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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2017 di
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RI 1, RI 2 e RI 3 RI 5 e RI 4 RI 7 e RI 6 RI 9 e RI 8 RI 10
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contro |
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la decisione del 14 febbraio 2017 (n. 659) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 20 luglio 2015 con cui il Municipio di Canobbio ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo stabile residenziale (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. La __________ SA è
proprietaria di un terreno (part. __________, di 641 m2) situato a
Canobbio, nella zona residenziale intensiva R4, accessibile da via Campagnola.
b. Con domanda di
costruzione del 27 agosto 2014, il resistente CO 2, amministratore unico della predetta
società, ha chiesto al Municipio il permesso di edificare su questo terreno un
nuovo stabile residenziale con 4 appartamenti. L'edificio, a pianta essenzialmente
rettangolare, sarà articolato su quattro livelli fuori terra (PT-3P, uno per
appartamento) e due interrati, di cui uno (P-1) destinato a un'autorimessa con
10 posteggi (raggiungibile mediante lift-auto). Il progetto prevede tra l'altro
di far capo a un trasferimento di superficie utile lorda (SUL) di 81.06 m2
rispettivamente di un'area verde di 87 m2, ritagliati dal fondo
confinante verso sud (part. __________).
c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda
si sono opposti diversi confinanti, tra cui RI 1, RI 2 e RI 3 (part. __________),
nonché i comproprietari del vicino condominio (part. __________) RI 8 e RI 8
(PPP __________), RI 7 e RI 6 (PPP __________), RI 10 (PPP __________ e __________)
e RI 5 e RI 4 (PPP __________ e __________), tutti qui ricorrenti.
d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio
(n. 90732), con decisione del 27 agosto 2014 il Municipio ha rilasciato a CO 2
la licenza richiesta, respingendo le opposizioni pervenute. Oltre ad avallare
il citato travaso, l'Esecutivo comunale ha anche concesso una deroga alla
formazione di 5 posteggi ritenuti mancanti, imponendo un contributo sostitutivo.
B. Con giudizio del 14
febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dagli
insorgenti avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato.
Il Governo ha anzitutto disatteso l'obiezione dei vicini riferita alla deroga
per i posteggi mancanti, che ha ritenuto superflua, visto che il loro numero
(10) già superava il fabbisogno minimo richiesto (9) in base all'art. 51 cpv. 1
delle norme d'attuazione del piano regolatore di Canobbio (NAPR). Ha in seguito
respinto puntualmente le censure relative al
loro dimensionamento e agli spazi di manovra, considerandoli conformi
alle norme VSS. Per la ventilazione dell'autorimessa ha invece affermato, in
sostanza, che non vi sarebbe ragione di scostarsi dalla valutazione dell'autorità
dipartimentale (fondata su un "rapporto" che ha attestato la sua
conformità con la direttiva 96-1 della Società svizzera degli ingegneri termici
e climatici; SITC). La precedente istanza ha poi avallato il trasferimento di
quantità edificatorie tra le part. __________ e __________ (che in origine formavano
un unico fondo), rilevando pure che, con il travaso, l'area verde minima
(dedotta la superficie di un posteggio) sarebbe rispettata. Infine, ha respinto
anche le altre critiche concernenti l'accesso sufficiente, l'impianto
(termopompa) previsto sul tetto e l'incarto energia.
C. Con ricorso del 20
marzo 2017, i vicini soccombenti impugnano ora il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla
licenza edilizia.
Riproponendo parte delle censure rimaste inascoltate, gli insorgenti contestano
anzitutto che il nuovo stabile di 4 appartamenti richieda solo 9 posteggi e non
15; il progetto non sarebbe quindi conforme all'art. 51 cpv. 1 NAPR, mentre la
deroga concessa dal Municipio sarebbe sproporzionata. Ritengono poi che lo
spazio di manovra fra due posteggi non sia conforme alla norma VSS 640 291a.
Contestano in seguito, per più motivi, che l'autorimessa rispetti le
prescrizioni in materia di evacuazione dei gas di scarico (direttiva SICT). Da
ultimo, ritengono inammissibile il previsto trasferimento di quantità
edificatorie: il travaso di superficie utile lorda (81.6 m2) sarebbe
sproporzionato, contrario all'uso razionale del suolo e al principio d'inserimento
ordinato e armonioso; identica conclusione varrebbe per l'area verde, peraltro
non compiutamente verificabile.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nelle proprie precedenti
prese di posizione. Il Municipio, come pure CO 2, sollecitano il rigetto del
ricorso, con motivazioni che, per quanto necessario, verranno discusse più avanti.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante che con scritto del 27 giugno 2017 i ricorrenti si sono limitati a indicare di confermare il proprio gravame.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva
dei ricorrenti, proprietari di fondi vicini e già opponenti, personalmente e
direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100; art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Fabbisogno di
posteggi
2.1. In base all'art. 51 cpv. 1 NAPR, per nuovi edifici, ricostruzioni,
ampliamenti o cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti, la formazione obbligatoria di posteggi e
autorimesse (dimensionati secondo le norme VSS-SNV) deve essere calcolata
in base ai seguenti parametri di fabbisogno:
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Utilizzazione |
Fabbisogno per residenti o impiegati |
Fabbisogno per ospiti |
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RESIDENZIALE |
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casa monofamiliare |
1 P ogni 60 m2 |
- |
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appartamenti |
1 P per appartamento; nel caso di appartamenti superiori a 60 m2: 1 P ogni 60 m2 SUL |
+ 20% per edifici con 4 o più appartamenti |
2.2. La norma, comune ad altri ordinamenti, esige per principio 1
posteggio per ogni unità abitativa. Come ben si evince dal suo testo, tale fabbisogno aumenta inoltre a dipendenza
della superficie utile lorda dell'unità abitativa: 1 P ogni 60 m2,
ovvero per ogni 60 m2 di SUL occorre approntare un parcheggio supplementare
(e meglio, 1 P se la SUL è > 60 m2 ma < di 120 m2;
2 P se la SUL è ≥ 120 m2 ma
< di 180 m2; 3 P se la SUL ≥ 180 ma < di 240, e
così via; cfr. per una norma del tutto analoga: STA 52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2). In assenza di un'esplicita
prescrizione, indeterminate frazioni eccedenti (< a 60 m2) non
fanno scattare l'obbligo di realizzare un posteggio aggiuntivo.
2.3. In concreto il progetto prevede di realizzare 4 appartamenti, tutti con
metrature maggiori a 120 m2 ma inferiori a 180 m2, così
come risulta dagli schemi di calcolo SUL allegati al progetto. Ogni
appartamento richiama dunque un fabbisogno di 2 posteggi, per un totale di 8, al quale va aggiunto quello per ospiti (+
20% di 8 P, ovvero 1 P considerata la frazione [1.6] inferiore a 2). Ne discende che il progetto, con i suoi 10
posteggi, rispetta ampiamente il fabbisogno minimo prescritto dall'art. 51 cpv.
1 NAPR. Neppure il Municipio, che in
un primo tempo era partito da un'errata interpretazione della norma, in questa
sede pretende invero qualcosa di
diverso. Su questo punto il giudizio del Governo, con il quale i ricorrenti non
si confrontano, se non in maniera del tutto generica, va dunque confermato.
3.Dimensionamento dei posteggi
3.1. L'art. 51 cpv. 1 NAPR rinvia alle norme VSS per quanto attiene al
dimensionamento dei posteggi e delle autorimesse. Per giurisprudenza,
rettamente riportata dal Governo, un simile rinvio,
formulato in modo generico, è da intendere quale rinvio dinamico, ovvero
riferito alla versione più recente in vigore al momento della sua
applicazione (cfr. STA 52.2012.278 citata consid. 2.2; sentenza AC.2011.249 del
Tribunale cantonale del Canton Vaud del 12
aprile 2012, in: RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. e rinvii, confermata
da STF 1C_259/2012 del 12 aprile
2013). Applicabile è in particolare la normativa VSS 640 291a ("parcheggio,
geometria") valida dal 1° febbraio 2006.
Le norme VSS non sono regole di diritto (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF
1C_90/2011 del 20 luglio 2011 consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive
(cfr. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 7, 52.2005.334 del 7
dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n. 25) che riflettono lo stato attuale della tecnica e le concezioni generalmente
riconosciute in materia di pianificazione stradale e urbanistica (cfr. sentenza
AC.2011.249 citata). Più in generale, anche
in applicazione dell'art. 30 del regolamento di applicazione delle legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), queste normative (al
pari di altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali
indicate in tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma
fungono comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una
prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2012.278 citata
consid. 2.2, 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2, 52.1996.83 del 26
luglio 1999 consid. 2 con rinvii; RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2).
3.2. La norma VSS 640 291a (tabella 3) prescrive una larghezza della via di
circolazione per i posteggi di comfort A che varia a dipendenza dell'angolo di
stazionamento, della lunghezza e della larghezza del posteggio. Per parcheggi
con angolo di 90° lunghi 5 m prevede in particolare i seguenti valori:
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Larghezza P |
Larghezza via di circolazione |
|
2.35 |
6.50 |
|
2.50 |
5.75 |
|
2.65 |
4.00 |
|
2.80 |
3.00 |
In concreto i posteggi n. 6 e 9 (con angolo di 90°) sono lunghi 5 m e ampi 2.55
m; la via di circolazione che li serve all'interno del garage è invece larga "solo"
5.40 m (cfr. piani agli atti), così come
indicano i ricorrenti. Le precedenti istanze hanno ritenuto quest'ultimo
parametro sufficiente, considerando che per stalli larghi tra 2.50 m e 2.65 m l'ampiezza
della corsia di manovra andrebbe calcolata proporzionalmente
(conformemente a quanto suggerito dal perito del traffico: cfr. complemento del
24 novembre 2014 dell'ing. __________, indicante un valore di 5.17 m per posti
larghi 2.55 m). Per quanto possa apparire discutibile, nell'esito tale deduzione
non è insostenibile.
Le dimensioni dei predetti posteggi rispettano anzitutto appieno le misure
minime prescritte dalle norme VSS (cfr. tabella 3). La loro maggior larghezza
(2.55 m anziché 2.50 m) permette inoltre ragionevolmente di affermare che la
censurata via di circolazione larga 5.40 m - pur non rispettando appieno il
parametro (5.75 m) indicato dalla tabella 3 per parcheggi larghi 2.50 m - basta
a permetterne l'accesso e le manovre in tutta sicurezza, conformemente al suo
scopo (cfr. anche VSS citata, ad 4.6). Tale corsia è del resto situata all'interno
del garage di uno stabile residenziale di soli 4 appartamenti e, in quella
parte, interesserà solo quattro posti auto
(P6-10; cfr. piano P-1 e allegato 2 al citato complemento).
Contrariamente a quanto sembrano assumere i ricorrenti, le prescrizioni VSS non
vanno applicate rigidamente, ma sempre in base al caso concreto, nel rispetto
del principio di proporzionalità (cfr. STF 1C_589/2013 del 19 giugno 2014 consid.
7.1, 1C_246/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1 con rinvii). Anche su questo
punto l'impugnativa - che per il resto non mette in discussione le conclusioni
cui è giunto il Governo per le aree di posteggio (consid. 4.3-4.5) - va dunque
respinta.
4.Ventilazione dell'autorimessa
4.1. L'art. 24 cpv. 2 LE demanda al regolamento della legge edilizia di
stabilire le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l'igiene
delle costruzioni. Secondo l'art. 30 cpv. 1 RLE, gli edifici, gli impianti e
ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le regole
dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità,
sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute, come la Società
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), l'Associazione svizzera dei
tecnici della depurazione delle acque (VSA/ASTEA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori
(APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS). L'elenco è
esemplificativo. Nell'ambito della
ventilazione delle autorimesse per prassi tornano applicabili, a titolo di
orientamento, le direttive della SICT, e meglio la direttiva 96-1 (in vigore al
momento della decisione del Governo, cfr. STA 52.2013.225 del 15 maggio 2014
consid. 3.1, 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 9, 52.2015.67 del
22 dicembre 2016 consid. 7; da notare che tale direttiva, a far tempo dal 1°
aprile 2017, è stata rimpiazzata dalla nuova direttiva SICT VA 103-01). In
generale, un'appropriata evacuazione dei gas di scarico è necessaria affinché
agli utenti di un'autorimessa non possano derivare danni alla salute attraverso
gli scarichi degli autoveicoli (concentrazione di CO massima ammissibile
secondo le prescrizioni SUVA, 100 ppm/30 min). La direttiva della SICT non
assurge a rango di legge; nella misura in cui incorpora una riconosciuta regola
dell'arte, serve però a indirizzare l'apprezzamento dell'autorità e codificare
una prassi (cfr. supra, consid. 3.1 in fine).
4.2. In concreto, il progetto contempla due bocche di lupo (sul lato est) per l'aerazione
naturale dell'autorimessa interrata, che sarà accessibile attraverso un montauto-lift
(cfr. pianta P-1). In sede di avviso cantonale (pag.7), i Servizi generali, rifacendosi
al parere dell'Ufficio di sanità, si sono limitati a rilevare che "deve essere garantito un ricambio dell'aria (naturale o
meccanico) adeguato", con una "concentrazione di monossido di
carbonio (CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm)", senza
specificare se l'autorimessa è progettata a regola d'arte rispettivamente se il
sistema di ventilazione concretamente previsto (naturale) è appropriato.
Il Governo ha dal canto suo osservato che il resistente aveva prodotto in
quella sede "un rapporto", secondo cui tale sistema sarebbe conforme alla
direttiva 96-1, annotando poi che "Prendendo atto del predetto rapporto il
quale asserisce come garantita la superficie di ventilazione naturale minima
necessaria per rapporto ai movimenti veicolari generati dall'autorimessa,
l'istanza dipartimentale conferma di essersi confrontata con il progetto in
esame già al momento dell'allestimento del preavviso cantonale. Dopo aver
debitamente analizzato il predetto calcolo relativo alla portata d'aria, è in
effetti giunta alla conclusione che la controversa autorimessa, risulta
progettata secondo le regole dell'arte e che la ventilazione effettivamente
prevista (naturale) ossequia le esigenze di sicurezza e di igiene (…). Su tale
aspetto" - ha concluso il Governo "non
occorrono pertanto maggiori approfondimenti (...)". Sennonché, dagli atti non risulta anzitutto che l'"istanza
dipartimentale" abbia fatto simili affermazioni (cfr. risposta e duplica
dell'Ufficio delle domande di costruzione, che riferisce solo delle prese di
posizione della Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo
[SPAAS] per aspetti ambientali e di energia). Incomprensibile è dunque la
motivazione dell'Esecutivo cantonale.
Oltre a ciò occorre considerare che la documentazione prodotta dall'istante in
licenza non permette di concludere che le due bocche di lupo garantiscano senz'altro
un'appropriata evacuazione dei gas di scarico. Da un lato, dai piani agli atti
e dai documenti prodotti con il citato scritto dell'8 aprile 2015 (che non è un
"rapporto" specialistico, ma una presa di posizione del progettista
al Municipio in merito a dubbi già emersi a quel momento circa la ventilazione
del garage) sembra che le dimensioni delle due aperture rispettino ampiamente
quelle minime (2 m2) prescritte dalla direttiva 96-1 (tenuto conto
dei movimenti veicolari orari [5], cfr. art. 6 e 7). Dall'altro, non è per contro possibile stabilire - così come eccepito
a più riprese dagli insorgenti - se la loro posizione permetta un effettivo ricambio
naturale dell'aria, tenuto conto che si trovano solo sul lato est (di cui una
alle spalle del montauto) e che sono separate dal corpo scale e da
pareti divisorie (tra lift-auto e posteggi). Di regola le aperture dovrebbero
infatti essere equamente distribuite e il ricircolo dell'aria non dovrebbe
essere ostacolato da pareti separatorie (cfr. art. 7 ad A e figura 3). Non fa
che avvalorare questi dubbi la presa di
posizione più specialistica (scritto del 19 maggio 2017 della __________ SA,
doc. 2) prodotta dallo stesso resistente in questa sede, secondo cui per
garantire un ricambio "ottimale" dell'aria occorrerebbe prevedere
altre due aperture (bocche di lupo), sia sul lato ovest (verso il confine con le
part. __________ e __________) sia a nord (a ridosso della part. __________;
cfr. piano-concetto allegato). In queste circostanze, il Tribunale non è
quindi in grado di stabilire, non tanto se
sia rispettata puntualmente la direttiva della SICT (che non è una
legge), ma se l'autorimessa sia progettata
secondo le regole dell'arte rispettivamente se sia assicurata un'appropriata
ventilazione naturale (senza concentrazioni di CO potenzialmente dannose per la
salute) o se occorrano altri provvedimenti. Aspetti, questi, su cui nessuna
delle precedenti istanze si è chinata. Nella misura in cui sono suscettibili di
toccare anche altri vicini (proprietari di fondi nelle strette vicinanze delle
nuove bocche di evacuazione dei gas), questa Corte non potrebbe invece disporre
direttamente le modifiche (variante) prospettate solo ora dal resistente (con
il citato doc. 2; cfr. al riguardo: STF 1C_614/2017 del 28 maggio 2018 consid.
4.4 e rimandi). Visto quanto precede, su questo punto s'impone dunque un rinvio
degli atti al Consiglio di Stato affinché, interpellati i Servizi generali,
esperiti gli accertamenti necessari e sentito il Municipio e le parti, si
pronunci nuovamente sul ricorso.
5.Trasferimento
quantità edificatorie
5.1. Giusta l'art. 38a cpv. 1 LE, quantità edificatorie appartenenti a un fondo
possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di
utilizzazione del piano regolatore e connessi funzionalmente se non risulta
intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso
razionale del territorio e un'edificazione
armoniosa. Tale norma è stata introdotta nella legge con emendamento del 6
febbraio 1995 (BU 1995, 158) al precipuo
scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici, che la prassi
aveva da tempo ritenuto possibile, anche in assenza
di una base legale, tra fondi confinanti, ubicati nella stessa zona e soggetti
alle stesse prescrizioni d'utilizzazione (cfr. DTF 101 Ia 291, 109 Ia 190; RDAT II-1991 n. 38; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 38a LE, n. 1149). Essa tende a
favorire l'utilizzazione delle quantità edificatorie disponibili nelle singole
zone, permettendo, a determinate condizioni, di trasferire eccedenze di
superficie utile lorda (SUL) o di superficie edificata (SE) su fondi vicini,
non necessariamente confinanti. Ciò vale pure per la superficie vincolata a
verde che, quale quantità edificatoria, può anch'essa essere oggetto di trasferimento
(cfr. STA 52.2005.288 del 3 febbraio 2006 consid. 3.1).
Secondo costante giurisprudenza, sono da considerare connessi funzionalmente
quei fondi che, oltre ad essere assoggettati al medesimo regime edilizio, si
trovano abbastanza vicini da poter essere presi in considerazione dal profilo
di una distribuzione uniforme delle quantità edificatorie realizzate
all'interno di un determinato comparto territoriale (cfr. STA 52.2016.216-223
del 21 agosto 2017 consid. 3.1 e rimandi, 52.2003.331 del 3 novembre 2003
consid. 4, 52.2006.324 dell'11 gennaio 2007).
5.2. Il fondo dedotto in edificazione ha una superficie di 641 m2;
secondo le NAPR, ammette dunque una SUL di 512.80 m2 (i.s. = 0.8)
rispettivamente richiede un'area verde minima di 256.40 m2 (40%;
cfr. art. 33 e 35 NAPR).
Secondo la relazione tecnica e gli schemi
annessi alla domanda, il progetto prevede dal canto suo un maggior sfruttamento
di SUL (593.86 m2) e la formazione di un'area verde inferiore
(229.34 m2). Per sopperire alle quantità edificatorie mancanti,
prospetta dunque un travaso di SUL (81.06 m2) e di area verde (87 m2)
dal fondo confinante verso sud (part. __________; cfr. documenti
citati).
5.3. Ora, a ragione il Governo ha anzitutto emendato il calcolo dell'area verde
progettata, che non ammonta a 229.34 m2, ma solo a 210.68 m2
(da cui un ammanco pari a 45.72 m2). La superficie (18.66 m2)
del posteggio lastricata con elementi a griglia di cemento, che permettono la
crescita di ciuffi d'erba, va infatti esclusa dall'area verde (cfr. doc. 7
prodotto dal resistente al Governo; cfr. STA 52.2006.296 del 14 gennaio 2008
consid. 2 e 3.1). Invano i ricorrenti eccepiscono ancora tale aspetto. Per il
resto, non è invece dato di vedere per quale motivo dai documenti agli atti
(rilievi, schemi area verde e pianta PT) non sarebbe possibile determinare l'area
verde, così come indicato dal Consiglio di Stato, con le cui considerazioni
(consid. 9.3) i ricorrenti neppure si confrontano.
5.4. Ferma questa premessa, da respingere sono le generiche critiche degli insorgenti
contro i prospettati travasi.
Il trasferimento di SUL (81.06 m2)
non determina anzitutto un incremento eccessivo, ma tutto sommato ancora
discreto (+ 15.9%) della quantità realizzabile sulla part. __________
(512.80 m2). Analoga conclusione vale per il travaso di area verde,
che sopperirà in ragione di 45.72 m2 (17.8%) a quella minima
richiesta (256.40 m2). Al riguardo è importante evidenziare, come
osservato dalle precedenti istanze, che le due particelle in discussione,
confinanti su un fronte rettilineo di oltre una ventina di metri, formavano in precedenza un unico fondo. Non vi è dunque alcun
riporto di quantità edificatorie eccedenti da fondi discosti da quello
dedotto in edificazione, ma una semplice distribuzione tra particelle che costituivano un unico ampio terreno, all'interno
del medesimo comparto (cfr. anche piano delle zone). Senz'altro dato è quindi
il requisito della connessione funzionale prescritto dall'art. 38a LE.
Il trasferimento non compromette inoltre l'uso razionale del territorio, né
un'edificazione armoniosa del comparto: nell'ambito dei trasferimenti di
quantità edificatorie, dal profilo della pianificazione del territorio,
determinante non è infatti l'assetto della proprietà fondiaria risultante dal registro
fondiario, ma la qualità della superficie
interessata dall'edificazione, che deve formare, come in concreto, un insieme
di superfici adeguatamente compatte, a prescindere
dai proprietari e dai confini (cfr. STA 52.2016.216-223 citata consid. 3.3,
52.2012.90 del 15 aprile 2013 consid. 4.4, 52.2009.397 del 2 novembre 2009
consid. 2). I travasi di SUL e area verde non conducono del resto a risultati
non in sintonia con lo sviluppo del comparto, invero già contraddistinto da
stabili (di stili e foggia diversi), anche articolati su 4 o 5 livelli (cfr. ad es. i palazzi di cui alla part. __________
sub. A o part. __________ sub. A), che per ingombro sono perlomeno analoghi a
quello in questione (cfr. foto con simulazioni doc. D e E; cfr. peraltro anche
le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e
rinvii). Da questo profilo, cade pure nel vuoto la censura con cui, sempre nel contesto del travaso, gli
insorgenti lamentano genericamente una lesione del principio d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Principio che, oltretutto,
non è di regola già leso solo perché un edificio possa comportare sfruttamenti
maggiori (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, STF
1C_203/2018 del 30 maggio 2018 consid. 3.1 e rimandi, 1C_442/2010 del 16
settembre 2011 consid. 3.3, in: RtiD I-2012 n. 11). In tal senso, va parimenti
respinto il rimprovero dei ricorrenti al Governo di non essersi chinato su tale
clausola estetica, che essi non hanno peraltro puntualmente sollevato e
motivato, limitandosi solo ad affermare - a torto, come in questa sede - che i
trasferimenti di SUL e area verde sarebbero "eccessivi" e tali da
consentire l'edificazione di una "volumetria sproporzionata" (compromettendo l'uso razionale e un'edificazione
armoniosa).
5.5. Ne discende che il travaso delle quantità edificatorie previsto dal
progetto - che permette di ricondurre l'indice di sfruttamento e l'area verde nei limiti prescritti dal piano
regolatore - risulta immune da violazione del diritto. Su questo punto, le
censure degli insorgenti sono pertanto da respingere.
6.6.1. Visto tutto
quanto precede, e in particolare per i motivi illustrati al consid. 4, il
ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della
decisione impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché,
raccolti i necessari complementi, si pronunci nuovamente così come indicato al
considerando 4.2.
6.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per
procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre
venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015
del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA
52.2016.438 del 5 aprile 2018). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1
LPAmm) è dunque posta a carico del resistente, soccombente. Egli dovrà inoltre
rifondere agli insorgenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al
pagamento di tali oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione
e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm),
rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 31 n. 2b).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 febbraio 2017 (n. 659) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda ai sensi del consid. 6.1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 2, che è inoltre tenuto a rifondere
ai ricorrenti, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili per
questa sede.
Agli insorgenti va retrocessa la somma (fr. 1'800.-) versata a titolo di
anticipo spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera