico, nonostante vi fosse il
cordone di polizia che impediva di andare oltre.
5.4. In presenza di versioni contrastanti il
giudice è tenuto ad apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese
dall'autore dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei
fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di
per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tale valutazione deve
tenere conto anche delle argomentazioni sollevate dalla parte oggetto di
segnalazione. In ogni caso si deve comunque considerare come gli agenti abbiano
l'obbligo, conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia, di
riportare gli eventi in modo veritiero, così da non incorrere in conseguenze
dal profilo penale e disciplinare. Questo conferisce, di norma, un'accresciuta
dignità probatoria alle loro dichiarazioni.
5.5. In concreto va anzitutto premesso che, contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, dichiarazioni attendibili della polizia costituiscono
di principio una valida prova atta a dimostrare un comportamento violento (cfr.
art. 3 cpv. 1 lett. b del concordato), la loro affidabilità dovendo ad ogni
modo essere verificata nel singolo caso di specie.
Nella presente fattispecie, se è vero che la versione dei fatti fornita dalla Polizia
cantonale nel rapporto di arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione MO non
è atta a comprovare il comportamento posto a fondamento del divieto pronunciato
nei confronti del ricorrente il 9 maggio 2016 (visto che, come detto, fa stato
di una condotta diversa), essa è tutto sommato chiara nel rimproverare al ricorrente di avere tentato di
attaccare degli agenti per impedire il fermo di altri "tifosi", anche
se risulta invero scarsamente circostanziata riguardo al comportamento da lui
precisamente assunto.
Tuttavia, per quanto possa suscitare qualche dubbio, nemmeno la versione resa
dall'insorgente può essere considerata di per sé inattendibile: egli - costante
nell'ammettere che il suo intento era quello di andare in aiuto al suo amico
che veniva fermato dalla polizia per tentare di liberarlo - ha infatti sempre
negato di avere tentato di oltrepassare il cordone di polizia con la forza,
spiegando di avere trovato un passaggio libero. Né dalle sue dichiarazioni né
da altri elementi all'incarto è possibile stabilire con precisione come si sia
davvero comportato in quei frangenti: non si può quindi escludere che egli
abbia detto il vero quando ha sostenuto che "poiché vi era troppa
polizia nella zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi
inveivo verbalmente contro gli agenti".
In un simile contesto, decisivo appare a questo punto l'esito del procedimento
penale aperto nei confronti del ricorrente. Dagli atti risulta che il decreto
d'accusa emanato il 9 maggio 2016 dal Procuratore pubblico - che, dopo aver
aperto un procedimento penale per i reati di sommossa, impedimento di atti
dell'autorità e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (cfr.
rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 3, in fine), lo aveva
ritenuto colpevole di quest'ultimo reato, per avere commesso vie di fatto nei
confronti di due funzionari addetti al controllo dei tifosi (verosimilmente
coloro che in sella a uno scooter filmavano il corteo diretto alla stazione) - è
stato annullato dal giudice della Pretura penale il 26 agosto 2016. Il magistrato
inquirente, cui gli atti sono stati rinviati per la continuazione della
procedura, ha definitivamente abbandonato il procedimento penale aperto contro
di lui, dando sostanzialmente atto di non disporre di prove sufficienti per
rimproverargli la commissione di quelli o di altri atti violenti (cfr. pure
decreto di abbandono del 13 marzo 2017). Con l'abbandono del procedimento
penale aperto contro di lui, equivalente a una sentenza di proscioglimento (cfr.
art. 320 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre
2007; CPP; RS 312.0), non vi sono più fondati motivi per sospettare che l'insorgente
si sia reso nell'occasione protagonista di atti violenti, tali da giustificare
l'adozione nei suoi confronti del provvedimento amministrativo qui avversato (cfr.
sul legame delle autorità amministrative al giudizio penale: DTF 136 II 447
consid. 3.1; BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4 e rimandi). È ben vero che, come sostanzialmente afferma la Polizia
cantonale, anche in caso di abbandono l'autorità amministrativa potrebbe considerare
atti violenti che non sono stati ritenuti in ambito penale per assenza di una
querela di parte (cfr. al riguardo BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4). In concreto,
tuttavia, nemmeno l'autorità ha indicato con quale preciso comportamento il
ricorrente avrebbe commesso uno di questi reati.
Dal momento che non è stato comprovato nessun concreto comportamento
violento a carico del ricorrente, nulla può essere dedotto a suo sfavore dagli oggetti
e dagli indumenti trovati in suo possesso, per quanto essi destino più di una
preoccupazione e potrebbero, così come rilevato dalla Polizia cantonale, lasciar
supporre una sua appartenenza al tifo organizzato e una sua propensione all'uso
della violenza (giacca munita di cappuccio con all'interno una rete atta a
camuffare e nascondere i lineamenti del viso, passamontagna, paradenti e adesivi
vari, cfr. rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 4; verbale
d'interrogatorio del ricorrente dell'8 maggio 2016, pag. 4-5).
Ne discende che il qui avversato provvedimento dev'essere annullato.
6. 6.1. Stante tutto quanto precede,
il ricorso deve dunque essere accolto, senza che si renda necessario esaminare
le rimanenti censure sollevate nel gravame. Di conseguenza vanno annullate sia
la decisione dipartimentale impugnata, che quella del 9 maggio 2016 della Polizia
cantonale, da essa tutelata.
6.2. Visto l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà
tuttavia rifondere all'insorgente,
assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili
(art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale e quella del 9 febbraio 2017 del Dipartimento delle istituzioni sono annullate.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera