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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 marzo 2017 (n. 992) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 1° dicembre 2016 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1958, ha
conseguito la licenza di condurre nel 1977.
Rappresentante di professione, nel 2014 è stato oggetto di un ammonimento per
un lieve eccesso di velocità (superamento di 26 km/h su un'autostrada laddove
vigeva un limite di 80 km/h).
B. a. Il 3 marzo 2015,
verso le ore 9.30, l'insorgente ha commesso una grave infrazione alle norme
della circolazione stradale, per avere, circolando sulla corsia di sinistra
dell'autostrada A2 in direzione nord, durante la manovra di rientro sulla
destra, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare
per tempo un autotreno che stava regolarmente circolando (a passo d'uomo, in colonna, sulla corsia di destra),
urtandolo violentemente da tergo e provocando ingenti danni. Da tale incidente
al ricorrente sono derivate gravi lesioni (politrauma), in particolare un
trauma cranico con grave danno encefalico frontale e altri traumi (toracico,
fratturativo della colonna cervico-dorsale e dell'arto superiore
destro).
b. A seguito di questo evento, con decisione
del 10 febbraio 2016, modificata il 25 febbraio successivo, la Sezione della
circolazione ha revocato a RI 1 la licenza di condurre per tre mesi (dal
22 febbraio al 21 maggio 2016).
C. a. Preso atto del certificato del 12 settembre 2016
in cui il Dr. med. __________ (__________)
evidenziava una stabilizzazione del danno cognitivo attentivo-mnestico
con conseguente scadimento della performance cognitiva globale e, per quanto
concerne la guida, consigliava l'effettuazione di sessioni con un maestro e una prova pratica (non potendo escludere
che sia preservata la sua attitudine alla guida), il 4 ottobre 2016 il Servizio
conducenti della Sezione della circolazione ha informato l'insorgente che si
rendeva necessaria un'ulteriore valutazione della sua idoneità, da svolgere a
cura della Dr. med. __________, medico del traffico SSML. Il ricorrente vi si è
quindi sottoposto.
b. L'11 dicembre 2016 la Dr. med. __________ ha rassegnato la sua valutazione medica, integrata da un rapporto di valutazione testistica (Vienna Test - traffico) del Centro di psicologia della SUPSI (psicologa __________), concludendo che l'interessato non è idoneo alla guida dei veicoli a motore del gruppo 1, non essendo soddisfatti i requisiti minimi medici richiesti dall'allegato 1 OAC (deficit neurocognitivo importante).
c. Preso atto di questo referto, con decisione del 1° dicembre 2016 la Sezione della circolazione ha revocato a tempo indeterminato con effetto immediato la licenza di condurre, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico steso dalla Dr. med. __________. La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. b, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 7 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Alla luce della perizia allestita dal medico del traffico (che ha ritenuto chiara e approfondita), il Governo ha in sostanza concluso che la misura di sicurezza disposta nei confronti del ricorrente fosse giustificata e appropriata.
E. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato unitamente alla risoluzione della Sezione della circolazione; in via subordinata, postula la
retrocessione degli atti a quest'ultima, affinché ordini una prova su strada
per valutare la sua idoneità alla
guida. In via preliminare, postula la concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
Fondandosi in particolare sulla valutazione del 20 aprile 2017 della
specialista in neurologia Dr. med. __________, e richiamando anche una
valutazione del 7 marzo 2017 dello psicologo __________ e del Dr. med. __________,
l'insorgente nega che i suoi deficit neuropsicologici siano di entità tale da
escludere a priori la sua attitudine a condurre un veicolo, soprattutto a
fronte delle sue passate esperienze di guida. La batteria di test
somministratagli (test di Vienna) non basterebbe per giungere ad opposta conclusione; non sarebbe adatta al suo
caso, né sarebbe stata svolta in un contesto medico. Ritiene al
contrario di essere perfettamente in grado di guidare, ciò che potrebbe
agevolmente essere dimostrato da una prova pratica su strada; al riguardo si
appoggia anche al citato certificato del 23 dicembre 2016 del Dr. med. __________,
nonché alle dichiarazioni, già prodotte dinanzi al Governo, del Dr. med. __________
e del suo medico curante (Dr. med. __________).
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari
osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
G. a. In fase d'istruttoria,
con decreto del 5 settembre 2017 il Tribunale ha disposto l'allestimento di una
perizia specialistica volta a chiarire se il ricorrente ha le attitudini
fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore
giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. b e 16d cpv. 1 lett. a LCStr, affidandone l'esecuzione al medico del traffico SSML Dr. med. __________,
in collaborazione con la Dr. med. __________ (assistente in medicina del
traffico), presso l'Istituto di medicina legale del Canton Grigioni.
A evasione di una richiesta dell'insorgente, tale decreto è stato completato il
6 ottobre 2017, chiedendo allo specialista di precisare se per accertare l'idoneità
debba essere disposto un esame pratico su strada, e meglio una corsa di
controllo accompagnata da un medico del traffico e un esperto della circolazione.
Il perito è stato inoltre invitato a informare il Tribunale sulla necessità,
per rispondere ai suddetti quesiti, di far capo all'intervento di ulteriori
specialisti, segnatamente in ambito di psicologia del traffico.
b. Con scritto del 14/21 dicembre 2017, dopo un primo esame degli atti, il Dr.
med. __________ ha segnalato tale esigenza, e meglio di far capo anche a una
perizia di psicologia del traffico. Con decreto dell'11 gennaio 2018, il
Tribunale - a complemento del referto già ordinato - ha quindi disposto l'allestimento
di una valutazione specialistica in tale ambito, finalizzata a rispondere ai
medesimi quesiti già posti, affidandone l'esecuzione alla Dr. phil. __________
(psicologa specialista in psicologia del traffico FSP).
H. a. Il 28 marzo 2018 la
Dr. phil. __________ ha rassegnato il proprio referto, concludendo che il
ricorrente non è idoneo alla guida di veicoli a motore sul piano cognitivo e
ritenendo non indicato effettuare una corsa di controllo. Alla medesima
conclusione è pervenuto il Dr. med. __________, in collaborazione con la Dr.
med. __________, con la perizia dell'8 maggio 2018. Di tali referti si dirà,
per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
b. Nel termine assegnato dal Tribunale, l'insorgente ha presentato le sue
osservazioni, contenenti alcune domande di delucidazione in punto alla
valutazione specialistica della Dr. phil. __________. Di questo scritto, come delle
relative risposte fornite dall'esperta in ambito di psicologia del traffico, si
riferirà, nella misura del necessario, più avanti.
La Sezione della circolazione e il Governo
sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del
provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze delle perizie specialistiche che il Tribunale ha ordinato pendente
causa, di cui si è detto in narrativa (consid. G e H).
2. 2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità
alla guida.
Qualora questa non sia più data, in particolare perché le attitudini fisiche e psichiche di una persona non le
consentono o non le consentono più di
guidare con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr), in
base all'art. 16d cpv. 2 lett. a LCStr, la licenza di condurre
deve essere revocata a tempo indeterminato. Sotto questa disposizione ricadono
tutti gli aspetti di natura medica e
psichica, che possono escludere l'idoneità alla guida. Poiché la revoca di
sicurezza comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,
l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e
chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95
consid. 3.4.1, 133 II 384 consid. 3.1, 129 II 82 consid. 2.2; STF
1C_7/2017 del 10 maggio 2017 consid. 3.2).
Per gli aspetti psicologici dell'idoneità alla guida, si fa capo generalmente alla nozione di attitudine
psicofisica. Al proposito, si tratta in particolare di stabilire se una persona
soffre di carenze a livello di
prestazioni cerebrali (deficit cognitivi in ambito di orientamento
visuale, concentrazione e attenzione, capacità di reazione e resistenza
nervosa) a tal punto che, con grande probabilità, una sua partecipazione al
traffico stradale in veste di conducente costituirebbe un onere eccessivo (cfr.
DTF 133 II 384 consid. 3.1; STF 1C_7/2017 citata consid. 3.2).
2.2. Il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 25 cpv. 3 lett. a LCStr,
ha emanato delle prescrizioni circa i requisiti minimi, fisici e psichici, per
i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi"
che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della
licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC). Secondo
questo allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016), il conducente
non deve segnatamente avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine
organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza,
l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un
altro disturbo cerebrale. Non deve inoltre
avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi del
comportamento aventi ripercussioni sulla guida (cfr. allegato 1 cifra 5; cfr.
anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
7 ad art. 25; Cédric Mizel, Droit
et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 54
seg.).
3. 3.1. In
concreto, come accennato in narrativa, il ricorrente è stato vittima del grave
incidente stradale avvenuto il 3 marzo 2015, da cui gli è derivato un politrauma (in particolare un trauma cranico con
grave danno encefalico frontale). Per tale ragione è stato sottoposto a
trattamenti riabilitativi, anche di tipo neuropsicologico, su un periodo di
circa un anno (poi interrotto per mancanza di ulteriori progressi e
demotivazione dell'interessato). La successiva valutazione neuropsicologica di
decorso presso la __________ evidenziava la persistenza di deficit cognitivi,
rimasti globalmente stabili rispetto al precedente esame, nei domini della
memoria verbale, delle funzioni esecutive e dell'attenzione selettiva; per la
guida, i medici consigliavano nondimeno l'effettuazione di sessioni di guida
con un maestro e lo svolgimento di un esame pratico di guida (cfr. citato certificato
medico del 12 settembre 2016 Dr. med. __________; cfr. inoltre, riassunto "esami
complementari rilevanti alla valutazione neuropsicologica" nel certificato
del 7 marzo 2017 del Dr. med. __________ e psicologo __________, pag. 3).
3.2. La Sezione della circolazione ha raccolto la perizia medica della Dr. med.
__________ dell'11 novembre 2016, integrata da una valutazione testistica
eseguita dal Centro di psicologia della SUPSI (psicologa __________). Tale
referto ha concluso che il ricorrente non è idoneo alla guida, rilevando in
particolare come tutti i valori della batteria testistica (DRIVEPLS del Vienna
Test System) a cui l'interessato si era sottoposto - ad eccezione della
variabile velocità di reazione (nel test capacità di reazione semplice) - erano
risultati al di sotto della media (nella media, invece, i risultati dei test
della memoria e della coordinazione visuomotoria, cfr. perizia citata e
allegato rapporto di valutazione testistica del Centro SUPSI). Il medico del
traffico non ha invece dato particolare peso al parere favorevole del medico curante
interpellato (Dr. __________); non risulta invece che siano stati contattati
altri specialisti (quali i neurologi e neuropsicologici della __________ che
avevano seguito il percorso riabilitativo del ricorrente).
3.3. L'insorgente contesta diffusamente la predetta perizia, appoggiandosi in
particolare alla valutazione del 20 aprile 2017 della Dr. med. __________,
specialista in neurologia. Quest'ultima, dopo aver ricordato che alla sua prima
valutazione non aveva riscontrato limitazioni fisiche dell'interessato sul
piano neurologico per la ripresa alla guida, afferma che i lievi/medi deficit
neuropsicologici di cui egli soffre - ancorché rimasti sostanzialmente stabili
(come attestato dal recente certificato del 7 marzo 2017 del Dr. med. __________
e dello psicologo __________) - non sono tali da escludere a priori la sua
attitudine alla guida, e ciò vista anche la sua lunga esperienza di conducente.
Dopo aver criticato come la valutazione della Dr. med. __________ si fondi, a
torto, solo sul test di Vienna somministrato in un contesto non medico, allineandosi
ai colleghi della __________ (supra, consid. 3.1), ritiene pertanto che
per stabilire l'idoneità dell'interessato sia sufficiente procedere con un test
pratico di guida su strada. Il medico curante ha dal canto suo dichiarato che
il ricorrente sarebbe senz'altro in grado di guidare (cfr. certificato Dr. med.
__________ del 29 novembre 2016), mentre il suo psichiatra (Dr. med. __________
lo ritiene di fondamentale importanza per il mantenimento del suo equilibrio
psichico (cfr. certificato del 23 dicembre 2016).
3.4. A fronte di queste diverse prese di posizione e un quadro che lasciava
spazio a dubbi, il Tribunale - come indicato in narrativa (consid. G) - ha
disposto una perizia di medicina del traffico, completata con un referto
specialistico di psicologia del traffico, volti a chiarire (1) se l'insorgente
possiede le attitudini fisiche e psichiche
per guidare con sicurezza, rispettivamente (2) a stabilire se, per
accertare l'idoneità, debba essere disposto un esame pratico su strada (e
meglio una corsa di controllo accompagnata da un medico del traffico e un
esperto della circolazione). Le perizie sono state affidate al Dr. med. __________
(medico del traffico SSML), in collaborazione con la Dr. med. __________,
rispettivamente alla Dr. phil. __________ (psicologa specialista in psicologia
del traffico FSP e membro della Società svizzera di psicologia della
circolazione, VfV; cfr. citati decreti del 5 settembre 2017, 6 ottobre 2017 e
11 gennaio 2018).
Nel suo referto del 28
marzo 2018 - basato sulla lettura e l'analisi dell'intero
incarto messogli a disposizione e delle valutazioni specialistiche sin qui
esperite, come pure sugli esiti di un'investigazione specifica effettuata
sull'interessato il 16 marzo 2018 (comprensiva di un'osservazione del
comportamento, di un'intervista esplorativa e di una valutazione testistica
[Vienna Test DRIVESTA e Corporal Plus]) - la Dr. phil. __________ è
giunta alla conclusione che (1) il ricorrente non è attualmente idoneo alla
guida sul piano cognitivo e (2) che, considerate le circostanze, in particolare
la gravità e consistenza dei deficit cognitivi rilevati, non è appropriato effettuare
una corsa di controllo su strada. L'indicazione di una prova pratica, ha
aggiunto, sussiste solo se i deficit sono leggeri/medi, verificando un'eventuale
possibilità di compensazione. Se i deficit sono gravi, in particolare se
rilevati indipendentemente in diverse valutazioni e usando metodi diversi, l'effettuazione
di una prova pratica non è indicata.
A identica conclusione è pervenuto il Dr. med. __________ con la Dr. med. __________
nel referto dell'8 maggio 2018. Fondandosi su un'indagine completa di medicina
del traffico (comprensiva tra l'altro di un esame clinico, di brevi test
neuropsicologici, oltre che di una sintesi delle valutazioni mediche agli atti
e della citata perizia della Dr. phil. __________), la perizia in questione ha
a sua volta negato l'idoneità alla guida del ricorrente a fronte dei deficit
neuropsicologici emersi. Inoltre, ha parimenti ritenuto inappropriato procedere
a un esame pratico o a una corsa di controllo accompagnata (riservata ai soli
casi, qui non dati, in cui gli esami sono al limite; cfr. perizia, pag. 8
seg.).
3.5. Ora, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni di
queste due perizie specialistiche, che risultano concludenti, compiutamente
motivate e scevre di contraddizioni, e quindi pienamente convincenti (cfr. DTF
133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 3.1 e
rimandi; inoltre Mizel, op. cit.,
pag. 150). Tanto più che la psicologa specialista in psicologia del traffico,
con scritto dell'11 luglio 2018, ha risposto in modo puntuale e persuasivo anche
a tutte le domande e/o obbiezioni sollevate dal ricorrente in sede di osservazioni
del 25 giugno 2018. L'esperta ha in particolare spiegato come le funzioni
intellettive intatte dell'interessato non contraddicono affatto i deficit
riscontrati nelle altre facoltà mentali valutate (da cui sono, non solo anatomicamente, ma anche
funzionalmente distinte, cfr. risposta quesito 1.1; cfr. pure al riguardo Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina
Menn, in: Manfred Dähler/
René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, §9 n. 73 segg.). Negata puntualmente la
possibilità di un'ansia d'esame al momento della perizia (cfr. risposta
al quesito 1.2), la Dr. phil. __________ ha inoltre ben illustrato come il ricorrente,
in sette degli otto test somministrati (Vienna Test System e Corporal Plus), abbia raggiunto risultati
ampiamente inferiori alla media (con ranghi percentili inferiori a 16), ciò che
è indice di problemi cognitivi gravi e non solo leggeri/medi (cfr. risposta
quesito 1.3., nonché perizia, pag. 5 seg., da cui emerge in particolare come l'interessato
abbia mostrato notevoli deficit nei test inerenti la concentrazione e
attenzione selettiva, la capacità di reazione, l'acquisizione di una visione d'insieme,
la memoria visiva e l'orientamento). Risultati, questi, se non analoghi, comunque
non migliori di quelli emersi nella valutazione testistica effettuata presso il
Centro di psicologia della SUPSI, che ha integrato la perizia della Dr. med. __________
(cfr. il relativo rapporto). Sta di fatto che il ricorrente presenta un'accumulazione
di deficit cognitivi che, come precisato dalla Dr. phil. __________, aggravano
pure ulteriormente le sue difficoltà nelle singole funzioni e precludono la
possibilità di una compensazione (cfr. risposta quesito 1.3). Inoltre, i
risultati conseguiti nella perizia disposta dal Tribunale - che non sono all'evidenza
solo riconducibili ai risultati dei test del Vienna Test System (cfr. anche
risposta al quesito 1.5) - non si pongono alla fin fine neppure in contrasto
con le precedenti valutazioni mediche a cui si richiama il ricorrente. Così
come indicato dalla Dr. phil. __________, gli esiti della sua analisi risultano
anzitutto in sintonia con le carenze rilevate dallo psicologo __________ in occasione
della valutazione del 7 marzo 2017 (cfr. certificato citato, pag. 4), a sua volta
sovrapponibile al quadro emerso nei precedenti esami neuropsicologici (cfr.
risposta quesito 1.4). Il referto della Dr. med. __________, specialista in
neurologia, va invece relativizzato, nella misura in cui la sua valutazione di
campo attiene ad aspetti propriamente medico-neurologici e, pertanto, complementari
ma distinti da quelli su cui si basa l'esame dell'idoneità cognitiva alla guida
(cfr. risposta quesito 1.4). Altrettanto corretto, infine, è che a fronte di un
quadro che attesta chiaramente una situazione di gravi carenze cerebrali, non
sussistono le indicazioni per una corsa di controllo accompagnata da un medico
e un esperto della circolazione, riservata ai
soli casi in cui permangono ancora dei dubbi sul risultato dell'esame (cfr. art.
5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC; cfr. pure Rolf Seeger, Die ärtzlich begleitete Kontrollfahrt, in: Handbuch der
verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen
Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 91; risposta quesito
1.6).
Così stando le cose, ben si comprende come tutte le obbiezioni avanzate
dall'insorgente, sia in sede di ricorso sia nelle successive osservazioni ai
referti giudiziari, siano inevitabilmente destinate a cadere nel vuoto. Tant'è
che anch'egli, per finire, non ha nemmeno più replicato alle puntuali risposte
fornite dalla specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. suo scritto del
4 settembre 2018).
3.6. Ne discende che questo Tribunale non può quindi che confermare la
legittimità della revoca di sicurezza a tempo indeterminato decisa dalla
Sezione della circolazione.
Parimenti da confermare è la condizione per la riammissione alla guida, che
potrà quindi avvenire solo sulla base di una nuova perizia di medicina del
traffico attestante l'idoneità alla guida del ricorrente.
Va da sé che tale referto ben difficilmente potrà prescindere dall'essere integrato
da un esame da parte di uno psicologo specialista in psicologia del
traffico FSP, che comprovi un sensibile e
durevole miglioramento delle carenze neuropsicologiche riscontrate (cfr. in tal
senso perizia del Dr. med. __________ dell'8 maggio 2018, pag. 8). Ciò
che, secondo le previsioni dell'esperto, richiederà un orizzonte temporale
minimo del 2020 e non potrà con tutta probabilità avvenire senza un adeguato "training"
neurocognitivo (neurokognitives Training; cfr. perizia citata, pag. 8).
4. 4.1. Sulla
scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.
4.3. La tassa di giustizia, al pari delle spese peritali (fr. 3'658.40), sono poste
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dato l'esito, non vengono assegnate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo di fr. 1'500.- già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, è posta a carico del ricorrente, al quale sono inoltre addebitati gli oneri peritali (fr. 3'658.40).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera