Incarto n.
52.2017.150

 

Lugano

28 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2017 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 febbraio 2017 (n. 130.8) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 9 maggio 2016 dalla Polizia cantonale;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A. a. RI 1 è un simpatizzante del Grasshopper Club Zurigo (GC Zurigo). In tale veste l'8 maggio 2016 ha seguito la partita di calcio valida per il campionato di Super League tra il Football Club Lugano e il GC Zurigo, disputatasi allo stadio di Cornaredo. Al termine dell'incontro, mentre i tifosi zurighesi si dirigevano in stazione, sono scoppiati dei disordini che hanno coinvolto le forze dell'ordine e che hanno reso necessario l'intervento dei reparti antisommossa della Polizia cantonale. Nell'ambito di questi scontri RI 1 è stato fermato e tradotto alla centrale di polizia dove è stato interrogato in qualità di imputato per le ipotesi di reato di sommossa (art. 260 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP). Dopo aver trascorso la notte in stato di arresto provvisorio presso il carcere della Farera, il giorno seguente è stato scarcerato, previa intimazione del decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Il Procuratore pubblico lo ha infatti ritenuto colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per avere, l'8 maggio 2016, a Lugano, in occasione della partita di calcio Lugano - Grasshopper, usato violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo l'assolvimento delle loro attribuzioni di vigilanza e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 2'250.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.-. Avverso il predetto decreto l'interessato ha interposto opposizione.


b. Sulla base di questi fatti, il 9 maggio 2016 la Polizia cantonale ha adottato nei confronti di RI 1 un divieto di accedere alle aree vietate (consultabili in internet) di tutti gli stadi di calcio e le piste di hockey sull'intero territorio svizzero a partire da 4 ore prima dell'inizio dell'evento fino a 4 ore dopo la conclusione dello stesso. La durata del divieto - notificato all'interessato il 2 settembre 2016, per il tramite della polizia del suo Cantone di domicilio (Zurigo) - è stata fissata in tre anni a decorrere dal 9 maggio 2016.

 

 

                            B. Con decisione del 9 febbraio 2017 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il predetto provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Considerata sanata la violazione del diritto di essere sentito in cui era incorsa la Polizia cantonale e disattesa un'ulteriore censura relativa alla motivazione del divieto, l'autorità ricorsale di prima istanza - che ha reputato il provvedimento esigibile in quanto sufficientemente determinato - ha infatti ritenuto comprovato il comportamento violento dell'interessato nei confronti delle forze dell'ordine a margine del citato incontro calcistico, fondandosi sulle constatazioni - considerate chiare e lineari e dunque attendibili - contenute nel rapporto di arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione del reparto mantenimento ordine (MO) della Polizia cantonale. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con i diritti fondamentali invocati nel gravame in quanto rispettosa del principio della proporzionalità. Richiamata la natura amministrativa del provvedimento, ha infine negato una violazione della presunzione di innocenza derivante dal fatto che lo stesso era stato emanato prima che la colpevolezza dell'interessato fosse stata accertata mediante una sentenza penale passata in giudicato.

 

 

                            C. a. Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme al controverso divieto e postulando la cancellazione del suo nominativo dalla banca dati Hoogan.
Il ricorrente - che nega qualsiasi coinvolgimento in atti di violenza al termine della suddetta partita - contesta la valenza probatoria dei rapporti di polizia, in concreto inattendibili, e nega che possa essere accertata una sua predisposizione all'uso della violenza sulla base di alcuni adesivi e indumenti (peraltro non indossati) trovati in suo possesso. Ripropone inoltre la censura riferita alla violazione del principio della presunzione d'innocenza, ponendo in evidenza il carattere (anche) penale del provvedimento adottato nei suoi confronti. Quest'ultimo costituirebbe peraltro una restrizione sproporzionata della sua libertà di movimento, di riunione e di opinione.

 

                                  b. Con scritto del 15 marzo 2017, a complemento del suo gravame, l'insorgente ha prodotto copia del decreto di abbandono con cui il 13 marzo precedente il Procuratore pubblico, dopo che la Pretura penale aveva annullato il decreto d'accusa e rinviato la causa al Ministero pubblico, ritenendo che non vi fossero altri accertamenti fattuali e probatori di cui dovesse farsi carico, ha definitivamente annullato il procedimento penale aperto contro di lui.

 

 

                            D.  All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

 

 

                            E. In sede di replica, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande di giudizio, non senza evidenziare la lesione del diritto di essere sentito da lui subita per non aver potuto controinterrogare gli agenti di polizia.
Con le dupliche, il Dipartimento e la Polizia cantonale hanno ribadito la loro posizione.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

                                  1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente in corso di procedura (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo dell'incarto penale n. 2016.3612 e audizione degli agenti che hanno proceduto al suo fermo e al suo interrogatorio) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Le risultanze salienti dell'inchiesta penale sono già agli atti.

 

 

                             2.   L'insorgente lamenta che non gli sia stata offerta la possibilità di controinterrogare gli agenti di polizia che hanno proceduto al suo fermo e al suo interrogatorio. La censura va disattesa, già perché non risulta che egli abbia mai chiesto l'assunzione di tale mezzo di prova. Non è dunque dato di vedere in che modo possa essere stato violato il suo diritto di essere sentito. Per il resto, come correttamente rilevato nella decisione impugnata (consid. 6.1), ogni eventuale violazione di tale garanzia procedurale è stata sanata davanti alla precedente istanza.

 

 

                             3.  Preliminarmente va precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di tre anni a determinate aree della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive, pronunciato dalla Polizia cantonale il 9 maggio 2016. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rivolgersi per simili richieste.

 

 

                             4.  4.1. La LMSI è stata modificata il 24 marzo 2006, segnatamente allo scopo di migliorare la lotta preventiva contro la violenza e in particolare quella in occasione di manifestazioni sportive, tra le quali figuravano i campionati europei di calcio EURO 2008 (art. 2 cpv. 1 LMSI; Messaggio del 17 agosto 2005 concernente la modifica della LMSI, in: FF 2005 5009 segg.). Erano previste, tra le altre misure, la registrazione di informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (art. 24a), la fissazione di aree vietate (art. 24b), il divieto di recarsi in un Paese determinato (art. 24c), l'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 24d) e il fermo preventivo di polizia (art. 24e): i Cantoni dovevano designare l'autorità competente per le misure secondo gli art. 24b, 24d e 24e (art. 24h). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007: la validità degli art. 24b, 24d e 24e LMSI è stata limitata al 31 dicembre 2009. Sulla base di queste modifiche, il Consiglio federale ha poi completato, il 30 agosto 2006 (RU 2006 3711), l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 27 giugno 2001 (OMSI; RS 120.2). In applicazione delle normative federali, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato, il 19 febbraio 2008, le disposizioni della LPol concernenti la competenza (art. 10b) e la procedura (art. 10c) per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'adeguamento del diritto cantonale è entrato in vigore l'11 aprile 2008 (BU 2008 203).

4.2. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e poi in seguito modificato il 2 febbraio 2012 (concordato; RL 569.200).
Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009. Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), in modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2012.118 del 22 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).


4.3. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2012.118 citata consid. 3.3, 52.2013.77 citata consid. 3.3).

4.4. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).

4.5. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2012.118 citata consid. 3.5 e 52.2013.77 citata consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

 

                             5.   5.1. Il ricorrente nega recisamente il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi a margine della partita di calcio disputatasi l'8 maggio 2016 allo stadio di Cornaredo. Ritiene in particolare che i rapporti di polizia su cui si è fondata la precedente istanza per confermare il divieto di accedere a determinate aree pronunciato nei suoi confronti dalla Polizia cantonale siano inattendibili e contesta dunque che siano atti a dimostrare un suo comportamento violento.


5.2.
5.2.1. Come riportato in narrativa, nell'adottare il qui controverso provvedimento, la Polizia cantonale, riferendosi al decreto di accusa emesso contro di lui il 9 maggio 2016, ha rimproverato al ricorrente di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP), per avere "usato violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo l'assolvimento delle loro attribuzioni di vigilanza".

5.2.2. Davanti all'autorità di ricorso ha precisato che il comportamento violento dell'insorgente si evinceva in particolare dal rapporto di arresto provvisorio e dal rapporto d'esecuzione MO. Secondo tali atti, su cui si è fondato anche il Dipartimento, la condotta rimproverata al ricorrente - pur iscrivendosi nel medesimo episodio - sarebbe in realtà un'altra.
Nel rapporto di arresto provvisorio è stato infatti indicato che, al termine della partita di calcio, mentre i sostenitori della compagine zurighese si stavano dirigendo verso la stazione, uno di loro ha tentato a due riprese di colpire due funzionari di polizia che a bordo di uno scooter stavano filmando il corteo, ricevendo nella seconda occasione man forte da parte di altri due "tifosi", ciò che ha reso necessario l'intervento degli agenti di un gruppo di mantenimento dell'ordine, che hanno proceduto - non senza subirne la reazione - al fermo dei tre: "a questo punto" - si legge nel rapporto - "è seguita la reazione di un altro gruppo di tifosi, che ha cercato di attaccare gli agenti di polizia, per impedire il fermo dei sodali. Due membri del secondo gruppo di tifosi, RI 1 e __________, sono stati fermati da parte di altri agenti del dispositivo".

Invero più approssimativo il rapporto d'esecuzione MO, dal quale emerge soltanto che "dal corteo una persona (…) si stacca e tenta un attacco ai colleghi a bordo del motoveicolo che li stavano filmando. In seguito, su via Torricelli, i tifosi del Grasshopper attaccano le forze dell'ordine con una carica, che viene prontamente bloccata. A seguito di ciò vengono effettuati 5 fermi".
La precedente istanza - considerate chiare, lineari e dunque
attendibili le constatazioni contenute nei suddetti rapporti - ha quindi concluso che non vi fosse alcun valido motivo per dubitare della loro veridicità e ha confermato il provvedimento adottato dalla Polizia cantonale.


5.3. Dal canto suo, RI 1, interrogato dalla polizia poco dopo il fermo, ha riferito che si trovava insieme ad altri componenti della tifoseria ospite nel corteo diretto alla stazione "quando vedevo un mio amico venire fermato dalla polizia. Decidevo quindi di andare in soccorso al mio amico e cercare di liberarlo dagli agenti". Inizialmente ha affermato che "poiché vi era troppa polizia nella zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi inveivo verbalmente contro gli agenti. Preciso che gli urlavo di andarsene e di lasciarlo stare. Dopodiché mi allontanavo e venivo fermato in un secondo momento, pochi metri più avanti".
Dopo che l'interrogante gli ha contestato che, diversamente da quanto da lui affermato, risultava che egli fosse stato fermato poiché insieme ad altri aveva attaccato degli agenti di polizia nel tentativo di oltrepassare il cordone formato per assicurare il fermo di altre persone, il ricorrente ha negato di avere provato a sfondare la barriera umana con la forza, ma ha spiegato di avere trovato un passaggio libero, precisando che nessuno degli agenti gli ha detto in quel frangente che non poteva passare. Ha comunque dato atto che il suo intento era quello di andare in soccorso al suo amico, nonostante vi fosse il cordone di polizia che impediva di andare oltre.

5.4. In presenza di versioni contrastanti il giudice è tenuto ad apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tale valutazione deve tenere conto anche delle argomentazioni sollevate dalla parte oggetto di segnalazione. In ogni caso si deve comunque considerare come gli agenti abbiano l'obbligo, conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia, di riportare gli eventi in modo veritiero, così da non incorrere in conseguenze dal profilo penale e disciplinare. Questo conferisce, di norma, un'accresciuta dignità probatoria alle loro dichiarazioni.

5.5. In concreto va anzitutto premesso che,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dichiarazioni attendibili della polizia costituiscono di principio una valida prova atta a dimostrare un comportamento violento (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del concordato), la loro affidabilità dovendo ad ogni modo essere verificata nel singolo caso di specie.
Nella presente fattispecie, se è vero che la versione dei fatti fornita dalla Polizia cantonale nel rapporto di arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione MO non è atta a comprovare il comportamento posto a fondamento del divieto pronunciato nei confronti del ricorrente il 9 maggio 2016 (visto che, come detto, fa stato di una condotta diversa), essa è tutto sommato chiara nel rimproverare al ricorrente di avere tentato di attaccare degli agenti per impedire il fermo di altri "tifosi", anche se risulta invero scarsamente circostanziata riguardo al comportamento da lui precisamente assunto.
Tuttavia, per quanto possa suscitare qualche dubbio, nemmeno la versione resa dall'insorgente può essere considerata di per sé inattendibile: egli - costante nell'ammettere che il suo intento era quello di andare in aiuto al suo amico che veniva fermato dalla polizia per tentare di liberarlo - ha infatti sempre negato di avere tentato di oltrepassare il cordone di polizia con la forza, spiegando di avere trovato un passaggio libero. Né dalle sue dichiarazioni né da altri elementi all'incarto è possibile stabilire con precisione come si sia davvero comportato in quei frangenti: non si può quindi escludere che egli abbia detto il vero quando ha sostenuto che "poiché vi era troppa polizia nella zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi inveivo verbalmente contro gli agenti".
In un simile contesto, decisivo appare a questo punto l'esito del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente. Dagli atti risulta che il decreto d'accusa emanato il 9 maggio 2016 dal Procuratore pubblico - che, dopo aver aperto un procedimento penale per i reati di sommossa, impedimento di atti dell'autorità e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (cfr. rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 3, in fine), lo aveva ritenuto colpevole di quest'ultimo reato, per avere commesso vie di fatto nei confronti di due funzionari addetti al controllo dei tifosi (verosimilmente coloro che in sella a uno scooter filmavano il corteo diretto alla stazione) - è stato annullato dal giudice della Pretura penale il 26 agosto 2016. Il magistrato inquirente, cui gli atti sono stati rinviati per la continuazione della procedura, ha definitivamente abbandonato il procedimento penale aperto contro di lui, dando sostanzialmente atto di non disporre di prove sufficienti per rimproverargli la commissione di quelli o di altri atti violenti (cfr. pure decreto di abbandono del 13 marzo 2017). Con l'abbandono del procedimento penale aperto contro di lui, equivalente a una sentenza di proscioglimento (cfr. art. 320 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007; CPP; RS 312.0), non vi sono più fondati motivi per sospettare che l'insorgente si sia reso nell'occasione protagonista di atti violenti, tali da giustificare l'adozione nei suoi confronti del provvedimento amministrativo qui avversato (cfr. sul legame delle autorità amministrative al giudizio penale: DTF 136 II 447 consid. 3.1; BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4 e rimandi). È ben vero che, come sostanzialmente afferma la Polizia cantonale, anche in caso di abbandono l'autorità amministrativa potrebbe considerare atti violenti che non sono stati ritenuti in ambito penale per assenza di una querela di parte (cfr. al riguardo BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4). In concreto, tuttavia, nemmeno l'autorità ha indicato con quale preciso comportamento il ricorrente avrebbe commesso uno di questi reati.
Dal momento che non è stato comprovato nessun concreto comportamento violento a carico del ricorrente, nulla può essere dedotto a suo sfavore dagli oggetti e dagli indumenti trovati in suo possesso, per quanto essi destino più di una preoccupazione e potrebbero, così come rilevato dalla Polizia cantonale, lasciar supporre una sua appartenenza al tifo organizzato e una sua propensione all'uso della violenza (giacca munita di cappuccio con all'interno una rete atta a camuffare e nascondere i lineamenti del viso, passamontagna, paradenti e adesivi vari, cfr. rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 4; verbale d'interrogatorio del ricorrente dell'8 maggio 2016, pag. 4-5).
Ne discende che il qui avversato provvedimento dev'essere annullato.

 

 

                             6.   6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, senza che si renda necessario esaminare le rimanenti censure sollevate nel gravame. Di conseguenza vanno annullate sia la decisione dipartimentale impugnata, che quella del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale, da essa tutelata.

6.2. Visto l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà tuttavia rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale e quella del 9 febbraio 2017 del Dipartimento delle istituzioni sono annullate.

 

 

2.  Non si preleva alcuna tassa di giustizia.

 

 

                             3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

 

 

4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera