statuendo sul ricorso 13 marzo 2017 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 8 febbraio 2017 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (CV- LEPICOSC) che ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 5'000.-; |
ritenuto, in fatto
che l'11 marzo 2015 la __________,
__________, ditta non iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione,
è stata notificata aRI 1 quale impresa esecutrice dei lavori previsti sulla
part. n. 1221 di questo comune;
che in occasione di un controllo sul predetto mappale la CV-LEPICOSC ha
constatato che la __________ stava eseguendo delle importanti opere di
costruzione per un costo preventivabile superiore a fr. 30'000.-;
che il 26 agosto 2016 la CV-LEPICOSC ha avviato nei confronti del RI 1 una
procedura disciplinare per mancato adempimento dei doveri di vigilanza che l'art.
18 cpv. 1 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore
e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1°
dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) attribuisce agli esecutivi comunali;
che dopo avere raccolto le osservazioni del municipio interessato, con
decisione 8 febbraio 2017 la CV-LEPICOSC ha inflitto a quest'ultimo una multa
di fr. 5'000.-;
che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 17a LEPICOSC;
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il
Tribunale può decidere nella composizione di
un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che
non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che, giusta l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può - immediatamente
o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere
negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18
cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997;
Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC;
RL 2.1.1.2]); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti
all'autorità giudiziaria;
che legittimato a ricorrere e detentore della
qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di
diritto pubblico; diversamente da
quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né
quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in:
RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le
tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio
2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008,
52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64
del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno
2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);
che il municipio può dunque esclusivamente
introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in
vertenze di carattere amministrativo
anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1
lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);
che nulla muta a questo proposito che l'art.
18 cpv. 3 LEPICOSC, utilizzando una terminologia per il vero discutibile,
preveda la sanzionabilità del municipio in caso di grave inadempimento ai
doveri di vigilanza che la legge gli attribuisce;
che tale circostanza da sola non basta infatti a conferire all'esecutivo
comunale la capacità giuridica e quella di
essere parte nel procedimento, qualità, queste, che come appena esposto spettano
soltanto al comune;
che, d'altra parte, benché la sanzione in questione sia formalmente indirizzata
al municipio, dal profilo materiale la stessa riguarda il comune;
che non si può ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio
possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la
giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale
amministrativo ha da ormai lungo tempo abbandonato la prassi opposta,
favorevole all'ente pubblico ma contraria
alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza;
inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti
locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in
genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo
severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento
rigoroso;
che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio
dev'essere quindi respinto in limine, siccome irricevibile per carenza
di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il vicecancelliere |