Incarto n.
52.2017.314

 

Lugano

17 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2017 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1880) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 novembre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. Il 1° marzo 2012 il cittadino italiano RI 1 (__________) ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere mai stato condannato e di non avere pendenti dei precedenti penali.

 

b. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità giudiziarie penali (2009, 2012 e 2015).
Preso atto delle citate condanne, il 6 ottobre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi richiesto ufficialmente alle autorità italiane, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), il certificato del casellario giudiziale dell'interessato, dal quale è emerso che egli era già stato condannato il 24 ottobre 2002 alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, siccome ritenuto colpevole di fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta fraudolenta in concorso e ricorso abusivo al credito.

c. Preso atto dei suoi precedenti e dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 19 novembre 2015 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 18 gennaio 2016 per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità gli ha rimproverato di avere interessato le autorità di polizia e giudiziarie in Svizzera e all'estero, come pure di avere sottaciuto, al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso, l'esistenza della precedente condanna in Italia.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) nonché dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018.

 

 

B.   Con giudizio del 26 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, respinta una censura relativa all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.


C.   Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale.
Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, il ricorrente rileva di avere ritenuto in buona fede di non dover indicare nell'autocertificazione relativa ai precedenti penali il patteggiamento di cui era stato oggetto in Italia, il reato essendo stato nel frattempo dichiarato estinto. Contesta di rappresentare una minaccia effettiva, attuale e grave per l'ordine pubblico: il precedente italiano sarebbe ormai lontano nel tempo, mentre le infrazioni di cui si è reso colpevole in Svizzera (una delle quali invero risalente a prima del rilascio del permesso e un'altra neppure presa in considerazione dall'autorità dipartimentale, ma soltanto dal Governo) sarebbero di lieve entità. Il provvedimento impugnato sarebbe in ogni caso lesivo del principio della proporzionalità, ritenuto che la Sezione della popolazione avrebbe semmai potuto limitarsi a pronunciare un ammonimento.  

 

 

D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

 

 

                                  F.   Con sentenza del 4 febbraio 2019 il giudice della Pretura penale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato contro il decreto di accusa emanato nei suoi confronti dal competente Procuratore pubblico il 7 gennaio precedente (DA __________), ha prosciolto RI 1 dall'accusa di inganno nei confronti delle autorità per avere ottenuto il rilascio del permesso di dimora dichiarando, contrariamente al vero, in occasione della compilazione dell'"Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE/AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale" di non avere precedenti penali.

 

 

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).


2.    L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.


2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. Nella decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale si è anzitutto chinato sulla censura di carente motivazione della risoluzione dipartimentale, respingendola in quanto infondata. Dopo avere illustrato il quadro normativo, ha poi passato in rassegna i precedenti penali collezionati dal ricorrente in Italia e in Svizzera, rilevando come essi integrassero un motivo di revoca sia dal profilo del diritto interno (art. 62 lett. c LStrI) che nell'ottica dell'ALC, l'interessato avendo più volte dimostrato di non volere o non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nemmeno nel Paese che lo ospita. Ha inoltre rilevato come egli avesse sottaciuto la condanna subita in Italia in occasione della compilazione dell'autocertificazione penale sottoscritta al momento dell'inoltro della domanda di permesso, violando così l'obbligo di collaborazione (art. 90 LStrI) che gli incombeva. Confermata la proporzionalità della misura, ha infine concluso per la reiezione del gravame.

Ora, giova anzitutto rilevare che, lamentando che il Governo abbia tenuto conto anche di un precedente non considerato dalla Sezione della popolazione (rispettivamente di un altro, cui aveva fatto accenno solo in sede di risposta), il ricorrente dimentica che, giusta l'art. 69 cpv. 1 LPAmm, l'Esecutivo cantonale fruisce di pieno potere cognitivo, che gli consente di esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto della vertenza sottoposta al suo giudizio, nonché di rivedere ogni problema di apprezzamento e di opportunità, e che può dunque accogliere un gravame per un motivo diverso da quello sollevato dal ricorrente o respingerlo con una motivazione differente da quella sviluppata dall'autorità inferiore (cfr. STA 52.2016.472 dell'8 settembre 2017 consid. 4.1).

Ciò posto, la decisione impugnata - che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, tiene conto anche del rimprovero di avere sottaciuto i precedenti in occasione della compilazione dell'autocertificazione penale - consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare il qui controverso provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni del Governo sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).

 

 

3.    3.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

3.2. L'art. 5 par. 1 allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 e alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (cfr. art. 5 par. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2; per una panoramica della giurisprudenza, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.


3.3. A livello legislativo interno, l'art. 33 cpv. 3 LStrI dispone che il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 cpv. 1.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità competente può revocare i permessi (eccetto quelli di domicilio) - tra l'altro - se lo straniero (o il suo rappresentante) ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a); è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 2, 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1).
In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80 OASA, in vigore fino al 31 dicembre 2018, precisa che v
i è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.


3.4.
La LStrI si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la medesima prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato che l'art. 5 par. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 par. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.

 

4.    4.1. Come accennato in narrativa, il 1° marzo 2012 il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere mai stato condannato e di non avere pendenti dei procedimenti penali.

Sennonché, dal certificato del casellario giudiziale agli atti, richiesto ufficialmente dall'autorità dipartimentale a quelle italiane per il tramite dell'UFG, risulta che il 24 ottobre 2002 il G.U.P. del Tribunale di __________ aveva pronunciato nei confronti di RI 1 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con la quale questi era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione - sospesa condizionalmente - per fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta fraudolenta in concorso e ricorso abusivo al credito (reati commessi l'11 aprile 1997).

In Italia l'insorgente ha dunque a carico una condanna, che si riferisce a infrazioni (almeno in parte) punibili anche in Svizzera (cfr. art. 163 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0).

Ritenuto che eventuali reati commessi all'estero - anche di natura patrimoniale - possono, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico, non solo in diritto interno ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ne ha tenuto conto nell'ambito dell'esame della posizione dell'insorgente.

Quanto addebitato al ricorrente è senz'altro grave, come peraltro dimostrato dalla severità della pena irrogategli, e questo anche nel caso in cui l'entità della sanzione fosse dovuta alla maggiore severità e rigidità del sistema sanzionatorio italiano (STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.3). Il fatto che egli non si sia macchiato di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti, nei confronti dei quali il Tribunale federale si mostra particolarmente rigoroso (DTF 137 II 297 consid. 3.3) - non permette in ogni caso di sminuire la gravità di quanto rimproverato all'insorgente (STF 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). A questo proposito giova ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_952/2013 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2 e riferimenti, 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).

Neppure il fatto che la pena sia stata oggetto di patteggiamento - procedimento speciale disciplinato dagli art. 444 segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447) - diminuisce l'entità dei reati, ritenuto che, scegliendo tale genere di procedura, la sanzione può essere diminuita fino a un terzo. Benché l'istituto del patteggiamento non sia previsto dal nostro ordinamento giudico, il medesimo non può quindi essere ignorato ai fini del presente giudizio, tanto più che secondo l'art. 445 comma 1bis in fine del codice di procedura penale italiano, salve diverse disposizioni di legge, è ormai equiparato a una pronuncia di condanna (cfr. anche sentenza della Corte costituzionale n. 336/2009 del 18 dicembre 2009, la quale rinvia alla sentenza della Corte suprema di cassazione, Sezioni unite, n. 17781/2006 del 29 novembre 2005, che ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale).

Neanche l'estinzione del reato per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 445 comma 2 del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) - decretata il 31 dicembre 2008 dal giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di __________ - permette di sminuire la gravità delle infrazioni commesse, ritenuto che tale istituto - che esclude che il reato estinto possa essere preso in considerazione ai fini della recidiva ex art. 99 del codice penale italiano (cfr. sentenze della Corte suprema di cassazione n. 32492/2018 del 16 luglio 2018 e n. 5859 del 15 febbraio 2012) - non impedisce invece di tener conto dello stesso per la valutazione della situazione dell'interessato dal profilo della polizia degli stranieri. La situazione si apparenta a quella delle condanne radiate dal casellario giudiziale che, come noto, nell'ambito di un giudizio in materia di diritto degli stranieri, pure possono entrare in linea di considerazione per valutare la reputazione e il livello d'integrazione di una persona (STF 2C_841/2013 del 18 novembre 2012 consid. 2, 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4.2). Nulla muta a tal proposito la regolamentazione e la giurisprudenza italiana menzionata nel gravame. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli effetti - prettamente civilistici - dell'accoglimento dell'istanza di esdebitazione presentata dal ricorrente (cfr. decreto del 9 dicembre 2009 del Tribunale di __________).
Riprovevole è pure la circostanza secondo cui egli non ha informato il Dipartimento in merito ai suoi precedenti penali in Italia quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso UE/AELS. Infatti, la "Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale", che egli ha sottoscritto il 15 febbraio 2012, lo invitava espressamente a rispondere alla domanda se avesse procedimenti penali pendenti o se avesse già subito condanne penali, indipendentemente da eventuali benefici successivamente applicati a tali condanne. L'insorgente non può dunque prevalersi della sua buona fede per giustificare l'omessa indicazione della condanna subita in Italia nell'autocertificazione penale da lui sottoscritta. Non si può prescindere dal suo comportamento benché, con sentenza (non motivata) pronunciata il 4 febbraio 2019 dal giudice della Pretura penale, il ricorrente sia stato prosciolto dal reato di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 LStrI, verosimilmente in considerazione del fatto che, nonostante quanto preteso nello scritto del 30 dicembre 2015 al Ministero pubblico, quand'anche fosse stata a conoscenza di tale precedente penale, la Sezione della popolazione non avrebbe potuto negare il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno.

4.2. Pure in Svizzera il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali, avendo egli subito le seguenti condanne:

 

02.02.2009      DA del Verhöramt del Canton Nidwaldo: condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 500.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 800.- per infrazione grave alle norme della circolazione (commesso il 16.03.2007);

24.07.2012     DA della Procura pubblica dei Grigioni: condanna alla multa di fr. 400.- per infrazione alle norme della circolazione (commesso il 30.06.2012);

14.08.2015      DA della Procura pubblica dei Grigioni: condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 18'000.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'600.- per infrazione grave alle norme della circolazione (commesso il 06.06.2015).

 

Esaminando nel dettaglio i suddetti precedenti, risulta che a carico del ricorrente figurano tre provvedimenti in materia di circolazione stradale, tutti per eccesso di velocità (cfr. ricorso, punto n. 6, pag. 7). Il primo superamento del limite di velocità risale al 16 marzo 2007 ed è stato sanzionato con una pena pecuniaria sospesa. Sennonché tale condanna penale, come pure il fatto di essere sotto il periodo di prova di 2 anni, non hanno avuto alcun effetto dissuasivo su di lui. Il 30 giugno 2012, sulla semiautostrada A 13, ha infatti superato di 29 km/h il limite di 80 km/h vigente. In seguito, il 6 giugno 2015, sul passo dello Splügen, ha nuovamente superato di ben 41 km/h il limite di 50 km/h vigente nel tratto stradale che stava percorrendo, cagionando così un serio pericolo per la sicurezza del traffico e degli altri utenti della strada. Val qui la pena di ricordare che non occorre che il pericolo creato sia concreto perché un'infrazione alle norme della circolazione sia considerata grave, bastando una messa in pericolo astratta accresciuta grave - sicuramente data nella fattispecie oggetto della citata condanna penale. In Svizzera l'insorgente si è quindi reso colpevole di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che, con l'entrata in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche del 15 giugno 2012 alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Il fatto che le precedenti autorità - al pari di questo Tribunale - abbiano preso in considerazione anche un reato commesso prima del rilascio del permesso è del tutto irrilevante, visto che ad esso se ne sono sommati altri, peraltro della stessa natura.

4.3. Quanto precede non permette tuttavia ancora di ritenere che RI 1 rappresenti attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegati I ALC, tale da legittimare il provvedimento litigioso.

In effetti se, da una parte, la gravità dei reati perpetrati dal ricorrente in Italia e testé menzionati è tutt'altro che trascurabile, dall'altra bisogna considerare che, alla luce della giurisprudenza sviluppata in materia dal Tribunale federale (STF 2C_308/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 5.3, 2C_997/2015 del 30 giugno 2016 consid. 4.6 e 4.7, 2C_559/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.4, 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3), i medesimi sono da ritenere ormai lontani nel tempo, visto che sono stati compiuti nel 1997 e risalgono quindi a oltre 20 anni or sono. Da allora, almeno in base a quanto risulta dagli atti, il ricorrente non ha più interessato le autorità penali italiane.
Per quel che attiene alle condanne a pene pecuniarie (sospese) e multe di cui è stato oggetto in Svizzera, va anzitutto rilevato come nessuna di esse riguardi reati rivolti contro l'integrità fisica, psichica o sessuale o in materia di stupefacenti, ambiti nei quali, come visto, il Tribunale federale dà prova di particolare rigore per valutare la minaccia rappresentata dallo straniero (cfr. DTF 137 II 297 consid. 3.3; STF 2C_532/2018 del 2 novembre 2018, 2C_891/2014 del 13 luglio 2015 consid. 4.3, 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). Per quanto riconducibili ad atti riprovevoli e ripetuti, i reati commessi dall'insorgente in materia di circolazione stradale non si riferiscono in concreto a fatti di una gravità tale da comportare la revoca del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente, ritenuto pure che la condanna del 2012 - pur non potendo essere banalizzata - concerne una contravvenzione per un'infrazione non grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr. E ciò sebbene vada in generale ricordato come anche i reati in materia di circolazione stradale possano, a determinate condizioni, avere delle conseguenze sulle autorizzazioni relative al diritto degli stranieri, trattandosi di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare l'esistenza di una minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4. con rinvii e 2A.39/2006 del 31 maggio 2006). Neppure può peraltro essere trascurato che l'ultimo comportamento penalmente reprensibile adottato dal ricorrente risale al giugno 2015, cioè a più di 4 anni dall'emanazione del presente giudizio.
Oltre a ciò si deve inoltre tenere conto del fatto che in Svizzera l'insorgente fruisce di una situazione stabile sia sul piano professionale che personale.


4.4. Pur prendendo atto del comportamento poco esemplare tenuto dal ricorrente in passato, bisogna quindi concludere che i rimproveri mossigli non sono tali da giustificare la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, né bastano per negargli il rinnovo del medesimo.

RI 1 va comunque già sin d'ora reso attento al fatto che la situazione andrà senz'altro riesaminata dal profilo della sua autorizzazione di soggiorno, qualora in avvenire venisse nuovamente condannato.

 

 

5.    5.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione dipartimentale e quella governativa che la tutela.
Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente.

 

5.2. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1880) del Consiglio di Stato;

1.2.   la risoluzione del 19 novembre 2015 (REVOCA UE 38) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

 

 

2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS a RI 1.

 

 

3.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

 

 

4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

6.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera