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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 marzo 2017 (n. 1146) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 10 novembre 2016 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità gli ha inflitto una multa disciplinare per la violazione dei suoi obblighi professionali in ambito pubblicitario; |
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 3 novembre 2014 l'Ufficio di sanità ha concesso a RI 1 il libero esercizio e l'esercizio a titolo dipendente della professione di medico dentista nel Cantone Ticino.
B. Con scritto del 22 gennaio 2015, l'Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino (OMDCT) ha segnalato all'Ufficio di sanità una pubblicità che era stata distribuita nella buca lettere di tutti i fuochi del __________ in concomitanza con l'apertura dello studio dentistico __________, di cui il dr. RI 1 è contitolare assieme alla collega (e moglie) dr.ssa __________, che aveva fatto storcere il naso ai colleghi soprattutto per l'offerta di una prima visita gratuita. Secondo l'OMDCT, tale iniziativa esulava dal semplice scopo informativo di apertura della pratica medica, avendo per scopo quello di accaparrarsi pazienti il più velocemente possibile, in violazione dell'art. 70 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan, RL 801.100), il quale - nella versione in vigore sino al 31 agosto 2018 (BU 2001, 189) - prevedeva che la pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza.
C. a. Preso atto della
suddetta segnalazione, con risoluzione del 25 agosto 2015 il Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) ha aperto un procedimento amministrativo nei
confronti di RI 1, ai sensi degli art. 43 della legge federale sulle
professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11) e 59
LSan, affidandone l'istruzione alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan).
b. Dopo aver chiesto di essere personalmente
sentiti (cfr. scritto del 1° settembre 2015 alla CVSan), con lettera del 6
ottobre 2015 RI 1 e la collega __________ (nei confronti della quale era
pure stato aperto un procedimento amministrativo parallelo), hanno rilevato che
i loro pieghevoli pubblicitari (inviati dagli uffici postali nel rispetto
della privacy di chi non desidera pubblicità in buca lettere) erano
rispettosi degli art. 70 LSan e 40 lett. d LPMed, annotando di non
comprendere come ciò possa in qualche modo aver leso o tratto in inganno il
pubblico che da ciò ne ha, semmai, tratto un vantaggio. Quanto esposto
negli scritti del 1° settembre e 6 ottobre 2015, è stato ribadito il 12
novembre seguente.
D. a. Il 28 aprile 2016 la CVSan ha notificato al dr.
RI 1 un progetto di avviso redatto all'attenzione
del DSS nel quale, dopo aver rilevato che il fatto di avere proposto
mediante invio postale a tappeto nelle bucalettere, pur se nel rispetto della
privacy di chi non desidera pubblicità in bucalettera, una prima visita
gratuita e promesso un sorriso d'eccellenza, con l'evidente obiettivo di
accaparrarsi i pazienti, ancorché limitata al giorno dell'inaugurazione dello
studio, appare in netto contrasto con l'obbligo professionale di evitare una
pubblicità invadente, gli veniva prospettata una multa di fr.
1'000.-.
b. Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessato,
il 22 luglio 2016 la CVSan ha proposto
al DSS di pronunciare, nei confronti del dr. RI 1, una multa disciplinare di
fr. 1'000.- per violazione dei suoi obblighi professionali di cui all'art. 40
lett. d LPMed.
c. Con risoluzione del 10 novembre 2016 il DSS, facendo proprio l'avviso della CVSan,
ha inflitto a RI 1 la suddetta sanzione e lo ha condannato al pagamento di una
tassa di giustizia di fr. 500.-.
E. Con giudizio del 15
marzo 2017 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ripreso alla lettera il contenuto dell'informativa concernente la pubblicità
degli operatori pubblicata dall'Ufficio di sanità sulla propria pagina internet
(cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/indicazioni-in-merito-alla-pubblicità/),
l'autorità di ricorso di prime cure ha riconosciuto che il fatto di pubblicizzare
tramite volantini l'apertura di uno studio dentistico può oggi essere ammessa;
essa ha tuttavia ritenuto che la pubblicità posta in essere dall'insorgente
(promessa di sorrisi d'eccellenza e di una prima visita gratuita ai
pazienti) era lesiva della legislazione applicabile in materia: dal contenuto
del flyer distribuito a tutti i fuochi del __________ emergeva infatti in modo
inequivocabile che il ricorrente aveva quale unico scopo quello di cercare di
accaparrarsi il più velocemente possibile la clientela. Con la sua pubblicità,
ha concluso il Governo, RI 1 aveva cercato di perseguire
un intento puramente
commerciale e, come tale, contrario agli scopi della pubblicità in campo
medico.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Risolto a suo favore il quesito sulla liceità del canale pubblicitario scelto,
il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate senza successo
davanti alle precedenti istanze. Per quanto attiene all'offerta di una prima
visita gratuita, osserva che simili promozioni sono state ritenute possibili dallo
stesso capo dell'Ufficio di sanità __________ in occasione di una trasmissione
televisiva andata in onda il 2 marzo 2016. Afferma che, del resto, il buono per
una prima visita non includeva alcun intervento di cura ma si esauriva al più
in una consulenza non vincolante per colui che eventualmente vi avrebbe aderito.
Non trattandosi di uno sconto ricorrente, bensì dell'offerta di una prima e
unica visita gratuita nel contesto dell'apertura dello studio, in alcun modo
l'invio della locandina poteva quindi essere qualificato come un'iniziativa
insistente e/o aggressiva. Privo di portata sarebbe il fatto che il Codice
deontologico dei medici dentisti vieti simili "offerte"; non essendo
egli membro della Società Svizzera Odontoiatri (SSO), tali regole deontologiche
non gli sarebbero opponibili. Obietta poi che il motto "sorrisi d'eccellenza"
possa suscitare delle aspettative ingiustificate e sia quindi ingannevole: esso
è infatti parte integrante del logo della società titolare dello studio
dentistico di cui ne descrive semmai la filosofia, improntata alla ricerca
dell'eccellenza, ciò che è legittimo e veritiero e perciò oggettivo. Il
messaggio pubblicitario in questione non risulterebbe neppure invadente; lo
slogan è riportato con un carattere e una
dimensione decisamente più piccoli rispetto al restante contenuto della
locandina e nemmeno balza all'occhio ad una prima lettura. L'insorgente contesta
infine di avere voluto nell'occasione perseguire un intento meramente
commerciale. Dalla locandina non emergerebbe infatti la volontà di porsi in
concorrenza con i colleghi attivi nella regione con modalità aggressive allo
scopo di "rubare" i pazienti né quella di trattare il paziente alla
stregua di un semplice consumatore di prestazioni, inducendolo a iniziare
cure a prezzi vantaggiosi o in parte offerti. Invoca infine una violazione dei
principi della parità di trattamento e della proporzionalità.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il DSS. Questo ha riconfermato il proprio provvedimento, ribadendo in particolare che il canale del volantinaggio a tutti i fuochi è una pratica invadente e puntualizzando che nei confronti del ricorrente è stato aperto un ulteriore procedimento amministrativo attualmente in fase di istruttoria, a dimostrazione del fatto che non corrisponde al vero che egli ha realizzato un unico episodio pubblicitario.
H. Delle argomentazioni sviluppate dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La legittimazione
attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Alla
fattispecie tornano applicabili la LPMed e la LSan nella versione in vigore al
momento in cui il Governo ha statuito (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61 e
riferimenti ivi citati). A interessare la presente vertenza sono quindi unicamente
gli art. 40 lett. d e 43 cpv. 1 LPMed nella loro
versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 (RU 2007 4031) e 70 cpv. 1 LSan
nella sua enunciazione valevole fino al 31 agosto 2018 (cfr. BU 34/2001,
189), norma, questa, che comunque aveva perso qualsiasi portata propria in
seguito all'entrata in vigore, avvenuta il 1° settembre 2007, della LPMed.
2.2. Giusta l'art. 40 LPMed, chi esercita liberamente una professione medica
universitaria deve osservare i seguenti obblighi professionali:
a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento;
b. approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali grazie all'aggiornamento permanente;
c. tutelare i diritti dei pazienti;
d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;
e. tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari;
f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
g. prestare assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali;
h. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi alla sua attività o fornire una garanzia equivalente.
Questa enumerazione è
esaustiva (Messaggio concernente la
legge federale sulle professioni mediche universitarie, in: FF 2005,
199, ad art. 40).
Gli obblighi professionali si differenziano dalle regole deontologiche. I primi
sono sanciti da un'autorità e valgono per tutto il personale che esercita
liberamente la propria professione. A questi si contrappongono le regole
deontologiche concepite dalle organizzazioni professionali e applicabili
soltanto ai loro membri. Nella prassi, tuttavia, gli obblighi professionali,
spesso formulati in maniera assai generale, possono essere precisati dalle
regole deontologiche (STF 2C_1083/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz, La
responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal e administratif, Berna
2017, pag.
221; Boris Etter, Medizinalberufegesetz,
Handkommentar, Berna 2006, n. 1 ad art. 40).
2.3. La pubblicità
degli operatori sanitari è dunque regolata dal diritto federale e,
segnatamente, dal sopra menzionato art. 40 lett. d LPMed. È considerata
pubblicità ogni comportamento specificatamente finalizzato all'acquisizione di
clientela. Se un determinato atteggiamento costituisca o meno una forma di
pubblicità, va stabilito secondo l'opinione comune, applicando criteri
oggettivi. Decisivo è l'effetto prodotto dal messaggio pubblicitario sul suo
destinatario (cfr. in tal senso Walter
Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 113 ad art. 12).
La pubblicità degli operatori sanitari, un tempo praticamente vietata (Heinrich Honsell, Handbuch des
Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 232), è ora ammessa nella misura in cui
costituisce una forma d'informazione volta a facilitare l'utente nella scelta
del professionista che meglio risponde alle sue esigenze specifiche. Essa deve
quindi essere anzitutto veritiera, trasparente e completa. Vietata è di
riflesso la pubblicità ingannevole, in quanto deliberatamente menzognera o
anche solo fuorviante per omissione. La pubblicità deve inoltre essere
commisurata al bisogno d'informazione dell'utente ed evitare di suscitare
aspettative ingiustificate. Inammissibili sono in particolare forme di
pubblicità aggressive, insistenti od adescanti mediante suggestione. Il
messaggio pubblicitario deve limitarsi a facilitare la scelta dell'operatore
sanitario da parte dell'utente; obbiettivo, al quale deve rimanere subordinato
l'interesse dell'operatore sanitario alla sua promozione professionale. Deve
quindi essere chiaro ed insuscettibile di creare confusione (cfr. STA 52.2005.25
del 12 luglio 2005 consid. 2.1).
3. In concreto, il
DSS ha ritenuto che, avendo diffuso a tutti i fuochi del __________ la
locandina per l'apertura dello studio __________, come pure promesso, attraverso
questo invio postale a tappeto, un sorriso d'eccellenza ed una prima
visita gratuita al mero scopo di accaparrarsi clienti, il ricorrente fosse
incorso in una violazione dei suoi obblighi professionali in materia di
pubblicità.
3.1. Ora, anche questo Tribunale è dell'avviso che al giorno d'oggi, tenuto
conto dell'evoluzione dei mezzi elettronici a disposizione per informare il
pubblico e per promuovere un'attività lavorativa, non può essere a priori
escluso che l'apertura di uno studio dentistico possa essere pubblicizzata
anche per il tramite di una forma di volantinaggio quale quello effettuato
dall'insorgente (cfr. peraltro Etter,
op. cit., n. 29 a pag. 127). Posta questa premessa, occorre comunque verificare
se nel caso di specie il messaggio pubblicitario ivi contenuto fosse rispettoso
delle disposizioni federali che regolano la materia. Secondo queste ultime
infatti (cfr. supra, consid. 2), la pubblicità degli operatori sanitari
deve essere oggettiva, deve corrispondere all'interesse generale, non deve
essere ingannevole e nemmeno invadente. Si tratta di una serie di condizioni
che devono essere rispettate in modo cumulativo (cfr. Etter, op. cit., n. 25 e segg.).
3.2. Motto "sorrisi d'eccellenza"
Nella locandina distribuita dal ricorrente, sotto il logo della __________ sono
riportate le scritte "SORRISI D'ECCELLENZA" e "ODONTOIATRIA E
CHIRURGIA ORALE". Sotto queste scritte, appaiono poi una serie di
fotografie raffiguranti dei sorrisi.
Come già esposto sopra in narrativa, il ricorrente osserva che il motto "sorrisi
d'eccellenza" sarebbe parte integrante del logo della società titolare
dello studio e, proprio per questo fatto, descrive semmai la filosofia dello
studio, improntata alla ricerca dell'eccellenza, ciò che è legittimo e
veritiero e perciò oggettivo. Afferma che la scritta è riportata con un
carattere e una dimensione decisamente più piccoli rispetto al restante
contenuto della locandina e che nemmeno balza all'occhio a una prima lettura; sostiene
dunque di non comprendere in che modo l'autore possa avere operato una
pubblicità invadente con una asserita promessa espressa in una scritta del
tutto marginale e di secondo piano. Valutato nel suo insieme, il messaggio
pubblicitario (apertura di un nuovo studio medico dentistico in via __________
a __________ nel quale operano due medici dentisti di cui viene fornito un
breve curriculum professionale, offerta di una prima visita gratuita) era pertanto
perfettamente idoneo e adeguato ad aiutare l'utente nella scelta
dell'operatore sanitario, senza forzature né fraintendimenti, senza nuocere
alla reputazione della professione medica, senza stabilire paragoni a
discredito dei colleghi, né indicazioni o raffronti sui prezzi, senza far
nascere nel singolo speranze illusorie o di natura tale da falsare l'opinione
del pubblico.
L'insorgente tralascia però di esprimersi in merito alle rappresentazioni
fotografiche che compaiono proprio sotto la scritta incriminata, sulla cui provenienza
nulla è dato di sapere. A prima vista, le stesse sembrerebbero invero essere
riconducibili più a dei modelli che non a pazienti reali effettivamente curati
dal ricorrente. Sennonché, a dispetto di quanto sostenuto da quest'ultimo, il
messaggio pubblicitario che ne deriva non espone i fatti in modo oggettivo e
induce in errore già solo per questo motivo. Non si deve infatti dimenticare
che il requisito dell'oggettività esige che la pubblicità sia oggettivamente
corretta, cioè vera, vietando qualsiasi informazione ingannevole (vedi sentenza
del Tribunale cantonale amministrativo di San Gallo del 29 agosto 2012 n. B 2011/254 consid. 4.4). Invano l'insorgente censura
una violazione della parità di trattamento sostenendo che slogan simili
sarebbero (stati) utilizzati anche sul sito del Presidente dell'OMDCT (motto "sorrisi
belli e sani" messo in relazione alle terapie offerte; doc. H) e sulla
piattaforma di TicinoHealth (ove si parla di "eccellenza" delle cure
offerte dalle cliniche da lui gestite; cfr. doc. I). Egli non considera che,
nel suo caso, non è tanto l'espressione "sorrisi
d'eccellenza" in sé a destare qualche perplessità, quanto semmai la stessa
messa in relazione con le terapie offerte (odontoiatria e chirurgia orale) e le
fotografie (sulla cui oggettività, come detto, v'è più di un motivo di
dubitare; cfr. DTF 139 II 173 consid. 2.3). A differenza degli altri casi
citati dal ricorrente, è proprio questo connubio a generare, agli occhi di un potenziale paziente ("aus
Sicht der potentiellen Kundschaft [Patienten]"), delle false aspettative,
ossia la promessa del sorriso d'eccellenza raffigurato nelle fotografie, quale
risultato delle cure offerte.
A giusta ragione le autorità inferiori hanno
pertanto ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione, oltre a
non limitarsi ad esporre dei fatti oggettivi e a non rispondere quindi ai
bisogni d'informazione del pubblico, risulti pure ingannevole. Sotto questo
aspetto, la censurata decisione merita piena tutela.
3.3. Offerta di una prima visita gratuita
Nel volantino distribuito a tutti i fuochi, sotto la scritta "NUOVA
APERTURA!" ne appare un'altra che recita "Chiamaci oggi stesso: 1°
visita GRATUITA, portandomi con te!".
Il ricorrente sostiene che con la promozione di una gratuità una tantum
in occasione dell'apertura dello studio si offre solo la possibilità di far
conoscere il nuovo operatore, nel pieno rispetto del bisogno del pubblico di
essere informato. Non può infatti sfuggire, sottolinea ancora, che la
gratuità di una prima visita non può per sua stessa natura includere alcun
intervento di cura ma si esaurisce al più in una consulenza, realizzando perfettamente
lo scopo della pubblicità in campo sanitario, nell'interesse generale del
pubblico. A torto, tuttavia.
Se lo scopo era quello di informare della nuova apertura e di presentarsi al
pubblico, come egli stesso afferma, allora sarebbe bastato fornire le sue
generalità e il suo indirizzo. Non è certo la proposta di una prima visita
gratuita a rispondere all'interesse della profilassi e dell'informazione o al
bisogno dell'utente di essere aiutato nella ricerca e nella scelta
dell'operatore sanitario che meglio risponde alle sue esigenze specifiche. Per
fare ciò, egli non avrebbe dovuto fare altro che esporre la propria
specializzazione come pure indicare le sue attività principali (cfr. messaggio FF 2005, 229 ad art. 40).
Ora, è vero che l'insorgente non sottostà al Codice deontologico emanato dalla
SSO il cui art. 24 vieta espressamente di pubblicizzare prestazioni gratuite. È
però altrettanto evidente che la norma in parola non fa altro che precisare e
concretizzare il dovere professionale di cui all'art. 40 lett. d LPMed, che
impone di praticare una pubblicità corrispondente all'interesse generale e non
invadente. La proposta di una prima visita gratuita non risponde come
detto al reale bisogno di informazione del pubblico a cui è destinata ("die
dem öffentlichen Bedürfnis entspricht"; cfr. STF 2C_259/2014 del 10
novembre 2014 consid. 2.3). Nella misura in cui ai pazienti viene richiesto di
chiamare "oggi stesso" portando con sé il volantino per poter fruire
di questa offerta, il messaggio pubblicitario è inoltre chiaramente invadente e
limita, per certi versi, la loro libertà decisionale. Questo Tribunale concorda
pertanto con le autorità inferiori laddove hanno ritenuto che la pubblicità praticata
nell'occasione dall'insorgente aveva quale unico scopo quello di cercare di
accaparrarsi il più velocemente possibile la clientela e come tale perseguiva
un intento puramente commerciale, ponendosi così in contrasto con gli scopi
della pubblicità in campo medico.
Nulla muta al riguardo
che, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, in occasione di un'intervista televisiva
rilasciata nell'ambito del servizio "Il Quotidiano" dal titolo "La
guerra dei denti", andato in onda nell'edizione del 2 marzo 2016, il capo
dell'Ufficio della sanità avesse espressamente ammesso che sconti e promozioni
sono permessi nell'ambito dell'apertura di uno studio e che tali affermazioni avrebbero indotto chiunque a
considerare lecita un'iniziativa come quella promossa da __________. A
prescindere dal fatto che incriminata è in concreto la promessa di una
prestazione gratuita (e non già uno sconto o una promozione), la
circostanza per cui simili indicazioni sarebbero state date posteriormente alla
distribuzione dei volantini pubblicitari in questione, permette di escludere
che il ricorrente possa invocare con successo la violazione del principio della
buona fede (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; STA 52.2015.59 del 24
maggio 2017 consid. 4.2, 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii).
4. Accertata la
materialità dell'infrazione rimproverata al ricorrente, occorre a questo punto verificare
l'entità della sanzione pronunciata nei suoi confronti.
4.1. L'art. 43 cpv. 1 LPMed dispone che in caso di violazione degli obblighi
professionali, l'autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure
disciplinari:
a. un avvertimento;
b. un ammonimento;
c. una multa fino a 20'000 franchi;
d. un divieto di libero esercizio della
professione per sei anni al
massimo (divieto temporaneo);
e. un divieto definitivo di libero
esercizio della professione per
l'intero campo d'attività o per una parte di esso.
4.2. Alla luce di tutte le circostanze che
contraddistinguono la presente fattispecie, la multa di fr. 1'000.- inflitta
dal DSS al ricorrente per la violazione degli obblighi professionali di cui si
è detto sopra merita di essere confermata. La sanzione così commisurata, si situa
nella fascia inferiore di quanto previsto dall'art. 43 cpv. 1 lett. c LPMed e, anche
se sommata a quella (di pari importo) pronunciata nei confronti della
contitolare dello studio per gli stessi
fatti, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. La stessa tiene infatti debitamente conto della
natura dell'infrazione commessa, nonché del fatto che, al momento della sua
adozione, l'insorgente non aveva nessun precedente sul piano disciplinare. Ininfluente
è al riguardo e per l'esito della presente controversia la circostanza secondo
cui nei confronti di quest'ultimo e della moglie sarebbero stati avviati in
seguito ulteriori procedimenti amministrativi, attualmente in fase di
istruzione presso la CVSan, aventi oggetto altre iniziative pubblicitarie ritenute
lesive della legge.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata nella misura di fr. 1'000.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera