Incarto n.
52.2017.20

 

Lugano

5 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2017 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 dicembre 2016 (n. 5426) con cui il Consiglio di Stato ha approvato le distinte concernenti le promozioni nelle classi superiori tra parentesi allestite dalla Sezione delle risorse umane;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1 lavora alle dipendenze dello Stato dal 2000. Inizialmente nominato quale ingegnere agricolo presso l'Ufficio dei miglioramenti strutturali della Sezione dell'agricoltura, dal 2008 è impiegato a tempo pieno come funzionario tecnico 28-30(31) in seno alla Divisione della salute pubblica e meglio presso il laboratorio cantonale.

 

 

B.   A decorrere dal 1° gennaio 2017 si prospettava per RI 1, inserito nella classe 30 dell'organico con 13 aumenti, una promozione alla classe 31, indicata tra parentesi nella pianta organica, con 13 aumenti. Interpellato in merito dalla Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e dell'economia, il direttore del laboratorio cantonale M__________, funzionario dirigente di RI 1, ha formulato un preavviso negativo, osservando che il medesimo non aveva raggiunto l'eccellenza, requisito indispensabile per l'ottenimento della promozione.

 

 

C.   a. Con scritto del 13 dicembre 2016 la SRU ha informato RI 1 che con risoluzione del 7 dicembre precedente il Consiglio di Stato, preso atto del preavviso negativo del funzionario dirigente, aveva sospeso il passaggio nella classe di stipendio superiore prevista per la sua funzione.

b. Ricevuta la predetta comunicazione, RI 1 si è rivolto per e-mail alla direzione del laboratorio cantonale per ottenere chiarimenti, ritenuto che le motivazioni fornitegli in occasione di un precedente colloquio non lo avevano soddisfatto. Ne è seguita una risposta con cui M__________ ha invitato il collaboratore a partecipare a un incontro il giorno seguente, alla presenza sua, della direttrice aggiunta e della caporeparto.

 

 

D.   Contro la predetta decisione del Consiglio di Stato RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Il ricorrente ha chiesto che il preavviso del funzionario dirigente sia rivisto e debitamente motivato.
Durante il colloquio con i suoi superiori sarebbe emerso che l'insorgente svolge i suoi compiti in modo ottimale, ma che ciò non sarebbe sufficiente per raggiungere l'eccellenza, che presuppone l'esecuzione di mansioni che vanno al di là di quelle previste per la funzione. Malgrado una sua esplicita richiesta, la direzione non ha tuttavia dettagliato il proprio preavviso per scritto.


E.   Al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato sostenendo che la decisione è conforme alla direttiva governativa che regola il passaggio dei dipendenti alle classi tra parentesi. Il Governo si è inoltre rimesso alle motivazioni che il funzionario dirigente ha fornito per scritto il giorno stesso del ricorso e sulle quali si tornerà nei seguenti considerandi.

 

 

F.    Delle argomentazioni esposte dalle parti con la replica e la duplica si dirà, per quanto necessario, in appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 32 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (vLStip; BU 1954, 255). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), atteso che la fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.

 

 

2.2.1. Secondo l'art. 1a cpv. 1 vLStip la pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o categoria di funzioni. All'epoca dei fatti era in vigore il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 24 febbraio 2016 (BU 2016,96) che il Governo ha emanato richiamando la predetta disposizione legale. Questo distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per ogni Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita una classe di organico esattamente definita, unica o con possibili alternative indicate. L'art. 3 cpv. 1 vLStip stabilisce le classi di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello massimo, rispettivamente gli aumenti annui di ogni singola classe.

2.2. La vLStip non definisce le nozioni di promozione, avanzamento e riclassificazione. Tali concetti sono esplicitati all'art. 58 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 (vRDS; BU 2014, 367). La promozione consiste nel passaggio da una funzione a un'altra di grado superiore, oppure nell'ambito della medesima funzione, il passaggio nelle classi indicate tra parentesi (art. 58 cpv. 1 vRDS).
L'art. 10 vLStip attribuisce al Consiglio di Stato il compito di elaborare norme di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio e classi tra parentesi. Con risoluzione n. 811 del 24 febbraio 2016 il Governo ha quindi stabilito, per quanto qui di interesse, che la promozione a classi superiori (cosiddette tra parentesi indicate nella pianta organica) può avvenire soltanto se il dipendente ha raggiunto in modo eccellente i risultati attesi dalla funzione e se il suo comportamento verso gli utenti, i colleghi e i superiori è stato corretto (n. 2.1, pag. 3). Essa, soggiunge la norma, rientra nella piena autonomia di giudizio del Consiglio di Stato e viene decisa soltanto dopo il raggiungimento del massimo della classe precedente.

                                        2.3. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Nella materia che ci occupa, le disposizioni citate al considerando precedente riservano all'autorità di nomina un margine discrezionale decisamente ampio. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).


3.    3.1. Nel caso concreto, il funzionario dirigente ha formulato un preavviso negativo riguardo alla promozione del ricorrente alla classe di stipendio superiore indicando che il medesimo non aveva raggiunto l'eccellenza. Nello scritto del 13 gennaio 2017 ha dettagliato la propria valutazione, esponendo le seguenti valutazioni:

-      di principio l'amministrazione si aspetta da ogni suo collaboratore che esso svolga quanto descritto nella sua funzione in modo soddisfacente;

-      l'eccellenza presuppone un impegno che va oltre le normali aspettative, sia in termini di efficienza, che in termini di propositività, competenza e iniziativa tecnica, nonché eccezionali competenze sociali e spirito di gruppo con i colleghi e con i superiori. In poche parole se un collaboratore va oltre un lavoro ben fatto e se si distingue da altri perché non solo esegue bene quanto gli si dice di fare ma è un "opinion maker" a cui tutti (dal basso all'alto e dall'alto al basso) devono o possono prestare attenzione in un'ottica di miglioramento generale, non sarà solo buono ma avrà raggiunto anche l'eccellenza.

La Direzione ha interpretato pertanto in questo modo la condizione posta dalla RG n. 811: se si raggiunge l'eccellenza si può aspirare ad una classe tra parentesi, se si fa bene e senza errori o reclami il proprio lavoro non basta per avanzare.

Come discusso assieme (tu, io, l'Ing. __________, la D.ssa __________) in occasione della riunione del 5.1.2017 (organizzata a seguito della tua richiesta del 28.12.2016) nel tuo caso è fuori dubbio che l'esecuzione di quanto descritto nella tua funzione sia buona, a soddisfazione della Direzione. Vi sono tuttavia possibilità di miglioramento per quanto attiene la comunicazione con i tuoi diretti superiori, la gestione delle procedure, e l'attenuazione di un atteggiamento che potrebbe apparire poco collaborativo e fonte di attrito all'interno del gruppo.
Per essere riclassificato in una classe fra parentesi, la Direzione si aspetta tuttavia da un controllore delle derrate alimentari con funzione di "funzionario tecnico" come te, che egli sia un punto di riferimento all'interno del gruppo; che sia sempre da stimolo per i colleghi; che sappia prevenire, gestire, aiutare ad appianare ogni forma di attrito nel gruppo. Nel tuo caso, con ancora maggiore disponibilità e ancora maggiore spirito di iniziativa di quello che il diretto superiore ha comunque confermato essere presente.
In sostanza, nel tuo caso la negazione di un avanzamento a una classe tra parentesi non significa che la tua attività finora sia stata insoddisfacente: è stata al contrario bene in linea con quanto la funzione assegnata impone, senza tuttavia raggiungere quei livelli che la Direzione reputa debbano essere raggiunti nello svolgimento dei propri compiti per essere eccellenti come richiede la RG n. 811.


3.2. Il funzionario dirigente ha giudicato soddisfacente l'operato del ricorrente e non ha evidenziato particolari lacune nella sua prestazione. Non ha tuttavia ritenuto di poter definire eccellente il modo in cui il medesimo ha raggiunto i risultati previsti per la funzione, intravedendo possibili margini di miglioramento, oltre che per quanto attiene alle relazioni con colleghi e superiori, anche nella gestione delle procedure. Su questi aspetti il ricorrente, con la replica, non ha avanzato particolari e puntuali contestazioni. Alla luce di questo preavviso del funzionario dirigente, che ha avuto modo di verificare di persona l'operato del ricorrente e di raccogliere informazioni dagli altri suoi diretti superiori, la decisione del Consiglio di Stato di negare il passaggio alla classe di stipendio superiore non può che essere tutelata. Se è vero che non sono state mosse critiche di rilievo circa la prestazione lavorativa dell'insorgente, è pur vero che la promozione alla classe tra parentesi non è automatica e che per costante prassi del Governo è concessa soltanto in caso di risultati superiori alle regolari aspettative. Il ricorrente, d'altra parte, non ha sostanziato di essersi distinto per le sue eccellenti prestazioni. La conclusione secondo cui la buona, ma tutto sommato normale, attività lavorativa del ricorrente non permetta di concedergli il passaggio alla classe superiore tra parentesi appare sostenibile e conforme alle norme stabilite dal Consiglio di Stato in materia.

 

 

4.    Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) alle condizioni di cui all'art. 85 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera