Incarto n.
52.2017.192

 

Lugano

19 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 28 marzo 2017 della

 

 

 

RI 1  

RI 2  

patrocinate da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 marzo 2017 (n. 994) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle ricorrenti avverso la decisione 16 agosto 2016 con cui il municipio di __________ ha rilasciato all'CO 2 la licenza edilizia per l'edificazione di un centro residenziale per anziani autosufficienti al mapp. __________ di quel comune, previa demolizione dell'edificato esistente;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. Il 16 febbraio 2016, CO 2 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di demolire l'edificato esistente al mapp. __________ e di costruire un centro residenziale per anziani autosufficienti.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposta, tra altri, la RI 1 , che, anche a nome e per conto della RI 2 , di cui è sezione cantonale, ha avversato il progetto segnatamente dal profilo dell'inserimento del nuovo edificio nel paesaggio.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 96610) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 16 agosto 2016 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo al contempo l'opposizione sollevata.

 

 

                                  B.   a. Con ricorso 15 settembre 2016 la RI 1, a firma del vicepresidente __________, è insorta - anche a nome e per conto della RI 2 - davanti al Consiglio di Stato, domandandogli di annullare il permesso.

                                         b. In sede di risposta, la beneficiaria della licenza ha, tra l'altro, contestato la ricevibilità del gravame, eccependo l'assenza di una preventiva autorizzazione a ricorrere da parte del consiglio direttivo della RI 1.

 

                                         c. Il 6 dicembre 2016, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha chiesto alla RI 1 di produrre copia del pronunciato del Consiglio Direttivo relativamente all'introduzione del gravame.

                                         Ne è seguito uno scambio di corrispondenza, di cui si dirà, in quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

 

                                  C.   Con giudizio 7 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa della RI 1.
Il Governo ha anzitutto dichiarato irricevibile il gravame in quanto presentato (anche) per la RI 2, poiché, a differenza della RI 1, quest'ultima non figura nell'elenco di cui al decreto esecutivo del 22 febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE (RL 7.1.2.1.2). Non porterebbe ad altro risultato il fatto che la RI 2 sia invece annoverata nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN, allegato all'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO; RS 814.076), poiché la legittimazione ricorsuale sarebbe circoscritta alle decisioni rese nello svolgimento di un compito della Confederazione, ciò che non sarebbe il caso per la protezione del paesaggio e del patrimonio costruito, che rientra nella competenza dei cantoni. Per quanto concerne la RI 1, passati in rassegna gli statuti, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la competenza a decidere della presentazione di un ricorso (…) spetta al consiglio direttivo quale organo esecutivo supremo, non essendo ancora stata implementata a livello statutario l'asserita proposta di creare un gruppo ristretto composto da membri dell'ufficio presidenziale (UP) e del consiglio direttivo (CD) responsabile della gestione del contenzioso. Di seguito, constatato come lo statuto fosse silente in merito al potere di rappresentanza dei membri dei vari organi, ha reputato che oggetto del contendere non fosse il potere di rappresentanza del vicepresidente che ha sottoscritto l'impugnativa, ma l'effettiva sussistenza (…) della volontà dell'organo sociale competente a procedere in tal senso. Da questo profilo, ha rilevato, non sarebbe stato comprovato tramite produzione della relativa risoluzione la volontà del CD di interporre il ricorso in rassegna al momento della sua presentazione. Tutt'al più sarebbe stata prodotta la ratifica da parte del CD, riunitosi in seduta straordinaria, del ricorso introdotto dal vicepresidente. Da qui, l'irricevibilità (pure) del ricorso presentato a nome e per conto della RI 1.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava, anche in nome e per conto della RI 2, davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rinvio degli atti al Governo affinché si pronunci nel merito delle censure sollevate avverso la licenza edilizia.
Le insorgenti eccepiscono sostanzialmente che, per ragioni di tempistica, il CD ha avallato informalmente l'allestimento e la presentazione del controverso gravame ad opera del vicepresidente, ciò che rientrerebbe nelle facoltà (attuali) del CD, tenuto conto dello scopo sociale. Ad ogni modo, l'agire del vicepresidente sarebbe stato ratificato in occasione della riunione straordinaria del CD del 31 gennaio 2017. Ratifica, questa, a torto negletta dal Consiglio di Stato.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 2, qui resistente, con argomenti che, per quanto necessario, saranno illustrati in appresso.

                                         Il municipio e l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimettono invece al giudizio del Tribunale.

 

 

F.   In replica e duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive, antitetiche tesi e conclusioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento davanti all'istanza inferiore, sono particolarmente toccate dal giudizio impugnato ed hanno un interesse degno di protezione all'annullamento di quest'ultimo (art. 65 cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Se la RI 1 e la RI 2 fossero legittimate a ricorrere davanti al Consiglio di Stato è invece questione di merito che verrà esaminata in appresso. Con queste precisazioni, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di ulteriori prove.

 

 

2.    2.1. Giusta l'art. 21 cpv. 1 LE, contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere, prosegue la norma (cpv. 2), l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, il comune. Per l'art. 8 cpv. 1 seconda proposizione LE sono pure legittimate a far opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.

In base all'art. 1 del decreto esecutivo del 22 febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE, sono legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione) le organizzazioni elencate in allegato. Secondo l'art. 3 cpv. 1 del medesimo decreto, le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art. 8 cpv. 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione).

2.2. In concreto, la RI 1 è menzionata al n. 5 dell'elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione allegato al citato decreto del 22 febbraio 1995. Di principio, come del resto ammesso dal Governo (cfr. giudizio impugnato, pag. 2), era dunque legittimata ad opporsi alla domanda di costruzione presentata dalla resistente e, successivamente, a ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio.

Lo stesso valeva invero anche per la RI 2, a prescindere dal fatto ch'essa non figura nell'elenco menzionato. Determinante non era infatti quest'ultima circostanza, posto che l'iscrizione è facoltativa e non ha dunque carattere costitutivo (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo 22 febbraio 1995), bensì il fatto che la RI 2 è stata fondata nel __________ ed ha come scopo, tra l'altro, quello di proteggere il paesaggio e gli insediamenti dall'alterazione, dalla deturpazione e dalla distruzione nonché di favorire l'inserimento armonioso nel territorio delle costruzioni e degli impianti per traffico, se del caso intervenendo nel processo legislativo o inoltrando i necessari rimedi giuridici (cfr. art. 2 n. 1 e 2, art. 3 n. 7 del suo statuto in lingua tedesca, consultabile sul sito www.__________.ch; cfr. STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 2.2.). Pure la RI 2 rientra(va) pertanto nel novero delle organizzazioni di principio legittimate ad opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e, quindi, a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia. Contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo cantonale, non era dunque necessario esaminare la legittimazione ricorsuale della RI 2 giusta l'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451), poiché la stessa era già data in base al diritto (edilizio) cantonale. Da questo profilo, il giudizio impugnato non può dunque essere seguito. Irrilevante è d'altronde il fatto che la RI 2 non avesse presentato ricorso autonomamente, dato che in base al suo statuto (cfr. art. 6 n. 3) la RI 1, quale sua sezione cantonale, era/è infatti legittimata ad inoltrare l'impugnativa anche a nome e per conto dell'associa-zione centrale.

 

 

3.    Secondo l'art. 10 cpv. 1 LPAmm, gli allegati devono essere scritti in lingua italiana e firmati dalle parti o dai loro patrocinatori. Il ricorso 15 settembre 2016 al Consiglio di Stato è stato inoltrato dalla RI 1, anche a nome e per conto della RI 2, a firma di __________. Secondo il Governo, controverso non è tanto il potere di rappresentanza di quest'ultimo, ovvero il fatto che l'impugnativa sia stata sottoscritta dal solo vicepresidente, quanto piuttosto la volontà del CD, concretamente non comprovata, di interporre il ricorso in rassegna al momento della sua presentazione. Inutile sarebbe poi, apparentemente, la successiva ratifica dell'atto da parte del CD. La tesi governativa non è condivisibile.

 

3.1. Giusta l'art. 54 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).

 

3.2. La RI 1 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.

La norma attribuisce all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione corrente e di rappresentare l'associazione.

Secondo dottrina e giurisprudenza, per le associazioni non iscritte a registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la RI 1 - ciascun membro della direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo materiale, l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV 437 consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer in : Basler Kommentar, ZGB I, Basilea 2014, ad art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann, Grundriss des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer in : Berner Kommentar, ZGB, Das Personenrecht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascuno membro dell'organo direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Gesellschaftsrecht, 11 ed., Berna 2012, § 20 n. 69; cfr., per analogia, art. 718 cpv. 1 seconda proposizione e 718a cpv. 1 codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220).

 

3.3. Secondo l'art. 5 dello statuto della RI 1, vigente al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato e prodotto dalla ricorrente quale doc. D, gli organi sociali della stessa erano a) l'assemblea dei soci, b) il CD e c) la commissione di revisione dei conti. In base al citato statuto, il CD era formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri, eletti dall'assemblea (art. 8 dello statuto). Il CD era, in generale, responsabile del buon funzionamento dell'associazione e, segnatamente, prendeva le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo sociale. Per il disbrigo degli affari correnti, era istituito nel suo seno un ufficio presidenziale (UP), composto da 3 a 5 persone, di cui ne erano membri di diritto il presidente ed il segretario (cfr. art. 8 dello statuto). Al momento dell'inoltro del ricorso, l'UP era composto da 4 persone, tra cui il vicepresidente __________ (cfr. scritto 16 dicembre 2016 della RI 1 al Governo).

 

3.4. Come illustrato, la RI 1 era legittimata ad inoltrare ricorso contro la licenza edilizia (art. 21 cpv. 2 LE in combinazione con l'art. 8 cpv. 1 seconda proposizione LE e l'art. 1 decreto esecutivo 22 febbraio 1995). Ancorché lo statuto vigente al momento determinante non si esprimesse al riguardo, la presentazione del ricorso rientrava senz'altro nelle competenze del CD. La si può in effetti considerare come un'iniziativa opportuna per il conseguimento dello scopo sociale (cfr. pure art. 6 n. 3 dello statuto della RI 2). Nessuno pretende del resto il contrario (cfr. giudizio impugnato, pag. 5). Conseguentemente, in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a __________ quale membro del CD e vicepresidente dell'UP, competeva il potere di rappresentare (con firma individuale) la RI 1 e, dunque, di inoltrare per conto di quest'ultima (nonché della RI 2) il ricorso contro il permesso rilasciato dal municipio. Tanto bastava per considerare che la RI 1 avesse impugnato validamente la licenza edilizia concessa alla qui resistente. Contrariamente a quanto preteso dal Governo, fuorviato dall'eccezione sollevata da quest'ultima in sede di risposta, non era invece necessario dimostrare, a mano di un verbale di seduta, la volontà (della maggioranza dei membri) del CD di ricorrere, poiché l'atto compiuto dal membro di direzione legittimato a rappresentare l'associazione, ovvero da un suo organo, esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr. art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Berna­sconi, op. cit., pag. 237). Del resto, non vi era motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della ricorrente di impugnare la licenza edilizia, posto che se la (maggioranza dei membri del CD della) RI 1 non fosse stata d'accordo con l'introduzione dell'impugnativa per mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di (decidere di) ritirare il gravame. Ferme queste premesse, non vi era quindi neppure necessità di (dimostrare la volontà interna di) ratificare a posteriori l'operato del vicepresidente. Ogni approfondimento di questo aspetto, cui il Governo ha accennato senza trarne chiare conclusioni, è pertanto superfluo.

L'atto di ricorso 15 settembre 2016, sottoscritto da persona legittimata a tale scopo, era dunque ricevibile ed avrebbe dovuto essere esaminato nel merito.

 

 

4.    4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugna-tiva va accolta. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016.

 

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La stessa rifonderà inoltre alle ricorrenti, assistite da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 7 marzo 2017 (n. 994) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'CO 2, la quale verserà un identico importo alle ricorrenti a titolo di ripetibili. A queste ultime viene retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere