|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 15 marzo 2017 (n. 1147) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 10 novembre 2016 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità le ha inflitto una multa disciplinare per la violazione dei suoi obblighi professionali in ambito pubblicitario; |
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 30 settembre 2014 l'Ufficio di sanità ha concesso a RI 1 il libero esercizio e l'esercizio a titolo dipendente della professione di medico dentista nel Cantone Ticino.
B. Con scritto del 22 gennaio 2015, l'Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino (OMDCT) ha segnalato all'Ufficio di sanità una pubblicità che era stata distribuita nella buca lettere di tutti i fuochi del __________ in concomitanza con l'apertura dello studio dentistico __________, di cui la dr.ssa RI 1 è contitolare assieme al collega (e marito) dr. C__________, che aveva fatto storcere il naso ai colleghi soprattutto per l'offerta di una prima visita gratuita. Secondo l'OMDCT, tale iniziativa esulava dal semplice scopo informativo di apertura della pratica medica, avendo per scopo quello di accaparrarsi pazienti il più velocemente possibile, in violazione dell'art. 70 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan, RL 801.100), il quale - nella versione in vigore sino al 31 agosto 2018 (BU 2001, 189) - prevedeva che la pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza.
C. a. Preso atto della
suddetta segnalazione, con risoluzione del 25 agosto 2015 il Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) ha aperto un procedimento amministrativo nei
confronti di RI 1, ai sensi degli art. 43 della legge federale sulle
professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11) e 59
LSan, affidandone l'istruzione alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan).
b. Dopo aver chiesto di essere personalmente sentiti (cfr. scritto del 1°
settembre 2015 alla CVSan), con lettera del 6 ottobre 2015 RI 1 ed il collega C__________
(nei confronti del quale era pure stato aperto un procedimento amministrativo
parallelo), hanno rilevato che i loro pieghevoli pubblicitari (inviati dagli
uffici postali nel rispetto della privacy di chi non desidera pubblicità in
buca lettere) erano rispettosi degli art. 70 LSan e 40 lett. d
LPMed, annotando di non comprendere come ciò possa in qualche modo aver leso
o tratto in inganno il pubblico che da ciò ne ha, semmai, tratto un vantaggio.
Quanto esposto negli scritti del 1° settembre e 6 ottobre 2015, è stato
ribadito il 12 novembre seguente.
D. a. Il 28 aprile 2016
la CVSan ha notificato alla dr.ssa RI 1 un progetto di avviso redatto
all'attenzione del DSS nel quale, dopo aver rilevato che il fatto di avere
proposto mediante invio postale a tappeto nelle bucalettere, pur se nel
rispetto della privacy di chi non desidera pubblicità in bucalettera, una prima
visita gratuita e promesso un sorriso d'eccellenza, con l'evidente obiettivo di
accaparrarsi i pazienti, ancorché limitata al giorno dell'inaugurazione dello
studio, appare in netto contrasto con l'obbligo professionale di evitare una
pubblicità invadente, le veniva prospettata una multa di fr. 1'000.-.
b. Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 22 luglio 2016 la
CVSan ha proposto al DSS di pronunciare, nei confronti della dr.ssa RI 1, una
multa disciplinare di fr. 1'000.- per violazione dei suoi obblighi
professionali di cui all'art. 40 lett. d LPMed.
c. Con risoluzione del 10 novembre 2016 il DSS, facendo proprio l'avviso della
CVSan, ha inflitto a RI 1 la suddetta sanzione e l'ha condannata al pagamento
di una tassa di giustizia di fr. 500.-.
E. Con giudizio del 15
marzo 2017 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ripreso alla lettera il contenuto dell'informativa concernente la pubblicità
degli operatori pubblicata dall'Ufficio di sanità sulla propria pagina internet
(cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/indicazioni-in-merito-alla-pubblicità/),
l'autorità di ricorso di prime cure ha
riconosciuto che il fatto di pubblicizzare tramite volantini l'apertura di uno
studio dentistico può oggi essere ammessa; essa ha tuttavia ritenuto che
la pubblicità posta in essere dall'insorgente (promessa di sorrisi
d'eccellenza e di una prima visita gratuita ai pazienti) era lesiva
della legislazione applicabile in materia: dal contenuto del flyer distribuito
a tutti i fuochi del __________ emergeva infatti in modo inequivocabile che la
ricorrente aveva quale unico scopo quello di cercare di accaparrarsi il più
velocemente possibile la clientela. Con la sua pubblicità, ha concluso il
Governo, RI 1 aveva cercato di perseguire un intento puramente commerciale e,
come tale, contrario agli scopi della pubblicità in campo medico.
F. Contro il predetto
giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Risolto a suo favore il quesito sulla liceità del canale pubblicitario scelto,
la ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate senza successo
davanti alle precedenti istanze. Per quanto attiene all'offerta di una prima
visita gratuita, osserva che simili promozioni sono state ritenute possibili
dallo stesso capo dell'Ufficio di sanità __________ in occasione di una
trasmissione televisiva andata in onda il 2 marzo 2016. Afferma che, del resto,
il buono per una prima visita non includeva alcun intervento di cura ma si
esauriva al più in una consulenza non vincolante per colui che eventualmente vi
avrebbe aderito. Non trattandosi di uno sconto ricorrente, bensì dell'offerta
di una prima e unica visita gratuita nel contesto dell'apertura dello studio,
in alcun modo l'invio della locandina poteva quindi essere qualificato come
un'iniziativa insistente e/o aggressiva. Privo di portata sarebbe il fatto che
il Codice deontologico dei medici dentisti vieti simili "offerte";
non essendo ella membro della Società Svizzera Odontoiatri (SSO), tali regole
deontologiche non le sarebbero opponibili. Obietta poi che il motto "sorrisi
d'eccellenza" possa suscitare delle aspettative ingiustificate e sia
quindi ingannevole: esso è infatti parte integrante del logo della società
titolare dello studio dentistico di cui ne descrive semmai la filosofia,
improntata alla ricerca dell'eccellenza, ciò che è legittimo e veritiero e
perciò oggettivo. Il messaggio pubblicitario in questione non risulterebbe neppure invadente; lo slogan è
riportato con un carattere e una dimensione decisamente più piccoli rispetto al
restante contenuto della locandina e nemmeno balza all'occhio ad una prima lettura. L'insorgente contesta infine di
avere voluto nell'occasione perseguire un intento meramente commerciale. Dalla
locandina non emergerebbe infatti la volontà di porsi in concorrenza con i
colleghi attivi nella regione con modalità aggressive allo scopo di "rubare"
i pazienti né quella di trattare il paziente alla stregua di un semplice
consumatore di prestazioni, inducendolo a iniziare cure a prezzi
vantaggiosi o in parte offerti. Invoca infine una violazione dei principi della
parità di trattamento e della proporzionalità.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il DSS. Questo ha riconfermato il proprio provvedimento, ribadendo in particolare che il canale del volantinaggio a tutti i fuochi è una pratica invadente e puntualizzando che nei confronti della ricorrente è stato aperto un ulteriore procedimento amministrativo attualmente in fase di istruttoria, a dimostrazione del fatto che non corrisponde al vero che ella ha realizzato un unico episodio pubblicitario.
H. Delle argomentazioni sviluppate dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La
legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Alla
fattispecie tornano applicabili la LPMed e la LSan nella versione in vigore al
momento in cui il Governo ha statuito (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61 e
riferimenti ivi citati). A interessare la presente vertenza sono quindi
unicamente gli art. 40 lett. d e 43 cpv. 1
LPMed nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 (RU 2007 4031) e
70 cpv. 1 LSan nella sua enunciazione valevole fino al 31 agosto 2018 (cfr. BU
34/2001, 189) norma, questa, che comunque aveva perso qualsiasi portata
propria in seguito all'entrata in vigore, avvenuta il 1° settembre 2007, della
LPMed.
2.2. Giusta l'art. 40 LPMed, chi esercita liberamente una professione medica
universitaria deve osservare i seguenti obblighi professionali:
a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento;
b. approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali grazie all'aggiornamento permanente;
c. tutelare i diritti dei pazienti;
d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;
e. tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari;
f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
g. prestare assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali;
h. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi alla sua attività o fornire una garanzia equivalente.
Questa enumerazione è
esaustiva (Messaggio concernente la
legge federale sulle professioni mediche universitarie, in: FF 2005,
199, ad art. 40).
Gli obblighi professionali si differenziano dalle regole deontologiche. I primi
sono sanciti da un'autorità e valgono per tutto il personale che esercita
liberamente la propria professione. A questi si contrappongono le regole
deontologiche concepite dalle organizzazioni professionali e applicabili
soltanto ai loro membri. Nella prassi, tuttavia, gli obblighi professionali,
spesso formulati in maniera assai generale, possono essere precisati dalle
regole deontologiche (STF 2C_1083/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz, La
responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal e administratif, Berna
2017, pag.
221; Boris Etter,
Medizinalberufegesetz, Handkommentar, Berna 2006, n. 1 ad art. 40).
2.3. La pubblicità degli
operatori sanitari è dunque regolata dal diritto federale e, segnatamente, dal
sopra menzionato art. 40 lett. d LPMed. È considerata pubblicità ogni
comportamento specificatamente finalizzato all'acquisizione di clientela. Se un
determinato atteggiamento costituisca o meno una forma di pubblicità, va
stabilito secondo l'opinione comune, applicando criteri oggettivi. Decisivo è l'effetto prodotto dal messaggio pubblicitario sul
suo destinatario (cfr. in tal senso Walter
Fellmann/ Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/
Basilea/Ginevra 2011, n. 113 ad art. 12).
La pubblicità degli operatori sanitari, un tempo praticamente vietata (Heinrich Honsell, Handbuch des
Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 232), è ora ammessa nella misura in cui
costituisce una forma d'informazione volta a facilitare l'utente nella scelta
del professionista che meglio risponde alle sue esigenze specifiche. Essa deve
quindi essere anzitutto veritiera, trasparente e completa. Vietata è di
riflesso la pubblicità ingannevole, in quanto deliberatamente menzognera o anche
solo fuorviante per omissione. La pubblicità deve inoltre essere commisurata al
bisogno d'informazione dell'utente ed evitare di suscitare aspettative
ingiustificate. Inammissibili sono in particolare forme di pubblicità
aggressive, insistenti od adescanti mediante suggestione. Il messaggio
pubblicitario deve limitarsi a facilitare la scelta dell'operatore sanitario da
parte dell'utente; obbiettivo, al quale deve rimanere subordinato l'interesse
dell'operatore sanitario alla sua promozione professionale. Deve quindi essere
chiaro ed insuscettibile di creare confusione (cfr. STA 52.2005.25 del 12
luglio 2005 consid. 2.1).
3. In concreto, il
DSS ha ritenuto che, avendo diffuso a tutti i fuochi del __________ la
locandina per l'apertura dello studio __________, come pure promesso,
attraverso questo invio postale a tappeto, un sorriso d'eccellenza ed
una prima visita gratuita al mero scopo di accaparrarsi clienti, la ricorrente
fosse incorsa in una violazione dei suoi obblighi professionali in materia di
pubblicità.
3.1. Ora, anche questo Tribunale è dell'avviso che al giorno d'oggi, tenuto
conto dell'evoluzione dei mezzi elettronici a disposizione per informare il
pubblico e per promuovere un'attività lavorativa, non può essere a priori
escluso che l'apertura di uno studio dentistico possa essere pubblicizzata
anche per il tramite di una forma di volantinaggio quale quello effettuato
dall'insorgente (cfr. peraltro Etter,
op. cit., n. 29 a pag. 127). Posta questa premessa, occorre comunque verificare
se nel caso di specie il messaggio pubblicitario ivi contenuto fosse rispettoso
delle disposizioni federali che regolano la materia. Secondo queste ultime
infatti (cfr. supra, consid. 2), la pubblicità degli operatori sanitari
deve essere oggettiva, deve corrispondere all'interesse generale, non deve
essere ingannevole e nemmeno invadente. Si tratta di una serie di condizioni
che devono essere rispettate in modo cumulativo (cfr. Etter, op. cit., n. 25 e segg.).
3.2. Motto "sorrisi d'eccellenza"
Nella locandina distribuita dal ricorrente,
sotto il logo della __________ sono riportate le scritte "SORRISI
D'ECCEL-LENZA" e "ODONTOIATRIA E CHIRURGIA ORALE". Sotto queste
scritte, appaiono poi una serie di fotografie raffiguranti dei sorrisi.
Come già esposto sopra in narrativa, la
ricorrente osserva che il motto "sorrisi d'eccellenza" sarebbe parte
integrante del logo della società titolare dello studio e, proprio per
questo fatto, descrive semmai la filosofia dello studio, improntata alla
ricerca dell'eccellenza, ciò che è legittimo e veritiero e perciò oggettivo.
Afferma che la scritta è riportata con un carattere e una dimensione
decisamente più piccoli rispetto al restante contenuto della locandina e che
nemmeno balza all'occhio a una prima lettura; sostiene dunque di non
comprendere in che modo l'autore possa avere operato una pubblicità
invadente con una asserita promessa espressa in una scritta del tutto marginale
e di secondo piano. Valutato nel suo insieme, il messaggio pubblicitario
(apertura di un nuovo studio medico dentistico in via __________ a __________ nel quale operano due medici dentisti di cui viene
fornito un breve curriculum professionale, offerta di una prima visita
gratuita) era pertanto perfettamente idoneo e adeguato ad aiutare
l'utente nella scelta dell'operatore sanitario, senza forzature né
fraintendimenti, senza nuocere alla reputazione della professione medica, senza
stabilire paragoni a discredito dei colleghi, né indicazioni o raffronti sui
prezzi, senza far nascere nel singolo speranze illusorie o di natura tale da
falsare l'opinione del pubblico.
L'insorgente tralascia però di esprimersi in merito alle rappresentazioni
fotografiche che compaiono proprio sotto la scritta incriminata, sulla cui
provenienza nulla è dato di sapere. A prima vista, le stesse sembrerebbero
invero essere riconducibili più a dei modelli che non a pazienti reali
effettivamente curati dalla ricorrente. Sennonché, a dispetto di quanto
sostenuto da quest'ultima, il messaggio pubblicitario che ne deriva non espone
i fatti in modo oggettivo e induce in errore già solo per questo motivo. Non si
deve infatti dimenticare che il requisito dell'oggettività esige che la
pubblicità sia oggettivamente corretta, cioè vera, vietando qualsiasi
informazione ingannevole (vedi sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
di San Gallo del 29 agosto 2012 n. B 2011/254
consid. 4.4). Invano l'insorgente censura una violazione della parità di
trattamento sostenendo che slogan simili sarebbero (stati) utilizzati anche sul
sito del Presidente dell'OMDCT (motto "sorrisi belli e sani" messo in
relazione alle terapie offerte; doc. H) e sulla piattaforma di TicinoHealth
(ove si parla di "eccellenza" delle cure offerte dalle cliniche da
lui gestite; cfr. doc. I). Lei non considera che, nel suo caso, non è tanto
l'espressione "sorrisi d'eccellenza"
in sé a destare qualche perplessità, quanto semmai la stessa messa in relazione
con le terapie offerte (odontoiatria e chirurgia orale) e le fotografie (sulla
cui oggettività, come detto, v'è più di un motivo di dubitare; cfr. DTF
139 II 173 consid. 2.3). A differenza degli altri casi citati dalla ricorrente,
è proprio questo connubio a
generare, agli occhi di un potenziale paziente ("aus Sicht der
potentiellen Kundschaft [Patienten]"), delle false aspettative,
ossia la promessa del sorriso d'eccellenza raffigurato nelle fotografie, quale
risultato delle cure offerte.
A giusta ragione le autorità inferiori hanno
pertanto ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione, oltre a non
limitarsi ad esporre dei fatti oggettivi e a non rispondere quindi ai bisogni
d'informazione del pubblico, risulti pure ingannevole. Sotto questo aspetto, la
censurata decisione merita piena tutela.
3.3. Offerta di una prima visita gratuita
Nel volantino distribuito a tutti i fuochi, sotto la scritta "NUOVA APERTURA!" ne appare un'altra che recita "Chiamaci
oggi stesso: 1° visita GRATUITA, portandomi con te!".
La ricorrente sostiene che con la promozione di una gratuità una tantum
in occasione dell'apertura dello studio si offre solo la possibilità di far
conoscere il nuovo operatore, nel pieno rispetto del bisogno del pubblico di
essere informato. Non può infatti sfuggire, sottolinea ancora, che la
gratuità di una prima visita non può per sua stessa natura includere alcun
intervento di cura ma si esaurisce al più in una consulenza, realizzando
perfettamente lo scopo della pubblicità in campo sanitario, nell'interesse
generale del pubblico. A torto, tuttavia.
Se lo scopo era quello di informare della nuova apertura e di presentarsi al
pubblico, come lei stessa afferma, allora sarebbe bastato fornire le sue
generalità e il suo indirizzo. Non è certo la proposta di una prima visita
gratuita a rispondere all'interesse della profilassi e dell'informazione o al
bisogno dell'utente di essere aiutato nella ricerca e nella scelta
dell'operatore sanitario che meglio risponde alle sue esigenze specifiche. Per
fare ciò, ella non avrebbe dovuto fare altro che esporre la propria
specializzazione come pure indicare le sue attività principali (cfr. messaggio FF 2005, 229 ad art. 40).
Ora, è vero che l'insorgente non sottostà al Codice deontologico emanato dalla
SSO il cui art. 24 vieta espressamente di pubblicizzare prestazioni gratuite. È
però altrettanto evidente che la norma in parola non fa altro che precisare e
concretizzare il dovere professionale di cui all'art. 40 lett. d LPMed, che
impone di praticare una pubblicità corrispondente all'interesse generale e non
invadente. La proposta di una prima visita gratuita non risponde come
detto al reale bisogno di informazione del pubblico a cui è destinata ("die
dem öffentlichen Bedürfnis entspricht"; cfr. STF 2C_259/2014 del 10
novembre 2014 consid. 2.3). Nella misura in cui ai pazienti viene richiesto di
chiamare "oggi stesso" portando con sé il volantino per poter fruire
di questa offerta, il messaggio pubblicitario è inoltre chiaramente invadente e
limita, per certi versi, la loro libertà decisionale. Questo Tribunale concorda
pertanto con le autorità inferiori laddove hanno ritenuto che la pubblicità
praticata nell'occasione dall'insorgente aveva quale unico scopo quello di
cercare di accaparrarsi il più velocemente possibile la clientela e come tale
perseguiva un intento puramente commerciale, ponendosi così in contrasto con
gli scopi della pubblicità in campo medico.
Nulla muta al riguardo
che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in occasione di un'intervista
televisiva rilasciata nell'ambito del servizio "Il Quotidiano" dal
titolo "La guerra dei denti", andato in onda nell'edizione del 2
marzo 2016, il capo dell'Ufficio della sanità avesse espressamente ammesso che
sconti e promozioni sono permessi nell'ambito dell'apertura di uno studio e che
tali affermazioni avrebbero indotto chiunque a considerare lecita un'iniziativa
come quella promossa da __________. A prescindere dal fatto che incriminata è
in concreto la promessa di una prestazione gratuita (e non già uno sconto o una
promozione), la circostanza per cui simili indicazioni sarebbero state date
posteriormente alla distribuzione dei volantini pubblicitari in questione,
permette di escludere che la ricorrente possa invocare con successo la
violazione del principio della buona fede (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con
rinvii; STA 52.2015.59 del 24 maggio 2017 consid. 4.2, 52.2013.277 del 6
novembre 2013 consid. 4.2; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg.,
639 con rinvii).
4. Accertata la
materialità dell'infrazione rimproverata alla ricorrente, occorre a questo
punto verificare l'entità della sanzione pronunciata nei suoi confronti.
4.1. L'art. 43 cpv. 1 LPMed dispone che in caso di violazione degli obblighi
professionali, l'autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:
a. un avvertimento;
b. un ammonimento;
c. una multa fino a 20'000 franchi;
d. un divieto di libero esercizio della
professione per sei anni al
massimo (divieto temporaneo);
e. un divieto definitivo di libero
esercizio della professione per
l'intero campo d'attività o per una parte di esso.
4.2. Alla luce di tutte le circostanze che contraddistinguono la
presente fattispecie, la multa di fr. 1'000.- inflitta dal DSS alla ricorrente per
la violazione degli obblighi professionali di cui si è detto sopra merita di
essere confermata. La sanzione così commisurata, si situa nella fascia
inferiore di quanto previsto dall'art. 43 cpv. 1 lett. c LPMed e, anche se
sommata a quella (di pari importo) pronunciata nei confronti del contitolare
dello studio per gli stessi fatti, risulta tutto sommato opportunamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio
della proporzionalità. La stessa tiene
infatti debitamente conto della natura dell'infrazione commessa, nonché del fatto
che, al momento della sua adozione, l'insorgente non aveva nessun precedente
sul piano disciplinare. Ininfluente è al riguardo e per l'esito della presente
controversia la circostanza secondo cui nei confronti di quest'ultima e del
marito sarebbero stati avviati in seguito ulteriori procedimenti
amministrativi, attualmente in fase di istruzione presso la CVSan, aventi
oggetto altre iniziative pubblicitarie ritenute lesive della legge.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata nella misura di fr. 1'000.-, è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera