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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 novembre 2016 (n. 5207) del Consiglio di Stato con cui ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso le risoluzioni del 26 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015 del Municipio di CO 1 relative alla quantificazione dell'indennità espropriativa per i fondi __________ e 2__________ di CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. La procedura
espropriativa da cui trae origine la presente vertenza ha già occupato a più
riprese questo Tribunale. Per collocare correttamente la problematica che qui
ci occupa, si ricorda quanto segue.
a. Nel 1998 il Municipio di CO 1 ha avviato la procedura espropriativa per acquisire
la proprietà di 36 m2 della part. ________, già appartenuta alla __________
SA e a RI 1 e ora di proprietà della A__________ SA, per la sistemazione del
sedime stradale all'intersezione tra via Cantonale e via Ferruccio Pelli. L'espropriante
ha offerto fr. 100.- al m2, richiesta alla quale l'allora
proprietaria si è opposta insinuando una pretesa di indennità di fr. 399'000.-
oltre ad accessori.
b. Con decisione del 3 marzo 2003 il Tribunale di espropriazione ha confermato
l'indennità proposta dall'ente espropriante (inc. 28/98-114).
c. Adito dalla parte espropriata, l'11 novembre 2005 (STA 50.2003.6) il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato il giudizio di prima istanza per quanto
riguarda l'indennità per l'espropriazione formale del terreno al di fuori e all'interno
delle linee di arretramento, rinviando gli atti per nuova decisione. Ha per
contro confermato che il dies aestimandi stabilito dai giudici di prime
cure al 3 marzo 2003 era corretto, contrariamente a quanto preteso dagli espropriati
che avrebbero voluto farlo coincidere con la data di autorizzazione dell'edificazione
del fondo negli anni '80. Negato ogni effetto vincolante in sede giudiziaria ad
accordi intervenuti prima dell'avvio della procedura di espropriazione, in
assenza di una concordata anticipata immissione in possesso, ha pertanto
stabilito che gli interessi legali sull'indennità decorrono venti giorni dopo
la sua fissazione definitiva.
d. Statuendo nuovamente sull'ammontare dell'indennità, il 22 febbraio 2008 il
Tribunale di espropriazione (inc. 10.2006.2) ha riconosciuto alla parte
espropriata un importo di fr. 12'275.-/m2 per 11 m2 e fr.
6'138.-/m2 per 25 m2 di terreno complementare del fondo __________,
importo ottenuto applicando una media tra il metodo di classificazione secondo
la situazione (cosiddetto "Lageklassenmethode") e il metodo del calcolo
del reddito.
e. Adito dal Comune di CO 1, il Tribunale cantonale amministrativo il 7
novembre 2011 (STA 50.2008.5) ha annullato la decisione dell'autorità inferiore,
poiché i metodi applicati per la stima del
valore del terreno non sono stati ritenuti adeguati nella fattispecie. Ha
quindi nuovamente rinviato la causa all'istanza inferiore, affinché procedesse
alla determinazione dell'indennità sulla base del metodo statistico o
comparativo.
f. Il Tribunale di espropriazione si è espresso con decisione del 6 novembre
2012 sulle questioni rimaste aperte, stimando il terreno avulso dal fondo __________
rispettivamente in fr. 4'300.-/m2 (11 m2) e in fr.
2'150.-/m2 (25 m2). Con riferimento alla precedente
sentenza di questo Tribunale del 2005, ha ribadito che su questi importi
sarebbe stato dovuto l'interesse legale di mora conformemente a quanto disposto
dall'art. 54 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL
710.100).
g. La suddetta decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale
amministrativo, adito dal Comune di CO 1, con sentenza del 15 giugno 2015 (STA
50.2012.5). Nessuna delle parti ha inoltrato ricorso al Tribunale federale.
B. a. Il 12 ottobre 2015 RI 1
ha quantificato al Municipio di CO 1 gli importi dovuti per l'espropriazione
del mapp. __________. Oltre alle indennità espropriative (fr. 101'050.-) e le
ripetibili (fr. 4'000.-) decise dalle autorità giudiziarie, fondandosi sull'art.
52 cpv. 3 Lespr ha chiesto che gli venissero riconosciuti anche gli interessi
espropriativi al saggio usuale dal 16 gennaio 1987, per fr. 117'727.40, essendo
l'immissione in possesso avvenuta già nella seconda metà degli anni '80, così
come accertato nel messaggio municipale n. 5046 del 27 giugno 1997. In totale
l'indennità assommava quindi a fr. 222'777.40.
b. Parallelamente alla richiesta di pagamento concernente il fondo __________, RI
1 ha chiesto all'Esecutivo comunale di considerare anche la situazione del contermine
fondo 2______, di cui 61 m2 sono pure stati interessati dalla
sistemazione stradale di via Cantonale ma per i quali non è mai stata avviata
la procedura espropriativa. Per questa area egli ha postulato il pagamento di
un'indennità di fr. 2'150.-/m2, la stessa fissata definitivamente
per la porzione di terreno del mappale __________ compresa tra la linea di
arretramento e la pubblica via, oltre a interessi dal 16 gennaio 1987 per un
totale di fr. 283'945.14.
C. a. Il 2 dicembre 2015 il
Municipio di CO 1 ha confermato a RI 1 il proprio calcolo dell'indennità
espropriativa per i 36 m2 del fondo __________ di complessivi fr. 106'551.70.
Per quanto riguarda gli interessi, ha rilevato che, conformemente a quanto
stabilito dal Tribunale di espropriazione e da questo Tribunale, potevano
essere riconosciuti solo gli interessi di mora di cui all'art. 54 cpv. 1 Lespr
e non quelli usuali giusta l'art. 52 cpv. 3 Lespr, contrariamente a quanto
preteso dall'espropriato.
b. Ai fini di intavolare una trattativa con RI 1 per l'acquisizione della
superficie di 61 m2 della part. 2__________, l'Esecutivo comunale si
è detto disposto a pagare un importo di fr. 2'150.-/m2, sulla base
degli stessi parametri applicati per la part. __________. Ha invece negato di
dovere un indennizzo a titolo di interessi, ritenuto che, anche qui, non vi è
mai stato accordo tra le parti sull'anticipata immissione in possesso.
c. A seguito dell'allestimento del piano di mutazione da parte del geometra
revisore, il 31 dicembre 2015 il Municipio ha comunicato all'interessato che la
superficie del fondo __________ colpita da espropriazione era di soli 34 m2
per cui ha proceduto ad aggiornare il conteggio e fissato in fr. 102'187.80
quanto dovuto.
D. RI 1 ha impugnato gli scritti del 2 dicembre e del 31 dicembre 2015 con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato che, con giudizio del 23 novembre 2016, lo ha respinto in relazione alla part. __________ riprendendo le motivazioni dell'autorità comunale circa il conteggio degli interessi. Lo ha invece dichiarato irricevibile per quanto riguarda il fondo 2__________, ritenendo che il Municipio fosse comparso quale acquirente privato e non come ente pubblico nell'ambito dell'applicazione di norme del diritto pubblico.
E. La decisione governativa è stata impugnata da RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha domandato di annullarla insieme agli scritti del Municipio dedotti in giudizio. Ha chiesto che venga accertato che sulle indennità per l'esproprio e l'acquisto degli scorpori dei fondi __________ e 2__________ sono dovuti gli interessi a partire dal 14 dicembre 1989, con l'obbligo del comune di rifondergli fr. 3'500.- a titolo di ripetibili delle due sedi. Ribadisce che la data di immissione in possesso determinante per il calcolo degli interessi è il 1989, il sedime essendo stato occupato e utilizzato quale marciapiede da quel momento.
F. a. Al ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza particolari osservazioni, e il Municipio di CO 1 con motivazioni che ricalcano in sunto il contenuto dei suoi precedenti scritti e di cui si dirà nel dettaglio, ove occorresse, in appresso.
b. Il ricorrente non ha replicato ma ha chiesto l'assunzione di alcune prove, domanda alla quale il municipio di CO 1 si è opposto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente,
direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in
giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC),
è dunque ricevibile in ordine, ad eccezione di quanto stabilito al consid. 2
del presente giudizio.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Le prove sollecitate dal ricorrente (sopralluogo,
edizione dal comune di CO 1 delle fatture di asfaltatura del marciapiede,
audizione
dell'arch. __________), ad una loro valutazione anticipata, non sono determinanti
per il giudizio: i fatti decisivi e i luoghi sono noti ed emergono con sufficiente
chiarezza dai documenti allegati all'incarto così come da quanto accertato dal
Tribunale con le precedenti decisioni (STA 50.2003.6, 50.2008.5, 50.2012.5).
2. Il Governo non ha riconosciuto la sua competenza e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso dell'insorgente per rapporto all'accertamento della data dalla quale far decorrere gli interessi sul prezzo stabilito per l'acquisizione di 61 m2 della part. 2______, dato che in questo frangente l'autorità comunale sarebbe comparsa alla stregua di un privato e non come ente pubblico statuente su una questione derivante dall'applicazione delle norme del diritto pubblico. Il ricorso in questa sede può di conseguenza vertere unicamente sulla questione di sapere se a ragione o a torto l'istanza inferiore ha negato la sua competenza. A questo proposito il ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni apportate dall'autorità inferiore. Egli si limita a ribadire il suo generale interesse ad ottenere una decisione di accertamento che riguardi anche il fondo 2__________ e avanza sole argomentazioni di merito in analogia a quelle sostenute per il fondo __________. Il ricorso su questo punto deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto non conforme ai requisiti posti dall'art. 70 LPAmm.
3. Secondo l'art. 51 cpv. 1
Lespr, l'espropriante può chiedere l'immissione in
possesso prima della stima e prima del pagamento dell'indennità, qualora renda
verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all'opera.
Fintanto che sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica
dei piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l'immissione in
possesso può essere tuttavia data solo nella misura in cui non abbiano a
sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse. La data di immissione in possesso è decisiva, tra l'altro,
per il momento per la valutazione dell'indennità (art. 19 Lespr) e per il
decorso degli interessi sull'indennità
definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr e art. 54 cpv. 1 Lespr). Dandosene i
presupposti, l'anticipata immissione in possesso è accordata dal Tribunale di
espropriazione mediante decreto impugnabile. Può essere convenuta direttamente
tra le parti in causa, una volta avviata la procedura di espropriazione,
segnatamente in occasione dell'udienza di conciliazione. L'accordo siglato
davanti al giudice si configura in tal caso alla stregua di un contratto
espropriativo di diritto amministrativo retto esclusivamente dal diritto
pubblico ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 142 consid.
3b/bb; Heinz Hess/Heinrich Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 3 e segg., 12 ad art. 53 legge
federale di espropriazione del 20 giugno 1930 [LESpr; RS 711]; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, 6. ed., Berna 2016, pag. 605). Per contro, nell'ipotesi
in cui l'immissione in possesso sia concordata al di fuori del procedimento
espropriativo, ovvero prima del suo avvio, senza l'intervento dell'autorità
competente a deciderla, non si è in presenza di un contratto espropriativo ai
sensi dell'art. 43 Lespr. L'ente pubblico compare qui come un qualsiasi privato
e non agisce di principio come sovrano nell'acquisizione dei diritti necessari
per un'opera pubblica. La forma e il contenuto di questi accordi sono quindi
soggetti alle disposizioni del diritto privato ed eventuali controversie devono
essere risolte dal giudice civile (Hess/Weibel,
op. cit., n. 2 e seg. ad art. 54 e rinvii; DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb). Nel
caso in cui non vi è nessuna anticipata immissione in possesso secondo quanto
stabilito dall'art. 51 e segg. Lespr, l'indennità d'espropriazione diventa
esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva. Solo a partire
da questa data è dovuto l'interesse legale di mora sull'indennità stessa. È
riservato quanto è detto all'art. 52 cpv. 3 Lespr (art. 54 Lespr).
4. 4.1. Il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso con il quale l'insorgente aveva chiesto che gli fossero
riconosciuti gli interessi sull'indennità espropriativa di fr. 96'750.- al
saggio usuale a partire dalla data di presa in possesso dello scorporo di 34 m2
del fondo __________ per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale verso
la metà degli anni '80, ma perlomeno dal 14 dicembre 1989. Ha ritenuto che la
questione fosse stata risolta definitivamente dal Tribunale di espropriazione
con la sentenza del 6 novembre 2012 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 52
cpv. 3 Lespr e ha accertato il diritto al pagamento degli interessi
conformemente a quanto stabilito dall'art. 54 cpv. 1 Lespr. Il ricorrente
contesta queste conclusioni, ripresentando le censure e gli argomenti rimasti
inascoltati dinanzi all'istanza inferiore, in particolare appoggiandosi al
contenuto del messaggio municipale del 1997 e dei relativi rapporti
commissionali che accennano a una presa in possesso dell'area espropriata a
partire dal dicembre 1989. A torto, tuttavia.
4.2. Con decisione del 6 novembre 2012, al consid. 3, il Tribunale di espropriazione
ha accertato, appoggiandosi sulla sentenza dell'11 novembre 2005 emanata dal Tribunale
cantonale amministrativo nella stessa causa, che le parti non avevano mai
formalizzato l'anticipata immissione in possesso, per cui sull'indennità
espropriativa sarebbero stati dovuti gli interessi legali di mora giusta l'art.
54 cpv. 1 Lespr venti giorni dopo la sua fissazione definitiva. Il giudizio di
questo Tribunale del 15 giugno 2015, al quale peraltro non era stata sottoposta
la questione degli interessi ma solo quella relativa all'ammontare dell'indennità
espropriativa, non è stato impugnato dinanzi al Tribunale federale e ha quindi
messo fine alla vicenda. A fronte di questa situazione, il tentativo dell'insorgente
di rimettere in discussione il contenuto di decisioni definitive risulta del
tutto vano e non può che essere rigettato: gli argomenti da esso sollevati non
possono più esser presi in considerazione nell'ambito della pura e semplice
esecuzione delle decisioni passate in giudicato. Su questo punto il ricorso è
quindi manifestamente privo di ogni fondamento e deve essere respinto, con
conferma della decisione impugnata.
5. A titolo abbondanziale si
osserva infine che a ragione l'Esecutivo cantonale non è entrato nel merito
delle domande relative al fondo 2__________, per carenza di competenza. In
effetti, è incontestato che l'ente pubblico comunale non ha finora esercitato
il suo diritto di espropriazione formale per i 61 m2 di quel fondo
toccati
dalla sistemazione stradale di via Cantonale, chiedendo l'apertura di una
procedura espropriativa, che finora si è solo riservato di avviare. Secondo
quanto ricordato sopra al consid. 3, al quale si può rinviare integralmente, l'ente
pubblico è comparso finora come un privato. Le contestazioni che derivano per
questa fattispecie sono quindi demandate al giudice civile e non già al giudice
amministrativo, che sarà se del caso chiamato a giudicare questa vertenza solo
una volta avviata la procedura di espropriazione anche per questa particella.
Il quesito di sapere la data determinante per la corresponsione degli interessi
sfuggiva dunque ad ogni esame da parte del Consiglio di Stato e, a maggior
ragione, da parte di questo Tribunale.
6. Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera