Incarto n.
52.2017.255

 

Lugano

1 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Marco Lucchini

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 8 maggio 2017 della

 

 

 

RI 1 

patrocinata da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 marzo 2017 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia che impartisce all'insorgente un termine scadente il 28 aprile 2017 per ripristinare una situazione conforme alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11);

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. La RI 1 gestisce in via __________ a __________ una stazione di benzina con annesso negozio e snack bar, oltre ad un servizio di soccorso stradale/garage.

 

                                         b. Con scritto 7 novembre 2016, l'UIL ha comunicato alla RI 1 che, nell'ambito del controllo esperito il 21 settembre 2016 relativo al periodo lavorativo 1° gennaio - 31 agosto 2016, in seno all'azienda - soggetta alle disposizioni speciali indicate all'art. 26 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 2; RS 822.112) - erano state riscontrate delle infrazioni, in particolare per quanto concerne il tempo di riposo del personale del negozio.

 

                                         c. Chiamata a pronunciarsi in merito, la RI 1 ha tra l'altro preteso che alla stazione di servizio, la cui attività principale sarebbe la ristorazione, si applicasse piuttosto il regime speciale istituito dall'art. 23 OLL 2 per gli alberghi, i ristoranti e i caffè.

 

                                         d. Il 2 febbraio 2017 la RI 1 è stata oggetto di un richiamo da parte dell'UIL, secondo cui invece l'interessata non sottostarebbe a quest'ultima norma, bensì all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2, essendo sia il negozio che lo snack bar strettamente correlati al servizio erogato dalla stazione di benzina. Ha quindi fissato all'azienda un termine scadente il 1° marzo 2017 per ripristinare una situazione conforme al diritto.

 

                                         e. Nella sua nuova presa di posizione, la RI 1 ha evidenziato come la maggior parte delle dipendenti fosse occupata prevalentemente nel bar e nella cucina, chiedendo che almeno per loro venisse accertata l'applicabilità del regime speciale dell'art. 23 OLL 2. In caso contrario, ha chiesto che venisse constatato il diritto ad un riposo compensativo complessivo per il lavoro effettuato nei giorni festivi di 35 ore consecutive giusta l'art. 21 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111) e non di 47 ore consecutive, come invece esatto dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2 con riferimento al lavoro domenicale. Ha quindi postulato la sospensione del termine per l'attuazione delle misure elencate nel richiamo, così come l'emanazione di una decisione formale.

 

 

                                  B.   Con decisione 23 marzo 2017, l'UIL, in assenza di prove concrete del contrario, ha stabilito che l'attività di erogazione di benzina e di vendita al dettaglio di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori costituiva l'attività principale della stazione di servizio, con la conseguenza che il regime speciale dell'art. 23 OLL 2 - peggiorativo per il lavoratore - non poteva trovare applicazione nel caso di specie e che la compensazione del lavoro prestato nei giorni festivi doveva avvenire in base all'art. 21 cpv. 5 OLL. Ha pertanto richiamato la RI 1 al rispetto della legge, ingiungendole - sotto comminatoria della pena prevista all'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - di conformarsi a tali dettami entro il 28 aprile 2017. Ad eventuali ricorsi è infine stato tolto l'effetto sospensivo.

 

 

                                  C.   Avverso il suddetto provvedimento la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         Censura anzitutto l'assenza di motivazione della decisione di revoca dell'effetto sospensivo, sostenendo che non sarebbero ad ogni modo dati gli estremi per l'adozione di una tale misura.

                                         Nel merito, ribadisce che la ristorazione rappresenterebbe l'attività principale della stazione di sevizio, ragion per cui si applicherebbe l'art. 23 OLL 2, che rinvia all'art. 12 cpv. 3 OLL 2 per il numero di domeniche libere. Contesta peraltro che tale regime sia peggiorativo rispetto a quello istituito dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2, cui rimanda l'art. 26 OLL 2. Norma, quest'ultima, che sarebbe del resto in concreto inapplicabile, non trovandosi la stazione di servizio su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Chiede infine di accertare la conformità all'art. 13 OLL 2 del sistema di compensazione dei giorni festivi lavorati (ripartita proporzionalmente sul tempo di lavoro settimanale) previsto all'interno dell'azienda.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone l'UIL con argomenti che saranno ripresi, se del caso, in appresso.

 

 

                                  E.   Con la replica, l'insorgente, pur rilevando di avere adottato nuovi piani di lavoro che sostanzialmente si allineano a quanto auspicato dall'Autorità cantonale, si riconferma nelle sue domande di giudizio.

                                         Nella duplica, l'UIL ripropone le proprie conclusioni, prendendo atto, da un lato, dell'intenzione della ricorrente di riconoscere il principio delle 12 domeniche libere all'anno esatto dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 e contestando, dall'altro, la prevista modalità di compensazione del lavoro svolto nei giorni festivi parificati alla domenica, ritenuta incompatibile con quanto disposto dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2.

 

 

                                  F.   Delle osservazioni formulate dalle parti nell'ulteriore scambio di allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL 10.1.1.1). Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 56 LL) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente, per quanto non siano già agli atti, non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta della ricorrente di interrogare uno dei suoi rappresentanti (__________) nella misura in cui essa ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentita per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).

 

 

                                   2.   2.1. La LL vieta di principio il lavoro notturno (cfr. art. 16 LL) e il lavoro domenicale (cfr. art. 18 cpv. 1 LL). Il giorno della festa nazionale è, nei suoi effetti dal profilo del diritto del lavoro, parificato alla domenica e i Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno (cfr. art. 20a cpv. 1 LL). Essi sono liberi di designare altri giorni festivi come giorni di riposo pubblici: questi ultimi non sono tuttavia parificati alle domeniche legali, per cui, dal profilo della LL, costituiscono dei giorni feriali.

 

                                         2.2. L'OLL 2 definisce le possibili deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo in caso di condizioni particolari giusta l'art. 27 cpv. 1 LL e designa le categorie di aziende o i gruppi di lavoratori ai quali si applicano tali deroghe, così come l'entità delle stesse (cfr. art. 1 OLL 2).

 

                                         2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una guida per l'interpretazione della LL e delle relative ordinanze, allo scopo di garantire una prassi omogenea e la parità di trattamento (cfr. Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, Berna, stato al novembre 2017). Benché tale direttiva non sia vincolante per le autorità giudiziarie, non vi sono motivi per distanziarsene, ritenuto che essa appare del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalle legge e dalle relative ordinanze (cfr. STA 52.2014.176 del 27 maggio 2014; 52.2013.261 del 3 luglio 2013 consid. 3.2 e rinvii).

 

                                         2.4. Giusta l'art. 46 OLL 2, alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori che esse impiegano nell'approvvigionamento dei veicoli con carburante, nel servizio di assistenza in caso di panne e di rimorchio come pure nei successivi lavori di riparazione si applica l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica. Secondo quest'ultima disposizione, il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte (cpv. 1), la domenica (cpv. 2) o nel lavoro continuo (cpv. 3). Ciò tuttavia soltanto a condizione che sia necessario per lo svolgimento delle suddette attività. Nel caso dei punti di vendita di carburante, il regime speciale si applica anche alla vendita di piccoli accessori per la manutenzione e la cura correnti delle automobili, di piccoli oggetti d'equipaggiamento da utilizzare nell'automobile nonché di accessori stagionali (cfr. Indicazioni SECO, ad art. 46 OLL 2).

 

                                         2.5. Negozi con un assortimento più vasto, esulano dal campo di applicazione dell'art. 46 OLL 2. I chioschi, le aziende al servizio dei viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio possono però semmai beneficiare del regime speciale istituito dall'art. 26 OLL 2. Per potersene avvalere, i negozi delle stazioni di servizio - cui si riferisce il capoverso 2bis della norma - devono essere situati nelle aree di servizio autostradali o lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. La nozione di strade principali con traffico intenso di viaggiatori - che spetta alle autorità d'esecuzione cantonali concretizzare, stabilendo quali vie di transito corrispondano a tale definizione - comprende le grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati, sulle quali si snoda la parte principale del traffico che percorre grandi distanze. Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine, né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5; cfr. anche Indicazioni SECO, ad art. 26 OLL 2).

                                         I negozi situati sulle strade che rispondono ai suddetti criteri devono inoltre proporre un'offerta di merci e servizi che risponda principalmente ai bisogni dei viaggiatori, cioè delle persone che circolano con mezzi privati o in corriera e i camionisti. Le merci in questione non possono costituire in nessun caso un assortimento completo ma devono soddisfare un bisogno di base dei viaggiatori (vitto, articoli per l'igiene, prodotti tipici per il viaggio, prodotti della stampa, ecc.) e devono essere vendute in quantità o volume tali da poter essere trasportate senza difficoltà da una persona sola, ritenuto che l'operazione della vendita dev'essere facile e rapida. Anche l'offerta di servizi deve soddisfare bisogni specifici che si manifestano frequentemente durante un viaggio. Essa può comprendere, tra l'altro, la ristorazione e i servizi igienici (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 26 OLL 2).

                                         Per l'art. 26 cpv. 2bis OLL 2, ai negozi che adempiono i citati requisiti e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 2 e 14 cpv. 1. In particolare, l'art. 12 cpv. 2 OLL 2 garantisce al lavoratore almeno 12 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane senza domenica libera (cioè in quelle in cui si lavora la domenica o nella settimana successiva ad una domenica lavorativa) dev'essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero (che ammonta ad almeno 11 ore consecutive, cfr. art. 15a cpv. 1 LL) un riposo settimanale di 36 ore consecutive, ovvero un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 12 OLL 2, in particolare nella versione tedesca e francese, e ad art. 26 OLL 2). Lo stesso vale per il lavoro svolto nei giorni festivi parificati alla domenica.

 

                                         2.6. Gli alberghi, i ristoranti e i caffè nonché i lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela soggiacciono invece alle disposizioni speciali richiamate all'art. 23 cpv. 1 OLL 2, ovvero all'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché agli art. 8 cpv. 1, 11, 12 cpv. 3, 13 e 14 cpv. 2 e 3 OLL 2. L'art. 12 cpv. 3 consente in particolare di ridurre a quattro il numero delle domeniche libere e di ripartirle in modo irregolare nel corso dell'anno, a condizione che il lavoratore benefici della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile. Siccome tale norma non prevede nulla di specifico riguardo al riposo compensativo per le settimane senza domenica libera, occorre riferirsi all'art. 20 cpv. 2 LL, secondo cui il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero mentre quello che si prolunga oltre dev'essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero (di almeno 11 ore), della settimana precedente o successiva, per un totale di 35 ore consecutive (cfr. anche art. 21 cpv. 5 OLL 1). Per l'art. 13 OLL 2, il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi può invece essere accordato in blocco per un anno civile: contrariamente a quanto disposto dall'art. 20 cpv. 2 LL, esso non deve dunque necessariamente essere concesso nella settimana che precede o segue il giorno festivo (cfr. Indicazioni SECO, ad art. 13 OLL 2).

                                         Il regime sopra illustrato si applica alle aziende del settore alberghiero o della ristorazione, cioè alle aziende che offrono l'alloggio di persone a pagamento, la distribuzione di pasti e di bevande da consumarsi sul posto, nonché la consegna di pasti pronti


al consumo o da asporto (ad esempio, servizi di consegna di pizze e take-away; cfr. art. 23 cpv. 3 OLL 2). Non sono invece compresi nel campo di applicazione i dettaglianti che forniscono alimentari, prodotti surgelati o soltanto bevande; le aziende che offrono i propri servizi di ristorazione solo ad una cerchia ristretta di clienti invece che al vasto pubblico (ad esempio, mensa o ristorante in seno all'impresa); le aziende che, pur fornendo servizi di ristorazione, svolgono un'altra attività principale (ad esempio, bar-caffè nei grandi magazzini, internet-caffè, snack bar senza servizio di ristorazione, stazioni di servizio con mescita di bevande; cfr. Indicazioni SECO, ad art 23 OLL 2).

 

 

                                   3.   3.1. Ora, come correttamente osservato dalla precedente istanza, la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria tesi secondo cui la ristorazione rappresenterebbe l'attività principale della stazione di servizio. Pur affermandone l'indipendenza economica, non ha infatti dimostrato che lo snack bar procura all'azienda una maggior cifra d'affari rispetto alla stazione di benzina e al negozio. Neppure ha comprovato che la maggior parte del personale (rispettivamente delle percentuali lavorative) è assegnata allo snack bar. Infatti, non solo la timbratura per la registrazione del tempo di lavoro avviene sotto un'unica dicitura ("Normale shop"), ma neppure i contratti di lavoro distinguono con chiarezza le mansioni per le quale le singole dipendenti sono state assunte (cfr. i contratti di __________, __________, __________, __________, __________ e __________, impiegate in qualità di "venditrici, cameriere e ausiliarie di cucina", quello di __________ per la funzione di "venditrice e ausiliaria di cucina" e quello di __________ assunta quale "aiuto cuoco" ma addetta anche alla vendita degli articoli del negozio e del fast food). Dalla tabella prodotta il 27 ottobre 2016 emerge addirittura che, astrazion fatta dalle tre "team leader" (la cui effettiva occupazione non è dato di conoscere), alla cassa del negozio lavora un numero maggiore di dipendenti che nello snack bar (quattro cassiere, per una percentuale lavorativa complessiva del 350%, a fronte di due cameriere ed una cuoca, per un totale di tre unità al 100%).


                                         In tali circostanze, ritenuto come lo snack bar si situi nella medesima area di servizio della stazione di benzina e del relativo negozio (cfr. doc. 14) e considerato come le due attività abbiano i medesimi orari di esercizio (dalle timbrature si evince infatti che entrambe le attività terminano alle 22.30, le stazioni di benzina dovendo del resto chiudere alle 22.00 per effetto dell'art. 21 cpv. 1 lett. e LCL), occorre convenire con l'UIL che l'attività caratterizzante - e dunque principale - della stazione di servizio è costituita da quella di erogazione di benzina e di vendita al dettaglio di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori, cui quella dello snack bar è subordinata.

                                         Non porta ad altra conclusione la tesi avanzata in questa sede dalla ricorrente, la quale pretende che le dipendenti impiegate nello snack bar si occuperebbero esclusivamente dell'attività di ristorazione mentre sarebbero semmai le cassiere del negozio ad aiutare le colleghe al bar nei momenti di maggior affluenza (cfr. triplica, pag. 1-2). Premesso che nelle proprie osservazioni 22 febbraio 2017 aveva affermato che la maggior parte delle impiegate era prevalentemente occupata nell'attività del bar e della cucina (pag. 3) e che ancora in sede di replica ha spiegato che il personale viene spostato regolarmente da un reparto all'altro, a dipendenza delle necessità (pag. 3), l'insorgente non ha dimostrato quanto ha preteso per la prima volta nella triplica. Anzi, la circostanza pare essere smentita dal nuovo piano di lavoro che è stato adottato al fine di allinearsi alle direttive dell'UIL: da un suo esame risulta infatti che nessuna delle dipendenti svolge al bar, rispettivamente in cucina, tutti i propri turni di lavoro (cfr. doc. D). Del resto, neppure i contratti di lavoro risultano essere stati modificati in tal senso.

                                         Proprio a fronte dell'illustrata intercambiabilità del personale, appaiono irrilevanti i lavori di ristrutturazione nel frattempo intrapresi per rendere le strutture e i servizi igienici dello snack bar indipendenti dai servizi della vendita al dettaglio.

                                         L'applicabilità dell'art. 23 OLL 2 è dunque in concreto esclusa già solo in ragione del fatto che la ristorazione non costituisce l'attività principale della stazione di servizio, senza che occorra verificare il rispetto dell'ulteriore requisito relativo alla durata (cinque giorni nella media dell'anno civile) della settimana lavorativa. Du-


rata massima che, sia detto abbondanzialmente, neppure è stata comprovata e che anzi il nuovo piano di lavoro prodotto agli atti, se applicato sull'arco dell'intero anno civile, non garantirebbe.

 

                                         3.2. Resta pertanto da stabilire se l'insorgente possa beneficiare del regime istituito dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2.

                                         Anzitutto, come correttamente ritenuto dall'autorità dipartimentale, la stazione di servizio in questione si situa su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori: essa si colloca infatti su un'arteria - percorsa, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Ambientale Svizzera Italiana del Dipartimento del territorio (richiamabili dal sito __________), da una media annuale di oltre 28'000 veicoli al giorno (con un incremento significativo nel periodo estivo) - che attraversa il __________ e che funge da asse di collegamento tra l'autostrada __________ e la semiautostrada __________ che conduce a __________ e __________ (cfr. pure, in questo senso, Messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 relativo alla legge sull'apertura dei negozi, pag. 22). Tale circostanza non era del resto inizialmente stata contestata nemmeno dalla ricorrente che, per giustificare l'orario di apertura della stazione di servizio, si era appellata, in via subordinata, proprio all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (cfr. osservazioni 2 dicembre 2016).

                                         La conformità dell'assortimento di merci e servizi forniti dalla stazione di servizio alla suddetta norma non è inoltre stata messa in discussione né dall'UIL, né dall'insorgente.

                                         Tuttavia, affinché le disposizioni speciali richiamate dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 possano trovare applicazione in concreto, la superficie del negozio (56 mq) e quella del bar (133 mq) devono essere ridotte complessivamente a 120 mq lordi, pari alla superficie di vendita massima ammissibile per i negozi delle stazioni di servizio (cfr. Lista di controllo per il lavoro notturno e domenicale nei negozi delle stazioni di servizio; cfr. STF 2A.211/2006 del 26 gennaio 2007 consid. 3.4 in ARV 2007 pag. 110).

 

                                         3.3. Entro questi limiti, la ricorrente beneficia dunque del regime dell'art. 26 cpv. 2bis OLL 2. È quindi segnatamente tenuta a concedere almeno 12 domeniche libere per anno civile e, nelle setti-


mane senza domenica libera, un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive (cfr. art. 12 cpv. 2 OLL 2). Contrariamente a quanto sembra emergere dalla decisione impugnata (che rinvia all'art. 21 cpv. 5 OLL 1), lo stesso tempo di riposo (47 ore conse-cutive) va accordato per il lavoro effettuato in un giorno festivo. Compensazioni che, al contrario di quanto ritiene la ricorrente, devono forzatamente essere riconosciute nella settimana in cui il lavoratore ha prestato servizio la domenica (rispettivamente nel giorno festivo) o in quella successiva.

                                         In occasione del controllo aziendale effettuato nel settembre 2016, l'UIL aveva accertato delle violazioni alle suddette prescrizioni da parte dell'insorgente, la quale ha nel frattempo provveduto ad adottare un nuovo piano di lavoro (che, se applicato sull'arco dei 12 mesi, riconoscerebbe il principio delle 12 domeniche libere per anno civile). Tuttavia, nella misura in cui i dettami legali non sono ancora rispettati (cfr. in particolare la compensazione per il lavoro nei giorni festivi parificati alla domenica), la ricorrente è tenuta a conformarvisi.

 

                                         3.4. A titolo prettamente abbondanziale, va smentita l'insorgente laddove pretende che il regime applicabile ai ristoranti non sarebbe peggiorativo per il lavoratore in quanto, pur prevedendo unicamente quattro domeniche libere per anno civile, garantisce la settimana lavorativa di cinque giorni nella media dell'anno civile. Questa Corte non può infatti non convenire con l'UIL sul fatto che gli art. 12 cpv. 3 e 13 OLL 2, richiamati dall'art. 23 OLL 2, tutelano meno il lavoratore (dal profilo delle domeniche libere e del riposo compensativo) rispetto all'art. 12 cpv. 2 OLL 2, cui rinvia l'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (che pure su altri aspetti risulta essere più favorevole al lavoratore). Non può del resto essere dimenticato che, sebbene non abbia conseguenze dirette sulla salute, il lavoro domenicale è di principio vietato (cfr. sopra, consid. 2.1) in quanto la sua incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante: l'istituzione di un medesimo giorno libero per tutti permette infatti alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma; il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia (DTF 120 Ib 332 consid. 3a e rinvii; STA 52.2014.176 del


27 maggio 2014 e rinvii). Ciò posto, un regime che riduce questo tempo libero comune dev'essere considerato peggiorativo per il lavoratore rispetto ad uno che prevede semplicemente settimane lavorative più lunghe.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazione che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma dell'avversata decisione dell'UIL, il quale provvederà a fissare all'insorgente un nuovo termine per adeguarsi all'ordine impartitole.

                                         Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera