Incarto n.
52.2017.293

 

Lugano

21 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2017 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da  PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 12 aprile 2017 (n. 1703) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 26 aprile 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. Il cittadino spagnolo RI 1 (1987) è entrato in Svizzera il 22 gennaio 2010, ottenendo il 6 maggio successivo un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa a seguito della garanzia finanziaria rilasciata il 5 febbraio precedente dall'allora sua compagna, di nazionalità elvetica, __________ (1987), con la quale il __________ 2010 aveva avuto il figlio __________.

Dopo essersi separato da __________, il 6 agosto 2010 l'interessato ha iniziato un'attività lucrativa di durata determinata fino al 31 ottobre 2010, venendo quindi posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS L di breve durata; dopodiché, gli è stato rilasciato un identico permesso per la ricerca di un nuovo posto di lavoro.

 

b. Il 1° marzo 2011 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 29 febbraio 2016 per svolgere un'attività lucrativa dipendente a tempo parziale (80 ore mensili).

 

 

                                  B.   a. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 ha avuto modo di interessare le autorità giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa del 15 novembre 2011, la Procura pubblica dei Grigioni gli ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alle norme della circolazione stradale.

Il 16 dicembre 2014 PA 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva. Il 24 luglio 2015, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 26 mesi - di cui 13 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni -, siccome riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e complicità in riciclaggio di denaro. Il 15 gennaio 2016 egli è stato scarcerato.

 

b. Preso atto di quest'ultima condanna penale, il 18 marzo 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi in merito, il 26 aprile 2016 ha deciso di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, rilevando pure che aveva contratto diversi debiti privati. Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 25 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.

Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 5 Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), come pure dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

 

                                  C.   Con giudizio del 12 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.

 

 

                                   D.  Contro la predetta pronunzia il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.

Il ricorrente contesta di essere attualmente una minaccia per l'ordine pubblico elvetico. Sottolinea di essere stato incensurato fino alla condanna penale e di avere spacciato soltanto sporadicamente a causa delle sue ristrettezze economiche. Evidenzia poi di comportarsi bene a partire dalla sua scarcerazione, di modo che il rischio di una sua recidiva è minimo. Sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, in quanto il suo allontanamento comprometterà il legame con suo figlio.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

                                  F.   Pendente causa, l'autorità dipartimentale ha informato il Tribunale che:

·         con decreto d'accusa del 18 aprile 2018 (DA __________) il Procuratore pubblico ha inflitto a RI 1 una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.–), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, siccome colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento del figlio __________ e lo ha ammonito formalmente; pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza del 24 luglio 2015 della Corte delle assise criminali;

·         con decreto d'accusa del 9 agosto 2018 (DAC __________) il ricorrente è stato condannato alla pena detentiva di 6 mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato il 18 aprile 2018, per lesioni semplici qualificate;

·         a seguito della condanna subìta il 9 agosto 2018, con decisione del 9 ottobre 2018 (__________) il Giudice dei provvedimenti coercitivi supplente ha ordinato il collocamento di RI 1 in Sezione chiusa del carcere fino al 7 febbraio 2019.

 

Invitato dal giudice preposto alla causa a presentare delle osservazioni in merito a tali riscontri, l'insorgente non ha preso posizione.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono inoltre essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).

 

2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, in particolare se lo straniero: è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c); se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2).

L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

 

2.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata.

Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Sotto quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStr - secondo cui la legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli - non costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

 

2.4. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare se il mancato rinnovo del permesso di dimora al qui ricorrente si giustifichi sia dal profilo del diritto interno che nell'ottica del menzionato accordo bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2).

 

2.5. In concreto il ricorrente, essendo cittadino spagnolo e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

Bisogna comunque tenere conto che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).

Su questo punto, il Consiglio di Stato (consid. 3) ritiene dubbio che RI 1 possa prevalersi dell'ALC poiché non avrebbe più esercitato un'attività lucrativa reale ed effettiva dopo il mese di marzo 2012 e non è nemmeno dato di sapere se nel frattempo egli si sia procacciato un lavoro e disponga di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.

Dal canto suo, dinnanzi al Tribunale il ricorrente produce un contratto di lavoro sottoscritto il 30 maggio 2016 con la __________ per svolgere un'attività lucrativa al 50% a partire dal 1° giugno 2016 (doc. 5).

Ora, sapere se l'interessato possa essere considerato un lavoratore e possa prevalersi del menzionato accordo bilaterale è una questione che può qui rimanere indecisa, in quanto il gravame va in ogni caso respinto sia dal profilo dell'applicazione dell'ALC che da quello del diritto interno.

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro Paese il ricorrente ha avuto modo di interessare a diverse riprese le autorità giudiziarie penali.

Il 1° novembre 2011 egli ha superato di 28 km/h il limite di velocità massimo segnalato di 100 km/h sull'autostrada A13. Per questo motivo, con decreto d'accusa del 15 novembre 2011, la Procura pubblica dei Grigioni gli ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alle norme della circolazione stradale.

Il 16 dicembre 2014 RI 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva. Il 24 luglio 2015 la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 26 mesi, di cui 13 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, siccome riconosciuto colpevole di di infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro.

 

3.2. Esaminando i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, si rileva che dal 2012 al 16 dicembre 2014 RI 1 ha alienato a terzi 408 g di cocaina e detenuto ai fini dell'alienazione 120 g della medesima sostanza.

Ora, bisogna effettivamente ammettere che il ricorrente si è reso colpevole di un'azione delittuosa, quella di infrazione alla LStup, estremamente grave. Giova ricordare che i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa, 122 II 433 consid. 2c, STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone. Tanto più che egli non è consumatore di stupefacenti.

 

3.3. Bisogna anche tener presente che non si è trattato di un evento unico, bensì di un'attività criminosa che si è protratta su un arco di tempo assai lungo, dal 2012 al 16 dicembre 2014, ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti. RI 1 non ha avuto alcuno scrupolo nell'alienare, per di più unicamente a scopo di lucro, 408 g di cocaina, essendo pure in procinto di alienarne ancora 120, per un totale di ben 528 g, equivalenti a 52.80 g di cocaina pura (sentenza penale, consid. 7). Tenuto conto sia della durata nel tempo dello spaccio e del suo quantitativo, la Corte penale ha quindi considerato la colpa dell'insorgente come oggettivamente medio grave (sentenza penale, consid. 9).

Oltre a ciò, durante il periodo 2012/8 dicembre 2014 il ricorrente ha pure compiuto degli atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 15'000.–, sapendo che provenivano dal crimine in materia di stupefacenti. Per questo motivo, egli è stato condannato anche per complicità in riciclaggio di denaro. Reato, questo, giudicato sulla base dell'art. 305bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e che tocca un bene giuridico molto importante per la società, come l'amministrazione della giustizia.

Neppure il comportamento istruttorio e processuale dal lui tenuto è stato peraltro esemplare, lo stesso non essendo mai stato "dettato dalla massima trasparenza bensì da continue negazioni, salvo poi ammettere solo una minima parte di quanto da lui realmente commesso, tenuto pure conto di come si sia bellamente scordato dei fatti del 2012 infine riconosciuti, probabilmente in modo riduttivo, solo in aula e della circostanza di non aver mai voluto indicare chi è o sono stati i suoi reali fornitori" (sentenza penale, consid. 6).

Non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Del resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno ai sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3, 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, nel gravame al Tribunale l'insorgente non esclude tale rischio, ma propende unicamente a minimizzarlo (ricorso ad 8, pag. 10).

L'argomento secondo cui egli avrebbe delinquito siccome spinto da una situazione personale assai complessa a seguito delle sue ristrettezze economiche conseguenti a un'aggressione di cui è rimasto vittima presso la discoteca __________ nel gennaio del 2010 e che ha necessitato una lunga terapia psicologica impedendogli di svolgere pienamente un'attività lucrativa regolare, non è certo atto a giustificare il suo agire. Dimostra piuttosto che qualora si ritrovasse senza entrate finanziarie, egli potrebbe ricadere nuovamente nell'illecito in futuro. In siffatte circostanze, il fatto che nell'ambito dell'inchiesta penale due persone si siano dichiarate soddisfatte dei rapporti lavorativi avuti con lui non risulta di decisivo rilievo ai fini del presente giudizio (doc. 3 e 4: verbali di interrogatorio di __________ e __________, rispettivamente, del 20 marzo e 2 aprile 2015). L'asserzione poi che lo spaccio di cocaina sia stato sporadico e non sistematico non permette certo di diminuire la sua colpa. Denota piuttosto che non ha preso coscienza della gravità del suo modus operandi.

Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che la pena detentiva inflittagli sia stata condizionalmente sospesa, poiché tale circostanza non impedisce ancora la revoca o il rinnovo del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del 19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

Tanto più che la sua prognosi è stata ritenuta negativa dalla Corte delle assise criminali, rilevando come RI 1 "negli ultimi anni abbia sostanzialmente vissuto del provento di questa sua illecita attività, che avrebbe continuato se non fosse stato arrestato, non abbia un lavoro né concrete prospettive di averlo, né abbia un serio e consolidato legame con il figlio, che solo lui ritiene essere suo, e che più che verosimilmente è stato usato, con le conseguenze di cui ai documenti dibattimentali per l'ottenimento del primo permesso L fondato su di un asserito ricongiungimento famigliare (consid. 9).

Non è suscettibile di sovvertire quanto precede l'affermazione secondo cui egli si starebbe comportando bene da quando è stato scarcerato il 15 gennaio 2016, al punto di avere ripreso a lavorare. Innanzitutto, secondo la prassi costante del Tribunale federale anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii), soprattutto di fronte a gravi reati in materia di stupefacenti, come nel caso in rassegna. Secondariamente, un comportamento ineccepibile è quanto ci si attende da ogni persona, tenuto pure conto che l'interessato ha pendente la procedura ricorsuale relativa al suo permesso. In terzo luogo, il ricorrente non ha invero tratto insegnamento dal suo grave precedente penale, visto che il 18 aprile 2018 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.–) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e lo ha ammonito formalmente, siccome colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

In effetti, nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018 e benché ne avesse i mezzi per farlo, RI 1 aveva omesso di versare al figlio __________ (e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento USSI che li anticipa) gli alimenti stabiliti dalla convenzione di mantenimento sottoscritta il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 15'244.–.

Come se non bastasse l'8 agosto 2018, quando era pendente il ricorso davanti al Tribunale, egli ha intenzionalmente inferto al braccio sinistro di una persona, con un coltello di tipo "militare", una ferita da taglio superficiale di circa 20 cm di lunghezza e una profonda di circa 4 cm di lunghezza con esposizione della fascia muscolare richiedenti l'applicazione di 7 punti di sutura. Per questo motivo, con decreto d'accusa del 9 agosto 2018 (DAC 173/2018) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena detentiva di 6 mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato il 18 aprile 2018, per lesioni semplici qualificate. In tale giudizio è stato considerato che una pena detentiva appariva giustificata, sulla base dell'art. 41 cpv. 1 lett. a CP, per trattenere RI 1 dal commettere nuovi crimini o delitti.

3.4. Alla luce di quanto precede, si deve quindi convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca e di rifiuto del rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. Lo conferma il fatto che il 9 ottobre 2018 (850.2018.951) il Giudice dei provvedimenti coercitivi supplente ha ordinato il collocamento di RI 1 in Sezione chiusa del carcere fino al 7 febbraio 2019.

 

Ritenuto che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempirebbe pure i requisiti per la revoca di un permesso di dimora sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, qualora il diritto interno fosse applicabile nella presente fattispecie.

Anche l'altra ipotesi di revoca prevista dall'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr è peraltro realizzata in concreto, come rilevato dal Consiglio di Stato con motivazioni condivise da questo Tribunale.

Visto inoltre che __________ è caduto a carico dell'aiuto sociale per il fatto che per un lungo periodo il padre non gli versava il contributo alimentare cui è tenuto, al punto da doverseli fare anticipare dall'USSI, è pure data la condizione per la revoca del permesso prevista all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr.

 

 

                                   4.   A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

 

4.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

 

4.2. RI 1 è entrato in Svizzera nel 2010, ovvero dall'età di 22 anni, beneficiando durante quell'anno per lo più di permessi di dimora temporanei L. È però dal 1° marzo 2011, quando gli è stato rilasciato un permesso di dimora B quinquennale, che egli vive stabilmente nel nostro Paese. La sua presenza sul nostro territorio non può quindi essere ancora considerata di lunga durata, ritenuto pure che dal 29 febbraio 2016, data di scadenza della sua autorizzazione di soggiorno, la stessa è solo tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino del suo permesso di dimora.

Bisogna anche tenere conto che egli ha iniziato a delinquere pesantemente già l'anno successivo l'ottenimento della sua autorizzazione di soggiorno quinquennale, dimostrando in tal modo la propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, per di più con un reato in un settore particolarmente delicato come quello della lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo e, pendente causa, con uno lesivo dell'integrità delle persone, rendendosi pertanto una persona indesiderata. Non si può quindi ritenere che egli si sia integrato nel nostro Paese, dove ha pure contratto numerosi debiti privati (al momento del giudizio del Consiglio di Stato vi erano 7 esecuzioni aperte per complessivi fr. 3'604.10 e ben 41 attestati di carenza beni per un totale di fr. 36'498.60), contratti principalmente con la cassa malati e gli enti pubblici (estratto del registro delle esecuzioni del 5 aprile 2017). Del resto, il fatto di avere un figlio in tenera età non lo ha dissuaso a commettere le azioni criminose per le quali è stato pesantemente condannato, assumendosi perciò il rischio di venire allontanato dal nostro territorio.

Un suo rientro in Spagna non comprometterà certo il suo reinserimento, ritenuto pure che potrà sfruttare le esperienze lavorative maturate in Svizzera quale collaboratore presso un albergo, organizzatore di eventi, aiuto metalcostruttore, operaio per la posa di finestre e verande. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto nel proprio Paese d'origine sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrarvi dopo un prolungato soggiorno all'estero.

 

4.3. Per quanto riguarda il suo legame con il figlio __________ (__________ 2010), il quale possiede la nazionalità svizzera, va rilevato quanto segue.

 

4.3.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2, con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).

L'esistenza di un legame affettivo "particolarmente intenso" è stato in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra massima istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente, 43 LStr) e adempiute comunque tutte le altre condizioni richieste nonché tenuto conto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107) - il sussistere di un legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2, 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3; nella Svizzera romanda, generalmente una fine settimana ogni due e durante metà delle vacanze). Decisivi sono soltanto i legami personali, ovvero l'esistenza di relazioni familiari particolarmente forti dal punto di vista affettivo, non quindi le decisioni giudiziarie o le convenzioni con le quali i genitori si suddividono l'autorità parentale e la custodia dei figli in comune oppure l'introduzione dell'autorità parentale congiunta in caso di divorzio conseguente alla modifica del Codice civile svizzero in vigore dal 1° luglio 2014 (DTF 143 I 21 consid. 5.5.4, 139 I 315 consid. 2.3). Determinante, nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, è ad ogni modo la natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra lo straniero e il membro della famiglia che ha diritto di risiedere in Svizzera al momento in cui detta norma viene invocata. In questo senso, il Tribunale federale ha considerato che una mancanza di strette relazioni nel passato riveste meno importanza, nella ponderazione degli interessi in gioco, se il legame tra lo straniero e suo figlio si è rafforzato nel tempo (DTF 140 I 145 consid. 4.2). Le esigenze relative all'estensione della relazione dal punto di vista affettivo ed economico devono inoltre rimanere nell'ordine del possibile e del ragionevole (STF 2C_821/2016 del 2 febbraio 2018 consid. 5.2.4., con riferimenti giurisprudenziali).

Va pure osservato, per completezza, che il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza (riferita a figli con passaporto svizzero) anche in merito al requisito del "comportamento irreprensibile". In ambito di "ricongiungimento familiare alla rovescia", quando lo straniero che sollecita il rilascio di un permesso di soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità elvetica, il diritto di quest'ultimo a crescere in Svizzera non viene infatti più messo in discussione già in assenza di un simile comportamento da parte del genitore, bensì solo quando quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità (DTF 140 I 145 consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente, procedendo all'esame della situazione dello straniero che non vive più con il coniuge svizzero ma che, senza averne la custodia, ha ancora l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid. 4.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).

 

4.3.2. In concreto __________, affidato alla madre, ha vissuto insieme al padre soltanto durante 4 mesi, dal mese di febbraio al mese di giugno del 2010, e l'insorgente non ha mai sostenuto né documentato durante tutta la procedura ricorsuale di esercitare regolarmente il diritto di visita su di lui. Del resto, come ha accertato il Consiglio di Stato, __________ non è mai andato a trovare il padre quando quest'ultimo era stato dal 16 dicembre 2014 al 15 gennaio 2016 in carcere. In siffatte circostanze, non si può pertanto ritenere che tra di loro vi sia un legame affettivo particolarmente stretto. Non esiste neppure una relazione economica tra di loro. Lo dimostra il decreto d'accusa inflitto al ricorrente il 18 aprile 2018 per trascuranza degli obblighi di mantenimento. In effetti, benché ne avesse i mezzi per farlo, dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018 l'insorgente non ha versato a __________ gli alimenti stabiliti dalla convenzione di mantenimento sottoscritta il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione di __________.

Di conseguenza, non si può certo ritenere che tra l'insorgente e suo figlio esista un legame affettivo ed economico particolarmente intenso ai sensi della giurisprudenza.

RI 1 evidenzia che il suo allontanamento comprometterà definitivamente il legame con suo figlio. Ora, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha delinquito in una maniera tale da renderlo indesiderato in Svizzera e deve assumersene le conseguenze, non è in ogni caso dato di vedere come il suo rientro in Spagna possa precludergli il diritto di visita, sempre che intenda esercitarlo. I loro rapporti potranno essere mantenuti infatti mediante contatti telefonici e scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o nell'ambito di visite, considerato pure che la Spagna è facilmente raggiungibile in poco tempo e a prezzi modici: in questo modo le loro relazioni potranno essere salvaguardate. Va poi osservato per completezza che, essendo cittadino dell'UE, RI 1 ha pur sempre la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana, ove lingua, usi e costumi sono simili a quelli del Canton Ticino.

 

4.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione, non solo ai sensi dell'art. 96 LStr, ma anche dal profilo dell'art. 8 CEDU come pure dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata, e della CDF.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto siccome manifestamente infondato, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Spese e tassa di giustizia di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere