Incarti n.
52.2017.25

52.2017.36

 

Lugano

27 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

del 17 gennaio 2017 di

RI 1 

RI 2 

patrocinati da: PA 1

ai quali è subingredita

RI 3

patrocinata da: PA 1

 

e

 

del 18 gennaio 2017 di

RI 4 

patrocinata da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 23 novembre 2016 (n. 5152), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale concernente la formazione di una pista ciclopedonale su via Campagna Adorna nel Comune di Mendrisio;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il Comune di Mendrisio, sezione di Genestrerio, non gode dell'intavolazione a registro fondiario definitivo e dispone di un registro fondiario prodefinitivo.

 

 

                                  B.   a. Il 17 maggio 2016 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio (Sezione) ha disposto la pubblicazione per il periodo 20 maggio - 20 giugno 2016 del progetto stradale e dei piani espropriativi per la formazione della pista ciclopedonale sul tratto via Campagna Adorna - via Laveggio - via Carlo Colombara nel Comune di Mendrisio. Il progetto prevede in particolare la ridefinizione del calibro stradale esistente lungo via Campagna Adorna, dall'incrocio Croce Grande fino al nucleo abitativo di Genestrerio, al fine di integrarvi una pista ciclabile bi-direzionale larga 3 m. I piani sono stati elaborati, fra l'altro, sulla base del rilievo della situazione esistente dell'Ufficio della Geomatica del 13 marzo 2015 e della planimetria catastale su supporto digitale della zona d'intervento (cfr. Relazione tecnica e preventivo di spesa del 27 novembre 2015, capitolo 2, pag. 5).

 

b. Entro il termine di pubblicazione sono state notificate due opposizioni al Consiglio di Stato: quella di RI 1 e RI 2, allora comproprietari del mapp. 290 di Mendrisio, sezione di Genestrerio, interessato da un'occupazione temporanea di 38 m2, e quella di RI 4, proprietaria del mapp. 289 di Mendrisio, sezione di Genestrerio, interessato, oltre che da occupazione temporanea, da espropriazione definitiva di 5 m2, destinati all'allargamento del campo stradale. Richiedendo all'autorità una serie di informazioni e chiarimenti, RI 1 e RI 2 hanno in particolare sostenuto che l'opera prevista occupasse in via definitiva una porzione del loro fondo, per la quale rivendicavano un'indennità espropriativa di fr. 800.-/m2 oltre a una perdita di valore del terreno residuo. A comprova della loro tesi hanno richiesto una misurazione ufficiale della superficie della loro proprietà. Anche RI 4 ha contestato, fra l'altro, la misurazione dei confini del suo fondo così come il calcolo della superficie espropriata, ritenuta superiore a quella riportata nella tabella di espropriazione. Si è inoltre opposta alla quantificazione di fr. 400.-/m2 quale offerta di indennità.

 

c. L'ulteriore scambio di corrispondenza e trattative, intervenute nel corso della procedura, non hanno portato ad alcun accordo fra le parti.

 

d. Con risoluzione del 23 novembre 2016 (n. 5152) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e, nel contempo, ha evaso le opposizioni. In merito alle censure sollevate da RI 1 e RI 2, esso ha fra l'altro rilevato come quello pubblicato fosse il piano del catasto ufficiale, negando la necessità di un'ulteriore misurazione della particella ai fini del progetto stradale. Per quanto attiene alle critiche formulate da RI 4, esso ha ribadito come il piano espropriativo pubblicato riprendesse i dati del registro fondiario e del catasto ufficiale fornito dal geometra revisore di zona, motivo per il quale non v'era da dubitare della sua correttezza. In entrambe i casi ha indicato come le rivendicazioni di carattere espropriativo esulassero dalla procedura.

 

 

C.  a. Avverso la citata risoluzione governativa RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento e chiedendo, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di ampliamento dell'espropriazione, che quantificano in almeno 16 m2, e delle relative pretese di indennità. Essi contestano l'interesse pubblico alla base dell'opera e ripropongono in sostanza le critiche disattese dal Governo. Offrono come mezzi di prova il sopralluogo, la loro audizione, l'audizione di __________, ex proprietario del limitrofo fondo al mapp. 285, e il richiamo dal Cantone e dal Comune di vari incarti.

 

b. Chiamati a presentare una risposta, il Municipio di Mendrisio non formula osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

c. In sede di replica e di duplica i ricorrenti e la Sezione si sono riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande, mentre il Municipio ha postulato la reiezione dell'impugnativa.

 

d. Il 5 dicembre 2018 il Tribunale ha chiesto ai ricorrenti se RI 3, proprietaria dal 29 ottobre 2018 del mapp. 290, intendesse subentrare nel procedimento. Con scritto dell'11/21 dicembre 2018 RI 3 ha comunicato di assumere in suo nome l'impugnativa con l'accordo dei genitori.

 

 

D.  a. Pure RI 4 insorge davanti a questo Tribunale, postulando l'annullamento della citata risoluzione governativa. Producendo il rapporto dell'11 gennaio 2017 del geometra P. C__________, da cui emergerebbe che i limiti della sua proprietà corrispondono esattamente a quelli da lei indicati nell'opposizione, essa contesta i contenuti del piano espropriativo. Sottolineando poi come l'intero progetto stradale sia fondato su misurazioni errate e/o imprecise e quindi affetto da potenziali errori progettuali, essa censura un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Lamenta infine l'atteggiamento, a sua detta, poco collaborativo delle autorità.

 

b. In sede di risposta il Municipio di Mendrisio non formula osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione postula la reiezione del gravame con argomenti che verranno ripresi, se necessario, nei seguenti considerandi.  

 

c. La ricorrente non ha replicato.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività dei ricorsi discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100). La legittimazione degli insorgenti, già opponenti, è inoltre certa (art. 20 cpv. 1 e 2 Lstr).

 

                                         1.2. I ricorsi, ricevibili in ordine, possono essere evasi sulla base degli atti, senza istruttoria, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'assunzione delle prove richieste da RI 3 (in particolare: sopralluogo e audizione testi), il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti dalle autorità intimate.

 

1.3. I ricorsi, che hanno il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

 

2.2.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, ad un tempo pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il recente rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in: RVGC anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato) rispettivamente che i Comuni sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

 

2.2. Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).

 

2.3. La citata revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.4. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427 del
31 maggio 2010 consid. 5).

 

 

3.    RI 3 contesta anzitutto la pubblica utilità dell'opera. A suo dire, infatti, già le piste ciclabili esistenti nel comprensorio sarebbero inutilizzate, così come sottolineato anche dalla stampa locale. Inoltre i tratti delle ciclopiste sarebbero discontinui, creando percorsi "a singhiozzo", per di più condivisi con i pedoni. Tali critiche non meritano accoglimento. Anzitutto, per quanto attiene alla prima, l'articolo di giornale prodotto dalla ricorrente (doc. QII), lungi dal documentare una generalizzata defezione da parte dei ciclisti a far uso delle piste ad essi riservate, si riferisce alla tratta ben circoscritta di via Sant'Apollonia a Coldrerio e si limita a segnalare il fatto che, malgrado la creazione della ciclopista, i ciclisti sembrerebbero (ancora) preferire la via carrabile. Conclude con un invito all'autorità a migliorare la segnalazione delle ciclopiste e a prevedere maggiori controlli con eventuali sanzioni. Per quanto attiene invece alla lamentata discontinuità dei percorsi, si osserva che il contestato progetto stradale mira proprio a creare un percorso ciclabile sicuro, comodo e continuo che colleghi gli insediamenti abitativi di Ligornetto, Coldrerio e Mendrisio. Il suo tracciato si inserisce nella rete dei percorsi ciclabili del Mendrisiotto e Basso Ceresio menzionati, con il grado di consolidamento "dato acquisito", nella scheda M10 (Mobilità lenta) e R/M5 (Agglomerato del Mendrisiotto/Rete urbana e mobilità) del piano direttore cantonale. Esso è incluso nella prima tappa realizzativa dei percorsi ciclabili cantonali e regionali del Mendrisiotto (cfr. messaggio governativo n. 6704 del 24 ottobre 2012 per l'attuazione della strategia a favore della mobilità ciclabile [prima tappa]). Ora, proprio perché non tutte le tratte della rete dei percorsi ciclabili del Mendrisiotto e Basso Ceresio sono ancora state realizzate, esse risultano discontinue. Di qui l'interesse pubblico di realizzare la tratta prevista dal contestato progetto nell'ottica di dare continuità alla rete complessiva dei percorsi ciclabili.        

 

 

4.   Le critiche degli insorgenti si concentrano poi sul calcolo della superficie espropriata, ritenuta superiore a quella riportata nella tabella di espropriazione (cfr. in particolare ricorso di RI 1 e RI 2, pag. 4, n. 11: "Ma la censura sostanziale dei ricorrenti verte sulla striscia di terreno del loro fondo di cui si misconosce una formale espropriazione"). RI 4 ne deduce inoltre che l'intero progetto stradale poggi su misurazioni errate e/o imprecise e sia quindi affetto da potenziali errori progettuali. In proposito si osserva quanto segue.

 

                                         4.1. Come esposto ai considerandi che precedono, davanti a questa Corte sono proponibili, contro la decisione di approvazione del progetto stradale, sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Ad eccezione della critica relativa alla pubblica utilità dell'opera, sollevata da RI 3 e appena evasa, i ricorrenti insorgono contro il progetto non tanto per censurarne un difetto tecnico o per chiederne una modifica del tracciato, quanto piuttosto per contestare il calcolo della superficie espropriata, che sarebbe maggiore rispetto a quella prevista nella tabella di espropriazione pubblicata, e quindi a lamentare le conseguenze economiche che il progetto avrà sulle loro proprietà. È vero che RI 4 sostiene pure che l'intero progetto stradale poggerebbe su misurazioni errate e/o imprecise e sarebbe quindi affetto da potenziali errori progettuali. Senonché tali critiche si rivelano prive di fondamento. Infatti se da un lato essa non sostanzia minimamente la tesi secondo cui dall'utilizzo dei piani catastali indicati nella Relazione tecnica (cfr. supra, consid. A.b) deriverebbero potenziali errori progettuali,  anche l'affermazione generalizzata secondo cui  l'intero progetto stradale poggerebbe su misurazioni errate e/o imprecise risulta priva di riscontri oggettivi, ritenuto peraltro che, salvo RI 3, contro il progetto non sono insorti altri proprietari di fondi toccati dall'opera.

 

4.2. Ad ogni modo, in sede di risposta la Sezione ha ribadito come il contestato progetto si basa sulle misure catastali ufficiali disponibili al momento della sua pubblicazione, ossia quelle risultanti dal registro fondiario prodefinitivo, e come il piano di espropriazione riprenda tali dati. Giustamente le critiche dei ricorrenti non sono state accolte, in quanto estranee all'oggetto del contendere. Infatti, di principio, non è in sede di progetto stradale ai sensi della Lstr che possono essere messe in discussione le basi catastali su cui esso si fonda. Eventuali contestazioni al riguardo andranno quindi fatte valere se del caso nel quadro della procedura di misurazione ufficiale in atto nel Comune (cfr. Sezione che, in sede di risposta, indica "(…) è in corso la procedura di pubblicazione della misurazione ufficiale definitiva in forma numerica del catasto del Comune di Mendrisio - sez. Genestrerio al fine d'intavolare il registro fondiario definitivo. Tale misurazione è attualmente in consultazione presso l'ufficio delle bonifiche e del catasto e in seguito verrà pubblicata presso il Municipio di Mendrisio"). Le contestazioni riguardanti l'ampiezza della superficie espropriata andranno invece proposte in sede espropriativa (cfr. STA n. 50.2004.4 del 16 settembre 2004 consid. 2.1 e.2.2, n. 50.2009.13 dell'11 novembre 2011 consid. 3).

 

 

5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono pertanto essere respinti.

 

                                         5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'000.- ciascuno. Agli insorgenti vanno restituiti i rispettivi importi (pari a fr. 500.- ciascuno) versati in eccesso a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera