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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
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statuendo sul ricorso 26 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 aprile 2017 (n. 1903) del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di accertare il carattere ingiustificato della decisione 30 maggio 2016 con cui il municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro per il 30 novembre 2016; |
ritenuto, in fatto
che il 1° settembre 2013 RI 1 è
stato assunto dal comune di CO 1 quale direttore degli Istituti e dei Servizi Sociali;
che per motivi che non occorre evocare, il 30 maggio 2016 il municipio ha
disdetto il rapporto di lavoro con il dipendente con effetto al 30 novembre
2016;
che RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione
municipale, chiedendo di accertare che la decisione di licenziamento era
ingiustificata; con l'allegato di replica ha pure postulato, in via
subordinata, che il licenziamento venisse annullato;
che il 26 aprile 2017 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato l'atto inoltrato dal
dipendente inammissibile come istanza di accertamento e irricevibile quale ricorso;
che contro la decisione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità ricorsuale inferiore per dare avvio all'istruzione del procedimento; premesso di non avere alcun interesse ad una reintegra nella precedente funzione, nemmeno attuabile visto il suo precario stato di salute, in base all'art. 70 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che vieta nuove domande in sede di ricorso, in combinazione con l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, che limita il margine di manovra di questo Tribunale al solo accertamento dell'illiceità del licenziamento di dipendenti pubblici, egli ritiene che la domanda di appurare il carattere illegale della disdetta gli debba essere riconosciuta, così come in seconda istanza, anche dinanzi al primo Giudice; il Governo avrebbe quindi dovuto entrare nel merito della sua istanza/ricor-so;
che al ricorso si oppone il municipio di CO 1, con argomentazioni di cui si
dirà nei considerandi; anche il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del
ricorso, senza tuttavia formulare osservazioni;
che nei successivi allegati scritti le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);
che la legittimazione attiva del
ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata e
destinatario della stessa, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm e art. 209 lett. b
LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 213 LOC); il ricorso
è quindi ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); visto che la presente controversia è
circoscritta al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato
non è entrato nel merito dell'istanza/ricorso del dipendente, le prove
sollecitate con il gravame (richiamo dei certificati medici e perizia medica)
si rivelano ininfluenti per il giudizio;
che le decisioni di
scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti comunali possono essere
impugnate dinanzi al Consiglio di Stato mediante ricorso giusta l'art. 208 cpv.
1 LOC; a loro volta, le decisioni del Governo possono essere dedotte in giudizio
dinanzi a questo Tribunale, che tuttavia non può annullare la disdetta ma deve
limitarsi ad accertare se la stessa è giustificata o no (art. 91 cpv. 2 LPAmm);
che, in generale, una domanda di accertamento formulata all'autorità ricorsuale
ha natura sussidiaria; non è ammissibile se il risultato può essere conseguito
mediante una domanda condannatoria o costitutiva; che eccezioni a questo
principio sono possibili sono se l'accertamento permette di risolvere preventivamente
determinate questioni, evitando l'avvio di procedimenti dispendiosi (DTF 142 V
2 consid. 1.1, 141 II 113 consid. 1.7, 131 I 166 consid. 1.4; STF 8C_466/2017
del 9 novembre 2017 consid. 2.1; Frank
Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weis-senberger (ed.), Kommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. ed. Zurigo 2016, n. 36 ad art. 52);
che come ricordato in narrativa, il ricorrente ha chiesto all'auto-rità
ricorsuale di prima istanza unicamente di accertare il carattere ingiustificato
della disdetta, vista l'assenza di un suo interesse per motivi personali (di
salute) a continuare l'attività presso il comune; egli ha quindi rinunciato a
postulare l'annullamento dell'atto con il quale l'ente comunale ha posto fine
al rapporto di lavoro;
che, come pertinentemente osservato dal resistente, il fine dichiarato dal
ricorrente di accertare il carattere illecito della fine del rapporto di lavoro
nell'ottica di una successiva richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere
conseguito con una domanda di annullamento della disdetta per gli stessi motivi
addotti a sostegno dell'istanza inoltrata, ossia con una domanda di natura
costitutiva; avendovi rinunciato, ciò comporta l'inammissibilità della domanda
di accertamento;
che non soccorre le tesi dell'insorgente nemmeno il fatto che davanti a questo
Tribunale non sono possibili nuove domande (art. 70 cpv. 2 LPAmm) e che l'art. 91
cpv. 2 LPAmm limita la facoltà di decisione del medesimo al solo accertamento
del carattere illecito della disdetta, motivo per cui le medesime domande che
possono o, meglio, devono essere poste in seconda istanza, dovrebbero essere
ammesse anche dinanzi all'autorità di ricorso di prima istanza;
che, in effetti, non si tratta in quel caso di una nuova domanda ma del
semplice rispetto di una limitazione voluta dal legislatore per evitare di
imporre al datore di lavoro di riprendere alle sue dipendenze un lavoratore nel
quale non ha più fiducia, nel caso fosse appurato da parte dell'autorità di ricorso
che il licenziamento era ingiustificato (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317
del 24 luglio 2013, consid. 1.3.; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69);
che pertanto, ai fini del presente giudizio è determinante unicamente il
fatto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere con una domanda di annullamento
della disdetta quanto fatto valere con la domanda di accertamento del carattere
illecito della medesima, ragione per cui non può essergli riconosciuto un
interesse giuridico degno di protezione; a ragione il Consiglio di Stato ha
quindi dichiarato irricevibile la sua istanza;
che giustamente in questa sede il ricorrente non avanza obiezioni riguardo alla
domanda di completamento del petitum, formulato in via subordinata in sede di
replica davanti al Governo, ritenuto che, per le considerazioni esposte nella
decisione impugnata, era manifestamente tardiva;
che, visto quanto precede, il ricorso è quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); egli rifonderà alla controparte, patrocinata da un
legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente rimane a suo carico. L'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle spese processuali gli viene restituito. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 1, assistito da un legale, fr. 1'500.- importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 85 LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera