Incarto n.
52.2017.16

 

Lugano

26 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 novembre 2016 (n. 5207) del Consiglio di Stato con cui ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso le risoluzioni del 26 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015 del Municipio di CO 1 relative alla quantificazione dell'indennità espropriativa per i fondi __________ e 2__________ di CO 1;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   La procedura espropriativa da cui trae origine la presente vertenza ha già occupato a più riprese questo Tribunale. Per collocare correttamente la problematica che qui ci occupa, si ricorda quanto segue.

a. Nel 1998 il Municipio di CO 1 ha avviato la procedura espropriativa per acquisire la proprietà di 36 m2 della part. ________, già appartenuta alla __________ SA e a RI 1 e ora di proprietà della A__________ SA, per la sistemazione del sedime stradale all'intersezione tra via Cantonale e via Ferruccio Pelli. L'espropriante ha offerto fr. 100.- al m2, richiesta alla quale l'allora proprietaria si è opposta insinuando una pretesa di indennità di fr. 399'000.- oltre ad accessori.

b. Con decisione del 3 marzo 2003 il Tribunale di espropriazione ha confermato l'indennità proposta dall'ente espropriante (inc. 28/98-114).

c. Adito dalla parte espropriata, l'11 novembre 2005 (STA 50.2003.6) il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il giudizio di prima istanza per quanto riguarda l'indennità per l'espropriazione formale del terreno al di fuori e all'interno delle linee di arretramento, rinviando gli atti per nuova decisione. Ha per contro confermato che il dies aestimandi stabilito dai giudici di prime cure al 3 marzo 2003 era corretto, contrariamente a quanto preteso dagli espropriati che avrebbero voluto farlo coincidere con la data di autorizzazione dell'edificazione del fondo negli anni '80. Negato ogni effetto vincolante in sede giudiziaria ad accordi intervenuti prima dell'avvio della procedura di espropriazione, in assenza di una concordata anticipata immissione in possesso, ha pertanto stabilito che gli interessi legali sull'indennità decorrono venti giorni dopo la sua fissazione definitiva.

d. Statuendo nuovamente sull'ammontare dell'indennità, il 22 febbraio 2008 il Tribunale di espropriazione (inc. 10.2006.2) ha riconosciuto alla parte espropriata un importo di fr. 12'275.-/m2 per 11 m2 e fr. 6'138.-/m2 per 25 m2 di terreno complementare del fondo __________, importo ottenuto applicando una media tra il metodo di classificazione secondo la situazione (cosiddetto "Lageklassenmethode") e il metodo del calcolo del reddito.

e. Adito dal Comune di CO 1, il Tribunale cantonale amministrativo il 7 novembre 2011 (STA 50.2008.5) ha annullato la decisione dell'autorità inferiore, poiché i metodi applicati per la stima del valore del terreno non sono stati ritenuti adeguati nella fattispecie. Ha quindi nuovamente rinviato la causa all'istanza inferiore, affinché procedesse alla determinazione dell'indennità sulla base del metodo statistico o comparativo.

f. Il Tribunale di espropriazione si è espresso con decisione del 6 novembre 2012 sulle questioni rimaste aperte, stimando il terreno avulso dal fondo __________ rispettivamente in fr. 4'300.-/m2 (11 m2) e in fr. 2'150.-/m2 (25 m2). Con riferimento alla precedente sentenza di questo Tribunale del 2005, ha ribadito che su questi importi sarebbe stato dovuto l'interesse legale di mora conformemente a quanto disposto dall'art. 54 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100).

g. La suddetta decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo, adito dal Comune di CO 1, con sentenza del 15 giugno 2015 (STA 50.2012.5). Nessuna delle parti ha inoltrato ricorso al Tribunale federale.

 

                                  B.   a. Il 12 ottobre 2015 RI 1 ha quantificato al Municipio di CO 1 gli importi dovuti per l'espropriazione del mapp. __________. Oltre alle indennità espropriative (fr. 101'050.-) e le ripetibili (fr. 4'000.-) decise dalle autorità giudiziarie, fondandosi sull'art. 52 cpv. 3 Lespr ha chiesto che gli venissero riconosciuti anche gli interessi espropriativi al saggio usuale dal 16 gennaio 1987, per fr. 117'727.40, essendo l'immissione in possesso avvenuta già nella seconda metà degli anni '80, così come accertato nel messaggio municipale n. 5046 del 27 giugno 1997. In totale l'indennità assommava quindi a fr. 222'777.40.

b. Parallelamente alla richiesta di pagamento concernente il fondo __________, RI 1 ha chiesto all'Esecutivo comunale di considerare anche la situazione del contermine fondo 2______, di cui 61 m2 sono pure stati interessati dalla sistemazione stradale di via Cantonale ma per i quali non è mai stata avviata la procedura espropriativa. Per questa area egli ha postulato il pagamento di un'indennità di fr. 2'150.-/m2, la stessa fissata definitivamente per la porzione di terreno del mappale __________ compresa tra la linea di arretramento e la pubblica via, oltre a interessi dal 16 gennaio 1987 per un totale di fr. 283'945.14.

 

 

                                  C.   a. Il 2 dicembre 2015 il Municipio di CO 1 ha confermato a RI 1 il proprio calcolo dell'indennità espropriativa per i 36 m2 del fondo __________ di complessivi fr. 106'551.70. Per quanto riguarda gli interessi, ha rilevato che, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di espropriazione e da questo Tribunale, potevano essere riconosciuti solo gli interessi di mora di cui all'art. 54 cpv. 1 Lespr e non quelli usuali giusta l'art. 52 cpv. 3 Lespr, contrariamente a quanto preteso dall'espropriato.

b. Ai fini di intavolare una trattativa con RI 1 per l'acquisizione della superficie di 61 m2 della part. 2__________, l'Esecutivo comunale si è detto disposto a pagare un importo di fr. 2'150.-/m2, sulla base degli stessi parametri applicati per la part. __________. Ha invece negato di dovere un indennizzo a titolo di interessi, ritenuto che, anche qui, non vi è mai stato accordo tra le parti sull'anticipata immissione in possesso.

c. A seguito dell'allestimento del piano di mutazione da parte del geometra revisore, il 31 dicembre 2015 il Municipio ha comunicato all'interessato che la superficie del fondo __________ colpita da espropriazione era di soli 34 m2 per cui ha proceduto ad aggiornare il conteggio e fissato in fr. 102'187.80 quanto dovuto.

 

 

                                  D.   RI 1 ha impugnato gli scritti del 2 dicembre e del 31 dicembre 2015 con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato che, con giudizio del 23 novembre 2016, lo ha respinto in relazione alla part. __________ riprendendo le motivazioni dell'autorità comunale circa il conteggio degli interessi. Lo ha invece dichiarato irricevibile per quanto riguarda il fondo 2__________, ritenendo che il Municipio fosse comparso quale acquirente privato e non come ente pubblico nell'ambito dell'applicazione di norme del diritto pubblico.

 

 

                                  E.   La decisione governativa è stata impugnata da RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha domandato di annullarla insieme agli scritti del Municipio dedotti in giudizio. Ha chiesto che venga accertato che sulle indennità per l'esproprio e l'acquisto degli scorpori dei fondi __________ e 2__________ sono dovuti gli interessi a partire dal 14 dicembre 1989, con l'obbligo del comune di rifondergli fr. 3'500.- a titolo di ripetibili delle due sedi. Ribadisce che la data di immissione in possesso determinante per il calcolo degli interessi è il 1989, il sedime essendo stato occupato e utilizzato quale marciapiede da quel momento.

 

 

                                  F.   a. Al ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza particolari osservazioni, e il Municipio di CO 1 con motivazioni che ricalcano in sunto il contenuto dei suoi precedenti scritti e di cui si dirà nel dettaglio, ove occorresse, in appresso.

 

                                         b. Il ricorrente non ha replicato ma ha chiesto l'assunzione di alcune prove, domanda alla quale il municipio di CO 1 si è opposto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque ricevibile in ordine, ad eccezione di quanto stabilito al consid. 2 del presente giudizio.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Le prove sollecitate dal ricorrente (sopralluogo, edizione dal comune di CO 1 delle fatture di asfaltatura del marciapiede, audizione



dell'arch. __________), ad una loro valutazione anticipata, non sono determinanti per il giudizio: i fatti decisivi e i luoghi sono noti ed emergono con sufficiente chiarezza dai documenti allegati all'incarto così come da quanto accertato dal Tribunale con le precedenti decisioni (STA 50.2003.6, 50.2008.5, 50.2012.5).

 

 

                                   2.   Il Governo non ha riconosciuto la sua competenza e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso dell'insorgente per rapporto all'accertamento della data dalla quale far decorrere gli interessi sul prezzo stabilito per l'acquisizione di 61 m2 della part. 2______, dato che in questo frangente l'autorità comunale sarebbe comparsa alla stregua di un privato e non come ente pubblico statuente su una questione derivante dall'applicazione delle norme del diritto pubblico. Il ricorso in questa sede può di conseguenza vertere unicamente sulla questione di sapere se a ragione o a torto l'istanza inferiore ha negato la sua competenza. A questo proposito il ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni apportate dall'autorità inferiore. Egli si limita a ribadire il suo generale interesse ad ottenere una decisione di accertamento che riguardi anche il fondo 2__________ e avanza sole argomentazioni di merito in analogia a quelle sostenute per il fondo __________. Il ricorso su questo punto deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto non conforme ai requisiti posti dall'art. 70 LPAmm.

 

 

                                   3.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 Lespr, l'espropriante può chiedere l'immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento dell'indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all'opera. Fintanto che sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l'immissione in possesso può essere tuttavia data solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse. La data di immissione in possesso è decisiva, tra l'altro, per il momento per la valutazione dell'indennità (art. 19 Lespr) e per il decorso degli interessi sull'indennità



definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr e art. 54 cpv. 1 Lespr). Dandosene i presupposti, l'anticipata immissione in possesso è accordata dal Tribunale di espropriazione mediante decreto impugnabile. Può essere convenuta direttamente tra le parti in causa, una volta avviata la procedura di espropriazione, segnatamente in occasione dell'udienza di conciliazione. L'accordo siglato davanti al giudice si configura in tal caso alla stregua di un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto esclusivamente dal diritto pubblico ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 3 e segg., 12 ad art. 53 legge federale di espropriazione del 20 giugno 1930 [LESpr; RS 711]; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6. ed., Berna 2016, pag. 605). Per contro, nell'ipotesi in cui l'immissione in possesso sia concordata al di fuori del procedimento espropriativo, ovvero prima del suo avvio, senza l'intervento dell'autorità competente a deciderla, non si è in presenza di un contratto espropriativo ai sensi dell'art. 43 Lespr. L'ente pubblico compare qui come un qualsiasi privato e non agisce di principio come sovrano nell'acquisizione dei diritti necessari per un'opera pubblica. La forma e il contenuto di questi accordi sono quindi soggetti alle disposizioni del diritto privato ed eventuali controversie devono essere risolte dal giudice civile (Hess/Weibel, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 54 e rinvii; DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb). Nel caso in cui non vi è nessuna anticipata immissione in possesso secondo quanto stabilito dall'art. 51 e segg. Lespr, l'indennità d'espropriazione diventa esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva. Solo a partire da questa data è dovuto l'interesse legale di mora sull'indennità stessa. È riservato quanto è detto all'art. 52 cpv. 3 Lespr (art. 54 Lespr).

 

 

                                   4.   4.1. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con il quale l'insorgente aveva chiesto che gli fossero riconosciuti gli interessi sull'indennità espropriativa di fr. 96'750.- al saggio usuale a partire dalla data di presa in possesso dello scorporo di 34 m2 del fondo __________ per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale verso la metà degli anni '80, ma perlomeno dal 14 dicembre 1989. Ha ritenuto che la questione fosse stata risolta definitivamente dal Tribunale di espropriazione con la sentenza del 6 novembre 2012 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 52 cpv. 3 Lespr e ha accertato il diritto al pagamento degli interessi conformemente a quanto stabilito dall'art. 54 cpv. 1 Lespr. Il ricorrente contesta queste conclusioni, ripresentando le censure e gli argomenti rimasti inascoltati dinanzi all'istanza inferiore, in particolare appoggiandosi al contenuto del messaggio municipale del 1997 e dei relativi rapporti commissionali che accennano a una presa in possesso dell'area espropriata a partire dal dicembre 1989. A torto, tuttavia.

4.2. Con decisione del 6 novembre 2012, al consid. 3, il Tribunale di espropriazione ha accertato, appoggiandosi sulla sentenza dell'11 novembre 2005 emanata dal Tribunale cantonale amministrativo nella stessa causa, che le parti non avevano mai formalizzato l'anticipata immissione in possesso, per cui sull'indennità espropriativa sarebbero stati dovuti gli interessi legali di mora giusta l'art. 54 cpv. 1 Lespr venti giorni dopo la sua fissazione definitiva. Il giudizio di questo Tribunale del 15 giugno 2015, al quale peraltro non era stata sottoposta la questione degli interessi ma solo quella relativa all'ammontare dell'indennità espropriativa, non è stato impugnato dinanzi al Tribunale federale e ha quindi messo fine alla vicenda. A fronte di questa situazione, il tentativo dell'insorgente di rimettere in discussione il contenuto di decisioni definitive risulta del tutto vano e non può che essere rigettato: gli argomenti da esso sollevati non possono più esser presi in considerazione nell'ambito della pura e semplice esecuzione delle decisioni passate in giudicato. Su questo punto il ricorso è quindi manifestamente privo di ogni fondamento e deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.

 

                                   5.   A titolo abbondanziale si osserva infine che a ragione l'Esecutivo cantonale non è entrato nel merito delle domande relative al fondo 2__________, per carenza di competenza. In effetti, è incontestato che l'ente pubblico comunale non ha finora esercitato il suo diritto di espropriazione formale per i 61 m2 di quel fondo toccati

dalla sistemazione stradale di via Cantonale, chiedendo l'apertura di una procedura espropriativa, che finora si è solo riservato di avviare. Secondo quanto ricordato sopra al consid. 3, al quale si può rinviare integralmente, l'ente pubblico è comparso finora come un privato. Le contestazioni che derivano per questa fattispecie sono quindi demandate al giudice civile e non già al giudice amministrativo, che sarà se del caso chiamato a giudicare questa vertenza solo una volta avviata la procedura di espropriazione anche per questa particella. Il quesito di sapere la data determinante per la corresponsione degli interessi sfuggiva dunque ad ogni esame da parte del Consiglio di Stato e, a maggior ragione, da parte di questo Tribunale.

 

          

                                   6.   Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).




4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera