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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 3 giugno 2017 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 24 maggio 2017 del municipio di CO 2, che in esito al concorso ad invito concernente la fornitura di pavimentazioni lapidee relative al risanamento del sagrato e dei viali del complesso di __________ a __________, ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 5 aprile 2017 il
municipio di CO 2 ha invitato quattro ditte a presentare un'offerta per
l'aggiudicazione degli interventi di risanamento (fornitura sul cantiere di
lastre, dadi e mocche in granito) del sagrato e dei viali del complesso di __________
a __________.
Il capitolato d'offerta allegato alla lettera di invito annunciava che il
concorso era retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001
(LCPubb; RL 7.1.4.1) e che le offerte sarebbero state valutate sulla scorta dei
seguenti criteri di aggiudicazione:
- prezzo/economicità 50%
- referenze per lavori analoghi 42%
- formazione apprendisti 5%
- perfezionamento professionale 3%
senza tuttavia specificare alcunché in materia di subappalto. Il tema non è stato disciplinato neppure nelle
disposizioni particolari CPN 102, cosicché vigeva il divieto di subappalto
regolato all'art. 24 LCPubb.
Lo stesso documento precisava che l'incarico comprendeva la fornitura sul cantiere
di lastre, dadi e mocche in granito (pos. 131.100). Dal descrittivo e modulo
d'offerta annesso era peraltro desumibile che i prodotti da fornire (di gneiss
ticinese Valle Maggia, ma con possibilità di essere offerti in variante
provenienti da Iragna o dall'Onsernone) avrebbero dovuto avere determinate
dimensioni ed essere dotati di particolari caratteristiche. E meglio:
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pos. 211.124 |
mocche di gneiss ticinese Valle Maggia di cm 12 x 15 x 18, tutte le facce a spacco, m 350 |
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pos. R 211.191 |
dadi tipo 6/8 di gneiss ticinese Valle Maggia, m2 250 |
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pos. 241.201 |
lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 240 x 80 x 360-480, faccia superiore spiodata, facce laterali segate, m2 85 |
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pos. 241.202 |
lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 400 x 80 x 600-800, faccia superiore spiodata, facce laterali segate, m2 115 |
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pos. 241.203 |
lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 600 x 80 x 900-1200, faccia superiore spiodata, facce laterali segate m2 200 |
Le prescrizioni di gara (pos. 252.110) ricordavano che i concorrenti avrebbero
dovuto allegare all'offerta le usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 del
regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che in caso di mancanza di una o più dichiarazioni
elencate alle pos. 252.110 e 252.120, il committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrle e che la mancata presentazione nei termini previsti
comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di
aggiudicazione (pos. 252.100).
Le disposizioni particolari CPN 102 prevedevano inoltre, alla pos. 224.400, la
seguente prescrizione relativa al criterio riferito alle referenze.
224.400 Assegnazione della nota su
referenze ed esperienze per lavori analoghi (42% = 42 punti)
Saranno valutate le referenze della ditta per
rapporto al numero dei lavori eseguiti.
Importo minimo di ogni referenza richiesta: CHF
50'000.- IVA compresa (vedi pag. 5 del pre-
sente incarto).
Assegnazione punteggio:
3 referenze valide 42.00 punti
2 referenze valide 28.00 punti
1 referenze valide 14.00 punti
Mancata compilazione della tabella o nessuna referenza:
assegnazione di punti 0.
La ditta autorizza il committente e gli organi di
vigilanza a richiedere informazioni presso gli
enti per i quali sono stati eseguiti i lavori indicati
nelle referenze.
A tal fine, i concorrenti erano tenuti a compilare la tabella predisposta dalla
committenza a pag. 5 del capitolato di appalto, indicando le referenze della
ditta relative a lavori analoghi degli anni 2012-2017, e meglio
specificando l'anno di esecuzione, l'oggetto dei
lavori, il nome del committente, la tipologia di intervento e l'importo
di delibera.
B. a. Nel termine
stabilito sono pervenute al committente le offerte della RI 1 di __________ (in
seguito: RI 1), di fr. 92'858,40, e quella della CO 1 di __________ (in
seguito: CO 1), di fr. 92'313.-.
b. Dopo l'apertura delle offerte, il consulente del committente, lo studio di
architettura __________ SA di __________, ha richiesto loro delle informazioni
supplementari. Per quanto qui interessa, alla CO 1 è stato chiesto di fornire
delle precisazioni in merito alle referenze addotte con la sua offerta. Della
richiesta e dei ragguagli che ne sono derivati si dirà più oltre (cfr. infra,
consid. 4.2 e 4.3).
c. Le offerte sono state valutate da parte dello Studio di architettura __________
SA, il quale ha proposto di escludere l'offerta della RI 1, vuoi perché la
ditta ha consegnato le dichiarazioni richieste in ritardo (05.05.2017) rispetto
all'ulteriore termine d'inoltro perentorio indicato (02.05.2017), vuoi
perché la ditta non esegue però la lavorazione delle lastre (prodotto non standardizzato) e deve subappaltare questi lavori,
e di aggiudicare la commessa alla
CO 1, prima classificata con 80,67 punti.
Facendo propria la proposta del suo consulente, il 24 maggio 2017 il
municipio ha quindi deciso di escludere l'offerta della RI 1 e di deliberare la
commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.
C. Contro questa
decisione la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a
proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La ricorrente contesta anzi tutto che il ritardo nella produzione degli attestati
comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte possa costituire
un valido motivo di esclusione. Al momento della decisione, obietta, il
municipio era comunque in possesso degli atti mancanti. Solo il comune, annota
ancora l'insorgente, aveva peraltro la facoltà di assegnare il termine suppletorio
di cui alla pos. 252.100 CPN 102. La RI 1 sostiene poi che il divieto di
subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb non le sarebbe opponibile, ritenuto che
la commessa concerne la fornitura di materiale già lavorato, che il concorrente
può benissimo procurarsi da terzi senza per questo disattendere la norma in
questione.
D. a. In sede di
risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
ribadendo di non aver potuto fare a meno di scartare l'offerta della RI 1, vuoi
perché ha prodotto le attestazioni mancanti di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP
dopo la scadenza del termine perentorio assegnatole, vuoi perché non occupa dipendenti,
per cui è costretta a delegare a terzi la preparazione delle lastre e delle
mocche da fornire, disattendendo in tal modo il divieto di subappalto sancito
dall'art. 24 LCPubb, cui soggiacciono anche le forniture. A quest'ultimo
riguardo, l'ente banditore ha precisato che la commessa in discussione,
qualificata come fornitura, era finalizzata all'acquisto di determinati
quantitativi di prodotti lapidei, la maggior parte dei quali, oltre a
soddisfare certi requisiti qualitativi, doveva attenersi alle dimensioni
definite con precisione millimetrica dal capitolato. Fatta eccezione dei dadi
6/8 (pos. 211.125), ha osservato, simili prodotti non sono reperibili già
pronti sul mercato del granito, ma necessitano di essere appositamente
preparati, tagliando il granito in lastre dimensionate secondo le misure di larghezza
e spessore rigidamente fissate dalle prescrizioni di gara. Atteso che la ricorrente,
per sua stessa ammissione priva di dipendenti, non lavora il granito con le sue
risorse di personale e con i suoi mezzi, per fornire i prodotti oggetto della
commessa è costretta a rifornirsi presso terzi, delegando loro il compito di
preparare le lastre ed i cordoli nelle quantità e secondo le dimensioni fissate
dal capitolato. Non può di conseguenza evitare di subappaltare il taglio e la
lavorazione del materiale, ossia una parte importante e caratteristica della
commessa, disattendendo chiaramente il divieto sancito dall'art. 24 LCPubb.
b. La deliberataria e l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ora Ufficio di
vigilanza sulle commesse) non hanno invece presentato osservazioni.
E. Delle argomentazioni espresse dalle parti con le successive memorie scritte si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. A richiesta del Tribunale, il 29
gennaio 2018 il municipio di CO 2 ha
prodotto il verbale di apertura delle offerte, i moduli di offerta (corredati
di tutti gli allegati) delle ditte RI 1 e CO 1, unitamente alle buste
nelle quali erano contenuti, ed i documenti richiesti ai concorrenti dopo
l'apertura delle offerte, in originale. Le parti sono state informate dell'avvenuta
acquisizione agli atti dei medesimi e alle stesse è stata concessa facoltà di
presentare delle osservazioni.
Delle risultanze istruttorie e delle osservazioni presentate in merito
dall'insorgente e dal municipio di CO 2 si dirà, ove occorresse, nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto
partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della
commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta
solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione
(STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base
delle tavole processuali, integrate dai documenti ai quali si è accennato nel
consid. F di narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1
lett. a e c LCPubb).
Al momento della loro apertura le offerte devono quindi
risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni
stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art.
40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Questo, in particolare, per permettere al committente
di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di
scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per
principio escluse dalla gara; la difformità
può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle
regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del
capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle
esigenze di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF
2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1; 2C_458/2008 del 15 dicembre
2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile
2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2015.314 del 26
ottobre 2015 consid. 2.1; 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1; 52.2012.387
del 7 gennaio 2013 consid. 2; 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Secondo l'art. 4 RLCPubb/CIAP, si definisce commessa edile un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile (cpv. 1). La commessa di fornitura è invece descritta come un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (cpv. 2). Sono infine considerate commesse di servizio i contratti onerosi tra committente e offerente riguardanti la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture (cpv. 3).
Il RLCPubb/CIAP si applica a tutte le commesse pubbliche, siano esse edili, di fornitura o di servizio e laddove si avvale del termine "appalto", utilizzato soprattutto negli accordi internazionali in vigore (Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422) e nella pregressa legge cantonale del 12 settembre 1978, non si riferisce con ogni evidenza al contratto di diritto privato regolato agli art. 363-379 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ma all'insieme dei contratti conclusi da un ente pubblico con dei concorrenti privati per l'acquisto di forniture, servizi e costruzioni (DTF 125 I 209 consid. 6b). Di riflesso, nella misura in cui è consentito dalla committenza, il subappalto (inteso come mero incarico a terzi di eseguire una parte della commessa) e le norme che lo disciplinano (art. 36 RLCPubb/CIAP) sono applicabili a tutti gli "appalti", compresi quelli di fornitura e di servizio (STA 52.2014.282-283 citata, consid. 2.2).
2.3. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è essenzialmente
volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal
profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o
in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo
autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si
giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di
servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini
dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia
assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara
possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza gli offerenti
possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre
la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio
essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD
I-2016 n. 13; STA 52.2016.442 del 22 dicembre 2016, consid. 3.1).
3. 3.1. La commessa posta a concorso concerne la fornitura
sul cantiere di lastre, dadi e mocche in granito (pos. 131.100 disposizioni
particolari CPN 102) necessari per la pavimentazione del sagrato della chiesa
di __________ a __________. A norma di capitolato (vedi pos. 211.124 del
descrittivo e modulo d'offerta), le mocche devono essere di dimensioni
cm 12 x 15 x 18, con tutte le facce a
spacco, di materiale granitico (Gneiss ticinese Valle Maggia) e resistente al
gelo in presenza di sale. Le lastre (vedi pos. 241.201-203) devono avere
la faccia superiore spiodata e le facce laterali segate, 3 dimensioni
diverse (mm 240 x 80 x 360-480, mm 400 x 80 x 600-800 e mm 600 x 80 x
900-1200), essere di materiale granitico (Gneiss ticinese Valle Maggia) e resistente
al gelo in presenza di sale. Quanto ai dadi (pos. R 211.191), il
descrittivo e modulo d'offerta annesso al capitolato si limita ad esigere che
siano di tipo 6/8 Gneiss ticinese Valle Maggia. Tutti i prodotti indicati dalla
committenza potevano essere offerti in variante provenienti da Iragna o
dall'Onsernone (cfr. pos. 211.125-126, R 211.192-193, 241.204-209 del descrittivo
e modulo d'offerta).
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commessa in esame non ha per
oggetto la mera consegna sul cantiere di materiale già lavorato, ma presenta connotazioni ambivalenti. Nella misura in
cui comporta il taglio e la lavorazione delle lastre e dei cordoli nelle
quantità e secondo le dimensioni fissate dalle prescrizioni di gara è
riconducibile ad una commessa edile (art. 4 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella misura
in cui implica il trasporto di questi materiali dalle cave al cantiere è invece
assimilabile ad una commessa di fornitura (art. 4 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
Non potendo essere esclusivamente annoverata né fra le commesse edili, né fra
le commesse di fornitura, la commessa va dunque considerata una commessa di
servizio (art. 4 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), soggetta
al divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb, atteso che il capitolato
non prevedeva alcuna deroga.
Ora, è evidente che, fatta eccezione dei dadi (disponibili sul mercato del
granito in diversi assortimenti: 4/6 cm, 6/8 cm, 8/10 cm, 10/12 cm, ecc.), le
lastre e le mocche di granito di cui il municipio
ha chiesto la fornitura non sono reperibili già pronte, ma necessitano di una
lavorazione ad hoc (cfr. sul tema la scheda informativa subappalto
emanata dal Centro di consulenza LCPubb, versione marzo 2015, punto 7, pag.
4). Tali prodotti devono infatti
essere appositamente approntati per soddisfare i bisogni dell'esecutivo
comunale che li ha commissionati impartendo istruzioni mirate, volte a
definirne le specificità e le dimensioni con precisione millimetrica. I
concorrenti non possono delegare a terzi la lavorazione dei prodotti lapidei
poiché così facendo non acquisirebbero per finire comune materiale da fornire
sul cantiere, ma demanderebbero a ditte estranee alla procedura di concorso la
prestazione principale e caratteristica della commessa, ovvero il taglio e la
realizzazione delle lastre e mocche di granito su misura appositamente
predisposte per il risanamento del sagrato e dei viali che interessano il
complesso di __________ a __________, disattendendo il divieto di subappalto
previsto dalla legge.
È il caso appunto della RI 1, che per sua stessa ammissione non impiega dipendenti
e che per fornire i prodotti oggetto della commessa è dunque costretta a rifornirsi
presso terzi, affidando loro il compito di preparare le lastre ed i cordoli nelle quantità e secondo le
dimensioni richieste dall'ente banditore. Nemmeno l'insorgente, dal canto suo,
pretende il contrario, affermando di poterli reperire già pronti presso una
qualsiasi ditta che estrae e lavora il granito, senza doverli confezionare su
misura. Ne segue che, nella misura in cui la RI 1 acquista i prodotti lavorati
per poi occuparsi unicamente della loro consegna sul cantiere, delegando in
buona sostanza a terzi (peraltro ignoti) l'esecuzione
della parte principale e caratteristica della commessa di natura edile che la
contraddistingue, la sua offerta disattende
con ogni evidenza il divieto di subappalto chiaramente sancito dalla legge.
Il
ricorso va respinto già per questo motivo, senza che occorra esaminare se anche
il ritardo nella presentazione degli attestati mancanti esatti dall'art. 39
RLCPubb/CIAP giustificasse la sua esclusione dalla gara.
3.2. Invano la RI 1 obietta infine che la
sua idoneità a partecipare alla gara non possa più essere messa in discussione,
trattandosi
di una procedura ad invito. Come rettamente ritenuto dal municipio, quando ha
invitato la ricorrente a partecipare al concorso oggetto del contendere, esso
poteva legittimamente confidare nello scopo sociale risultante dal registro di
commercio, che contemplava anche la lavorazione di granito. Non era tenuto a sapere, né poteva sapere, che la RI 1 non
aveva in realtà né dipendenti, né mezzi per la lavorazione del granito, e
che non sarebbe di conseguenza stata in grado di eseguire in proprio la preparazione
dei prodotti lapidei da fornire. Come risulta dagli atti, di tali circostanze il
municipio è venuto a sapere solo in seguito all'apertura delle offerte (cfr. scambio e-mail 12 maggio 2017 tra __________ e
lo studio __________ SA).
4. 4.1. Esclusa dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare la delibera della commessa alla CO 1 (vedi consid. 1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma l'esclusione della ricorrente, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le sue critiche dovessero rivelarsi fondate (Cassina, op. cit., pag. 63-64; STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 3.1, 52.2014.113 del 17 giugno 2014 consid. 3.1).
4.2. Dopo aver visionato i documenti prodotti il 29 gennaio 2018 dal municipio,
con osservazioni 6 febbraio 2018 la ricorrente ha sostenuto in pratica che l'aggiudicataria
avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un'offerta completa e
conforme alle condizioni di gara, segnatamente per quanto attiene alle referenze
per lavori analoghi. Quelle prodotte solo in seguito all'apertura delle offerte,
ha soggiunto la RI 1, non potevano essere ammesse giacché tardive e non
potevano ad ogni modo essere considerate valide, stante la mancata indicazione
degli importi fatturati e di un'adeguata descrizione dei lavori eseguiti. Per
le stesse, la stazione appaltante avrebbe tutt'al più dovuto assegnare 0 punti,
come disposto dalla pos. 224.400 CPN 102.
4.3. La deliberataria ha compilato la tabella a pag. 5 del capitolato indicando
l'anno di esecuzione, la tipologia di intervento e l'importo. Nella finca Oggetto
ha invece inserito le metrature degli interventi eseguiti (in mq), mentre
nella colonna Committente ha indicato un generico Diversi (cfr.
tabella, punto 2.2.1). Dopo l'apertura delle offerte, il committente, per il
tramite del suo consulente esterno, ha sollecitato l'aggiudicataria a fornire
tali indicazioni, specificando l'identità dei singoli committenti che aveva
indicato come referenze con l'offerta, sommando, anno per anno, il valore delle
commesse (cfr. osservazioni 12 febbraio 2018 del municipio, pag. 2). Alla
richiesta la resistente ha dato seguito trasmettendo, con e-mail dell'8 maggio
2017, una distinta con i dati richiesti, in particolare specificando i
nominativi dei committenti che, in precedenza, aveva indicato globalmente come
referenza e l'oggetto dei lavori eseguiti. Il committente ha quindi ritenuto
valide 2 delle 3 referenze addotte e assegnato 28 punti per quel criterio.
Tuttavia, come rilevato dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2018,
su questo punto l'offerta inoltrata dall'aggiudicataria era da ritenersi allestita
in modo improprio, se non incompleto. Considerato che le prescrizioni di gara
ammettevano unicamente referenze relative a prestazioni analoghe di valore pari
ad almeno fr. 50'000.-, l'assenza di una descrizione adeguata dei lavori
eseguiti e dell'indicazione dei singoli importi di delibera nella lista delle
referenze rendeva impossibile valutare l'ammissibilità delle stesse ai fini
dell'attribuzione della nota per il predetto criterio di aggiudicazione.
Inoltre, la possibilità di sanare a posteriori il difetto non avrebbe potuto
essere concessa all'offerente non essendo prevista dal capitolato di appalto.
La compilazione inadeguata della tabella non avrebbe tuttavia dovuto comportare
l'esclusione dell'offerta della CO 1, come sostenuto dalla ricorrente, ma
solamente l'attribuzione della nota 0 prevista per le ditte che non adducevano
nessuna referenza (cfr. pos. 224.400 CPN 102). A maggior ragione si giustifica
tale conclusione, tanto più che gli atti di gara non comminavano
l'estromissione dalla gara (neppure) in caso di mancata compilazione delle
tabella (cfr. la già citata pos. 224.400).
5. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura
in cui è ricevibile, confermando l'estromissione dalla gara dell'insorgente e
la delibera operata a favore della CO 1.
6. L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
7. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà pure al comune di CO 2, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa verserà al comune di CO 2 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera