Incarto n.
52.2017.332

 

Lugano

21 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 13 giugno 2017 di

 

 

RI 1 

e i cittadini di cui alla lista allegata,

rappresentati da: RI 1 

RI 2 

rappresentati da: RA 1 

RI 3 

rappresentata da: RA 2 

RI 4 

rappresentata da: RA 3  e RA 4 

RI 5 

rappresentato da: RA 5 

RI 6 

rappresentato da: RA 6 

RI 7

rappresentato da: RA 7 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione ha concesso al Comitato Rally l'autorizzazione di organizzare venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017 il 20° Rally Ronde del Ticino;

 

 

ed ora sulle domande di ricusa pedissequa al ricorso e di restituzione dell'effetto sospensivo al medesimo;

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il Comitato Rally è un'associazione di diritto privato giusta gli art. 60 segg. CC, costituita nel 1998 al fine primario di organizzare in Svizzera e all'estero manifestazioni nazionali ed internazionali legate allo sport automobilistico. Nell'ultimo ventennio l'associazione ha organizzato il Rally del Ticino, tradizionale gara motoristica di richiamo nazionale e internazionale, che conta per il Campionato e la Coppa Svizzera dei Rally, il Campionato Ticinese Rally e la Coppa Svizzera dei Rally Storici VHC.

 

 

B.   a. Il 22 dicembre 2016, il Comitato Rally ha chiesto alla Sezione della circolazione l'autorizzazione di svolgere venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017 il 20° Rally Ronde del Ticino, allegando all'istanza la relativa documentazione.
Il programma della manifestazione motoristica prevede 6 prove speciali (PS 1: Penz; 2: Valcolla 1; 3: Isone 1; 4: Isone 2; 5: Valcolla 2; 6: Isone 3), con partenza a Chiasso e arrivo a Lugano. È previsto un numero massimo di 150 partecipanti.

b. All'accoglimento della domanda si sono espressi favorevolmente i municipi sul cui territorio si svolgeranno le prove speciali, l'Armasuisse, l'Area dell'esercizio e della manutenzione del Dipartimento del territorio, il Reparto del traffico della Polizia cantonale, la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze e l'Automobile Club Svizzero. Dal canto suo, in sede di preavviso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio si è pronunciata favorevolmente alla manifestazione - ad eccezione della PS 1 Penz.

c. Preso atto della nota a protocollo n. 61/2017 del 26 aprile 2017, con cui il Consiglio di Stato ha autorizzato lo svolgimento del Rally, e così incaricata da quest'ultimo, con decisione 12 maggio 2017 la Sezione della circolazione ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, subordinandola a determinate condizioni generali e particolari, di polizia e per la salvaguardia dell'ambiente.
La decisione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del 19 maggio 2017, corredata dall'indicazione della possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, entro 30 giorni; a un'eventuale impugnativa è stato levato l'effetto sospensivo.

 

 

C.   Con ricorso 13 giugno 2017, RI 1, unitamente ad altri 140 cittadini di comuni del Mendrisiotto o dell'agglomerato di Lugano, i cui territori sono interessati dalle prove speciali (come da lista allegata alla sentenza), nonché le associazioni RI 2, RI 3, RI 4, il RI 5, il RI 6 e il RI 7 insorgono ora direttamente al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. In limine, sollecitano la ricusa in corpore del Consiglio di Stato e, ritenendo data la competenza di questo Tribunale, chiedono la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
I ricorrenti motivano anzitutto la legittimazione attiva di RI 1 e dei cittadini da lui rappresentati, in considerazione delle immissioni atmosferiche che graveranno sul territorio dei comuni in cui abitano, interessati dai percorsi del Rally, che non sarebbero meglio definiti; lasciano invece aperta la legittimazione delle associazioni. Essi chiedono in seguito la ricusa del Governo, che sarebbe preimplicato (essendosi già espresso sull'autorizzazione in questione con la citata nota a protocollo). A sostegno della restituzione dell'effetto sospensivo, affermano invece di ritenere prevalente il loro interesse a poter esercitare i propri diritti di difesa contro le conseguenze negative che deriveranno loro dal provvedimento impugnato, che sarebbe contrario alla scheda TR 7.3 del piano di risanamento dell'aria (PRA); il provvedimento, aggiungono, sarebbe stato rilasciato sulla base di un'istanza tardiva, siccome inoltrata oltre il limite massimo per rispettare il divieto di organizzare manifestazioni motoristiche dopo il 15 giugno, così come previsto dalla citata scheda.



D.   Chiamato ad esprimersi sulla domanda di ricusa e di conferimento dell'effetto sospensivo, il Governo si oppone ad entrambe, confermando tuttavia di essersi già pronunciato sull'oggetto della controversia, così come indicato dai ricorrenti, e ritenendo che il Tribunale possa trattare il gravame quale ricorso diretto (Sprungrekurs). La Sezione della circolazione si oppone al conferimento dell'effetto sospensivo, mentre la SPAAS si riconferma nel contenuto del proprio preavviso. Delle loro argomentazioni, come pure di quelle del Comitato Rally che si oppone sia alla domanda di ricusa, sia al conferimento dell'effetto sospensivo, si dirà, per quanto occorre, nel seguito. 

 

Considerato,                  in diritto

                                             

Ricusazione del Consiglio di Stato

 

1.1.1. L'art. 52 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) dispone che la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in caso di contestazione su tale questione, la decisione spetta all'autorità gerarchicamente superiore o, se si tratta di un membro di un'autorità collegiale, a questa stessa autorità, in assenza però del membro ricusato. Se è ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, soggiunge il primo periodo del cpv. 2, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo.

1.2. I ricorrenti chiedono preliminarmente la ricusa del Consiglio di Stato in corpore, che sarebbe preimplicato essendosi già espresso sull'autorizzazione in questione con la nota a protocollo di cui si è detto in narrativa. Presentata con il primo atto di causa (ricorso) successivo al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, ovvero con la decisione impugnata che menziona la controversa nota, la domanda deve essere considerata tempestiva (cfr. nello stesso senso, art. 32 della previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Non porta ad altra conclusione la comunicazione 5 maggio 2017, peraltro indirizzata solo alle associazioni RI 4 e RI 3, con cui il Consigliere di Stato Norman Gobbi aveva già comunicato l'esistenza di tale decisione interna.
Avendo per oggetto la ricusa dell'intero Governo, spetta al Tribunale cantonale amministrativo esaminare il fondamento della domanda.

 

 

2.2.1. Le norme sulla ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), norme che di principio hanno la medesima portata (cfr. DTF 138 I 1, consid. 2.2; 136 I 207 consid. 3.1; 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/ Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, pag. 937; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269). Tale garanzia è dunque volta ad escludere che circostanze estranee al processo possano influire sulla decisione, privandola della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostagli dal suo ruolo istituzionale (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.1 e rimandi; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.1; Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).

 
La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (cfr. DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re Castillo Algar c. Spagna, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag. 3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des arrèts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione soltanto motivi seri, che consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.2; RDAT 1990 n. 27; 1984 no. 29).

2.2. Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è tuttavia che anche il Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Quest'ultimo non discende tuttavia dai sopra menzionati art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 1.1.1.1), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 vCost. Al riguardo occorre in effetti tener conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid. 2b; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.3.; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2001.89-90 del 26 aprile 2011 consid. 2).

2.3. Coerentemente col quadro giuridico sopra ricordato, l'art. 50 LPAmm stabilisce che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi (a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto; (b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; (c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro; (d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; (e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
Questa norma si applica a tutte le persone chiamate a preparare o prendere una decisione, siano essi membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa, inclusi i membri del Consiglio di Stato (cfr. art. 15 cpv. 3 regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 26 aprile 2001; RL 2.4.1.6.1). 


3.Nel caso concreto, dalla decisione impugnata risulta che la stessa è stata resa dalla Sezione della circolazione, ma su istruzione del Consiglio di Stato che, mediante una nota a protocollo del 26 aprile 2017 (n. 61/2017) ha espressamente deciso di autorizzare il 20° Rally Ronde del Ticino. Circostanza, questa, che il Governo in questa sede conferma (cfr. osservazioni 19 giugno 2017).
Ora, con questa chiara e univoca indicazione, l'Esecutivo cantonale - al di fuori di ogni regola di procedura - si è in sostanza intromesso nella procedura pendente in prima istanza, ordinando all'istanza subordinata come decidere nel caso concreto. Attraverso questa decisione interna, il Consiglio di Stato ha nel contempo già anticipato il giudizio che poteva essere chiamato ad emanare quale autorità di ricorso (art. 10 cpv. 1 legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985; LALCStr; RL 7.4.2.1), in caso di contestazione dell'autorizzazione. In queste circostanze è pertanto evidente che i membri del Governo hanno già partecipato alla medesima causa ai sensi dell'art. 50 lett. b LPAmm o, comunque, hanno perfezionato un motivo di ricusazione in base all'art. 50 lett. e LPAmm. Una simile anticipazione del giudizio integra infatti gli estremi di una ragione sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, così come impone loro l'art. 29 Cost.
Alla luce di quanto precede, la domanda di ricusa deve pertanto essere accolta.

 

 

4.Ora, la legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si debba procedere nei casi in cui l'intero Governo sia impedito di esercitare la propria funzione giurisdicente. La medesima è in particolare del tutto silente in merito alle modalità attraverso le quali deve essere sostituita l'autorità ricusata. In particolare, il diritto procedurale ticinese non prevede né disciplina esplicitamente il ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungbeschwerde o Sprungrekurs), che costituisce un'eccezione alle disposizioni imperative sulla competenza e al principio dell'esaurimento delle istanze e permette di omettere un'istanza decisionale qualora l'uso di un rimedio di diritto, di per sé esistente, costituisca soltanto una vana formalità, segnatamente nel caso in cui l'istanza di ricorso abbia già dato istruzioni all'autorità inferiore circa il contenuto della decisione da prendere (cfr. DTF 114 Ia 263 consid. 2c e rinvio; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 18 seg.). Il principio, previsto dalla procedura amministrativa federale (art. 47 cpv. 2 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021) e da talune procedure cantonali (cfr. Ulrich Keusen/Kathrin Lanz, Der Sprungrekurs im Kanton Bern, in: BVR 2005, pag. 49 segg., in particolare pag. 54 segg.), è stato recepito dalla giurisprudenza di questa Corte sul modello della prassi creata dal Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. RtiD II-2007 n. 7 consid. 4.2; STA 52.2011.89-90 citata, consid. 4.1). Lo ricordano anche i materiali legislativi della LPAmm, dai quali si deduce che, ancorché il ricorso diretto non sia espressamente disciplinato, non è escluso dalla LPAmm (cfr. Messaggio del 23 maggio 2012, n. 6645, sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 9). Tale ipotesi rimane comunque eccezionale e riservata a casi particolari - come può essere ritenuto il caso di specie.
In concreto, motivi di economia processuale e celerità di giudizio inducono questa Corte a procedere in siffatto modo - ammettendo pertanto la propria competenza a trattare il ricorso diretto che le è stato sottoposto, così come chiedono i ricorrenti, ma anche lo stesso Governo ricusato - piuttosto che adottare l'altra soluzione ipotizzabile - parimenti non prevista per legge - di rinviare gli atti ad un collegio governativo costituito ad hoc, verosimilmente nominato dal Gran Consiglio (cfr. al riguardo: STA 52.2011.89-90 citata, consid. 4). Nessuna delle parti vi si è del resto opposta. Neppure il Comitato Rally che non si è chinato su questo specifico aspetto (limitandosi solo a censurare - a torto - la tardività della domanda di ricusa). Il Tribunale non ha pertanto ragione di declinare la propria competenza. Tanto più che questo modo di procedere risponde a quello già seguito in passato per situazioni analoghe (cfr. STA 52.2011.89-90 citata), tutelato anche dal Tribunale federale, il quale l'ha ritenuto sostenibile, rispettoso del principio della separazione dei poteri e delle garanzie procedurali sgorganti dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 e 30 Cost. Garanzie che, tra l'altro, non impongono di principio un doppio grado di giurisdizione a livello cantonale (cfr. RtiD II-2007 n. 7).

 


Restituzione dell’effetto sospensivo
 

5.L'adozione di misure provvisionali, quali il conferimento, il ripristino e la revoca dell'effetto sospensivo ad un ricorso, presuppone la ricevibilità di quest'ultimo atto.

Posto che la competenza diretta di questa Corte è data (consid. 4), anche le ulteriori condizioni di ricevibilità dell'impugnativa risultano in concreto soddisfatte.
La legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1 LPAmm) va infatti ammessa perlomeno per quei ricorrenti che risiedono nelle immediate vicinanze del tracciato del rally, come ad esempio E__________ L__________ (residenti a Seseglio, in via __________) o F__________ B__________ (che abitano a Pedrinate, in __________). Si può infatti ritenere che questi insorgenti siano toccati più di ogni altro membro della collettività dal provvedimento impugnato, trovandosi in una relazione spaziale particolarmente stretta con l'oggetto della contestazione e in considerazione dei disagi al traffico e delle immissioni foniche e atmosferiche che deriveranno loro - seppur solo temporaneamente - in particolare dalla prova PS 1 Penz (che si snoda su un percorso di ca. 3.5 km, tra Chiasso, Seseglio e l'entrata di Pedrinate, cfr. planimetrie allegate all'istanza 22 dicembre 2016; cfr. inoltre le planimetrie scaricabili sul sito rallyticino.ch e doc. B). Tracciato che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, risulta già chiaramente definito. Per gli altri insorgenti l'abilitazione a ricorrere, perlomeno dubbia, può invece rimanere aperta.
L'impugnativa risulta inoltre tempestiva, siccome insinuata nel termine di 30 giorni dall'intimazione (cfr. art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm, FU 40/2017 del 19 maggio 2017).
Essendo data, almeno entro questi termini, la ricevibilità del ricorso, può essere ora esaminata nel merito la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

 

 

6.Giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

La legge parte dunque dal presupposto che, di principio, il ricorso inibisce l'esecutività della decisione contro la quale è diretto: in deroga a questo principio, la legge o l'autorità decidente possono tuttavia disporre che la decisione sia immediatamente esecutiva. Una simile disposizione è volta a evitare che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione (cfr. RDAT I-1999 n. 47 consid. 2b; II-1996 n.10 consid. 3; I-1992 n. 18).
La revoca dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge o dall'autorità, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti; l'autorità decidente deve stabilire a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale.

La ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti. Nell'ambito di questa valutazione, in cui dispone di un ampio margine di apprezzamento, l'autorità giudiziaria deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili. Per questo stesso motivo, essa può tenere conto dell'esito probabile del procedimento nel merito solo se appare certo (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2; 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 127 II 132 consid. 3; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3).

 

 

                                   7.   7.1. In Svizzera le gare di velocità con veicoli a motore effettuate in circuito alla presenza di pubblico sono vietate (art. 52 cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; 94 cpv. 1 ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11).
Le altre manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono su strade pubbliche, sono invece ammesse previa concessione però di un apposito permesso da parte del Cantone interessato dall'evento. A norma di legge (art. 52 cpv. 3 LCStr), tale permesso può essere rilasciato solo se:

·      gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile,

·      le esigenze della circolazione lo consentono,

·      sono state prese le necessarie misure di sicurezza,

·      è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

                                         La disposizione ha carattere potestativo e in quanto tale garantisce una discreta latitudine di giudizio all'autorità competente per la concessione del permesso, che in Ticino è la Sezione della circolazione (vedi art. 2 cpv. 1 lett. d cifra 5 e 37 regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1), la quale fissa le condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei municipi interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità (cfr. art. 37 cpv. 1 LALCStr). Pur trattandosi di un permesso di polizia, che di principio deve essere accordato allorquando i requisiti fissati per il suo conferimento sono soddisfatti (cfr. STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006, consid. 2.1 e rimandi), l'adempimento delle condizioni enunciate all'art. 52 cpv. 3 LCStr non garantisce affatto al richiedente il rilascio dell'autorizzazione. Lo specifica la legge stessa (cfr. art. 95 cpv. 2 ONC), aggiungendo peraltro che il permesso deve essere rifiutato se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti (cfr. STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006, consid. 2.1). Ciò appare a prima vista anche comprensibile, ove si consideri che con tale permesso viene di regola autorizzato anche l'uso accresciuto di un bene comune (strada), al cui rilascio non sussiste parimenti alcun diritto (cfr. René Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 2002, n. 1018 e 1025).

7.2. In concreto, la Sezione della circolazione ha rilasciato al Comitato Rally l'autorizzazione a svolgere il 20° Rally Ronde del Ticino, subordinandola a una serie di condizioni generali e specifiche, di polizia e per la salvaguardia dell'ambiente. La Sezione della circolazione, a fronte delle diverse condizioni imposte, dei preavvisi favorevoli di tutti i comuni interpellati e dell'impatto limitato della manifestazione sul livello di inquinamento di zona, come pure dell'eccezionalità della richiesta di poter svolgere questa manifestazione nel Mendrisiotto, in occasione della sua 20° edizione, ha in sostanza ritenuto di poter derogare all'indicazione risultante dalla citata scheda del PRA (cfr. risposta 19 giugno 2017 della Sezione della circolazione).

7.3. Ora, se l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione debba essere annullata per un asserito contrasto con il piano di risanamento dell'aria (PRA) 2007-2016, come pretendono i ricorrenti, è una questione di fondo che - allo stadio attuale - non appare affatto scontata. Se risulta in effetti evidente che, in generale, gli aspetti ambientali debbano essere considerati anche ai fini del rilascio di un permesso in base all'art. 52 cpv. 1 LCStr, la portata del PRA - che è uno strumento di coordinamento di principio vincolante per le autorità, ma non fonda diritti o obblighi per i privati (cfr. Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, ad art. 44a, n. 58; Manfrini/Délèze Constantin, in Pierre Moor, Anne-Christine Favre, Alexandre Flückiger, Loi sur la protection de l'environnement, Berna 2012, ad art. 44a n. 42) - e in particolare della misura a valenza educativa in questione (cfr. PRA 2007-2016 pag. 51) - la quale vieta tra l'altro, salvo deroghe, la possibilità di realizzare manifestazioni motoristiche dal 15 giugno al 31 agosto (cfr. la citata scheda, pag. 118) - non è di immediata liquidità, ma necessita di un esame approfondito. Da questo profilo, a prima vista, neppure il rimprovero mosso al resistente di aver presentato la propria istanza sei mesi prima della gara, così come gli impone l'art. 37 cpv. 2 RLALCStr, ma senza rispettare il PRA, risulta di primo acchito senz'altro fondato, ma richiede un'attenta analisi.

7.4. Escluso un pronostico certo sull'esito della causa di merito, la domanda di provvedimenti cautelari va pertanto decisa solo sulla base della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.
Al riguardo va anzitutto ricordato che la regola secondo cui il ricorso ha effetto sospensivo non significa che la sua levata possa essere ammessa solo in presenza di condizioni del tutto straordinarie (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3.2 e rimandi; 110 V 40 consid. 5b). Di principio, sussiste anche un interesse degno di protezione a che lo scopo conseguito mediante un provvedimento possa ancora essere raggiunto e non essere intralciato definitivamente dalla procedura con effetto sospensivo (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3.2). Eventualità, questa, che nel caso concreto può essere ammessa ove solo si consideri che, come rilevato dalla Sezione della circolazione, la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame, impedirebbe di fatto lo svolgimento della gara: una volta trascorsi i giorni programmati per il Rally, l'autorizzazione per questa tradizionale manifestazione in occasione della sua 20° edizione non potrebbe infatti più esplicare i suoi effetti, ciò che comporterebbe un pregiudizio irreparabile per l'istante e organizzatore. Ancorché non l'abbia particolarmente sostanziato, può infatti essere ritenuto per certo che la realizzazione di un evento sportivo come quello in discussione, che comporta un dispendio rilevante di tempo e mezzi, anche finanziari, già solo per l'inoltro della domanda formale di autorizzazione (cfr. STA 52.2006.252 citata, consid. 2.3), implichi a maggior ragione un importante impegno organizzativo e finanziario, da parte sia del Comitato Rally sia dei singoli partecipanti, nell'imminenza dello svolgimento dell'evento.

A questo interesse privato di sicuro rilievo deve essere d'altra parte contrapposto quello dei ricorrenti ad essere tutelati dalle conseguenze negative che deriveranno dal provvedimento, prima che ne sia accertata la legittimità. Tale interesse - contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti - non coincide tuttavia con quello di sapere, in astratto, se il provvedimento sia o meno conforme al PRA 2007-2016, ma dipende, concretamente, dagli svantaggi che potranno derivare loro dallo svolgimento del rally, e in particolare dalla prova speciale PS1 che l'autorità di prime cure ha autorizzato nel Mendrisiotto.
Sennonché - al di là del comprensibile stupore per il rilascio di una simile autorizzazione in un periodo in cui la qualità dell'aria è deteriorata, poiché i valori di ozono sono spesso superati (anche in modo importante, cfr. www.oasi.ti.ch), e la popolazione è raggiunta da campagne di sensibilizzazione per ridurre lo smog estivo - non è d'immediata percezione, né gli insorgenti apportano elementi a questo riguardo, l'entità dell'impatto fonico e atmosferico derivante concretamente dalla manifestazione, in particolare a seguito del passaggio di circa 80 veicoli del rally. Impatto, passato sotto silenzio anche dalla SPAAS che, per quanto fastidioso potrà risultare, è a prima vista riconducibile a un pregiudizio tutto sommato ancora contenuto, in quanto limitato anche nello spazio e nel tempo (il 23 giugno, per poche ore). Ancor meno quantificabile, a questo stadio di causa, è inoltre il pregiudizio di una simile gara sulla qualità dell'aria della regione, toccata ogni giorno da transiti nell'ordine di decine di migliaia di veicoli (Traffico giornaliero medio [TGM/anno] a Chiasso: ca. 52'000 veicoli sulla A2 e 19'000 veicoli alla dogana di Chiasso strada, cfr. dati del traffico 2015 per località sub www.oasi.ti.ch). L'effetto diseducativo del rilascio di una simile autorizzazione asserito dai ricorrenti non configura poi per loro un pregiudizio irreparabile, ma un aspetto d'interesse pubblico - senz'altro degno di attenzione - che attiene tuttavia all'esame di merito. Esame, di cui i ricorrenti non verranno verosimilmente privati, essendo dati a prima vista gli estremi per prescindere dal requisito dell'interesse pratico e attuale alla modifica o all'annullamento del provvedimento anche dopo che il rally si sarà svolto: a fronte dei tempi stretti nei quali s'inserisce questo genere di autorizzazioni, appare in effetti probabile che - nella misura in cui anche in futuro saranno presentate domande di autorizzazione per questo genere di manifestazione che potrebbe ancora interessare il Mendrisiotto (magari in occasione di un'altra ricorrenza) o gli altri agglomerati menzionati dal PRA (Lugano, Locarno, Bellinzona) - la pretesa violazione potrebbe ripetersi in circostanze analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto; inoltre, di primo acchito parimenti soddisfatta risulta la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento della questione litigiosa (cfr. al riguardo: DTF 138 II 42 consid. 1.3; 135 II 430 consid. 2.2; 131 II 670 consid. 1.2).
A fronte di tutto ciò, ponderati attentamente i diversi interessi in gioco fatti valere dalle parti, questa Corte ritiene meno gravido di conseguenze irrimediabili far sopportare ai ricorrenti gli inconvenienti derivanti dall'esecutività dell'autorizzazione nell'attesa del giudizio di merito.
Tenuto conto degli strettissimi tempi procedurali e del fatto che i preparativi per lo svolgimento della gara a poche ore dal suo inizio sono all'evidenza già in fase avanzata, la ponderazione degli interessi in gioco non può condurre il Tribunale a decidere diversamente sull’effetto sospensivo. Resta ovviamente impregiudicato il giudizio di merito. Rimane inoltre all'autorità politica la responsabilità del messaggio veicolato dalla controversa autorizzazione, percepito negativamente da una parte della popolazione, che lo ritiene incoerente con la politica di risanamento dell'aria perseguita dal Cantone e le raccomandazioni rivolte specialmente in questo periodo alla cittadinanza.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo deve pertanto essere respinta.

 

 

                                   8.   8.1 Stante tutto quanto precede, la domanda di ricusa è accolta e di conseguenza è data la competenza diretta del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere il ricorso 13 giugno 2017 inoltrato dagli insorgenti contro la decisione 12 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione ha concesso al Comitato Rally l'autorizzazione per il 20° Rally Ronde del Ticino.

8.2. La domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è invece respinta.

8.3. Spese, tassa di giustizia e ripetibili verranno stabilite nel giudizio di merito.


Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   La domanda di ricusa è accolta.

§.  Di conseguenza, è data la competenza diretta del Tribunale cantonale amministrativo, così come indicato al consid. 8.1.

 

 

2.   La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta.

 

 

3.   Spese, tassa di giustizia e ripetibili verranno stabilite nel giudizio di merito.

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera