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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 marzo 2017 (n. 1083) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 con cui il Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il sequestro del suo bestiame e le ha impartito un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 gestiva nel Comune di __________ un'azienda agricola per lo più dedita all'allevamento bovino, la quale, nel corso degli anni, è stata oggetto di svariati controlli da parte dell'UVC.
Il 10 maggio 2016 è
stato esperito un ulteriore controllo in occasione del quale sono state
riscontrate delle gravi lacune a livello strutturale e di gestione degli
animali.
Il 2 giugno 2016 l'UVC ha poi ordinato il sequestro della carcassa di una
bovina morta presso la suddetta azienda e ne ha ordinato l'autopsia presso
l'istituto di patologia veterinaria dell'Università di Zurigo.
B. Preso atto delle
risultanze della suddetta ispezione, il 6 giugno 2016 l'UVC ha ordinato, quale
misura urgente a tutela del benessere del bestiame, il sequestro entro il 10
giugno 2016 dei bovini con un "body condition score" (BCS) inferiore
a 2.0, l'allontanamento entro il 30 giugno 2016 di tutti gli animali restanti e
ha disposto il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato una
volta scaduto quest'ultimo termine.
Rilevando una situazione peggiore rispetto al 10 maggio precedente e avendo
ricevuto telefonicamente informazioni preliminari sull'autopsia della bovina
morta in azienda (marca auricolare CH __________), l'8 giugno 2016 l'UVC ha
proceduto al sequestro immediato di tutti i bovini presenti presso l'azienda
agricola di RI 1. Il provvedimento è stato formalizzato mediante decisione del
giorno successivo.
Il 17 giugno seguente, l'UVC ha quindi trasmesso
a RI 1, tramite il suo patrocinatore, il rapporto del 15 giugno 2016 allestito
dalla clinica buiatrica dell'Università di Zurigo riguardo allo stato di salute
dei 73 bovini sequestrati l'8 giugno 2016 e il rapporto autoptico di
medesima data dell'Istituto di patologia veterinaria dell'Università di Zurigo concernente
la bovina morta a inizio giugno 2016, prospettandole la confisca degli animali
sequestrati e la vendita degli stessi. Preso atto delle osservazioni presentate
in proposito dall'interessata, con decisione del 24 giugno 2016 l'UVC ha pronunciato
nei suoi confronti il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo
indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati e le ha fissato
un termine di 15 giorni per procedere alla
loro vendita o cessione, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale. Tale
decisione è rimasta incontestata.
C. Con giudizio del 14
marzo 2017 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi inoltrati da RI 1
avverso le decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 dell'UVC. L'Esecutivo cantonale
ha anzitutto rilevato che il sequestro di
tutti gli animali presenti in azienda, stabilito con decisione del 9
giugno 2016 che aveva sostituito il sequestro parziale del 6 giugno 2016, era
stato a sua volta superato dalla misura di confisca adottata con risoluzione
del 24 giugno 2016. Essendo quest'ultima risoluzione cresciuta in giudicato, il
Governo ha ritenuto che nella misura in cui era diretto contro il sequestro
degli animali, il ricorso era divenuto privo d'oggetto. Esso ha invece
confermato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato
pronunciato dall'UVC, ritenendone date le condizioni previste dalla legge. Ha
poi ritenuto conforme alla legislazione federale e cantonale l'assunzione da
parte dell'insorgente delle spese derivanti dal sequestro e dei costi del
controllo del 10 maggio 2016.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta
il divieto di tenere animali da reddito a tempo indeterminato impartitole e
rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito del
ricorso per quanto concerne il sequestro della sua mandria. Sostiene che quest'ultimo
abbia apprezzato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta e
incompleta, abbia violato il diritto omettendo di applicarlo e sia incorso in un
abuso e in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Ritiene poi che la
risoluzione governativa sia carente nella motivazione e contesta che le siano
state addebitate le spese d'esecuzione del sequestro e i costi di controllo.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica
conclusione pervengono l'UVC e il Municipio di __________ con argomentazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di
replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi
riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
G. Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 25 luglio 2019 la ricorrente ha versato agli atti la sentenza della Pretura penale del 14 luglio 2017 e la sentenza della Corte di appello e revisione penale (CARP) del 1° giugno 2018 che la concernono. Essa segnala inoltre di aver inoltrato il 1° luglio 2019 denuncia penale contro l'UVC, segnatamente nei confronti di due funzionari dello stesso.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio
1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 9
cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68
cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, integrati
dalle sentenze della Pretura penale 81.2017.100 del 14 luglio 2017 e della
Corte di appello e revisione penale (CARP)
17.2017.233 del 1° giugno 2018 trasmesse dalla ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è per contro
necessario procedere con il sopralluogo proposto, invero genericamente, dal Municipio
di __________ visto che l'oggetto
della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali
per cui la prova richiamata sarebbe del tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il
giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2. 2.1. L'insorgente censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di
parte. In particolare rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai
suoi doveri di motivazione per non avere indicato quali sarebbero i fatti che
ha ritenuto giuridicamente rilevanti e che ha considerato comprovati ai fini
del proprio giudizio, come pure di non essersi espresso su tutte le
contestazioni che essa aveva sollevato. A suo dire il Governo si sarebbe
limitato a richiamare in modo del tutto generico i fatti sui quali ha fondato
il proprio giudizio facendo riferimento a delle precedenti decisioni non più attuali
né pertinenti con la fattispecie.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto
all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione
e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in
questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio
e delle eventuali possibilità di impugnazione
dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid.
2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta
implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF
2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF
2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2
febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è
inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti
gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole
allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare
invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1,
136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile
2013 consid. 2.2; Scolari, op.
cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art.
26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto detti requisiti minimi di motivazione sono stati senz'altro
soddisfatti dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha infatti esposto in maniera
sufficientemente chiara i fatti e le ragioni poste alla base del suo giudizio. Prova
ne è che nel suo gravame, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale
che all'epoca la patrocinava, la ricorrente è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera
precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente
compreso la portata. In sostanza il Governo ha ritenuto che a fronte dei
numerosi controlli con esito negativo effettuati dall'UVC nel corso
degli anni, delle svariate decisioni adottate da quest'ultima autorità per
cercare di ripristinare una situazione di legalità e della copiosa documentazione
fotografica agli atti sussistessero sufficienti elementi per concludere che l'insorgente
non è in grado di allevare animali da
reddito. La decisione impugnata risponde inoltre a tutte le principali censure che
erano state sollevate dalla ricorrente, ragione per la quale non si intravedono
affatto gli estremi per ritenere che la precedente autorità di giudizio sia incorsa in un diniego di giustizia.
3. 3.1. Giusta l'art. 4 LPAn chi
si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella
misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro
benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente
dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in
altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o
affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve
nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di
movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un
ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione
degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere
tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o
nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova
in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di
luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e
defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali
che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della
specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv.
2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze
acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono
alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente
e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché
ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter
soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche
della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve
controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il
benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente
i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o
prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5
cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore
di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano
portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del
loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono
essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti
veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in
modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo
tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di
detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli,
unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola
d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola
d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).
3.2. Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo
determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la
commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è
stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente
legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni
dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il
divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2
LPAn).
In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità
cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione
dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).
4. 4.1. L'insorgente contesta
il divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato pronunciato nei suoi
confronti dall'UVC. Sostiene in particolare che il provvedimento trarrebbe
spunto da un decreto d'accusa del 17 febbraio 2017 non ancora definitivo e su delle
decisioni dell'UVC concernenti il dimensionamento della stalla non più attuali.
Rimprovera poi alla precedente istanza di giudizio di non avere rilevato che i
rapporti autoptici sui bovini deceduti e la perizia sul bestiame sequestrato - per
altro eseguiti senza alcun contraddittorio - sarebbero in contrasto con i
rapporti allestiti dall'UVC in occasione del controllo eseguito il 10 maggio
2016 e con le decisioni poi adottate da quest'ultima autorità.
4.2. Come rilevato dal Consiglio di Stato, l'azienda agricola della ricorrente è
stata oggetto di numerosi controlli e svariate decisione da parte dell'UVC
sostanzialmente volte a cercare di ripristinare un'adeguata gestione degli animali
da essa detenuti al fine di garantire loro il ricovero, le cure e il foraggiamento
necessari al loro corretto sostentamento e benessere.
A questo proposito occorre rammentare che già con decisione del 5 marzo 2010, passata
in giudicato (cfr. giudizio del 15 settembre 2010 ] del Consiglio di Stato di
cui al doc. 74), l'UVC aveva ordinato a RI 1 di migliorare sia dal profilo qualitativo
sia da quello quantitativo il foraggiamento dei suoi capi, di mettere a loro disposizione
una zona di riposo sempre asciutta e pulita, di migliorare la pulizia e la cura
delle bestie (segnatamente la cura degli unghioni dei bovini), di migliorare la
loro custodia riducendo il numero dei capi per adeguarsi alla capacità della
stalla, di sistemare il sedime (tra cui le corsie di transito e i vari
passaggi) ripulendolo dal letame e dai liquami (segnatamente mantenendo in
funzione l'impianto di evacuazione del letame) e asportando i materiali
pericolosi ivi depositati.
Il 6 dicembre 2010 la medesima autorità aveva
poi imposto all'insorgente la messa in atto di ulteriori misure al fine di
garantire la corretta tenuta dei suoi animali, limitandone il numero in
funzione della capacità della stalla. Decisione, questa, che era stata in gran
parte confermata dalle istanze di ricorso adite dall'interessata (cfr. risoluzione
del Consiglio di Stato del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato [doc. 97] e
STA 52.2011.586 del 6 maggio 2013).
In occasione del controllo avvenuto il 10 maggio 2016, nonostante che lo stesso
fosse stato preannunciato all'insorgente (cfr. lettera dell'UVC al
patrocinatore della ricorrente del 9 maggio 2016 trasmesso via fax di cui al doc.
1), l'UVC si è trovato ancora una volta confrontato con le medesime
problematiche già riscontrate in passato. Come risulta dai relativi rapporti di
controllo (in particolare rapporto n. 4537/6210 di cui al doc. F e check list
del 10 maggio 2016 di cui al doc. 134, quest'ultimo documento controfirmato
dall'insorgente il giorno del controllo), il bestiame era ancora in netto sovrannumero
(75 bovini laddove esso avrebbe dovuto essere ricondotto a 20 mucche, 5 manze,
5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni, cfr. STA 52.2011.586 del 6 maggio
2013; art. 3 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2 OPAn), la maggioranza dei bovini mostrava
una condizione fisica carente (eccessiva magrezza; art. 6 cpv. 1 LPAn, art. 3
cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn), il foraggio presente nelle mangiatoie o
comunque a disposizione degli animali era insufficiente (art. 4 cpv. 1 OPAn),
il bestiame risultava particolarmente sporco e con gli unghioni non curati a
regola d'arte (art. 5 cpv. 2, 3 e 4 OPAn), il sedime esterno presentava una
profonda coltre di fango e di feci e vi erano depositati materiali edili e
altri oggetti pericolosi per gli animali (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a
e b e cpv. 3 OPAn), i pavimenti della corsia di foraggiamento erano sdrucciolevoli
ed eccessivamente imbrattati di feci a causa di una pulizia manuale
insufficiente o del non funzionamento del sistema di evacuazione del letame
(art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1) e da ultimo i posti di riposo erano
manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini, pur tenuto conto del
riparo esterno (tettoia), già presente da almeno ottobre 2011 (cfr. doc. 114),
chiusa su di un lato con un telo agganciato solo parzialmente (cfr.
documentazione fotografica di cui al doc. 111; art. 7 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2
OPAn).
La situazione riscontrata dall'autorità dipartimentale l'8 giugno seguente era addirittura
peggiore. Gli animali, sempre molto magri e sporchi, presentavano anche delle
zoppie. Inoltre nel frattempo ai primi di giugno era morta una bovina (marca
auricolare n. __________).
4.3. Ora, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, gli accertamenti
eseguiti il 10 maggio 2016 dall'UVC trovano puntuale riscontro nella
documentazione fotografica agli atti (cfr. doc. 111 e 118) e sono confortati dalle
risultanze dell'analisi clinica eseguita il 13 giugno 2016 sui 73 bovini
sequestrati (cfr. doc. 13), nonché dai rapporti autoptici eseguiti su tre
animali deceduti nei mesi di giugno-luglio del 2016 (cfr. doc. 12, 124 e 131).
Per quanto concerne in particolare il citato esame clinico del 13 giugno 2016
(cfr. doc. 13), si deve considerare che il medesimo è avvenuto dopo quattro
giorni di foraggiamento ottimale e dopo aver tenuto gli animali su lettiera
profonda (cfr. ad 1 e 2 a pag. 2 della perizia), fatti, questi, che,
contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, hanno sì parzialmente falsato il
risultato della perizia, ma esclusivamente a suo favore. Malgrado ciò il quadro
che ne emerge è alquanto inquietante: quasi un terzo dei bovini presentava un
BCS pari o inferiore a 2.5 (di cui dieci con un BCS inferiore a 2.0) ciò che
permette di concludere che effettivamente molti di essi erano eccessivamente magri
causa malnutrizione. Non per nulla dal giorno del sequestro al 13 giugno 2016,
visto il loro stato di magrezza, non è nemmeno stato necessario mungere le
mucche, le quali comunque non denotavano alcun segno di mastite (cfr. ad 3 a
pag. 2 della perizia). Ma vi è di più. Dal medesimo rapporto peritale risulta pure
che ben tredici bovini presentavano zoppie: tre di essi nemmeno riuscivano ad
alzarsi e uno mostrava una grave malformazione all'arto posteriore destro.
Per quanto attiene poi all'autopsia sull'animale morto ai primi di giugno del 2016,
ed eseguita il 3 giugno seguente (cfr. doc. 12), la stessa indica chiaramente come
tale decesso fosse avvenuto per carenza di cibo ("Aufgrund der
fehlenden oder stark reduzierten Fettdepots im Bereich des Herzkranzfettes,
perirenal, subkutan und viszeral sowie anhand der serösen Atrophie des Knochernmarkes
wird die Abmagerung als Kachexie eingestuft und gilt somit als Todesursache";
cfr. diagnosi e commenti a pag. 4 della perizia), riconducibile ad un
insufficiente foraggiamento che durava da settimane, se non addirittura da mesi
(cfr. in particolare commento a pag. 4, penultimo paragrafo ultima frase, della
perizia). È stato invece escluso che la morte fosse da ricondurre ad altre
patologie (quesito esplicitamente posto al perito da parte dell'UVC; cfr. pag.
1 della perizia) o alla presenza di parassiti. La tesi della ricorrente,
secondo cui si sarebbe trattato di un caso di "meteorismo acuto" si
fonda sulla valutazione fatta da un veterinario che nemmeno aveva visto
l'animale e non permette affatto di confutare le risultanze dell'autopsia che,
indipendentemente dalle informazioni preliminari date dall'UVC al perito ("Vorbericht"),
si basano sugli esami eseguiti direttamente sulla carcassa dell'animale dal
patologo veterinario e da quest'ultimo puntualmente documentati.
I due ulteriori esami autoptici agli atti non
fanno altro che corroborare il raccapricciante quadro appena descritto (cfr.
doc. 124 e 131). La perizia autoptica sulla bovina eutanasiata il 15
giugno 2016 (marca auricolare n. __________) rileva una ferita non visibile
dall'esterno avvenuta un paio di giorni prima della morte (e non durante il
trasporto), derivante verosimilmente da una cornata inferta da un altro
animale. Nonostante questo bovino fosse stato giudicato il 13 giugno 2016 con
un BCS di 2.75, il patologo veterinario ha rilevato uno stato di grave
malnutrizione (cfr. commenti a pag. 4 della
perizia). Pure il rapporto autoptico sulla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016
(marca auricolare _______) attesta il suo stato di cachessia, nonché la
mancata prestazione di adeguate cure da parte della ricorrente per una vecchia
frattura della falange terminale e per delle forme di pododermatite asettica
(cfr. diagnosi e commento del patologo di cui a pag. 7 e 8 della perizia).
Le doglianze sollevate dall'insorgente in merito all'indipendenza dei periti e
alle modalità di esecuzione dei predetti esami sono inconferenti se non
addirittura temerarie. A questo proposito giova infatti rilevare che, sebbene
invitata ad esprimersi sui suddetti rapporti peritali, RI 1 non ha presentato alcuna
osservazione al riguardo, non ha eccepito alcunché in relazione ai periti
scelti dall'UVC, né ha rilevato la necessità di porre loro dei quesiti
aggiuntivi. Circostanza, questa, che fa apparire ora le sue critiche
chiaramente pretestuose e lesive del principio della buona fede.
4.4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti
elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace
di tenere o allevare animali. Non giova a quest'ultima appellarsi ai rapporti allestiti
da __________ dal 2011 al 2013, i quali ad ogni modo non permettono di
confutare quanto accertato e documentato dall'autorità di prime cure.
Il divieto pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente
e risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità. Viste le
gravissime e reiterate inadempienze in cui è incorsa la ricorrente nella
gestione della sua azienda agricola, il provvedimento adottato si rivela
assolutamente necessario per ristabilire una situazione conforme al diritto e
per prevenire ulteriori inutili sofferenze ad altri animali.
4.5. Si deve inoltre considerare che con sentenza della CARP del 1° giugno
2018 (confermata dal Tribunale federale con ultimo grado di giudizio, sentenza del
22 ottobre 2018 pubblicata), RI 1 è stata condannata ad una pena di 60 aliquote
giornaliere di fr. 30.- ciascuna e al pagamento di una multa di fr. 360.- per
maltrattamento di animali per avere omesso di foraggiare adeguatamente otto
bovini, per aver tenuto il bestiame in sovrannumero rispetto alle capacità
della stalla, rispettivamente in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli,
nonché di fornire le necessarie cure alla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016. La
questione di sapere se a fronte di questa circostanza siano in specie date
anche le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 1 lett. a LPAn, è questione che può
rimanere qui indecisa in quanto irrilevante per l'esito della presente causa,
dal momento che essa, come detto sopra, adempie ampiamente le condizioni di cui
alla lett. b. di tale norma. In questo senso cadono le varie censure, comunque
infondate, che RI 1 ha sollevato in merito al fatto che il Consiglio di Stato abbia
fatto riferimento nel suo giudizio al decreto d'accusa emanato nei suoi
confronti il 17 febbraio 2017, malgrado lo stesso non fosse ancora passato in
giudicato.
5. 5.1. La ricorrente si duole
anche del fatto che il Governo avrebbe omesso di rilevare le irregolarità
commesse dall'autorità dipartimentale in occasione dei vari controlli eseguiti
rispetto a quanto stabilito dalle direttive tecniche concernenti i controlli
ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene
nella produzione primaria animale, igiene del latte, dei medicamenti
veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione
animale dei pesci) aggiornate al 1° gennaio 2016 (in seguito: direttive
tecniche), emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e
veterinaria (USAV).
5.2. Anche questa censura è destituita di fondamento. Innanzitutto occorre
rilevare che in risposta ad una precisa richiesta dell'insorgente, con scritto
del 9 agosto 2017 lo stesso USAV ha ritenuto, dopo esame dell'incarto, che
l'UVC avesse agito conformemente alla legislazione in vigore (cfr. doc. 147),
escludendo così qualsiasi irregolarità nell'esecuzione dei vari controlli
effettuati. In ogni caso non si deve dimenticare che le ordinanze amministrative, quali sono le direttive, non
costituiscono delle norme giuridiche vincolanti per il giudice, ma servono sostanzialmente a precisare il
contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di
assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati da parte
delle autorità. Per questa
ragione, quand'anche l'UVC avesse disatteso in occasione del suo controllo del
10 maggio 2016 le suddette direttive, ciò non permetterebbe ancora di
concludere che quanto accertato in quell'occasione
non possa in alcun modo essere utilizzato in questa sede quale prova delle
gravi omissioni in cui è incorsa la ricorrente nella tenuta dei suoi animali da
reddito.
6. 6.1.
La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito
del ricorso per quanto concerne la contestazione riferita al sequestro della
sua mandria. Ritiene che da tale misura siano scaturite importanti conseguenze,
che non sarebbero state superate in seguito dalla decisione di confisca, in
particolare in merito ai costi di trasporto e di ricovero dei bovini.
6.2. Come esposto sopra (consid. 3), al
fine di proteggere gli animali in modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art.
7 LALPAn obbligano l'autorità ad
intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti. A
tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare
e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità
è inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione,
dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve comunque
intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento
si impone già quando esistono fondati
sospetti di maltrattamento (per degli esempi riferiti alla legislazione in
vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414
del 31 maggio 2006 consid. 2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; Antoine F. Goetschel, Kommentar zum
eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2
seg.). I disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di
sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole
di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame
attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli
definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un
potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare
per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA
52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2). Con la risoluzione del 24 giugno
2016, in considerazione della situazione concreta e in particolare del divieto
di tenere animali a tempo indeterminato, l'UVC ha appunto ordinato la vendita
del bestiame, avvenuta poi nel 2017. Tale decisione, rimasta inimpugnata, ha in
effetti sostituito quella, meno incisiva, del sequestro cautelativo. A giusto
titolo pertanto, l'autorità precedente ha rilevato che il ricorso,
relativamente alla misura di sequestro, era divenuto privo d'oggetto; ha per
contro affrontato la censura riferita all'assunzione dei costi di esecuzione
del sequestro (consid. 6 del giudizio impugnato), argomento riproposto anche in
questa sede e che deve essere recisamente respinto. L'art. 24 cpv. 1
LPAn prevede infatti espressamente che le spese del sequestro e del
collocamento di animali vengano poste a carico del detentore. L'art. 219 OPAn e
l'art. 10 LALPAn prevedono la riscossione di emolumenti da parte dell'autorità
cantonale, l'allegato 1 del decreto esecutivo concernente le tariffe applicate
dall'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito decreto; RL 813.660)
stabilisce le tariffe per le prestazioni applicabili ai vari settori di
attività dell'UVC (art. 1 cpv. 2 del decreto). Il fatto dunque che le suddette
spese siano state addebitate alla ricorrente risulta del tutto corretto.
7. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta
a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili al Municipio di __________ come da esso richiesto, non essendosi avvalso del patrocinio di un
legale per la stesura degli allegati di causa, i quali d'altronde non si
confrontano in dettaglio con le censure ricorsuali (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera