Incarto n.
52.2017.161

 

Lugano

25 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2017 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 febbraio 2017 dell'CO 1 che ha fissato in fr. 140.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2017 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________ (ora Comune di __________);

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il 17 febbraio 2000 l'allora Ente turistico di __________ e dintorni ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2000, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.- per letto nelle zone accessibili con strada o con un mezzo collettivo di trasporto e in fr. 40.- per letto nelle zone inaccessibili con strada o mezzo collettivo di trasporto, importi successivamente aumentati a fr. 70.- e fr. 50.-. Con decisione assembleare del 14 dicembre 2016, CO 1 ha deciso di assoggettare al pagamento dell'intera tassa di soggiorno forfettaria per il 2017 anche i proprietari di appartamenti e case per vacanze presenti sul comprensorio che, a seguito dell'aggregazione comunale , sarebbero risultati domiciliati nello stesso Comune in cui è sita la loro residenza secondaria. Per contro a partire dal 2018 la tassa di soggiorno non sarebbe stata più riscossa per questa categoria di persone.

 

B.   RI 1 è domiciliato a __________ ed è proprietario di un rustico di vacanza sul mappale n. __________ di __________. Fondandosi sulle informazioni contenute nell'apposito formulario compilato dal proprietario dell'immobile il 9 giugno 2000, con decisione del 10 febbraio 2017 CO 1 gli ha fatturato l'importo di fr. 140.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per il 2017.

 

 

C.   Avverso tale pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta di poter essere assoggettato alla tassa di soggiorno per l'anno 2017 poiché __________, a seguito dell'aggregazione che ha interessato tredici Comuni del __________ tra cui anche quelli di __________ e __________, egli è domiciliato nel medesimo Comune in cui è sita la sua residenza secondaria. Contesta poi l'aliquota applicata nel caso che lo concerne, rilevando che il suo rustico è accessibile solo a piedi. Infine lamenta l'assenza di infrastrutture turistiche in loco.

 

 

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone CO 1, con argomenti si cui si dirà per quanto necessario, in seguito.


E.   In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).


2.    Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.


3.    3.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente ritiene di non poter essere assoggettato alla tassa di soggiorno per l'anno 2017 poiché, a seguito dell'aggregazione comunale  che ha portato alla creazione del nuovo Comune di __________, egli è ormai domiciliato nel medesimo Comune in cui è sita la sua residenza secondaria. Lamenta poi l'assenza nel comparto in cui il rustico si trova di infrastrutture turistiche che possano giustificare la riscossione del tributo. Contesta infine l'aliquota applicata sostenendo che per l'immobile in questione, non essendo accessibile tramite strada, faccia stato la tariffa ridotta.

3.2. Innanzitutto occorre rilevare che per quanto attiene alla pretesa assenza di infrastrutture turistiche, l'argomento è privo di pregio. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti d'interesse generale che questo tipo di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n.  94). Se da un lato l'Ente preposto al prelievo è giuridicamente vincolato alla destinazione speciale dei proventi dell'imposta in questione, dall'altro l'incondizionalità e unilateralità della stessa fanno sì che il contribuente ne sia tenuto al pagamento indipendentemente dall'esistenza o meno di una prestazione diretta e immediata dell'Ente in suo favore. In altre parole per quanto concerne la tassa di soggiorno, l'esistenza in loco di determinate infrastrutture non è presupposto necessario alla legittimità dell'esazione (RDAT I-2001 n. 38).

3.3. Ai sensi della LTur, sono soggette alla tassa di soggiorno le persone che pernottano in strutture di alloggio turistico in un Comune differente da quello di domicilio. In questo senso si deve dunque considerare che dal , data in cui i Comuni di __________ e di __________ sono confluiti per aggregazione nel nuovo Comune di __________, le condizioni di assoggettamento del ricorrente alla tassa di soggiorno per l'immobile in questione sono venute meno. Contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, ciò non giustifica tuttavia l'annullamento dell'intera tassa, la quale però deve essere ridotta proporzionalmente ai mesi in cui il suo assoggettamento era dato.

3.4. Per quanto concerne la tariffa applicata, come ammesso dalla resistente stessa in sede di duplica, agli atti non sussistono elementi che permettono di valutarne la legittimità per cui devono essere fatti degli accertamenti in proposito, al fine di stabilire se il rustico, come sostiene l'insorgente, sia raggiungibile unicamente a piedi e dunque se debba essere in specie applicata la tariffa per i casi eccezionali. D'altronde CO 1 si è basato su un formulario compilato dal ricorrente oltre quindici anni fa il quale non contiene alcuna indicazione in merito alle modalità d'accesso alla sua proprietà.
Non essendo compito precipuo di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore, su questo punto gli atti sono pertanto rinviati CO 1 per le verifiche del caso.


4.    4.1. Stante quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati all'Autorità di prime cure affinché, una volta esperiti i dovuti accertamenti in merito all'accessibilità del rustico in parola, emetta una nuova fattura a carico del ricorrente che tenga conto del fatto che nel corso del __________ il suo assoggettamento alla tassa in questione è sussistito soltanto durante il periodo compreso tra il __________.

4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 10 febbraio 2017 dell'CO 1 è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera