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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 maggio 2017 (n. 2148) del Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente relativamente al danno causato dagli ungulati alle viticolture situate a __________ e __________ nel corso del 2015; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario
dei vigneti situati sui fondi confinanti part. __________ di __________ e part.
__________ di __________, che gestisce insieme alla figlia __________. Nel
corso del 2015, questi vigneti hanno subito una perdita causata dall'irruzione
di ungulati (cinghiali), che tre rapporti peritali del 21 agosto, 31 agosto e
18 settembre 2015 del perito __________ hanno quantificato in 5'500 kg di uve,
corrispondente a un danno stimato di complessivi
fr. 55'000.- (fr. 12'000.- per il fondo di __________ e fr. 43'000.- per quello
di __________).
B. Con decisione del 10
maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento
formulata da RI 1.
Il Governo ha in particolare rimproverato al ricorrente di non essersi
tempestivamente attivato nel corso del 2015, inoltrando una richiesta di
autodifesa (abbattimento di capi viziosi tramite "permessi di
guardiacampicoltura"), ciò che avrebbe permesso di ridurre in maniera
considerevole le perdite di uva.
C. Avverso la predetta
risoluzione, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un indennizzo totale
di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% a far tempo dal 5 ottobre 2015, per i
danni occorsi nei vigneti di __________ e __________.
Il ricorrente premette anzitutto di aver già ricevuto un risarcimento nel 2014
e rileva che i suoi fondi sarebbero adeguatamente delimitati da una recinzione
metallica alta 2 m e da cinte elettriche. Respinge poi diffusamente il
rimprovero mossogli dall'Esecutivo cantonale riferito alle misure di
autodifesa, affermando di aver interpellato a più riprese il guardiacaccia __________
dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) nell'agosto 2015, al fine di
conseguire un'autorizzazione per l'abbattimento della selvaggina, che gli
sarebbe però stata negata.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Governo, per il tramite dell'UCP, ribadendo la propria decisione
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.
E. Con la replica e la
duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata di cui è destinatario, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie
potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per
nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. Il regime
del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo
4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i
Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina
(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina
per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.
3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni
provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da
reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati
da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.
12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del risarcimento.
Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano
state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire
il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate
nel calcolo dell'indennità.
2.2. Il legislatore
ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35
ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento
per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da
reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità
per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa
poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente
documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che
ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali
contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato
stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure
di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a
prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).
2.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11
luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le
circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa
mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali
selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la
cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a
trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state
adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali
tra l'altro le recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o le
recinzioni con corrente elettrica.
Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati
ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di
autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni
chilogrammo di uva mancante coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante
dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura
per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC.
2.4. Come anche
recentemente indicato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto
cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata"
di possibili interventi,
sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina
ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di auto-difesa (cattura o
abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF
2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3).
3. In concreto, il
Consiglio di Stato ha respinto la domanda di risarcimento danni di fr. 55'000.-
perché il ricorrente non avrebbe sollecitato alcuna autorizzazione per l'adozione
di misure di autodifesa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. c LCC (cfr. anche
risposta dell'11 luglio 2017). Pur menzionando anche la lett. b di questa
norma, il Governo non gli ha invece rimproverato un'assenza o insufficienza di
misure di prevenzione (quali recinzioni metalliche), così com'è stato per i
danni oggetto della richiesta di risarcimento per l'anno 2016 (cfr. STF 2C_1006/2017
citata).
Il ricorrente contesta dal canto suo fermamente di non aver chiesto all'UCP dei
permessi di autodifesa. In particolare, descrive di aver più volte interpellato
telefonicamente, a partire dall'agosto 2015, il guardiacaccia __________ dell'UCP,
manifestandogli la sua preoccupazione in merito a possibili incursioni di ungulati
nei suoi vigneti (nonostante la presenza di recinzioni). Quest'ultimo avrebbe
però mostrato indisponibilità e negato l'esigenza di un'autorizzazione, da
ultimo il 21 o 22 agosto, quando avrebbe riferito all'insorgente che l'imminente
stagione di caccia (alta) avrebbe reso superflua la necessità di un tale
permesso. Chiamato a esprimersi in questa sede, il Governo, per il tramite dell'UCP,
si è limitato a indicare che dalla documentazione raccolta dal nostro
servizio non ci risultano contatti fra il ricorrente e il personale dell'UCP
(cfr. risposta dell'11 luglio 2017). Sennonché tale documentazione si
riduce a un generico scambio di e-mail del giugno 2016 tra __________ dell'UCP
e il guardiacaccia __________, in cui quest'ultimo afferma che ho chiesto a
tutti i colleghi e nessuno ha avuto contatti con i signori __________, inoltre
ho controllato nella nostra lista campicoltura e nessun permesso è stato
rilasciato nei vigneti __________. Non attesta quindi che l'ufficio si sia veramente
confrontato con le circostanziate affermazioni dell'insorgente, né in
particolare che abbia consultato il funzionario __________ sui fatti descritti
da RI 1. E ciò sebbene gli stessi, di primo acchito, non appaiano senz'altro
inattendibili, alla luce della prassi che sussisterebbe in ambito di
autorizzazioni per l'abbattimento di animali selvatici (cfr. STA 52.2015.275
del 10 agosto 2016, richiamata dall'UCP in sede di risposta). Prassi vigente "(…)
da anni in tutto il Ticino, che ha dato buoni risultati poiché garantisce
immediatezza, prevede che il danneggiato contatti l'UCP (o, subordinatamente
gli agenti della polizia della caccia) per segnalare un danno e richiedere l'abbattimento
di capi viziosi. L'agente di zona compie un sopralluogo, durante il quale
accerta l'entità del danno (non deve essere irrisorio né mal documentato, art.
35 lett. a LCC) e la presenza di misure di
prevenzione (art. 35 lett. b LCC). Decide di conseguenza se può procedere
direttamente all'abbattimento (nottetempo di norma) o se concedere un permesso
d'abbattimento ad un cacciatore di fiducia" (cfr. STA citata consid. 4.3, che cita la risposta del 15 luglio
2015 dell'UCP in quella procedura).
Ne discende che sussiste quindi un carente accertamento dei fatti, non
potendosi escludere - a questo stadio di causa - che il ricorrente si sia
attivato per chiedere in tempo utile un permesso di autodifesa, nelle affermate
circostanze. In queste condizioni, gli atti non possono quindi che essere
retrocessi all'istanza inferiore, affinché completi l'istruttoria. L'autorità
precedente dovrà in particolare sentire __________, al quale chiederà di
prendere posizione (all'occorrenza appoggiandosi a sue note o tracce scritte)
sulle asserzioni dell'insorgente, garantendo a quest'ultimo il diritto di
essere sentito, compresa la facoltà di fornire eventuali ulteriori prove (cfr.,
sull'accertamento dei fatti e il dovere di collaborare delle parti, art. 25
cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPAmm; cfr. inoltre art. 66 RLCC e, sull'onere della prova,
DTF 112 Ib 65 consid. 3; STA 52.2016.526 del 19 ottobre 2018 consid. 3.1 e
rimandi). Il Governo si pronuncerà quindi nuovamente sulla richiesta di
risarcimento inoltratagli da RI 1.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente
accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente, una volta
completata l'istruttoria, così come indicato al precedente considerando.
4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché il ricorrente non è assistito da un legale.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 10 maggio 2017 (n. 2148) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al
Governo affinché proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato quale anticipo per le spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera