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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1880) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 novembre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 1° marzo 2012 il cittadino italiano RI 1 (__________) ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere mai stato condannato e di non avere pendenti dei precedenti penali.
b. Durante il suo
soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità
giudiziarie penali (2009, 2012 e 2015).
Preso atto delle citate condanne, il 6 ottobre 2015 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi richiesto
ufficialmente alle autorità italiane, per il tramite dell'Ufficio federale di
giustizia (UFG), il certificato del casellario giudiziale dell'interessato, dal
quale è emerso che egli era già stato condannato il 24 ottobre 2002 alla pena
di 1 anno e 8 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, siccome ritenuto
colpevole di fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta fraudolenta in
concorso e ricorso abusivo al credito.
c. Preso atto dei suoi precedenti e dopo avergli dato la possibilità di
esprimersi al riguardo, con decisione del 19 novembre 2015 la Sezione della
popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine
pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 18 gennaio 2016 per lasciare
il territorio elvetico.
L'autorità gli ha rimproverato di avere interessato le autorità di polizia e giudiziarie in Svizzera e all'estero, come pure di avere sottaciuto, al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso, l'esistenza della precedente condanna in Italia.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) nonché dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018.
B. Con giudizio del 26
aprile 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, respinta una censura relativa all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di
dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
C. Contro la predetta
pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione
dipartimentale.
Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, il ricorrente rileva
di avere ritenuto in buona fede di non dover indicare nell'autocertificazione
relativa ai precedenti penali il patteggiamento di cui era stato oggetto in
Italia, il reato essendo stato nel frattempo dichiarato estinto. Contesta di
rappresentare una minaccia effettiva, attuale e grave per l'ordine pubblico: il
precedente italiano sarebbe ormai lontano nel tempo, mentre le infrazioni di
cui si è reso colpevole in Svizzera (una delle quali invero risalente a prima
del rilascio del permesso e un'altra neppure presa in considerazione dall'autorità
dipartimentale, ma soltanto dal Governo) sarebbero di lieve entità. Il
provvedimento impugnato sarebbe in ogni caso lesivo del principio della
proporzionalità, ritenuto che la Sezione della popolazione avrebbe semmai
potuto limitarsi a pronunciare un ammonimento.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
F. Con sentenza del 4 febbraio 2019 il giudice della Pretura penale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato contro il decreto di accusa emanato nei suoi confronti dal competente Procuratore pubblico il 7 gennaio precedente (DA __________), ha prosciolto RI 1 dall'accusa di inganno nei confronti delle autorità per avere ottenuto il rilascio del permesso di dimora dichiarando, contrariamente al vero, in occasione della compilazione dell'"Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE/AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale" di non avere precedenti penali.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente
vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS;
RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I
270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente.
Tale diritto non impone tuttavia di
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è
infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera
chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV
179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti).
Dal punto di vista formale, il diritto ad
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale si è anzitutto chinato
sulla censura di carente motivazione della risoluzione dipartimentale,
respingendola in quanto infondata. Dopo avere illustrato il quadro normativo,
ha poi passato in rassegna i precedenti penali collezionati dal ricorrente in
Italia e in Svizzera, rilevando come essi integrassero un motivo di revoca sia
dal profilo del diritto interno (art. 62 lett. c LStrI) che nell'ottica
dell'ALC, l'interessato avendo più volte dimostrato di non volere o non essere
in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nemmeno nel Paese che lo ospita. Ha
inoltre rilevato come egli avesse sottaciuto la condanna subita in Italia in
occasione della compilazione dell'autocertificazione penale sottoscritta al momento
dell'inoltro della domanda di permesso, violando così l'obbligo di
collaborazione (art. 90 LStrI) che gli incombeva. Confermata la proporzionalità
della misura, ha infine concluso per la reiezione del gravame.
Ora, giova anzitutto rilevare che, lamentando che il Governo abbia tenuto conto anche di un precedente non considerato dalla Sezione della popolazione (rispettivamente di un altro, cui aveva fatto accenno solo in sede di risposta), il ricorrente dimentica che, giusta l'art. 69 cpv. 1 LPAmm, l'Esecutivo cantonale fruisce di pieno potere cognitivo, che gli consente di esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto della vertenza sottoposta al suo giudizio, nonché di rivedere ogni problema di apprezzamento e di opportunità, e che può dunque accogliere un gravame per un motivo diverso da quello sollevato dal ricorrente o respingerlo con una motivazione differente da quella sviluppata dall'autorità inferiore (cfr. STA 52.2016.472 dell'8 settembre 2017 consid. 4.1).
Ciò posto, la decisione impugnata - che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, tiene conto anche del rimprovero di avere sottaciuto i precedenti in occasione della compilazione dell'autocertificazione penale - consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare il qui controverso provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni del Governo sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1. L'ALC,
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto
di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un
documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del
menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in
Svizzera.
3.2. L'art. 5 par. 1 allegato I ALC prevede,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.
Secondo la giurisprudenza, che si orienta
alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 e alla prassi della Corte
di giustizia dell'Unione europea ad essa
relativa (cfr. art. 5 par. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo.
Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid.
4.2). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di
conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti
dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un
comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(DTF 134 II 10 consid.
4.3, 130 II 176 consid.
3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4
con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). A
dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può
comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine
pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi
con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro
lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il
rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento
dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa
appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di
recidiva (DTF 137 II 233 consid.
4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2;
per una panoramica della giurisprudenza, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30
luglio 2012 consid. 3.1).
Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve
durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS
possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le
condizioni per il loro rilascio.
3.3. A livello legislativo interno, l'art. 33 cpv. 3 LStrI dispone che il
permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono
motivi di revoca secondo l'articolo 62 cpv. 1.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità
competente può revocare i permessi (eccetto quelli di domicilio) - tra l'altro
- se lo straniero (o il suo rappresentante) ha fornito, durante la procedura
d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a); è
stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in
modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce
una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, è
considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a
prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in tutto o in
parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 2, 135 II
377 consid. 4.2; STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid.
4.1).
In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80 OASA, in vigore fino
al 31 dicembre 2018, precisa che vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a)
oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o
privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della
medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3.4. La LStrI si applica ai cittadini comunitari soltanto se il
menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la
medesima prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato
che l'art. 5 par. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di
quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio
verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato
bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 par. 1
allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Visto che la legislazione
interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato
accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
4. 4.1. Come accennato in narrativa, il 1° marzo 2012 il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere mai stato condannato e di non avere pendenti dei procedimenti penali.
Sennonché, dal certificato del casellario giudiziale agli atti, richiesto ufficialmente dall'autorità dipartimentale a quelle italiane per il tramite dell'UFG, risulta che il 24 ottobre 2002 il G.U.P. del Tribunale di __________ aveva pronunciato nei confronti di RI 1 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con la quale questi era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione - sospesa condizionalmente - per fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta fraudolenta in concorso e ricorso abusivo al credito (reati commessi l'11 aprile 1997).
In Italia l'insorgente ha dunque a carico una condanna, che si riferisce a infrazioni (almeno in parte) punibili anche in Svizzera (cfr. art. 163 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0).
Ritenuto che eventuali reati commessi all'estero - anche di natura patrimoniale - possono, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico, non solo in diritto interno ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ne ha tenuto conto nell'ambito dell'esame della posizione dell'insorgente.
Quanto addebitato al ricorrente è senz'altro grave, come peraltro dimostrato dalla severità della pena irrogategli, e questo anche nel caso in cui l'entità della sanzione fosse dovuta alla maggiore severità e rigidità del sistema sanzionatorio italiano (STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.3). Il fatto che egli non si sia macchiato di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti, nei confronti dei quali il Tribunale federale si mostra particolarmente rigoroso (DTF 137 II 297 consid. 3.3) - non permette in ogni caso di sminuire la gravità di quanto rimproverato all'insorgente (STF 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). A questo proposito giova ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_952/2013 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2 e riferimenti, 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).
Neppure il fatto che la pena sia stata oggetto di patteggiamento - procedimento speciale disciplinato dagli art. 444 segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447) - diminuisce l'entità dei reati, ritenuto che, scegliendo tale genere di procedura, la sanzione può essere diminuita fino a un terzo. Benché l'istituto del patteggiamento non sia previsto dal nostro ordinamento giudico, il medesimo non può quindi essere ignorato ai fini del presente giudizio, tanto più che secondo l'art. 445 comma 1bis in fine del codice di procedura penale italiano, salve diverse disposizioni di legge, è ormai equiparato a una pronuncia di condanna (cfr. anche sentenza della Corte costituzionale n. 336/2009 del 18 dicembre 2009, la quale rinvia alla sentenza della Corte suprema di cassazione, Sezioni unite, n. 17781/2006 del 29 novembre 2005, che ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale).
Neanche l'estinzione
del reato per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 445 comma 2
del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) - decretata il 31 dicembre 2008 dal
giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di __________ - permette di
sminuire la gravità delle infrazioni commesse, ritenuto che tale istituto - che
esclude che il reato estinto possa essere preso in considerazione ai fini della
recidiva ex art. 99 del codice penale italiano (cfr. sentenze della Corte
suprema di cassazione n. 32492/2018 del 16 luglio 2018 e n. 5859 del 15
febbraio 2012) - non impedisce invece di tener conto dello stesso per la
valutazione della situazione dell'interessato dal profilo della polizia degli
stranieri. La situazione si apparenta a quella delle condanne radiate dal
casellario giudiziale che, come noto, nell'ambito di un giudizio in materia di
diritto degli stranieri, pure possono entrare in linea di considerazione per valutare
la reputazione e il livello d'integrazione di una persona (STF 2C_841/2013 del
18 novembre 2012 consid. 2, 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4.2). Nulla
muta a tal proposito la regolamentazione e la giurisprudenza italiana menzionata
nel gravame. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli effetti - prettamente
civilistici - dell'accoglimento dell'istanza di esdebitazione presentata dal
ricorrente (cfr. decreto del 9 dicembre 2009 del Tribunale di __________).
Riprovevole è pure la circostanza secondo cui egli non ha informato il
Dipartimento in merito ai suoi precedenti penali in Italia quando ha inoltrato
la domanda di rilascio di un permesso UE/AELS. Infatti,
la "Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati
terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale",
che egli ha sottoscritto il 15 febbraio 2012, lo invitava espressamente a
rispondere alla domanda se avesse procedimenti penali pendenti o se avesse già
subito condanne penali, indipendentemente da eventuali benefici successivamente
applicati a tali condanne. L'insorgente non può dunque prevalersi della
sua buona fede per giustificare l'omessa indicazione della condanna subita in
Italia nell'autocertificazione penale da lui sottoscritta. Non si può prescindere dal suo comportamento benché, con
sentenza (non motivata) pronunciata il 4 febbraio 2019 dal giudice della
Pretura penale, il ricorrente sia stato prosciolto dal reato di inganno nei
confronti delle autorità ex art. 118 LStrI, verosimilmente in considerazione
del fatto che, nonostante quanto preteso nello scritto del 30 dicembre 2015 al
Ministero pubblico, quand'anche fosse stata a conoscenza di tale precedente
penale, la Sezione della popolazione non avrebbe potuto negare il rilascio dell'autorizzazione
di soggiorno.
4.2. Pure in Svizzera il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali, avendo egli subito le seguenti condanne:
02.02.2009 DA del Verhöramt del Canton Nidwaldo: condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 500.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 800.- per infrazione grave alle norme della circolazione (commesso il 16.03.2007);
24.07.2012 DA della Procura pubblica dei Grigioni: condanna alla multa di fr. 400.- per infrazione alle norme della circolazione (commesso il 30.06.2012);
14.08.2015 DA della Procura pubblica dei Grigioni: condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 18'000.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'600.- per infrazione grave alle norme della circolazione (commesso il 06.06.2015).
Esaminando nel dettaglio i
suddetti precedenti, risulta che a carico del ricorrente figurano tre provvedimenti
in materia di circolazione stradale, tutti per eccesso di velocità (cfr.
ricorso, punto n. 6, pag. 7). Il primo superamento del limite di velocità
risale al 16 marzo 2007 ed è stato sanzionato con una pena pecuniaria sospesa. Sennonché
tale condanna penale, come pure il fatto di essere sotto il periodo di prova di
2 anni, non hanno avuto alcun effetto dissuasivo su di lui. Il 30 giugno 2012,
sulla semiautostrada A 13, ha infatti superato di 29 km/h il limite di 80 km/h
vigente. In seguito, il 6 giugno 2015, sul passo dello Splügen, ha nuovamente
superato di ben 41 km/h il limite di 50 km/h vigente nel tratto stradale che
stava percorrendo, cagionando così un serio pericolo per la sicurezza del
traffico e degli altri utenti della strada. Val qui la pena di ricordare che
non occorre che il pericolo creato sia concreto perché un'infrazione alle norme
della circolazione sia considerata grave, bastando una messa in pericolo
astratta accresciuta grave - sicuramente data nella fattispecie oggetto della
citata condanna penale. In Svizzera l'insorgente si è quindi reso colpevole di
azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è
quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha
assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che, con l'entrata
in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche del 15 giugno 2012
alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state
sensibilmente inasprite. Il fatto che le precedenti autorità - al pari di
questo Tribunale - abbiano preso in considerazione anche un reato commesso
prima del rilascio del permesso è del tutto irrilevante, visto che ad esso se
ne sono sommati altri, peraltro della stessa natura.
4.3. Quanto precede non permette tuttavia ancora di ritenere che RI 1 rappresenti
attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per la società ai sensi
della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegati I ALC, tale da legittimare
il provvedimento litigioso.
In effetti se, da una
parte, la gravità dei reati perpetrati dal ricorrente in Italia e testé
menzionati è tutt'altro che trascurabile, dall'altra bisogna considerare che,
alla luce della giurisprudenza sviluppata in materia dal Tribunale federale
(STF 2C_308/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 5.3, 2C_997/2015 del 30 giugno
2016 consid. 4.6 e 4.7, 2C_559/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.4,
2C_310/2012 citata consid. 3.2.3), i medesimi sono da ritenere ormai lontani
nel tempo, visto che sono stati compiuti nel 1997 e risalgono quindi a oltre 20
anni or sono. Da allora, almeno in base a quanto risulta dagli atti, il
ricorrente non ha più interessato le autorità penali italiane.
Per quel che attiene alle condanne a pene pecuniarie (sospese) e multe di cui è
stato oggetto in Svizzera, va anzitutto rilevato come nessuna di esse riguardi
reati rivolti contro l'integrità fisica, psichica o sessuale o in materia di stupefacenti,
ambiti nei quali, come visto, il Tribunale federale dà prova di particolare
rigore per valutare la minaccia rappresentata dallo straniero (cfr. DTF 137 II
297 consid. 3.3; STF 2C_532/2018 del 2 novembre 2018, 2C_891/2014 del 13 luglio
2015 consid. 4.3, 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). Per quanto riconducibili
ad atti riprovevoli e ripetuti, i reati commessi dall'insorgente in materia di
circolazione stradale non si riferiscono in concreto a fatti di una gravità
tale da comportare la revoca del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente,
ritenuto pure che la condanna del 2012 - pur non potendo essere banalizzata -
concerne una contravvenzione per un'infrazione non grave ai sensi dell'art. 90
cpv. 2 LCStr. E ciò sebbene vada in generale ricordato come anche i reati in
materia di circolazione stradale possano, a determinate condizioni, avere delle
conseguenze sulle autorizzazioni relative al diritto degli stranieri, trattandosi
di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare l'esistenza di una
minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio
STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4. con rinvii e 2A.39/2006 del
31 maggio 2006). Neppure può peraltro essere trascurato che l'ultimo
comportamento penalmente reprensibile adottato dal ricorrente risale al giugno 2015,
cioè a più di 4 anni dall'emanazione del presente giudizio.
Oltre a ciò si deve inoltre tenere conto del fatto che in Svizzera l'insorgente
fruisce di una situazione stabile sia sul piano professionale che personale.
4.4. Pur prendendo atto del comportamento poco esemplare tenuto dal
ricorrente in passato, bisogna quindi concludere che i rimproveri mossigli non
sono tali da giustificare la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, né
bastano per negargli il rinnovo del medesimo.
RI 1 va comunque già sin d'ora reso attento al fatto che la situazione andrà senz'altro riesaminata dal profilo della sua autorizzazione di soggiorno, qualora in avvenire venisse nuovamente condannato.
5. 5.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la
decisione dipartimentale e quella governativa che la tutela.
Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi
il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente.
5.2. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1880) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione del 19 novembre 2015 (REVOCA UE 38) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS a RI 1.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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6. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera